Sentenza 10 luglio 2008
Massime • 1
In tema di responsabilità civile conseguente alla circolazione stradale ed in ipotesi d'investimento di pedone, sulle strisce pedonali, da parte di un ciclomotorista, che ammette la circostanza, al pedone che deduce la colpa del conducente giova la disciplina di cui al primo comma dell'art. 2054 cod. civ. e, pertanto, l'assicuratore ha l'onere della prova di un'eventuale colpa concorrente od esclusiva del pedone, non essendo sufficiente una mera difesa in ordine alla verifica dell'esistenza del fatto. Ne consegue che la verifica dell'"an debeatur" dell'illecito da circolazione deve considerarsi dal complesso degli elementi obiettivi e confessori raccolti in atti, che potranno essere contrastati soltanto da specifici elementi contrari di valutazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/07/2008, n. 18872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18872 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2008 |
Testo completo
18872-08-0 ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Incidente stradale: pcdone SEZIONE TERZA CIVILE travolto sulle strisce pedonali. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Roberto PREDEN Presidente R.G.N. 27081/03 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Dott. Nino FICO Consigliere Cron. 18872 Dott. Maria Margherita CHIARINI Consigliere Rep. 4820 Ud.30/04/08 D'AMICO ConsigliereDott. Paolo contributo ha pronunciato la seguente unificato S ENTENZA sul ricorso proposto da: SI EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 20, presso lo studio dell'avvocato GINA CRESCENZIO TRALICCI, difesa dall'avvocato STEFANO MENICACCI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
W NUOVA TIRRENA SPA, IN LUIGI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2970/02 della Corte d'Appello di ROMA, terza sezione civile, emessa il 27/06/02, 2008 depositata il 25/07/02, R.G.403/01; 904 1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/04/08 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
lette le conclusioni, scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con citazione (3 febbraio-16 marzo 1995) LA Pe- losi, nella veste di pedone investito da un ciclomoto- re, mentre attraversava la via dell'Acqua Bulicante, in Roma (il 25 settembre 1994) conveniva dinanzi al Tribu- nale di Roma il conducente assicurato UI US e l'assicuratrice Nuova Tirrena e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni, per le lesioni su- bite. La PE produceva dichiarazione sottoscritta dal US che ammetteva le proprie responsabilità in ordi- ne all'incidente ed era prodotta documentazione del pronto soccorso e medica in ordine alla natura e gravi- tà delle lesioni. La Nuova tirrena si costituiva, non contestava la dichiarazione del US che riconosceva con atto sot- toscritto la propria responsabilità, ma chiedeva l'accertamento del fatto dannoso;
restava contumace il M 2 e non rendeva lo interrogatorio formale deferi- US togli. Il Tribunale, con sentenza del 13 dicembre 1999 ri- gettava le domande attrici sul rilievo della mancanza di prova del fatto storico. La decisione era appellata dalla PE che ne chiedeva la riforma;
resisteva l'assicuratrice chiedendo il rigetto del gravame, re- stava contumace il US. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 25 luglio 2002 così decideva: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado. Con- tro la decisione ricorre la PE deducendo due moti- vi di censura;
non hanno resistito le controparti. La causa è stata trattata con il rito camerale ed il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE. Il ricorso merita accoglimento;
i motivi vengono in esame congiunto per la intrinseca e logica connessione. Nel primo motivo si deduce l'error in iudicando (in relazione agli artt.116 c.p.c.e 2730,2735,2054 C.C. e 232 c.p.c.) in relazione alla prova del fatto storico come fatto illecito della circolazione, rilevando che esso risultava provato sulla base delle dichiarazioni scritte rese dal conducente investitore, dalla documen- 4 3 tazione medica del pronto soccorso, dalla mancata ri- sposta all'interrogatorio formale e dalla non contesta- zione specifica dell'atto sottoscritto dal conducente, che descriveva la dinamica dello incidente, da parte dell'assicuratore. Avendo il danneggiato dato la prova diretta del fatto storico e delle lesioni subite, l'unica possibile contestazione attiene al quantum debeatur. Nel secondo motivo si deduce il vizio della motiva- zione su punto decisivo, riferito al valore rappresen- tativo del fatto, dato dalle dichiarazioni confessorie rese dal conducente responsabile, per atto scritto e sottoscritto, anche se non utilizzando il modulo del CID, da considerarsi unitamente agli altri elementi di prova ed alla mancata risposta all'interrogatorio for- male deferitogli. Entrambi i motivi censurano chiaramente la illogi- cità della motivazione (ff 4 a 6) della sentenza di ap- pello, che non considera la valenza probatoria della documentazione medica di pronto soccorso e dei medici curanti, sulla natura traumatica delle lesioni, e la rappresentazione della dinamica del sinistro desumibile dalle dichiarazioni rese dall'investitore coincidenti con la versione proposta dall'investito. Altro non vi G era da provare e solo l'irragionevole dubbio di un ac- 4 cordo fraudolento, implicito nella pronuncia sulla in- completezza delle prove, vale a rendere incoerente l'iter argomentativo della motivazione. All'accoglimento del ricorso, sotto il duplice pro- filo dell'error in iudicando e del vizio della motiva- C zione in ordine al fatto dannoso, segue il rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio: nel caso di investi- mento del pedone, sulle strisce pedonali, da parte di un ciclomotorista, che ammette la circostanza, al pedo- ne che deduce la colpa del conducente giova la disci- plina del comma primo dell'art. 2054 del codice civile, ed è pertanto l'assicuratore che ha l'onere della prova di una eventuale colpa concorrente od esclusiva, non essendo sufficiente una mera difesa in ordine alla ve- rifica della esistenza del fatto. Pertanto la verifica dell'an debeatur dello illecito da circolazione deve considerarsi dal complesso degli elementi obbiettivi e 0 confessori raccolti in atti, che potranno essere con- trastati soltanto da specifici elementi contrari di va- lutazione. La Corte di appello quale giudice del rin- vio, provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione. M
P.Q.M.
5 Accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione. Roma 30 aprile 2008 Il Presidente R. Preden Fry Il relator: G.B. Petti. IL CARCELLIERECT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Batista 10 LUG 2008 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 6