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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4694 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Laura CANTORE - Giudice relatore Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5192/2025, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e pendente TRA
, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera di Parte_1 ammissione del C.O.A., in atti, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Maria Cristina De Manno
-ricorrente-
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Controparte_1 dall'Avv. Michele Giancaspero
-resistente-
NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_2
-interventore ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue. Con ricorso depositato in data 30.04.2025, la ricorrente, ha adito questo Parte_1
Tribunale riferendo di essere coniuge della parte resistente in forza di matrimonio celebrato in data 20 luglio 2000. Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli: (11.04.2001) Per_1 economicamente autosufficiente, (05.06.2003) e (06.10.2006). Ha dichiarato che Per_2 Per_3 tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis. Ha chiesto, quindi, pronunziarsi la separazione personale dal resistente, , Controparte_1 articolando, inoltre, tutte le ulteriori richieste accessorie alla domanda principale sullo status, come da conclusioni rassegnate con il medesimo atto introduttivo e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori. Il Presidente ha designato il giudice delegato e disposto la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 14.11.2025, celebrata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c, compariva personalmente il resistente. Il Giudice delegato, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 27.11.2025 onde consentire alla parte resistente di costituirsi in giudizio per il tramite del proprio difensore. Con memoria di costituzione del 25.11.2025 si costituiva in giudizio il resistente, CP_1
, il quale, con il ministero dell'Avv. Michele Giancaspero, aderiva espressamente alla
[...] proposta ex art. 185 c.p.c. formulata. Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 27.11.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa chiedendo l'omologazione della separazione secondo le condizioni di cui alla convenzione denominata “Convenzione di separazione coniugi” e depositata telematicamente il 25.11.2025. Il Giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione del procedimento, senza concessione dei termini, come da conforme richiesta di cui al verbale in atti. La domanda di separazione personale, divenuta congiunta in corso di causa, è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le parti. Com'è noto, ai sensi dell'articolo 151 c.c. (come novellato dall'articolo 33 della legge n. 151/'75), la separazione personale dei coniugi può essere pronunciata, quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso in esame, che la prosecuzione della convivenza tra la ricorrente e il resistente sia divenuta insopportabile, risulta dalla circostanza che nessuna delle parti si è opposta alla domanda di separazione, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Le condizioni della separazione, come nelle more concordate dalle parti, di cui alla convenzione denominata “Convenzione di separazione coniugi” del 25.11.2025, sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori, e depositata telematicamente in pari data, appaiono conformi alla legge, sicché non sussistono impedimenti di sorta ostativi al loro integrale recepimento da parte di una sentenza definitiva, che dichiari la separazione personale dei coniugi. Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Il dato del sopraggiunto raggiungimento di un accordo, circa le condizioni della separazione, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, in ossequio, peraltro, a quanto è stato sul punto espressamente convenuto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale 5192/2025, introdotto da , con ricorso depositato in data 30.04.2025, nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
DICHIARA la separazione personale di e , Parte_1 Controparte_1 coniugi in virtù di matrimonio concordatario, celebrato in Bari (BA), in data 20 luglio 2000 (atto n. 692, Parte II, serie A, anno 2000) alle condizioni di cui alla convenzione denominata “Convenzione di separazione coniugi” del 25.11.2025, sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori e depositata telematicamente in pari data da intendersi integralmente richiamata e trascritta;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, in data 16 dicembre 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Laura Cantore
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato