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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/04/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Simona Iavazzo Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5800 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto “ricorso in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio”, promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
Vincitorio, giusta procura in atti,
Ricorrente
Contro
(C.F. , con il patrocinio dall'avv. Michele Ferrara, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti,
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, premesso che dalla relazione sentimentale Parte_1 con era nato il figlio (in data 19.08.2015), chiedeva al Tribunale di Controparte_1 Per_1 regolamentare l'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore nel senso indicato nel medesimo ricorso.
1 Si costituiva in giudizio, in data 14.02.2025, il resistente chiedendo al Tribunale di Controparte_1 regolamentare l'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore nel senso indicato nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 17.03.2025 il Giudice tentava la conciliazione tra le parti con esito positivo e, pertanto, le parti raggiungevano un accordo per la definizione del presente giudizio, chiedendo al Tribunale di recepire le condizioni di cui al verbale di udienza, ovvero “1) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, prevedendo che resti collocato stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, tenuto conto della distanza tra la città di residenza del padre (San Giovanni Rotondo) e la città di residenza del minore (San
Marco in Lamis), nonché del fatto che il è sprovvisto di patente di guida e si sposta con i mezzi pubblici, i tempi CP_1
e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: A) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore
13.00 del sabato alle ore 8,30 del lunedì successivo;
B) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; C) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
D) nel giorno del compleanno, ad anni alterni;
3) porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 minore versando a , entro il 27 di ogni mese, la somma mensile di € 200,00 da rivalutarsi annualmente Parte_1 in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia)”.
Il Giudice relatore, pertanto, preso atto di ciò, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
******
Orbene, il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione.
L'accordo raggiunto dalle parti sopraindicate è inteso a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione inerente all'affidamento, collocamento, diritto di visita ed al mantenimento del figlio minore della coppia.
L'esame del Tribunale è pertanto elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c.
[secondo cui “(il Tribunale, n.d.g.) Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole"] nel testo introdotto dalla Novella di cui al D. lgs.
n. 154/2013, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 337 bis c.c.).
Nella specie, le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni indicate nel verbale di udienza del 17.03.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto ed al quale si rimanda;
le
2 statuizioni di cui al predetto accordo non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire il figlio minore degli istanti.
Sia i profili attinenti l'affido, il collocamento e il diritto di visita del minore, sia i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso favorevole.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, conclusosi con un accordo tra le parti, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe indicata, sentito il P.M., contrariis reiectis, così provvede:
- approva l'intervenuta regolamentazione tra le parti in ordine all'affidamento, al collocamento, al diritto di visita e al mantenimento del figlio minore della coppia (nato il [...]), e le Persona_2 ulteriori statuizioni adottate, come da accordo di cui al verbale di udienza del 17.03.2025, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Foggia, in data 01.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Simona Iavazzo Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5800 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto “ricorso in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio”, promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
Vincitorio, giusta procura in atti,
Ricorrente
Contro
(C.F. , con il patrocinio dall'avv. Michele Ferrara, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti,
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, premesso che dalla relazione sentimentale Parte_1 con era nato il figlio (in data 19.08.2015), chiedeva al Tribunale di Controparte_1 Per_1 regolamentare l'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore nel senso indicato nel medesimo ricorso.
1 Si costituiva in giudizio, in data 14.02.2025, il resistente chiedendo al Tribunale di Controparte_1 regolamentare l'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore nel senso indicato nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 17.03.2025 il Giudice tentava la conciliazione tra le parti con esito positivo e, pertanto, le parti raggiungevano un accordo per la definizione del presente giudizio, chiedendo al Tribunale di recepire le condizioni di cui al verbale di udienza, ovvero “1) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, prevedendo che resti collocato stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, tenuto conto della distanza tra la città di residenza del padre (San Giovanni Rotondo) e la città di residenza del minore (San
Marco in Lamis), nonché del fatto che il è sprovvisto di patente di guida e si sposta con i mezzi pubblici, i tempi CP_1
e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: A) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore
13.00 del sabato alle ore 8,30 del lunedì successivo;
B) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; C) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
D) nel giorno del compleanno, ad anni alterni;
3) porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 minore versando a , entro il 27 di ogni mese, la somma mensile di € 200,00 da rivalutarsi annualmente Parte_1 in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia)”.
Il Giudice relatore, pertanto, preso atto di ciò, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
******
Orbene, il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione.
L'accordo raggiunto dalle parti sopraindicate è inteso a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione inerente all'affidamento, collocamento, diritto di visita ed al mantenimento del figlio minore della coppia.
L'esame del Tribunale è pertanto elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c.
[secondo cui “(il Tribunale, n.d.g.) Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole"] nel testo introdotto dalla Novella di cui al D. lgs.
n. 154/2013, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 337 bis c.c.).
Nella specie, le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni indicate nel verbale di udienza del 17.03.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto ed al quale si rimanda;
le
2 statuizioni di cui al predetto accordo non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire il figlio minore degli istanti.
Sia i profili attinenti l'affido, il collocamento e il diritto di visita del minore, sia i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso favorevole.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, conclusosi con un accordo tra le parti, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe indicata, sentito il P.M., contrariis reiectis, così provvede:
- approva l'intervenuta regolamentazione tra le parti in ordine all'affidamento, al collocamento, al diritto di visita e al mantenimento del figlio minore della coppia (nato il [...]), e le Persona_2 ulteriori statuizioni adottate, come da accordo di cui al verbale di udienza del 17.03.2025, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Foggia, in data 01.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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