TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 10512/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 10512 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: revocatoria ordinaria
TRA
(C.F. , residente in [...] C.F._1
Antica Giardini n. 34, rappresentato, assistito e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv. Aniello Abbate (C.F. ) con studio in Napoli C.F._2
alla Via Caravaggio n. 89/D;
ATTORE
E
(C.F. ), nato a Giugliano in [...] Controparte_1 C.F._3 il 22/07/1956, ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco
Saverio Argiulo (C.F. ), in virtù di procura a margine della comparsa C.F._4
depositata, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Giugliano in Campania (NA) alla
Via A. Palumbo n. 201;
CONVENUTO
E
(C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_2 C.F._5
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo
Capaccio (C.F. ), in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato C.F._6 presso lo studio di quest'ultimo in Aversa (Ce) alla via P. Rosano n. 5;
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale del 12/03/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1 [...]
e affinché il Tribunale accertasse i presupposti per la revoca CP_1 Controparte_2 dell'atto di vendita redatto per notaio (Rep. 8175/Racc. 6235) del 30/11/2018, Persona_1 avente ad oggetto l'immobile sito in Giugliano in Campania alla seconda traversa di Via Roma n. 5, esponendo principalmente quanto segue:
l'attore è creditore di della complessiva somma di € 6.669,32 per Controparte_1
compensi professionali accertati nella sentenza del Tribunale di Napoli del 23/10/2018 (rep.
15689/2018);
in data 30/11/2018, il debitore aveva trasferito al figlio Controparte_1 [...] la piena proprietà del dell'immobile facente parte del fabbricato sito in CP_2
Giugliano in Campania (NA) alla 2° traversa di Via Roma n. 5, identificato al foglio 92, particella 786, riservandosi tuttavia il diritto di abitazione;
l'immobile era stato venduto al figlio al prezzo pattuito di € Controparte_2
50.000,00 e corrisposto a compensazione di un credito di pari importo che l'acquirente aveva dichiarato di vantare nei confronti del padre.
Sulla scorta di tale ricostruzione fattuale e cronologica, trattandosi di atto dispositivo posteriore al sorgere del credito, l'attore deduceva il carattere fraudolento dell'operazione traslativa posta in essere da , per essersi spogliato dell'unico immobile di sua piena proprietà in Controparte_1 favore del figlio , all'apparente scopo di ridurre la garanzia patrimoniale a Controparte_2 disposizione dei creditori. Chiedeva quindi al Tribunale di dichiarare l'inefficacia dell'atto di trasferimento nei suoi confronti, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
2.1. Si costituiva ritualmente , con comparsa di risposta ritualmente Controparte_1
depositata, nella quale offriva una diversa prospettazione dei fatti di causa.
Anzitutto, in via preliminare, eccepiva il carattere litigioso del credito, ancora sub iudice, in quanto la sentenza del Tribunale di Napoli risulta ancora sotto l'esame della Corte d'Appello.
Nel merito, rappresentava che l'atto di compravendita era stato stipulato tra le parti in assoluta buona fede, anche in considerazione del fatto che quello oggetto di revocatoria non era l'unico immobile di proprietà del convenuto. Aggiungeva di essere comunque titolare di un reddito tale da garantire al creditore il pieno soddisfacimento del suo credito, che è comunque di esiguo ammontare. La parte rimarcava quindi la possibilità per l'attore di agire fruttuosamente in via esecutiva su altri beni del suo patrimonio, per la sua piena capienza. Insisteva poi per la infondatezza dell'azione revocatoria anche sul piano soggettivo, per l'assenza della partecipatio fraudis. In particolare, deduceva che il trasferimento effettuato nei confronti del figlio era stato realizzato a titolo oneroso, per avere pattuito un corrispettivo Controparte_2 di € 50.000,00 in favore del venditore, e che questo era stato corrisposto in compensazione di precedenti debiti contratti nei confronti del figlio.
Specificava inoltre che nonostante il rapporto parentale, il figlio era Controparte_2
completamente estraneo al giudizio in essere, anche perché in quel periodo lavorava in Pordenone e non era partecipe delle vicende familiari.
In conclusione, chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice e la sua condanna alla rifusione delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
2.2. Si costituiva tempestivamente anche , il quale si associava alle difese Controparte_2
del debitore convenuto, insistendo sulla propria estraneità rispetto ai fatti di causa, eccependo in particolare la mancata conoscenza della sentenza di condanna a carico del padre.
Rappresentava che negli ultimi anni non risiedeva in Giugliano ma in Pordenone, dove lavorava, e di non essere stato edotto su tutte le vicende familiari. In merito al corrispettivo della vendita, specificava che il minor prezzo dell'immobile era giustificato dal rapporto di parentela in linea retta tra le parti e dalle spese di ristrutturazione che si rendevano necessarie sull'immobile.
Concludeva quindi per la inesistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., insistendo per la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
3. Alla prima udienza il Giudice, ritenuti non ammissibili né l'interrogatorio formale, né la prova per testi, rigettava le richieste di mezzi istruttori.
Reputata la causa matura per la decisione, la rinviava quindi per la sua discussione orale ex. art. 281 sexies c.p.c.
4. In via di metodo, è opportuno ribadire presupposti e finalità della disciplina invocata dalla parte attrice.
Giova rammentare inftti che l'azione revocatoria rappresenta il principale strumento di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, quando questi abbia posto in essere atti di disposizione potenzialmente pregiudizievoli delle ragioni creditorie, privandoli di efficacia nei confronti del creditore agente. Il rimedio della inefficacia relativa è idoneo a garantire la fruttuosità di una successiva azione esecutiva sul patrimonio del debitore o sui beni che vi sono stati sottratti, paralizzando gli effetti di un atto di disposizione di per sé valido, ma non opponibile al creditore procedente in quanto posto in essere in frode al creditore, precostituendosi una condizione di inadempimento.
Naturalmente una conseguenza così incisiva può conseguire solo al previo vaglio giudiziale sui presupposti oggettivi e soggettivi indicati agli artt. 2901 ss. c.c.
Dal punto di vista oggettivo, è necessario che il creditore agente prospetti l'esistenza di un credito.
Non è necessario che sia un credito liquido ed esigibile, potendo essere anche condizionato o potenziale, ma tale da consentire di apprezzare il pregiudizio economico discendente dal comportamento distrattivo del debitore (cfr. Cass. civ. n. 7452/00; n. 2104/00).
Sempre dal punto di vista oggettivo, è necessario che venga in rilievo un atto di disposizione del debitore, consistente in un atto di volontà in grado di incidere in maniera significativa sulla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio di cui dispone. A tale categoria appartengono principalmente gli atti traslativi di alienazione di beni, che sottraggono al patrimonio del debitore i cespiti economicamente rilevanti in favore di un terzo, nascondendoli all'aggressione dei creditori, salvo che l'attore non sia in grado di provare in radice il carattere fittizio dell'alienazione mediante la diversa azione di simulazione. A tale categoria invece vanno sottratti gli atti dovuti, che escludono ogni determinazione volitiva in capo al debitore che è chiamato ad adempiere ad obblighi preesistenti, come l'adempimento di un debito scaduto (art. 2901 co. 3 cod. civ.).
Indispensabile presupposto oggettivo è anche il periculum damni o eventus damni, che qualifica l'atto di disposizione come fraudolento nella misura in cui reca attuale pregiudizio alle ragioni dei creditori oppure è semplicemente in grado di pregiudicarli in via potenziale (in tal senso è sufficiente un mero pericolo di danno). Il periculum damni è interpretato dalla giurisprudenza consolidata in maniera elastica ed orientata al favor creditori, per cui si ritiene sufficiente che l'atto di disposizione sia in grado di rendere più difficile o onerosa la realizzazione del diritto di credito
(Cass. civ. 18/06/2019 n. 16221; Cass. civ. 19/7/2018, n. 19207, Cass. civ. 3/2/2015, n. 1902).
Sul piano soggettivo, è necessario dimostrare il consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore di agire in pregiudizio alle ragioni creditorie e quindi di arrecare un periculum damni mediante i propri atti dispositivi. Alla conoscenza del pregiudizio deve essere equiparata naturalmente la sua conoscibilità, cosicché l'ignoranza dovuta a colpa grave va considerata al pari della conoscenza effettiva (cfr. Cass. n. 2748/2005)
Tale consapevolezza si connota in ragione della collocazione temporale dell'atto: qualora infatti l'atto di disposizione sia anteriore all'assunzione dell'obbligazione, è necessario fornire la prova ulteriore che questo sia stato preordinato dal debitore in vista del sorgere del rapporto obbligatorio allo scopo di precostituirsi l'inadempimento. L'ampiezza dell'elemento soggettivo dipende anche dal carattere gratuito o oneroso dell'atto.
Qualora il debitore ponga in essere un atto a titolo gratuito, è sufficiente la prova della sua sola consapevolezza ai sensi dell'art. 2901 co. 1 n. 1) c.c., mentre irrilevante è lo stato psicologico del terzo, il cui interesse è recessivo rispetto a quello del creditore che mira a evitare un danno. Qualora invece l'atto sia a titolo oneroso, non può prescindersi dalla prova della comune conoscenza del terzo del carattere fraudolento della operazione o, qualora l'atto sia anteriore al sorgere del credito, della partecipazione alla dolosa preordinazione in danno del creditore (cd. participatio fraudis).
Se i presupposti oggettivi si prestano ad un agevole riscontro, diversamente vale per i presupposti soggettivi, attesa la difficoltà di fornire la prova di atteggiamenti psicologici che, come tali, non sono di immediata percezione.
Tuttavia, l'onere della prova incombente sul creditore agente può essere assolto anche mediante prove diverse da quelle dirette e dunque partendo da elementi presuntivi, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito (cfr. Cass. civ. 18/06/2019, n.16221; Corte appello Genova,
03/11/2020, n. 1020). Il ragionamento presuntivo può essere condotto “seguendo tre diverse direttrici:
- presunzioni oggettive, consistenti nella palese – o comunque agevolmente conoscibile – esistenza di posizioni debitorie del disponente: protesti, pignoramenti, ecc.;
- presunzioni derivanti dalle modalità dell'atto negoziale, quali il mancato pagamento del prezzo;
la non congruità dello stesso;
il pagamento dilazionato al di fuori dei criteri di normalità, ecc;
- presunzioni soggettive, date dal rapporto di parentela tra le parti oppure da rapporti di cointeressenza in affari (soci, imprese comuni, ecc.)” (Tribunale Latina, 07/09/2020 n.1619).
Nel caso di atti a titolo oneroso, la giurisprudenza è favorevole al ricorso alle presunzioni semplici anche per fornire la prova non agevole della partecipatio fraudis del terzo (Cass. Civ. 18\01\2019
n.1286).
5. Tanto premesso in punto di diritto, la domanda va accolta.
L'attore infatti ha fornito la prova della sussistenza di tutti i presupposti necessari all'utile esperimento dell'azione revocatoria.
5.1. Anzitutto, sul piano oggettivo, è stata data prova del credito, mediante allegazione della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 23/10/2018, che ha condannato il convenuto al pagamento di compensi professionali per un importo complessivo pari ad Controparte_2
€ 6.669,32. L'esistenza del credito non può essere messa in dubbio, nonostante l'eccezione sollevata da parte convenuta e fondata sulla pendenza di un procedimento giudiziario di appello, non ancora concluso.
Il diritto di credito che legittima l'azione revocatoria non deve assumere necessariamente i caratteri della certezza o della liquidità, ma assume una connotazione ampia, che ricomprende anche la mera aspettativa e che non è impedita dalla contestazione del credito in sede giudiziale: anzi, secondo giurisprudenza consolidata, anche il credito eventuale o quello litigioso sono idonei a legittimare l'esperimento di un'azione revocatoria (Cassazione civ., 22/02/2022, n.5746, Cassazione civ.
19/02/2020 n. 4212; nella giurisprudenza di merito, Corte appello Torino, 01/07/2022 n. 748). Tale interpretazione giurisprudenziale fa leva sul dato testuale dell'art. 2901 c.c. che, nel disciplinare le condizioni dell'azione, prevede espressamente che il creditore possa agire anche in forza di un credito “soggetto a condizione o a termine” e non necessariamente di un credito certo, liquido o esigibile, poiché l'azione revocatoria assolve ad una funzione eminentemente conservativa e non esecutiva, che rende irrilevante la concreta esigibilità del credito, ma mira soltanto a garantire al creditore agente la fruttuosità della successiva ed eventuale riscossione coattiva del credito.
Dunque, anche nel caso di specie, la pendenza del giudizio di appello, per avere il debitore impugnato la sentenza di condanna a suo carico, non esclude che il creditore possa comunque procedere nelle more in via revocatoria.
Non vi è dubbio poi che l'atto di disposizione posto in essere dalle parti sia idoneo a cagionare un pericolo di danno alle ragioni creditorie. Il periculum damni può attenere tanto a profili quantitativi quanto a profili qualitativi e dunque sia all'entità della garanzia patrimoniale, sia alla qualità dei beni che ne formano oggetto: “qualità che può essere pregiudicata dalla sostituzione di un bene facilmente aggredibile esecutivamente e non distraibile dal debitore (es.: un immobile) con bene distraibile (es.: denaro) o non altrettanto facilmente aggredibile dal creditore” (Tribunale Lecce,
21/01/2019, n.187).
Anche la vendita in oggetto, nel privare il patrimonio del debitore della titolarità su un bene immobile, ne ha modificato la composizione e ha reso più difficile la realizzazione del credito in via coattiva, considerata la spiccata attitudine dei beni immobili ad essere aggrediti in via esecutiva.
La prova dell'eventus damni è completata dalla visura ipocatastale, aggiornata al 06/02/2024, che ha allegato l'attore. La visura attesta che l'atto traslativo posto in essere dal convenuto lo ha spogliato dell'unico bene che si trovava nella sua piena proprietà, tra l'altro senza alcuna remunerazione in danaro, arrecando così un grave pregiudizio alla soddisfazione del suo credito.
In via di eccezione, i convenuti hanno rimproverato al creditore di avere sottovalutato la capienza del patrimonio del debitore e la possibilità di soddisfarsi su altri immobili di sua proprietà, in particolare sugli immobili siti in Giugliano in Campania (Na) in Via Primo Maggio n.
8. Questi immobili tuttavia si trovano in una complessa situazione di comproprietà, laddove risultano intestati a ben 52 soggetti differenti.
La frammentazione della proprietà, per la quantità delle quote e l'esiguità di quelle riconducibili al debitore, rende nel complesso certamente meno agevole e meno immediata la soddisfazione del credito in via esecutiva, per la necessità di una previa divisione degli immobili. Pertanto, è ragionevole che il creditore si sia rivolto in via elettiva all'unico bene che era nella piena proprietà del debitore.
5.2. Analogamente la prova risulta raggiunta sul piano dei requisiti soggettivi.
5.2.2. La prova della scientia damni del disponente si può agevolmente ricavare in via presuntiva, interpretando una serie di circostanze che appaiono gravi, precise e concordanti nel senso dell'intento fraudolento.
Anzitutto occorre valorizzare la stretta successione cronologica tra gli eventi.
, dopo essere stato condannato il 23/10/2018, si è liberato dell'immobile a Controparte_1
strettissimo giro con la vendita del 30/11/2018, quindi dopo appena un mese.
Alla prova della scientia fraudis concorre anche il rapporto di stretta parentela tra i convenuti. Il rapporto di filiazione può essere interpretato come indice fortemente sintomatico di un'operazione distrattiva progettata con la complicità della famiglia, per trattenere il bene dall'aggressione dei creditori.
Depongono in questo senso anche le peculiari modalità di pagamento. Il disponente ha rinunciato a conseguire il materiale ricavato della vendita, accettando una modalità anomala di pagamento dell'obbligazione, mediante compensazione, che devia dalle ordinarie prassi commerciali. La rinuncia al corrispettivo può affondare in svariate ragioni e non è improbabile, se non altamente verosimile, che sia la conseguenza di una intesa fraudolenta tra le parti. Anzi, le anomalie rappresentate appaiono a maggior ragione compatibili con un intento fraudolento del debitore di sfuggire all'esecuzione dei creditori, rinunciando a beneficiare del corrispettivo della vendita pur di disfarsi dei propri beni.
Da ultimo, non deve essere sottovalutata la contestuale costituzione di un diritto di usufrutto sull'immobile da parte dell'alienante. Con questa operazione negoziale il disponente, pur disfacendosi del bene, si è assicurato il suo permanente godimento, senza variare la situazione di fatto sottesa alla vendita. A maggior ragione, questo accredita la convinzione che la vendita sia stata mossa da un intento esclusivamente fraudolento, allo scopo di liberarsi di un cespite particolarmente appetibile per i creditori.
5.2.3. Raggiunta la prova della scientia fraudis, occorre a questo punto interrogarsi sulla participatio fraudis del terzo.
Lo spessore dell'elemento soggettivo è condizionato dalla natura onerosa o gratuita dell'atto di disposizione, ma su questa natura è sorta contestazione tra le parti.
Accedendo alla tesi dell'attore, infatti, la cessione dell'immobile avrebbe avuto luogo a titolo gratuito, in assenza della prova del passaggio di danaro a titolo di corrispettivo.
In particolare le parti, con l'atto notarile del 30/11/2018 (Rep. 8175/Racc. 6235), avevano pattuito che “il corrispettivo della presente vendita è stato di comune accordo convenuto e fissato in Euro
50.000,00 (cinquantamila). Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 artt. 3 e 76, le parti, edotte
e consapevoli circa le conseguenze anche penali cui vanno incontro in caso di dichiarazioni false o reticenti, dichiarano che detto corrispettivo viene corrisposto mediante compensazione di un credito di pari importo che la parte acquirente vanta nei confronti della parte venditrice. La parte venditrice, nel prendere atto del prezzo come sopra regolato, accusa ricevuta dell'intero prezzo e ne rilascia ampia, finale e liberatoria quietanza, dichiarando di null'altro avere a pretendere per la fatta vendita”.
La lettera del contratto conferma che, a fronte dell'alienazione del bene da parte del venditore il compratore non abbia adempiuto mediante pagamento in moneta, Controparte_1
nonostante il rilascio contestuale di quietanza.
Nelle rispettive comparse, i convenuti hanno insistito invece per la ritualità dell'adempimento, nella specie avvenuto tramite compensazione di un credito di pari importo che il figlio avrebbe CP_2
vantato nei confronti del padre . Le parti hanno specificato che il credito compensato era CP_1 imputabile ad una serie di prestiti pregressi e in particolare: una somma pari ad € 20.000,00 per l'acquisto dell'auto Volkswagen Polo Tg. FT265FN, immatricolata il 31/10/2018, altra somma di €
30.000,00 per la transazione effettuata dal con la per la Controparte_1 CP_3
definizione del giudizio R.G. n. 701099/13 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, infine ulteriori e imprecisate piccole somme prestate nel corso degli anni.
Ciò nonostante i convenuti, a supporto del dichiarato credito, non hanno offerto alcuna prova della esistenza di questi prestiti. L'unico documento presente agli atti riguarda l'avvenuta transazione con la che però reca la firma del debitore e non di suo figlio;
pertanto, non vi è prova che CP_3
quella somma sia stata anticipata da terzi. Manca dunque la prova della esistenza di un credito pregresso da portare in compensazione, il cui onere incombe sulla parte convenuta che ne afferma l'esistenza.
È agevole ritenere allora che l'alienazione dell'immobile sia stata effettivamente realizzata senza corrispettivo e del tutto a titolo gratuito, anche in forza dello stretto rapporto di parentela tra le parti, che completa il quadro probatorio con ulteriori elementi presuntivi dello stesso tenore.
Di conseguenza, la natura gratuita dell'atto di disposizione rende del tutto irrilevante l'indagine sulla participatio fraudis del terzo.
In ogni caso vale la pena osservare che, anche diversamente opinando, la pretesa natura onerosa dell'atto non sposterebbe queste conclusioni.
La partecipatio fraudis dell'acquirente potrebbe essere agevolmente ricavata Controparte_2
da diversi indici presuntivi. Anzitutto il figlio del debitore, pur dichiaratosi inconsapevole del debito contratto dal padre, avrebbe potuto avvedersi delle sue difficoltà finanziarie e dello scopo fraudolento perseguito dalle modalità anomale di pagamento pattuite, a maggior ragione dopo avergli concesso svariati prestiti. A ciò si aggiunge lo stretto rapporto di parentela, che induce a presumere che il progetto distrattivo sia stato assecondato all'interno del nucleo familiare, a prescindere dalla distanza geografica, che non impedisce forme di comunicazione a distanza.
6. In definitiva, per tutto quanto sopra rappresentato, la domanda è fondata e va integralmente accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla scorta del valore della lite, accedendo ai parametri medi aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e ai minimi per la sola fase istruttoria, che non ha avuto luogo (per l'individuazione del valore della causa in caso di azione revocatoria cfr. Cass. civ. 13/02/2020, n.3697).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara inefficace nei suoi Parte_1 confronti l'atto di vendita stipulato per notaio (Rep. 8175/Racc. 6235) in Persona_1 data 30/11/2018, con il quale ha trasferito al figlio Controparte_1 [...] la piena proprietà dell'immobile sito in Giugliano in Campania, alla seconda CP_2
traversa di Via Roma n. 5, identificato al foglio 92, particella 786;
- condanna i convenuti e in solido al pagamento Controparte_1 Controparte_2 in favore dell'attore delle spese processuali che liquida in € 4.237,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Aversa, 17 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 10512 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: revocatoria ordinaria
TRA
(C.F. , residente in [...] C.F._1
Antica Giardini n. 34, rappresentato, assistito e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv. Aniello Abbate (C.F. ) con studio in Napoli C.F._2
alla Via Caravaggio n. 89/D;
ATTORE
E
(C.F. ), nato a Giugliano in [...] Controparte_1 C.F._3 il 22/07/1956, ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco
Saverio Argiulo (C.F. ), in virtù di procura a margine della comparsa C.F._4
depositata, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Giugliano in Campania (NA) alla
Via A. Palumbo n. 201;
CONVENUTO
E
(C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_2 C.F._5
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo
Capaccio (C.F. ), in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato C.F._6 presso lo studio di quest'ultimo in Aversa (Ce) alla via P. Rosano n. 5;
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale del 12/03/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1 [...]
e affinché il Tribunale accertasse i presupposti per la revoca CP_1 Controparte_2 dell'atto di vendita redatto per notaio (Rep. 8175/Racc. 6235) del 30/11/2018, Persona_1 avente ad oggetto l'immobile sito in Giugliano in Campania alla seconda traversa di Via Roma n. 5, esponendo principalmente quanto segue:
l'attore è creditore di della complessiva somma di € 6.669,32 per Controparte_1
compensi professionali accertati nella sentenza del Tribunale di Napoli del 23/10/2018 (rep.
15689/2018);
in data 30/11/2018, il debitore aveva trasferito al figlio Controparte_1 [...] la piena proprietà del dell'immobile facente parte del fabbricato sito in CP_2
Giugliano in Campania (NA) alla 2° traversa di Via Roma n. 5, identificato al foglio 92, particella 786, riservandosi tuttavia il diritto di abitazione;
l'immobile era stato venduto al figlio al prezzo pattuito di € Controparte_2
50.000,00 e corrisposto a compensazione di un credito di pari importo che l'acquirente aveva dichiarato di vantare nei confronti del padre.
Sulla scorta di tale ricostruzione fattuale e cronologica, trattandosi di atto dispositivo posteriore al sorgere del credito, l'attore deduceva il carattere fraudolento dell'operazione traslativa posta in essere da , per essersi spogliato dell'unico immobile di sua piena proprietà in Controparte_1 favore del figlio , all'apparente scopo di ridurre la garanzia patrimoniale a Controparte_2 disposizione dei creditori. Chiedeva quindi al Tribunale di dichiarare l'inefficacia dell'atto di trasferimento nei suoi confronti, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
2.1. Si costituiva ritualmente , con comparsa di risposta ritualmente Controparte_1
depositata, nella quale offriva una diversa prospettazione dei fatti di causa.
Anzitutto, in via preliminare, eccepiva il carattere litigioso del credito, ancora sub iudice, in quanto la sentenza del Tribunale di Napoli risulta ancora sotto l'esame della Corte d'Appello.
Nel merito, rappresentava che l'atto di compravendita era stato stipulato tra le parti in assoluta buona fede, anche in considerazione del fatto che quello oggetto di revocatoria non era l'unico immobile di proprietà del convenuto. Aggiungeva di essere comunque titolare di un reddito tale da garantire al creditore il pieno soddisfacimento del suo credito, che è comunque di esiguo ammontare. La parte rimarcava quindi la possibilità per l'attore di agire fruttuosamente in via esecutiva su altri beni del suo patrimonio, per la sua piena capienza. Insisteva poi per la infondatezza dell'azione revocatoria anche sul piano soggettivo, per l'assenza della partecipatio fraudis. In particolare, deduceva che il trasferimento effettuato nei confronti del figlio era stato realizzato a titolo oneroso, per avere pattuito un corrispettivo Controparte_2 di € 50.000,00 in favore del venditore, e che questo era stato corrisposto in compensazione di precedenti debiti contratti nei confronti del figlio.
Specificava inoltre che nonostante il rapporto parentale, il figlio era Controparte_2
completamente estraneo al giudizio in essere, anche perché in quel periodo lavorava in Pordenone e non era partecipe delle vicende familiari.
In conclusione, chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice e la sua condanna alla rifusione delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
2.2. Si costituiva tempestivamente anche , il quale si associava alle difese Controparte_2
del debitore convenuto, insistendo sulla propria estraneità rispetto ai fatti di causa, eccependo in particolare la mancata conoscenza della sentenza di condanna a carico del padre.
Rappresentava che negli ultimi anni non risiedeva in Giugliano ma in Pordenone, dove lavorava, e di non essere stato edotto su tutte le vicende familiari. In merito al corrispettivo della vendita, specificava che il minor prezzo dell'immobile era giustificato dal rapporto di parentela in linea retta tra le parti e dalle spese di ristrutturazione che si rendevano necessarie sull'immobile.
Concludeva quindi per la inesistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., insistendo per la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
3. Alla prima udienza il Giudice, ritenuti non ammissibili né l'interrogatorio formale, né la prova per testi, rigettava le richieste di mezzi istruttori.
Reputata la causa matura per la decisione, la rinviava quindi per la sua discussione orale ex. art. 281 sexies c.p.c.
4. In via di metodo, è opportuno ribadire presupposti e finalità della disciplina invocata dalla parte attrice.
Giova rammentare inftti che l'azione revocatoria rappresenta il principale strumento di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, quando questi abbia posto in essere atti di disposizione potenzialmente pregiudizievoli delle ragioni creditorie, privandoli di efficacia nei confronti del creditore agente. Il rimedio della inefficacia relativa è idoneo a garantire la fruttuosità di una successiva azione esecutiva sul patrimonio del debitore o sui beni che vi sono stati sottratti, paralizzando gli effetti di un atto di disposizione di per sé valido, ma non opponibile al creditore procedente in quanto posto in essere in frode al creditore, precostituendosi una condizione di inadempimento.
Naturalmente una conseguenza così incisiva può conseguire solo al previo vaglio giudiziale sui presupposti oggettivi e soggettivi indicati agli artt. 2901 ss. c.c.
Dal punto di vista oggettivo, è necessario che il creditore agente prospetti l'esistenza di un credito.
Non è necessario che sia un credito liquido ed esigibile, potendo essere anche condizionato o potenziale, ma tale da consentire di apprezzare il pregiudizio economico discendente dal comportamento distrattivo del debitore (cfr. Cass. civ. n. 7452/00; n. 2104/00).
Sempre dal punto di vista oggettivo, è necessario che venga in rilievo un atto di disposizione del debitore, consistente in un atto di volontà in grado di incidere in maniera significativa sulla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio di cui dispone. A tale categoria appartengono principalmente gli atti traslativi di alienazione di beni, che sottraggono al patrimonio del debitore i cespiti economicamente rilevanti in favore di un terzo, nascondendoli all'aggressione dei creditori, salvo che l'attore non sia in grado di provare in radice il carattere fittizio dell'alienazione mediante la diversa azione di simulazione. A tale categoria invece vanno sottratti gli atti dovuti, che escludono ogni determinazione volitiva in capo al debitore che è chiamato ad adempiere ad obblighi preesistenti, come l'adempimento di un debito scaduto (art. 2901 co. 3 cod. civ.).
Indispensabile presupposto oggettivo è anche il periculum damni o eventus damni, che qualifica l'atto di disposizione come fraudolento nella misura in cui reca attuale pregiudizio alle ragioni dei creditori oppure è semplicemente in grado di pregiudicarli in via potenziale (in tal senso è sufficiente un mero pericolo di danno). Il periculum damni è interpretato dalla giurisprudenza consolidata in maniera elastica ed orientata al favor creditori, per cui si ritiene sufficiente che l'atto di disposizione sia in grado di rendere più difficile o onerosa la realizzazione del diritto di credito
(Cass. civ. 18/06/2019 n. 16221; Cass. civ. 19/7/2018, n. 19207, Cass. civ. 3/2/2015, n. 1902).
Sul piano soggettivo, è necessario dimostrare il consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore di agire in pregiudizio alle ragioni creditorie e quindi di arrecare un periculum damni mediante i propri atti dispositivi. Alla conoscenza del pregiudizio deve essere equiparata naturalmente la sua conoscibilità, cosicché l'ignoranza dovuta a colpa grave va considerata al pari della conoscenza effettiva (cfr. Cass. n. 2748/2005)
Tale consapevolezza si connota in ragione della collocazione temporale dell'atto: qualora infatti l'atto di disposizione sia anteriore all'assunzione dell'obbligazione, è necessario fornire la prova ulteriore che questo sia stato preordinato dal debitore in vista del sorgere del rapporto obbligatorio allo scopo di precostituirsi l'inadempimento. L'ampiezza dell'elemento soggettivo dipende anche dal carattere gratuito o oneroso dell'atto.
Qualora il debitore ponga in essere un atto a titolo gratuito, è sufficiente la prova della sua sola consapevolezza ai sensi dell'art. 2901 co. 1 n. 1) c.c., mentre irrilevante è lo stato psicologico del terzo, il cui interesse è recessivo rispetto a quello del creditore che mira a evitare un danno. Qualora invece l'atto sia a titolo oneroso, non può prescindersi dalla prova della comune conoscenza del terzo del carattere fraudolento della operazione o, qualora l'atto sia anteriore al sorgere del credito, della partecipazione alla dolosa preordinazione in danno del creditore (cd. participatio fraudis).
Se i presupposti oggettivi si prestano ad un agevole riscontro, diversamente vale per i presupposti soggettivi, attesa la difficoltà di fornire la prova di atteggiamenti psicologici che, come tali, non sono di immediata percezione.
Tuttavia, l'onere della prova incombente sul creditore agente può essere assolto anche mediante prove diverse da quelle dirette e dunque partendo da elementi presuntivi, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito (cfr. Cass. civ. 18/06/2019, n.16221; Corte appello Genova,
03/11/2020, n. 1020). Il ragionamento presuntivo può essere condotto “seguendo tre diverse direttrici:
- presunzioni oggettive, consistenti nella palese – o comunque agevolmente conoscibile – esistenza di posizioni debitorie del disponente: protesti, pignoramenti, ecc.;
- presunzioni derivanti dalle modalità dell'atto negoziale, quali il mancato pagamento del prezzo;
la non congruità dello stesso;
il pagamento dilazionato al di fuori dei criteri di normalità, ecc;
- presunzioni soggettive, date dal rapporto di parentela tra le parti oppure da rapporti di cointeressenza in affari (soci, imprese comuni, ecc.)” (Tribunale Latina, 07/09/2020 n.1619).
Nel caso di atti a titolo oneroso, la giurisprudenza è favorevole al ricorso alle presunzioni semplici anche per fornire la prova non agevole della partecipatio fraudis del terzo (Cass. Civ. 18\01\2019
n.1286).
5. Tanto premesso in punto di diritto, la domanda va accolta.
L'attore infatti ha fornito la prova della sussistenza di tutti i presupposti necessari all'utile esperimento dell'azione revocatoria.
5.1. Anzitutto, sul piano oggettivo, è stata data prova del credito, mediante allegazione della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 23/10/2018, che ha condannato il convenuto al pagamento di compensi professionali per un importo complessivo pari ad Controparte_2
€ 6.669,32. L'esistenza del credito non può essere messa in dubbio, nonostante l'eccezione sollevata da parte convenuta e fondata sulla pendenza di un procedimento giudiziario di appello, non ancora concluso.
Il diritto di credito che legittima l'azione revocatoria non deve assumere necessariamente i caratteri della certezza o della liquidità, ma assume una connotazione ampia, che ricomprende anche la mera aspettativa e che non è impedita dalla contestazione del credito in sede giudiziale: anzi, secondo giurisprudenza consolidata, anche il credito eventuale o quello litigioso sono idonei a legittimare l'esperimento di un'azione revocatoria (Cassazione civ., 22/02/2022, n.5746, Cassazione civ.
19/02/2020 n. 4212; nella giurisprudenza di merito, Corte appello Torino, 01/07/2022 n. 748). Tale interpretazione giurisprudenziale fa leva sul dato testuale dell'art. 2901 c.c. che, nel disciplinare le condizioni dell'azione, prevede espressamente che il creditore possa agire anche in forza di un credito “soggetto a condizione o a termine” e non necessariamente di un credito certo, liquido o esigibile, poiché l'azione revocatoria assolve ad una funzione eminentemente conservativa e non esecutiva, che rende irrilevante la concreta esigibilità del credito, ma mira soltanto a garantire al creditore agente la fruttuosità della successiva ed eventuale riscossione coattiva del credito.
Dunque, anche nel caso di specie, la pendenza del giudizio di appello, per avere il debitore impugnato la sentenza di condanna a suo carico, non esclude che il creditore possa comunque procedere nelle more in via revocatoria.
Non vi è dubbio poi che l'atto di disposizione posto in essere dalle parti sia idoneo a cagionare un pericolo di danno alle ragioni creditorie. Il periculum damni può attenere tanto a profili quantitativi quanto a profili qualitativi e dunque sia all'entità della garanzia patrimoniale, sia alla qualità dei beni che ne formano oggetto: “qualità che può essere pregiudicata dalla sostituzione di un bene facilmente aggredibile esecutivamente e non distraibile dal debitore (es.: un immobile) con bene distraibile (es.: denaro) o non altrettanto facilmente aggredibile dal creditore” (Tribunale Lecce,
21/01/2019, n.187).
Anche la vendita in oggetto, nel privare il patrimonio del debitore della titolarità su un bene immobile, ne ha modificato la composizione e ha reso più difficile la realizzazione del credito in via coattiva, considerata la spiccata attitudine dei beni immobili ad essere aggrediti in via esecutiva.
La prova dell'eventus damni è completata dalla visura ipocatastale, aggiornata al 06/02/2024, che ha allegato l'attore. La visura attesta che l'atto traslativo posto in essere dal convenuto lo ha spogliato dell'unico bene che si trovava nella sua piena proprietà, tra l'altro senza alcuna remunerazione in danaro, arrecando così un grave pregiudizio alla soddisfazione del suo credito.
In via di eccezione, i convenuti hanno rimproverato al creditore di avere sottovalutato la capienza del patrimonio del debitore e la possibilità di soddisfarsi su altri immobili di sua proprietà, in particolare sugli immobili siti in Giugliano in Campania (Na) in Via Primo Maggio n.
8. Questi immobili tuttavia si trovano in una complessa situazione di comproprietà, laddove risultano intestati a ben 52 soggetti differenti.
La frammentazione della proprietà, per la quantità delle quote e l'esiguità di quelle riconducibili al debitore, rende nel complesso certamente meno agevole e meno immediata la soddisfazione del credito in via esecutiva, per la necessità di una previa divisione degli immobili. Pertanto, è ragionevole che il creditore si sia rivolto in via elettiva all'unico bene che era nella piena proprietà del debitore.
5.2. Analogamente la prova risulta raggiunta sul piano dei requisiti soggettivi.
5.2.2. La prova della scientia damni del disponente si può agevolmente ricavare in via presuntiva, interpretando una serie di circostanze che appaiono gravi, precise e concordanti nel senso dell'intento fraudolento.
Anzitutto occorre valorizzare la stretta successione cronologica tra gli eventi.
, dopo essere stato condannato il 23/10/2018, si è liberato dell'immobile a Controparte_1
strettissimo giro con la vendita del 30/11/2018, quindi dopo appena un mese.
Alla prova della scientia fraudis concorre anche il rapporto di stretta parentela tra i convenuti. Il rapporto di filiazione può essere interpretato come indice fortemente sintomatico di un'operazione distrattiva progettata con la complicità della famiglia, per trattenere il bene dall'aggressione dei creditori.
Depongono in questo senso anche le peculiari modalità di pagamento. Il disponente ha rinunciato a conseguire il materiale ricavato della vendita, accettando una modalità anomala di pagamento dell'obbligazione, mediante compensazione, che devia dalle ordinarie prassi commerciali. La rinuncia al corrispettivo può affondare in svariate ragioni e non è improbabile, se non altamente verosimile, che sia la conseguenza di una intesa fraudolenta tra le parti. Anzi, le anomalie rappresentate appaiono a maggior ragione compatibili con un intento fraudolento del debitore di sfuggire all'esecuzione dei creditori, rinunciando a beneficiare del corrispettivo della vendita pur di disfarsi dei propri beni.
Da ultimo, non deve essere sottovalutata la contestuale costituzione di un diritto di usufrutto sull'immobile da parte dell'alienante. Con questa operazione negoziale il disponente, pur disfacendosi del bene, si è assicurato il suo permanente godimento, senza variare la situazione di fatto sottesa alla vendita. A maggior ragione, questo accredita la convinzione che la vendita sia stata mossa da un intento esclusivamente fraudolento, allo scopo di liberarsi di un cespite particolarmente appetibile per i creditori.
5.2.3. Raggiunta la prova della scientia fraudis, occorre a questo punto interrogarsi sulla participatio fraudis del terzo.
Lo spessore dell'elemento soggettivo è condizionato dalla natura onerosa o gratuita dell'atto di disposizione, ma su questa natura è sorta contestazione tra le parti.
Accedendo alla tesi dell'attore, infatti, la cessione dell'immobile avrebbe avuto luogo a titolo gratuito, in assenza della prova del passaggio di danaro a titolo di corrispettivo.
In particolare le parti, con l'atto notarile del 30/11/2018 (Rep. 8175/Racc. 6235), avevano pattuito che “il corrispettivo della presente vendita è stato di comune accordo convenuto e fissato in Euro
50.000,00 (cinquantamila). Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 artt. 3 e 76, le parti, edotte
e consapevoli circa le conseguenze anche penali cui vanno incontro in caso di dichiarazioni false o reticenti, dichiarano che detto corrispettivo viene corrisposto mediante compensazione di un credito di pari importo che la parte acquirente vanta nei confronti della parte venditrice. La parte venditrice, nel prendere atto del prezzo come sopra regolato, accusa ricevuta dell'intero prezzo e ne rilascia ampia, finale e liberatoria quietanza, dichiarando di null'altro avere a pretendere per la fatta vendita”.
La lettera del contratto conferma che, a fronte dell'alienazione del bene da parte del venditore il compratore non abbia adempiuto mediante pagamento in moneta, Controparte_1
nonostante il rilascio contestuale di quietanza.
Nelle rispettive comparse, i convenuti hanno insistito invece per la ritualità dell'adempimento, nella specie avvenuto tramite compensazione di un credito di pari importo che il figlio avrebbe CP_2
vantato nei confronti del padre . Le parti hanno specificato che il credito compensato era CP_1 imputabile ad una serie di prestiti pregressi e in particolare: una somma pari ad € 20.000,00 per l'acquisto dell'auto Volkswagen Polo Tg. FT265FN, immatricolata il 31/10/2018, altra somma di €
30.000,00 per la transazione effettuata dal con la per la Controparte_1 CP_3
definizione del giudizio R.G. n. 701099/13 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, infine ulteriori e imprecisate piccole somme prestate nel corso degli anni.
Ciò nonostante i convenuti, a supporto del dichiarato credito, non hanno offerto alcuna prova della esistenza di questi prestiti. L'unico documento presente agli atti riguarda l'avvenuta transazione con la che però reca la firma del debitore e non di suo figlio;
pertanto, non vi è prova che CP_3
quella somma sia stata anticipata da terzi. Manca dunque la prova della esistenza di un credito pregresso da portare in compensazione, il cui onere incombe sulla parte convenuta che ne afferma l'esistenza.
È agevole ritenere allora che l'alienazione dell'immobile sia stata effettivamente realizzata senza corrispettivo e del tutto a titolo gratuito, anche in forza dello stretto rapporto di parentela tra le parti, che completa il quadro probatorio con ulteriori elementi presuntivi dello stesso tenore.
Di conseguenza, la natura gratuita dell'atto di disposizione rende del tutto irrilevante l'indagine sulla participatio fraudis del terzo.
In ogni caso vale la pena osservare che, anche diversamente opinando, la pretesa natura onerosa dell'atto non sposterebbe queste conclusioni.
La partecipatio fraudis dell'acquirente potrebbe essere agevolmente ricavata Controparte_2
da diversi indici presuntivi. Anzitutto il figlio del debitore, pur dichiaratosi inconsapevole del debito contratto dal padre, avrebbe potuto avvedersi delle sue difficoltà finanziarie e dello scopo fraudolento perseguito dalle modalità anomale di pagamento pattuite, a maggior ragione dopo avergli concesso svariati prestiti. A ciò si aggiunge lo stretto rapporto di parentela, che induce a presumere che il progetto distrattivo sia stato assecondato all'interno del nucleo familiare, a prescindere dalla distanza geografica, che non impedisce forme di comunicazione a distanza.
6. In definitiva, per tutto quanto sopra rappresentato, la domanda è fondata e va integralmente accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla scorta del valore della lite, accedendo ai parametri medi aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e ai minimi per la sola fase istruttoria, che non ha avuto luogo (per l'individuazione del valore della causa in caso di azione revocatoria cfr. Cass. civ. 13/02/2020, n.3697).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara inefficace nei suoi Parte_1 confronti l'atto di vendita stipulato per notaio (Rep. 8175/Racc. 6235) in Persona_1 data 30/11/2018, con il quale ha trasferito al figlio Controparte_1 [...] la piena proprietà dell'immobile sito in Giugliano in Campania, alla seconda CP_2
traversa di Via Roma n. 5, identificato al foglio 92, particella 786;
- condanna i convenuti e in solido al pagamento Controparte_1 Controparte_2 in favore dell'attore delle spese processuali che liquida in € 4.237,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Aversa, 17 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo