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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/10/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, il 22.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n. RG. 2535/2021 promossa da:
, nata l'[...] a [...], cf. ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, via Cristoforo Colombo, 5, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende, come da procura in atti:
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/7/2021la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricola e di aver svolto attività lavorativa nell'anno 2016 alle dipendenze della ditta Darifoglio per 102 giornate.
CP_ Esponeva che con tre note del 13/2/2020 notificate in data nettamente successiva, l le comunicava che nell'anno 2017 le erano stati corrisposti € 2.2189,75 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola e ne richiedeva l'immediata restituzione.
CP_ Eccepiva la nullità e illegittimità delle citate note, rilevando di non dovere restituire all' dette somme mai percepite, chiedendo l'annullamento della nota di indebito.
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
Sia in fase amministrativa, che nel presente giudizio, il resistente, creditore, ha omesso di allegare e provare di avere erogato le somme ritenute indebite e le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione. A fronte dell'esplicita eccezione avanzata dalla ricorrente di non avere mai ricevuto le somme indicate CP_ nell'atto impugnato, l non prova di avere effettivamente erogato dette somme, né indica analiticamente le prestazioni revocate che hanno formato l'indebito in questione. Non risulta infatti alcuna idonea ricevuta di pagamento e/o attestazione dell'ufficio pagatore. In atti non vi è prova dell'avvenuta percezione delle somme da parte della ricorrente.
CP_ Inoltre, l' non contesta tale circostanza non prendendo posizione in merito. Per cui alla luce della costante e pacifica giurisprudenza (Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761; Cass sez I 31837/21; Cass.
19896/15: Cass 26908/20), qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova.
E' pacifico in giurisprudenza che, nell'azione di ripetizione di indebito, ex art 2033 cc, incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa petendi (Cass
3387/01; 7501/12).
Per quanto sopra, deve essere accolto il ricorso e annullata la nota impugnata e con essa ogni atto CP_ presupposto e consequenziale, con condanna dell' a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù dei predetti provvedimenti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore, complessità media, ridotta la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- annulla i provvedimenti di indebito impugnati datati 13/2/2020 ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all in persona del legale rappresentante pro-tempore, la restituzione CP_2 delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di detti provvedimenti;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della parte CP_2 ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 1.886,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva
Patti, 22/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, il 22.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n. RG. 2535/2021 promossa da:
, nata l'[...] a [...], cf. ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, via Cristoforo Colombo, 5, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende, come da procura in atti:
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/7/2021la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricola e di aver svolto attività lavorativa nell'anno 2016 alle dipendenze della ditta Darifoglio per 102 giornate.
CP_ Esponeva che con tre note del 13/2/2020 notificate in data nettamente successiva, l le comunicava che nell'anno 2017 le erano stati corrisposti € 2.2189,75 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola e ne richiedeva l'immediata restituzione.
CP_ Eccepiva la nullità e illegittimità delle citate note, rilevando di non dovere restituire all' dette somme mai percepite, chiedendo l'annullamento della nota di indebito.
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
Sia in fase amministrativa, che nel presente giudizio, il resistente, creditore, ha omesso di allegare e provare di avere erogato le somme ritenute indebite e le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione. A fronte dell'esplicita eccezione avanzata dalla ricorrente di non avere mai ricevuto le somme indicate CP_ nell'atto impugnato, l non prova di avere effettivamente erogato dette somme, né indica analiticamente le prestazioni revocate che hanno formato l'indebito in questione. Non risulta infatti alcuna idonea ricevuta di pagamento e/o attestazione dell'ufficio pagatore. In atti non vi è prova dell'avvenuta percezione delle somme da parte della ricorrente.
CP_ Inoltre, l' non contesta tale circostanza non prendendo posizione in merito. Per cui alla luce della costante e pacifica giurisprudenza (Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761; Cass sez I 31837/21; Cass.
19896/15: Cass 26908/20), qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova.
E' pacifico in giurisprudenza che, nell'azione di ripetizione di indebito, ex art 2033 cc, incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa petendi (Cass
3387/01; 7501/12).
Per quanto sopra, deve essere accolto il ricorso e annullata la nota impugnata e con essa ogni atto CP_ presupposto e consequenziale, con condanna dell' a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù dei predetti provvedimenti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore, complessità media, ridotta la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- annulla i provvedimenti di indebito impugnati datati 13/2/2020 ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all in persona del legale rappresentante pro-tempore, la restituzione CP_2 delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di detti provvedimenti;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della parte CP_2 ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 1.886,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva
Patti, 22/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena