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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 2783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2783 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dott. Francesco Rigato, nella causa iscritta al n. 11995 del ruolo generale dell'anno 2024, scaduti i termini fissati per lo svolgimento dell'udienza celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Parte_1
STEVANATO e Marica CILLO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma alla Via Reno n. 30 come da procura in atti;
- Opponente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa per mandato allegato al presente atto dall'avv. Giuseppe Poli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ischia (NA), alla via Solitaria n. 2;
- Opposta-
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ortu ed elettivamente domiciliata presso il sudo studio sito in L'Aquila (AQ), al Viale della Croce Rossa n. 237 , come da procura in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato in data 24.03.2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90171365 71 000, notificata il 16.02.2024, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento ad essa sottese:
1) cartella di pagamento n. 097 2000 04630922 41 000 con cui si chiedeva il versamento dell'importo di €. 2.196,56 dovuto all' “ uota a fondo generale CP_2 contributo previdenziale obbligatorio” per l'anno contributivo 2000;
2) cartella di pagamento n. 097 2002 01225595 61 000 intimante il pagamento dell'importo di €. 2.375,59 dovuto all' “ uota a fondo generale contributo CP_2 previdenziale obbligatorio” per l'anno 2001;
3) cartella di pagamento n. 097 2003 05031626 50 000 cui si chiedeva la somma di €.
2.321,27 dovuta all' “ quota a fondo generale contributo previdenziale CP_2 obbligatorio” per l'anno contributivo 2002. Premetteva che solo in ragione della presentazione dell'istanza di accesso agli atti nei confronti conseguente alla ricezione Controparte_3 dell'intimazione di pagamento opposta, aveva acquisito contezza della posizione debitoria nei confronti dell' , segnatamente, che : CP_2
- la cartella n. 09720000463092241000 risultava notificata in data 30.07.2002 mediante deposito presso la casa comunale a cui era seguito l'invio della raccomandata informativa non ricevuta direttamente dal ricorrente (cfr doc.02 del ricorso);
- la cartella n. 09720020122559561000 era stata notificata il 22.07.2002 mediante raccomandata con ricevuta di ritorno non sottoscritta dal destinatario personalmente
(cfr doc.03 del ricorso);
- la cartella n. 09720030503162650000 risultava notificata in data 13.11.2003 mediante raccomandata con ricevuta di ritorno consegnata brevi manu non al contribuente in persona (cfr doc.04 del ricorso). Con la spiegata opposizione parte ricorrente chiedeva di acclarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, L. 335/1995 dei crediti contributivi iscritti nelle citate cartelle di pagamento in assenza di validi atti interruttivi successi alla loro notifica.
Concludeva quindi chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta e degli atti presupposti e connessi. Il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l (d'ora in avanti Controparte_3 CP_4 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della spiegata opposizione diretta a far valere il difetto di notifica delle cartelle di pagamento sottese in quanto proposta oltre il termine decadenziale di 20 giorni decorrenti dalla sulla notifica. Ad ogni buon conto deduceva la regolarità della notificazione degli atti impositivi richiamando il principio di diritto espresso dalla sentenza n. 10326/14 della Corte di Cassazione, secondo cui il Concessionario assolve al proprio onere probatorio mediante l'esibizione di copia della
2 relativa relata (nell'ipotesi di notifica mediante messo notificatore) ovvero di copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la cartella (nell'ipotesi di notifica a mezzo posta raccomandata a/r), non sussistendo alcun onere, per l'Agente della di esibizione di copia della cartella stessa nel suo contenuto integrale, CP_3
“nemmeno ai sensi dell'art. 26, comma 4 [oggi quinto], D.P.R. 602 del 1973, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa della “matrice” (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente nel caso opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento)”. L produceva apposita documentazione attestante che: CP_4
1) la cartella di pagamento n. 09720000463092241000 era stata notificata il 31.07.2002 mediante deposito alla casa comunale ex art. 140 Cpc;
2) la cartella di pagamento n. 09720020122559561000 era stata notificata il 01.08.2002 mediante raccomandata con avviso di ricevimento al portiere dello stabile;
3) la cartella di pagamento n. 09720030503162650000 era stata notificata il 13.11.2003 mediante raccomandata con avviso di ricevimento a persona qualificatasi come addetta alla casa.
Asseriva inoltre, che la prescrizione dei citati atti impositivi era stata interrotta dai seguenti atti esattoriali:
1) la cartella di pagamento n. 097 2000 04630922 41 000 dall'intimazione di pagamento nr 097 2007 90289237 29 000 notificata il 28/05/2007;
2) la cartella di pagamento n. 097 2002 01225595 61 000 dall'intimazione di pagamento nr 097 2007 9028923 notificata il 28/05/2007;
3) la cartella di pagamento n. 09720030503162650000 dall'intimazione di pagamento nr 097 2008 90719657 28 000 notificata il 20.06.2008.
Il decorso della prescrizione del credito impositivo di dette cartelle era stato poi interrotto dalla notifica il 05/02/2016 dell'atto di intimazione n. 097 2016 90040597 11 000 e, infine, dall'intimazione di pagamento n. 097 2024 90171365 71 000 impugnata con l'odierna opposizione. L'eccezione di prescrizione delle pretese creditizie veniva inoltre confutata richiamando la disciplina emergenziale dettata per fronteggiare l'epidemia da COVID- 19 che aveva sospeso tutta l'attività di riscossione ed esattiva dallo 08/03/2020 al
31/08/2021 e in ragione dell'adesione di parte ricorrente alla definizione agevolata – cd rottamazione ter - dei carichi affidati all' con la Controparte_3 dichiarazione acquisita al protocollo in data 30.04.2019, n. 2019- ADERISC-4271032, accolta da parte del concessionario.
Significava che secondo il costante insegnamento della Corte della nomofilachia la richiesta di un piano di rateizzazione costituisce indice di riconoscimento del debito e si pone in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere
3 ricevuto notifica delle cartelle (v. Cass. Civ. 27672/2020; Cass. Civ. n. 16098/2018;
CTR Campania, sentenza n. 9209/01/18; v. CTP Na., sentenza n. 6880/2019).
Ne conseguiva che alcuna prescrizione poteva dirsi verificata nel caso di specie, non risultando maturato il termine quinquennale a far data dalla istanza di rottamazione del
30.04.2019 sino alla notifica dell'opposta Intimazione di pagamento (avvenuta in data
16.02.2024).
Concludeva quindi chiedendo il rigetto della spiegata opposizione all'intimazione di pagamento de quo.
Si costituiva in giudizio la deducendo che, nel presente Controparte_2 giudizio, era di l'esclusiva responsabilità dell provare di aver Controparte_5 diligentemente attuato le procedure di notifica, riscossione ed esecuzione nei confronti del contribuente nei termini normativamente prescritti, secondo il disposto dell'art 49 de DPR 29 settembre 1973, come modificato dall'art. 1, comma 415, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'art. 19, comma 4, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Rappresentava che con comunicazione del 2.5.2016, inviata mediante raccomandata regolarmente ricevuta dal diretto interessato in data 6.5.2016, aveva richiesto Pt_2 il pagamento non solo degli importi relativi alla QUOTA A per gli anni 2000, 2001 e
2002, interrompendone la prescrizione, ma anche per gli anni che vanno dal 2004 al
2013 non oggetto di questo giudizio.
Chiedeva quindi di rigettare la domanda attorea variamente argomentandone l'infondatezza e accertare la regolare notifica delle cartelle sopra menzionate e la debenza da parte di dell'importo contributivo ivi iscritto Parte_1 dovuto a titolo di Quota A in favore della per gli anni 2000, Controparte_2
2001 e 2002.
In subordine, chiedeva di accertare la responsabilità esclusiva per le questioni afferenti alla fase successiva trasmissione del ruolo al Concessionario per il recupero del credito contributivo e di manlevare la da qualsiasi responsabilità non riconducibile CP_2 alla stessa, rimborsando le annualità per cui venisse accertata l'irregolarità e/o dichiarata intervenuta la prescrizione, con contestuale condanna alla refusione delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge.
All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc, ritenuta la causa di natura documentale matura per la decisione, emette la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso in opposizione merita accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
4 L'opposizione avverso l'intimazione di pagamento ex art. 50, co. 2, d.P.R. n. 602/1973 adempie ad una pluralità di funzioni: se finalizzata ad eccepire l'esistenza di fatti estintivi successivi alla formazione del titolo e, quindi, alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata, deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione art. 615
c.p.c. e, come tale, è azione non soggetta a termine;
se è volta a far valere vizi della procedura esecutiva deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi e deve essere esperita entro il termine decadenziale di 20 gg. decorrenti dalla notifica dell'atto che si intende opporre ai sensi degli artt. 29 D.lgs. n. 46/99 e 617 Cpc.; infine, se proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove l'allegazione di omessa notifica della cartella di pagamento sia strumentale alla deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo, deve essere proposta nel termine di decadenza di 40 giorni (cfr: Cass. n. 41226 del 22/12/2021 e precedenti conformi ivi richiamati).
Nella fattispecie in esame, l'opposizione proposta avverso la predetta intimazione di pagamento deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 Cpc essendo finalizzata a far valere unicamente la prescrizione quinquennale del credito contributivo iscritto nelle cartelle di pagamento n. 097 2000 04630922 41 000 - n. 097
2002 01225595 61 000 - n. 097 2003 05031626 50 00 ad essa sottese, successivamente alla loro formazione e notificazione, per far dichiarare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
Detta doglianza appare cogliere nel segno atteso che nel lasso di tempo intercorrente tra la notifica di detti atti impositivi, intervenuta rispettivamente il 30.07.2002, il
01.08.2002 e il 13.11.2023 e la notifica dell'intimazione di pagamento del 16.02.2024,
l' convenuta non ha offerto alcuna compiuta Controparte_6 dimostrazione della sussistenza di validi atti interruttivi del decorso il termine prescrizionale.
Secondo quanto riferito dall' il computo del termine prescrizionale del credito CP_4 iscritto nella cartella di pagamento n. 097 2000 04630922 41 000 (notificata il
30.07.2002) sarebbe stato interrotto dall'intimazione di pagamento nr 097 2007 90289237 29 000 notificata il 28/05/2007; il credito iscritto nella cartella di pagamento n. 097 2002 01225595 61 000 (notificata il 01.08.2002) dall'intimazione di pagamento nr 097 2007 9028923 notificata il 28/05/2007 e per la cartella di pagamento n.
09720030503162650000 (notificata il 13.11.2003) dall'intimazione di pagamento nr
097 2008 90719657 28 000 notificata il 20.06.2008.
Quando dedotto, tuttavia, risultano relegate nel novero delle mere allegazioni assertive non essendo suffragato da alcuna produzione documentale.
5 L non assolve all'onere probatorio gravante sulla stessa di produrre le citate CP_4 intimazioni riferite alle cartelle di pagamento in oggetto e la documentazione attestante la regolare notificazione delle stesse.
Il credito contributivo dovuto all iscritto in dette cartelle di pagamento, in CP_2 assenza di un valido atto interruttivo intermedio, risulta pertanto prescritto ex art. 3, comma 9, L. 335/1995 per il decorso del termine quinquennale computato dalla loro notificazione.
In particolare, per i contributi dovuti per l'anno 2000 iscritti nella cartella di pagamento n. 097 2000 04630922 41 000, notificata il 30.07.2002, la prescrizione è maturata il
30.07.2007; per contributi dovuti per l'anno 2001 richiesti dalla cartella di pagamento n. 097 2002 01225595 61 000, notificata il 01.08.2002, la prescrizione è decorsa dal
01.08.2007; per i contributi dell'anno 2002 intimati dalla cartella di pagamento n. 097 2003 05031626 50 000 il termine del decorso prescrizionale è scaduto il 13.11.2008.
I crediti previdenziali - debitamente iscritti a ruolo - sono divenuti inesigibili per l'inerzia dell'Ente incaricato della riscossione che non ha provveduto alla corretta notificazione degli atti della procedura di riscossione entro i termini di prescrizione, sicché, sussiste la responsabilità di quest'ultimo per l'intervenuta prescrizione dei crediti affidati in riscossione che è tenuto a corrispondere alla Controparte_2 il pagamento dei crediti portati dalle citate cartelle.
Sul punto, in una fattispecie analoga, si è espressa la Corte di Cassazione che con la pronuncia del 26 ottobre 2018, n. 27218, ha affermato in motivazione il principio secondo cui l'affidamento in riscossione comporta, “per un verso la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e, per altro verso, assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire in forma spontanea, oppure a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina specifica, in modo da garantire, di conseguenza, che l'Ente impositore possa incassare. Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è di per sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e, quindi, l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato”. Dall'elaborazione di detto principio di diritto consegue che l'Ente concessionario è tenuto a risarcire all'Ente Impositore ( ) il danno derivante dal Controparte_2 suo inadempimento, in base a quanto prescritto dall'art. 1223 c.c., da commisurarsi alla perdita subita per l'inesatta esecuzione del mandato.
Quanto alla parte su cui l'onere di rifusione delle spese di giudizio deve gravare, appare condivisibile quanto recentemente rilevato dalla Corte di cassazione, allorché ha affermato che “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso
6 cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in Controparte_3 cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso
l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità.” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/03/2022, n.7716).
Per quanto precede, tenuto conto che, nel caso di specie l'accoglimento del ricorso è senz'altro dipeso dall'inerzia dell'Ente concessionario protratta nel periodo trascorso tra la notifica delle cartelle di pagamento e l'intimazione di pagamento opposta in questa sede, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbono essere poste a carico dell . Controparte_3
PQM
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- annulla l'intimazione di pagamento nr 097 2024 90171365 71 000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 097 2000 04630922 41 000 , alla cartella di pagamento n. 097
2002 01225595 61 000 e alla cartella di pagamento n. 097 2003 05031626 50 000 per intervenuta prescrizione del credito contributivo;
- condanna l al pagamento in favore della Controparte_7 dei crediti prescritti portati dalle cartelle di pagamento n. 097 Controparte_2
2000 04630922 41 000, n. 097 2002 01225595 61 000 e n. 097 2003 05031626 50 000;
- condanna l al pagamento in favore di parte Controparte_7 ricorrente e della delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00 Controparte_2 cadauno, oltre iva cpa e spese generali
Roma, 06.03.2025
Il Giudice del lavoro
Francesco Rigato
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