Articolo 1 della Legge 4 marzo 1958, n. 172
Articolo 2
Versione
5 aprile 1958
Art. 1.
E' autorizzata l'assegnazione di lire 22 milioni e 500.000 per la sistemazione della spesa di pari importo sostenuta in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio per compensi di lavoro straordinario al personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette nell'esercizio finanziario 1954-55.
Entrata in vigore il 5 aprile 1958