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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 09/02/2026, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 674/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4069/2025 depositato il 02/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Giorgione, 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250003829080000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 302/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'atto sopra indicato chiedendone l'annullamento, vinte la spese;
ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto nonche la volazione dell'art. 36-TER DEL DPR 600/73 – inesistenza dei presupposti del controllo formale. Anomalia informatica.
Costitutasi parte resistente ha prodotto provvedimento di sgravio parziale e chiesto il rigetto del ricorso nel resto.
All'udienza del 15 gennaio 2026 il processo è stato trattenuto indecisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. Con carattere assorbente su ogni altra censura va ritenuta l'omesso notifica dell'atto dell'atto presupposto. Ed invero dalla documentazione in atti si rileva che il destinatario dell'avviso doveva essere attinto dalla notifica a mezzo raccomandata. E' stata prodotta la copia di una busta
(presumibilmente contenente l'atto prodromico) non recapitata perché sconosciuto all'indirizzo il destinatario.
Tanto, in assenza dei prescritti successivi adempimenti per il perfezionamento della notifica, porta alla nullità
e/o inesistenza della stessa. Quanto al provvedimento di autotutela se ne prende atto al pari della sua adozione solo a seguito di proposizione del ricorso. Ne discende la condanna della resistente alla rifusione della spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente all'intervenuto sgravio parziale. accoglie nel resto il ricorso. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) liquidate in € 450,00, oltre accessori come per legge e se dovuti (iva al 22%, cap al 4%, rimborso forfettario ex art 2 comma 2 dm 55/14 in ragione del 15%) con attribuzione agli avvocati Difensore_1 (CF_Difensore_1) e Difensore_2 (CF_Difensore_2) dichiaratisi antistatari. Salerno, 15 gennaio 2026
Il GM Giovanni Battista De Simone -firma digitale-
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIOVANNI BATTISTA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4069/2025 depositato il 02/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Giorgione, 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250003829080000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 302/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'atto sopra indicato chiedendone l'annullamento, vinte la spese;
ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto nonche la volazione dell'art. 36-TER DEL DPR 600/73 – inesistenza dei presupposti del controllo formale. Anomalia informatica.
Costitutasi parte resistente ha prodotto provvedimento di sgravio parziale e chiesto il rigetto del ricorso nel resto.
All'udienza del 15 gennaio 2026 il processo è stato trattenuto indecisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. Con carattere assorbente su ogni altra censura va ritenuta l'omesso notifica dell'atto dell'atto presupposto. Ed invero dalla documentazione in atti si rileva che il destinatario dell'avviso doveva essere attinto dalla notifica a mezzo raccomandata. E' stata prodotta la copia di una busta
(presumibilmente contenente l'atto prodromico) non recapitata perché sconosciuto all'indirizzo il destinatario.
Tanto, in assenza dei prescritti successivi adempimenti per il perfezionamento della notifica, porta alla nullità
e/o inesistenza della stessa. Quanto al provvedimento di autotutela se ne prende atto al pari della sua adozione solo a seguito di proposizione del ricorso. Ne discende la condanna della resistente alla rifusione della spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente all'intervenuto sgravio parziale. accoglie nel resto il ricorso. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) liquidate in € 450,00, oltre accessori come per legge e se dovuti (iva al 22%, cap al 4%, rimborso forfettario ex art 2 comma 2 dm 55/14 in ragione del 15%) con attribuzione agli avvocati Difensore_1 (CF_Difensore_1) e Difensore_2 (CF_Difensore_2) dichiaratisi antistatari. Salerno, 15 gennaio 2026
Il GM Giovanni Battista De Simone -firma digitale-