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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/09/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 5645 del RGAC dell'anno 2019 vertente tra
(cf C.F. in qualità di successoremortis causa di , Parte_1 C.F._1 Persona_1
c.f. rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Palmisano (c.f. ) C.F._2 C.F._3 pec: Email_1
- parte attrice - contro
in persona del Sindaco pro-tempore, P. IVA e C.F. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta ROSSO (cod. fisc. PEC: C.F._4
Email_2
- parte convenuta –
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 cc
Conclusioni delle parti: a seguito dello scambio cartolare delle note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter cpc, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa – con ordinanza del 3.5.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha narrato che, in data 28 settembre 2016 alle ore 15,30 circa in , Persona_1 Controparte_1 percorreva a piedi le scale, che da via Milelli conducono in Corso Staglianò per giungere alla tabaccheria gestita dal nipote, allorquando cadeva procurandosi la frattura del femore sinistro, che - in seguito – la costringeva a sottoporsi ad un intervento chirurgico per la riduzione della lesione.
Ha ricondotto la causa della caduta alla conformazione delle scale, prive di corrimano e parapetto in violazione delle norme in materia di urbanistica.
Ha, infine, aggiunto che a seguito del sinistro ha dovuto mutare modus vivendi, non essendo più in grado di gestire in autonomia la propria vita, in quanto non più capace di deambulare da sola. Ciò ha determinato un grave nocumento anche sulle sue abitudini quotidiane ed una limitazione delle sue frequentazioni sociali che avvenivano soprattutto nella citata tabaccheria.
Ha, pertanto, convenuto il per sentirne accertare la responsabilità del sinistro ex art. Controparte_1
2051 cc o in subordine ex art. 2043 cc, con conseguente condanna al risarcimento del danno occorso alla persona dell'attrice pari ad € 17.203,93 o € 25.557,00 a titolo di danno biologico ITT ed ITP e danni morali o in quella maggiore o minore da liquidare in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonchè al risarcimento del cd danno esistenziale.
1.1 Costituitosi in giudizio, l'Ente convenuto ha resistito alla domanda attorea, eccependo la non provata dinamica del sinistro e comunque l'assenza di cautela del pedone, stante il fatto che il tratto di strada era dalla stessa conosciuto, in quanto percorso molte volte dalla stessa per giungere alla tabaccheria.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea ha chiesto di accertare e dichiarare la manifesta eccessività della richiesta risarcitoria e, per l'effetto, disporre la riduzione ad equità della stessa, anche per effetto del concorso di colpa attoreo nella produzione dell'evento dannoso.
1.2 Nel corso del giudizio si è costituita , in qualità di successore mortis causa dell'originaria Parte_1 attrice . Persona_1
Escussi i testi delle parti, è stata espletata dapprima una ctu sui luoghi di causa e poi una consulenza medico legale sulla persona dell'attrice; precisate -infine- le rispettive conclusioni dalle parti, la causa è stata introitata a sentenza.
2. Nel corso dell'istruttoria sono stati escussi 2 testi ( vedi udienza del 16.12.2021 e Testimone_1 Tes_2
vedi udienza del 22.09.2022).
[...]
Nessuno di essi, in verità, ha assistito alla dinamica della riferita caduta. In particolare il teste ha Tes_1 visto la sig.ra già a terra sulle scale. Tuttavia – in via presuntiva – si può dedurre l'evento della caduta Per_1 da circostanze note, quali la posizione in cui giaceva l'infortunata, le condizioni poco sicure delle scale (vedi ultra sub 3), l'età della danneggiata (all'epoca novantaquattrenne), e di quanto dalla stessa dichiarata in sede di pronto soccorso.
3. La ctu svolta dall'ing. a confermato che la normativa in materia prevede che le scale Persona_2 debbano avere i corrimani da entrambi i lati ed essere dotati di parapetto, mentre all'epoca dei fatti – come riferito dal teste – non esisteva alcun corrimano. Peraltro ha aggiunto un ulteriore elemento di Tes_1 pericolosità consistente nella presenza di muschi in alcuni tratti del piano di calpestio delle scale e dei pianerottoli, che lo rendono scivoloso.
4. in ogni caso l'assenza dei predetti presidi di sicurezza denota una carenza nella manutenzione delle scale, da cui discende la responsabilità extracontrattuale dell'Ente proprietario (o gestore), che - come noto - si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (C. Cass., Sez.
III, 12/4/2013, n.8935; v. poi Cass. 18753/2017; Cass. 11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass.
9547/2015; Cass. 1896/2015).
In questo caso è bene precisare che la recente giurisprudenza considera non predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà avere rilevanza ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 cc), richiedendosi per l'integrazione del fortuito che detta condotta presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno (cfr Cassazione 4035/2021). Tale valutazione di imprevedibilità è certamente estranea alla dinamica del sinistro.
5. Escluso il carattere di imprevedibilità del comportamento del pedone, va comunque operato il giudizio in merito all'eventuale concorso di colpa nella caduta.
5.1 Infatti: “In tema di risarcimento del danno, l'art. 1227 c.c., nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale, distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma 1), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (comma 2); solo la situazione contemplata nel comma 2 costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, nel primo caso, invece, il giudice di merito deve d'ufficio verificare, sulla base delle prove acquisite, se il danneggiato abbia o meno concorso a determinare il danno” (cfr Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 13/1/2005, n.564).
Nel caso di specie la sig.ra , era ben a conoscenza delle condizioni di scarsa sicurezza delle scale, in Per_1 quanto si recava ogni giorno presso la tabaccheria che ella aveva gestito per anni e che ora era condotta dal nipote.
Si può, quindi, ragionevolmente riconoscere che la condotta della danneggiata abbia apportato un contributo causale nella determinazione del danno pari al 50%, residuando, quindi una responsabilità - quantificata nel residuo 50% - dell'ente convenuto.
6. Orbene, appurata la sussistenza del cd danno evento, va ora scrutinato il cd danno conseguenza anche in ordine alla sua quantificazione.
6.1 Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, il ctu dott. ha accertato che: Per_3
“La menomazione all'integrità psico-fisica a carattere permanente di cui la sigra risultò essere Per_1 affetta consiste in: “Esiti da frattura basi-per-sottotrocanterica sx trattata chirurgicamente con riduzione ed osteosintesi con chiodo endomidollare;
Detti esiti implicano un DANNO BIOLOGICO che incise sull'integrità psico-fisica della danneggiata che complessivamente si valutano nella misura del 09% (nove per cento)”.
Ha aggiunto che: “La durata della malattia e l'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni in modo totale o parziale, in base alle risultanze della documentazione clinica in atti può essere così definita:
- Inabilità Temporanea Assoluta (100%) pari a giorni 30 (trenta), di cui 07 di ricovero.
- Invalidità Temporanea Parziale al 50% pari a giorni 30 (trenta).
- Invalidità Temporanea Parziale al 25% pari a giorni 60 (sessanta)”.
Non ha riscontrato spese mediche.
Tali conclusioni risultano coerenti con gli accertamenti compiuti, sorrette da corretta e congrua motivazione, immuni da vizi logici, e, pertanto, condivisibili.
7.2 Applicando le cd tabelle milanesi (cfr Cass. ordinanza 38077/2021), si ricorda che: “nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito deve:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno
(accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico);
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno (biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, co. 3, del novellato codice delle assicurazioni” (Cass. Sez. 3, 17/05/2022 n. 15733).
7.3 Va, poi, sin da ora chiarito che: “In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito
(oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico- relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
VI. Nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.)”
(Cass. 24473/2020).
Non si potrà, pertanto, tenere conto pertanto della autonoma richiesta di risarcimento del danno cd esistenziale, per evitare la duplicazione segnalata dal Giudice di legittimità, ma, semmai, se ne terrà conto in sede di personalizzazione del danno ma solo qualora siano state allegate e provate circostanze idonee secondo la sentenza appena citata.
8. Orbene, nel caso di specie, non si ritiene di dovere procedere né all'aumento per la personalizzazione del danno né all'aumento tabellarmente previsto per il danno morale.
8.1 Il "danno morale", che, come noto, non è suscettibile di accertamento medico-legale, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Come oramai per ogni figura di danno, non può ammettersi – tuttavia - un danno in re ipsa, collegato automaticamente al cd danno evento.
Ciò comporta che, se a livello probatorio è consentito alla parte ricorrere alle presunzioni ed alle massime di esperienza, si richiede -al contrario- un ampio onere allegatorio. In altri termini, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione. L'onere di allegazione è altresì funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, onde consentire di circoscrivere il contenuto dello speculare onere di contestazione e, di conseguenza, di delimitare, nell'ambito dei fatti allegati, quelli da provare (cfr Cassazione 25164/2020).
Nel caso di specie l'attività assertoria risulta flebile se non assente, e quindi alcun danno sub specie può essere riconosciuto.
8.2 Del pari non può esser accolta alcuna "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute, che assume rilevanza solo allorquando incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati ed obiettivamente accertati (cfr. artt. 138 Codice delle assicurazioni private).
Infatti le circostanze secondo cui la danneggiata non ha potuto più frequentare l'ambiente sociale preferito
(i.e. la tabaccheria) per non potere più uscire di casa configura una conseguenza, purtroppo, ordinaria di una frattura subita da una persona di età avanzata. Essa rappresenta, in poche parole, un pregiudizio che qualunque vittima della stessa età e che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenza già considerata nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass.
n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018, Cass. 28988/2019).
9. Pertanto nel caso di specie si provvederà alla sola liquidazione del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale e della personalizzazione.
9.1 Atteso che il postumo invalidante permanente è pari al 9% e l'età dell'infortunato al tempo del sinistro era di anni 94, l'importo del danno biologico relazionale è di € 11.740,00.
Tenuto conto che il valore monetario per un giorno di inabilità temporanea assoluta è pari ad € 115,00, il danno da invalidità temporanea totale ammonta, invece, ad € 3.450,00; il danno da invalidità temporanea parziale al 50% ammonta ad € 1.725,00; il danno da invalidità temporanea parziale al 25% ammonta ad €
1.725,00.
Il danno nel suo complesso ammonta quindi a € 18.640,00.
Tale cifra -decurtata del 50% per il riconosciuto concorso di colpa- ammonta ad € 9.320,00 e rappresenta il danno non patrimoniale da risarcire all'attore da parte dell'Ente convenuto. 10. Questa somma va considerata come ristoro del pregiudizio subito per effetto del sinistro avvenuto il
28.09.2016, ma è stata calcolata sulla base dei parametri vigenti al momento della decisione.
Tuttavia “Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito”
(cfr Cassazione civile sentenza 10 giugno 2016, n. 11899).
Pertanto l'importo, determinato con i valori attuali dovrà dapprima essere devalutato alla data del fatto
(28.09.2016) e poi rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
Si procederà alla quantificazione, quindi, secondo il seguente schema:
1. Devalutazione di € 9.320,00 alla data del sinistro (28.09.2016): € 7.651,89;
2. Rivalutazione dell'entità del risarcimento integrale alla data della decisione con applicazione degli interessi sulla somma periodicamente rivalutata: € 10.329,26, che costituisce la somma finale da riconoscere.
11. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente alla somma effettivamente attribuita
(5.200,01/26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il , in persona legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , della complessiva somma di € 10.329,26 a Parte_1 titolo di danno calcolato alla data della sentenza.
Condanna il , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione a favore Controparte_1 di parte attrice delle spese di lite, liquidate -per i motivi di cui nella parte motiva- in complessivi € 5.341,00, di cui € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario ex art. 93 cpc.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di entrambe le c.t.u.
Catanzaro, lì 23.09.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 5645 del RGAC dell'anno 2019 vertente tra
(cf C.F. in qualità di successoremortis causa di , Parte_1 C.F._1 Persona_1
c.f. rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Palmisano (c.f. ) C.F._2 C.F._3 pec: Email_1
- parte attrice - contro
in persona del Sindaco pro-tempore, P. IVA e C.F. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta ROSSO (cod. fisc. PEC: C.F._4
Email_2
- parte convenuta –
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 cc
Conclusioni delle parti: a seguito dello scambio cartolare delle note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter cpc, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa – con ordinanza del 3.5.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha narrato che, in data 28 settembre 2016 alle ore 15,30 circa in , Persona_1 Controparte_1 percorreva a piedi le scale, che da via Milelli conducono in Corso Staglianò per giungere alla tabaccheria gestita dal nipote, allorquando cadeva procurandosi la frattura del femore sinistro, che - in seguito – la costringeva a sottoporsi ad un intervento chirurgico per la riduzione della lesione.
Ha ricondotto la causa della caduta alla conformazione delle scale, prive di corrimano e parapetto in violazione delle norme in materia di urbanistica.
Ha, infine, aggiunto che a seguito del sinistro ha dovuto mutare modus vivendi, non essendo più in grado di gestire in autonomia la propria vita, in quanto non più capace di deambulare da sola. Ciò ha determinato un grave nocumento anche sulle sue abitudini quotidiane ed una limitazione delle sue frequentazioni sociali che avvenivano soprattutto nella citata tabaccheria.
Ha, pertanto, convenuto il per sentirne accertare la responsabilità del sinistro ex art. Controparte_1
2051 cc o in subordine ex art. 2043 cc, con conseguente condanna al risarcimento del danno occorso alla persona dell'attrice pari ad € 17.203,93 o € 25.557,00 a titolo di danno biologico ITT ed ITP e danni morali o in quella maggiore o minore da liquidare in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonchè al risarcimento del cd danno esistenziale.
1.1 Costituitosi in giudizio, l'Ente convenuto ha resistito alla domanda attorea, eccependo la non provata dinamica del sinistro e comunque l'assenza di cautela del pedone, stante il fatto che il tratto di strada era dalla stessa conosciuto, in quanto percorso molte volte dalla stessa per giungere alla tabaccheria.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea ha chiesto di accertare e dichiarare la manifesta eccessività della richiesta risarcitoria e, per l'effetto, disporre la riduzione ad equità della stessa, anche per effetto del concorso di colpa attoreo nella produzione dell'evento dannoso.
1.2 Nel corso del giudizio si è costituita , in qualità di successore mortis causa dell'originaria Parte_1 attrice . Persona_1
Escussi i testi delle parti, è stata espletata dapprima una ctu sui luoghi di causa e poi una consulenza medico legale sulla persona dell'attrice; precisate -infine- le rispettive conclusioni dalle parti, la causa è stata introitata a sentenza.
2. Nel corso dell'istruttoria sono stati escussi 2 testi ( vedi udienza del 16.12.2021 e Testimone_1 Tes_2
vedi udienza del 22.09.2022).
[...]
Nessuno di essi, in verità, ha assistito alla dinamica della riferita caduta. In particolare il teste ha Tes_1 visto la sig.ra già a terra sulle scale. Tuttavia – in via presuntiva – si può dedurre l'evento della caduta Per_1 da circostanze note, quali la posizione in cui giaceva l'infortunata, le condizioni poco sicure delle scale (vedi ultra sub 3), l'età della danneggiata (all'epoca novantaquattrenne), e di quanto dalla stessa dichiarata in sede di pronto soccorso.
3. La ctu svolta dall'ing. a confermato che la normativa in materia prevede che le scale Persona_2 debbano avere i corrimani da entrambi i lati ed essere dotati di parapetto, mentre all'epoca dei fatti – come riferito dal teste – non esisteva alcun corrimano. Peraltro ha aggiunto un ulteriore elemento di Tes_1 pericolosità consistente nella presenza di muschi in alcuni tratti del piano di calpestio delle scale e dei pianerottoli, che lo rendono scivoloso.
4. in ogni caso l'assenza dei predetti presidi di sicurezza denota una carenza nella manutenzione delle scale, da cui discende la responsabilità extracontrattuale dell'Ente proprietario (o gestore), che - come noto - si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (C. Cass., Sez.
III, 12/4/2013, n.8935; v. poi Cass. 18753/2017; Cass. 11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass.
9547/2015; Cass. 1896/2015).
In questo caso è bene precisare che la recente giurisprudenza considera non predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà avere rilevanza ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 cc), richiedendosi per l'integrazione del fortuito che detta condotta presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno (cfr Cassazione 4035/2021). Tale valutazione di imprevedibilità è certamente estranea alla dinamica del sinistro.
5. Escluso il carattere di imprevedibilità del comportamento del pedone, va comunque operato il giudizio in merito all'eventuale concorso di colpa nella caduta.
5.1 Infatti: “In tema di risarcimento del danno, l'art. 1227 c.c., nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale, distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma 1), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (comma 2); solo la situazione contemplata nel comma 2 costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, nel primo caso, invece, il giudice di merito deve d'ufficio verificare, sulla base delle prove acquisite, se il danneggiato abbia o meno concorso a determinare il danno” (cfr Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 13/1/2005, n.564).
Nel caso di specie la sig.ra , era ben a conoscenza delle condizioni di scarsa sicurezza delle scale, in Per_1 quanto si recava ogni giorno presso la tabaccheria che ella aveva gestito per anni e che ora era condotta dal nipote.
Si può, quindi, ragionevolmente riconoscere che la condotta della danneggiata abbia apportato un contributo causale nella determinazione del danno pari al 50%, residuando, quindi una responsabilità - quantificata nel residuo 50% - dell'ente convenuto.
6. Orbene, appurata la sussistenza del cd danno evento, va ora scrutinato il cd danno conseguenza anche in ordine alla sua quantificazione.
6.1 Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, il ctu dott. ha accertato che: Per_3
“La menomazione all'integrità psico-fisica a carattere permanente di cui la sigra risultò essere Per_1 affetta consiste in: “Esiti da frattura basi-per-sottotrocanterica sx trattata chirurgicamente con riduzione ed osteosintesi con chiodo endomidollare;
Detti esiti implicano un DANNO BIOLOGICO che incise sull'integrità psico-fisica della danneggiata che complessivamente si valutano nella misura del 09% (nove per cento)”.
Ha aggiunto che: “La durata della malattia e l'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni in modo totale o parziale, in base alle risultanze della documentazione clinica in atti può essere così definita:
- Inabilità Temporanea Assoluta (100%) pari a giorni 30 (trenta), di cui 07 di ricovero.
- Invalidità Temporanea Parziale al 50% pari a giorni 30 (trenta).
- Invalidità Temporanea Parziale al 25% pari a giorni 60 (sessanta)”.
Non ha riscontrato spese mediche.
Tali conclusioni risultano coerenti con gli accertamenti compiuti, sorrette da corretta e congrua motivazione, immuni da vizi logici, e, pertanto, condivisibili.
7.2 Applicando le cd tabelle milanesi (cfr Cass. ordinanza 38077/2021), si ricorda che: “nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito deve:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno
(accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico);
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno (biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, co. 3, del novellato codice delle assicurazioni” (Cass. Sez. 3, 17/05/2022 n. 15733).
7.3 Va, poi, sin da ora chiarito che: “In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito
(oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico- relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
VI. Nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.)”
(Cass. 24473/2020).
Non si potrà, pertanto, tenere conto pertanto della autonoma richiesta di risarcimento del danno cd esistenziale, per evitare la duplicazione segnalata dal Giudice di legittimità, ma, semmai, se ne terrà conto in sede di personalizzazione del danno ma solo qualora siano state allegate e provate circostanze idonee secondo la sentenza appena citata.
8. Orbene, nel caso di specie, non si ritiene di dovere procedere né all'aumento per la personalizzazione del danno né all'aumento tabellarmente previsto per il danno morale.
8.1 Il "danno morale", che, come noto, non è suscettibile di accertamento medico-legale, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Come oramai per ogni figura di danno, non può ammettersi – tuttavia - un danno in re ipsa, collegato automaticamente al cd danno evento.
Ciò comporta che, se a livello probatorio è consentito alla parte ricorrere alle presunzioni ed alle massime di esperienza, si richiede -al contrario- un ampio onere allegatorio. In altri termini, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione. L'onere di allegazione è altresì funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, onde consentire di circoscrivere il contenuto dello speculare onere di contestazione e, di conseguenza, di delimitare, nell'ambito dei fatti allegati, quelli da provare (cfr Cassazione 25164/2020).
Nel caso di specie l'attività assertoria risulta flebile se non assente, e quindi alcun danno sub specie può essere riconosciuto.
8.2 Del pari non può esser accolta alcuna "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute, che assume rilevanza solo allorquando incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati ed obiettivamente accertati (cfr. artt. 138 Codice delle assicurazioni private).
Infatti le circostanze secondo cui la danneggiata non ha potuto più frequentare l'ambiente sociale preferito
(i.e. la tabaccheria) per non potere più uscire di casa configura una conseguenza, purtroppo, ordinaria di una frattura subita da una persona di età avanzata. Essa rappresenta, in poche parole, un pregiudizio che qualunque vittima della stessa età e che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenza già considerata nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass.
n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018, Cass. 28988/2019).
9. Pertanto nel caso di specie si provvederà alla sola liquidazione del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale e della personalizzazione.
9.1 Atteso che il postumo invalidante permanente è pari al 9% e l'età dell'infortunato al tempo del sinistro era di anni 94, l'importo del danno biologico relazionale è di € 11.740,00.
Tenuto conto che il valore monetario per un giorno di inabilità temporanea assoluta è pari ad € 115,00, il danno da invalidità temporanea totale ammonta, invece, ad € 3.450,00; il danno da invalidità temporanea parziale al 50% ammonta ad € 1.725,00; il danno da invalidità temporanea parziale al 25% ammonta ad €
1.725,00.
Il danno nel suo complesso ammonta quindi a € 18.640,00.
Tale cifra -decurtata del 50% per il riconosciuto concorso di colpa- ammonta ad € 9.320,00 e rappresenta il danno non patrimoniale da risarcire all'attore da parte dell'Ente convenuto. 10. Questa somma va considerata come ristoro del pregiudizio subito per effetto del sinistro avvenuto il
28.09.2016, ma è stata calcolata sulla base dei parametri vigenti al momento della decisione.
Tuttavia “Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito”
(cfr Cassazione civile sentenza 10 giugno 2016, n. 11899).
Pertanto l'importo, determinato con i valori attuali dovrà dapprima essere devalutato alla data del fatto
(28.09.2016) e poi rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
Si procederà alla quantificazione, quindi, secondo il seguente schema:
1. Devalutazione di € 9.320,00 alla data del sinistro (28.09.2016): € 7.651,89;
2. Rivalutazione dell'entità del risarcimento integrale alla data della decisione con applicazione degli interessi sulla somma periodicamente rivalutata: € 10.329,26, che costituisce la somma finale da riconoscere.
11. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente alla somma effettivamente attribuita
(5.200,01/26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il , in persona legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , della complessiva somma di € 10.329,26 a Parte_1 titolo di danno calcolato alla data della sentenza.
Condanna il , in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione a favore Controparte_1 di parte attrice delle spese di lite, liquidate -per i motivi di cui nella parte motiva- in complessivi € 5.341,00, di cui € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario ex art. 93 cpc.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di entrambe le c.t.u.
Catanzaro, lì 23.09.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo