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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. AR G. Di RC
- Presidente
Consigliere rel. 2) Dott. HE De AR
3) Dott. Carmelo Ioppolo
- Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 1024/2023 promossa in grado di appello da in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Sigillò Massara.
APPELLANTE
Contro rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo. CP_1
E rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovan Battista Di Vicenzo e Salvatore CP_2
Cacioppo.
APPELLATI
All'udienza del 23 ottobre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 14/7/2023 il G.L. del Tribunale di Trapani ha rigettato le opposizioni, riunite, proposte dall' Controparte_3
(d'ora in avanti Pt_1 nei confronti dell'CP_1 e dell CP_2 con le quali l'ente
[...] aveva, nell'ordine: impugnato il verbale di accertamento ispettivo 2019010315 del
23.6.2020 e l'invito alla regolarizzazione del 7.5.2021, con i quali era richiesto il pagamento della somma di € 373.674,87 per contributi asseritamente non versati e sanzioni, per il periodo contributivo da aprile 2016 a maggio 2017; l'avviso bonario del 10 giugno 2022 e la dichiarazione di durc negativo del 23 maggio 2022 con il quale era richiesto il pagamento della somma di €. 14.274,53; il secondo invito a regolarizzare n 22231069233400 del 28 dicembre 2022, con il quale era richiesto il pagamento delle somme asseritamente dovute come premi CP_2 e relative sanzioni.
Disattendendo le ragioni di parte ricorrente il G.L. ha ritenuto inopponibile come causa di sospensione/esenzione dell'obbligo contributivo maturato nel periodo oggetto di accertamento la situazione congiunturale nella quale versava l'ente, il quale, stante la carenza di finanziamenti pubblici necessari per l'operatività dei corsi di formazione, aveva deliberato di sospendere il personale e presentare istanza di ammissione alla CIG in deroga.
Con l'odierno ricorso in appello, l' Pt_1 insiste nell'invocare l'efficacia dei verbali sindacali di accordo per la sospensione di tutto il personale e per il ricorso al Fondo di
Integrazione salariale (FIS) ed alla CIG in deroga siglati a partire dal 31/5/2016 con effetto fino al 30/6/2017 riconducendo ad essi, ed al pacifico coinvolgimento dell CP_1 che aveva avuto notizia degli accordi in parola, l'idoneità a derogare al principio del c.d. minimale contributivo ed a sospendere la obbligazione contributiva in quanto situazioni di forza maggiore implicanti "sospensioni significativamente oggettivamente rilevabili del rapporto di lavoro".
Resistono anche in questo grado gli Istituti appellati, che chiedono il rigetto del proposto gravame.
Esso si palesa infondato.
Come condivisibilmente ritenuto dal G.L. l'ordinamento giuridico conosce il principio del "
c.d. minimale contributivo” in ragione del quale l'obbligazione contributiva sussiste in qualsiasi caso di sospensione dell'attività lavorativa che non rientri tra quelli tassativamente stabiliti della legge o dalla contrattazione collettiva.
Tanto scaturisce dalla regola generale che predica l'autonomia del rapporto previdenziale e qualifica l'obbligazione della contribuzione indipendente da quella retributiva di tal che, la prima rimane dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (Cass. n. 15120 del 2019).
L'inderogabilità del principio non risulta adeguatamente incisa dal motivo di impugnazione risalente ad una giurisprudenza settoriale della S.C. riguardante il peculiare campo dell'edilizia, la quale ha ammesso che in presenza di sospensioni significativamente ed oggettivamente rilevabili del rapporto di lavoro, possano ammettersi, alla luce di un principio di ragionevolezza, estensioni analogiche dei casi esonerativi dell'obbligo (Cass. 5233/2007 e giurisprudenza ivi richiamata).
Piuttosto è stato ribadito che quelle previste nel settore dell'edilizia dall'art. 29 del d.l. n.
244 del 1995, convertito nella legge n. 341 del 1995, configurano ipotesi tassative di sospensione dell'obbligo contributivo atteso che esse, nel determinare la misura dell'obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevedono l'esclusione dall'obbligo contributivo di una varietà di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto. Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l'obbligo retributivo, dovendosi escludere, attesa l'assenza di una identità di
"ratio" tra le situazioni considerate, la possibilità di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali (Cass. n. 21700 del 13/10/2009).
Ha soggiunto più di recente la S.C. che l'obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente
(cd. "minimale contributivo"), è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa che sia dipendente da forza maggiore non prevista quale causa di sospensione del rapporto di lavoro dal contratto collettivo di settore (Cass.
n. 4676 del 22/02/2021)
Ribadita la cogenza del principio in parola, deve allora negarsi che possano rilevare come cause di esonero dell'obbligazione previdenziale situazioni non codificate del tipo di quelle oggetto dell'odierno giudizio in cui a cagione di una crisi congiunturale legata alla temporanea revoca dei finanziamenti al settore della formazione professionale, l'ente appellante, in accordo con le parti sociali, abbia deciso di sospendere il personale e dare avvio alle richieste di ammissione ai trattamenti di integrazione salariale, trattandosi di situazioni non contemplate dalla legge o dalla contrattazione collettiva del settore in questione.
Né altra parte si ha notizia che nelle more sia intervenuto alcun provvedimento di ammissione ai trattamenti di integrazione salariale invocati.
Per le ragioni che precedono va pronunciato il rigetto della proposta impugnazione.
Le sese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 365/2023 emessa dal
Tribunale di Trapani in data 14 luglio 2023.
Condanna l'appellante al pagamento in favore degli enti appellati, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 10.060,00 in favore di ciascuno, oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovuti.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002.
Palermo 23 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
HE De AR AR G. Di RC
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. AR G. Di RC
- Presidente
Consigliere rel. 2) Dott. HE De AR
3) Dott. Carmelo Ioppolo
- Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 1024/2023 promossa in grado di appello da in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Sigillò Massara.
APPELLANTE
Contro rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo. CP_1
E rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovan Battista Di Vicenzo e Salvatore CP_2
Cacioppo.
APPELLATI
All'udienza del 23 ottobre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 14/7/2023 il G.L. del Tribunale di Trapani ha rigettato le opposizioni, riunite, proposte dall' Controparte_3
(d'ora in avanti Pt_1 nei confronti dell'CP_1 e dell CP_2 con le quali l'ente
[...] aveva, nell'ordine: impugnato il verbale di accertamento ispettivo 2019010315 del
23.6.2020 e l'invito alla regolarizzazione del 7.5.2021, con i quali era richiesto il pagamento della somma di € 373.674,87 per contributi asseritamente non versati e sanzioni, per il periodo contributivo da aprile 2016 a maggio 2017; l'avviso bonario del 10 giugno 2022 e la dichiarazione di durc negativo del 23 maggio 2022 con il quale era richiesto il pagamento della somma di €. 14.274,53; il secondo invito a regolarizzare n 22231069233400 del 28 dicembre 2022, con il quale era richiesto il pagamento delle somme asseritamente dovute come premi CP_2 e relative sanzioni.
Disattendendo le ragioni di parte ricorrente il G.L. ha ritenuto inopponibile come causa di sospensione/esenzione dell'obbligo contributivo maturato nel periodo oggetto di accertamento la situazione congiunturale nella quale versava l'ente, il quale, stante la carenza di finanziamenti pubblici necessari per l'operatività dei corsi di formazione, aveva deliberato di sospendere il personale e presentare istanza di ammissione alla CIG in deroga.
Con l'odierno ricorso in appello, l' Pt_1 insiste nell'invocare l'efficacia dei verbali sindacali di accordo per la sospensione di tutto il personale e per il ricorso al Fondo di
Integrazione salariale (FIS) ed alla CIG in deroga siglati a partire dal 31/5/2016 con effetto fino al 30/6/2017 riconducendo ad essi, ed al pacifico coinvolgimento dell CP_1 che aveva avuto notizia degli accordi in parola, l'idoneità a derogare al principio del c.d. minimale contributivo ed a sospendere la obbligazione contributiva in quanto situazioni di forza maggiore implicanti "sospensioni significativamente oggettivamente rilevabili del rapporto di lavoro".
Resistono anche in questo grado gli Istituti appellati, che chiedono il rigetto del proposto gravame.
Esso si palesa infondato.
Come condivisibilmente ritenuto dal G.L. l'ordinamento giuridico conosce il principio del "
c.d. minimale contributivo” in ragione del quale l'obbligazione contributiva sussiste in qualsiasi caso di sospensione dell'attività lavorativa che non rientri tra quelli tassativamente stabiliti della legge o dalla contrattazione collettiva.
Tanto scaturisce dalla regola generale che predica l'autonomia del rapporto previdenziale e qualifica l'obbligazione della contribuzione indipendente da quella retributiva di tal che, la prima rimane dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (Cass. n. 15120 del 2019).
L'inderogabilità del principio non risulta adeguatamente incisa dal motivo di impugnazione risalente ad una giurisprudenza settoriale della S.C. riguardante il peculiare campo dell'edilizia, la quale ha ammesso che in presenza di sospensioni significativamente ed oggettivamente rilevabili del rapporto di lavoro, possano ammettersi, alla luce di un principio di ragionevolezza, estensioni analogiche dei casi esonerativi dell'obbligo (Cass. 5233/2007 e giurisprudenza ivi richiamata).
Piuttosto è stato ribadito che quelle previste nel settore dell'edilizia dall'art. 29 del d.l. n.
244 del 1995, convertito nella legge n. 341 del 1995, configurano ipotesi tassative di sospensione dell'obbligo contributivo atteso che esse, nel determinare la misura dell'obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevedono l'esclusione dall'obbligo contributivo di una varietà di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto. Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l'obbligo retributivo, dovendosi escludere, attesa l'assenza di una identità di
"ratio" tra le situazioni considerate, la possibilità di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali (Cass. n. 21700 del 13/10/2009).
Ha soggiunto più di recente la S.C. che l'obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente
(cd. "minimale contributivo"), è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa che sia dipendente da forza maggiore non prevista quale causa di sospensione del rapporto di lavoro dal contratto collettivo di settore (Cass.
n. 4676 del 22/02/2021)
Ribadita la cogenza del principio in parola, deve allora negarsi che possano rilevare come cause di esonero dell'obbligazione previdenziale situazioni non codificate del tipo di quelle oggetto dell'odierno giudizio in cui a cagione di una crisi congiunturale legata alla temporanea revoca dei finanziamenti al settore della formazione professionale, l'ente appellante, in accordo con le parti sociali, abbia deciso di sospendere il personale e dare avvio alle richieste di ammissione ai trattamenti di integrazione salariale, trattandosi di situazioni non contemplate dalla legge o dalla contrattazione collettiva del settore in questione.
Né altra parte si ha notizia che nelle more sia intervenuto alcun provvedimento di ammissione ai trattamenti di integrazione salariale invocati.
Per le ragioni che precedono va pronunciato il rigetto della proposta impugnazione.
Le sese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 365/2023 emessa dal
Tribunale di Trapani in data 14 luglio 2023.
Condanna l'appellante al pagamento in favore degli enti appellati, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 10.060,00 in favore di ciascuno, oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovuti.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002.
Palermo 23 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
HE De AR AR G. Di RC