TRIB
Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/10/2024, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 03/10/2024 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3462 /2023 R.G., promossa da:
nata il [...] a [...], c.f , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. FERRARA LETTERIO, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.CAMMAROTO MARIA;
- resistente -
OGGETTO: Indebito su indennità di disoccupazione agricola
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/11/2023, adiva codesto Giudice del Parte_1
Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa nell'anno 2015 per 105 giornate alle dipendenze della ditta Cusmà Piccione Rosario.
Lamentava che l' , con provvedimento notificato a mezzo raccomandata A/r del CP_1
5/7/2023, le aveva comunicato che: “a seguito di verifiche è stato accertato nei suoi confronti un indebito sulla prestazione Disoccupazione agricola n. 2016702114243 per : - revoca dis. agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione prot. N. 4° elenco var-10/03/2020;
- revoca assegni al nucleo familiare a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione prot. N. 4° elenco var- 10/03/2020;
- interessi legali. L'indebito accertato ammonta ad € 2.779,89 per effetto della revoca della prestazione per il periodo dall'1.1.2015 al 31.12.2015. L'importo indicato comprende le somme indebitamente percepite a titolo di prestazione e gli interessi maturati calcolati dalla data di riscossione dell'importo alla data della presente comunicazione”. La ricorrente lamentava l'illegittimità di tale provvedimento e della pretesa restitutoria dell' , e rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo. CP_1
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del dedotto rapporto di lavoro, con condanna dell' al CP_1 riconoscimento del diritto alla iscrizione o reiscrizione negli elenchi anagrafici di residenza per l'anno
2015 per 105 giornate, con susseguente diritto all'indennità di DS per l'anno indicato ed annullamento dei provvedimenti di indebito impugnati;
concludeva chiedendo che fossero dichiarate irripetibili le somme richieste con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore. antistatario.
L' resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta CP_1
decadenza, e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, a seguito della discussione, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Nel merito, parte ricorrente domanda l'annullamento di un provvedimento di indebito relativo all'indennità di disoccupazione agricola 2015. A tal fine premette di aver lavorato, nel 2015, per 105 giornate, alle dipendenze della ditta Cusmà Piccione Rosario.
Ed in effetti, la disciplina di cui all'art. 32 l. n. 264/49, così dispone: “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
Presupposti fondamentali, ai fini del riconoscimento della suddetta prestazione, sono dunque: iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).
Va, preliminarmente, verificata la tempestività del ricorso.
Dalla documentazione in atti, risulta che l' ha disconosciuto le giornate lavorative in CP_1 agricoltura della ricorrente per l'anno 2015, come da primo elenco di variazione del 2020 pubblicato sul sito INTERNET dell'Istituto dall'1/6/2020 al 15/06/2020 (come si evince dalla produzione documentale dell' resistente). CP_1
Orbene, tale pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per CP_1
la durata di giorni 15.
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i
provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento
dei lavoratori agricoli:
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede
dello SCAU (oggi sostituito dall possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla CP_1
commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
3. (…)”.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi
amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011,
negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Ora, si tenga conto che avverso il suddetto provvedimento di disconoscimento/Cancellazione, parte ricorrente non ha proposto tempestivo ricorso in via amministrativa.
Nulla sposta, del resto, la circostanza per cui il ricorrente abbia proposto ricorso solo aa seguito della ricezione del provvedimento di indebito, come effettivamente risulta dagli atti, in quanto quest'ultimo ricorso si limita a richiedere l'annullamento dell'indebito e il riconoscimento della spettanza di una prestazione previdenziale, non è invece inteso a contestare il disconoscimento/cancellazione della istante dagli elenchi anagrafici.
Per le superiori ragioni, deve ritenersi che il provvedimento di cancellazione sia divenuto definitivo in data 15.07.2020.
Orbene, da tale ultima data, decorrevano i 120 giorni entro cui, a pena di decadenza, avrebbe dovuto adire questo Tribunale per impugnare il provvedimento di Parte_1
cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per il 2015.
Considerato che parte ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 09/11/2023, lo stesso risulta abbondantemente oltre termine, quindi, tardivo con riferimento alla cancellazione dagli elenchi per il periodo in questione.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso
come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”.
Parte ricorrente è quindi decaduta dal poter agire contro il detto provvedimento di cancellazione dagli elenchi per il periodo 2015, oggetto dell'odierna domanda, anche con riferimento alla indennità di disoccupazione agricola oggetto della richiesta di restituzione impugnata.
Va rilevato, inoltre, come l'operatività della decadenza di cui all'art. 22 L. n. 83/1970 trovi conforto nell'orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso da questo giudicante, secondo il quale “il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991,
e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n.
438 del 1992” (in tal senso, Cass. Civ. Sez. Lav. 21.04.2001 n. 5942; Cass. Civ. Sez. Lav. 01.10.1997
n. 9595).
Sulla base di tali elementi normativi e giurisprudenziali, va rilevata d'ufficio la decadenza della parte ricorrente dal poter chiedere l'accertamento del proprio diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente alle giornate lavorative cancellate riferibili al 2015.
Tale decadenza è, infatti, rilevabile d'ufficio e potrebbe essere eccepita dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ. In tal senso, Cass. Ord. n. 3990 del 29.2.2016, secondo cui la stessa “è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale”.
Ancora, pacificamente, la decadenza ha natura sostanziale e, dunque, insuscettibile di interruzione ovvero rimessione in termini (sul punto, Cass. civ. Sez. lav. 10.12.2009 n. 25892; Cass. civ. Sez. lav. 06.07.2009 n. 25892).
Dunque, è ormai definitiva la mancata iscrizione/cancellazione della ricorrente dagli elenchi agricoli per il periodo di cui in domanda.
Una notazione va, in ultimo, fatta.
Se è vero che, secondo Cassazione n. 2739/2016, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo status di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente, per cui il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e, quindi, di ogni altro diritto consequenziale, tuttavia, è altrettanto vero che tale accertamento può essere effettuato solo nel caso in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall'impugnazione dei provvedimenti stessi, divenuti ormai definitivi.
Da quanto sopra discende che la domanda volta ad ottenere l'annullamento del provvedimento di restituzione somme, da parte dell' , relativo all'indennità di disoccupazione agricola relativa CP_1 al 2015 deve essere ritenuta infondata in quanto è ormai divenuta definitiva la perdita, da parte di
, del requisito fondamentale costituito dall'iscrizione negli elenchi anagrafici Parte_1
dei lavoratori agricoli per 105 giornate annue per il 2015.
Ciò posto, la domanda volta all'accertamento del diritto all'iscrizione della parte ricorrente negli elenchi anagrafici per l'anno 2015 è da dichiararsi inammissibile, mentre è infondata e va rigettata la domanda relativa all'annullamento del provvedimento di indebito oggi impugnato.
Parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., presente in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso depositato il 09/11/2023 Parte_1 CP_1
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda volta all'accertamento del diritto alla iscrizione del ricorrente presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2015;
- Conferma il provvedimento di indebito impugnato;
- Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, 03/10/2024
Il Giudice
Pietro Paolo Arena