Art. 11. 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni nazionali dei commercianti, degli industriali, degli agricoltori e dei mediatori, emana le norme regolamentari e di attuazione della presente legge.
2. Il regolamento, che deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, puo' prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a lire tre milioni, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del codice penale e salva l'azione civile dei danni agli interessati a termini di legge.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 .
Note all' art. 11:
- Per la legge n. 689/1981 si veda la precedente nota all'art. 8.
- Il D.P.R. n. 571/1982 reca: "Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , concernente modifiche al sistema penale".
2. Il regolamento, che deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, puo' prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a lire tre milioni, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del codice penale e salva l'azione civile dei danni agli interessati a termini di legge.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 .
Note all' art. 11:
- Per la legge n. 689/1981 si veda la precedente nota all'art. 8.
- Il D.P.R. n. 571/1982 reca: "Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , concernente modifiche al sistema penale".