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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10335 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27953/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27953/2020 promossa da:
Parte_1
Con il patrocinio dell'avv. BEATRICE MARRONI
ATTORE contro
CP_1
Con il patrocinio dell'avv. MAGNANELLI ANDREA
CONVENUTO
NONCHE'
Controparte_2
1
[...] con il patrocinio dell'avv. MARINO MARCELLO
TE IA
E
Controparte_3
con il patrocinio dell'avv. ALFREDO FLAJANI
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: responsabilità per cose in custodia (caduta)
IN FATTO E IN DIRITTO
La sig.ra ha evocato in giudizio per sentirne accertare la Parte_1 CP_1
responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro occorso e sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti, quantificati nella misura di euro
141.404,35 a titolo di danno non patrimoniale (biologico e morale) e di euro 1987,78 per spese mediche e terapeutiche sostenute, oltre personalizzazione, interessi e rivalutazione dal sinistro al saldo, con vittoria di spese.
Ha dedotto l'attrice a sostegno della domanda che il giorno 3.12.2017, intorno alle ore 15:45, si trovava in e procedeva a piedi lungo via Manlio Gelsomini in direzione di Piazza Albania, CP_1
quando giunta in corrispondenza del civico n. 6 era caduta rovinosamente a terra a causa di una buca presente sul marciapiedi, resa invisibile dalle foglie che ricoprivano la buca e lo stesso marciapiedi. Accusando un dolore fortissimo e non riuscendo né a deambulare né a stare in
2 piedi, era stata accompagnata a casa dalla sorella per poi rientrare nella propria abitazione in
Grotte di Castro, accompagnata dal marito.
Verso le ore 00:10 del 4.12.2017, essendo il dolore divenuto insopportabile, era stata portata al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Acquapendente, dove le era stata diagnosticata la frattura della testa del femore sinistro. Il 12.12.2017 si era sottoposta ad intervento di riduzione della frattura con osteosintesi e apposizione di tre viti ed il 16.12.2017 era stata dimessa con prognosi di 40 giorni. A seguito del sinistro, essa attrice aveva subìto una invalidità permanente del 30% oltre 180 giorni totali di incapacità temporanea.
La causa esclusiva della caduta andava individuata nella presenza su via Manlio Gelsomini di una buca profonda resa invisibile dal manto di foglie che la ricoprivano, frutto dell'incuria e dell'inerzia di Infatti l'asfalto era danneggiato e risultava coperto dal manto di CP_1
foglie, ciò che aveva costituito una notevole insidia, date le dimensioni e la posizione della buca, imprevista ed imprevedibile. L'ente territoriale non aveva nemmeno apposto cartelli o indicazioni che segnalassero lo stato di danneggiamento del marciapiede. Inoltre l'attrice, vivendo in altra città, non era certamente solita percorrere via Gelsomini.
-----------------
Si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto CP_1
con contratto del 31.10.2017 la strada era stata affidata in manutenzione, sorveglianza e pronto intervento all'Impresa PE' General Contractor s.r.l. In ogni caso, trattandosi di bene demaniale e considerata la notevole estensione della rete stradale pubblica, non poteva CP_1
esercitare un potere di fatto sul bene, presupposto della custodia di cui all'art. 2051 c.c.
Nel merito, non poteva escludersi che il fatto dannoso potesse attribuirsi ad una mera distrazione della danneggiata nel percorrere il marciapiede, in quanto lo stesso era ricoperto da fogliame e quindi il pericolo di caduta era ampiamente prevedibile, tanto più che la donna percorreva il tratto interessato in orario diurno, sicché ella avrebbe potuto evitare il pericolo mediante l'utilizzo dell'ordinaria prudenza.
ha quindi concluso per la propria estromissione dal giudizio per carenza di CP_1
legittimazione passiva, per il rigetto della domanda nel merito e in via subordinata per la
3 condanna della al risarcimento dei danni, eventualmente anche in via di Controparte_2
manleva, con vittoria di spese.
-------------------
Previa citazione in giudizio da parte di si è costituita la CP_1 Controparte_2
argomentando che la stazione appaltante aveva riconosciuto il corretto svolgimento dei
[...]
lavori da parte dell'impresa, come risultava dal certificato di esecuzione dei lavori. Inoltre il contratto aveva ad oggetto sia la manutenzione ordinaria, sia il servizio di pronto intervento, sia infine il servizio di sorveglianza. Tuttavia, quest'ultimo andava svolto consegnando al direttore dei lavori, scelto da una relazione periodica sullo stato del patrimonio stradale, CP_1
sicché era il direttore dei lavori che approvava le modalità, i tempi e la necessità dell'intervento.
L'impresa appaltatrice non era invece obbligata a fornire nessuna segnalazione e ad eseguire alcun intervento.
Quanto al merito, la ricostruzione dell'evento era imprecisa e priva di riscontri probatori, né risultava allegato alcun verbale dal quale fosse possibile verificare lo stato dei luoghi. Le foto prodotte non erano state effettuate da alcuna autorità che fosse intervenuta, erano prive di data certa e venivano contestate. Piuttosto, la sig.ra avrebbe dovuto prestare attenzione Parte_1
alle condizioni del piano di calpestio, stante anche la particolare ampiezza del percorso, che peraltro si trovava a circa 200 metri di distanza dalla residenza della sorella.
Ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea e in via subordinata, in caso di accoglimento, accertarsi che la PE' General Contractor non è tenuta a manlevare In via CP_1
ulteriormente subordinata ha chiesto condannarsi la Lloyd's Italia s.p.a., con la quale era assicurata, a tenerla indenne da eventuali pronunce sfavorevoli, con vittoria di spese.
-----------------
Costituitasi su chiamata della la ha Controparte_2 Controparte_3
evidenziato che la polizza prevedeva una franchigia assoluta per ciascun sinistro di euro 2500,00
e che il contratto di appalto non comprendeva il servizio di pulizia delle strade. Inoltre le lesioni sofferte dall'attrice erano conseguenza della sua condotta negligente, tenuto anche conto che la caduta si era verificata in orario diurno e in situazione di perfetta visibilità.
4 Ha quindi concluso per il rigetto della domanda di garanzia e della domanda risarcitoria, con vittoria di spese di lite.
-----------------
La domanda è infondata e va disattesa.
Vanno anzitutto respinte le eccezioni preliminari sollevate da CP_1
In primo luogo, l'ente territoriale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo che essa spetterebbe alla cui era affidato per contratto il Controparte_2
servizio di manutenzione e pronto intervento sulla strada nella quale si è verificato il fatto.
Ora, per quanto concerne il rapporto tra l'ente proprietario del bene e la società appaltatrice, occorre rilevare che l'affidamento della manutenzione della strada ad altro soggetto mediante contratto di appalto non vale a sollevare il primo da responsabilità per i danni cagionati dalla cosa a terzi, atteso che comunque permane l'obbligo di custodia in capo all'ente proprietario e che il contratto di appalto costituisce solo lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale dell'ente territoriale di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 Cod. Strada (Cass. n.
1691/2009). Ovviamente, in caso di inadempimento dell'appaltatore all'obbligo di manutenzione, egli risponderà nei confronti del per il danno cagionato a terzi per effetto CP_4
della difettosa manutenzione del bene. Unica eccezione a tale principio si riscontra invero nel caso di cantiere stradale delimitato e affidato all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente divieto assoluto di traffico veicolare e pedonale;
laddove invece l'area in cui insiste il cantiere sia ancora aperta al traffico, l'ente titolare della strada conserva la custodia della stessa, sicché risponde unitamente all'appaltatore dei danni cagionati a terzi ex art. 2051 c.c.
(Cass. n. 12425/2008; n. 19129/2011).
Nel caso in esame, non si verte in tema di cantiere stradale, ma di semplice appalto di manutenzione che, per quanto sopra detto, non esonera il dal dovere di esercitare la CP_4
custodia sulla strada, permanendo il potere di fatto sulla stessa.
Nemmeno coglie nel segno la tesi – riecheggiante giurisprudenza oggi in gran parte superata - secondo la quale non sarebbe possibile al esercitare un adeguato controllo sulla strada CP_4
5 in questione, attesa la notevole estensione del demanio stradale. Infatti, viale Manlio Gelsomini
è strada ubicata nel pieno centro cittadino (nei pressi della Piramide Cestia e di viale Aventino), sicché non è sostenibile che l'ente non potesse svolgere un adeguato servizio di manutenzione e sorveglianza.
Ciò posto, la domanda deve tuttavia essere disattesa nel merito.
Assume l'attrice di essere caduta mentre procedeva a piedi lungo il marciapiede di via Manlio
Gelsomini, in orario diurno, a causa di una buca profonda e resa invisibile dal manto di foglie che la ricoprivano.
Sul punto è stata svolta istruttoria con assunzione di deposizioni testimoniali.
sorella dell'attrice, ha riferito che mentre era intenta a fare una passeggiata Testimone_1
pomeridiana insieme appunto alla sorella, alla madre, al nipote e ad una amica, dopo un pranzo a casa sua, aveva visto accasciarsi al suolo e non riuscire più a rialzarsi. Pt_1
Successivamente si era resa conto che la sorella era caduta in una buca profonda una quarantina di centimetri e coperta da fogliame. La donna ha riconosciuto nelle foto prodotte da parte attrice la buca nella quale la sorella era caduta. Il fatto era avvenuto intorno alle ore 15:00, in presenza di luce solare, e il punto della caduta si trovava a circa 400 metri di distanza da casa sua.
Circostanze analoghe sono state riferite da amica di lunga data dell'attrice, la Testimone_2
quale ha precisato che la buca era larga una ventina di centimetri (la teste non ha però saputo precisare quanto fosse profonda).
Ciò posto, osserva il Tribunale che non sono più presenti nel fascicolo processuale le fotografie cartacee prodotte a rappresentazione dello stato dei luoghi, sicché non è possibile valutare visivamente la situazione del marciapiede e la buca nella quale sarebbe caduta l'attrice. A ben vedere, non vi è traccia del fascicolo processuale originario dell'attrice (salvo ciò che è stato prodotto in via telematica), che si presume essere stato ritirato, anche in considerazione del fatto che in corso di causa è subentrato nuovo difensore.
6 A tale carenza si deve aggiungere che il sinistro occorso non risulta essere denunciato alle
Autorità, sicché manca un verbale della polizia municipale che attesti lo stato dei luoghi al momento del fatto.
Dal materiale testimoniale escusso, a parte una imprecisione di un certo rilievo (secondo un teste vi era un sasso all'interno della buca, secondo l'altro teste il sasso o pezzo di asfalto si trovava a margine della buca), risulta che il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio, in condizioni di luce solare, che il marciapiede era largo, che la buca era di dimensioni non esigue (larghezza di venti centimetri secondo la teste e molto profonda (quaranta centimetri secondo la Tes_2
teste . Entrambe le testimoni hanno affermato che davanti a loro, mentre Parte_1
camminavano, non vi erano altre persone (deducendosene che la loro visuale non era ostruita).
Orbene, tenuto conto del fatto che il marciapiede era piuttosto ampio (le persone procedevano appaiate) e che vi era luce solare e quindi piena visibilità, si ritiene che la caduta sia stata dovuta piuttosto a difetto di sufficiente negligenza nell'incedere o a distrazione da parte della sig.ra
Infatti, benché il marciapiede – a detta delle testimoni - fosse coperto dal fogliame, Parte_1
considerata la notevole profondità della buca (ben quaranta centimetri circa) e la sua larghezza
(venti centimetri circa), non sembra verosimile che la depressione non fosse visibile con un minimo di diligenza. D'altra parte, la copertura del fogliame imponeva, secondo il principio di autoresponsabilità, un grado di diligenza ed attenzione particolarmente elevato da parte dei passanti, che non sembra sia stata adottata da parte dell'attrice.
Occorre a questo punto rilevare che la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. non esclude la configurabilità di un concorso colposo della vittima nella produzione del danno (art. 1227 c.c.), potendo tale condotta, a seconda delle circostanze concrete, integrare il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno, ovvero ridurre le responsabilità del custode in relazione alla gravità della colpa della vittima e delle conseguenze che ne sono derivate (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9546 del
22/04/2010: “Ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione del manto stradale da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per l'obbligo di custodia delle strade demaniali è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell'art. 1227,
7 primo comma, cod. civ., che tale comportamento integri soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A.”). Ebbene, nel caso in esame si ritiene che il difetto di adeguata accortezza e diligenza nell'incedere, abbia appunto reciso il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
La domanda va quindi disattesa.
Le modalità del fatto, la cui ricostruzione non è parsa del tutto agevole, giustificano la compensazione integrale delle spese nei rapporti tra attrice e Allo stesso modo CP_1
devono essere compensate le spese tra l'ente territoriale e la società appaltatrice, nonché tra quest'ultima e la compagnia assicuratrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta la domanda siccome infondata;
- Dichiara interamente compensate le spese di giudizio sia nei rapporti tra attrice ed ente convenuto, sia tra quest'ultimo e la società appaltatrice, sia infine tra l'appaltatrice e la compangia CP_3
Roma, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27953/2020 promossa da:
Parte_1
Con il patrocinio dell'avv. BEATRICE MARRONI
ATTORE contro
CP_1
Con il patrocinio dell'avv. MAGNANELLI ANDREA
CONVENUTO
NONCHE'
Controparte_2
1
[...] con il patrocinio dell'avv. MARINO MARCELLO
TE IA
E
Controparte_3
con il patrocinio dell'avv. ALFREDO FLAJANI
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: responsabilità per cose in custodia (caduta)
IN FATTO E IN DIRITTO
La sig.ra ha evocato in giudizio per sentirne accertare la Parte_1 CP_1
responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro occorso e sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti, quantificati nella misura di euro
141.404,35 a titolo di danno non patrimoniale (biologico e morale) e di euro 1987,78 per spese mediche e terapeutiche sostenute, oltre personalizzazione, interessi e rivalutazione dal sinistro al saldo, con vittoria di spese.
Ha dedotto l'attrice a sostegno della domanda che il giorno 3.12.2017, intorno alle ore 15:45, si trovava in e procedeva a piedi lungo via Manlio Gelsomini in direzione di Piazza Albania, CP_1
quando giunta in corrispondenza del civico n. 6 era caduta rovinosamente a terra a causa di una buca presente sul marciapiedi, resa invisibile dalle foglie che ricoprivano la buca e lo stesso marciapiedi. Accusando un dolore fortissimo e non riuscendo né a deambulare né a stare in
2 piedi, era stata accompagnata a casa dalla sorella per poi rientrare nella propria abitazione in
Grotte di Castro, accompagnata dal marito.
Verso le ore 00:10 del 4.12.2017, essendo il dolore divenuto insopportabile, era stata portata al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Acquapendente, dove le era stata diagnosticata la frattura della testa del femore sinistro. Il 12.12.2017 si era sottoposta ad intervento di riduzione della frattura con osteosintesi e apposizione di tre viti ed il 16.12.2017 era stata dimessa con prognosi di 40 giorni. A seguito del sinistro, essa attrice aveva subìto una invalidità permanente del 30% oltre 180 giorni totali di incapacità temporanea.
La causa esclusiva della caduta andava individuata nella presenza su via Manlio Gelsomini di una buca profonda resa invisibile dal manto di foglie che la ricoprivano, frutto dell'incuria e dell'inerzia di Infatti l'asfalto era danneggiato e risultava coperto dal manto di CP_1
foglie, ciò che aveva costituito una notevole insidia, date le dimensioni e la posizione della buca, imprevista ed imprevedibile. L'ente territoriale non aveva nemmeno apposto cartelli o indicazioni che segnalassero lo stato di danneggiamento del marciapiede. Inoltre l'attrice, vivendo in altra città, non era certamente solita percorrere via Gelsomini.
-----------------
Si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto CP_1
con contratto del 31.10.2017 la strada era stata affidata in manutenzione, sorveglianza e pronto intervento all'Impresa PE' General Contractor s.r.l. In ogni caso, trattandosi di bene demaniale e considerata la notevole estensione della rete stradale pubblica, non poteva CP_1
esercitare un potere di fatto sul bene, presupposto della custodia di cui all'art. 2051 c.c.
Nel merito, non poteva escludersi che il fatto dannoso potesse attribuirsi ad una mera distrazione della danneggiata nel percorrere il marciapiede, in quanto lo stesso era ricoperto da fogliame e quindi il pericolo di caduta era ampiamente prevedibile, tanto più che la donna percorreva il tratto interessato in orario diurno, sicché ella avrebbe potuto evitare il pericolo mediante l'utilizzo dell'ordinaria prudenza.
ha quindi concluso per la propria estromissione dal giudizio per carenza di CP_1
legittimazione passiva, per il rigetto della domanda nel merito e in via subordinata per la
3 condanna della al risarcimento dei danni, eventualmente anche in via di Controparte_2
manleva, con vittoria di spese.
-------------------
Previa citazione in giudizio da parte di si è costituita la CP_1 Controparte_2
argomentando che la stazione appaltante aveva riconosciuto il corretto svolgimento dei
[...]
lavori da parte dell'impresa, come risultava dal certificato di esecuzione dei lavori. Inoltre il contratto aveva ad oggetto sia la manutenzione ordinaria, sia il servizio di pronto intervento, sia infine il servizio di sorveglianza. Tuttavia, quest'ultimo andava svolto consegnando al direttore dei lavori, scelto da una relazione periodica sullo stato del patrimonio stradale, CP_1
sicché era il direttore dei lavori che approvava le modalità, i tempi e la necessità dell'intervento.
L'impresa appaltatrice non era invece obbligata a fornire nessuna segnalazione e ad eseguire alcun intervento.
Quanto al merito, la ricostruzione dell'evento era imprecisa e priva di riscontri probatori, né risultava allegato alcun verbale dal quale fosse possibile verificare lo stato dei luoghi. Le foto prodotte non erano state effettuate da alcuna autorità che fosse intervenuta, erano prive di data certa e venivano contestate. Piuttosto, la sig.ra avrebbe dovuto prestare attenzione Parte_1
alle condizioni del piano di calpestio, stante anche la particolare ampiezza del percorso, che peraltro si trovava a circa 200 metri di distanza dalla residenza della sorella.
Ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea e in via subordinata, in caso di accoglimento, accertarsi che la PE' General Contractor non è tenuta a manlevare In via CP_1
ulteriormente subordinata ha chiesto condannarsi la Lloyd's Italia s.p.a., con la quale era assicurata, a tenerla indenne da eventuali pronunce sfavorevoli, con vittoria di spese.
-----------------
Costituitasi su chiamata della la ha Controparte_2 Controparte_3
evidenziato che la polizza prevedeva una franchigia assoluta per ciascun sinistro di euro 2500,00
e che il contratto di appalto non comprendeva il servizio di pulizia delle strade. Inoltre le lesioni sofferte dall'attrice erano conseguenza della sua condotta negligente, tenuto anche conto che la caduta si era verificata in orario diurno e in situazione di perfetta visibilità.
4 Ha quindi concluso per il rigetto della domanda di garanzia e della domanda risarcitoria, con vittoria di spese di lite.
-----------------
La domanda è infondata e va disattesa.
Vanno anzitutto respinte le eccezioni preliminari sollevate da CP_1
In primo luogo, l'ente territoriale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo che essa spetterebbe alla cui era affidato per contratto il Controparte_2
servizio di manutenzione e pronto intervento sulla strada nella quale si è verificato il fatto.
Ora, per quanto concerne il rapporto tra l'ente proprietario del bene e la società appaltatrice, occorre rilevare che l'affidamento della manutenzione della strada ad altro soggetto mediante contratto di appalto non vale a sollevare il primo da responsabilità per i danni cagionati dalla cosa a terzi, atteso che comunque permane l'obbligo di custodia in capo all'ente proprietario e che il contratto di appalto costituisce solo lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale dell'ente territoriale di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 Cod. Strada (Cass. n.
1691/2009). Ovviamente, in caso di inadempimento dell'appaltatore all'obbligo di manutenzione, egli risponderà nei confronti del per il danno cagionato a terzi per effetto CP_4
della difettosa manutenzione del bene. Unica eccezione a tale principio si riscontra invero nel caso di cantiere stradale delimitato e affidato all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente divieto assoluto di traffico veicolare e pedonale;
laddove invece l'area in cui insiste il cantiere sia ancora aperta al traffico, l'ente titolare della strada conserva la custodia della stessa, sicché risponde unitamente all'appaltatore dei danni cagionati a terzi ex art. 2051 c.c.
(Cass. n. 12425/2008; n. 19129/2011).
Nel caso in esame, non si verte in tema di cantiere stradale, ma di semplice appalto di manutenzione che, per quanto sopra detto, non esonera il dal dovere di esercitare la CP_4
custodia sulla strada, permanendo il potere di fatto sulla stessa.
Nemmeno coglie nel segno la tesi – riecheggiante giurisprudenza oggi in gran parte superata - secondo la quale non sarebbe possibile al esercitare un adeguato controllo sulla strada CP_4
5 in questione, attesa la notevole estensione del demanio stradale. Infatti, viale Manlio Gelsomini
è strada ubicata nel pieno centro cittadino (nei pressi della Piramide Cestia e di viale Aventino), sicché non è sostenibile che l'ente non potesse svolgere un adeguato servizio di manutenzione e sorveglianza.
Ciò posto, la domanda deve tuttavia essere disattesa nel merito.
Assume l'attrice di essere caduta mentre procedeva a piedi lungo il marciapiede di via Manlio
Gelsomini, in orario diurno, a causa di una buca profonda e resa invisibile dal manto di foglie che la ricoprivano.
Sul punto è stata svolta istruttoria con assunzione di deposizioni testimoniali.
sorella dell'attrice, ha riferito che mentre era intenta a fare una passeggiata Testimone_1
pomeridiana insieme appunto alla sorella, alla madre, al nipote e ad una amica, dopo un pranzo a casa sua, aveva visto accasciarsi al suolo e non riuscire più a rialzarsi. Pt_1
Successivamente si era resa conto che la sorella era caduta in una buca profonda una quarantina di centimetri e coperta da fogliame. La donna ha riconosciuto nelle foto prodotte da parte attrice la buca nella quale la sorella era caduta. Il fatto era avvenuto intorno alle ore 15:00, in presenza di luce solare, e il punto della caduta si trovava a circa 400 metri di distanza da casa sua.
Circostanze analoghe sono state riferite da amica di lunga data dell'attrice, la Testimone_2
quale ha precisato che la buca era larga una ventina di centimetri (la teste non ha però saputo precisare quanto fosse profonda).
Ciò posto, osserva il Tribunale che non sono più presenti nel fascicolo processuale le fotografie cartacee prodotte a rappresentazione dello stato dei luoghi, sicché non è possibile valutare visivamente la situazione del marciapiede e la buca nella quale sarebbe caduta l'attrice. A ben vedere, non vi è traccia del fascicolo processuale originario dell'attrice (salvo ciò che è stato prodotto in via telematica), che si presume essere stato ritirato, anche in considerazione del fatto che in corso di causa è subentrato nuovo difensore.
6 A tale carenza si deve aggiungere che il sinistro occorso non risulta essere denunciato alle
Autorità, sicché manca un verbale della polizia municipale che attesti lo stato dei luoghi al momento del fatto.
Dal materiale testimoniale escusso, a parte una imprecisione di un certo rilievo (secondo un teste vi era un sasso all'interno della buca, secondo l'altro teste il sasso o pezzo di asfalto si trovava a margine della buca), risulta che il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio, in condizioni di luce solare, che il marciapiede era largo, che la buca era di dimensioni non esigue (larghezza di venti centimetri secondo la teste e molto profonda (quaranta centimetri secondo la Tes_2
teste . Entrambe le testimoni hanno affermato che davanti a loro, mentre Parte_1
camminavano, non vi erano altre persone (deducendosene che la loro visuale non era ostruita).
Orbene, tenuto conto del fatto che il marciapiede era piuttosto ampio (le persone procedevano appaiate) e che vi era luce solare e quindi piena visibilità, si ritiene che la caduta sia stata dovuta piuttosto a difetto di sufficiente negligenza nell'incedere o a distrazione da parte della sig.ra
Infatti, benché il marciapiede – a detta delle testimoni - fosse coperto dal fogliame, Parte_1
considerata la notevole profondità della buca (ben quaranta centimetri circa) e la sua larghezza
(venti centimetri circa), non sembra verosimile che la depressione non fosse visibile con un minimo di diligenza. D'altra parte, la copertura del fogliame imponeva, secondo il principio di autoresponsabilità, un grado di diligenza ed attenzione particolarmente elevato da parte dei passanti, che non sembra sia stata adottata da parte dell'attrice.
Occorre a questo punto rilevare che la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. non esclude la configurabilità di un concorso colposo della vittima nella produzione del danno (art. 1227 c.c.), potendo tale condotta, a seconda delle circostanze concrete, integrare il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno, ovvero ridurre le responsabilità del custode in relazione alla gravità della colpa della vittima e delle conseguenze che ne sono derivate (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9546 del
22/04/2010: “Ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione del manto stradale da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per l'obbligo di custodia delle strade demaniali è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell'art. 1227,
7 primo comma, cod. civ., che tale comportamento integri soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A.”). Ebbene, nel caso in esame si ritiene che il difetto di adeguata accortezza e diligenza nell'incedere, abbia appunto reciso il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
La domanda va quindi disattesa.
Le modalità del fatto, la cui ricostruzione non è parsa del tutto agevole, giustificano la compensazione integrale delle spese nei rapporti tra attrice e Allo stesso modo CP_1
devono essere compensate le spese tra l'ente territoriale e la società appaltatrice, nonché tra quest'ultima e la compagnia assicuratrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta la domanda siccome infondata;
- Dichiara interamente compensate le spese di giudizio sia nei rapporti tra attrice ed ente convenuto, sia tra quest'ultimo e la società appaltatrice, sia infine tra l'appaltatrice e la compangia CP_3
Roma, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
8