Articolo 1500 del Codice civile
Articolo 1499Articolo 1501
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19 aprile 1942
Art. 1500.

(Patto di riscatto).

Il venditore puo' riservarsi il diritto di riavere la proprieta' della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono.

Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita e' nullo per l'eccedenza.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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