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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/11/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 10/11/2025 nel procedimento n. 3414 /2025 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. PIZZATA MERI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Locri (RC), in C/da RI;
Ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, viale Calabria n.82, presso la Sede dell'Avvocatura , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 TRIOLO ETTORE , giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 3185/2024 art. 445 bis 6° co. c.p.c. -
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora in data in data 15.01.2024 presentava domanda di Parte_1 conferma dell'assegno ordinario di invalidità e,a seguito di visita sulla permanenza dei requisiti sanitari per usufruire dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della
L. n. 222/1984 gli veniva negato con la motivazione “Non permangono le condizioni che dettero luogo al riconoscimento dell'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 1 della L. 12 giugno 1984 n. 222”; In possesso dei requisiti di legge, in data 12.03.2024, proponeva ricorso amministrativo al Comitato Provinciale per il riesame del requisito sanitario con esito infruttuoso. CP_1
Con ricorso per ATP recante num. R. G. n. 3185/2024 l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis cpc, I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di
ATPO, con accertamento peritale negativo, veniva proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, e veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame. CP_ L' si è costituito eccependo l'inammissibilità della domanda per mancanza nel ricorso di una contestazione specifica e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso essendo carenti i requisiti per la concessione del beneficio richiesto.
Il giudice ha ritenuto sulla base delle contestazioni superfluo procedere ad un nuovo accertamento medico legale.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis cpc, I co. e,
pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. CP_1
In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis cpc, che impone, a pena di inammissibilità,
l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 cpc, con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 cpc e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Tanto premesso, nel merito la domanda è infondata.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Né contrasta con tale conclusione la facoltà
per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo .
Il CTU ha affermato che il quadro patologico descritto condiziona una riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3.
La ctu ,immune da vizi logici deve essere condivisa e il ricorso deve essere respinto. Vista la dichiarazione reddituale in atti resa dalla ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. Att.
c.p.c. vanno compensate le spese di entrambe i gradi di giudizio, ponendo definitivamente
CP_ a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato atto.
P.Q.M.
Il G.O.P. dr.ssa Paola Gargano, in funzione del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
• Rigetta il ricorso;
• Compensa fra le parti le spese di giudizio, stante la dichiarazione resa agli atti;
• Pone a carico dell' le spese di c.t.u della fase di ATPO liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Reggio Calabria, 10.11.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Paola Gargano