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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.g. 6530/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott.
Luciano Ferrata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6530/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 6130/2024, emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord, pubblicata in data 28 giugno 2024, proposta da:
(C.F. e P. Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Luigi Di Fiore;
**- Appellante -**
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Di Controparte_1 C.F._1
Puorto e Renato Capoluongo;
**- Appellato -**
NONCHÉ DI C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. Alfredo Perillo;
**- Appellato -**
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli Nord n. 6130/2024
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 6130/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord, che aveva accolto l'opposizione proposta dal sig. contro la cartella di pagamento n. 02820170006659655000. L CP_1 [...]
ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità della domanda di primo grado per carenza Parte_1 di interesse ad agire. Si è costituito in giudizio l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
e la conferma della sentenza di primo grado. Il ha aderito all'appello, sostenendo le Controparte_2 medesime ragioni dell' . Controparte_3
Il Tribunale rileva che la sentenza di primo grado ha accolto l'opposizione del , il quale contestava CP_1 la mancata notifica della cartella di pagamento e la prescrizione del credito. Il Giudice di Pace ha annullato la cartella e condannato in solido l' e il alle spese Parte_1 Controparte_2 di giudizio.
L' ha appellato la sentenza, deducendo in particolare l'errata pronuncia Parte_1 sull'eccezione di inammissibilità della domanda attorea e l'omessa applicazione del comma 4-bis dell'art. 12 del DPR n. 602/1973, introdotto dall'art.
3-bis della L. n. 215/2021. Il ha aderito Controparte_2
a tale motivo di appello.
Il Tribunale osserva che, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza n. 26283/2022) l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge n. 215/2021, si applica anche ai processi pendenti, specificando e concretizzando l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
La norma prevede che l'estratto di ruolo non è impugnabile, e il ruolo e la cartella di pagamento sono impugnabili solo se il debitore dimostri un pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo. Tale pregiudizio deve riguardare la partecipazione a procedure di appalto, la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Nel caso di specie, il ha agito in giudizio a seguito della conoscenza, tramite estratto di ruolo, CP_1 dell'esistenza di una cartella di pagamento.
Non ha allegato né provato di aver subito un pregiudizio specifico derivante dall'iscrizione a ruolo che rientri tra le ipotesi previste dal comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973.
Pertanto, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, l'opposizione proposta dal in primo grado è inammissibile per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in CP_1 quanto l'azione di accertamento negativo del credito non era necessaria per tutelare la sua posizione giuridica.
L'introduzione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 (con l'art.
3-bis del decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146 convertito con modificazione della legge n. 215 del 17 dicembre 2021) ha previsto la non diretta impugnabilità dell'estratto di ruolo. Tale norma si applica anche ai giudizi pendenti, concretizzando e specificando la necessità di un interesse ad agire che si ravvisa soltanto nelle ipotesi di omessa o invalida notifica del ruolo.
Come è noto, tale disposizione ha, sin da subito, animato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale.
Ci si è chiesti, infatti, se la sopravvenienza normativa in questione dovesse applicarsi anche ai procedimenti pendenti, od al contrario, andasse applicata ai soli giudizi introdotti successivamente alla sua entrata in vigore (21 dicembre 2021).
Sul punto è intervenuta, ancora una volta, in funzione nomofilattica, la giurisprudenza di legittimità, precisando che la normativa in esame è suscettibile di essere applicata anche ai processi pendenti, in quanto la disposizione in esame non ha fatto altro che concretizzare e specificare la necessità della sussistenza di un interesse alla pronuncia giurisdizionale che si ravvisa soltanto nelle ipotesi di omessa notifica o invalida notifica del ruolo, e quindi soltanto in presenza di un procedimento esecutivo già avviato.
Ed infatti veniva conseguentemente affermato il seguente principio di diritto “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata
o invalidamente notificata” (così Cass. Sez. Un. n. 26283/2022).
Peraltro si evidenzia che, in quest'ottica, anche a prescindere dalla pur chiarita retroattività della disciplina di cui alla l. 17 dicembre 2021, n. 215, va considerato “processo pendente”, ai fini della applicazione della normativa suddetta, anche il procedimento in esame (atteso che la sentenza è del 11 aprile 2022, quindi in ogni caso successiva alla disposizione in oggetto;
ed è stata pubblicata in data 28 giugno 2024).
Di conseguenza, l'appello dell' , supportato dall'adesione del Parte_1 [...]
è fondato e deve essere accolto. La sentenza impugnata va pertanto riformata, con declaratoria CP_2 di inammissibilità della domanda proposta in primo grado dal sig. . CP_1
Le spese di lite del primo grado di giudizio e del presente grado di appello vanno compensate tra le parti, stante l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione e l'intervento chiarificatore delle
Sezioni Unite della Cassazione e della modifica legislativa in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, nei confronti di e del avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
6130/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata;
Dichiara inammissibile la domanda proposta in primo grado da Controparte_1
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al primo grado di giudizio e al presente grado di appello.
Così deciso in Aversa, il 3 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara.