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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/08/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5687/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5687/2020 tra:
C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siracusa, Parte_1 C.F._1
viale Santa Panagia n. 136/A, presso lo studio dell'avv. NINO GIUSEPPE CONSENTINO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in , Piazza Salimbeni n. 3; CP_1
OPPOSTA CONTUMACE
C.F.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, via Santa Brigida n. 39, E, PER ESSA, QUALE
RAPPRESENTANTE, (C.F.: , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Piazzale Sturzo n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. NICOLA BALISTRERI ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec di quest'ultimo ( , giusta procura in atti;
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INTERVENUTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del 23.12.2020 ha proposto opposizione avverso il precetto Parte_1
notificato il 7.12.2020, con il quale aveva intimato il Controparte_1 pagamento di €. 107.228,75, a titolo di residuo in linea capitale al 10.11.2015 del mutuo fondiario stipulato dall'esponente e da , nelle vesti di mutuatari, e da Parte_2 Controparte_4
quale istituto mutante, con atto rogato il 28.4.2008 dal notaio dott. (n.
[...] Persona_1 rep. 86416 e n. racc. 11557), oltre interessi al tasso convenzionale dall'11.11.2015 al soddisfo, accessori e spese.
L'opponente ha lamentato in relazione a tale ultimo rapporto contrattuale:
- la nullità della clausola relativa agli interessi per indeterminabilità, non essendo stati in particolare specificati nel testo sottoscritto dai clienti né il regime di capitalizzazione di essi né il tipo di ammortamento impiegato per la elaborazione del piano restitutorio, con conseguente erroneità dell'importo precettato;
- la nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, del decr. lgs. n. 385/1993;
- la nullità della clausola di determinazione degli interessi, in ragione della discrasia tra l'I.S.C. indicato nel contratto e quello effettivamente praticato dalla banca;
- l'usurarietà degli interessi di mora.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.5.2021 si è costituita in giudizio
[...]
– subentrata a in seguito a Controparte_2 Controparte_1
scissione societaria pubblicizzata in Gazzetta Ufficiale il 29.12.2020 -, chiedendo il rigetto dell'avversaria opposizione.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con memoria depositata ai sensi del n. 2 di tale disposizione, l'opponente ha altresì contestato la qualificabilità quale titolo esecutivo del mutuo azionato da controparte, rilevando che, in seguito alla erogazione della somma mutuata, la parte mutuataria non avrebbe conseguito alcuna disponibilità di denaro e quest'ultimo sarebbe stato depositato su conto infruttifero, destinato ad essere svincolato solo al momento della verificazione di svariate condizioni.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Tentata inutilmente la definizione bonaria della lite – mediante formulazione di proposta conciliativa ex art. 185-bis non accettata dalla parte intervenuta -, il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va anzitutto dichiarata la contumacia della non costituita Controparte_1
dante causa – in seguito a scissione pubblicizzata in epoca successiva alla instaurazione della presente lite - della posizione creditoria oggi appartenente – in assenza di qualsiasi contestazione - ad
[...] da ritenersi legittimamente intervenuta ai sensi dell'art. 111 Controparte_2
c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. II 4.12.2018, n. 31313, per cui la scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c., come modificati dal decr. lgs. n. 6/2003, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione in capo alla nuova società di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina dell'art. 111 c.p.c., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento;
v. in senso analogo Cass. Civ. Sez.
I 13.4.2012, n. 5874).
3. La citazione introduttiva del presente giudizio va ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 615 c.p.c.
In via preliminare, va osservato che l'opposizione disciplinata da tale disposizione è volta a contestare esclusivamente il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mediante la negazione dell'esistenza di un titolo (fin dall'origine o per ragioni sopravvenute, quali la riforma in sede impugnatoria), o mediante la negazione della idoneità soggettiva del titolo a fondare l'esecuzione, o mediante la negazione della idoneità del titolo a fondare la tipologia di esecuzione concretamente avviata, o mediante la negazione dell'esistenza attuale del diritto portato ad esecuzione in ragione di fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti o in ragione della inesistenza al momento del precetto delle condizioni dell'azione esecutiva poi intervenute in seguito alla notifica del precetto stesso.
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente ha contestato il diritto di Parte_1 [...]
– alla quale è subentrata - di Controparte_1 Controparte_2
procedere alla esecuzione forzata minacciata con il precetto notificato il 7.12.2020, ritenendo che il mutuo fondiario stipulato dall'esponente e da , nelle vesti di mutuatari, e da Parte_2 [...]
quale istituto mutante, con atto rogato il 28.4.2008 dal notaio dott. Controparte_4 [...]
(n. rep. 86416 e n. racc. 11557), non sarebbe idoneo a giustificare in tutto o in parte Per_1
l'azione esecutiva per la cifra di €. 107.228,75 (v. pag. 19 della citazione introduttiva dell'odierno giudizio, in cui si chiede di “- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto di precetto e del titolo esecutivo di cui infra per le argomentazione sopra esposte, tenuto conto dell'indeterminatezza del contratto di mutuo a causa della mancata previsione del tipo di piano d'ammortamento; - dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto di precetto e del titolo esecutivo di cui infra per le argomentazione sopra esposte, tenuto conto del superamento del limite di finanziabilità del credito, della violazione della Delibera C.I.C.R. 22 aprile 1995, dell'art. 2741 c.c., dell'art. 1418 c.c. comma 1, ovvero degli artt. 1343, 1346 c.c. e 1418 c.c. comma 2; - riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori e di mora ultra - legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
- verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96; - in via subordinata e senza recesso dalle superiori richieste, accertare la minor somma dovuta in ragione dei pagamenti effettuati e delle considerazioni esposte”).
Ciò chiarito, secondo il più condivisibile inquadramento della giurisprudenza, il giudizio di opposizione all'esecuzione configura un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo esecutivo (v., ex multis, Cass. Civ. Sez. III 7.3.2017, n. 5635; v., più di recente, Trib. Spoleto 3.4.2020,
n. 275).
In ragione di quanto sopra, spetta alla parte creditrice – anche se convenuta in senso processuale –
l'onere di provare la sussistenza del credito per cui è richiesta esecuzione, mentre spetta al debitore – parte opponente – l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto costituenti i motivi della opposizione (v., ancora, di recente, Trib. Roma Sez. IV 18.11.2020, n. 16159; Trib. Spoleto 3.4.2020, n. 275 cit.; v. già Cass. Civ. Sez. III 8.5.1991, n. 5137; v., poi, Trib. Terni 7.11.2019, n. 857, per cui “il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. è un ordinario giudizio di accertamento negativo, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari la nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto per l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis … Ne consegue, sotto il versante probatorio, che al creditore, nel giudizio di opposizione, spetta il solo onere di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo, mentre è onere dell'opponente dimostrare l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi che, a quel titolo, tolgano in tutto o in parte efficacia”).
Orbene, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte opposta creditrice, che ha ad oggetto “la validità ed efficacia del titolo esecutivo”, investe anche il quantum della pretesa di cui è minacciata l'esecuzione ed impone, correlativamente, la chiarificazione delle modalità di determinazione dell'ammontare precettato (v., con specifico riguardo ad una procedura esecutiva fondata su mutuo, Cass. Civ. Sez. III 17.11.2021, n. 34812, in cui si legge testualmente che, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata sulla base di un titolo stragiudiziale, quando
l'opponente contesti la misura degli interessi corrispettivi del creditore, è onere di quest'ultimo provare sia l'esistenza del relativo patto, sia la correttezza e la legittimità del criterio con cui gli interessi sono stati conteggiati”).
4. Chiarito quanto sopra, nel caso di specie, con il precetto notificato il 7.12.2020
[...]
– alla quale è subentrata - ha Controparte_1 Controparte_2 richiesto la somma di €. 107.228,75, precisando che essa costituirebbe il “residuo debito in linea capitale alla data dell'ultima rata pagata (10.11.2015)”, ed ha altresì domandato, “dall'11.11.2015 al soddisfo”, gli interessi “al tasso convenzionalmente pattuito”, entro il imiti di cui alla legge n.
108/1996 (v. pagg.
2-3 del precetto notificato il 7.12.2020 e prodotto quale all. 1 della comparsa di costituzione e risposta della intervenuta nel presente giudizio).
5. Premesso ciò, per ragioni di comodità espositiva, appare opportuno trattare in via prioritaria le censure con cui l'opponente ha lamentato il superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, del decr. lgs. n. 385/1993 (c.d. T.U.B.), la nullità della clausola di determinazione degli interessi in ragione della discrasia tra l'I.S.C. indicato nel contratto e quello effettivamente praticato dalla banca e, infine, la impossibilità di qualificare come titolo esecutivo il mutuo oggetto di causa in quanto, in seguito alla erogazione della somma mutuata, la parte mutuataria non avrebbe conseguito alcuna disponibilità di denaro e quest'ultimo sarebbe stato depositato su conto infruttifero, destinato ad essere svincolato solo al momento della verificazione di svariate condizioni.
Nessuna di tali doglianze può trovare accoglimento.
5.1. Nessuna invalidità tale da inficiare la qualificazione dell'atto notarile del 28.4.2008 in termini di titolo esecutivo può configurarsi in dipendenza della (oltretutto solo) eventuale violazione del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, del decr. lgs. n. 385/1993.
Su tale questione si sono recentemente espresse le Sezioni Unite del Supremo Collegio.
Queste ultime hanno in particolare evidenziato che, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del decr. lgs. n. 385/1993 (c.d. , non è elemento Pt_3
essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di Vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della vigilanza prudenziale (cfr. artt. 51 e 53 del c.d. T.U.B.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito (Cass. Civ. Sez. Un. 16.11.2022, n. 33719). Per quanto sopra esposto, del tutto ininfluente si presenta, nel caso di specie, ogni indagine in merito al superamento o meno della richiamata soglia.
5.2. Nessuna criticità si riscontra, nel caso di specie, in relazione all'I.S.C. o T.A.E.G.
Quest'ultimo risulta anzitutto puntualmente indicato nel testo contrattuale nella misura del 5,99%, all'art. 5.2 (v. pag. 5 dell'all. B della comparsa di costituzione e risposta della intervenuta nel presente giudizio, ove si legge che “il T.A.E.G. … o è attualmente pari a 5,99%”). CP_5
Ancora, dall'eventuale discrasia tra l' indicato nel testo negoziale e quello effettivamente CP_5
praticato – anche ove provata – non potrebbe discendere l'applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, comma 7, del decr. lgs. n. 385/1993.
Ed infatti, l'attuale art. 125-bis del suddetto corpo normativo, ai commi 6 e 7, prevede oggi in materia di credito al consumo che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”; “nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il T.A.E.G. equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi”.
Siffatta disposizione, nella quale la nullità e il conseguente meccanismo di tassi sostitutivi vengono riconnessi anche alla ipotesi di non corretta inclusione nel T.A.E.G. di costi ad esso invece riconducibili (“sono nulle le clausole … relative a costi a carico del consumatore che … non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato”), risulta entrata in vigore il 19.9.2010 in seguito alla approvazione del decr. lgs. n. 141/2010 e non può ritenersi applicabile al contratto di mutuo oggetto di causa, che, essendo stato stipulato in data 28.4.2008 (v. pag. 1 dell'all. B della comparsa di costituzione e risposta della intervenuta nel presente giudizio), deve essere esaminato alla luce del disposto dell'art. 124 del decr. lgs. n. 385 del 1993, nel testo vigente fino al 19.9.2010.
Quest'ultimo, applicabile al rapporto de quo, disponeva, al comma 5, che “nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
a) il T.A.E.G. equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore”, mentre né nella medesima disposizione né in altre contenute nel Capo II relativo al credito al consumo del decr. lgs. n. 385/1993 nel testo vigente fino al 19.9.2010 si commina la nullità per la fattispecie di discrasia tra il T.A.E.G. contrattualmente indicato e quello concretamente praticato.
La superiore impostazione ha trovato l'avallo pressoché integrale della giurisprudenza di merito (v., in questi condivisibili termini, Trib. Milano Sez. III 5.2.2020, n. 1029, ove, con riguardo a finanziamento stipulato nel 2008, testualmente si legge: “né, d'altra parte, in ragione della data di stipula del contratto di mutuo può invocarsi il disposto dell'art. 125-bis T.U.B., introdotto con decorrenza dal 19.9.2010. Viceversa, l'art. 124 T.U.B. nel testo vigente nel 2008, non facendo riferimento alcuno all'ipotesi di conteggio non corretto del T.A.E.G., al quinto comma ricollegava
l'applicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità … ad esempio perché indicato in termini indeterminati o indeterminabili
…, potendo al più consentire il risarcimento del danno nel caso in cui l'opponente alleghi e provi che, qualora avesse conosciuto il dato corretto sin dall'origine, avrebbe stipulato altro contratto complessivamente più conveniente”; in senso analogo v. Trib. Milano Sez. VI 7.7.2023, n. 5705; v. poi Trib. Bari Sez. IV 19.9.2023, n. 3535, per cui “la questione circa la facoltatività o obbligatorietà delle polizze assicurative ai fini dell'ottenimento del prestito per l'errata indicazione del T.A.E.G., frutto di un mancato computo di tali costi, come quella relativa alla richiesta di C.T.U., non assumono rilievo decisivo ai fini della decisione della causa sul punto, in quanto al contratto di finanziamento si applica la normativa antecedente la riforma dell'art. 124 del T.U. Bancario e l'introduzione dell'art. 125-bis dello stesso Testo Unico. Per cui sia l'art. 124 T.U.B. previgente, che lo stesso art.
117 del T.U.B. non riguardano le ipotesi di divergenza tra T.A.E.G. effettivo e quello dichiarato in contratto, ma il diverso caso della mancata assoluta indicazione del T.A.E.G. Infatti, le sanzioni stabilite dal 7 comma dell'art. 117 T.U.B., costituendo tipiche ipotesi di nullità stabilite per la protezione del contraente debole, possono applicarsi solo nei casi espressamente previsti, di cui ai commi 4 e 6 dello stesso articolo”; App. Napoli Sez. III 18.9.2023, n. 3910, e App. Napoli Sez. III
21.4.2023, n. 1800, in cui si legge che “la sanzione della nullità è prevista solo dall'art. 125-bis comma 6 T.U.B.” e che “peraltro l'art. 124, in tema di credito al consumo, nel testo vigente prima del 19.9.2010, all'epoca di stipula del contratto per il quale è causa, non faceva alcun riferimento all'ipotesi di indicazione non corretta, come successivamente previsto in via espressa”; in passato v. già Trib. Torino Sez. I 21.11.2022, n. 4472, in cui si legge che “il predetto articolo 125-bis del T.U.B.
… introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010 … è entrato in vigore … nel dicembre del 2010 … in data successiva rispetto al giorno della stipulazione del contratto oggetto di causa … ovverosia il contratto di finanziamento personale … stipulato in data 2.3.2010… Non può dunque trovare applicazione nella fattispecie qui delibata la norma di cui all'articolo 125-bis del T.U.B., e ciò per il ben noto principio generale dell'irretroattività della legge posto dall'articolo 11 delle c.d. preleggi
… il quale stabilisce espressamente che “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Anteriormente al dicembre 2010 non era presente nell'ordinamento alcuna norma … di contenuto simile al comma 6 dell'articolo 125 bis del T.U.B. … che sanzionasse la mancata inclusione di costi all'interno del T.A.E.G., e ciò tenuto anche conto che l'articolo 124 del T.U.B. in allora vigente sanzionava esclusivamente la mancata indicazione del T.A.E.G., e non già l'erroneo calcolo di esso”; App. Venezia Sez. I 1.6.2022, n. 1369; v., infine, per la inapplicabilità dell'art. 125- bis del decr. lgs. n. 385/1993 ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, anche App. Catania
Sez. I 27.9.2021, n. 1850).
In una recente pronuncia, inoltre, anche il Supremo Collegio, ricordato come la sentenza di merito avesse reputato nel caso esaminato inapplicabile l'attuale art. 125-bis del decr. lgs. n. 385/1993
“essendo tale norma stata introdotta solo con decorrenza dal 19.9.2010” e dal momento che, “nel testo vigente all'epoca di stipula”, “l'art. 124 T.U.B. ricollegava l'applicazione del Tasso Annuo
Effettivo Globale sostitutivo solo alle ipotesi di assenza della relativa indicazione o di nullità per indeterminatezza o indeterminabilità”, ha respinto il ricorso ed ha specificato che “proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, CP_5
un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 T.U.B.
D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' . CP_6 CP_7
è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art.
125-bis, comma 6 T.U.B. (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto ... di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel
T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. I
14.2.2023, n. 4597).
Per quanto sopra esposto, nella vicenda sottoposta all'odierno vaglio, tenuto conto della applicabilità dell'art. 124 del decr. lgs. n. 385/1993 nel testo anteriore alla novella del decr. lgs. n. 141/2010, la eventuale difformità tra il T.A.E.G. indicato in contratto e quello effettivamente praticato, ove sussistente, non potrebbe determinare l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, del decr. lgs. n. 385/1993 né il diritto al rimborso dei costi non correttamente riportati, potendo essa rilevare esclusivamente ai fini del riconoscimento di risarcimento del danno, nel caso di specie non richiesto.
5.3. Deve reputarsi inammissibile la censura con cui l'opponente ha escluso la qualificabilità come titolo esecutivo del mutuo oggetto di causa in quanto, in seguito alla erogazione della somma mutuata, la parte mutuataria non avrebbe conseguito alcuna disponibilità di denaro e quest'ultimo sarebbe stato depositato su conto infruttifero, destinato ad essere svincolato solo al momento della verificazione di svariate condizioni.
Si evidenzia in proposito, a supporto della superiore declaratoria di inammissibilità, che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore e che, pertanto, le eventuali
“eccezioni” da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono “causa petendi” della domanda proposta con l'atto introduttivo della opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda, conseguendone che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento e che il giudice non può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nell'atto introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (v. ex multis, Cass.
Civ. Sez. VI-III 20.1.2011, n. 1328; v. anche Cass. Civ. Sez. VI-III 22.10.2014, n. 22484; v. più di recente Cass. Civ. Sez. III 3.2.2022, n. 3298; v. anche Cass. Civ. Sez. III 22.3.2022, n. 9226, per cui nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata”; v., oltretutto, Cass. Civ. Sez. Un. 23.7.2019, n. 19889, in cui si discute di “indeducibilità di motivi nuovi nelle opposizioni”).
Nel caso di specie, la doglianza è stata formulata per la prima volta con la memoria depositata da ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (v. pagg.
1-3 di detto atto difensivo). Parte_1
5.4. È invece fondata la censura con cui l'opponente ha lamentato la nullità della clausola relativa agli interessi per indeterminabilità, non essendo stati in particolare specificati nel testo sottoscritto dai mutuatari né il regime di capitalizzazione di essi né il tipo di ammortamento impiegato per la elaborazione del piano restitutorio, con conseguente erroneità dell'importo precettato.
5.4.1. Orbene, in punto di diritto si osserva che, con orientamento costantemente ribadito, il Supremo
Collegio ha affermato che “la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi […] è validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c. anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili (Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014). Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284 c.c., u.c.), in effetti, non postula necessariamente che la convenzione medesima contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto, secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, contenuto nell'art. 1349 c.c., anche per relationem, attraverso cioè il richiamo – operato per iscritto – a criteri prestabiliti ovvero ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, che consentano la concreta determinazione del relativo saggio di interesse, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità
(cfr. Cass. n. 9080 del 2002; Cass. n. 6113 del 1994; Cass. n. 2765 del 1992” (così, tra le tante, Cass.
Civ. Sez. II 29.9.2020, n. 20555).
Ancora, deve rilevarsi – a scanso di equivoci - che, come recentemente chiarito in modo inequivocabile dalla giurisprudenza, non sussistono in astratto ostacoli all'ammissibilità del c.d. sistema di ammortamento alla francese.
Costituiscono tratti caratteristici di quest'ultimo il carattere costante della rata restitutoria (salve le precisazioni di cui infra si dirà) e, soprattutto, il fatto che di rata in rata la quota di capitale restituito cresca progressivamente (v., sulla identificazione tra sistema di ammortamento alla francese e sistema progressivo, Cass. Civ. Sez. I 19.5.2023, n. 13888).
Tanto premesso, in diritto si osserva anzitutto che l'anatocismo ha luogo allorché gli interessi, una volta scaduti, anziché essere corrisposti, vengono capitalizzati costituendo la base per la produzione di ulteriori interessi.
Nel sistema di ammortamento alla francese la determinazione della rata restitutoria avviene indubbiamente attraverso una formula finanziaria che prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari mediante la formula dell'interesse composto, essendo in essa il tempo utilizzato come esponente e non come fattore.
Come si è precisato, peraltro, siffatta modalità determinativa non può ritenersi in contrasto con i principi sottesi alla disciplina giuridica degli interessi emergente dalla legislazione vigente, nell'ambito della quale l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che gli interessi e i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto ma non impone che la progressione giornaliera sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto).
L'anatocismo, nel sistema di ammortamento alla francese, deve escludersi atteso che, fermo quanto sopra, il calcolo degli interessi corrispettivi risulta sempre effettuato sul solo capitale residuo secondo la formula dell'interesse semplice.
Più precisamente, la quota di interessi di ogni rata restitutoria viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva.
Alla scadenza di ogni rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati ma pagati come quota interesse.
Ribadito ancora una volta che il fenomeno anatocistico ricorre solo allorquando gli interessi scaduti producano ulteriori interessi, l'insussistenza di esso nella restituzione con ammortamento alla francese emerge tuttavia se si considera che in ciascuna rata la quota interessi è calcolata mediante prodotto tra tasso di interesse e debito capitale residuo al termine di ciascun periodo di ammortamento, mentre la quota capitale rimborsata è determinata per differenza tra l'entità della rata e gli interessi di periodo.
La ricostruzione esposta è condivisa dalla maggioritaria giurisprudenza di merito (Trib. Modena
11.11.2014; Trib. Torino 17.9.2014; Trib. Lecce 18.8.2014; Trib. Siena 17.7.2014; Trib. Foggia
22.5.2014; Trib. Milano 5.5.2014; Trib. Pescara 10.4.2014; Trib. Mantova 11.3.2014; Trib. Venezia
27.11.2014; Trib. Treviso 12.1.2015; Trib. Lecce 14.12.2015; Trib. Padova 16.1.2016; Trib. Padova
9.3.2016; Trib. Padova 29.5.2016; Trib. Bergamo 25.7.2017; Trib. Bologna 24.2.2016; Trib. Napoli
20.6.2016; Trib. Lecce 20.7.2016; Trib. Verona 24.11.2016; Trib. Roma 1.2.2017; Trib. Palermo
31.1.2017; Trib. Pisa 21.4.2017; Trib. Asti 7.3.2017; Trib. Savona 2.5.2017; Trib. Brescia 13.6.2017;
Trib. Avellino 31.7.2017; Trib. Milano 9.11.2017; App. Milano 17.4.2018; Trib. Monza 27.3.2018;
Trib. Modena 13.3.2018; Trib. Lucca 24.4.2018; App. Bologna 13.4.2018; Trib. Napoli Nord
26.4.2018; Trib. Santa Maria Capua Vetere 21.5.2018; Trib. Catania 11.7.2018; Trib. Torino
30.5.2019; Trib. Roma 5.5.2020; Trib. Bergamo 26.6.2020; Trib. Patti 18.6.2020; Trib. Trani
3.6.2020; App. Napoli 19.2.2020; App. Roma 30.1.2020).
Per altro verso, nessuna indeterminabilità del tasso di interessi può ravvisarsi nel sistema di ammortamento alla francese.
Come evidenziato dalla dottrina specialistica, nei finanziamenti contemplanti rimborso graduale con rate infra-annuali si configura una divergenza tra il T.A.N. (tasso annuo nominale) ed il T.A.E. (tasso annuo effettivo), ossia il tasso rapportato su base annua alla luce degli effetti della capitalizzazione infra-annuale degli interessi.
Il on tiene conto della tipologia di rimborso pattuito, avuto particolare riguardo al momento CP_8
e alla scadenza con cui vengono rimborsati gli interessi corrispettivi.
Il pagamento di rate composte da capitale ed interessi con cadenza infra-annuale costituisce una sorta di anticipazione rispetto al pagamento di una unica (teorica) rata annuale calcolata sulla base del tasso annuo nominale convenuto. La differenza tra e lungi dal concretare una illegittima ed anomala discordanza tra i CP_8 CP_9 due dati, riflette il fatto che l'interesse annuale non viene solitamente corrisposto in unica soluzione a fine anno ma ripartito in rate infra-annuali in scadenza, sicché il costo effettivo da interessi del finanziamento non è pari al tasso annuale ma lievemente maggiore;
nessuna indeterminatezza si realizza, tuttavia, atteso che, una volta raggiunto l'accordo sulla somma erogata in prestito, sul tasso, sulla durata del prestito e sul numero predefinito di rate di restituzione, la misura della rata stessa discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali.
Anche tale conclusione risulta avallata dalla prevalente giurisprudenza di merito (v. Trib. Modena
11.11.2014; Trib. Milano 28.4.2016; Trib. Varese 29.11.2016; Trib. Milano 6.6.2018; Trib. Santa
Maria Capua Vetere 27.3.2017; Trib. Milano 28.7.2017; Trib. Lanciano 17.10.2017; Trib. Milano
29.9.2017; Trib. Benevento 19.11.2012; Trib. Monza 19.6.2017; Trib. Roma 5.4.2017; Trib. Milano
28.6.2017; Trib. Monza 18.8.2017; Trib. Pisa 21.4.2017; Trib. Santa Maria Capua Vetere 27.3.2017;
App. Bologna 13.5.2018; Trib. Napoli Nord 26.4.2018; Trib. Modena 19.4.2018; Trib. Torino
13.6.2018).
Di recente, con ordinanza del 2.10.2023 n. 27823, la Sezione Tributaria del Supremo Collegio ha affermato, in linea con quanto sopra sostenuto, che “l'art. 1283 c.c. vieta […] la produzione di interessi su interessi ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata […] nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto
l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2010; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato. Da ultimo, la censura risulta infondata anche sotto il profilo del mancato rispetto dell'art. 821 c.c., norma che si limita a prevedere che gli interessi- frutti civili “si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”: la disposizione si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). Neppure da questa norma, in definitiva, può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice” (così Cass. Civ.
Sez. V 2.10.2023, n. 27823).
Va infine rilevato che da ultimo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Salerno con ordinanza del
19.7.2023.
I giudici di legittimità, nel supremo consesso, hanno confermato che “la capitalizzazione […] in regime composto […] è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale
(debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento alla francese standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)” (Cass. Civ. Sez.
Un. 29.5.2024, n. 15130).
Le Sezioni Unite hanno poi ribadito che “nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra
l'utilizzo (da parte del giudice di merito) dell'aggettivo composto, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”, e che “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”
(Cass. Civ. Sez. Un. 29.5.2024, n. 15130 cit.).
Infine, appare opportuno evidenziare che, nella pronuncia testé esaminata, la Corte di Cassazione nel suo massimo consesso ha escluso l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese anche dall'angolo visuale della meritevolezza dell'interesse perseguito e della causa negoziale (v. ancora
Cass. Civ. Sez. Un. 29.5.2024, n. 15130 cit., per cui, in sintesi, il dato per il quale il debito per interessi diventa esigibile prima che diventi esigibile il capitale – tipico del sistema di ammortamento alla francese – deve considerarsi pienamente legittimo nell'ordinamento, alla luce di quanto emergente dagli artt. 821, 1193, 1194, 1282, 1284, 1499 e 1820 c.c.).
In altri termini, anche la giurisprudenza di legittimità ha negato che il ricorso al piano di ammortamento alla francese determini anatocismo.
In secondo luogo, essa ha del pari precisato che il fatto che la determinazione della rata sia operata mediante una formula di matematica finanziaria basata sull'interesse composto non implica alcuna indeterminabilità della clausola relativa agli interessi. Le superiori indicazioni sono indubbiamente state elaborate per i casi in cui il testo negoziale abbia previsto il ricorso ad un tasso di interesse fisso.
Pur nondimeno, esse sono state nella prassi adattate anche alle fattispecie in cui il contratto abbia contemplato la variabilità del tasso di interesse.
Come è stato linearmente esplicato da una recente condivisibile pronuncia di merito, “con
l'espressione piano di ammortamento alla francese (ovvero a rata costante) dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso;
tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità)” (così, testualmente, App. Catania Sez. I 21.11.2024, n. 1720; nel medesimo senso App.
Perugia 25.9.2024, n. 663, ove si legge che “un piano a rata costante può essere formulato anche con riferimento alla previsione di un tasso variabile, con la differenza che il piano di ammortamento, calcolato con la stessa formula di matematica finanziaria della rata costante, viene generalmente simulato in via indicativa applicando il tasso vigente alla data della stipula, così da individuare, per ciascuna rata, la quota di capitale che viene restituita, potendosi poi conteggiare la quota di interessi in base al tasso variabile sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni effettuate con le rate precedenti;
in questo caso, l'indicazione a rata costante indica il metodo di calcolo dell'ammortamento, e non il dato effettivo di una rata costante … esclusa dal variare del tasso”).
Gli esiti sopra prospettati appaiono oggi in linea anche con l'indirizzo del Supremo Collegio.
In una recentissima pronuncia, la Corte regolatrice, dopo aver richiamato la sentenza n. 15130 resa dalle Sezioni Unite nel 2024, ha testualmente affermato che “tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima. Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(T.A.N.) ed effettivo (T.A.E.G.), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (così Cass.
Civ. Sez. I 19.3.2025, n. 7382).
Per completezza, come puntualizzato dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio,
“il piano di ammortamento all'italiana” – sulla cui astratta ammissibilità nessun significativo rilievo risulta essere stato formulato – “prevede, invece, il rimborso del capitale mediante rate di importo variabile e decrescenti, formate da quote capitali di importo fisso e quote d'interessi decrescenti calcolate sul capitale residuo. In questo modo il capitale mutuato viene rimborsato dal cliente in maniera costante, secondo quote di importo fisso per l'intera durata del rapporto e quote interessi calcolate sul capitale residuo determinato alla scadenza di ciascuna rata” (v. pag. 5 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 24.2.2023).
Operate le superiori fondamentali premesse, sempre a scanso di equivoci va aggiunto che, se in astratto deve considerarsi alternativamente possibile strutturare il piano restitutorio secondo il sistema di ammortamento all'italiana o alla francese e fare ricorso al regime di capitalizzazione composta degli interessi, siffatte opzioni devono risultare dal regolamento negoziale sul quale le parti hanno raggiunto accordo. Nella ricostruzione del vincolo confezionato dai contraenti, poi, può senz'altro assumere rilievo il piano di ammortamento.
Quest'ultimo può fornire indicazioni decisive sul sistema restitutorio e sul regime di capitalizzazione pattuiti, chiarendo in particolare quale sia l'andamento nel tempo della quota di capitale restituito
(crescente nel metodo alla francese e costante nel metodo all'italiana).
Il piano di ammortamento, tuttavia, può considerarsi parte integrante del regolamento negoziale solo allorché esso sia stato oggetto di accettazione da parte del mutuatario.
In proposito, deve ritenersi necessario che esso sia stato sottoscritto dal beneficiario del finanziamento o che, quantomeno, esso, sebbene redatto come allegato separato, sia stato richiamato nel testo del mutuo accettato dal cliente.
Qualora tali condizioni non ricorrano, la clausola contrattuale in tema di interessi non può reputarsi rispettosa del canone della determinabilità.
Questi ultimi, infatti, in assenza di qualsiasi indicazione sul sistema di ammortamento e sul regime di capitalizzazione impiegati, possono essere quantificati secondo svariate modalità, tutte rispettose del T.A.N. ma significativamente divergenti dal punto di vista della loro entità.
Tali esiti sono stati raggiunti anche dal Supremo Collegio.
In un recentissimo precedente, a fronte di una doglianza con cui parte ricorrente aveva lamentato “la nullità del contratto di leasing per indeterminatezza della clausola concernente gli interessi, chiedendo il ricalcolo del credito sulla base dell'articolo 117 T.U.B.”, la Corte regolatrice ha accolto il motivo di ricorso, con tale motivazione: “la corte territoriale ritiene di superare il profilo della nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto argomentando dal rilievo che nella clausola
n. 5 del paragrafo 11 è indicato il tasso, ma tale profilo non rileva, assumendo viceversa decisivo rilievo il fatto che il piano di ammortamento non risulta nella specie invero elaborato e prodotto.
Parte ricorrente ha correttamente dedotto e documentato che “non è stato depositato in atti dall'attrice sostanziale il piano di ammortamento, né viene indicato quale tipologia di ammortamento
è stata applicata al rapporto contrattuale, se all'italiana o alla francese, se con regime semplice o composto”. Tale profilo risulta assorbente rispetto alla questione se la mera allegazione di un piano di ammortamento al contratto di mutuo debba ritenersi condizione necessaria e sufficiente per riconoscere l'esistenza di uno specifico accordo tra le parti in merito al modo ed al tempo secondo cui il capitale e gli stessi interessi divengono esigibili;
ciò in quanto, nel caso in esame, un piano di ammortamento invero difetta” (così testualmente Cass. Civ. Sez. III 30.5.2025, n. 14575).
Nel mutuo oggetto di causa, si legge all'art. 4.1: “La parte finanziata si obbliga per sé, successori ed aventi causa, in via solidale ed indivisibile fra tutti, a rimborsare il finanziamento mediante il pagamento di n. 240 (duecentoquaranta) rate di ammortamento mensili posticipate ciascuna inizialmente di Euro 1.068,70 (millesessantotto virgola settanta), comprensive di capitale ed interessi al tasso indicato nel successivo articolo 5, aventi scadenza, in funzione della rateizzazione, alle seguenti date: il giorno 10 di ciascuno dei mesi successivi alla data di erogazione del finanziamento.
La prima rata avrà scadenza il 10 giugno 2008 e l'ultima il 10 Maggio 2028” (v. pag. 4 dell'all. B della comparsa di costituzione e risposta della intervenuta nel presente giudizio).
All'art.
5.1 del medesimo testo negoziale si aggiunge poi: “Il tasso d'interesse, sia per il periodo di preammortamento che per quello di ammortamento, è determinato come segue: a) il tasso di interesse, sia per il periodo di preammortamento che per quello di ammortamento, viene inizialmente stabilito ed accettato nella misura del 5,45% (cinque virgola quarantacinque per cento) nominale annuo. Tale tasso di ingresso si trasformerà a regime nel tasso di interesse nominale di cui al successivo punto b), non prima che sia trascorso un periodo di almeno due mesi solari dalla data di erogazione del finanziamento, a partire dal giorno 11 immediatamente successivo alla scadenza di tale periodo;
b) a regime il tasso di interesse nominale annuo sarà pari all'Euribor (Euro Interbank
Offered Rate – tasso interbancario per lo scambio dei depositi in Euro) a tre mesi lettera/365 così come rilevato dall'Euribor Panel Steering Committee l'ultimo giorno lavorativo bancario di ciascun mese solare e pubblicato di norma sul quotidiano finanziario “Il Sole 24 Ore” o altro quotidiano finanziario il giorno successivo alla data di rilevazione e che, alla data dell'ultimo aggiornamento, era pari al 4,45%, aumentato di uno spread di 1,00 punti percentuali ed arrotondato allo 0,05 superiore. Il tasso così rilevato verrà applicato a partire dal giorno 11 di ciascun mese successivo a quello della rilevazione e sino al giorno 10 del mese seguente. Qualora il suddetto parametro cessi di esistere o comunque non venga sostituito come parametro di indicizzazione, lo stesso si riterrà sostituito, in conformità alle leggi o ai regolamenti a quel momento vigenti, dal parametro che il mercato, sul quale era rilevato, adotterà in sostituzione di esso” (v. pagg.
4-5 dell'all. B della comparsa di costituzione e risposta della intervenuta nel presente giudizio).
Nelle superiori pattuizioni, come appare evidente, nessun chiarimento è fornito sulla capitalizzazione degli interessi, non essendo specificato se essi siano capitalizzati secondo il regime semplice o secondo quello composto.
Dal testo negoziale, inoltre, non emerge alcuna indicazione sul sistema di ammortamento pattuito, nessuna informazione essendo stata resa sul carattere progressivamente crescente o costante della quota di capitale via via restituito (v. in questo senso anche le deduzioni del consulente di
[...]
che, a pag. 4 delle osservazioni del 3.2.2023 alla consulenza Controparte_2 tecnica d'ufficio, afferma testualmente che “si può dire che il contratto in esame, per come prodotto in atti … senza documento di sintesi e piano di ammortamento …, non riporta la composizione di ogni rata, cioè di quanta parte del capitale … è previsto il rimborso in ogni rata e di quanti interessi sono dovuti per ogni singola rata”).
Né tantomeno può dirsi, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte intervenuta (v. pag. 4 delle osservazioni rese da quest'ultima il 3.2.2023 avverso la consulenza tecnica d'ufficio), che per tutta la durata del programma di restituzione sia stato previsto che la rata restitutoria rimanga costante.
Tale previsione è invero riservata alle sole prime due mensilità, nulla essendo precisato per quelle successive (v. ancora pag. 4 dell'all. B della comparsa di costituzione e risposta della intervenuta nel presente giudizio, ove, all'art. 4.1, si prevede che le rate siano “inizialmente di Euro 1.068,70”, con evidente riferimento alle sole prime due mensilità, per le quali è stato contemplato il ricorso al tasso fisso degli interessi).
Per altro verso, si rileva che nessun piano di ammortamento ha formato oggetto di accettazione negoziale da parte dei mutuatari.
Da tale angolo visuale, si osserva che all'art.
1.2 del mutuo azionato dalla odierna intervenuta si legge testualmente che “la parte finanziata signori ” e “ dichiarano Parte_1 Parte_2
di ben conoscere altresì il Capitolato di patti e condizioni generali che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, al quale viene allegato sub A, ed in particolare di ben conoscere – in quanto oggetto di specifica ed approfondita trattativa – e di accettarne tutte le condizioni e clausole contrattuali con specifico riferimento, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, a quelle di cui ai seguenti articoli: 2 solidarietà ed indivisibilità degli obblighi;
4 obblighi relativi alla parte finanziata;
5 adempimenti relativi ai beni oggetto della garanzia;
6 integrazione delle garanzie e riduzione dell'importo del finanziamento;
10 compensazione;
11 cessione del credito derivante dal finanziamento” (v. pag. 2 dell'all. B della comparsa di costituzione e risposta della intervenuta nel presente giudizio).
Nessun riferimento è dunque stato compiuto a piani di ammortamento redatti o accettati in epoca contestuale alla sottoscrizione del mutuo.
Il richiamato allegato A non contiene poi alcuna indicazione utile al riguardo (v. pagg. 12-15 dell'all.
B della comparsa di costituzione e risposta della intervenuta nel presente giudizio).
Nessun rilievo può inoltre attribuirsi, a tal proposito, al piano di ammortamento prodotto dalla intervenuta unitamente alla comparsa di costituzione e risposta del presente giudizio.
Quest'ultimo, infatti, non reca sottoscrizione di chicchessia, non è stato in alcun modo richiamato – come si è visto – nel testo del mutuo oggetto di causa ed appare ragionevolmente risalente ad epoca ampiamente successiva alla sottoscrizione di quest'ultimo, recando nella sua intestazione la data del
“13/01/2021” (v. all. 3 della comparsa di costituzione e risposta di parte intervenuta). Del tutto condivisibile si mostra, dunque, la tesi dell'odierno opponente nella parte in cui egli ha negato che il superiore documento possa essere stato investito da manifestazione di volontà negoziale e possa avere costituito parte integrante del contratto azionato in via esecutiva (v., sul punto, le inequivocabili affermazioni contenute già a pag. 4 della citazione, ove si legge testualmente: “né vale di certo ad integrare il requisito in parola la predisposizione, in un momento successivo alla conclusione del contratto di mutuo, del piano di ammortamento, il quale costituisce solo l'esito numerico finale dell'applicazione di “criteri” e “parametri” di calcolo del tasso di interesse … quali, in particolare, il regime finanziario ed il metodo di computo degli interessi utilizzati … mai esplicitati in contratto né conoscibili all'atto di assunzione dell'obbligo negoziale”).
Per quanto esposto, pertanto, la clausola concernente gli interessi deve reputarsi contrastante con il canone di determinabilità di cui all'art. 1346 c.c. e conseguentemente nulla ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c. (cfr. la già citata Cass. Civ. Sez. III 30.5.2025, n. 14575, che, similmente al caso sottoposto all'odierno vaglio, in assenza di indicazioni sul sistema di ammortamento e sul regime di capitalizzazione degli interessi impiegati, ha reputato nulla una clausola in tema di interessi che – come emerge dal testo della sentenza impugnata: pag. 13 di App. Firenze Sez. II 4.10.2023, n. 1998
– aveva previsto il “riferimento puro e semplice, per la determinazione degli interessi di mora, all'Euribor 3 mesi maggiorato di sei punti e comunque nei limiti di cui alla Legge 108/1996”).
In tal senso si è espresso anche il consulente tecnico d'ufficio nominato, che, replicando alle osservazioni di ha così concluso: “il CTP” (di parte Controparte_2 intervenuta) “afferma che le “rate pattuite siano tutte dello stesso importo e, quindi costanti” quando, invece, il contratto appare “fissare” la misura delle rate limitatamente alle fasi iniziali del rapporto, ovvero limitatamente alle prime due rate. Pertanto, posta l'analisi di cui sopra, considerato che:
1. le condizioni economiche sono sostanzialmente “fisse” con riferimento alle prime due rate del mutuo (importo rata;
T.A.N.; T.A.E.G.; n. rate);
2. le condizioni economiche di cui al pt. 1 divengono fondamentalmente “variabili” a decorrere dalla rata n. 3, in ordine alla trasformazione
a regime del tasso di interesse corrispettivo nel tasso di interesse variabile Euribor a tre mesi lettera/365; 3. le pattuizioni relative al tasso di interesse corrispettivo sono da ritenersi sostanzialmente indeterminate, per effetto della carenza, nel documento contrattuale, di evidenze esplicite in ordine alle condizioni economiche relative al metodo di ammortamento e al regime di capitalizzazione;
è stato ritenuto possibile articolare la costruzione di piani di ammortamento alternativi e plurimi;
nello specifico è stato costruito un piano di ammortamento secondo il metodo francese con capitalizzazione semplice (cfr. Allegato B-Bis) e un piano di ammortamento secondo il metodo di ammortamento all'italiana (cfr. Allegato C-bis), rispettando le condizioni economiche contrattualmente pattuite (“fisse” nelle rate 1 e 2, “variabili” a partire dalla rata n. 3). […] Le elaborazioni alternative, di cui agli allegati B-bis e C-bis, offrono evidenza di come la mancata definizione delle condizioni economiche relative al metodo di ammortamento e/o il regime di capitalizzazione degli interessi, da applicare ad un rapporto di mutuo, può indurre come principale effetto la determinazione di interessi di diversa entità” (v. pagg.
6-7 della relazione integrativa Per_2 depositata dal consulente tecnico d'ufficio il 9.5.2023).
5.4.2. La nullità in esame inficia anche la pattuizione negoziale concernente gli interessi moratori.
In relazione a questi ultimi, l'art.
5.3 del contratto di mutuo dedotto in giudizio stabilisce che essi
“saranno calcolati ad un tasso pari a due punti in più del tasso applicato al finanziamento e comunque non superiore ai limiti di legge” (v. pag. 5 dell'all. B della comparsa di costituzione e risposta della intervenuta nel presente giudizio).
Come appare evidente, dunque, la clausola esaminata si impernia su una formula contemplante la sommatoria di due indici.
Risultando per le ragioni esposte al paragrafo 5.4.1 indeterminato il primo di essi – ossia il tasso degli interessi corrispettivi -, l'intero precetto negoziale deve considerarsi nullo.
Com'è noto, nel nostro ordinamento la nullità contrattuale può anche essere esclusivamente parziale e non determinare l'intera caducazione del vincolo negoziale.
Tale evenienza è specificamente contemplata dall'art. 1419 c.c.
Quest'ultimo, occupandosi in particolare della fattispecie della “nullità parziale di un contratto” o della “nullità di singole clausole”, stabilisce che essa “importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”, aggiungendo che “la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”.
Orbene, secondo la preferibile dottrina formatasi in materia, la nozione di clausola sottesa al complesso disciplinare della nullità contrattuale si identifica con il precetto negoziale, che, anche ove costituito da più proposizioni, sia insuscettibile di scissione in più parti dotate di rilevanza giuridica.
Alla luce di ciò, i più autorevoli studiosi hanno radicalmente escluso che l'art. 1419 c.c. possa applicarsi alla “parte” di una clausola contrattuale.
È rimasta, in particolare, del tutto isolata la tesi per cui la disposizione da ultimo richiamata si riferirebbe a “qualsiasi parte, frazione, elemento specifico, componente o costituente del contenuto contratto”.
Quanto sopra trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione, sin da epoca remota, ha con chiarezza affermato a Sezioni Unite che, ai fini dell'art. 1419 c.c., per clausola contrattuale deve intendersi quel precetto dell'autonomia privata, isolato od isolabile nel contesto complesso di un contratto, che la legge non considera scindibile nelle sue varie proposizioni (se di varie proposizioni si compone), sicché, salva diversa disposizione espressa, nel caso di una nullità di una clausola per effetto del vizio di una parte di essa, la sostituzione della norma imperativa ad una clausola nulla deve avvenire con la sostituzione dell'intera norma alla intera clausola che ne determina la nullità (così Cass. Civ. Sez. Un. 16.10.1958, n. 3294; v., nel medesimo senso, Cass. Civ. Sez. Un. 28.4.1959, n. 1245, per cui, se la legge non disponga diversamente, la sostituzione della norma imperativa ad una clausola contrattuale che l'abbia violata anche solo per una parte deve avere luogo sostituendo l'intera norma all'intera clausola e non già una parte della norma alla parte della clausola da cui trae origine la nullità; v., successivamente,
Cass. Civ. Sez. II 22.6.1962, n. 1631, per cui, se la legge non dispone diversamente, la sostituzione della norma imperativa ad una clausola contrattuale che l'abbia violata, anche solo per una parte, deve avere luogo, a norma dell'art. 1419 c.c., sostituendo l'intera norma all'intera clausola e non già una parte della norma alla parte della clausola da cui trae origine la nullità, dal momento che il termine “clausola”, ai fini del predetto articolo, va inteso in senso sostanziale, non in senso formale, essendo assunto dal legislatore come un elemento precettivo del negozio, da considerare nella sua unitarietà, mentre detto termine non può identificarsi con il concetto di disposizione, ben potendo la clausola articolarsi in più disposizioni;
Cass. Civ. Sez. Lav. 26.6.1987, n. 5675, per cui, agli effetti dell'art. 1419 c.c. sulla nullità parziale, l'accertamento se la parte del contratto inficiata da nullità costituisca una clausola va condotto in termini sostanziali, e non formali, identificandosi la clausola in un unitario elemento precettivo del contratto, che può articolarsi anche in più disposizioni, ed è riservato al sindacato del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici).
A conferma della correttezza della superiore ricostruzione, il Supremo Collegio ha evidenziato come esclusivamente in specifiche fattispecie disciplinate in modo espresso il legislatore abbia legittimato la declaratoria della nullità parziale di singola clausola (cfr. art. 1500, comma 2, c.c. e art. 1865, ult. comma, c.c.).
Nel caso di specie, come si è visto, la clausola relativa agli interessi moratori, contenuta nell'art.
5.3 del contratto oggetto di causa, esprime inequivocabilmente l'intenzione delle parti di costruire il tasso per sommatoria di un indice variabile e di uno spread.
Essendo indeterminato uno dei suddetti parametri, la formula prevista addiviene all'evidenza monca.
5.4.3. Alla luce di tutte le considerazioni illustrate nei paragrafi che precedono, l'importo dovuto da in dipendenza del contratto mutuo fondiario stipulato il 28.4.2008 con Parte_1 [...] va rettificato facendo applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, Controparte_4
comma 7, del decr. lgs. n. 385/1993 per la fattispecie in cui siano nulle le clausole relative agli interessi. Orbene, il nominato consulente tecnico d'ufficio ha elaborato un piano di ammortamento contemplante interessi corrispettivi conformi a quanto previsto da tale disposizione (v. all. D della consulenza tecnica d'ufficio del 24.2.2023).
Tanto premesso, al fine di quantificare l'esatto ammontare dovuto da occorre Parte_1 evidenziare che quest'ultimo, fin dalla citazione, ha espressamente affermato di aver corrisposto alla banca mutuante la somma complessiva di €. 89.770,80 (v. pag. 2 della citazione, ove “quanto corrisposto dal mutuatario” viene quantificato in “€. 89.770,80”).
Tale circostanza non risulta essere mai stata contestata dalla Controparte_2 che, anzi, l'ha riportata sia nella comparsa di costituzione e risposta sia nella prima memoria
[...] depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., così confermandola e limitandosi a puntualizzare di aver visto “cessare del tutto il pagamento delle rate del mutuo” ad opera di controparte “in data 10/11/2015” (v. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta e pag. 2 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte intervenuta).
Nessuna negazione di tale fatto è poi intervenuta, neppure tardivamente, negli scritti difensivi successivi o nelle udienze celebratesi (v., ad ogni modo, sulla cristallizzazione del thema decidendum con il deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., Cass. Civ. Sez. I 14.9.2021, n.
24724, per cui “la seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6, del codice di procedura civile non può valere a porre in contestazione, in modo puntuale e per la prima volta in giudizio, fatti non contestati e rispetto ai quali, nel consolidarsi delle preclusioni processuali e, segnatamente, nel decorso del termine di cui alla prima memoria ex articolo 183, comma 6 del codice di procedura civile, si sia venuto a definire il tema di decisione”; v. anche Cass. Civ. Sez. III 9.9.2021, n. 24415).
Conseguentemente, deve ritenersi pacifico che alla data del 10.11.2015 la parte mutuataria avesse corrisposto all'ente creditore, in dipendenza del mutuo oggetto di causa, l'importo di €. 89.770,80.
Erroneo è invece il riferimento compiuto da parte opponente negli scritti conclusivi alla cifra di €.
107.228,75, corrispondendo essa non a quanto ricevuto bensì a quanto richiesto dalla opposta con il precetto (v. pag. 3 e pag. 1 rispettivamente della comparsa conclusionale e della memoria di replica dell'opponente; v. anche pag. 2 del precetto, costituente l'all. 1 della comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio dall'intervenuta).
Tanto precisato, il pagamento dell'ammontare di €. 89.770,80, secondo il corretto piano di ammortamento ricalcolato dal consulente tecnico d'ufficio in conformità a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 117 del decr. lgs. n. 385/1993, avrebbe dovuto considerarsi integralmente satisfattivo del debito maturato fino alla rata n. 121.
Dal programma restitutorio predisposto dall'ausiliario del Tribunale emerge infatti che alla data del
10.6.2018 l'assolvimento degli obblighi discendenti dal mutuo oggetto di causa avrebbe richiesto l'esborso di €. 89.298,17, con il che il debito residuo sarebbe risultato pari ad €. 79.754,24 (v. pag. 4 dell'all. D della consulenza tecnica d'ufficio del 24.2.2023, in cui, in relazione alla rata n. 121, si precisa che, in caso di esatto adempimento, il “totale pagato” ammonterebbe ad €. 89.298,17, mentre il “debito residuo” sarebbe pari ad €. 79.754,24).
Deve tuttavia ricordarsi che le parti convergono sul fatto che i mutuatari abbiano corrisposto il più elevato importo di €. 89.770,80.
Conseguentemente, il residuo dovuto va ulteriormente ridimensionato in €. 79.281,61 (€. 89.770,80
- €. 89.298,17= €. 472,63; €. 79.754,24 – €. 472,63= €. 79.281,61).
Poiché - come si è visto – i pagamenti complessivamente effettuati dalla parte mutuataria (fino al
10.11.2015, essendo poi essi del tutto cessati) si sono rivelati satisfattivi del debito restitutorio maturato fino alla data del 10.6.2018, solo dalla mensilità successiva del 10.7.2018 può ritenersi configurabile la mora del debitore.
L'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, del decr. lgs. n. 385/1993 si impone anche per gli interessi moratori atteso che la clausola relativa a questi ultimi è del pari inficiata da indeterminabilità.
Da altro angolo visuale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 1224, comma 1, secondo periodo, c.c., in assenza di specifiche pattuizioni, gli oneri di mora sono dovuti nella misura - eventualmente superiore a quella legale - già prevista, prima del ritardo, per gli interessi corrispettivi.
A partire da tale disposizione, la Corte di Cassazione ha anche in tempi recenti evidenziato come, in caso di vizi della clausola relativa agli interessi moratori, questi ultimi sono dovuti al minor tasso applicabile per gli interessi corrispettivi, venendosi altrimenti a determinare addirittura un vantaggio patrimoniale per il debitore inadempiente (così Cass. Civ. Sez. III 12.7.2022, n. 21973, nel solco di
Cass. Civ. Sez. Un. 18.9.2020, n. 19597).
Per completezza, si osserva che nulla osta a che l'importo di €. 79.281,61, con gli interessi moratori a partire dal 10.7.2018, sia richiesto in pagamento da in Controparte_2
virtù del precetto notificato il 7.12.2020.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1186 c.c., quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.
Secondo quanto chiarito sul punto dal Supremo Collegio, la domanda di pagamento immediato, proposta dal creditore ai sensi della richiamata disposizione, non è subordinata ad una preventiva pronuncia costitutiva relativamente alla decadenza del debitore dal termine, poiché il provvedimento giudiziale che reputa fondata la pretesa creditoria espressamente o implicitamente riconosce avvenuta la condizione dell'insolvenza, che non ha bisogno né di espressa domanda di accertamento né di esplicita declaratoria, potendosi ritenere virtualmente proposta e virtualmente accolta siffatta domanda nel provvedimento di condanna a pagare il debito, salvo il diritto del debitore a far valere le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza (v. Cass. Civ. 18.5.1976, n. 1750; v. anche
Cass. Civ. 2.7.1984, n. 1750; più di recente, cfr. Cass. Civ. Sez. II 18.11.2011, n. 24330).
Ancora, la Corte regolatrice ha specificato che lo stato di insolvenza rilevante ai sensi dell'art. 1186
c.c. ai fini della decadenza dal termine non esige una situazione di definitivo dissesto, ma soltanto il verificarsi di uno squilibrio nella capacità di far fronte alle obbligazioni (così Cass. Civ. Sez. II
14.5.2008, n. 12126; Cass. Civ. Sez. II 18.11.2011, n. 24330 cit.).
Orbene, si osserva che, se è vero che il mancato pagamento di un numero ridotto di rate non esprime di per sé insolvenza (così la richiamata Cass. Civ. Sez. Lav. 11.11.2016, n. 23093), nella vicenda sottoposta all'odierno vaglio risulta che i mutuatari hanno interrotto ogni pagamento il 10.11.2015 e che quelli eseguiti fino a quella data hanno soddisfatto l'obbligazione restitutoria discendente dal mutuo oggetto di causa solo per la parte maturata fino al 10.6.2018.
Conseguentemente, al tempo della notifica del precetto opposto – risalente, come si è visto, al
7.12.2020 – tutte le mensilità relative al periodo compreso tra il 10.7.2018 ed il 10.12.2020 risultavano insolute.
Al momento della notificazione dell'atto di preannuncio dell'esecuzione, dunque, certamente sussistenti dovevano reputarsi le condizioni richieste dall'art. 1186 c.c. per dichiarare la parte debitrice decaduta dal beneficio del termine.
5.5. Occorre infine rilevare che del tutto ininfluente si mostra l'accertamento della eventuale usurarietà degli oneri di mora.
Ed infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno in proposito specificato che “la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c. Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace. In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art. 1224 c.c., commisurato
(non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione. Invero, tale conseguenze rinviene il suo fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro” (Cass. Civ. Sez. Un. 18.9.2020, n. 19597 cit.).
In altri termini, qualora gli interessi di mora nel caso di specie fossero stati addebitati in misura superiore al tasso soglia di usura, essi – lungi dal dover essere azzerati – avrebbero dovuto essere ricalcolati al tasso applicabile per quelli corrispettivi.
Ciò è quanto è accaduto nella vicenda in esame, essendosi – come si è visto – precisato che entrambi gli oneri debbono essere quantificati secondo i tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, del decr. lgs. n. 385/1993.
6. In conclusione, l'opposizione all'esecuzione proposta va parzialmente accolta.
In dettaglio, deve ritenersi che abbia diritto di procedere Controparte_2 ad esecuzione forzata per la somma di €. 79.281,61, oltre interessi di mora a partire dal 10.7.2018 fino al soddisfo al tasso di cui all'art. 117, comma 7, del decr. lgs. n. 385/1993.
Sul punto, deve ricordarsi in diritto che “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (così Cass. Civ. Sez. VI-III 19.12.2014, n.
27032).
7. Quanto alle spese, occorre anzitutto ricordare come il presente giudizio sia stato qualificato in termini di opposizione all'esecuzione.
Risolvendosi quest'ultima in una azione di accertamento negativo del credito cristallizzato nel titolo esecutivo azionato dal creditore ed avendo ottenuto una sia pur parziale Parte_1
rideterminazione della pretesa creditoria eseguibile da parte di Controparte_2
– ridottasi di €. 27.947,14 e dunque di oltre il 26%, in quanto passata da €. 107.228,75 ad €.
[...]
79.281,61 -, l'opponente deve considerarsi in prevalenza processualmente vittorioso nei confronti della controparte (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 31.10.2022, n. 32061, per cui “non può condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, facendo leva sull'esito estremamente limitato della opposizione a precetto, che aveva comportato la riduzione del credito azionato per un importo assai esiguo …, ha individuato nell'opponente la parte sostanzialmente soccombente, condannandolo al pagamento dei nove decimi delle spese processuali, e dichiarando compensato il residuo. Tale statuizione … non tiene conto dell'esito complessivo del giudizio, contrassegnato dall'accertamento della fondatezza delle contestazioni sollevate dall'opponente in ordine all'importo del credito azionato con l'atto di precetto, né del comportamento processuale tenuto dagl'intimanti, i quali … non avevano mai espressamente rinunciato al maggior importo richiesto, in tal modo rendendo necessaria la proposizione della domanda giudiziale”).
Tenuto conto peraltro del solo parziale accoglimento della opposizione, sussistono i presupposti per compensare nella misura di 1/3 le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
I residui 2/3, per quanto sopra esposto, vanno invece posti in solido a carico di
[...]
– che ha intimato l'opposto precetto ed ha pubblicizzato la cessione del credito Controparte_1
in epoca posteriore alla instaurazione della odierna lite – e della intervenuta
[...]
Controparte_2
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per tutte le fasi, avuto riguardo all'attività difensiva svolta ed al livello di complessità delle questioni giuridiche trattate.
Ricordato ancora una volta come il giudizio in esame abbia ad oggetto azione di accertamento negativo, il valore della controversia va coerentemente determinato secondo l'entità del credito per il quale ha ottenuto la declaratoria di ineseguibilità (€. 107.228,75 - €. 79.281,61= €. Parte_1
27.947,14; scaglione di riferimento: €. 26.001,00 - €. 52.000,00).
Va disposta la distrazione in favore dell'avv. Nino Giuseppe Consentino, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Essendosi rivelata fondata la censura dell'opponente che ha reso necessaria la consulenza tecnica d'ufficio, i costi di quest'ultima vanno posti integralmente a carico di Controparte_2
e di in solido.
[...] Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G. 5687/2020, ogni altra istanza disattesa:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- in accoglimento parziale dell'opposizione all'esecuzione proposta, dichiara che
[...]
– subentrata a -, in dipendenza Controparte_2 Controparte_1
del mutuo concesso da e rogato il 28.4.2008 dal notaio dott. Controparte_4 [...]
(n. rep. 86416 e n. racc. 11557), non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei Per_1 confronti di per quanto eccede la somma di €. 79.281,61, oltre interessi di mora a Parte_1 partire dal 10.7.2018 fino al soddisfo al tasso di cui all'art. 117, comma 7, del decr. lgs. n. 385/1993, per le ragioni di cui in motivazione;
- compensa per 1/3 le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e condanna in solido
[...]
ed a pagare in favore di Controparte_1 Controparte_2 i residui 2/3, che liquida – all'esito della già operata compensazione – in €. 5.077,33 Parte_1 per compensi ed in €. 759,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Nino Giuseppe Consentino, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico di e di Controparte_2 [...] in solido i costi della espletata consulenza tecnica d'ufficio, per come già in atti Controparte_1
liquidati.
Così deciso in Siracusa, il 14.8.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5687/2020 tra:
C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siracusa, Parte_1 C.F._1
viale Santa Panagia n. 136/A, presso lo studio dell'avv. NINO GIUSEPPE CONSENTINO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in , Piazza Salimbeni n. 3; CP_1
OPPOSTA CONTUMACE
C.F.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, via Santa Brigida n. 39, E, PER ESSA, QUALE
RAPPRESENTANTE, (C.F.: , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Piazzale Sturzo n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. NICOLA BALISTRERI ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec di quest'ultimo ( , giusta procura in atti;
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INTERVENUTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del 23.12.2020 ha proposto opposizione avverso il precetto Parte_1
notificato il 7.12.2020, con il quale aveva intimato il Controparte_1 pagamento di €. 107.228,75, a titolo di residuo in linea capitale al 10.11.2015 del mutuo fondiario stipulato dall'esponente e da , nelle vesti di mutuatari, e da Parte_2 Controparte_4
quale istituto mutante, con atto rogato il 28.4.2008 dal notaio dott. (n.
[...] Persona_1 rep. 86416 e n. racc. 11557), oltre interessi al tasso convenzionale dall'11.11.2015 al soddisfo, accessori e spese.
L'opponente ha lamentato in relazione a tale ultimo rapporto contrattuale:
- la nullità della clausola relativa agli interessi per indeterminabilità, non essendo stati in particolare specificati nel testo sottoscritto dai clienti né il regime di capitalizzazione di essi né il tipo di ammortamento impiegato per la elaborazione del piano restitutorio, con conseguente erroneità dell'importo precettato;
- la nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, del decr. lgs. n. 385/1993;
- la nullità della clausola di determinazione degli interessi, in ragione della discrasia tra l'I.S.C. indicato nel contratto e quello effettivamente praticato dalla banca;
- l'usurarietà degli interessi di mora.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.5.2021 si è costituita in giudizio
[...]
– subentrata a in seguito a Controparte_2 Controparte_1
scissione societaria pubblicizzata in Gazzetta Ufficiale il 29.12.2020 -, chiedendo il rigetto dell'avversaria opposizione.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con memoria depositata ai sensi del n. 2 di tale disposizione, l'opponente ha altresì contestato la qualificabilità quale titolo esecutivo del mutuo azionato da controparte, rilevando che, in seguito alla erogazione della somma mutuata, la parte mutuataria non avrebbe conseguito alcuna disponibilità di denaro e quest'ultimo sarebbe stato depositato su conto infruttifero, destinato ad essere svincolato solo al momento della verificazione di svariate condizioni.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Tentata inutilmente la definizione bonaria della lite – mediante formulazione di proposta conciliativa ex art. 185-bis non accettata dalla parte intervenuta -, il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va anzitutto dichiarata la contumacia della non costituita Controparte_1
dante causa – in seguito a scissione pubblicizzata in epoca successiva alla instaurazione della presente lite - della posizione creditoria oggi appartenente – in assenza di qualsiasi contestazione - ad
[...] da ritenersi legittimamente intervenuta ai sensi dell'art. 111 Controparte_2
c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. II 4.12.2018, n. 31313, per cui la scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c., come modificati dal decr. lgs. n. 6/2003, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione in capo alla nuova società di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina dell'art. 111 c.p.c., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento;
v. in senso analogo Cass. Civ. Sez.
I 13.4.2012, n. 5874).
3. La citazione introduttiva del presente giudizio va ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 615 c.p.c.
In via preliminare, va osservato che l'opposizione disciplinata da tale disposizione è volta a contestare esclusivamente il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mediante la negazione dell'esistenza di un titolo (fin dall'origine o per ragioni sopravvenute, quali la riforma in sede impugnatoria), o mediante la negazione della idoneità soggettiva del titolo a fondare l'esecuzione, o mediante la negazione della idoneità del titolo a fondare la tipologia di esecuzione concretamente avviata, o mediante la negazione dell'esistenza attuale del diritto portato ad esecuzione in ragione di fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti o in ragione della inesistenza al momento del precetto delle condizioni dell'azione esecutiva poi intervenute in seguito alla notifica del precetto stesso.
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente ha contestato il diritto di Parte_1 [...]
– alla quale è subentrata - di Controparte_1 Controparte_2
procedere alla esecuzione forzata minacciata con il precetto notificato il 7.12.2020, ritenendo che il mutuo fondiario stipulato dall'esponente e da , nelle vesti di mutuatari, e da Parte_2 [...]
quale istituto mutante, con atto rogato il 28.4.2008 dal notaio dott. Controparte_4 [...]
(n. rep. 86416 e n. racc. 11557), non sarebbe idoneo a giustificare in tutto o in parte Per_1
l'azione esecutiva per la cifra di €. 107.228,75 (v. pag. 19 della citazione introduttiva dell'odierno giudizio, in cui si chiede di “- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto di precetto e del titolo esecutivo di cui infra per le argomentazione sopra esposte, tenuto conto dell'indeterminatezza del contratto di mutuo a causa della mancata previsione del tipo di piano d'ammortamento; - dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto di precetto e del titolo esecutivo di cui infra per le argomentazione sopra esposte, tenuto conto del superamento del limite di finanziabilità del credito, della violazione della Delibera C.I.C.R. 22 aprile 1995, dell'art. 2741 c.c., dell'art. 1418 c.c. comma 1, ovvero degli artt. 1343, 1346 c.c. e 1418 c.c. comma 2; - riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori e di mora ultra - legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
- verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96; - in via subordinata e senza recesso dalle superiori richieste, accertare la minor somma dovuta in ragione dei pagamenti effettuati e delle considerazioni esposte”).
Ciò chiarito, secondo il più condivisibile inquadramento della giurisprudenza, il giudizio di opposizione all'esecuzione configura un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo esecutivo (v., ex multis, Cass. Civ. Sez. III 7.3.2017, n. 5635; v., più di recente, Trib. Spoleto 3.4.2020,
n. 275).
In ragione di quanto sopra, spetta alla parte creditrice – anche se convenuta in senso processuale –
l'onere di provare la sussistenza del credito per cui è richiesta esecuzione, mentre spetta al debitore – parte opponente – l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto costituenti i motivi della opposizione (v., ancora, di recente, Trib. Roma Sez. IV 18.11.2020, n. 16159; Trib. Spoleto 3.4.2020, n. 275 cit.; v. già Cass. Civ. Sez. III 8.5.1991, n. 5137; v., poi, Trib. Terni 7.11.2019, n. 857, per cui “il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. è un ordinario giudizio di accertamento negativo, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari la nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto per l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis … Ne consegue, sotto il versante probatorio, che al creditore, nel giudizio di opposizione, spetta il solo onere di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo, mentre è onere dell'opponente dimostrare l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi che, a quel titolo, tolgano in tutto o in parte efficacia”).
Orbene, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte opposta creditrice, che ha ad oggetto “la validità ed efficacia del titolo esecutivo”, investe anche il quantum della pretesa di cui è minacciata l'esecuzione ed impone, correlativamente, la chiarificazione delle modalità di determinazione dell'ammontare precettato (v., con specifico riguardo ad una procedura esecutiva fondata su mutuo, Cass. Civ. Sez. III 17.11.2021, n. 34812, in cui si legge testualmente che, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata sulla base di un titolo stragiudiziale, quando
l'opponente contesti la misura degli interessi corrispettivi del creditore, è onere di quest'ultimo provare sia l'esistenza del relativo patto, sia la correttezza e la legittimità del criterio con cui gli interessi sono stati conteggiati”).
4. Chiarito quanto sopra, nel caso di specie, con il precetto notificato il 7.12.2020
[...]
– alla quale è subentrata - ha Controparte_1 Controparte_2 richiesto la somma di €. 107.228,75, precisando che essa costituirebbe il “residuo debito in linea capitale alla data dell'ultima rata pagata (10.11.2015)”, ed ha altresì domandato, “dall'11.11.2015 al soddisfo”, gli interessi “al tasso convenzionalmente pattuito”, entro il imiti di cui alla legge n.
108/1996 (v. pagg.
2-3 del precetto notificato il 7.12.2020 e prodotto quale all. 1 della comparsa di costituzione e risposta della intervenuta nel presente giudizio).
5. Premesso ciò, per ragioni di comodità espositiva, appare opportuno trattare in via prioritaria le censure con cui l'opponente ha lamentato il superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, del decr. lgs. n. 385/1993 (c.d. T.U.B.), la nullità della clausola di determinazione degli interessi in ragione della discrasia tra l'I.S.C. indicato nel contratto e quello effettivamente praticato dalla banca e, infine, la impossibilità di qualificare come titolo esecutivo il mutuo oggetto di causa in quanto, in seguito alla erogazione della somma mutuata, la parte mutuataria non avrebbe conseguito alcuna disponibilità di denaro e quest'ultimo sarebbe stato depositato su conto infruttifero, destinato ad essere svincolato solo al momento della verificazione di svariate condizioni.
Nessuna di tali doglianze può trovare accoglimento.
5.1. Nessuna invalidità tale da inficiare la qualificazione dell'atto notarile del 28.4.2008 in termini di titolo esecutivo può configurarsi in dipendenza della (oltretutto solo) eventuale violazione del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, del decr. lgs. n. 385/1993.
Su tale questione si sono recentemente espresse le Sezioni Unite del Supremo Collegio.
Queste ultime hanno in particolare evidenziato che, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del decr. lgs. n. 385/1993 (c.d. , non è elemento Pt_3
essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di Vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della vigilanza prudenziale (cfr. artt. 51 e 53 del c.d. T.U.B.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito (Cass. Civ. Sez. Un. 16.11.2022, n. 33719). Per quanto sopra esposto, del tutto ininfluente si presenta, nel caso di specie, ogni indagine in merito al superamento o meno della richiamata soglia.
5.2. Nessuna criticità si riscontra, nel caso di specie, in relazione all'I.S.C. o T.A.E.G.
Quest'ultimo risulta anzitutto puntualmente indicato nel testo contrattuale nella misura del 5,99%, all'art. 5.2 (v. pag. 5 dell'all. B della comparsa di costituzione e risposta della intervenuta nel presente giudizio, ove si legge che “il T.A.E.G. … o è attualmente pari a 5,99%”). CP_5
Ancora, dall'eventuale discrasia tra l' indicato nel testo negoziale e quello effettivamente CP_5
praticato – anche ove provata – non potrebbe discendere l'applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, comma 7, del decr. lgs. n. 385/1993.
Ed infatti, l'attuale art. 125-bis del suddetto corpo normativo, ai commi 6 e 7, prevede oggi in materia di credito al consumo che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”; “nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il T.A.E.G. equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi”.
Siffatta disposizione, nella quale la nullità e il conseguente meccanismo di tassi sostitutivi vengono riconnessi anche alla ipotesi di non corretta inclusione nel T.A.E.G. di costi ad esso invece riconducibili (“sono nulle le clausole … relative a costi a carico del consumatore che … non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato”), risulta entrata in vigore il 19.9.2010 in seguito alla approvazione del decr. lgs. n. 141/2010 e non può ritenersi applicabile al contratto di mutuo oggetto di causa, che, essendo stato stipulato in data 28.4.2008 (v. pag. 1 dell'all. B della comparsa di costituzione e risposta della intervenuta nel presente giudizio), deve essere esaminato alla luce del disposto dell'art. 124 del decr. lgs. n. 385 del 1993, nel testo vigente fino al 19.9.2010.
Quest'ultimo, applicabile al rapporto de quo, disponeva, al comma 5, che “nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
a) il T.A.E.G. equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore”, mentre né nella medesima disposizione né in altre contenute nel Capo II relativo al credito al consumo del decr. lgs. n. 385/1993 nel testo vigente fino al 19.9.2010 si commina la nullità per la fattispecie di discrasia tra il T.A.E.G. contrattualmente indicato e quello concretamente praticato.
La superiore impostazione ha trovato l'avallo pressoché integrale della giurisprudenza di merito (v., in questi condivisibili termini, Trib. Milano Sez. III 5.2.2020, n. 1029, ove, con riguardo a finanziamento stipulato nel 2008, testualmente si legge: “né, d'altra parte, in ragione della data di stipula del contratto di mutuo può invocarsi il disposto dell'art. 125-bis T.U.B., introdotto con decorrenza dal 19.9.2010. Viceversa, l'art. 124 T.U.B. nel testo vigente nel 2008, non facendo riferimento alcuno all'ipotesi di conteggio non corretto del T.A.E.G., al quinto comma ricollegava
l'applicazione del Tasso Annuo Effettivo Globale sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità … ad esempio perché indicato in termini indeterminati o indeterminabili
…, potendo al più consentire il risarcimento del danno nel caso in cui l'opponente alleghi e provi che, qualora avesse conosciuto il dato corretto sin dall'origine, avrebbe stipulato altro contratto complessivamente più conveniente”; in senso analogo v. Trib. Milano Sez. VI 7.7.2023, n. 5705; v. poi Trib. Bari Sez. IV 19.9.2023, n. 3535, per cui “la questione circa la facoltatività o obbligatorietà delle polizze assicurative ai fini dell'ottenimento del prestito per l'errata indicazione del T.A.E.G., frutto di un mancato computo di tali costi, come quella relativa alla richiesta di C.T.U., non assumono rilievo decisivo ai fini della decisione della causa sul punto, in quanto al contratto di finanziamento si applica la normativa antecedente la riforma dell'art. 124 del T.U. Bancario e l'introduzione dell'art. 125-bis dello stesso Testo Unico. Per cui sia l'art. 124 T.U.B. previgente, che lo stesso art.
117 del T.U.B. non riguardano le ipotesi di divergenza tra T.A.E.G. effettivo e quello dichiarato in contratto, ma il diverso caso della mancata assoluta indicazione del T.A.E.G. Infatti, le sanzioni stabilite dal 7 comma dell'art. 117 T.U.B., costituendo tipiche ipotesi di nullità stabilite per la protezione del contraente debole, possono applicarsi solo nei casi espressamente previsti, di cui ai commi 4 e 6 dello stesso articolo”; App. Napoli Sez. III 18.9.2023, n. 3910, e App. Napoli Sez. III
21.4.2023, n. 1800, in cui si legge che “la sanzione della nullità è prevista solo dall'art. 125-bis comma 6 T.U.B.” e che “peraltro l'art. 124, in tema di credito al consumo, nel testo vigente prima del 19.9.2010, all'epoca di stipula del contratto per il quale è causa, non faceva alcun riferimento all'ipotesi di indicazione non corretta, come successivamente previsto in via espressa”; in passato v. già Trib. Torino Sez. I 21.11.2022, n. 4472, in cui si legge che “il predetto articolo 125-bis del T.U.B.
… introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010 … è entrato in vigore … nel dicembre del 2010 … in data successiva rispetto al giorno della stipulazione del contratto oggetto di causa … ovverosia il contratto di finanziamento personale … stipulato in data 2.3.2010… Non può dunque trovare applicazione nella fattispecie qui delibata la norma di cui all'articolo 125-bis del T.U.B., e ciò per il ben noto principio generale dell'irretroattività della legge posto dall'articolo 11 delle c.d. preleggi
… il quale stabilisce espressamente che “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Anteriormente al dicembre 2010 non era presente nell'ordinamento alcuna norma … di contenuto simile al comma 6 dell'articolo 125 bis del T.U.B. … che sanzionasse la mancata inclusione di costi all'interno del T.A.E.G., e ciò tenuto anche conto che l'articolo 124 del T.U.B. in allora vigente sanzionava esclusivamente la mancata indicazione del T.A.E.G., e non già l'erroneo calcolo di esso”; App. Venezia Sez. I 1.6.2022, n. 1369; v., infine, per la inapplicabilità dell'art. 125- bis del decr. lgs. n. 385/1993 ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, anche App. Catania
Sez. I 27.9.2021, n. 1850).
In una recente pronuncia, inoltre, anche il Supremo Collegio, ricordato come la sentenza di merito avesse reputato nel caso esaminato inapplicabile l'attuale art. 125-bis del decr. lgs. n. 385/1993
“essendo tale norma stata introdotta solo con decorrenza dal 19.9.2010” e dal momento che, “nel testo vigente all'epoca di stipula”, “l'art. 124 T.U.B. ricollegava l'applicazione del Tasso Annuo
Effettivo Globale sostitutivo solo alle ipotesi di assenza della relativa indicazione o di nullità per indeterminatezza o indeterminabilità”, ha respinto il ricorso ed ha specificato che “proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, CP_5
un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 T.U.B.
D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' . CP_6 CP_7
è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art.
125-bis, comma 6 T.U.B. (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto ... di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel
T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. I
14.2.2023, n. 4597).
Per quanto sopra esposto, nella vicenda sottoposta all'odierno vaglio, tenuto conto della applicabilità dell'art. 124 del decr. lgs. n. 385/1993 nel testo anteriore alla novella del decr. lgs. n. 141/2010, la eventuale difformità tra il T.A.E.G. indicato in contratto e quello effettivamente praticato, ove sussistente, non potrebbe determinare l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, del decr. lgs. n. 385/1993 né il diritto al rimborso dei costi non correttamente riportati, potendo essa rilevare esclusivamente ai fini del riconoscimento di risarcimento del danno, nel caso di specie non richiesto.
5.3. Deve reputarsi inammissibile la censura con cui l'opponente ha escluso la qualificabilità come titolo esecutivo del mutuo oggetto di causa in quanto, in seguito alla erogazione della somma mutuata, la parte mutuataria non avrebbe conseguito alcuna disponibilità di denaro e quest'ultimo sarebbe stato depositato su conto infruttifero, destinato ad essere svincolato solo al momento della verificazione di svariate condizioni.
Si evidenzia in proposito, a supporto della superiore declaratoria di inammissibilità, che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore e che, pertanto, le eventuali
“eccezioni” da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono “causa petendi” della domanda proposta con l'atto introduttivo della opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda, conseguendone che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento e che il giudice non può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nell'atto introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (v. ex multis, Cass.
Civ. Sez. VI-III 20.1.2011, n. 1328; v. anche Cass. Civ. Sez. VI-III 22.10.2014, n. 22484; v. più di recente Cass. Civ. Sez. III 3.2.2022, n. 3298; v. anche Cass. Civ. Sez. III 22.3.2022, n. 9226, per cui nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata”; v., oltretutto, Cass. Civ. Sez. Un. 23.7.2019, n. 19889, in cui si discute di “indeducibilità di motivi nuovi nelle opposizioni”).
Nel caso di specie, la doglianza è stata formulata per la prima volta con la memoria depositata da ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (v. pagg.
1-3 di detto atto difensivo). Parte_1
5.4. È invece fondata la censura con cui l'opponente ha lamentato la nullità della clausola relativa agli interessi per indeterminabilità, non essendo stati in particolare specificati nel testo sottoscritto dai mutuatari né il regime di capitalizzazione di essi né il tipo di ammortamento impiegato per la elaborazione del piano restitutorio, con conseguente erroneità dell'importo precettato.
5.4.1. Orbene, in punto di diritto si osserva che, con orientamento costantemente ribadito, il Supremo
Collegio ha affermato che “la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi […] è validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c. anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili (Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014). Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284 c.c., u.c.), in effetti, non postula necessariamente che la convenzione medesima contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto, secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, contenuto nell'art. 1349 c.c., anche per relationem, attraverso cioè il richiamo – operato per iscritto – a criteri prestabiliti ovvero ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, che consentano la concreta determinazione del relativo saggio di interesse, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità
(cfr. Cass. n. 9080 del 2002; Cass. n. 6113 del 1994; Cass. n. 2765 del 1992” (così, tra le tante, Cass.
Civ. Sez. II 29.9.2020, n. 20555).
Ancora, deve rilevarsi – a scanso di equivoci - che, come recentemente chiarito in modo inequivocabile dalla giurisprudenza, non sussistono in astratto ostacoli all'ammissibilità del c.d. sistema di ammortamento alla francese.
Costituiscono tratti caratteristici di quest'ultimo il carattere costante della rata restitutoria (salve le precisazioni di cui infra si dirà) e, soprattutto, il fatto che di rata in rata la quota di capitale restituito cresca progressivamente (v., sulla identificazione tra sistema di ammortamento alla francese e sistema progressivo, Cass. Civ. Sez. I 19.5.2023, n. 13888).
Tanto premesso, in diritto si osserva anzitutto che l'anatocismo ha luogo allorché gli interessi, una volta scaduti, anziché essere corrisposti, vengono capitalizzati costituendo la base per la produzione di ulteriori interessi.
Nel sistema di ammortamento alla francese la determinazione della rata restitutoria avviene indubbiamente attraverso una formula finanziaria che prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari mediante la formula dell'interesse composto, essendo in essa il tempo utilizzato come esponente e non come fattore.
Come si è precisato, peraltro, siffatta modalità determinativa non può ritenersi in contrasto con i principi sottesi alla disciplina giuridica degli interessi emergente dalla legislazione vigente, nell'ambito della quale l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che gli interessi e i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto ma non impone che la progressione giornaliera sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto).
L'anatocismo, nel sistema di ammortamento alla francese, deve escludersi atteso che, fermo quanto sopra, il calcolo degli interessi corrispettivi risulta sempre effettuato sul solo capitale residuo secondo la formula dell'interesse semplice.
Più precisamente, la quota di interessi di ogni rata restitutoria viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva.
Alla scadenza di ogni rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati ma pagati come quota interesse.
Ribadito ancora una volta che il fenomeno anatocistico ricorre solo allorquando gli interessi scaduti producano ulteriori interessi, l'insussistenza di esso nella restituzione con ammortamento alla francese emerge tuttavia se si considera che in ciascuna rata la quota interessi è calcolata mediante prodotto tra tasso di interesse e debito capitale residuo al termine di ciascun periodo di ammortamento, mentre la quota capitale rimborsata è determinata per differenza tra l'entità della rata e gli interessi di periodo.
La ricostruzione esposta è condivisa dalla maggioritaria giurisprudenza di merito (Trib. Modena
11.11.2014; Trib. Torino 17.9.2014; Trib. Lecce 18.8.2014; Trib. Siena 17.7.2014; Trib. Foggia
22.5.2014; Trib. Milano 5.5.2014; Trib. Pescara 10.4.2014; Trib. Mantova 11.3.2014; Trib. Venezia
27.11.2014; Trib. Treviso 12.1.2015; Trib. Lecce 14.12.2015; Trib. Padova 16.1.2016; Trib. Padova
9.3.2016; Trib. Padova 29.5.2016; Trib. Bergamo 25.7.2017; Trib. Bologna 24.2.2016; Trib. Napoli
20.6.2016; Trib. Lecce 20.7.2016; Trib. Verona 24.11.2016; Trib. Roma 1.2.2017; Trib. Palermo
31.1.2017; Trib. Pisa 21.4.2017; Trib. Asti 7.3.2017; Trib. Savona 2.5.2017; Trib. Brescia 13.6.2017;
Trib. Avellino 31.7.2017; Trib. Milano 9.11.2017; App. Milano 17.4.2018; Trib. Monza 27.3.2018;
Trib. Modena 13.3.2018; Trib. Lucca 24.4.2018; App. Bologna 13.4.2018; Trib. Napoli Nord
26.4.2018; Trib. Santa Maria Capua Vetere 21.5.2018; Trib. Catania 11.7.2018; Trib. Torino
30.5.2019; Trib. Roma 5.5.2020; Trib. Bergamo 26.6.2020; Trib. Patti 18.6.2020; Trib. Trani
3.6.2020; App. Napoli 19.2.2020; App. Roma 30.1.2020).
Per altro verso, nessuna indeterminabilità del tasso di interessi può ravvisarsi nel sistema di ammortamento alla francese.
Come evidenziato dalla dottrina specialistica, nei finanziamenti contemplanti rimborso graduale con rate infra-annuali si configura una divergenza tra il T.A.N. (tasso annuo nominale) ed il T.A.E. (tasso annuo effettivo), ossia il tasso rapportato su base annua alla luce degli effetti della capitalizzazione infra-annuale degli interessi.
Il on tiene conto della tipologia di rimborso pattuito, avuto particolare riguardo al momento CP_8
e alla scadenza con cui vengono rimborsati gli interessi corrispettivi.
Il pagamento di rate composte da capitale ed interessi con cadenza infra-annuale costituisce una sorta di anticipazione rispetto al pagamento di una unica (teorica) rata annuale calcolata sulla base del tasso annuo nominale convenuto. La differenza tra e lungi dal concretare una illegittima ed anomala discordanza tra i CP_8 CP_9 due dati, riflette il fatto che l'interesse annuale non viene solitamente corrisposto in unica soluzione a fine anno ma ripartito in rate infra-annuali in scadenza, sicché il costo effettivo da interessi del finanziamento non è pari al tasso annuale ma lievemente maggiore;
nessuna indeterminatezza si realizza, tuttavia, atteso che, una volta raggiunto l'accordo sulla somma erogata in prestito, sul tasso, sulla durata del prestito e sul numero predefinito di rate di restituzione, la misura della rata stessa discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali.
Anche tale conclusione risulta avallata dalla prevalente giurisprudenza di merito (v. Trib. Modena
11.11.2014; Trib. Milano 28.4.2016; Trib. Varese 29.11.2016; Trib. Milano 6.6.2018; Trib. Santa
Maria Capua Vetere 27.3.2017; Trib. Milano 28.7.2017; Trib. Lanciano 17.10.2017; Trib. Milano
29.9.2017; Trib. Benevento 19.11.2012; Trib. Monza 19.6.2017; Trib. Roma 5.4.2017; Trib. Milano
28.6.2017; Trib. Monza 18.8.2017; Trib. Pisa 21.4.2017; Trib. Santa Maria Capua Vetere 27.3.2017;
App. Bologna 13.5.2018; Trib. Napoli Nord 26.4.2018; Trib. Modena 19.4.2018; Trib. Torino
13.6.2018).
Di recente, con ordinanza del 2.10.2023 n. 27823, la Sezione Tributaria del Supremo Collegio ha affermato, in linea con quanto sopra sostenuto, che “l'art. 1283 c.c. vieta […] la produzione di interessi su interessi ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata […] nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto
l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2010; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato. Da ultimo, la censura risulta infondata anche sotto il profilo del mancato rispetto dell'art. 821 c.c., norma che si limita a prevedere che gli interessi- frutti civili “si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”: la disposizione si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). Neppure da questa norma, in definitiva, può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice” (così Cass. Civ.
Sez. V 2.10.2023, n. 27823).
Va infine rilevato che da ultimo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Salerno con ordinanza del
19.7.2023.
I giudici di legittimità, nel supremo consesso, hanno confermato che “la capitalizzazione […] in regime composto […] è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale
(debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento alla francese standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)” (Cass. Civ. Sez.
Un. 29.5.2024, n. 15130).
Le Sezioni Unite hanno poi ribadito che “nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra
l'utilizzo (da parte del giudice di merito) dell'aggettivo composto, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”, e che “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”
(Cass. Civ. Sez. Un. 29.5.2024, n. 15130 cit.).
Infine, appare opportuno evidenziare che, nella pronuncia testé esaminata, la Corte di Cassazione nel suo massimo consesso ha escluso l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese anche dall'angolo visuale della meritevolezza dell'interesse perseguito e della causa negoziale (v. ancora
Cass. Civ. Sez. Un. 29.5.2024, n. 15130 cit., per cui, in sintesi, il dato per il quale il debito per interessi diventa esigibile prima che diventi esigibile il capitale – tipico del sistema di ammortamento alla francese – deve considerarsi pienamente legittimo nell'ordinamento, alla luce di quanto emergente dagli artt. 821, 1193, 1194, 1282, 1284, 1499 e 1820 c.c.).
In altri termini, anche la giurisprudenza di legittimità ha negato che il ricorso al piano di ammortamento alla francese determini anatocismo.
In secondo luogo, essa ha del pari precisato che il fatto che la determinazione della rata sia operata mediante una formula di matematica finanziaria basata sull'interesse composto non implica alcuna indeterminabilità della clausola relativa agli interessi. Le superiori indicazioni sono indubbiamente state elaborate per i casi in cui il testo negoziale abbia previsto il ricorso ad un tasso di interesse fisso.
Pur nondimeno, esse sono state nella prassi adattate anche alle fattispecie in cui il contratto abbia contemplato la variabilità del tasso di interesse.
Come è stato linearmente esplicato da una recente condivisibile pronuncia di merito, “con
l'espressione piano di ammortamento alla francese (ovvero a rata costante) dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso;
tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità)” (così, testualmente, App. Catania Sez. I 21.11.2024, n. 1720; nel medesimo senso App.
Perugia 25.9.2024, n. 663, ove si legge che “un piano a rata costante può essere formulato anche con riferimento alla previsione di un tasso variabile, con la differenza che il piano di ammortamento, calcolato con la stessa formula di matematica finanziaria della rata costante, viene generalmente simulato in via indicativa applicando il tasso vigente alla data della stipula, così da individuare, per ciascuna rata, la quota di capitale che viene restituita, potendosi poi conteggiare la quota di interessi in base al tasso variabile sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni effettuate con le rate precedenti;
in questo caso, l'indicazione a rata costante indica il metodo di calcolo dell'ammortamento, e non il dato effettivo di una rata costante … esclusa dal variare del tasso”).
Gli esiti sopra prospettati appaiono oggi in linea anche con l'indirizzo del Supremo Collegio.
In una recentissima pronuncia, la Corte regolatrice, dopo aver richiamato la sentenza n. 15130 resa dalle Sezioni Unite nel 2024, ha testualmente affermato che “tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima. Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
ii) se il piano di ammortamento riporta «la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(T.A.N.) ed effettivo (T.A.E.G.), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi», neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (così Cass.
Civ. Sez. I 19.3.2025, n. 7382).
Per completezza, come puntualizzato dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio,
“il piano di ammortamento all'italiana” – sulla cui astratta ammissibilità nessun significativo rilievo risulta essere stato formulato – “prevede, invece, il rimborso del capitale mediante rate di importo variabile e decrescenti, formate da quote capitali di importo fisso e quote d'interessi decrescenti calcolate sul capitale residuo. In questo modo il capitale mutuato viene rimborsato dal cliente in maniera costante, secondo quote di importo fisso per l'intera durata del rapporto e quote interessi calcolate sul capitale residuo determinato alla scadenza di ciascuna rata” (v. pag. 5 della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 24.2.2023).
Operate le superiori fondamentali premesse, sempre a scanso di equivoci va aggiunto che, se in astratto deve considerarsi alternativamente possibile strutturare il piano restitutorio secondo il sistema di ammortamento all'italiana o alla francese e fare ricorso al regime di capitalizzazione composta degli interessi, siffatte opzioni devono risultare dal regolamento negoziale sul quale le parti hanno raggiunto accordo. Nella ricostruzione del vincolo confezionato dai contraenti, poi, può senz'altro assumere rilievo il piano di ammortamento.
Quest'ultimo può fornire indicazioni decisive sul sistema restitutorio e sul regime di capitalizzazione pattuiti, chiarendo in particolare quale sia l'andamento nel tempo della quota di capitale restituito
(crescente nel metodo alla francese e costante nel metodo all'italiana).
Il piano di ammortamento, tuttavia, può considerarsi parte integrante del regolamento negoziale solo allorché esso sia stato oggetto di accettazione da parte del mutuatario.
In proposito, deve ritenersi necessario che esso sia stato sottoscritto dal beneficiario del finanziamento o che, quantomeno, esso, sebbene redatto come allegato separato, sia stato richiamato nel testo del mutuo accettato dal cliente.
Qualora tali condizioni non ricorrano, la clausola contrattuale in tema di interessi non può reputarsi rispettosa del canone della determinabilità.
Questi ultimi, infatti, in assenza di qualsiasi indicazione sul sistema di ammortamento e sul regime di capitalizzazione impiegati, possono essere quantificati secondo svariate modalità, tutte rispettose del T.A.N. ma significativamente divergenti dal punto di vista della loro entità.
Tali esiti sono stati raggiunti anche dal Supremo Collegio.
In un recentissimo precedente, a fronte di una doglianza con cui parte ricorrente aveva lamentato “la nullità del contratto di leasing per indeterminatezza della clausola concernente gli interessi, chiedendo il ricalcolo del credito sulla base dell'articolo 117 T.U.B.”, la Corte regolatrice ha accolto il motivo di ricorso, con tale motivazione: “la corte territoriale ritiene di superare il profilo della nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto argomentando dal rilievo che nella clausola
n. 5 del paragrafo 11 è indicato il tasso, ma tale profilo non rileva, assumendo viceversa decisivo rilievo il fatto che il piano di ammortamento non risulta nella specie invero elaborato e prodotto.
Parte ricorrente ha correttamente dedotto e documentato che “non è stato depositato in atti dall'attrice sostanziale il piano di ammortamento, né viene indicato quale tipologia di ammortamento
è stata applicata al rapporto contrattuale, se all'italiana o alla francese, se con regime semplice o composto”. Tale profilo risulta assorbente rispetto alla questione se la mera allegazione di un piano di ammortamento al contratto di mutuo debba ritenersi condizione necessaria e sufficiente per riconoscere l'esistenza di uno specifico accordo tra le parti in merito al modo ed al tempo secondo cui il capitale e gli stessi interessi divengono esigibili;
ciò in quanto, nel caso in esame, un piano di ammortamento invero difetta” (così testualmente Cass. Civ. Sez. III 30.5.2025, n. 14575).
Nel mutuo oggetto di causa, si legge all'art. 4.1: “La parte finanziata si obbliga per sé, successori ed aventi causa, in via solidale ed indivisibile fra tutti, a rimborsare il finanziamento mediante il pagamento di n. 240 (duecentoquaranta) rate di ammortamento mensili posticipate ciascuna inizialmente di Euro 1.068,70 (millesessantotto virgola settanta), comprensive di capitale ed interessi al tasso indicato nel successivo articolo 5, aventi scadenza, in funzione della rateizzazione, alle seguenti date: il giorno 10 di ciascuno dei mesi successivi alla data di erogazione del finanziamento.
La prima rata avrà scadenza il 10 giugno 2008 e l'ultima il 10 Maggio 2028” (v. pag. 4 dell'all. B della comparsa di costituzione e risposta della intervenuta nel presente giudizio).
All'art.
5.1 del medesimo testo negoziale si aggiunge poi: “Il tasso d'interesse, sia per il periodo di preammortamento che per quello di ammortamento, è determinato come segue: a) il tasso di interesse, sia per il periodo di preammortamento che per quello di ammortamento, viene inizialmente stabilito ed accettato nella misura del 5,45% (cinque virgola quarantacinque per cento) nominale annuo. Tale tasso di ingresso si trasformerà a regime nel tasso di interesse nominale di cui al successivo punto b), non prima che sia trascorso un periodo di almeno due mesi solari dalla data di erogazione del finanziamento, a partire dal giorno 11 immediatamente successivo alla scadenza di tale periodo;
b) a regime il tasso di interesse nominale annuo sarà pari all'Euribor (Euro Interbank
Offered Rate – tasso interbancario per lo scambio dei depositi in Euro) a tre mesi lettera/365 così come rilevato dall'Euribor Panel Steering Committee l'ultimo giorno lavorativo bancario di ciascun mese solare e pubblicato di norma sul quotidiano finanziario “Il Sole 24 Ore” o altro quotidiano finanziario il giorno successivo alla data di rilevazione e che, alla data dell'ultimo aggiornamento, era pari al 4,45%, aumentato di uno spread di 1,00 punti percentuali ed arrotondato allo 0,05 superiore. Il tasso così rilevato verrà applicato a partire dal giorno 11 di ciascun mese successivo a quello della rilevazione e sino al giorno 10 del mese seguente. Qualora il suddetto parametro cessi di esistere o comunque non venga sostituito come parametro di indicizzazione, lo stesso si riterrà sostituito, in conformità alle leggi o ai regolamenti a quel momento vigenti, dal parametro che il mercato, sul quale era rilevato, adotterà in sostituzione di esso” (v. pagg.
4-5 dell'all. B della comparsa di costituzione e risposta della intervenuta nel presente giudizio).
Nelle superiori pattuizioni, come appare evidente, nessun chiarimento è fornito sulla capitalizzazione degli interessi, non essendo specificato se essi siano capitalizzati secondo il regime semplice o secondo quello composto.
Dal testo negoziale, inoltre, non emerge alcuna indicazione sul sistema di ammortamento pattuito, nessuna informazione essendo stata resa sul carattere progressivamente crescente o costante della quota di capitale via via restituito (v. in questo senso anche le deduzioni del consulente di
[...]
che, a pag. 4 delle osservazioni del 3.2.2023 alla consulenza Controparte_2 tecnica d'ufficio, afferma testualmente che “si può dire che il contratto in esame, per come prodotto in atti … senza documento di sintesi e piano di ammortamento …, non riporta la composizione di ogni rata, cioè di quanta parte del capitale … è previsto il rimborso in ogni rata e di quanti interessi sono dovuti per ogni singola rata”).
Né tantomeno può dirsi, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte intervenuta (v. pag. 4 delle osservazioni rese da quest'ultima il 3.2.2023 avverso la consulenza tecnica d'ufficio), che per tutta la durata del programma di restituzione sia stato previsto che la rata restitutoria rimanga costante.
Tale previsione è invero riservata alle sole prime due mensilità, nulla essendo precisato per quelle successive (v. ancora pag. 4 dell'all. B della comparsa di costituzione e risposta della intervenuta nel presente giudizio, ove, all'art. 4.1, si prevede che le rate siano “inizialmente di Euro 1.068,70”, con evidente riferimento alle sole prime due mensilità, per le quali è stato contemplato il ricorso al tasso fisso degli interessi).
Per altro verso, si rileva che nessun piano di ammortamento ha formato oggetto di accettazione negoziale da parte dei mutuatari.
Da tale angolo visuale, si osserva che all'art.
1.2 del mutuo azionato dalla odierna intervenuta si legge testualmente che “la parte finanziata signori ” e “ dichiarano Parte_1 Parte_2
di ben conoscere altresì il Capitolato di patti e condizioni generali che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, al quale viene allegato sub A, ed in particolare di ben conoscere – in quanto oggetto di specifica ed approfondita trattativa – e di accettarne tutte le condizioni e clausole contrattuali con specifico riferimento, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, a quelle di cui ai seguenti articoli: 2 solidarietà ed indivisibilità degli obblighi;
4 obblighi relativi alla parte finanziata;
5 adempimenti relativi ai beni oggetto della garanzia;
6 integrazione delle garanzie e riduzione dell'importo del finanziamento;
10 compensazione;
11 cessione del credito derivante dal finanziamento” (v. pag. 2 dell'all. B della comparsa di costituzione e risposta della intervenuta nel presente giudizio).
Nessun riferimento è dunque stato compiuto a piani di ammortamento redatti o accettati in epoca contestuale alla sottoscrizione del mutuo.
Il richiamato allegato A non contiene poi alcuna indicazione utile al riguardo (v. pagg. 12-15 dell'all.
B della comparsa di costituzione e risposta della intervenuta nel presente giudizio).
Nessun rilievo può inoltre attribuirsi, a tal proposito, al piano di ammortamento prodotto dalla intervenuta unitamente alla comparsa di costituzione e risposta del presente giudizio.
Quest'ultimo, infatti, non reca sottoscrizione di chicchessia, non è stato in alcun modo richiamato – come si è visto – nel testo del mutuo oggetto di causa ed appare ragionevolmente risalente ad epoca ampiamente successiva alla sottoscrizione di quest'ultimo, recando nella sua intestazione la data del
“13/01/2021” (v. all. 3 della comparsa di costituzione e risposta di parte intervenuta). Del tutto condivisibile si mostra, dunque, la tesi dell'odierno opponente nella parte in cui egli ha negato che il superiore documento possa essere stato investito da manifestazione di volontà negoziale e possa avere costituito parte integrante del contratto azionato in via esecutiva (v., sul punto, le inequivocabili affermazioni contenute già a pag. 4 della citazione, ove si legge testualmente: “né vale di certo ad integrare il requisito in parola la predisposizione, in un momento successivo alla conclusione del contratto di mutuo, del piano di ammortamento, il quale costituisce solo l'esito numerico finale dell'applicazione di “criteri” e “parametri” di calcolo del tasso di interesse … quali, in particolare, il regime finanziario ed il metodo di computo degli interessi utilizzati … mai esplicitati in contratto né conoscibili all'atto di assunzione dell'obbligo negoziale”).
Per quanto esposto, pertanto, la clausola concernente gli interessi deve reputarsi contrastante con il canone di determinabilità di cui all'art. 1346 c.c. e conseguentemente nulla ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c. (cfr. la già citata Cass. Civ. Sez. III 30.5.2025, n. 14575, che, similmente al caso sottoposto all'odierno vaglio, in assenza di indicazioni sul sistema di ammortamento e sul regime di capitalizzazione degli interessi impiegati, ha reputato nulla una clausola in tema di interessi che – come emerge dal testo della sentenza impugnata: pag. 13 di App. Firenze Sez. II 4.10.2023, n. 1998
– aveva previsto il “riferimento puro e semplice, per la determinazione degli interessi di mora, all'Euribor 3 mesi maggiorato di sei punti e comunque nei limiti di cui alla Legge 108/1996”).
In tal senso si è espresso anche il consulente tecnico d'ufficio nominato, che, replicando alle osservazioni di ha così concluso: “il CTP” (di parte Controparte_2 intervenuta) “afferma che le “rate pattuite siano tutte dello stesso importo e, quindi costanti” quando, invece, il contratto appare “fissare” la misura delle rate limitatamente alle fasi iniziali del rapporto, ovvero limitatamente alle prime due rate. Pertanto, posta l'analisi di cui sopra, considerato che:
1. le condizioni economiche sono sostanzialmente “fisse” con riferimento alle prime due rate del mutuo (importo rata;
T.A.N.; T.A.E.G.; n. rate);
2. le condizioni economiche di cui al pt. 1 divengono fondamentalmente “variabili” a decorrere dalla rata n. 3, in ordine alla trasformazione
a regime del tasso di interesse corrispettivo nel tasso di interesse variabile Euribor a tre mesi lettera/365; 3. le pattuizioni relative al tasso di interesse corrispettivo sono da ritenersi sostanzialmente indeterminate, per effetto della carenza, nel documento contrattuale, di evidenze esplicite in ordine alle condizioni economiche relative al metodo di ammortamento e al regime di capitalizzazione;
è stato ritenuto possibile articolare la costruzione di piani di ammortamento alternativi e plurimi;
nello specifico è stato costruito un piano di ammortamento secondo il metodo francese con capitalizzazione semplice (cfr. Allegato B-Bis) e un piano di ammortamento secondo il metodo di ammortamento all'italiana (cfr. Allegato C-bis), rispettando le condizioni economiche contrattualmente pattuite (“fisse” nelle rate 1 e 2, “variabili” a partire dalla rata n. 3). […] Le elaborazioni alternative, di cui agli allegati B-bis e C-bis, offrono evidenza di come la mancata definizione delle condizioni economiche relative al metodo di ammortamento e/o il regime di capitalizzazione degli interessi, da applicare ad un rapporto di mutuo, può indurre come principale effetto la determinazione di interessi di diversa entità” (v. pagg.
6-7 della relazione integrativa Per_2 depositata dal consulente tecnico d'ufficio il 9.5.2023).
5.4.2. La nullità in esame inficia anche la pattuizione negoziale concernente gli interessi moratori.
In relazione a questi ultimi, l'art.
5.3 del contratto di mutuo dedotto in giudizio stabilisce che essi
“saranno calcolati ad un tasso pari a due punti in più del tasso applicato al finanziamento e comunque non superiore ai limiti di legge” (v. pag. 5 dell'all. B della comparsa di costituzione e risposta della intervenuta nel presente giudizio).
Come appare evidente, dunque, la clausola esaminata si impernia su una formula contemplante la sommatoria di due indici.
Risultando per le ragioni esposte al paragrafo 5.4.1 indeterminato il primo di essi – ossia il tasso degli interessi corrispettivi -, l'intero precetto negoziale deve considerarsi nullo.
Com'è noto, nel nostro ordinamento la nullità contrattuale può anche essere esclusivamente parziale e non determinare l'intera caducazione del vincolo negoziale.
Tale evenienza è specificamente contemplata dall'art. 1419 c.c.
Quest'ultimo, occupandosi in particolare della fattispecie della “nullità parziale di un contratto” o della “nullità di singole clausole”, stabilisce che essa “importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”, aggiungendo che “la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”.
Orbene, secondo la preferibile dottrina formatasi in materia, la nozione di clausola sottesa al complesso disciplinare della nullità contrattuale si identifica con il precetto negoziale, che, anche ove costituito da più proposizioni, sia insuscettibile di scissione in più parti dotate di rilevanza giuridica.
Alla luce di ciò, i più autorevoli studiosi hanno radicalmente escluso che l'art. 1419 c.c. possa applicarsi alla “parte” di una clausola contrattuale.
È rimasta, in particolare, del tutto isolata la tesi per cui la disposizione da ultimo richiamata si riferirebbe a “qualsiasi parte, frazione, elemento specifico, componente o costituente del contenuto contratto”.
