CA
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/12/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.867/2024 R.G., avverso la sentenza n.1593/2024 pubblicata in data 28.3.24 dal Tribunale di Bari tra
elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Francesco M. Colonna Venisti, Parte_1 che la rappresenta e difende come da procura speciale allegata all'atto di appello
Appellante
e
In persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Luigi Di Leo, che la rappresenta e difende come da procura speciale allegata alla memoria di costituzione e risposta in grado d'appello
Appellato
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da scritti difensivi depositati telematicamente.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. ha chiesto – sulla base di quattro distinti motivi di appello – la riforma parziale della Parte_1 sentenza con cui il Tribunale di Bari, in accoglimento per quanto di ragione della domanda da lei proposta con ricorso ex art.702 bis c.p.c., ha condannato l' Controparte_1
pagarle l'importo di € 179.019,80 oltre interessi (con condanna altresì a rifonderle esborsi e compensi
[...] del giudizio di merito ed esborsi del procedimento di ATP, nonchè a sopportare i costi della TU espletata in quest'ultima sede) a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, causati dalle condotte inadempienti dei sanitari in occasione dell'intervento chirurgico di tiroidectomia totale da lei subìto presso il in CP_1 data 17.11.14.
Si è costituito il Policlinico per chiedere il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza appellata con vittoria delle spese del grado.
Previa assegnazione di termini per memorie conclusive, all'udienza del 3.12.25 la causa è stata riservata per la decisione ex art.281 sexies c.p.c..
2. Ritiene questa Corte che siano infondate le doglianze svolte al primo, secondo e quarto motivo di appello, mentre sia meritevole di parziale accoglimento il terzo motivo.
1 2.1. E' anzitutto privo di fondamento il primo motivo di appello, con il quale l'appellante deduce che erroneamente il primo giudice avrebbe determinato la percentuale di danno biologico permanente nel 30% indicato dalla TU (con conseguente liquidazione – in base ai criteri tabellari – di € 179.819,00), atteso che la nel corso del giudizio di primo grado aveva documentato il riconoscimento da parte dei sanitari Parte_1 CP_ dell' sin dal 2015, di un'invalidità civile pari al 100% dipendente dall'intervento chirurgico di cui è causa, per cui il risarcimento del danno biologico permanente avrebbe dovuto essere determinato sulla base di quest'ultima percentuale, derivandone in base alle Tabelle di Milano un importo ben maggiore, pari ad €
969.291,00.
Ed invero è già decisivo, al fine del rigetto, il rilievo che nell'atto introduttivo la ha espressamente Parte_1 limitato la sua pretesa di risarcimento del danno biologico permanente all'importo di € 145.288,00 (da maggiorare del 29% a titolo di personalizzazione), coincidente proprio con l'importo base stabilito dalle tabelle di Milano per il caso di invalidità permanente del 30%, mentre soltanto a partire dalla memoria conclusiva del 19.6.19 – e quindi oltre i termini fissati dalla legge per la modifica della domanda – ha invocato CP_ i verbali redatti dall' a partire dl 2015 al fine di avanzare una pretesa risarcitoria di importo maggiore rispetto a quello originariamente indicato;
né d'altra parte potrebbe utilmente sostenersi che la rivendicazione in corso di causa di un danno maggiore sia derivata dalla sopravvenienza di nuove circostanze, CP_ ove si consideri che sin dal 2015 – a detta della stessa – la commissione medica dell' le aveva Parte_1 riconosciuto un'inabilità lavorativa pari al 100%, per cui tale percentuale ben poteva essere invocata sin dall'introduzione del giudizio.
A parte ciò, giova comunque aggiungere, nel merito, che la censura dell'appellante è frutto di indebita confusione tra il contenuto dei due accertamenti medici.
Infatti l'accertamento operato dal TU (peraltro mediante valutazioni scevre da apparenti vizi logici e non contestate in alcun modo dalla ) riguarda la percentuale di compromissione dell'integrità psico- Parte_1 fisica della danneggiata, essendosi valutata a tal fine anche la sindrome depressiva conseguita all'esito CP_ negativo dell'intervento chirurgico;
mentre l'accertamento operato dalla commissione medica dell' riguarda il diverso aspetto dell'incapacità civile della , nella diversa ottica di garantire alla donna le Parte_1 prestazioni previdenziali e assistenziali previste dalla legge a tutela dei soggetti inabili al lavoro.
Del resto, lo stesso appellante appare ben consapevole della diversa ottica dei due accertamenti, laddove deduce di non avere avanzato pretese di risarcimento di danno patrimoniale, sub specie di perdita della CP_ capacità lavorativa, proprio perché già gode di prestazioni (per cui il conseguimento di ulteriori poste a titolo risarcitorio costituirebbe un ingiustificato arricchimento).
Alla luce di quanto sopra, va dunque confermato l'importo liquidato dal primo giudice, peraltro in accoglimento pressochè totale della richiesta avanzata dalla con il ricorso introduttivo. Parte_1
2.2. Pure non meritevole di accoglimento è il secondo motivo di impugnazione, con cui l'appellante insiste nell'accoglimento della domanda – la cui delibazione è stata omessa dal primo giudice – di condanna del ai sensi dell'art.96 co.3 c.p.c., stante il silenzio serbato da quest'ultimo in ordine a ben due CP_1 proposte avanzate dalla per transigere la controversia. Parte_1
Ed invero è assorbente in tal senso il rilievo che legittimamente il Policlinico, in una materia complessa come quella della responsabilità sanitaria, ha ritenuto di non aderire alla proposta transattiva, assumendosi il rischio (poi verificatosi) della condanna per un maggiore importo, nell'aspettativa dell'accoglimento della propria linea difensiva nel senso della totale infondatezza della pretesa avversa;
di talchè non risultano ricorrere, nella specie, i presupposti di configurabilità della c.d. lite temeraria.
2.3. Non è suscettibile di accoglimento, ancora, il quarto motivo di appello, con cui la si duole che Parte_1 non le siano stati riconosciuti, sulla sorte capitale, né gli interessi c.d. compensativi né la rivalutazione.
2 Con riguardo al profilo della rivalutazione del capitale, l'assunto dell'appellante trova smentita già nel testo della sentenza appellata, la quale ha espressamente liquidato in favore della , a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, un importo rivalutato all'attualità.
Resta il profilo degli interessi c.d. compensativi, che in effetti il primo giudice ha ritenuto di non riconoscere
(neppure con i temperamenti indicati dalla giurisprudenza di legittimità al fine di evitare l'indebito cumulo di interessi e rivalutazione: cfr. Cass.7267/18).
Va tuttavia aggiunto che il giudicante ha motivato tale decisione con l'argomento, correttamente basato sugli insegnamenti della S.C., del mancato assolvimento da parte della dell'onere di provare, anche in Parte_1 via presuntiva, l'esistenza del danno – cagionato dal mancato tempestivo adempimento dell'obbligazione risarcitoria di valore – che gli interessi compensativi sono chiamati per loro stessa funzione a ristorare (cfr. da ultimo Cass.6351/25).
A fronte di tale percorso motivazionale, sarebbe spettato all'appellante svolgere sottoporre a questa Corte argomenti idonei a demolirne la fondatezza;
ed invece la difesa della nulla ha detto in proposito, Parte_1 con la conseguenza che la decisione trova il suo fondamento nella motivazione rimasta incensurata.
2.4. E' invece da accogliere, sia pure parzialmente, il terzo motivo di appello, con cui si lamenta il mancato riconoscimento, in sede di regolamento delle spese di primo grado, di spese, diritti ed onorari della procedura ex art.696 bis c.p.c. promossa ante causam dalla . Parte_1
Precisamente la doglianza è infondata per quanto riguarda gli esborsi del procedimento di ATP
(espressamente riconosciuti in sentenza) e per quanto riguarda i “diritti” (non più previsti dalle tabelle applicabili ratione temporis al procedimento in discorso), mentre è da accogliere con riguardo agli “onorari”
(rectius ai compensi in base ai parametri di cui al DM 55/14 e successive modifiche), risultando per tabulas che in effetti il giudice di prime cure ha liquidato soltanto i compensi relativi al giudizio di merito e non anche quelli relativi alla procedura di consulenza tecnica preventiva ai fini di composizione della lite.
In riforma parziale della sentenza appellata, da confermarsi nelle restanti parti, il va dunque CP_1 condannato, in virtù del criterio della soccombenza, a rifondere alla , oltre agli esborsi e compensi Parte_1 come già liquidati nella sentenza impugnata, anche i compensi relativi alla predetta fase sommaria, liquidati nella misura indicata nel dispositivo.
Il va altresì condannato a rifondere alla le spese del presente grado, liquidate nella CP_1 Parte_1 misura indicata nel dispositivo secondo il criterio del decisum.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.1593/2024 emessa dal Tribunale di Bari in data 28.3.2024, disattesa Parte_1
o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento per quanto di ragione dell'appello, condanna l' Controparte_1
a rifondere a , oltre agli esborsi e compensi professionali così come liquidati
[...] Parte_1 con la sentenza appellata, anche i compensi professionali del procedimento di ATP, che liquida nella misura di € 3.800,00, oltre RSG del 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'anticipatario avv. Francesco M. Colonna Venisti;
2) condanna altresì l' a rifondere a Controparte_1 Parte_1
i compensi del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.900,00 oltre R.S.G. del 15%, C.P.A. e I.V.A.
[...] come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'anticipatario avv. Francesco M. Colonna Venisti;
3) conferma, nel resto, la sentenza appellata.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 10.12.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo
3