Quanto sopra trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione, sin da epoca remota, ha con chiarezza affermato a Sezioni Unite che, ai fini dell'art. 1419 c.c., per clausola contrattuale deve intendersi quel precetto dell'autonomia privata, isolato od isolabile nel contesto complesso di un contratto, che la legge non considera scindibile nelle sue varie proposizioni (se di varie proposizioni si compone), sicché, salva diversa disposizione espressa, nel caso di una nullità di una clausola per effetto del vizio di una parte di essa, la sostituzione della norma imperativa ad una clausola nulla deve avvenire con la sostituzione dell'intera norma alla intera clausola che ne determina la nullità (così Cass. Civ. Sez. Un. 16.10.1958, n. 3294; v., nel medesimo senso, Cass. Civ. Sez. Un. 28.4.1959, n. 1245, per cui, se la legge non disponga diversamente, la sostituzione della norma imperativa ad una clausola contrattuale che l'abbia violata anche solo per una parte deve avere luogo sostituendo l'intera norma all'intera clausola e non già una parte della norma alla parte della clausola da cui trae origine la nullità; v., successivamente,
Cass. Civ. Sez. II 22.6.1962, n. 1631, per cui, se la legge non dispone diversamente, la sostituzione della norma imperativa ad una clausola contrattuale che l'abbia violata, anche solo per una parte, deve avere luogo, a norma dell'art. 1419 c.c., sostituendo l'intera norma all'intera clausola e non già una parte della norma alla parte della clausola da cui trae origine la nullità, dal momento che il termine “clausola”, ai fini del predetto articolo, va inteso in senso sostanziale, non in senso formale, essendo assunto dal legislatore come un elemento precettivo del negozio, da considerare nella sua unitarietà, mentre detto termine non può identificarsi con il concetto di disposizione, ben potendo la clausola articolarsi in più disposizioni;
Cass. Civ. Sez. Lav. 26.6.1987, n. 5675, per cui, agli effetti dell'art. 1419 c.c. sulla nullità parziale, l'accertamento se la parte del contratto inficiata da nullità costituisca una clausola va condotto in termini sostanziali, e non formali, identificandosi la clausola in un unitario elemento precettivo del contratto, che può articolarsi anche in più disposizioni, ed è riservato al sindacato del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici).
A conferma della correttezza della superiore ricostruzione, il Supremo Collegio ha evidenziato come esclusivamente in specifiche fattispecie disciplinate in modo espresso il legislatore abbia legittimato la declaratoria della nullità parziale di singola clausola (cfr. art. 1500, comma 2, c.c. e art. 1865, ult. comma, c.c.).
Nel caso di specie, come si è visto, la clausola relativa agli interessi moratori, contenuta nell'art.
5.3 del contratto oggetto di causa, esprime inequivocabilmente l'intenzione delle parti di costruire il tasso per sommatoria di un indice variabile e di uno spread.
Essendo indeterminato uno dei suddetti parametri, la formula prevista addiviene all'evidenza monca.
5.4.3. Alla luce di tutte le considerazioni illustrate nei paragrafi che precedono, l'importo dovuto da in dipendenza del contratto mutuo fondiario stipulato il 28.4.2008 con Parte_1 [...] va rettificato facendo applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, Controparte_4
comma 7, del decr. lgs. n. 385/1993 per la fattispecie in cui siano nulle le clausole relative agli interessi. Orbene, il nominato consulente tecnico d'ufficio ha elaborato un piano di ammortamento contemplante interessi corrispettivi conformi a quanto previsto da tale disposizione (v. all. D della consulenza tecnica d'ufficio del 24.2.2023).
Tanto premesso, al fine di quantificare l'esatto ammontare dovuto da occorre Parte_1 evidenziare che quest'ultimo, fin dalla citazione, ha espressamente affermato di aver corrisposto alla banca mutuante la somma complessiva di €. 89.770,80 (v. pag. 2 della citazione, ove “quanto corrisposto dal mutuatario” viene quantificato in “€. 89.770,80”).
Tale circostanza non risulta essere mai stata contestata dalla Controparte_2 che, anzi, l'ha riportata sia nella comparsa di costituzione e risposta sia nella prima memoria
[...] depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., così confermandola e limitandosi a puntualizzare di aver visto “cessare del tutto il pagamento delle rate del mutuo” ad opera di controparte “in data 10/11/2015” (v. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta e pag. 2 della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte intervenuta).
Nessuna negazione di tale fatto è poi intervenuta, neppure tardivamente, negli scritti difensivi successivi o nelle udienze celebratesi (v., ad ogni modo, sulla cristallizzazione del thema decidendum con il deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., Cass. Civ. Sez. I 14.9.2021, n.
24724, per cui “la seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6, del codice di procedura civile non può valere a porre in contestazione, in modo puntuale e per la prima volta in giudizio, fatti non contestati e rispetto ai quali, nel consolidarsi delle preclusioni processuali e, segnatamente, nel decorso del termine di cui alla prima memoria ex articolo 183, comma 6 del codice di procedura civile, si sia venuto a definire il tema di decisione”; v. anche Cass. Civ. Sez. III 9.9.2021, n. 24415).
Conseguentemente, deve ritenersi pacifico che alla data del 10.11.2015 la parte mutuataria avesse corrisposto all'ente creditore, in dipendenza del mutuo oggetto di causa, l'importo di €. 89.770,80.
Erroneo è invece il riferimento compiuto da parte opponente negli scritti conclusivi alla cifra di €.
107.228,75, corrispondendo essa non a quanto ricevuto bensì a quanto richiesto dalla opposta con il precetto (v. pag. 3 e pag. 1 rispettivamente della comparsa conclusionale e della memoria di replica dell'opponente; v. anche pag. 2 del precetto, costituente l'all. 1 della comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio dall'intervenuta).
Tanto precisato, il pagamento dell'ammontare di €. 89.770,80, secondo il corretto piano di ammortamento ricalcolato dal consulente tecnico d'ufficio in conformità a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 117 del decr. lgs. n. 385/1993, avrebbe dovuto considerarsi integralmente satisfattivo del debito maturato fino alla rata n. 121.
Dal programma restitutorio predisposto dall'ausiliario del Tribunale emerge infatti che alla data del
10.6.2018 l'assolvimento degli obblighi discendenti dal mutuo oggetto di causa avrebbe richiesto l'esborso di €. 89.298,17, con il che il debito residuo sarebbe risultato pari ad €. 79.754,24 (v. pag. 4 dell'all. D della consulenza tecnica d'ufficio del 24.2.2023, in cui, in relazione alla rata n. 121, si precisa che, in caso di esatto adempimento, il “totale pagato” ammonterebbe ad €. 89.298,17, mentre il “debito residuo” sarebbe pari ad €. 79.754,24).
Deve tuttavia ricordarsi che le parti convergono sul fatto che i mutuatari abbiano corrisposto il più elevato importo di €. 89.770,80.
Conseguentemente, il residuo dovuto va ulteriormente ridimensionato in €. 79.281,61 (€. 89.770,80
- €. 89.298,17= €. 472,63; €. 79.754,24 – €. 472,63= €. 79.281,61).
Poiché - come si è visto – i pagamenti complessivamente effettuati dalla parte mutuataria (fino al
10.11.2015, essendo poi essi del tutto cessati) si sono rivelati satisfattivi del debito restitutorio maturato fino alla data del 10.6.2018, solo dalla mensilità successiva del 10.7.2018 può ritenersi configurabile la mora del debitore.
L'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, del decr. lgs. n. 385/1993 si impone anche per gli interessi moratori atteso che la clausola relativa a questi ultimi è del pari inficiata da indeterminabilità.
Da altro angolo visuale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 1224, comma 1, secondo periodo, c.c., in assenza di specifiche pattuizioni, gli oneri di mora sono dovuti nella misura - eventualmente superiore a quella legale - già prevista, prima del ritardo, per gli interessi corrispettivi.
A partire da tale disposizione, la Corte di Cassazione ha anche in tempi recenti evidenziato come, in caso di vizi della clausola relativa agli interessi moratori, questi ultimi sono dovuti al minor tasso applicabile per gli interessi corrispettivi, venendosi altrimenti a determinare addirittura un vantaggio patrimoniale per il debitore inadempiente (così Cass. Civ. Sez. III 12.7.2022, n. 21973, nel solco di
Cass. Civ. Sez. Un. 18.9.2020, n. 19597).
Per completezza, si osserva che nulla osta a che l'importo di €. 79.281,61, con gli interessi moratori a partire dal 10.7.2018, sia richiesto in pagamento da in Controparte_2
virtù del precetto notificato il 7.12.2020.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1186 c.c., quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.
Secondo quanto chiarito sul punto dal Supremo Collegio, la domanda di pagamento immediato, proposta dal creditore ai sensi della richiamata disposizione, non è subordinata ad una preventiva pronuncia costitutiva relativamente alla decadenza del debitore dal termine, poiché il provvedimento giudiziale che reputa fondata la pretesa creditoria espressamente o implicitamente riconosce avvenuta la condizione dell'insolvenza, che non ha bisogno né di espressa domanda di accertamento né di esplicita declaratoria, potendosi ritenere virtualmente proposta e virtualmente accolta siffatta domanda nel provvedimento di condanna a pagare il debito, salvo il diritto del debitore a far valere le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza (v. Cass. Civ. 18.5.1976, n. 1750; v. anche
Cass. Civ. 2.7.1984, n. 1750; più di recente, cfr. Cass. Civ. Sez. II 18.11.2011, n. 24330).
Ancora, la Corte regolatrice ha specificato che lo stato di insolvenza rilevante ai sensi dell'art. 1186
c.c. ai fini della decadenza dal termine non esige una situazione di definitivo dissesto, ma soltanto il verificarsi di uno squilibrio nella capacità di far fronte alle obbligazioni (così Cass. Civ. Sez. II
14.5.2008, n. 12126; Cass. Civ. Sez. II 18.11.2011, n. 24330 cit.).
Orbene, si osserva che, se è vero che il mancato pagamento di un numero ridotto di rate non esprime di per sé insolvenza (così la richiamata Cass. Civ. Sez. Lav. 11.11.2016, n. 23093), nella vicenda sottoposta all'odierno vaglio risulta che i mutuatari hanno interrotto ogni pagamento il 10.11.2015 e che quelli eseguiti fino a quella data hanno soddisfatto l'obbligazione restitutoria discendente dal mutuo oggetto di causa solo per la parte maturata fino al 10.6.2018.
Conseguentemente, al tempo della notifica del precetto opposto – risalente, come si è visto, al
7.12.2020 – tutte le mensilità relative al periodo compreso tra il 10.7.2018 ed il 10.12.2020 risultavano insolute.
Al momento della notificazione dell'atto di preannuncio dell'esecuzione, dunque, certamente sussistenti dovevano reputarsi le condizioni richieste dall'art. 1186 c.c. per dichiarare la parte debitrice decaduta dal beneficio del termine.
5.5. Occorre infine rilevare che del tutto ininfluente si mostra l'accertamento della eventuale usurarietà degli oneri di mora.
Ed infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno in proposito specificato che “la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c. Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace. In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art. 1224 c.c., commisurato
(non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione. Invero, tale conseguenze rinviene il suo fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro” (Cass. Civ. Sez. Un. 18.9.2020, n. 19597 cit.).
In altri termini, qualora gli interessi di mora nel caso di specie fossero stati addebitati in misura superiore al tasso soglia di usura, essi – lungi dal dover essere azzerati – avrebbero dovuto essere ricalcolati al tasso applicabile per quelli corrispettivi.
Ciò è quanto è accaduto nella vicenda in esame, essendosi – come si è visto – precisato che entrambi gli oneri debbono essere quantificati secondo i tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, del decr. lgs. n. 385/1993.
6. In conclusione, l'opposizione all'esecuzione proposta va parzialmente accolta.
In dettaglio, deve ritenersi che abbia diritto di procedere Controparte_2 ad esecuzione forzata per la somma di €. 79.281,61, oltre interessi di mora a partire dal 10.7.2018 fino al soddisfo al tasso di cui all'art. 117, comma 7, del decr. lgs. n. 385/1993.
Sul punto, deve ricordarsi in diritto che “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (così Cass. Civ. Sez. VI-III 19.12.2014, n.
27032).
7. Quanto alle spese, occorre anzitutto ricordare come il presente giudizio sia stato qualificato in termini di opposizione all'esecuzione.
Risolvendosi quest'ultima in una azione di accertamento negativo del credito cristallizzato nel titolo esecutivo azionato dal creditore ed avendo ottenuto una sia pur parziale Parte_1
rideterminazione della pretesa creditoria eseguibile da parte di Controparte_2
– ridottasi di €. 27.947,14 e dunque di oltre il 26%, in quanto passata da €. 107.228,75 ad €.
[...]
79.281,61 -, l'opponente deve considerarsi in prevalenza processualmente vittorioso nei confronti della controparte (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 31.10.2022, n. 32061, per cui “non può condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, facendo leva sull'esito estremamente limitato della opposizione a precetto, che aveva comportato la riduzione del credito azionato per un importo assai esiguo …, ha individuato nell'opponente la parte sostanzialmente soccombente, condannandolo al pagamento dei nove decimi delle spese processuali, e dichiarando compensato il residuo. Tale statuizione … non tiene conto dell'esito complessivo del giudizio, contrassegnato dall'accertamento della fondatezza delle contestazioni sollevate dall'opponente in ordine all'importo del credito azionato con l'atto di precetto, né del comportamento processuale tenuto dagl'intimanti, i quali … non avevano mai espressamente rinunciato al maggior importo richiesto, in tal modo rendendo necessaria la proposizione della domanda giudiziale”).
Tenuto conto peraltro del solo parziale accoglimento della opposizione, sussistono i presupposti per compensare nella misura di 1/3 le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
I residui 2/3, per quanto sopra esposto, vanno invece posti in solido a carico di
[...]
– che ha intimato l'opposto precetto ed ha pubblicizzato la cessione del credito Controparte_1
in epoca posteriore alla instaurazione della odierna lite – e della intervenuta
[...]
Controparte_2
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per tutte le fasi, avuto riguardo all'attività difensiva svolta ed al livello di complessità delle questioni giuridiche trattate.
Ricordato ancora una volta come il giudizio in esame abbia ad oggetto azione di accertamento negativo, il valore della controversia va coerentemente determinato secondo l'entità del credito per il quale ha ottenuto la declaratoria di ineseguibilità (€. 107.228,75 - €. 79.281,61= €. Parte_1
27.947,14; scaglione di riferimento: €. 26.001,00 - €. 52.000,00).
Va disposta la distrazione in favore dell'avv. Nino Giuseppe Consentino, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Essendosi rivelata fondata la censura dell'opponente che ha reso necessaria la consulenza tecnica d'ufficio, i costi di quest'ultima vanno posti integralmente a carico di Controparte_2
e di in solido.
[...] Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G. 5687/2020, ogni altra istanza disattesa:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- in accoglimento parziale dell'opposizione all'esecuzione proposta, dichiara che
[...]
– subentrata a -, in dipendenza Controparte_2 Controparte_1
del mutuo concesso da e rogato il 28.4.2008 dal notaio dott. Controparte_4 [...]
(n. rep. 86416 e n. racc. 11557), non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei Per_1 confronti di per quanto eccede la somma di €. 79.281,61, oltre interessi di mora a Parte_1 partire dal 10.7.2018 fino al soddisfo al tasso di cui all'art. 117, comma 7, del decr. lgs. n. 385/1993, per le ragioni di cui in motivazione;
- compensa per 1/3 le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e condanna in solido
[...]
ed a pagare in favore di Controparte_1 Controparte_2 i residui 2/3, che liquida – all'esito della già operata compensazione – in €. 5.077,33 Parte_1 per compensi ed in €. 759,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Nino Giuseppe Consentino, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico di e di Controparte_2 [...] in solido i costi della espletata consulenza tecnica d'ufficio, per come già in atti Controparte_1
liquidati.
Così deciso in Siracusa, il 14.8.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti