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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/12/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3573/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 4 dicembre 2025 alle ore 9,34 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani, sostituita dal deposito di note scritte a seguito di decreto in data 28 novembre 2025; nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3573/2023 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SPIZZICHINO ROBERTO
(C.F. , nato a nato a [...] il [...], Pt_2 Parte_3 C.F._2 deceduto, con il patrocinio dell'avv. SPIZZICHINO ROBERTO
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_4 C.F._3 patrocinio dell'avv. SPIZZICHINO ROBERTO
ATTORI contro nata a [...] il [...] e residente in [...]– USA, Controparte_1
C.F.: con l'Avv. Silvana Sofia Pizzoccaro CodiceFiscale_4
CONVENUTA
nato a [...] il [...] ) con l'Avv. Angela Controparte_2 CodiceFiscale_5
Mattafirri
ZO CH
(P.Iva ), con l'avv. Roberto Tartagli Controparte_3 P.IVA_1
INTERVENUTO
Il Giudice, letti gli atti e le note in sostituzione di udienza, vista la nota depositata in data 2 dicembre 2025 dall'avv. Alberto Spizzichino, che conclude:
pagina 1 di 37 “A) Previo accertamento che il confine tra la proprietà (AT TE Comune di AN Pt_1
Foglio 47 part. 439 e NCEU Comune di AN Foglio 47 part. 212 sub 602) e la proprietà CP_1
(NCEU Comune di AN Foglio 47 part. 216 sub 601 e sub 602 nonchè Foglio 47 mappale 1578) è quello risultante dalla “posizione della rete in base ai vecchi paletti rilevati il 29/3/2023” quale indicata dal CTU EO. nell'Allegato 31 alla sua Relazione 20/4/2023 resa in esito al procedimento ex Per_1 art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Livorno Sezione Distaccata di Portoferraio RG 36/2022 (doc.
18 atto di citazione ALL. 31), e in ipotesi e occorrendo previo accertamento e declaratoria ex art. 1158
c.c. che gli attori hanno usucapito ogni porzione di terreno che dalla loro proprietà si estende fino alla
“posizione della rete in base ai vecchi paletti rilevati il 29/3/2023” quale indicata dal CTU EO. nell'Allegato 31 alla sua Relazione 20/4/2023 resa in esito al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. Per_1 innanzi al Tribunale di Livorno Sezione Distaccata di Portoferraio RG 36/2022,
a1) e altresì previo accertamento e declaratoria dell'inefficacia, invalidità e/o nullità della scrittura
12/9/2019 intervenuta tra le parti, accertare e dichiarare che il tratto di parete EST del fabbricato di parte convenuta, realizzato nel 2021 - 2022 in ampliamento e in prolungamento rispetto alla preesistente parete EST del suo fabbricato a seguito e in virtù di domanda di permesso a costruire del
27/4/2020 e conseguente permesso a costruire n. 22/2020 Comune di AN per un'estensione di ml.
2,50 dal suo spigolo SUD-EST in direzione NORD, o per la diversa misura maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria, viola la distanza legale dal confine come sopra accertato con la proprietà attorea.
Con condanna della medesima convenuta all'arretramento dal confine come sopra accertato di tale nuovo tratto di parete EST del suo fabbricato fino alla distanza di cui all'art. 23 Regolamento edilizio
Comune di AN, o in ipotesi fino alla distanza di cui all'art. 873 c.c.
a2) accertare e dichiarare che il “Nuovo locale tecnico prefabbricato in muratura con pannelli di cemento armato intonacati a civile delle dimensioni di 2,45 X 4,20 ed altezza di m. 2,20” realizzato da parte convenuta a seguito e in virtù di domanda di Variante 17/12/2020 e conseguente permesso a costruire n. 17/2021 Comune di AN viola la distanza legale dal confine come sopra accertato con la proprietà attorea.
Con condanna della medesima convenuta al suo arretramento dal confine come sopra accertato fino alla distanza di cui all'art. 23 Regolamento edilizio Comune di AN. Cont a3) accertare e dichiarare che le due aperure a vetro realizzate dalla convenuta sulla parete del suo fabbricato violano la distanza legale dal confine come sopra accertato con la proprietà attorea di cui all'art. 905 c.c., con condanna della medesima convenuta alla loro eliminazione e/o chiusura. pagina 2 di 37 a4) accertare e dichiarare, ai fini del rispetto delle distanze legali, la natura di “costruzione” del terrapieno e dei massi di contenimento realizzati dalla convenuta a ridosso del confine con la proprietà attorea, e per l'effetto accertare e dichiarare che tali opere violano la distanza legale di cui all'art. 873
c.c. dal confine come sopra accertato, con condanna della medesima convenuta al loro arretramento dal confine come sopra accertato fino alla distanza di cui all'art. 873 c.c. per tutto il tratto di confine in cui sono presenti.
In ipotesi, qualora tali terrapieno e massi di contenimento fossero ritenuti leciti, e comunque fino al loro mantenimento sul confine, accertare e dichiarare che parte convenuta non ha titolo di realizzare sul confine il muro di cinta di cui all'art. 878 c.c.
B)
In ipotesi, previo accertamento che il confine tra la proprietà (AT TE Comune di Pt_1
AN Foglio 47 part. 439 e NCEU Comune di AN Foglio 47 part. 212 sub 602) e la proprietà
(NCEU Comune di AN Foglio 47 part. 216 sub 601 e sub 602 nonché Foglio 47 CP_1 mappale 1578) è quello risultante dalle mappe catastali quale indicato dal CTU EO. Per_1 nell'Allegato 31 alla sua Relazione resa in esito al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al
Tribunale di Livorno Sezione Distaccata di Portoferraio RG 36/2022 (doc. 18 ALL. 31), o comunque quello diverso che dovesse risultare, b1) e altresì previo accertamento e declaratoria dell'inefficacia, invalidità e/o nullità della scrittura 12/9/2019 intervenuta tra le parti, accertare e dichiarare che il tratto di parete EST del fabbricato di parte convenuta, realizzato nel 2021 - 2022 in ampliamento e in Cont prolungamento rispetto alla preesistente parete del suo fabbricato a seguito e in virtù di domanda di permesso a costruire del 27/4/2020 e conseguente permesso a costruire n. 22/2020 Comune di
AN per un'estensione di ml. 2,50 dal suo spigolo SUD-EST in direzione NORD, o per la diversa misura maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria, viola la distanza legale dal confine catastale come sopra accertato con la proprietà attorea.
Con condanna della medesima convenuta all'arretramento dal confine catastale come sopra accertato di tale nuovo tratto di parete EST del suo fabbricato fino alla distanza di cui all'art. 23 Regolamento edilizio Comune di AN, o in ipotesi fino alla distanza di cui all'art. 873 c.c.
b2) accertare e dichiarare che il “Nuovo locale tecnico prefabbricato in muratura con pannelli di cemento armato intonacati a civile delle dimensioni di 2,45 X 4,20 ed altezza di m. 2,20” realizzato da parte convenuta a seguito e in virtù di domanda di Variante 17/12/2020 e conseguente permesso a costruire n. 17/2021 Comune di AN viola la distanza legale dal confine catastale come sopra accertato con la proprietà attorea. pagina 3 di 37 Con condanna della medesima convenuta al suo arretramento dal confine catastale come sopra accertato fino alla distanza di cui all'art. 23 Regolamento edilizio Comune di AN.
b3) accertare e dichiarare, ai fini del rispetto delle distanze legali, la natura di “costruzione” del terrapieno e massi di contenimento realizzati dalla convenuta a ridosso del confine con la proprietà attorea, e per l'effetto accertare e dichiarare che tali opere violano la distanza legale di cui all'art. 873
c.c. dal confine catastale come sopra accertato, con condanna della medesima convenuta al loro arretramento dal confine catastale come sopra accertato fino alla distanza di cui all'art. 873 c.c. per tutto il tratto di confine in cui sono presenti.
In ipotesi, qualora tali terrapieno e massi di contenimento fossero ritenuti leciti, e comunque fino al loro mantenimento sul confine, accertare e dichiarare che parte convenuta non ha titolo di realizzare sul confine il muro di cinta di cui all'art. 878 c.c. C) Accertare e dichiarare la natura di luce irregolare dell'apertura realizzata dalla convenuta sulla parete EST del proprio fabbricato, con condanna della medesima convenuta alla sua regolarizzazione e conformazione ai requisiti di cui all'art. 901 c.c.
D)
Previo accertamento di servitù altius non tollendi in favore della proprietà attrice (AT TE
Comune di AN Foglio 47 part. 439 e NCEU Comune di AN Foglio 47 part. 212 sub 602) e gravante sulla limitrofa proprietà convenuta (NCEU Comune di AN Foglio 47 part. 216 sub 601 e sub 602 nonché Foglio 47 mappale 1578), e comunque del diritto degli attori al panorama e a non vedersi ridotta la luminosità, amenità, piacevolezza e riservatezza della propria proprietà, accertare e dichiarare la lesione di entrambi tali diritti, o in ipotesi di alcuno di essi, ad opera della maggior altezza dell'attuale fabbricato di parte convenuta rispetto a quella che aveva quello preesistente, sia di per sé sia in derivazione della sopraelevazione del piano di campagna;
nonché ad opera della medesima sopraelevazione del piano di campagna e dell'apposizione a ridosso del confine delle file di massi a suo contenimento;
nonché ad opera dell'arbitraria sostituzione ed elevazione della recinzione e siepi di confine;
nonché ad opera delle nuove siepi e alberature nelle parti che eccedono l'altezza della recinzione e siepe preesistente o, in ipotesi, della recinzione attuale o comunque di quella di legge.
E per l'effetto condannare la medesima convenuta alla riduzione in pristino con riconduzione dell'altezza del proprio attuale fabbricato e delle altre sue opere, manufatti e alberature a quella preesistente, o comunque a quella di legge, di ragione e/o di giustizia nei limiti di quanto necessario per il pieno e satisfattivo esercizio degli accertati diritti.
E)
pagina 4 di 37 Anche indipendentemente dal capo di domanda che precede, accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa l'illiceità della sostituzione nel 2021-2022 da parte convenuta, nel tratto di confine fiancheggiante la parete EST del suo fabbricato, della preesistente rete e siepe con “cannicci, tavoloni di legno e ombreggianti”, così come l'illiceità della sostituzione nell'estate 2023 da parte convenuta, nell'angolo SUD del confine, della rete e siepe preesistente con cannicci, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto degli attori al ripristino della situazione quo ante, con condanna della medesima convenuta, a sua cura e spese, a riallocare una rete e siepe per foggia, materiali, altezza e coloritura analoghe a quelle ivi esistenti prima di detti interventi, in esatta corrispondenza della “posizione della rete in base ai vecchi paletti rilevati il 29/3/2023” quale indicata dal CTU EO. nell'Allegato Per_1
31 alla sua Relazione 20/4/2023 resa nel procedimento ex art. 696 bis innanzi al Tribunale di Livorno
Sezione Distaccata di Portoferraio - RG 36/2022 (infra doc. 18), nonché in esatta corrispondenza della rete e siepe preesistente sostituita nell'estate 2023. In ipotesi, in caso di diverso accertamento del confine, con condanna della convenuta, a sua cura e spese, a riallocare in coincidenza con esso una rete e siepe per foggia, materiali, altezza e coloritura analoghe a quelle ivi esistenti prima di detti interventi.
§ § § Con risarcimento dei danni tutti subiti e subendi scaturenti dalla lesione di ciascun diritto fino alla riduzione in ripristino e/o regolarizzazione e/o conformazione conseguente, tenuto conto sia del periodo di permanenza dei lamentati illeciti, sia, in relazione a ciascun diritto leso, della correlativa diminuzione di valore della proprietà attrice, con liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 2056 e
1226 c.c. In ipotesi, con riferimento al prolungamento della parete Est in direzione Sud per CP_1
2,50 m., o per la diversa misura che risultasse, e qualora la scrittura 12/9/2019 si ritenesse afflitta da solo dolo incidente, con risarcimento dei danni subiti e subendi ai sensi dell'art. 1440 c.c.; Con rigetto di tutte le riconvenzionali avversarie perché infondate in fatto e in diritto, e in denegata ipotesi con loro riduzione e contenimento per quanto di legge, di ragione e di giustizia”; vista la nota depositata in data 3 dicembre 2025 dall'avv. Silvana Sofia Pizzoccaro, che conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis rectis: IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: Dato atto del mancato preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art.5 D.Lgs.
n.28/2010, dichiarare improcedibili le domande formulate dagli attori e volte: - a fare accertare e dichiarare che, difformemente dalle risultanze e certificazioni catastali, il confine tra il terreno di proprietà degli attori (mappale 439 del foglio 47 in CT del Comune di AN) ed il fondo di proprietà della convenuta (in NCEU del Comune di AN al foglio 47, mapp.216 sub.601 e mapp.216 sub.602) sia da individuarsi in corrispondenza dei paletti della vecchia recinzione tagliati;
- a fare annullare e comunque dichiarare l'inefficacia, l'invalidità e/o la nullità della scrittura 12/9/2019 pagina 5 di 37 intervenuta tra le parti” e mediante la quale è stata costituita servitù a favore del fondo di proprietà della convenuta sig.ra (in NCEU del Comune di AN al foglio 47, Controparte_1 mapp.216 sub.601 e mapp.216 sub.602) ed a carico del terreno di proprietà degli attori sig.ra Pt_1
e sig. (mappale 439 del foglio 47 in CT del Comune di AN). *
[...] Parte_5
Dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità delle domande nuove rassegnate da parte attrice nei confronti di parte convenuta nella propria memoria depositata ex art.171 ter n.1 cpc datata 20.02.2025 e meglio individuate ed evidenziate in colore rosso nella memoria ex art.171 ter n.2 cpc datata
21.03.2025 di parte convenuta da pag.14 a pag.16 da intendersi qui integralmente trascritta e riportata: domande sulle quali si conferma di non accettare il contraddittorio e la cui deduzione non è stata imposta in conseguenza della domanda riconvenzionale della convenuta. * Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione della terza chiamata a contraddire alle domande svolte in Controparte_3 via subordinata dalla convenuta sig.ra nei confronti del geom. in Controparte_1 Controparte_2 quanto terza estranea al rapporto contrattuale intervenuto tra dette parti. IN VIA PRINCIPALE:
Accertato e dichiarato che il confine di proprietà tra il fondo di proprietà della convenuta sig.ra
[...]
(in NCEU del Comune di AN al foglio 47, mapp.216 sub.601 e mapp.216 CP_1 sub.602) ed il terreno di proprietà degli attori sig.ra e (mappale Parte_1 Parte_5
439 del foglio 47 in CT del Comune di AN) è da individuarsi in corrispondenza del confine catastale meglio rappresentato nell'all.to 31 della relazione peritale del geom. nominato CTU Per_1 nel proc. ex art.696 bis cpc n.36/2022 RG Tribunale di Livorno, Sez. Distaccata di Portoferraio: - rigettare tutte le domande proposte e/o proponende dagli attori, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi illustrati negli atti difensivi. IN VIA RICONVENZIONALE: 1) Accertato e dichiarato che con la scrittura privata datata e sottoscritta dagli attori e dalla convenuta in data 12.09.2019 è stata costituita, ex art.1058 c.c., una servitù a favore del fondo di proprietà della convenuta sig.ra
[...]
(in NCEU del Comune di AN al foglio 47, mapp.216 sub.601 e mapp.216 CP_1 sub.602) ed a carico del terreno di proprietà degli attori sig.ra e Parte_1 Parte_5
(mappale 439 del foglio 47 in CT del Comune di AN) avente ad oggetto il diritto ad ampliare verso sud per circa 2,50 – 3,00 metri la parete in lato est dell'immobile di proprietà della sig.ra CP_1 ed a mantenere detto immobile a distanza inferiore rispetto a quella minima dal confine imposta
[...] dalle norme urbanistiche comunali e statali: - dichiarare giudizialmente accertata la sottoscrizione della sig.ra e dei sig.ri e in calce a detta Controparte_1 Parte_1 Parte_5 scrittura 12.09.2019 ai fini della sua trascrizione nei RR.II. e della sua opponibilità nei confronti di ogni terzo ai sensi dell'art.2652 n.3 c.c. . 2) Accertata e dichiarata l'irregolarità della destinazione e pagina 6 di 37 dell'utilizzo in fatto operati dai signori del terreno in Comune di AN, in CT al foglio 47, Pt_1 mappale 439, posto a confine con la proprietà della sig.ra (in NCEU del Controparte_1
Comune di AN al foglio 47, mapp.216 sub.601 e mapp.216 sub.602), rispetto alla sua destinazione catastale quale “vigneto”, destinazione ed utilizzo in fatto così come descritti dal geom. nella sua relazione peritale finale depositata nel proc.n.36/2022 RG Tribunale di Livorno, Sez. Per_1
Distaccata di Portoferraio;
- accertato e dichiarato che il terreno posto in Comune di AN, in CT al foglio 47, mappale 439, così come accertato dal CTU geom. nella relazione peritale depositata Per_1 nel proc.n.36/2022 RG Tribunale di Livorno, Sez. Distaccata di Portoferraio, è “incolto in parte adibito a giardino di pertinenza dell'abitazione e parte a viabilità, parcheggi e spazi di manovra, oltre ad alberi di pino, aree fisicamente distinte da siepi, opere murarie o recinzioni” e che, in particolare, ivi sono stati realizzati, in assenza di qualsiasi provvedimento autorizzativo: una tettoia per il ricovero di due auto di m.4,90 x mt.3,43 con struttura in ferro e copertura posta ad una distanza variabile da mt.1,65 a mt.3,41 dal fondo della sig.ra (in NCEU del Comune di AN al foglio 47, Controparte_1 mapp.216 sub.601 e mapp.216 sub.602); un forno in muratura avente superficie coperta di circa mq.3,22; una cisterna;
altra tettoia con copertura in lamiera grecata, nonché opere in muratura e recinzioni;
- dire tenuta e condannare parte attrice all'eliminazione ed all'abbattimento delle tettoie
(con particolare riferimento alla tettoia con struttura in ferro per ricovero di due autovetture della dimensione di mt.4,90 x mt. 3,43 realizzata e mantenuta ad una distanza variabile di 1,65 mt – 3,41 mt. dal confine con la proprietà della sig.ra , delle opere, dei manufatti, del forno in muratura, dei CP_1 muretti, delle pavimentazioni, della cisterna, del deposito di polietilene e di quant'altro esistente nel terreno posto in Comune di AN, in CT al foglio 47, mappale 439, che sia incompatibile con la sua destinazione catastale a vigneto e/o la cui realizzazione e/o il cui mantenimento siano vietati in considerazione delle prescrizioni urbanistiche e paesaggistiche, ovvero in forza di altre norme, leggi e regolamenti ed in violazione ed in pregiudizio del diritto di proprietà della convenuta, in quanto realizzati in contrasto con le norme locali e statali impositive della distanza minima dai confini e dalle costruzioni e per violazione degli artt.873, 890 ed inerenti c.c.; il tutto, in ogni caso, con dichiarazione di inesistenza di alcun diritto dei signori ad adibire tale terreno “a pertinenza dell'immobile in Pt_1
NCEU del Comune di AN al foglio 47 part.212 sub.602, a viabilità, parcheggi, spazi di manovra e per il mantenimento di opere murarie o recinzioni.” 3) Accertato e dichiarato che gli attori sono venuti meno ed hanno violato il generico dovere di rispettare gli impegni assunti, nonché di dare esecuzione agli accordi formalizzati nella scrittura privata datata 12.09.2019 costitutiva di servitù ex art.1058 c.c. a favore del fondo di proprietà della sig.ra ed a carico del loro Controparte_1
pagina 7 di 37 confinante fondo;
- accertato e dichiarato, altresì, che la sig.ra da sola e/o unitamente Parte_1 al sig. mediante plurime condotte ed iniziative, nonchè, in particolare, Parte_5 mediante segnalazioni al Comune di AN, mediante l'instaurazione di ricorso ex art.696 bis cpc n.36/2022 avanti il Tribunale di Livorno Sez. Distaccata di Portoferraio, mediante le procedure di mediazione n.55/2023 e n.62/2023 avanti l'Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di
Livorno, mediante l'opposizione introduttiva del giudizio n.3327/2023 RG Tribunale di Livorno, in violazione del generale dovere del “neminem laedere” e mediante abuso di diritto hanno cagionato danni patrimoniali e non patrimoniali alla sig.ra anche per lesione all'integrità Controparte_1 psicofisica permanente e temporanea;
- conseguentemente, dire tenuti e condannare gli attori Pt_1
e in via tra di loro solidale, a risarcire tutti i danni patiti e patiendi
[...] Parte_5 dalla convenuta nella misura che verrà ritenuta provata e di giustizia e, comunque, per importo non inferiore ad € 50.000: il tutto, oltre a rivalutazione ed interessi dalla maturazione del diritto e fino al saldo. IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA: per la denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree e salvo gravame: A) Dire tenuto e condannare il geom.
(e per esso dire tenuta e condannare la compagnia ) a manlevare, Controparte_2 Controparte_3 tenere indenne e garantire la convenuta sig.ra da tutte le conseguenze Controparte_1 pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento, in tutto ovvero solo in parte, di qualsiasi domanda formulata dagli attori e, quindi, dire tenuto e condannare il geom. (e per esso Controparte_2 dire tenuta e condannare la compagnia ): - a risarcire alla convenuta tutti i danni, Controparte_3 costi e le spese anche legali e tecniche che essa fosse tenuta a versare / risarcire / rifondere agli attori, nulla escluso;
- a rimborsare alla convenuta tutte le spese, i costi e gli esborsi sostenuti per la realizzazione dell'opera e/o di quella parte di opera di cui venisse disposta la riduzione in pristino, nonché ad anticipare alla convenuta gli importi pari alle spese ed ai costi necessari sia per la riduzione in ripristino, che per il susseguente necessario rifacimento;
- a risarcire alla convenuta il danno derivante da deprezzamento del suo immobile e per il suo mancato godimento ed utilizzo durante il tempo necessario per i lavori di ripristino e di successivo rifacimento;
- a risarcire / rimborsare / rifondere alla convenuta tutti i costi e le spese sostenuti per assistenza tecnica e legale, sia stragiudiziale, che giudiziale, anche ante causam. B) Dato atto del grave inadempimento del geom. rispetto agli obblighi assunti in forza di contratto d'opera professionale a favore della convenuta e CP_2 nella sua veste di progettista e direttore delle opere di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della sig.ra in AN, Loc. Procchio e dichiarata la conseguente risoluzione del Controparte_1 contratto inter partes: dire tenuto e condannare il geom. a rimborsare alla convenuta sig.ra CP_2 CP_1
pagina 8 di 37 il compenso dalla stessa versato pari alla complessiva somma di € 18.702,60, oltre a CP_1 rivalutazione ed interessi legali dall'esborso al rimborso. IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che nel 2019, la IG Controparte_1 diveniva proprietaria in forza di successione dalla madre IG dell'immobile ad Persona_2 uso abitativo con pertinenziale giardino posto in comune di AN, località- Procchio, Via S.
Martino n.1, edificato in forza di concessione edilizia rilasciata nel 1966 su terreno acquistato dalla IG in data 08.08.1962? (anche a conferma e chiarimento dei documenti n.1 e n.2). 2) Per_2
Vero che l'immobile ad uso abitativo con pertinenziale giardino di proprietà della IG CP_1 posto in Comune di AN, località Procchio, via S. Martino n.1, confina in lato Est con il
[...] terreno identificato catastalmente al foglio 47, mappale 439 , avente destinazione di “vigneto” di cui il signor è usufruttuario e la IG è nuda proprietaria? (anche a Parte_5 Parte_1 conferma e chiarimento del documento n.64). 3) Vero che l'immobile di proprietà della IG
[...] posto in Comune di AN , è da sempre destinato a “seconda casa” ed ivi la CP_1 IG che da oltre 45 anni risiede e vive negli Stati Uniti con la propria Controparte_1 famiglia, ha trascorso le vacanze estive presso tale casa e negli ultimi anni, da quando in pensione, ivi si stabilisce da maggio ad ottobre di ogni anno? 4) Vero che nei primi mesi del 2019 la IG
[...] decideva di effettuare un intervento di ristrutturazione del suo immobile in Comune di CP_1
AN, che necessitava di un intervento di risanamento edilizio e di rifacimento di tutti gli impianti?
5) Vero che la IG in particolare, intendeva effettuare un intervento di ristrutturazione CP_1 anche al fine di rendere l'immobile di sua proprietà un modello di sostenibilità a basso impatto ecologico, con utilizzo di materiali eco sostenibili e realizzazioni di impianti aventi fonti di energia rinnovabile e di massimo risparmio energetico, anche in considerazione del contesto paesaggistico in cui detto immobile è collocato? 6) Vero che la IG ancor prima di commissionare la CP_1 progettazione dell'intervento di ristrutturazione del proprio immobile in Comune di AN, contattava i signori e con i quali la IG e la di lei famiglia Parte_5 Parte_1 CP_1 avevano intrattenuto da decine di anni ottimi rapporti di buon vicinato, comunicando la propria intenzione di procedere alla ristrutturazione della sua casa e spiegando loro che nell'ambito di tale intervento essa desiderava estendere l'immobile in lato Est verso sud per circa 2-3 metri? 7) Vero che la IG esponeva ai signori che essa si sarebbe impegnata a fare Controparte_1 Pt_1 arrecare un disturbo minimo e che il prolungamento verso sud del preesistente immobile rispondeva all'esigenza di consentire una migliore e maggiore fruibilità dell'immobile stesso? 8) Vero che i signori e nulla lamentavano ed opponevano a quanto la IG Parte_1 Parte_5
pagina 9 di 37 intendeva realizzare? 9) Vero che con scrittura privata sottoscritta in data 12.9.2019 i signori CP_1
e rispettivamente quali usufruttuario e nuda proprietaria del Parte_5 Parte_1 terreno catastalmente classificato e destinato a “vigneto” , confinante lungo tutto il lato Est con il fondo di proprietà della IG dichiaravano espressamente il proprio consenso e Controparte_1 davano la propria autorizzazione affinché nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione del confinante immobile di proprietà della IG quest'ultima potesse commissionare Controparte_1
l'ampliamento di tale immobile verso sud di 2-3 metri? (anche a conferma ed a chiarimento del doc.n.3). 10) Vero che la IG prima che venisse sottoscritta la scrittura Controparte_1 privata datata 12.9.2019, forniva ai signori e tutte le informazioni da Parte_5 Parte_1 questi ultimi richieste in merito alle opere di ristrutturazione, con l'ampliamento, che essa intendeva effettuare sul suo immobile ? 11) Vero che, solo dopo avere ottenuto il consenso dei signori Pt_1 all'estensione del proprio immobile in comune di AN, località Procchio, la IG CP_1 conferiva incarico al geom. di predisporre il progetto di ristrutturazione, con
[...] Controparte_2 estensione di 2-3 metri verso sud, della sua casa in comune di AN, nonchè di dirigerne i relativi lavori, incaricandolo di occuparsi personalmente di tutte le relative pratiche sia presso il comune di
AN, sia presso la Commissione Paesaggistica e la Sovraintendenza di Pisa, che presso il Genio
Civile, in modo che l'intervento potesse essere realizzato nel rispetto di tutta la normativa in materia?
12) Vero che il geom. accettava e si impegnava ad eseguire l'incarico conferitogli dalla Controparte_2 IG garantendo che egli avrebbe operato nel rispetto di tutta la normativa Controparte_1
(urbanistica, amministrativa, locale , ecc.) in materia? 13) Vero che il progetto dell'intervento di ristrutturazione con ampliamento verso sud dell'immobile in comune di AN di proprietà della IG veniva predisposto dal geom. solo dopo che la IG Controparte_1 CP_2 [...] aveva ottenuto l'espresso consenso dei confinanti signori e CP_1 Parte_5 all'ampliamento dell'immobile? 14) Vero che , dopo avere ottenuto tutti i Parte_1 provvedimenti e le autorizzazioni necessari, i lavori di ristrutturazione dell'immobile in comune di
AN di proprietà della IG iniziavano nell'autunno 2020 e Controparte_1 proseguivano, in via ininterrotta , per i successivi dodici mesi? 15) Vero che il 30 settembre 2021, allorquando l'intervento edilizio sulla proprietà della IG era stato quasi Controparte_1 interamente concluso, pervenivano al DL geom. due comunicazioni via pec inviate Controparte_2 dall'avv. Mancuso, legale della IG e della IG (proprietaria Parte_1 Testimone_1 dell'immobile confinante in angolo Nord-Est della proprietà , nelle quali venivano lamentate CP_1 generiche violazioni poste in essere durante l'intervento edilizio sull'immobile di proprietà della pagina 10 di 37 IG (anche a conferma e chiarimento del doc. n.5). 16) Vero che il D.L. Controparte_1 geom. tentava di ottenere, senza alcun riscontro, maggiori informazioni circa le contestazioni CP_2 genericamente avanzate dal legale della IG e della IG 17) Vero che il 25 Pt_1 Tes_1 ottobre 2021 il D.L. geom. depositava presso il Comune di AN dichiarazione di Controparte_2 fine lavori parziale, avendo concordato con la committente IG che le opere Controparte_1 da terminarsi (realizzazione di marciapiedi perimetrali, sistemazione del giardino ecc.) sarebbero state effettuate e concluse nella primavera del successivo 2022? (anche a conferma ed a chiarimento del doc.n.6). 18) Vero che il 27.12.2021 la IG che già da tempo era rientrata e Controparte_1 si trovava nella sua casa di abitazione negli Stati Uniti, riceva una mail del Responsabile dell'Ufficio
Tecnico del Comune di AN, nella quale veniva chiesta l'autorizzazione ad una ispezione del suo immobile, in quanto detto Ufficio aveva ricevuto un esposto nel quale era stato denunciato che la IG mediante l'intervento edilizio attuato sul proprio immobile, avesse abusivamente CP_1 realizzato opere nel sottosuolo (creazione di vani) e nel quale si chiedeva che venisse verificata la sicurezza del terrapieno dalla IG assertivamente realizzato ? (anche a conferma ed a CP_1 chiarimenti del doc.n.7). 19) Vero che la IG essendo certa della legittimità Controparte_1
e della correttezza delle opere effettuate sul proprio immobile in comune di AN, prestava il proprio consenso all'accesso ed alla ispezione richiesti, che venivano effettuati il 29.12.2021 , in assenza della proprietaria IG da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, CP_1 del Comandante dei Carabinieri- stazione Parchi e di un Agente della Polizia Municipale, i quali verificavano l'assenza delle violazioni oggetto dell'esposto ricevuto dall'Ufficio tecnico del Comune di
AN e la conformità delle opere ai provvedimenti concessori e relative varianti? 20) Vero che a seguito di sopralluogo ed accesso del 29.12.2021, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di
AN redigeva propria relazione in data 22.2.2022, che veniva inoltrata anche ai Carabinieri
Sezione Parco AN, che ne avevano fatto richiesta? (anche a conferma ed a chiarimento del doc.n.33) 21) Vero che, solo in seguito, la IG veniva a conoscenza del fatto che CP_1
l'ispezione richiesta dal responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di AN, con l'assistenza delle Forze dell'Ordine, si era resa necessaria a seguito di esposto presentato datato 24.10.2021 da parte del legale della IG la quale aveva insistito affinchè si procedesse ad apposito Parte_1 sopralluogo presso la proprietà benchè il Comune già con propria comunicazione del CP_1
29.11.2021 avesse rilevato la legittimità delle opere realizzate e realizzande? (anche a chiarimento ed a conferma dei docc. nn.31 e 32). 22) Vero che il 7.2.2022 la IG riceveva al Controparte_1 suo indirizzo di posta elettronica personale una comunicazione del comandante della Stazione dei pagina 11 di 37 carabinieri del Parco-AN che le comunicava di doverle notificare un provvedimento dell'autorità
Giudiziaria e, solo a seguito di contatti telefonici tra il marito della IG ed il Comandante
CP_1 dei Carabinieri, quest'ultimo informava la IG che essa era destinataria di un
CP_1 provvedimento di ispezione e di perquisizione disposto con urgenza dal PM del Tribunale di Livorno ed emesso a seguito di denuncia penale presentata nei confronti della IG (anche a
CP_1 conferma e chiarimento del doc.n.8). 23) Vero che la IG benchè non tenutavi per legge,
CP_1 accettava che il provvedimento di perquisizione emesso dal PM di Livorno le venisse notificato via email ordinaria e nulla opponeva, anzi, aderiva alla richiesta del Comandante Carabinieri Parchi-
AN di accedere al suo immobile in AN, onde effettuarvi ispezioni con massima urgenza?
(anche a conferma ed a chiarimento del doc.n.9). 24) Vero che nella mattinata del 12.2.2022 il
[...]
, il Brig. e l'App.to , alla presenza del D.L. geom. Parte_6 CP_5 Testimone_2
e dell'avv. Francesca Luppoli, nominata difensore di fiducia della IG Controparte_2 CP_1 effettuavano sopralluogo, ispezione e perquisizione presso l'immobile e le pertinenze di proprietà della IG in comune di AN- località Procchio, ivi accertando l'insussistenza di alcuna CP_1 irregolarità e/o opera abusiva, redigendo il relativo verbale ? (anche a conferma e chiarimento del doc.n.10). 25) Vero che nel gennaio 2022 , grazie agli accertamenti esperiti dal proprio difensore di fiducia avv. Luppoli, la IG veniva a conoscenza del fatto che era stato Controparte_1 iscritto dal PM del Tribunale di Livorno procedimento penale a suo carico per abusi edilizi e, comunque, per violazioni edilizie poste in essere mediante l'intervento di ristrutturazione effettuato sul suo immobile in Comune di AN, località Procchio? 26) Vero che il procedimento penale iscritto a carico della IG avanti il Tribunale di Livorno, a seguito delle indagini Controparte_1 esperite, veniva archiviato dal GIP su richiesta del PM? 27) Vero che, nell'ambito delle indagini preliminari esperite dal PM del Tribunale di Livorno nel procedimento penale iscritto a carico della IG veniva acquisita anche la relazione del responsabile dell'Ufficio Controparte_1
Tecnico del Comune di AN del 13.4.2022, predisposta e trasmessa in risposta alla richiesta avanzata dai Carabinieri Stazione Parco AN, delegati dal PM? (anche a conferma e chiarimento del doc. n. 34). 30) Vero che in forza di provvedimenti autorizzativi emessi dal Comune di AN, in lato Sud del fondo di proprietà della IG è stato collocato un locale tecnico pre- CP_1 fabbricato nel quale sono collocati le centraline ed i sistemi di funzionamento e controllo degli impianti idrico ed elettrico, centrale di servizio dei pannelli solari e scaldabagno al servizio del fabbricato a destinazione abitativa? (anche a conferma ed a chiarimento del documento n.60). 31) Vero che il locale tecnico prefabbricato posto in lato Sud del fondo di proprietà è privo dei requisiti e delle CP_1
pagina 12 di 37 condizioni minime (riscaldamento, altro sistema di areazione ed isolamento, e quant'altro) per consentirne un qualsiasi uso diverso e tanto meno un utilizzo ai fini abitativi? (anche a conferma ed a chiarimento del documento n.60). 32) Vero che nella parete in lato est dell'immobile ad uso abitativo di proprietà della IG in Comune di AN località Procchio sono state realizzate due
CP_1 vedute in vetro, la cui parte superiore è munita di maniglia e può essere aperta e la parte inferiore fino al piano di calpestio è fissa, rendendo impossibile il suo utilizzo al fine di uscire all'esterno? (anche a conferma ed a chiarimento del doc.n.69). 34) Vero che prima di effettuare il carico ed il trasporto della terra di risulta degli scavi delle fondamenta dell'immobile di proprietà della IG sono state
CP_1 effettuate, su richiesta ed a spese della IG le relative analisi? (anche a conferma ed a
CP_1 chiarimento del doc. n. 47). 35) Vero che tra il fondo di proprietà della IG in Comune di
CP_1
AN, località Procchio, ed il fondo posto ad Est di proprietà dei signori e Parte_5
è sempre esistito un dislivello naturale? (anche a conferma ed a chiarimento del Parte_1 doc.n.64). 36) Vero che la fotografia prodotta come doc. n. 39 dalla difesa della IG e che CP_1 viene rammostrata al teste, è stata scattata da un drone il 29.6.2019, giorno del matrimonio del di lei figlio (anche a conferma ed a chiarimento del doc. n. 39). 39) Vero che il terreno di Persona_3 proprietà dei signori confinante in lato Ovest con la proprietà in AN, località Pt_1 CP_1
Procchio, è accatastato al AT terreni del Comune di AN al foglio 47, mappale 439, come
“vigneto”? (anche a conferma ed a chiarimento del doc.n. 64). 40) Vero che nel terreno di proprietà dei signori confinante in lato Ovest con la proprietà in AN, località Procchio, sono Pt_1 CP_1 presenti i manufatti meglio rappresentati nelle fotografie riportate a pagina 39, 40, 41 e 42 della comparsa di costituzione in data 27.6.2024 della convenuta IG costituiti da Controparte_1 tettoia posta ad una distanza variabile da 1,65 metri a 3,41 metri dal fondo della IG , da CP_1 un forno in muratura della superficie coperta di 3,22 mq., da una cisterna, da una tettoia con copertura in lamiera grecata? (anche a conferma e chiarimento delle fotografie riportate a pag.39, 40, 41 e 42 della comparsa di costituzione in data 27.6.2024 della IG . 41) Vero che solo una piccola CP_1 porzione del terreno di proprietà dei signori confinante in lato Ovest con la proprietà Pt_1 CP_1 in AN, località Procchio, è rivestita di erba, mentre la restante parte è stata cementata, ovvero è utilizzata come spazio di parcheggio di autovetture con presenza di cordoli in cemento? (anche a conferma e chiarimento delle fotografie riportate a pag.42 della comparsa di costituzione in data
27.6.2024 della IG . 42) Vero che fino al settembre 2023 nel terreno di proprietà dei CP_1 signori confinante ad Ovest con la proprietà della IG la copertura della tettoia Pt_1 CP_1 realizzata dai signori e posta ad una distanza variabile da 1,65 metri a 3,41 metri della proprietà Pt_1
pagina 13 di 37 era costituita da lastre ammalorate di eternit rappresentate nelle fotografie riportate a pagina CP_1
39 della comparsa di costituzione 27.6.2024 della IG e prodotte come doc. n.54, che si CP_1 rammostra al teste? (anche a conferma ed a chiarimento del doc.n.54). 43) Vero che nell'estate 2022, il sig. figlio della IG anch'esso stabilmente residente negli Stati Uniti, con Persona_3 CP_1 la figlia neonata e la moglie si recava presso la casa di villeggiatura di proprietà della madre in Comune di AN, località Procchio, avendo programmato di ivi trascorrere una lunga vacanza, ma, avvedutosi della presenza della tettoia di proprietà dei signori con copertura costituita da lastre Pt_1 di eternit ammalorate e rotte, per il timore di malanni propri, della moglie e soprattutto della figlia neonata, pochi giorni dopo il suo arrivo, decideva di partire? 44) Vero che sul lato nord del terreno di proprietà dei signori sono da sempre presenti siepi ed alberi ad alto fusto i cui rami Pt_1 impediscono qualsiasi visuale ed il panorama sul golfo? 45) Vero che la IG Controparte_1
a causa dei vari procedimenti (in sede amministrativa, penale e civile) nonché dei procedimenti stragiudiziali ex art. 696 bis e di mediazione promossi nei suoi confronti dalla IG Parte_1 da sola, ovvero unitamente al padre nonché a causa delle varie ispezioni, Parte_5 accessi e sopralluoghi effettuati dai responsabili dell'ufficio Tecnico del Comune di AN e dai
Carabinieri della Stazione Parco-AN a seguito di esposti presentati dalla IG Parte_1 con riferimento all'intervento edilizio sull'immobile di proprietà ha vissuto e vive in una CP_1 condizione di pressochè costante ansia e turbamento, soffrendo di insonnia e di attacchi d'ansia a cui a tutt'oggi soggetta? (anche a conferma e chiarimento dei docc. nn.55 e 56). Si indicano a testi: Tes_3 da San Diego, California USA;
dott. da Milano;
dott. da La
[...] Testimone_4 Persona_3
Jolla, California, USA;
sig. da Lakeside, California, USA;
sig.ra da CP_6 CP_7
ST (LO); sig.ra da Roma;
sig. da Roma;
sig. Controparte_8 Testimone_5 da OG TO ST (VA); sig. da AN (LI) Isola Testimone_6 Tes_7
d'Elba; sig. da AN (LI) Isola d'Elba; sig.ra da Milano;
EOetra Persona_4 Controparte_9 da NA di MP (LI) Isola D'elba; dott. Geologo da AN Persona_5 Persona_6
NA (LI) Isola d'Elba; EOetra da AN NA (LI) Isola d'Elba; sig.ra Testimone_8 Tes_9 da La Jolla, California, USA;
Architetto da AN NA (LI) Isola D'Elba;
[...] Tes_10
Dott. da Brescia (BS); Dott.ssa da Brescia (BS); da Testimone_11 Persona_7 CP_10
Bolzano; Dott. da Crema (CR); da MP nell'Elba Persona_8 Controparte_11
(LI) Isola D'Elba; sig.ra La Jolla, California USA;
sig. da Crema Tes_12 Controparte_12
(CR); Avv. Francesca Luppoli con studio in AN (LI); dott.ssa con studio in Crema Tes_13
(CR); e App.to entrambi presso la Stazione Carabinieri Parte_6 Testimone_2
pagina 14 di 37 “Parco” di AN NA e di Portoferraio;
sig.ra da AN, località Procchio- Isola Tes_14
d'Elba; sig. da AN, Località Procchio -Isola d'Elba; sig. da Testimone_15 Testimone_16
OG TO ST (VA). Respingere tutte le istanze istruttorie formulate da parte attrice nella propria memoria ex art.171 ter n.2 cpc per i motivi illustrati nella memoria ex art.171 ter n.3 cpc datata
31.03.2025, nonché le ulteriori ex adverso formulate in corso di causa in quanto inammissibili e nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione di prova testimoniale sui capitoli avversari, si chiede di essere ammessi alla controprova con i testi indicati per la prova diretta in memoria ex art.171 ter n.2 cpc. Con refusione di tutte le spese e valutazione, secondo quanto previsto dall'art.91 cpc, ai fini della relativa liquidazione, del rifiuto non giustificato della sola parte attrice della proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art.185 bis con ordinanza in data 11.04.2025.”
Vista la nota depositata in data 3 dicembre 2025 dall'avv. Angela Mattafirri, che conclude:
“Perche' la domanda attrice venga respinta per tutte le causali sopra descritte in ogni Sua parte. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste avanzate dall'attrice, il comparenti chiede fin da ora di essere autorizzato a chiamare in giudizio la propria compagnie di assicurazione ed in particolare intende evocare in giudizio l'assicurazione , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t. con sede in Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa n. 14 in virtu di polizza n
730297465 al fine di essere tenuto indenne da ogni pretesa risarcitorie e posta di danno avanzata da parte attrice e comunque da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal presente contenzioso. Si chiede allo scopo che il Tribunale Voglia disporre il differimento della udienza al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge. Con riserva di ulteriori produzioni e allegazioni. In ogni caso con vittoria di spese di giudizio”;
Vista la nota depositata in data 3 dicembre 2025 dall'avv. Alberto Tartagli, che conclude:
Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito del Tribunale di Livorno, contrariis reiectis: In via principale, respingere le domande svolte dagli attori in quanto, in quanto infondate, in fatto ed in diritto e, comunque, non provate per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e deducendi in corso di causa, con vittoria di spese e competenze;
in via subordinata, rigettare le domande della convenuta
Sig.ra di essere rilevata indenne dal terzo chiamato in causa, EOetra Controparte_1 CP_2
in quanto tutte le domande sono infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate per tutti
[...]
i motivi dedotti in in corso di causa, con vittoria di spese e competenze;
in via ulteriormente subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte dalla convenuta Sig.ra in quanto venga accertata una qualunque responsabilità Controparte_1 riferibile al geometra e, per l'effetto, determinato il danno, e condannata la terza Controparte_2
pagina 15 di 37 chiamata in causa a rilevare indenne il proprio assicurato contenere, detto Controparte_3 risarcimento nei limiti del giusto, del dovuto e del rigorosamente provato, in proporzione all'entità della colpa eventualmente accertata a carico di ciascuna parte, con l'applicazione dei limiti, le franchigie e gli scoperti di cui alla polizza n. 03400655503 e senza alcun vincolo di solidarietà. In ogni caso con vittoria di competenza e spese di giudizio, ovvero compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. pronuncia
SENTENZA
Dando lettura della motivazione e del dispositivo, che seguono.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto ritualmente notificato, e citavano Parte_1 Parte_5 dinanzi al Tribunale di Livorno ed esponevano che: Controparte_1 la convenuta era proprietaria di un edificio, con garage e giardino, ubicato in AN località
Procchio Via San Martino n.1; Cont la proprietà della convenuta confinava a con un terreno di Parte_5 usufruttuario, e di nuda proprietaria); Parte_1 con scrittura privata in data 12 settembre 2019 gli attori autorizzavano la convenuta “ad estendere di circa 2-3 metri l'abitazione della IG proseguendo lungo la linea del muro esistente CP_1 della parte posteriore (verso la strada)”; la strada era la strada provinciale;
i lavori di edificazione realizzati dalla convenuta avevano portato alla costruzione dell'edificio, che vedeva la parete EST a distanza dal confine inferiore a quello legale;
alla costruzione di un nuovo locale tecnico prefabbricato a distanza dal confine inferiore a quella legale, alla apertura di due vedute sulla parete EST del fabbricato a distanza inferiore da quella prevista dall'art. 905 cc, alla realizzazione sulla parete EST del fabbricato di una apertura priva dei requisiti di cui all'art. 901 cc e da ridurre alle prescrizioni dell'art. 902 cc, alla realizzazione di una sopraelevazione della proprietà della convenuta, attraverso il riporto di terra, a distanza non regolamentare dal confine, alla sopraelevazione dell'edificio della convenuta, tanto da ledere il diritto al panorama e alla piena godibilità della proprietà degli attori in violazione della servitù “altius non tollendi” degli attori stessi;
la convenuta aveva eliminato la rete di delimitazione del confine con la proprietà degli attori, rete che era alta circa 1,50 – 1,70 metri, e l'aveva sostituita con cannicci, tavoloni di legno e ombreggianti alti pagina 16 di 37 circa 2,20 metri, che, posizionati ad una altezza superiore rispetto alla rete anche a seguito del riporto di terra, che aveva alzato la proprietà della convenuta, aveva determinato a ledere la luminosità e l'amenità della proprietà degli attori;
la convenuta aveva eliminato anche 1,5 metri di rete e siepe nell'angolo SUD del confine e la sostituiva con cannicci alti circa 2,50 metri;
veniva svolto il procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n.36/2022, all'esito del quale venivano depositate in data 20 aprile 2023 e in data 24 aprile 2023 le relazioni del CTU EO.
Per_1 in base al combinato disposto degli artt. 23 II comma e 22 del regolamento edilizio del Comune di
AN la distanza degli edifici dal confine doveva essere di 5 metri e tale norme integrava il codice civile ai sensi dell'art. 873 cc;
l'intervento edilizio della convenuta realizzato attraverso una “demolizione e ricostruzione CP_1 con ampliamento”, ossia con aumento volumetrico dell'edificio preesistente e la modifica della sua sagoma, nonché con realizzazione ex novo anche di una porzione di parete esterna e di un ulteriore edificio (locale accessorio – prima inesistente - distaccato dal fabbricato principale), aveva dato luogo ad una “nuova costruzione”; il confine tra i fondi coincideva con la posizione della rete presente prima che fosse sostituita dalla convenuta ed era stato accertato dal CTU in sede di ATP, oltre che ammesso a pagina 25 della comparsa di costituzione della convenuta in sede di ATP;
la differenza del confine indicato nella mappa catastale e quello della rete non era rilevante in quanto la rete sussisteva da sempre e gli attori avevano usucapito la striscia di terreno esistente tra i due confini;
gli attori domandavano quindi il riconoscimento dell'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158 cc della striscia di terreno sopra indicata;
la nuova edificazione della convenuta aveva ampliato la parete EST dell'edificio di 2,5 metri verso la
SUD e verso la strada provinciale (verso la proprietà degli attori); la convenuta, nel procedimento di
ATP aveva ammesso la circostanza;
il nuovo edificio si era venuto a trovare ad una distanza dal confine inferiore a quella dettata dall'art. 873 cc e quella dettata dal regolamento comunale e si collocava a 1,32 metri dal confine (cfr. relazione di CTU a pagina 25); la scrittura del 12 settembre 2019 era priva di data certa, non aveva la forma dell'atto pubblico e non era stata trascritta e non aveva costituito alcuna servitù in grado di legittimare la costruzione a distanza inferiore da quella legale dal confine;
la scrittura parlava poi solo di un prolungamento della parete
EST e non della distanza dell'edificio dal confine;
la norma sulla edificabilità dal confine aveva natura pagina 17 di 37 pubblicistica perché dettata dal regolamento comunale e non poteva essere derogata con la conseguenza che la scrittura era comunque nulla ai sensi dell'art. 1418 cc;
il nuovo locale tecnico era stato edificato alla distanza da 3,20 metri a 3,41 metri dal confine, così come accertato in sede di ATP;
sulla parete EST erano state aperte dalla convenuta due porte finestre a distanza dal confine inferiore a quella previste dall'art. 905 cc;
sulla parete EST era stata aperta una luce irregolare che doveva essere riportata ai requisiti dettati dall'art. 902 II comma cc;
la convenuta aveva poi sparso circa 190 metri cubi di terra sul giardina derivante dagli scavi per le edificazioni al fine di pareggiare la proprietà e alzare il lato NORD che si affacciava sulla sottostante baia di Procchio;
per evitare lo smottamento del terreno sul lato NORD in direzione del mare aveva anche realizzato un muro in pietra;
sul lato del confine con la proprietà degli attori il terreno della convenuta era stato alzato;
il terrapieno doveva essere eliminato fino alla distanza legale dal confine tra la proprietà degli attori e quella della convenuta sul lato EST;
il muro realizzato non era di confine ai sensi dell'art. 878 cc e integrava una costruzione sul confine;
le verifiche del CTU in sede di ATP consentivano di ricavare che in sede di “ricostruzione” la nuova abitazione si era elevata in più rispetto alla vecchia almeno di m. 0,37 allo spigolo SUD-EST, CP_1 di m. 1,24 in corrispondenza del colmo del tetto e di m. 1,06 allo spigolo CP_13 la sostituzione della rete metallica con cannicci, tavoloni in legno e ombreggianti , accompagnata dall'innalzamento del piano della proprietà, aveva determinato una compressione sia dell'amenità che della panoramicità e della luminosità della proprietà degli attori;
gli attori vantavano una servità altius non tollendi in quanto la casa della convenuta era stata edificata nel 1962 e mai modificata;
la convenuta doveva essere condannata a posizionare sul confine una rete e siepe per foggia, materiali, altezza e coloritura analoghe a quelle ivi prima presenti, nonché a quelle ancora ad oggi presenti nel tratto NORD e nel restante tratto SUD del confine.
II. Con comparsa depositata in data 27 giugno 2024 si costituiva in giudizio CP_1
e deduceva che:
[...] la domanda di individuazione del confine tra le proprietà nel punto ove erano collocati i paletti della rete di recinzione doveva essere respinta in quanto il confine si collocava così come rappresentato nelle risultanze catastali e dal CTU nella planimetria allegata con il numero 31 alla relazione di ATP;
la domanda era, comunque, improcedibile in quanto non risultava soddisfatta la prevendita condizione dell'esperimento della mediazione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n.28/2010; pagina 18 di 37 le allegazione del legale della convenuta, contenute nella memoria di costituzione del procedimento di
ATP, non avevano carattere confessorio perché la memoria non era stata sottoscritta dalla parte ed avevano valore meramente indiziario;
la contestazione avversaria sul posizionamento a distanza non regolare del confine dell'edificio era manifestamente infondata, atteso che l'ampliamento operato per 2,5 metri a filo della preesistente parete est verso la proprietà non risultava in violazione delle distanze minime dal confine, Pt_1 avendo la convenuta conseguito la preventiva autorizzazione dei confinanti (ossia dei , Pt_1 formalizzata nella scrittura privata del 12/09/2019, scrittura privata mediante la quale gli attori acconsentivano a che la realizzasse un modesto incremento e, quindi, le parti costituivano, ai CP_1 sensi dell'art.1058 c.c., la relativa servitù a favore del fondo della ed a carico del fondo dei CP_1
Pt_1 la domanda di accertamento della invalidità della scrittura era improcedibile in quanto, avendo ad oggetto la dichiarazione di invalidità di un atto costitutivo di un diritto reale ed, in particolare, poichè era da qualificarsi quale funzionale ad una actio negatoria servitutis, era sottoposta alla condizione necessaria del preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art.5 D.Lgs.
n.28/2010; la convenuta domandava il riconoscimento della costituzione della servitù (come già opposto nella procedura di mediazione n.55/2023), allo scopo di procedere alla relativa trascrizione, ovvero, comunque, chiedeva che venisse accertata giudizialmente la sottoscrizione da parte degli attori di tale scrittura privata, in modo da rendere opponibile ai terzi il relativo onere reale ex art.2652 n.3 c.c.; non era applicare l'art. 23 del regolamento edilizio comunale perchè l'intervento edilizio della convenuta non era qualificabile come nuova costruzione in quanto l'ampliamento del fabbricato era stato funzionale alla realizzazione di due bagni e di un garage, ovvero di porzioni pertinenziali, e quindi non era stata realizzata una nuova costruzione, ma una ristrutturazione edilizia ai sensi degli artt. 5 e 23 del regolamento edilizio comunale;
il locale tecnico non integrava una costruzione che doveva rimanere alla distanza di 5 metri dal confine in quanto era destinato ad ospitare gli impianti idrici ed elettrici e costitutiva solo un volume tecnico e non un nuovo edificio;
come accertato dal CTU geom. e descritto nella sua planimetria allegata alla relazione peritale Per_1 come all.to 31, l'apertura posta a sud -est dista 1,58 metri dal confine catastale e l'apertura intermedia dista 1,66 metri dal confine catastale: entrambe le apertura rispettavano la distanza prevista dall'art.905
c.c.; pagina 19 di 37 le pareti dell'edificio della convenuta era ricoperte dal cd. “cappotto termico”, di cui non era legittimo tenere conto ai fini della applicazione delle norme sulla distanza dal confine;
il CTU geom. aveva accertato che quella che controparte definiva “luce” era posta ad altezza di Per_1 quasi 2 metri, era costituita da “vetro fisso”, che era posto a filo del muro perimetrale, era antisfondamento ed antiproiettile e che non solo non consentiva l'inspectio e la prospectio sul fondo degli attori, ma non poteva nemmeno considerarsi quale luce irregolare, perché non consentiva il passaggio di aria, bensì solo di luce;
non era vero che era stato alzato il livello del terreno sul quale insisteva il fabbricato della convenuta e che era stato alzato anche il livello del giardino pertinenziale, mediante spargimento della terra di risulta dallo scavo delle fondazioni, in modo da diminuire il declivio naturale esistente verso nord;
non era vero che era stato creato un “terrapieno” in prossimità del confine con la proprietà Pt_1 qualificabile quale “costruzione” soggetta alle norma sulle distanze minime dal confine;
i responsabili dell'Ufficio Tecnico del Comune di AN, che il 29.02.2022 avevano effettuato un apposito sopralluogo alla presenza e con l'assistenza del Comandante dei Carabinieri Parchi e di un agente della Polizia Municipale, avevano escluso che fosse stato operato un innalzamento del piano, concludendo espressamente nella loro relazione nei seguenti testuali termini: “non si è riscontrata alcuna modifica della quota del terrapieno attuale rispetto a quello antecedente la realizzazione dell'intervento autorizzato con il Permesso di Costruire n.22 del 23.09.2020 e successive varianti in corso d'opera”; era sempre esistito un evidente dislivello tra la proprietà posto ad altezza maggiore sia CP_1 rispetto alla proprietà (di terzi) posta a nord, che rispetto alla proprietà osta ad est;
Pt_1 in prossimità della proprietà della convenuta esisteva una tettoia per il ricovero di due auto di m.4,90 x mt.3,43 con struttura in ferro;
come accertato dal CTU, detta tettoia era stata realizzata ed era posta ad una distanza variabile da mt.1,65 a mt.3,41 dal fondo della sig.ra e, quindi, a distanza inferiore CP_1
a quella minima di mt.5,00 dal confine catastale secondo quanto previsto dal Regolamento Edilizio del
Comune di AN (art.23) e dalle norme statali;
a distanza non regolare dal confine erano presenti anche un forno in muratura, una cisterna e un'altra tettoia, che dovevano essere eliminate;
domandava, in via riconvenzionale, il Tribunale adito accertasse e dichiarasse l'irregolarità della destinazione e dell'utilizzo in fatto operati dai del terreno posto in Comune di AN, in Pt_1
NCTR al foglio 47, mappale 439, a confine con la proprietà rispetto alla sua destinazione CP_1 catastale quale “ vigneto ”, con loro condanna in solido al risarcimento in forma specifica e, quindi, pagina 20 di 37 all'eliminazione ed all'abbattimento delle tettoie (con particolare riferimento alla tettoia con struttura in ferro per ricovero di due autovetture della dimensione di mt.4,90 x mt. 3,43 realizzata e mantenuta ad una distanza variabile di 1,65 mt – 3,41 mt. dal confine con la proprietà , delle opere, dei CP_1 manufatti, del forno in muratura, dei muretti, delle pavimentazioni, della cisterna, del deposito di polietilene e quant'altro ivi esistente (siccome verificato e descritto nella relazione finale del geom.
che sia incompatibile con la suddetta destinazione catastale e/o la cui realizzazione e/o il cui Per_1 mantenimento siano vietati in considerazione delle prescrizioni urbanistiche e paesaggistiche, ovvero in forza di altre norme, leggi e regolamenti ed in violazione ed in pregiudizio del diritto di proprietà della convenuta, in quanto realizzati in contrasto con le norme urbanistiche locali e statali relative alla distanza dai confini e dalle costruzioni e per violazione degli artt.873, 890 ed inerenti c.c.: il tutto, in ogni caso, con dichiarazione di insussistenza del diritto dei signori ad adibire tale terreno “ a Pt_1 pertinenza dell'abitazione, a viabilità, parcheggi, spazi di manovra e per il mantenimento di opere murarie o recinzioni ”; domandava, in via riconvenzionale, gli attori al risarcimento del danno alla salute patito a seguito delle innumerevoli azioni giudiziarie intraprese dagli attori, da liquidare nella misura di almeno euro
44.805,00; domandava di essere tenuta indenne dalla domanda degli attori dal geom. che si Controparte_2 era occupato della progettazione e della direzione delle opere oggetto dell'intervento edilizio sull'immobile della convenuta;
qualora fosse risultato, all'esito del giudizio, che l'intervento edilizio di ristrutturazione sull'immobile della convenuta era stato effettivamente realizzato in violazione delle norme urbanistiche locali e/o statali e/o in pregiudizio del diritto di proprietà degli attori confinanti, di tutte le relative conseguenze pregiudizievoli doveva rispondere il geom. al quale era stato affidato l'incarico e che si era CP_2 impegnato a progettare ed a dirigere le relative opere.
III. Con comparsa depositata in data 9 ottobre 2024 si costituiva in giudizio il terzo chiamato EO.
il quale deduceva che: Controparte_2 non aveva partecipato all'accertamento tecnico preventivo e gli esiti dello stesso non gli erano opponibili;
il confine tra le proprietà doveva essere individuato nel rilevo effettuato dal convenuto e poi utilizzato nei suoi elaborati progettuali;
l'unico dato certo sul confine era quello ritraibile dai dati castali e non dalla recinzione e dai paletti che nel tempo erano stati spostati;
pagina 21 di 37 l'abitazione della si trovava, anche a seguito dell'intervento edilizio progettato e diretto da CP_1 parte del EO. nella medesima posizione preesistente;
la aveva acquisito il diritto a CP_2 CP_1 mantenere il proprio fabbricato nella stessa identica posizione;
la scrittura consentiva di edificare a distanza dal confine inferiore a quello dettato dal regolamento comunale e dal codice civile e non integrava alcuna violazione della normativa di diritto pubblico;
chiedeva di essere garantito dalla compagnia di assicurazione che assicurava Controparte_3 il danno da responsabilità civile professionale.
IV. Con comparsa depositata in data 30 gennaio 2025 si costituiva in giudizio la società
[...]
il quale domandava le domandava il rigetto delle domande degli attori e della convenuta CP_3
e comunque il contenimento dell'indennizzo dovuto al proprio assicurato nei limiti del CP_1 contratto di assicurazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Deve essere respinta la preliminare eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta delle domande degli attori in quanto la mediazione ha avuto ad oggetto l'accertamento del confine e la validità della scrittura privata del 12 settembre 2019.
2.
Va premesso che ogni istanza e deduzione, anche istruttoria, avanzata dalle parti viene implicitamente respinta se incompatibile con la motivazione e decisione, che segue.
A
Sulla domanda di accertamento dei confini e comunque di usucapione della proprietà immobiliare fino al confine risultante dalla “posizione della rete in base ai vecchi paletti rilevati il 29/3/2023”, così come indicato dal CTU EO. nell'Allegato 31 alla sua Relazione 20/4/2023 resa in esito al Per_1 procedimento di consulenza tecnica preventiva iscritto al n. RG 36/2022 e acquisita la presente processo con ordinanza depositata in data 11 aprile 2025.
Le attrici e domandano che il confine tra la proprietà di Parte_1 Parte_4
(AT TE Comune di AN Foglio 47 part. 439 e NCEU Comune di Parte_1
AN Foglio 47 part. 212 sub 602) e la proprietà della convenuta Controparte_1
(NCEU Comune di AN Foglio 47 part. 216 sub 601 e sub 602 nonchè Foglio 47
[...] mappale 1578) sia accertato ed individuato in quello risultante dalla “posizione della rete in base ai vecchi paletti rilevati il 29/3/2023” quale indicata dal CTU EO. nell'Allegato 31 alla sua Per_1
pagina 22 di 37 Relazione 20/4/2023 resa in esito al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Livorno
RG 36/2022.
Le attrici domandano anche che sia accertato l'acquisto per usucapione della proprietà immobiliare ai sensi dell'art. 1158 cc della porzione di terreno che dalla loro proprietà si estende e arriva fino a quel confine.
La convenuta sostiene che il confine tra le proprietà delle parti non possa individuarsi in corrispondenza dei paletti tagliati della vecchia recinzione, dovendosi, invece, individuare il confine secondo le risultanze catastali, così come rappresentato dal CTU nella planimetria allegata alla sua relazione con il n.31.
Sostiene la convenuta che il riferimento ad una qualsiasi recinzione quale dimostrativa del confine sia inconsistente perché la recinzione era stata fabbricata dal padre della convenuta unicamente nel tratto di terreno posto in prossimità della parete ad est del fabbricato della convenuta e perché tale CP_1 recinzione spostata spesso negli ultimi 50 anni. Il confine della proprietà poteva individuarsi esclusivamente sulla base delle risultanze catastali.
Dagli atti introduttivi del processo, dalla mappa catastale e dalla pagina 6 della relazione di CTU emerge che la convenuta è proprietaria del fondo descritto al AT Controparte_1
TE del Comune di AN (LI) foglio 47, mappale 216 subalterni 601 e 602, mentre l'attrice proprietaria del fondo descritto al AT TE foglio 47, mappale 439. Parte_1
Il confine tra i due fondi corre lungo il mappale 261 ( e il mappale 439 (MAZZEI). CP_1
Individuato il punto controverso tra i diritti di proprietà delle parti occorre passare ad analizzare la relazione del CTU EO. datata 20 aprile 2023, redatta nel procedimento svolto Persona_9 antecedentemente al presente giudizio tra . Parte_1 Controparte_1
A pagina 10 della relazione, il CTU parte dal presupposto che l'accertamento tecnico per individuare il confine deve iniziare dalla recinzione metallica che rappresenta il confine di fatto tra i due fondi: “per fornire i dati della distanza occorre, preliminarmente, individuare il confine tra i due fondi di fatto rappresentato dalla recinzione metallica su paletti in ferro già sopra enunciata”.
A pagina 12 della relazione scrive il CTU arriva alla conclusione da cui era partito: “in ragione dei sopra richiamati limiti della mappa si assume, quale confine di riferimento la recinzione che delimita i due fondi”.
Il Giudice condivide tale conclusione in quanto il confine deve essere individuato in base alla recinzione.
pagina 23 di 37 E' impossibile opinare diversamente perché la recinzione ha separato fisicamente i due fondi per decenni.
La deposizione di fratello della convenuta escusso all'udienza del 20 Testimone_4 novembre 2025, non può mettere in dubbio la conclusione.
Il teste riferisce che il padre ebbe ad installare la rete sulla sua proprietà per impedire agli animali domestici di transitare da un fondo all'altro.
La deposizione non è credibile per questo Giudice perché non possibile che una rete sia lasciata per decenni a dividere di fatto due fondi se quella rete non corre lungo il confine, anche quando gli animali domestici sono morti.
Peraltro, il CTU afferma a pagina 12 che “sovrapponendo l'immagine della mappa d'impianto alla grafica del rilievo (allegato 12 pagina 19), si rileva una sostanziale coincidenza tra il confine di fatto e catastale limitatamente ai punti 117, 119 e 122. Nel tratto compreso tra i punti 122 e 129 il confine catastale si discosta di circa cm. 50/60 dal confine rappresentato dalla rete metallica che appare insistere sulla pc. 216”.
Quindi, per una parte la rete si sovrappone al confine catastale.
Viene, quindi, accertato che il confine tra il fondo di proprietà di e quello di Parte_1 proprietà di coincide con la linea verde dell'allegato 31 alla relazione del Controparte_1
CTU EO. datata 20 aprile 2023 (allegato 31 di cui si parla a pagina 24 della relazione Persona_9 della relazione del CTU EO. . Persona_9
B
Sulla domanda di accertamento che il tratto di parete EST del fabbricato di CP_1
realizzato nel 2021 - 2022 in ampliamento e in prolungamento rispetto alla preesistente
[...] parete EST del suo fabbricato (a seguito e in virtù di domanda di permesso a costruire del 27/4/2020 e conseguente permesso a costruire n. 22/2020 del Comune di AN) per un'estensione di ml. 2,50 dal suo spigolo SUD-EST in direzione NORD viola la distanza legale dal confine con la proprietà di
Parte_1
Sulla conseguente condanna della convenuta all'arretramento dal confine di tale nuovo tratto di parete
EST del suo fabbricato fino alla distanza di cui all'art. 23 Regolamento edilizio Comune di AN, o in ipotesi fino alla distanza di cui all'art. 873 c.c.
Secondo la tesi delle attrici il Regolamento edilizio del Comune di AN, nel cui ambito ricade l'intervento edilizio della convenuta, prevede all'art. 23 comma 2 che “la distanza minima dei nuovi pagina 24 di 37 edifici dai confini dovrà essere pari alla metà della distanza prevista tra edifici”, che a sua volta il precedente art. 22 fissa in 10 m.
La distanza degli edifici dal confine prevista dal Regolamento edilizio del Comune di AN, pari a ml. 5,00, ha natura integrativa, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 872 c.c., di quella prevista alla
Sezione VI, Capo II, Titolo II, Libro III del codice civile, e in particolare della distanza prevista dall'art. 873 c.c.
In sese di consulenza tecnica preventiva, il CTU, dopo aver individuato il confine tra le proprietà, ha accertato alle pagine 25 e 26 che le distanze del lato est del fabbricato della CP_1 dal confine risultano le seguenti: m. 1,32 a Sud-Est; m. 1,44 all'altezza dell'apertura
[...] intermedia;
m. 1,44 di fronte all'apertura con vetro fisso e m. 1,96 dallo spigolo Nord-Est dell'edificio.
Avverso la domanda la convenuta ha dedotto che l'ampliamento operato per 2,5 metri a filo della preesistente parete est verso la proprietà non risultava in violazione delle distanze minime dal Pt_1 confine, avendo la convenuta conseguito la preventiva autorizzazione dei confinanti (ossia dei Pt_1 formalizzata nella scrittura privata del 12/09/2019.
A dire della convenuta la scrittura privata costituivano, ai sensi dell'art.1058 c.c., una servitù a favore del fondo della ed a carico del fondo dei CP_1 Pt_1
La domanda delle attrici non può essere accolta in quanto è infondata in diritto.
E' pacifico e documentalmente dimostrato che la convenuta realizzava Controparte_1 un intervento edilizio, debitamente autorizzato dalla competente autorità amministrativa, di demolizione e ricostruzione con ampliamento del preesistente edificio di sua proprietà.
E' pacifico e documentalmente dimostrato che, prima della demolizione e ricostruzione, sul fondo della convenuta possedeva un edificio, che è rappresentato dalle foto allegate Controparte_1 alle pagine 18 e 19 della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27 giugno 2024.
Non è stato accertato a quale distanza dal confine si trovasse l'originario edificio, ma è certo che quell'edificio si trovava ad una distanza inferiore a 5 metri dal confine, come individuato al superiore paragrafo 5.
Tale circostanza è dimostrata dalla scrittura privata del 12 settembre 2019, allegata dalla convenuta come documento n.3.
In quella scrittura si legge: “il signor e la IG Persona_10 Pt_1 rispettivamente usufruttuario e proprietaria della unità immobiliare adibita a vigneto posto
[...] nel comune di AN Via della Cicala località Procchio e contraddistinta al catasto fabbricati al foglio 47 particella 439 autorizzano la IG proprietaria dell'unità Controparte_1
pagina 25 di 37 immobiliare adibita a civile abitazione posta nel comune di AN Via della Cicala località Procchio
e contraddistinta al catasto fabbricati al foglio 47 particella 216 sub 601 e 602 ad estendere di circa 2-3 metri l'abitazione della IG proseguendo lungo la linea del muro esistente della parte CP_1 posteriore (verso la strada)”.
Con l'atto di citazione le attrici non hanno dedotto quando di fatto il muro dell'abitazione è stato spostato verso la loro proprietà.
Ma ipotizziamo che sia stato spostato di 2,50 metri (cfr. conclusioni atto di citazione pagina 23), in base alla distanza dal confine dell'attuale edificio accertata dal CTU in sede di consulenza tecnica preventiva, l'originario edificio si trovava ad una distanza dal confine di 4.47 metri (1,97 metri più 2,5 metri) e quindi ad una distanza inferiore a quella di 5 metri dettata dal regolamento comunale applicabile ai sensi dell'art. 873 cc.
La distanza di 3 metri dal confine sancita dall'art. 873 cc non è applicabile perché il regolamento comunale consente una distanza di 5 metri.
Quindi, il preesistente edificio si trovava ad una distanza dal confine inferiore a 5 metri e conseguentemente la condanna ad arretrare il nuovo edificio realizzato dalla convenuta ad una distanza di 5 metri dal confine non è accoglibile perché la convenuta ha maturato il diritto reale di servitù di mantenere l'edificio a distanza dal confine inferiore a 5 metri.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 12751 del 11/05/2023: “In tema di distanze, per effetto della modifica dell'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001, intervenuta con l'art. 10 d.l. n. 76 del
2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020, rientrano nella nozione di "ristrutturazione edilizia" anche gli interventi di demolizione di edifici esistenti e loro ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plano-volumetriche e tipologiche, purché sia mantenuto il volume preesistente, salvo che la legislazione vigente o gli strumenti comunali consentano incrementi di volume anche per interventi di rigenerazione urbana, con il limite del fedele ripristino del preesistente posto per gli edifici tutelati e per le zone A. In tutti i casi, l'intervento di demolizione-ricostruzione, indipendentemente dalla qualificazione come ristrutturazione o nuova costruzione, deve essere realizzato, ai fini delle distanze, sulla linea di confine del fabbricato demolito, anche quando questo sia legittimamente posto a una distanza da fabbricati e da confini inferiore da quelle attualmente previste”.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 12535 del 08/05/2024: “Nell'ambito delle opere edilizie, la semplice "ristrutturazione" si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio di cui sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la pagina 26 di 37 "ricostruzione" allorché tali componenti siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria, in presenza dei quali, si verte, invece, in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come nuova costruzione una sopraelevazione comportante modifica della sagoma dell'edificio ed un incremento della sua superficie utile e della sua cubatura, per realizzare un sottotetto suscettibile di essere sfruttato per scopi abitativi)”.
In via subordinata, le attrici domandato che il nuovo edificio sia arretrato alla distanza dei tre metri sancito dall'art. 873 cc, ma si tratta di una domanda infondata in diritto.
Nel territorio comunale vige il regolamento comunale che statuisce la distanza di 5 metri dal confine.
L'azione giudiziale di arretramento dell'edificio a distanza regolamentare dal confine non può avere ad oggetto una distanza discrezionalmente decisa da chi propone la domanda.
La domanda è comunque infondata in quanto il Giudice ha fatto solo l'ipotesi che il preesistente edificio si trovasse ad una distanza di 4,47 metri dal confine per motivare la decisione perchè manca qualsiasi sul posizionamento del vecchio edificio rispetto al confine.
Ma vi è di più.
La domanda è comunque infondata in quanto con la citata scrittura privata gli originari attori Pt_1
e e la convenuta è stata
[...] Parte_5 Controparte_1 costituita, ex art.1058 c.c., una servitù a favore del fondo di proprietà della convenuta sig.ra
[...]
(in NCEU del Comune di AN al foglio 47, mapp.216 sub.601 e mapp.216 CP_1 sub.602) ed a carico del terreno di proprietà degli attori sig.ra e Parte_1 Parte_5
(mappale 439 del foglio 47 in CT del Comune di AN) avente ad oggetto il diritto ad ampliare verso sud per circa 2,50 – 3,00 metri la parete in lato est dell'immobile di proprietà della sig.ra CP_1 ed a mantenere detto immobile a distanza inferiore rispetto a quella minima dal confine imposta
[...] dalle norme urbanistiche comunali e statali.
La sottoscrizione della scrittura del 12 settembre 2019 non è stata disconosciuta dagli originari attori e deve ritenersi giudizialmente accertata ai fini della sua trascrizione nei RR.II. ed alla sua opponibilità nei confronti di ogni terzo ai sensi dell'art.2652 n.3 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 19693 del 16/07/2025: “in tema di tema di limitazioni della proprietà, l'accordo contrattuale per l'autorizzazione alla costruzione a distanza inferiore di quella legale, per essere giuridicamente vincolante tra le parti, deve essere concluso in forma scritta ad pagina 27 di 37 substantiam, ex art. 1350 c.c., poiché l'oggetto di un siffatto regolamento contrattuale incide su diritti di natura immobiliare”.
Si tratta di scrittura avente data certa ai sensi dell'art. 2704 cc in quanto è stata depositata presso l'autorità comunale insieme alla richiesta di permesso a costruire n.22/2020.
Viene così riveduta l'ordinanza pronunciata in data 11 aprile 2025. Ai sensi dell'art. 177 I comma cpc, le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.
La posizione sulla controversia della costituitasi quale erede di Parte_4 [...] con comparsa depositata in data 12 giugno 2025, è irrilevante ai fini della Parte_5 decisione in quanto l'unica proprietaria del fondo confinante con quello di CP_1
è l'attrice
[...] Parte_1
C
Sulla domanda di accertamento che il “nuovo locale tecnico prefabbricato in muratura con pannelli di cemento armato intonacati a civile delle dimensioni di 2,45 X 4,20 ed altezza di m. 2,20” realizzato da a seguito e in virtù di domanda di Variante 17/12/2020 e conseguente Controparte_1 permesso a costruire n. 17/2021 del Comune di AN, viola la distanza legale dal confine come sopra accertato con la proprietà di Parte_1
Sulla conseguente domanda di condanna al suo arretramento dal confine come sopra accertato fino alla distanza di cui all'art. 23 Regolamento edilizio Comune di AN.
La convenuta si difende dalla domanda a pagina 25 della comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta deducendo che il locale non sarebbe qualificabile come costruzione o come nuovo edificio, soggetto alla disciplina della distanza dal confine dettato dall'art. 23 del Regolamento edilizio.
Sul posizionamento del locale tecnico il CTU, a pagina 12 della relazione, ha accertato che “la distanza tra il lato Est del locale tecnico presente nella proprietà e il confine della varia da m. CP_1 Pt_1
3,20 a m. 3,41 come illustrato nella planimetria (all. 13)”.
La domanda di condanna alla rimozione della costruzione non può essere accolta in quanto si tratta di volume tecnico, come argomentato dalla convenuta, e non di costruzione, a cui è applicabile l'art. 873 cc.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 7673 del 21/03/2024: “in tema di distanze legali tra fabbricati, integra la nozione di volume tecnico, non computabile nella volumetria della costruzione, solo l'opera edilizia priva di autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecniche funzionali dell'abitazione e che pagina 28 di 37 non possono essere ubicati nella stessa (quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore), e non anche l'opera che costituisce parte integrante del fabbricato. (Fattispecie relativa a rampa coperta di un garage)”.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 30708 del 27/11/2018: “in tema di distanze legali tra edifici, costituisce volume tecnico, non computabile nella volumetria della costruzione, solo l'opera edilizia priva di autonomia funzionale, anche potenziale, perché destinata a contenere impianti serventi di un edificio principale, per esigenze tecnico funzionali dell'abitazione, che non possono essere ubicati nello stessa (come quelli connessi alla condotta idrica e termica). Pertanto, non rientra in tale nozione il vano scale, il quale è parte integrante del fabbricato, ossia corpo di fabbrica”.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2566 del 03/02/2011: “in tema di distanze legali tra fabbricati, integra la nozione di "volume tecnico", non computabile nella volumetria della costruzione, solo l'opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi - quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore - di una costruzione principale per esigenze tecnico funzionali dell'abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa,
e non anche quella che costituisce - come il vano scale - parte integrante del fabbricato. Ne consegue che, ai fini della determinazione dell'altezza dell'edificio, va computato il torrino della cassa scale, la cui prosecuzione al di sopra della linea di gronda del fabbricato integra una sopraelevazione utile per la definizione concreta delle distanze legali tra gli edifici come stabilite dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell'immobile, senza che assumano rilievo eventuali disposizioni contenute in circolari amministrative, che costituiscono espressione della potestà di indirizzo e di disciplina dell'attività dell'amministrazione ma non sono fonte di diritto, né di interpretazione della legge”.
D.
Sulla domanda di accertamento che le due aperture a vetro realizzate dalla CP_1 sulla parete EST del suo fabbricato violano la distanza legale dal confine come sopra
[...] accertato con la proprietà attorea di cui all'art. 905 c.c., con condanna della medesima convenuta alla loro eliminazione e/o chiusura.
Sulla domanda indicata a pagina 39 della memoria di parte attrice depositata in data 24 febbraio 2025 di accertare e dichiarare la natura di luce irregolare dell'apertura realizzata dalla convenuta sulla parete
EST del proprio fabbricato, con condanna della medesima convenuta alla sua regolarizzazione e conformazione ai requisiti di cui all'art. 901 c.c.
pagina 29 di 37 In base a quanto si legge a pagina 31 dell'atto di citazione le aperture in discussione si troverebbero sulla nuova parete EST del fabbricato della a distanza illecita dal Controparte_1 confine.
Il CTU ha accertato a pagina 13 della relazione che “la distanza delle aperture presenti sul lato Est dell'abitazione della sig.ra e il confine della ricorrente varia da un minimo di m. Controparte_1
1,12 ad un massimo di m. 1,71 come dettagliatamente descritto nella planimetria (all. 13)”.
Questa parete EST, con le due aperture in vetro, viene descritta dalla foto posizionata a pagina 19 della comparsa di costituzione della convenuta e denominata “visione lato sud immobile della convenuta post ristrutturazione”.
Se si confronta quella foto con quella presente sempre a pagina 19 della comparsa intitolata “visione lato sud immobile della convenuta ante ristrutturazione” si evince che nell'edificio della convenuta erano già presenti molteplici aperture sulla parete EST.
Lo spostamento della parete EST dell'edificio a distanza non regolare dal confine è stato espressamente autorizzato dalle attrici con la separata scrittura privata, già citata al superiore paragrafo B.
Avendo accettato lo spostamento della parete EST del nuovo edificio, che già presentava delle aperture, verso il confine, la domanda di chiusura delle nuove aperture è infondata in diritto in quanto la convenuta, come dalla stessa eccepito, ha acquistato il diritto reale di servitù a mantenere il proprio edificio a distanza inferiore a quella legale dal confine, con le relative aperture sulla parete.
Peraltro, poi, la consulenza ha accertato che alcune aperture si trovano a distanza dal confine superiore ad un metro e mezzo con la conseguenza che la violazione dell'art. 905 cc non è certa.
E.
Sulla domanda di accertamento della servitù altius non tollendi e di lesione della stessa servitù operata con la realizzazione di un fabbricato di altezza superiore a quello preesistente, sia di per sé sia in derivazione della sopraelevazione del piano di campagna e con la elevazione della recinzione e delle siepi di confine e delle “alberature”.
Sulla domanda di condanna alla riduzione in pristino con riconduzione dell'altezza del proprio attuale fabbricato e delle altre sue opere, manufatti e alberature a quella preesistente, o comunque a quella di legge.
La domanda è infondata.
Manca qualsiasi prova che le attrici abbiano acquistato per usucapione il diritto di veduta panoramica o un diverso diritto reale in quanto manca la prova di qualsiasi opera visibile destinata al suo esercizio.
pagina 30 di 37 Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 17922 del 22/06/2023: “a differenza della servitù di veduta, che trova fonte direttamente nella legge (art. 907 c.c.), il diritto di veduta panoramica consiste nel godere della bellezza della visuale offerta dalla particolare collocazione dell'immobile dominante, previa imposizione sul fondo servente di una "servitus altius non tollendi", e può essere costituita a titolo derivativo (tramite contratto) o a titolo originario (tramite usucapione o destinazione del padre di famiglia), purché, in quest'ultimo caso, esistano opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio”.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2973 del 27/02/2012: “il diritto di veduta, consistente nella fruizione di un piacevole panorama, che si pretende leso dalla chioma di un albero piantato a distanza legale, integra una "servitus altius non tollendi", la quale può essere acquistata, oltre che negozialmente, anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessitando, tuttavia, tali modi di costituzione non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall'originario unico proprietario o dell'esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di operi visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva riconosciuto il diritto di veduta indicandone la fonte nella mera preesistenza della visuale all'acquisito dell'immobile, così violando il principio della tipicità dei modi di acquisto dei diritti reali)”.
Anche la domanda giudiziale proposta con la memoria depositata in data 20 febbraio 2025 volta a condannare la convenuta alla rimozione delle siepi e alberature piantate a ridosso del confine in quanto idonee a compromettere il diritto al panorama di parte attrice è infondata in diritto sia perché la stessa parte attrice ammette a pagina 30 della memoria depositata in data 24 febbraio 2025 che le piante sono state collocate a distanza regolare dal confine (“infatti, la sig.ra concluso l'ATP, ha CP_1 piantumanto di nuove siepi e alberature il terrapieno a ridosso del confine mantenendosi sì a distanza legale, ma facendo crescere arbitrariamente tutte tali essenze oltre la misura della rete preesistente alta appunto “1,70 – 1,72 m.” e ormai consentendole di raggiungere e superare anche la ben più alta recinzione attuale di 2,45 m.: con evidente compressione e limitazione della luminosità e panoramicità della proprietà attorea”) sia perché non sussiste alcuna servitù “altius non tollendi”.
Il tavolo in pietra, di cui si parla a pagina 28 della memoria di parte attrice depositata in data 24 febbraio 2025, costituisce un indizio unico da cui non può desumersi la prova ai sensi dell'art. 2729 cc;
la norma citata richiede che gli indizi siano plurimi (gravi, precisi e concordanti), mentre nel caso di specie l'indizio è unico e quindi equivoco.
F.
pagina 31 di 37 Sulla domanda di accertare il diritto degli attori “al ripristino della situazione quo ante, con condanna della medesima convenuta, a sua cura e spese, a riallocare una rete e siepe per foggia, materiali, altezza e coloritura analoghe a quelle ivi esistenti prima di detti interventi, in esatta corrispondenza della
“posizione della rete in base ai vecchi paletti rilevati il 29/3/2023” quale indicata dal CTU EO. nell'Allegato 31 alla sua Relazione 20/4/2023 resa nel procedimento ex art. 696 bis innanzi al Per_1
Tribunale di Livorno Sezione Distaccata di Portoferraio - RG 36/2022 (infra doc. 18), nonché in esatta corrispondenza della rete e siepe preesistente sostituita nell'estate 2023”.
Sulla domanda di rimozione dei cannicci apposti sul tratto NORD del confine in prolungamento di quelli già collocati dalla nel tratto intermedio e nel tratto Sud del confine Controparte_1 prima della notifica dell'atto di citazione, ed ivi già contestati (atto di citazione pag. 21 e pagg. 24-25), così come dedotto con la nota di deposito e istanza di rimessione in termini ex art. 153 e 294 cc depositata dalle attrici in data 9 settembre 2025.
La domanda è infondata per due ragioni.
A pagina 18 della più volte richiamata relazione di CTU si legge: “nel corso del sopralluogo del
2.11.2022 ha accertato la presenza di cannicci, tavoloni di legno e ombreggianti sul lato est del fabbricato della resistente per una lunghezza di circa m. 14,00 e un'altezza di m. 2,20 a cui si deve aggiungere un ombreggiante lungo m. 1,70 per m. 1,80 di altezza. A tutte le altezze sopra indicate vanno aggiunti m. 0,25 per riferirle al livello di campagna della ricorrente”.
Quindi, si tratta di un canniccio alto 2.45 metri.
Tale misura di altezza è confermata a pagina 30 della memoria di parte attrice depositata in data 24 febbraio 2025 dove si legge: “nell'arbitraria sostituzione, nel tratto frontistante alla parete Est del fabbricato della recinzione e della contenuta siepe di pitosforo preesistenti (sul versante Nord CP_1 alte dal terreno “1,70 – 1,72 m.”: doc. 18 atto di citazione Relazione peritale pag. 29) con Pt_1
“cannicci, tavoloni di legno e ombreggianti” alti ora invece, sempre dal terreno 2,45 m. Pt_1
(Relazione peritale pag. 18, foto 18 e 19)”.
L'art. 886 cc consente al proprietario di costruire dei muri di cinta sul confine alti fino a tre metri.
Quindi l'apposizione di cannicci, tavoloni di legno e ombreggianti alti 2,45 è lecita.
Parte attrice sostiene che tale opera sarebbe stata illecita perché la recinsione e la siepe di pitosforo preesistenti sarebbero appartenuti in comproprietà anche a Parte_1
L'eccezione è infondata in diritto in quanto è provato dai testimoni che la rete e i paletti in ferro furono collocati dal padre della (cfr. deposizione Controparte_1 Testimone_4 udienza 20 novembre 2025). pagina 32 di 37 G.
La domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi scaturenti dalla lesione di ciascun diritto fino alla riduzione in ripristino e/o regolarizzazione e/o conformazione conseguente, tenuto conto sia del periodo di permanenza dei lamentati illeciti, sia, in relazione a ciascun diritto leso, della correlativa diminuzione di valore della proprietà attrice, viene conseguentemente respinta.
H.
La domanda di accertamento e di declaratoria di irregolarità della destinazione e dell'utilizzo in fatto operati da parte attrice del terreno in Comune di AN, in CT al foglio 47, mappale 439, Pt_1 rispetto alla sua destinazione catastale quale “vigneto”, è manifestamente infondata in diritto in base al disposto dell'art. 832 cc e la destinazione catastale non fondo non costituisce un limite al diritto di proprietà, che può far valere il vicino di casa, in quanto non si estrinseca in un comportamento illecito ai sensi dell'art. 2043 cc.
E' poi infondata la domanda di condanna alla eliminazione delle tettoie (con particolare riferimento alla tettoia con struttura in ferro per ricovero di due autovetture realizzata ad una distanza variabile di 1,65 mt – 3,41 mt. dal confine con la proprietà della , delle opere, dei manufatti, del forno in CP_1 muratura, dei muretti, delle pavimentazioni, della cisterna, del deposito di polietilene e di quant'altro esistente nel suddetto terreno che sia incompatibile con la sua destinazione catastale a vigneto e/o la cui realizzazione e/o il cui mantenimento siano vietati in considerazione delle prescrizioni urbanistiche e paesaggistiche, ovvero in forza di altre norme, leggi e regolamenti ed in violazione ed in pregiudizio del diritto di proprietà della convenuta, in quanto realizzati in contrasto con le norme locali e statali relative impositive della distanza minima dai confini e dalle costruzioni e per violazione degli artt.873,
890 ed inerenti c.c..
Le ragioni sono le stesse già illustrate e in quanto parte attrice ha acquistato per usucapione ventennale il diritto di usucapione a mantenere a distanza dal confine inferiore a quella legale una tettoia per il ricovero di due auto di m.4,90 x mt.3,43 con struttura in ferro e copertura posta ad una distanza variabile da mt.1,65 a mt.3,41 dal fondo della sig.ra (in NCEU del Comune di Controparte_1
AN al foglio 47, mapp.216 sub.601 e mapp.216 sub.602); un forno in muratura avente superficie coperta di circa mq.3,22; una cisterna;
altra tettoia con copertura in lamiera grecata, nonché opere in muratura e recinzioni.
L'eccezione di usucapione ventennale è stata sollevata da parte attrice a pagina 33 della memoria depositata in data 24 febbraio 2025 ed è fondata a seguito della deposizione dei testi Tes_1
pagina 33 di 37 RO IN, sentiti all'udienza del 18 giugno 2025, e del teste Tes_1 Tes_17 sentita all'udienza del 20 novembre 2025.
[...]
E' infondata la domanda di risarcimento del danno conseguente alle “plurime condotte ed iniziative, nonchè, in particolare, mediante segnalazioni al Comune di AN, mediante l'instaurazione di ricorso ex art.696 bis cpc n.36/2022 avanti il Tribunale di Livorno Sez. Distaccata di Portoferraio, delle procedure di mediazione n.55/2023 e n.62/2023 avanti l'Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Livorno, mediante l'opposizione introduttiva del giudizio n.3327/2023 RG Tribunale di Livorno, in violazione del generale dovere del “neminem laedere” e mediante abuso di diritto”.
Parte attrice ha esercitato il diritto di azione sancito dall'art. 24 della Costituzione e dell'art. 99 cpc.
I.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra gli attori e la convenuta in quanto tutte le domande reciprocamente proposte sono state respinte, salvo la domanda di accertamento del confine, in relazione alla quale entrambe le parti avevano interesse.
La compensazione delle spese di lite riguarda anche le spese dell'accertamento tecnico preventivo RG
36/2022.
L.
Il rigetto di tutte le domanda attrici nei confronti della convenuta rende Controparte_1 inammissibile per difetto di interesse la domanda di garanzia impropria proposta dalla stessa Pt_1 ei confronti del EO. e conseguentemente quella di garanzia propria
[...] Controparte_2 proposta dal EO. nei confronti della . Controparte_2 Controparte_3
Deduce a pagina 49 della comparsa depositata in data 27 giugno 2024 che, in caso di condanna della convenuta – committente alla riduzione in pristino, la stessa convenuta committente avrebbe il diritto di rivalsa nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, qualora l'irregolare ubicazione della costruzione sia conforme al progetto, in quanto il fatto illecito, consistente nella realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali rispetto al fondo del vicino, sarebbe legato da un nesso causale con il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori.
Corte di Cassazione Sez. 3 -, Ordinanza n. 14527 del 25/05/2023: “il professionista autore di un progetto edilizio per l'edificazione di una costruzione che si riveli in violazione delle distanze legali è responsabile dei danni conseguentemente patiti dai committenti, essendo questi ultimi eziologicamente correlati al suo inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso, ai sensi dell'art. 2236 c.c., la responsabilità di un architetto per l'avvenuta progettazione di un edificio in violazione dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, sul presupposto che rientrasse nel pagina 34 di 37 sapere specialistico del professionista avvedersi del contrasto della normativa urbanistica locale – cui si era uniformato – con quella sovraordinata nazionale)”.
La domanda è manifestamente infondata nel caso di specie in quanto i fatti dedotti e provati in giudizio non evidenziano alcun tipo di inadempimento colposo da parte del progettista e direttore dei lavori.
Occorre richiamare quanto dedotto dalla stessa convenuta a pagina 6 Controparte_1 della comparsa depositata in data 27 giugno 2025, laddove si legge: “la convenuta, dopo che i preposti enti amministrativi nel dicembre 2021 e le forze dell'ordine nel febbraio 2022 avevano verificato ictu oculi (in occasione di due sopralluoghi con relative ispezioni operati sia all'interno, che all'esterno del suo immobile in AN) l'assoluta inesistenza di alcuna benchè minima irregolarità, confidava nel fatto che la situazione fosse stata definitivamente chiarita e che colui e/o coloro che l'aveva/no denunciata in via amministrativa (mediante segnalazioni al Comune) e che aveva/no dato causa al procedimento penale che la vedeva coinvolta avanti la Procura di Livorno, di fronte all'evidenza dei fatti, desistesse/ro da ulteriori iniziative di carattere meramente strumentale ed emulativo, se non addirittura inutilmente ritorsivo nei suoi confronti: ciò, tuttavia, non è stato”.
La stessa convenuta deduce che l'operato del professionista è stato corretto dal punto di vista del rispetto della normativa urbanistica e ambientale.
Non è quindi astrattamente alcun inadempimento contrattuale del terzo chiamato al contratto di progettista e direttore dei lavori.
Per il professionista non era neppure ipotizzabile (con assenza – quindi – di qualsiasi condotta colposa) una controversia tra la committente e i vicini di casa sulla Controparte_1 Pt_1 violazione delle norme sulla edificazione a distanza dal confine in quanto gli stessi vicini di casa aveva rilascia la più volte richiamata scrittura privata con la quale autorizzavano Pt_1
l'edificazione a distanza inferiore da quella legale dal confine con la loro proprietà.
La chiamata in garanzia impropria è stata operata in assenza di qualsiasi astratta fondatezza.
Ne consegue che la convenuta deve essere condannata alla refusione Controparte_1 delle spese processuali in favore sia del terzo chiamato sia della compagnia di Controparte_2 assicurazione . Controparte_3
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023: “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in pagina 35 di 37 caso di esito diverso della causa principale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza dei giudici di merito in quanto avevano omesso di accertare se la domanda proposta dalla chiamante in causa fosse o meno manifestamente infondata ovvero se, al contrario, tale domanda, in relazione ai fatti contestati dall'attrice, fosse ammissibile in rito e fondata nel merito)”.
soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione Controparte_1 delle spese di lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro Controparte_2
7.300,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione Controparte_1 delle spese di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura di Controparte_3 euro 7.300,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 contro ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_4 Controparte_1 eccezione disattesa e respinta, così provvede e decide, rigettando tutte le domande proposte dalle parti che non vengono riportate nei numeri che seguono:
1. accerta che il confine tra il fondo di proprietà di quello di proprietà di Parte_1 [...]
coincide con la linea verde dell'allegato 31 alla relazione del CTU EO. CP_1 Per_9 datata 20 aprile 2023;
[...]
2. accerta che, con la scrittura privata del 12 settembre 2019 tra, da un lato, e Parte_1
(nato a [...] il [...] c.f. e, dall'altro Parte_5 C.F._2 lato, è stata costituita, ex art.1058 c.c., una servitù a favore del fondo di Controparte_1 proprietà della descritto in NCEU del Comune di AN al foglio 47, Controparte_1 mapp.216 sub.601 e mapp.216 sub.602, ed a carico del terreno di proprietà di descritto Parte_1 al AT di AN al mappale 439 del foglio 47 in CT del Comune di AN, avente ad oggetto il diritto ad ampliare verso sud di 3,00 metri la parete in lato est dell'immobile di proprietà della
[...]
ed a mantenere detto immobile a distanza inferiore rispetto a quella minima dal CP_1 confine imposta dalle norme civilistiche, urbanistiche, comunali e statali;
in particolare, accerta il diritto reale di servitù del fondo di proprietà della a mantenere l'edificio Controparte_1 ubicato su quel fondo alla distanza dal confine accertato al superiore punto 1 con il fondo di Pt_1 alle seguenti distanze: m. 1,32 a Sud-Est; m. 1,44 all'altezza dell'apertura intermedia;
m.
[...]
1,44 di fronte all'apertura con vetro fisso e m. 1,96 dallo spigolo Nord-Est dell'edificio; pagina 36 di 37 3. compensa le spese del processo tra e e Parte_1 Parte_4 [...]
; CP_1
4. condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_1 la somma di euro 7.300,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese Controparte_2 generali, IVA e CPA come per legge;
5. condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_1
la somma di euro 7.300,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle Controparte_3 spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visti gli artt. 2643 e 2651 e 2652 n.3 cc,
6. ordina a carico di parte interessata la trascrizione della sentenza, con esonero del Conservatore dei
Registri Immobiliari da responsabilità.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 37 di 37
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 4 dicembre 2025 alle ore 9,34 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani, sostituita dal deposito di note scritte a seguito di decreto in data 28 novembre 2025; nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3573/2023 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. SPIZZICHINO ROBERTO
(C.F. , nato a nato a [...] il [...], Pt_2 Parte_3 C.F._2 deceduto, con il patrocinio dell'avv. SPIZZICHINO ROBERTO
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_4 C.F._3 patrocinio dell'avv. SPIZZICHINO ROBERTO
ATTORI contro nata a [...] il [...] e residente in [...]– USA, Controparte_1
C.F.: con l'Avv. Silvana Sofia Pizzoccaro CodiceFiscale_4
CONVENUTA
nato a [...] il [...] ) con l'Avv. Angela Controparte_2 CodiceFiscale_5
Mattafirri
ZO CH
(P.Iva ), con l'avv. Roberto Tartagli Controparte_3 P.IVA_1
INTERVENUTO
Il Giudice, letti gli atti e le note in sostituzione di udienza, vista la nota depositata in data 2 dicembre 2025 dall'avv. Alberto Spizzichino, che conclude:
pagina 1 di 37 “A) Previo accertamento che il confine tra la proprietà (AT TE Comune di AN Pt_1
Foglio 47 part. 439 e NCEU Comune di AN Foglio 47 part. 212 sub 602) e la proprietà CP_1
(NCEU Comune di AN Foglio 47 part. 216 sub 601 e sub 602 nonchè Foglio 47 mappale 1578) è quello risultante dalla “posizione della rete in base ai vecchi paletti rilevati il 29/3/2023” quale indicata dal CTU EO. nell'Allegato 31 alla sua Relazione 20/4/2023 resa in esito al procedimento ex Per_1 art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Livorno Sezione Distaccata di Portoferraio RG 36/2022 (doc.
18 atto di citazione ALL. 31), e in ipotesi e occorrendo previo accertamento e declaratoria ex art. 1158
c.c. che gli attori hanno usucapito ogni porzione di terreno che dalla loro proprietà si estende fino alla
“posizione della rete in base ai vecchi paletti rilevati il 29/3/2023” quale indicata dal CTU EO. nell'Allegato 31 alla sua Relazione 20/4/2023 resa in esito al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. Per_1 innanzi al Tribunale di Livorno Sezione Distaccata di Portoferraio RG 36/2022,
a1) e altresì previo accertamento e declaratoria dell'inefficacia, invalidità e/o nullità della scrittura
12/9/2019 intervenuta tra le parti, accertare e dichiarare che il tratto di parete EST del fabbricato di parte convenuta, realizzato nel 2021 - 2022 in ampliamento e in prolungamento rispetto alla preesistente parete EST del suo fabbricato a seguito e in virtù di domanda di permesso a costruire del
27/4/2020 e conseguente permesso a costruire n. 22/2020 Comune di AN per un'estensione di ml.
2,50 dal suo spigolo SUD-EST in direzione NORD, o per la diversa misura maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria, viola la distanza legale dal confine come sopra accertato con la proprietà attorea.
Con condanna della medesima convenuta all'arretramento dal confine come sopra accertato di tale nuovo tratto di parete EST del suo fabbricato fino alla distanza di cui all'art. 23 Regolamento edilizio
Comune di AN, o in ipotesi fino alla distanza di cui all'art. 873 c.c.
a2) accertare e dichiarare che il “Nuovo locale tecnico prefabbricato in muratura con pannelli di cemento armato intonacati a civile delle dimensioni di 2,45 X 4,20 ed altezza di m. 2,20” realizzato da parte convenuta a seguito e in virtù di domanda di Variante 17/12/2020 e conseguente permesso a costruire n. 17/2021 Comune di AN viola la distanza legale dal confine come sopra accertato con la proprietà attorea.
Con condanna della medesima convenuta al suo arretramento dal confine come sopra accertato fino alla distanza di cui all'art. 23 Regolamento edilizio Comune di AN. Cont a3) accertare e dichiarare che le due aperure a vetro realizzate dalla convenuta sulla parete del suo fabbricato violano la distanza legale dal confine come sopra accertato con la proprietà attorea di cui all'art. 905 c.c., con condanna della medesima convenuta alla loro eliminazione e/o chiusura. pagina 2 di 37 a4) accertare e dichiarare, ai fini del rispetto delle distanze legali, la natura di “costruzione” del terrapieno e dei massi di contenimento realizzati dalla convenuta a ridosso del confine con la proprietà attorea, e per l'effetto accertare e dichiarare che tali opere violano la distanza legale di cui all'art. 873
c.c. dal confine come sopra accertato, con condanna della medesima convenuta al loro arretramento dal confine come sopra accertato fino alla distanza di cui all'art. 873 c.c. per tutto il tratto di confine in cui sono presenti.
In ipotesi, qualora tali terrapieno e massi di contenimento fossero ritenuti leciti, e comunque fino al loro mantenimento sul confine, accertare e dichiarare che parte convenuta non ha titolo di realizzare sul confine il muro di cinta di cui all'art. 878 c.c.
B)
In ipotesi, previo accertamento che il confine tra la proprietà (AT TE Comune di Pt_1
AN Foglio 47 part. 439 e NCEU Comune di AN Foglio 47 part. 212 sub 602) e la proprietà
(NCEU Comune di AN Foglio 47 part. 216 sub 601 e sub 602 nonché Foglio 47 CP_1 mappale 1578) è quello risultante dalle mappe catastali quale indicato dal CTU EO. Per_1 nell'Allegato 31 alla sua Relazione resa in esito al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al
Tribunale di Livorno Sezione Distaccata di Portoferraio RG 36/2022 (doc. 18 ALL. 31), o comunque quello diverso che dovesse risultare, b1) e altresì previo accertamento e declaratoria dell'inefficacia, invalidità e/o nullità della scrittura 12/9/2019 intervenuta tra le parti, accertare e dichiarare che il tratto di parete EST del fabbricato di parte convenuta, realizzato nel 2021 - 2022 in ampliamento e in Cont prolungamento rispetto alla preesistente parete del suo fabbricato a seguito e in virtù di domanda di permesso a costruire del 27/4/2020 e conseguente permesso a costruire n. 22/2020 Comune di
AN per un'estensione di ml. 2,50 dal suo spigolo SUD-EST in direzione NORD, o per la diversa misura maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria, viola la distanza legale dal confine catastale come sopra accertato con la proprietà attorea.
Con condanna della medesima convenuta all'arretramento dal confine catastale come sopra accertato di tale nuovo tratto di parete EST del suo fabbricato fino alla distanza di cui all'art. 23 Regolamento edilizio Comune di AN, o in ipotesi fino alla distanza di cui all'art. 873 c.c.
b2) accertare e dichiarare che il “Nuovo locale tecnico prefabbricato in muratura con pannelli di cemento armato intonacati a civile delle dimensioni di 2,45 X 4,20 ed altezza di m. 2,20” realizzato da parte convenuta a seguito e in virtù di domanda di Variante 17/12/2020 e conseguente permesso a costruire n. 17/2021 Comune di AN viola la distanza legale dal confine catastale come sopra accertato con la proprietà attorea. pagina 3 di 37 Con condanna della medesima convenuta al suo arretramento dal confine catastale come sopra accertato fino alla distanza di cui all'art. 23 Regolamento edilizio Comune di AN.
b3) accertare e dichiarare, ai fini del rispetto delle distanze legali, la natura di “costruzione” del terrapieno e massi di contenimento realizzati dalla convenuta a ridosso del confine con la proprietà attorea, e per l'effetto accertare e dichiarare che tali opere violano la distanza legale di cui all'art. 873
c.c. dal confine catastale come sopra accertato, con condanna della medesima convenuta al loro arretramento dal confine catastale come sopra accertato fino alla distanza di cui all'art. 873 c.c. per tutto il tratto di confine in cui sono presenti.
In ipotesi, qualora tali terrapieno e massi di contenimento fossero ritenuti leciti, e comunque fino al loro mantenimento sul confine, accertare e dichiarare che parte convenuta non ha titolo di realizzare sul confine il muro di cinta di cui all'art. 878 c.c. C) Accertare e dichiarare la natura di luce irregolare dell'apertura realizzata dalla convenuta sulla parete EST del proprio fabbricato, con condanna della medesima convenuta alla sua regolarizzazione e conformazione ai requisiti di cui all'art. 901 c.c.
D)
Previo accertamento di servitù altius non tollendi in favore della proprietà attrice (AT TE
Comune di AN Foglio 47 part. 439 e NCEU Comune di AN Foglio 47 part. 212 sub 602) e gravante sulla limitrofa proprietà convenuta (NCEU Comune di AN Foglio 47 part. 216 sub 601 e sub 602 nonché Foglio 47 mappale 1578), e comunque del diritto degli attori al panorama e a non vedersi ridotta la luminosità, amenità, piacevolezza e riservatezza della propria proprietà, accertare e dichiarare la lesione di entrambi tali diritti, o in ipotesi di alcuno di essi, ad opera della maggior altezza dell'attuale fabbricato di parte convenuta rispetto a quella che aveva quello preesistente, sia di per sé sia in derivazione della sopraelevazione del piano di campagna;
nonché ad opera della medesima sopraelevazione del piano di campagna e dell'apposizione a ridosso del confine delle file di massi a suo contenimento;
nonché ad opera dell'arbitraria sostituzione ed elevazione della recinzione e siepi di confine;
nonché ad opera delle nuove siepi e alberature nelle parti che eccedono l'altezza della recinzione e siepe preesistente o, in ipotesi, della recinzione attuale o comunque di quella di legge.
E per l'effetto condannare la medesima convenuta alla riduzione in pristino con riconduzione dell'altezza del proprio attuale fabbricato e delle altre sue opere, manufatti e alberature a quella preesistente, o comunque a quella di legge, di ragione e/o di giustizia nei limiti di quanto necessario per il pieno e satisfattivo esercizio degli accertati diritti.
E)
pagina 4 di 37 Anche indipendentemente dal capo di domanda che precede, accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa l'illiceità della sostituzione nel 2021-2022 da parte convenuta, nel tratto di confine fiancheggiante la parete EST del suo fabbricato, della preesistente rete e siepe con “cannicci, tavoloni di legno e ombreggianti”, così come l'illiceità della sostituzione nell'estate 2023 da parte convenuta, nell'angolo SUD del confine, della rete e siepe preesistente con cannicci, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto degli attori al ripristino della situazione quo ante, con condanna della medesima convenuta, a sua cura e spese, a riallocare una rete e siepe per foggia, materiali, altezza e coloritura analoghe a quelle ivi esistenti prima di detti interventi, in esatta corrispondenza della “posizione della rete in base ai vecchi paletti rilevati il 29/3/2023” quale indicata dal CTU EO. nell'Allegato Per_1
31 alla sua Relazione 20/4/2023 resa nel procedimento ex art. 696 bis innanzi al Tribunale di Livorno
Sezione Distaccata di Portoferraio - RG 36/2022 (infra doc. 18), nonché in esatta corrispondenza della rete e siepe preesistente sostituita nell'estate 2023. In ipotesi, in caso di diverso accertamento del confine, con condanna della convenuta, a sua cura e spese, a riallocare in coincidenza con esso una rete e siepe per foggia, materiali, altezza e coloritura analoghe a quelle ivi esistenti prima di detti interventi.
§ § § Con risarcimento dei danni tutti subiti e subendi scaturenti dalla lesione di ciascun diritto fino alla riduzione in ripristino e/o regolarizzazione e/o conformazione conseguente, tenuto conto sia del periodo di permanenza dei lamentati illeciti, sia, in relazione a ciascun diritto leso, della correlativa diminuzione di valore della proprietà attrice, con liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 2056 e
1226 c.c. In ipotesi, con riferimento al prolungamento della parete Est in direzione Sud per CP_1
2,50 m., o per la diversa misura che risultasse, e qualora la scrittura 12/9/2019 si ritenesse afflitta da solo dolo incidente, con risarcimento dei danni subiti e subendi ai sensi dell'art. 1440 c.c.; Con rigetto di tutte le riconvenzionali avversarie perché infondate in fatto e in diritto, e in denegata ipotesi con loro riduzione e contenimento per quanto di legge, di ragione e di giustizia”; vista la nota depositata in data 3 dicembre 2025 dall'avv. Silvana Sofia Pizzoccaro, che conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis rectis: IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: Dato atto del mancato preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art.5 D.Lgs.
n.28/2010, dichiarare improcedibili le domande formulate dagli attori e volte: - a fare accertare e dichiarare che, difformemente dalle risultanze e certificazioni catastali, il confine tra il terreno di proprietà degli attori (mappale 439 del foglio 47 in CT del Comune di AN) ed il fondo di proprietà della convenuta (in NCEU del Comune di AN al foglio 47, mapp.216 sub.601 e mapp.216 sub.602) sia da individuarsi in corrispondenza dei paletti della vecchia recinzione tagliati;
- a fare annullare e comunque dichiarare l'inefficacia, l'invalidità e/o la nullità della scrittura 12/9/2019 pagina 5 di 37 intervenuta tra le parti” e mediante la quale è stata costituita servitù a favore del fondo di proprietà della convenuta sig.ra (in NCEU del Comune di AN al foglio 47, Controparte_1 mapp.216 sub.601 e mapp.216 sub.602) ed a carico del terreno di proprietà degli attori sig.ra Pt_1
e sig. (mappale 439 del foglio 47 in CT del Comune di AN). *
[...] Parte_5
Dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità delle domande nuove rassegnate da parte attrice nei confronti di parte convenuta nella propria memoria depositata ex art.171 ter n.1 cpc datata 20.02.2025 e meglio individuate ed evidenziate in colore rosso nella memoria ex art.171 ter n.2 cpc datata
21.03.2025 di parte convenuta da pag.14 a pag.16 da intendersi qui integralmente trascritta e riportata: domande sulle quali si conferma di non accettare il contraddittorio e la cui deduzione non è stata imposta in conseguenza della domanda riconvenzionale della convenuta. * Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione della terza chiamata a contraddire alle domande svolte in Controparte_3 via subordinata dalla convenuta sig.ra nei confronti del geom. in Controparte_1 Controparte_2 quanto terza estranea al rapporto contrattuale intervenuto tra dette parti. IN VIA PRINCIPALE:
Accertato e dichiarato che il confine di proprietà tra il fondo di proprietà della convenuta sig.ra
[...]
(in NCEU del Comune di AN al foglio 47, mapp.216 sub.601 e mapp.216 CP_1 sub.602) ed il terreno di proprietà degli attori sig.ra e (mappale Parte_1 Parte_5
439 del foglio 47 in CT del Comune di AN) è da individuarsi in corrispondenza del confine catastale meglio rappresentato nell'all.to 31 della relazione peritale del geom. nominato CTU Per_1 nel proc. ex art.696 bis cpc n.36/2022 RG Tribunale di Livorno, Sez. Distaccata di Portoferraio: - rigettare tutte le domande proposte e/o proponende dagli attori, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi illustrati negli atti difensivi. IN VIA RICONVENZIONALE: 1) Accertato e dichiarato che con la scrittura privata datata e sottoscritta dagli attori e dalla convenuta in data 12.09.2019 è stata costituita, ex art.1058 c.c., una servitù a favore del fondo di proprietà della convenuta sig.ra
[...]
(in NCEU del Comune di AN al foglio 47, mapp.216 sub.601 e mapp.216 CP_1 sub.602) ed a carico del terreno di proprietà degli attori sig.ra e Parte_1 Parte_5
(mappale 439 del foglio 47 in CT del Comune di AN) avente ad oggetto il diritto ad ampliare verso sud per circa 2,50 – 3,00 metri la parete in lato est dell'immobile di proprietà della sig.ra CP_1 ed a mantenere detto immobile a distanza inferiore rispetto a quella minima dal confine imposta
[...] dalle norme urbanistiche comunali e statali: - dichiarare giudizialmente accertata la sottoscrizione della sig.ra e dei sig.ri e in calce a detta Controparte_1 Parte_1 Parte_5 scrittura 12.09.2019 ai fini della sua trascrizione nei RR.II. e della sua opponibilità nei confronti di ogni terzo ai sensi dell'art.2652 n.3 c.c. . 2) Accertata e dichiarata l'irregolarità della destinazione e pagina 6 di 37 dell'utilizzo in fatto operati dai signori del terreno in Comune di AN, in CT al foglio 47, Pt_1 mappale 439, posto a confine con la proprietà della sig.ra (in NCEU del Controparte_1
Comune di AN al foglio 47, mapp.216 sub.601 e mapp.216 sub.602), rispetto alla sua destinazione catastale quale “vigneto”, destinazione ed utilizzo in fatto così come descritti dal geom. nella sua relazione peritale finale depositata nel proc.n.36/2022 RG Tribunale di Livorno, Sez. Per_1
Distaccata di Portoferraio;
- accertato e dichiarato che il terreno posto in Comune di AN, in CT al foglio 47, mappale 439, così come accertato dal CTU geom. nella relazione peritale depositata Per_1 nel proc.n.36/2022 RG Tribunale di Livorno, Sez. Distaccata di Portoferraio, è “incolto in parte adibito a giardino di pertinenza dell'abitazione e parte a viabilità, parcheggi e spazi di manovra, oltre ad alberi di pino, aree fisicamente distinte da siepi, opere murarie o recinzioni” e che, in particolare, ivi sono stati realizzati, in assenza di qualsiasi provvedimento autorizzativo: una tettoia per il ricovero di due auto di m.4,90 x mt.3,43 con struttura in ferro e copertura posta ad una distanza variabile da mt.1,65 a mt.3,41 dal fondo della sig.ra (in NCEU del Comune di AN al foglio 47, Controparte_1 mapp.216 sub.601 e mapp.216 sub.602); un forno in muratura avente superficie coperta di circa mq.3,22; una cisterna;
altra tettoia con copertura in lamiera grecata, nonché opere in muratura e recinzioni;
- dire tenuta e condannare parte attrice all'eliminazione ed all'abbattimento delle tettoie
(con particolare riferimento alla tettoia con struttura in ferro per ricovero di due autovetture della dimensione di mt.4,90 x mt. 3,43 realizzata e mantenuta ad una distanza variabile di 1,65 mt – 3,41 mt. dal confine con la proprietà della sig.ra , delle opere, dei manufatti, del forno in muratura, dei CP_1 muretti, delle pavimentazioni, della cisterna, del deposito di polietilene e di quant'altro esistente nel terreno posto in Comune di AN, in CT al foglio 47, mappale 439, che sia incompatibile con la sua destinazione catastale a vigneto e/o la cui realizzazione e/o il cui mantenimento siano vietati in considerazione delle prescrizioni urbanistiche e paesaggistiche, ovvero in forza di altre norme, leggi e regolamenti ed in violazione ed in pregiudizio del diritto di proprietà della convenuta, in quanto realizzati in contrasto con le norme locali e statali impositive della distanza minima dai confini e dalle costruzioni e per violazione degli artt.873, 890 ed inerenti c.c.; il tutto, in ogni caso, con dichiarazione di inesistenza di alcun diritto dei signori ad adibire tale terreno “a pertinenza dell'immobile in Pt_1
NCEU del Comune di AN al foglio 47 part.212 sub.602, a viabilità, parcheggi, spazi di manovra e per il mantenimento di opere murarie o recinzioni.” 3) Accertato e dichiarato che gli attori sono venuti meno ed hanno violato il generico dovere di rispettare gli impegni assunti, nonché di dare esecuzione agli accordi formalizzati nella scrittura privata datata 12.09.2019 costitutiva di servitù ex art.1058 c.c. a favore del fondo di proprietà della sig.ra ed a carico del loro Controparte_1
pagina 7 di 37 confinante fondo;
- accertato e dichiarato, altresì, che la sig.ra da sola e/o unitamente Parte_1 al sig. mediante plurime condotte ed iniziative, nonchè, in particolare, Parte_5 mediante segnalazioni al Comune di AN, mediante l'instaurazione di ricorso ex art.696 bis cpc n.36/2022 avanti il Tribunale di Livorno Sez. Distaccata di Portoferraio, mediante le procedure di mediazione n.55/2023 e n.62/2023 avanti l'Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di
Livorno, mediante l'opposizione introduttiva del giudizio n.3327/2023 RG Tribunale di Livorno, in violazione del generale dovere del “neminem laedere” e mediante abuso di diritto hanno cagionato danni patrimoniali e non patrimoniali alla sig.ra anche per lesione all'integrità Controparte_1 psicofisica permanente e temporanea;
- conseguentemente, dire tenuti e condannare gli attori Pt_1
e in via tra di loro solidale, a risarcire tutti i danni patiti e patiendi
[...] Parte_5 dalla convenuta nella misura che verrà ritenuta provata e di giustizia e, comunque, per importo non inferiore ad € 50.000: il tutto, oltre a rivalutazione ed interessi dalla maturazione del diritto e fino al saldo. IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA: per la denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree e salvo gravame: A) Dire tenuto e condannare il geom.
(e per esso dire tenuta e condannare la compagnia ) a manlevare, Controparte_2 Controparte_3 tenere indenne e garantire la convenuta sig.ra da tutte le conseguenze Controparte_1 pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento, in tutto ovvero solo in parte, di qualsiasi domanda formulata dagli attori e, quindi, dire tenuto e condannare il geom. (e per esso Controparte_2 dire tenuta e condannare la compagnia ): - a risarcire alla convenuta tutti i danni, Controparte_3 costi e le spese anche legali e tecniche che essa fosse tenuta a versare / risarcire / rifondere agli attori, nulla escluso;
- a rimborsare alla convenuta tutte le spese, i costi e gli esborsi sostenuti per la realizzazione dell'opera e/o di quella parte di opera di cui venisse disposta la riduzione in pristino, nonché ad anticipare alla convenuta gli importi pari alle spese ed ai costi necessari sia per la riduzione in ripristino, che per il susseguente necessario rifacimento;
- a risarcire alla convenuta il danno derivante da deprezzamento del suo immobile e per il suo mancato godimento ed utilizzo durante il tempo necessario per i lavori di ripristino e di successivo rifacimento;
- a risarcire / rimborsare / rifondere alla convenuta tutti i costi e le spese sostenuti per assistenza tecnica e legale, sia stragiudiziale, che giudiziale, anche ante causam. B) Dato atto del grave inadempimento del geom. rispetto agli obblighi assunti in forza di contratto d'opera professionale a favore della convenuta e CP_2 nella sua veste di progettista e direttore delle opere di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della sig.ra in AN, Loc. Procchio e dichiarata la conseguente risoluzione del Controparte_1 contratto inter partes: dire tenuto e condannare il geom. a rimborsare alla convenuta sig.ra CP_2 CP_1
pagina 8 di 37 il compenso dalla stessa versato pari alla complessiva somma di € 18.702,60, oltre a CP_1 rivalutazione ed interessi legali dall'esborso al rimborso. IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che nel 2019, la IG Controparte_1 diveniva proprietaria in forza di successione dalla madre IG dell'immobile ad Persona_2 uso abitativo con pertinenziale giardino posto in comune di AN, località- Procchio, Via S.
Martino n.1, edificato in forza di concessione edilizia rilasciata nel 1966 su terreno acquistato dalla IG in data 08.08.1962? (anche a conferma e chiarimento dei documenti n.1 e n.2). 2) Per_2
Vero che l'immobile ad uso abitativo con pertinenziale giardino di proprietà della IG CP_1 posto in Comune di AN, località Procchio, via S. Martino n.1, confina in lato Est con il
[...] terreno identificato catastalmente al foglio 47, mappale 439 , avente destinazione di “vigneto” di cui il signor è usufruttuario e la IG è nuda proprietaria? (anche a Parte_5 Parte_1 conferma e chiarimento del documento n.64). 3) Vero che l'immobile di proprietà della IG
[...] posto in Comune di AN , è da sempre destinato a “seconda casa” ed ivi la CP_1 IG che da oltre 45 anni risiede e vive negli Stati Uniti con la propria Controparte_1 famiglia, ha trascorso le vacanze estive presso tale casa e negli ultimi anni, da quando in pensione, ivi si stabilisce da maggio ad ottobre di ogni anno? 4) Vero che nei primi mesi del 2019 la IG
[...] decideva di effettuare un intervento di ristrutturazione del suo immobile in Comune di CP_1
AN, che necessitava di un intervento di risanamento edilizio e di rifacimento di tutti gli impianti?
5) Vero che la IG in particolare, intendeva effettuare un intervento di ristrutturazione CP_1 anche al fine di rendere l'immobile di sua proprietà un modello di sostenibilità a basso impatto ecologico, con utilizzo di materiali eco sostenibili e realizzazioni di impianti aventi fonti di energia rinnovabile e di massimo risparmio energetico, anche in considerazione del contesto paesaggistico in cui detto immobile è collocato? 6) Vero che la IG ancor prima di commissionare la CP_1 progettazione dell'intervento di ristrutturazione del proprio immobile in Comune di AN, contattava i signori e con i quali la IG e la di lei famiglia Parte_5 Parte_1 CP_1 avevano intrattenuto da decine di anni ottimi rapporti di buon vicinato, comunicando la propria intenzione di procedere alla ristrutturazione della sua casa e spiegando loro che nell'ambito di tale intervento essa desiderava estendere l'immobile in lato Est verso sud per circa 2-3 metri? 7) Vero che la IG esponeva ai signori che essa si sarebbe impegnata a fare Controparte_1 Pt_1 arrecare un disturbo minimo e che il prolungamento verso sud del preesistente immobile rispondeva all'esigenza di consentire una migliore e maggiore fruibilità dell'immobile stesso? 8) Vero che i signori e nulla lamentavano ed opponevano a quanto la IG Parte_1 Parte_5
pagina 9 di 37 intendeva realizzare? 9) Vero che con scrittura privata sottoscritta in data 12.9.2019 i signori CP_1
e rispettivamente quali usufruttuario e nuda proprietaria del Parte_5 Parte_1 terreno catastalmente classificato e destinato a “vigneto” , confinante lungo tutto il lato Est con il fondo di proprietà della IG dichiaravano espressamente il proprio consenso e Controparte_1 davano la propria autorizzazione affinché nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione del confinante immobile di proprietà della IG quest'ultima potesse commissionare Controparte_1
l'ampliamento di tale immobile verso sud di 2-3 metri? (anche a conferma ed a chiarimento del doc.n.3). 10) Vero che la IG prima che venisse sottoscritta la scrittura Controparte_1 privata datata 12.9.2019, forniva ai signori e tutte le informazioni da Parte_5 Parte_1 questi ultimi richieste in merito alle opere di ristrutturazione, con l'ampliamento, che essa intendeva effettuare sul suo immobile ? 11) Vero che, solo dopo avere ottenuto il consenso dei signori Pt_1 all'estensione del proprio immobile in comune di AN, località Procchio, la IG CP_1 conferiva incarico al geom. di predisporre il progetto di ristrutturazione, con
[...] Controparte_2 estensione di 2-3 metri verso sud, della sua casa in comune di AN, nonchè di dirigerne i relativi lavori, incaricandolo di occuparsi personalmente di tutte le relative pratiche sia presso il comune di
AN, sia presso la Commissione Paesaggistica e la Sovraintendenza di Pisa, che presso il Genio
Civile, in modo che l'intervento potesse essere realizzato nel rispetto di tutta la normativa in materia?
12) Vero che il geom. accettava e si impegnava ad eseguire l'incarico conferitogli dalla Controparte_2 IG garantendo che egli avrebbe operato nel rispetto di tutta la normativa Controparte_1
(urbanistica, amministrativa, locale , ecc.) in materia? 13) Vero che il progetto dell'intervento di ristrutturazione con ampliamento verso sud dell'immobile in comune di AN di proprietà della IG veniva predisposto dal geom. solo dopo che la IG Controparte_1 CP_2 [...] aveva ottenuto l'espresso consenso dei confinanti signori e CP_1 Parte_5 all'ampliamento dell'immobile? 14) Vero che , dopo avere ottenuto tutti i Parte_1 provvedimenti e le autorizzazioni necessari, i lavori di ristrutturazione dell'immobile in comune di
AN di proprietà della IG iniziavano nell'autunno 2020 e Controparte_1 proseguivano, in via ininterrotta , per i successivi dodici mesi? 15) Vero che il 30 settembre 2021, allorquando l'intervento edilizio sulla proprietà della IG era stato quasi Controparte_1 interamente concluso, pervenivano al DL geom. due comunicazioni via pec inviate Controparte_2 dall'avv. Mancuso, legale della IG e della IG (proprietaria Parte_1 Testimone_1 dell'immobile confinante in angolo Nord-Est della proprietà , nelle quali venivano lamentate CP_1 generiche violazioni poste in essere durante l'intervento edilizio sull'immobile di proprietà della pagina 10 di 37 IG (anche a conferma e chiarimento del doc. n.5). 16) Vero che il D.L. Controparte_1 geom. tentava di ottenere, senza alcun riscontro, maggiori informazioni circa le contestazioni CP_2 genericamente avanzate dal legale della IG e della IG 17) Vero che il 25 Pt_1 Tes_1 ottobre 2021 il D.L. geom. depositava presso il Comune di AN dichiarazione di Controparte_2 fine lavori parziale, avendo concordato con la committente IG che le opere Controparte_1 da terminarsi (realizzazione di marciapiedi perimetrali, sistemazione del giardino ecc.) sarebbero state effettuate e concluse nella primavera del successivo 2022? (anche a conferma ed a chiarimento del doc.n.6). 18) Vero che il 27.12.2021 la IG che già da tempo era rientrata e Controparte_1 si trovava nella sua casa di abitazione negli Stati Uniti, riceva una mail del Responsabile dell'Ufficio
Tecnico del Comune di AN, nella quale veniva chiesta l'autorizzazione ad una ispezione del suo immobile, in quanto detto Ufficio aveva ricevuto un esposto nel quale era stato denunciato che la IG mediante l'intervento edilizio attuato sul proprio immobile, avesse abusivamente CP_1 realizzato opere nel sottosuolo (creazione di vani) e nel quale si chiedeva che venisse verificata la sicurezza del terrapieno dalla IG assertivamente realizzato ? (anche a conferma ed a CP_1 chiarimenti del doc.n.7). 19) Vero che la IG essendo certa della legittimità Controparte_1
e della correttezza delle opere effettuate sul proprio immobile in comune di AN, prestava il proprio consenso all'accesso ed alla ispezione richiesti, che venivano effettuati il 29.12.2021 , in assenza della proprietaria IG da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, CP_1 del Comandante dei Carabinieri- stazione Parchi e di un Agente della Polizia Municipale, i quali verificavano l'assenza delle violazioni oggetto dell'esposto ricevuto dall'Ufficio tecnico del Comune di
AN e la conformità delle opere ai provvedimenti concessori e relative varianti? 20) Vero che a seguito di sopralluogo ed accesso del 29.12.2021, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di
AN redigeva propria relazione in data 22.2.2022, che veniva inoltrata anche ai Carabinieri
Sezione Parco AN, che ne avevano fatto richiesta? (anche a conferma ed a chiarimento del doc.n.33) 21) Vero che, solo in seguito, la IG veniva a conoscenza del fatto che CP_1
l'ispezione richiesta dal responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di AN, con l'assistenza delle Forze dell'Ordine, si era resa necessaria a seguito di esposto presentato datato 24.10.2021 da parte del legale della IG la quale aveva insistito affinchè si procedesse ad apposito Parte_1 sopralluogo presso la proprietà benchè il Comune già con propria comunicazione del CP_1
29.11.2021 avesse rilevato la legittimità delle opere realizzate e realizzande? (anche a chiarimento ed a conferma dei docc. nn.31 e 32). 22) Vero che il 7.2.2022 la IG riceveva al Controparte_1 suo indirizzo di posta elettronica personale una comunicazione del comandante della Stazione dei pagina 11 di 37 carabinieri del Parco-AN che le comunicava di doverle notificare un provvedimento dell'autorità
Giudiziaria e, solo a seguito di contatti telefonici tra il marito della IG ed il Comandante
CP_1 dei Carabinieri, quest'ultimo informava la IG che essa era destinataria di un
CP_1 provvedimento di ispezione e di perquisizione disposto con urgenza dal PM del Tribunale di Livorno ed emesso a seguito di denuncia penale presentata nei confronti della IG (anche a
CP_1 conferma e chiarimento del doc.n.8). 23) Vero che la IG benchè non tenutavi per legge,
CP_1 accettava che il provvedimento di perquisizione emesso dal PM di Livorno le venisse notificato via email ordinaria e nulla opponeva, anzi, aderiva alla richiesta del Comandante Carabinieri Parchi-
AN di accedere al suo immobile in AN, onde effettuarvi ispezioni con massima urgenza?
(anche a conferma ed a chiarimento del doc.n.9). 24) Vero che nella mattinata del 12.2.2022 il
[...]
, il Brig. e l'App.to , alla presenza del D.L. geom. Parte_6 CP_5 Testimone_2
e dell'avv. Francesca Luppoli, nominata difensore di fiducia della IG Controparte_2 CP_1 effettuavano sopralluogo, ispezione e perquisizione presso l'immobile e le pertinenze di proprietà della IG in comune di AN- località Procchio, ivi accertando l'insussistenza di alcuna CP_1 irregolarità e/o opera abusiva, redigendo il relativo verbale ? (anche a conferma e chiarimento del doc.n.10). 25) Vero che nel gennaio 2022 , grazie agli accertamenti esperiti dal proprio difensore di fiducia avv. Luppoli, la IG veniva a conoscenza del fatto che era stato Controparte_1 iscritto dal PM del Tribunale di Livorno procedimento penale a suo carico per abusi edilizi e, comunque, per violazioni edilizie poste in essere mediante l'intervento di ristrutturazione effettuato sul suo immobile in Comune di AN, località Procchio? 26) Vero che il procedimento penale iscritto a carico della IG avanti il Tribunale di Livorno, a seguito delle indagini Controparte_1 esperite, veniva archiviato dal GIP su richiesta del PM? 27) Vero che, nell'ambito delle indagini preliminari esperite dal PM del Tribunale di Livorno nel procedimento penale iscritto a carico della IG veniva acquisita anche la relazione del responsabile dell'Ufficio Controparte_1
Tecnico del Comune di AN del 13.4.2022, predisposta e trasmessa in risposta alla richiesta avanzata dai Carabinieri Stazione Parco AN, delegati dal PM? (anche a conferma e chiarimento del doc. n. 34). 30) Vero che in forza di provvedimenti autorizzativi emessi dal Comune di AN, in lato Sud del fondo di proprietà della IG è stato collocato un locale tecnico pre- CP_1 fabbricato nel quale sono collocati le centraline ed i sistemi di funzionamento e controllo degli impianti idrico ed elettrico, centrale di servizio dei pannelli solari e scaldabagno al servizio del fabbricato a destinazione abitativa? (anche a conferma ed a chiarimento del documento n.60). 31) Vero che il locale tecnico prefabbricato posto in lato Sud del fondo di proprietà è privo dei requisiti e delle CP_1
pagina 12 di 37 condizioni minime (riscaldamento, altro sistema di areazione ed isolamento, e quant'altro) per consentirne un qualsiasi uso diverso e tanto meno un utilizzo ai fini abitativi? (anche a conferma ed a chiarimento del documento n.60). 32) Vero che nella parete in lato est dell'immobile ad uso abitativo di proprietà della IG in Comune di AN località Procchio sono state realizzate due
CP_1 vedute in vetro, la cui parte superiore è munita di maniglia e può essere aperta e la parte inferiore fino al piano di calpestio è fissa, rendendo impossibile il suo utilizzo al fine di uscire all'esterno? (anche a conferma ed a chiarimento del doc.n.69). 34) Vero che prima di effettuare il carico ed il trasporto della terra di risulta degli scavi delle fondamenta dell'immobile di proprietà della IG sono state
CP_1 effettuate, su richiesta ed a spese della IG le relative analisi? (anche a conferma ed a
CP_1 chiarimento del doc. n. 47). 35) Vero che tra il fondo di proprietà della IG in Comune di
CP_1
AN, località Procchio, ed il fondo posto ad Est di proprietà dei signori e Parte_5
è sempre esistito un dislivello naturale? (anche a conferma ed a chiarimento del Parte_1 doc.n.64). 36) Vero che la fotografia prodotta come doc. n. 39 dalla difesa della IG e che CP_1 viene rammostrata al teste, è stata scattata da un drone il 29.6.2019, giorno del matrimonio del di lei figlio (anche a conferma ed a chiarimento del doc. n. 39). 39) Vero che il terreno di Persona_3 proprietà dei signori confinante in lato Ovest con la proprietà in AN, località Pt_1 CP_1
Procchio, è accatastato al AT terreni del Comune di AN al foglio 47, mappale 439, come
“vigneto”? (anche a conferma ed a chiarimento del doc.n. 64). 40) Vero che nel terreno di proprietà dei signori confinante in lato Ovest con la proprietà in AN, località Procchio, sono Pt_1 CP_1 presenti i manufatti meglio rappresentati nelle fotografie riportate a pagina 39, 40, 41 e 42 della comparsa di costituzione in data 27.6.2024 della convenuta IG costituiti da Controparte_1 tettoia posta ad una distanza variabile da 1,65 metri a 3,41 metri dal fondo della IG , da CP_1 un forno in muratura della superficie coperta di 3,22 mq., da una cisterna, da una tettoia con copertura in lamiera grecata? (anche a conferma e chiarimento delle fotografie riportate a pag.39, 40, 41 e 42 della comparsa di costituzione in data 27.6.2024 della IG . 41) Vero che solo una piccola CP_1 porzione del terreno di proprietà dei signori confinante in lato Ovest con la proprietà Pt_1 CP_1 in AN, località Procchio, è rivestita di erba, mentre la restante parte è stata cementata, ovvero è utilizzata come spazio di parcheggio di autovetture con presenza di cordoli in cemento? (anche a conferma e chiarimento delle fotografie riportate a pag.42 della comparsa di costituzione in data
27.6.2024 della IG . 42) Vero che fino al settembre 2023 nel terreno di proprietà dei CP_1 signori confinante ad Ovest con la proprietà della IG la copertura della tettoia Pt_1 CP_1 realizzata dai signori e posta ad una distanza variabile da 1,65 metri a 3,41 metri della proprietà Pt_1
pagina 13 di 37 era costituita da lastre ammalorate di eternit rappresentate nelle fotografie riportate a pagina CP_1
39 della comparsa di costituzione 27.6.2024 della IG e prodotte come doc. n.54, che si CP_1 rammostra al teste? (anche a conferma ed a chiarimento del doc.n.54). 43) Vero che nell'estate 2022, il sig. figlio della IG anch'esso stabilmente residente negli Stati Uniti, con Persona_3 CP_1 la figlia neonata e la moglie si recava presso la casa di villeggiatura di proprietà della madre in Comune di AN, località Procchio, avendo programmato di ivi trascorrere una lunga vacanza, ma, avvedutosi della presenza della tettoia di proprietà dei signori con copertura costituita da lastre Pt_1 di eternit ammalorate e rotte, per il timore di malanni propri, della moglie e soprattutto della figlia neonata, pochi giorni dopo il suo arrivo, decideva di partire? 44) Vero che sul lato nord del terreno di proprietà dei signori sono da sempre presenti siepi ed alberi ad alto fusto i cui rami Pt_1 impediscono qualsiasi visuale ed il panorama sul golfo? 45) Vero che la IG Controparte_1
a causa dei vari procedimenti (in sede amministrativa, penale e civile) nonché dei procedimenti stragiudiziali ex art. 696 bis e di mediazione promossi nei suoi confronti dalla IG Parte_1 da sola, ovvero unitamente al padre nonché a causa delle varie ispezioni, Parte_5 accessi e sopralluoghi effettuati dai responsabili dell'ufficio Tecnico del Comune di AN e dai
Carabinieri della Stazione Parco-AN a seguito di esposti presentati dalla IG Parte_1 con riferimento all'intervento edilizio sull'immobile di proprietà ha vissuto e vive in una CP_1 condizione di pressochè costante ansia e turbamento, soffrendo di insonnia e di attacchi d'ansia a cui a tutt'oggi soggetta? (anche a conferma e chiarimento dei docc. nn.55 e 56). Si indicano a testi: Tes_3 da San Diego, California USA;
dott. da Milano;
dott. da La
[...] Testimone_4 Persona_3
Jolla, California, USA;
sig. da Lakeside, California, USA;
sig.ra da CP_6 CP_7
ST (LO); sig.ra da Roma;
sig. da Roma;
sig. Controparte_8 Testimone_5 da OG TO ST (VA); sig. da AN (LI) Isola Testimone_6 Tes_7
d'Elba; sig. da AN (LI) Isola d'Elba; sig.ra da Milano;
EOetra Persona_4 Controparte_9 da NA di MP (LI) Isola D'elba; dott. Geologo da AN Persona_5 Persona_6
NA (LI) Isola d'Elba; EOetra da AN NA (LI) Isola d'Elba; sig.ra Testimone_8 Tes_9 da La Jolla, California, USA;
Architetto da AN NA (LI) Isola D'Elba;
[...] Tes_10
Dott. da Brescia (BS); Dott.ssa da Brescia (BS); da Testimone_11 Persona_7 CP_10
Bolzano; Dott. da Crema (CR); da MP nell'Elba Persona_8 Controparte_11
(LI) Isola D'Elba; sig.ra La Jolla, California USA;
sig. da Crema Tes_12 Controparte_12
(CR); Avv. Francesca Luppoli con studio in AN (LI); dott.ssa con studio in Crema Tes_13
(CR); e App.to entrambi presso la Stazione Carabinieri Parte_6 Testimone_2
pagina 14 di 37 “Parco” di AN NA e di Portoferraio;
sig.ra da AN, località Procchio- Isola Tes_14
d'Elba; sig. da AN, Località Procchio -Isola d'Elba; sig. da Testimone_15 Testimone_16
OG TO ST (VA). Respingere tutte le istanze istruttorie formulate da parte attrice nella propria memoria ex art.171 ter n.2 cpc per i motivi illustrati nella memoria ex art.171 ter n.3 cpc datata
31.03.2025, nonché le ulteriori ex adverso formulate in corso di causa in quanto inammissibili e nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione di prova testimoniale sui capitoli avversari, si chiede di essere ammessi alla controprova con i testi indicati per la prova diretta in memoria ex art.171 ter n.2 cpc. Con refusione di tutte le spese e valutazione, secondo quanto previsto dall'art.91 cpc, ai fini della relativa liquidazione, del rifiuto non giustificato della sola parte attrice della proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art.185 bis con ordinanza in data 11.04.2025.”
Vista la nota depositata in data 3 dicembre 2025 dall'avv. Angela Mattafirri, che conclude:
“Perche' la domanda attrice venga respinta per tutte le causali sopra descritte in ogni Sua parte. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste avanzate dall'attrice, il comparenti chiede fin da ora di essere autorizzato a chiamare in giudizio la propria compagnie di assicurazione ed in particolare intende evocare in giudizio l'assicurazione , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t. con sede in Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa n. 14 in virtu di polizza n
730297465 al fine di essere tenuto indenne da ogni pretesa risarcitorie e posta di danno avanzata da parte attrice e comunque da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal presente contenzioso. Si chiede allo scopo che il Tribunale Voglia disporre il differimento della udienza al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge. Con riserva di ulteriori produzioni e allegazioni. In ogni caso con vittoria di spese di giudizio”;
Vista la nota depositata in data 3 dicembre 2025 dall'avv. Alberto Tartagli, che conclude:
Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito del Tribunale di Livorno, contrariis reiectis: In via principale, respingere le domande svolte dagli attori in quanto, in quanto infondate, in fatto ed in diritto e, comunque, non provate per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e deducendi in corso di causa, con vittoria di spese e competenze;
in via subordinata, rigettare le domande della convenuta
Sig.ra di essere rilevata indenne dal terzo chiamato in causa, EOetra Controparte_1 CP_2
in quanto tutte le domande sono infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate per tutti
[...]
i motivi dedotti in in corso di causa, con vittoria di spese e competenze;
in via ulteriormente subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte dalla convenuta Sig.ra in quanto venga accertata una qualunque responsabilità Controparte_1 riferibile al geometra e, per l'effetto, determinato il danno, e condannata la terza Controparte_2
pagina 15 di 37 chiamata in causa a rilevare indenne il proprio assicurato contenere, detto Controparte_3 risarcimento nei limiti del giusto, del dovuto e del rigorosamente provato, in proporzione all'entità della colpa eventualmente accertata a carico di ciascuna parte, con l'applicazione dei limiti, le franchigie e gli scoperti di cui alla polizza n. 03400655503 e senza alcun vincolo di solidarietà. In ogni caso con vittoria di competenza e spese di giudizio, ovvero compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. pronuncia
SENTENZA
Dando lettura della motivazione e del dispositivo, che seguono.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto ritualmente notificato, e citavano Parte_1 Parte_5 dinanzi al Tribunale di Livorno ed esponevano che: Controparte_1 la convenuta era proprietaria di un edificio, con garage e giardino, ubicato in AN località
Procchio Via San Martino n.1; Cont la proprietà della convenuta confinava a con un terreno di Parte_5 usufruttuario, e di nuda proprietaria); Parte_1 con scrittura privata in data 12 settembre 2019 gli attori autorizzavano la convenuta “ad estendere di circa 2-3 metri l'abitazione della IG proseguendo lungo la linea del muro esistente CP_1 della parte posteriore (verso la strada)”; la strada era la strada provinciale;
i lavori di edificazione realizzati dalla convenuta avevano portato alla costruzione dell'edificio, che vedeva la parete EST a distanza dal confine inferiore a quello legale;
alla costruzione di un nuovo locale tecnico prefabbricato a distanza dal confine inferiore a quella legale, alla apertura di due vedute sulla parete EST del fabbricato a distanza inferiore da quella prevista dall'art. 905 cc, alla realizzazione sulla parete EST del fabbricato di una apertura priva dei requisiti di cui all'art. 901 cc e da ridurre alle prescrizioni dell'art. 902 cc, alla realizzazione di una sopraelevazione della proprietà della convenuta, attraverso il riporto di terra, a distanza non regolamentare dal confine, alla sopraelevazione dell'edificio della convenuta, tanto da ledere il diritto al panorama e alla piena godibilità della proprietà degli attori in violazione della servitù “altius non tollendi” degli attori stessi;
la convenuta aveva eliminato la rete di delimitazione del confine con la proprietà degli attori, rete che era alta circa 1,50 – 1,70 metri, e l'aveva sostituita con cannicci, tavoloni di legno e ombreggianti alti pagina 16 di 37 circa 2,20 metri, che, posizionati ad una altezza superiore rispetto alla rete anche a seguito del riporto di terra, che aveva alzato la proprietà della convenuta, aveva determinato a ledere la luminosità e l'amenità della proprietà degli attori;
la convenuta aveva eliminato anche 1,5 metri di rete e siepe nell'angolo SUD del confine e la sostituiva con cannicci alti circa 2,50 metri;
veniva svolto il procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n.36/2022, all'esito del quale venivano depositate in data 20 aprile 2023 e in data 24 aprile 2023 le relazioni del CTU EO.
Per_1 in base al combinato disposto degli artt. 23 II comma e 22 del regolamento edilizio del Comune di
AN la distanza degli edifici dal confine doveva essere di 5 metri e tale norme integrava il codice civile ai sensi dell'art. 873 cc;
l'intervento edilizio della convenuta realizzato attraverso una “demolizione e ricostruzione CP_1 con ampliamento”, ossia con aumento volumetrico dell'edificio preesistente e la modifica della sua sagoma, nonché con realizzazione ex novo anche di una porzione di parete esterna e di un ulteriore edificio (locale accessorio – prima inesistente - distaccato dal fabbricato principale), aveva dato luogo ad una “nuova costruzione”; il confine tra i fondi coincideva con la posizione della rete presente prima che fosse sostituita dalla convenuta ed era stato accertato dal CTU in sede di ATP, oltre che ammesso a pagina 25 della comparsa di costituzione della convenuta in sede di ATP;
la differenza del confine indicato nella mappa catastale e quello della rete non era rilevante in quanto la rete sussisteva da sempre e gli attori avevano usucapito la striscia di terreno esistente tra i due confini;
gli attori domandavano quindi il riconoscimento dell'acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158 cc della striscia di terreno sopra indicata;
la nuova edificazione della convenuta aveva ampliato la parete EST dell'edificio di 2,5 metri verso la
SUD e verso la strada provinciale (verso la proprietà degli attori); la convenuta, nel procedimento di
ATP aveva ammesso la circostanza;
il nuovo edificio si era venuto a trovare ad una distanza dal confine inferiore a quella dettata dall'art. 873 cc e quella dettata dal regolamento comunale e si collocava a 1,32 metri dal confine (cfr. relazione di CTU a pagina 25); la scrittura del 12 settembre 2019 era priva di data certa, non aveva la forma dell'atto pubblico e non era stata trascritta e non aveva costituito alcuna servitù in grado di legittimare la costruzione a distanza inferiore da quella legale dal confine;
la scrittura parlava poi solo di un prolungamento della parete
EST e non della distanza dell'edificio dal confine;
la norma sulla edificabilità dal confine aveva natura pagina 17 di 37 pubblicistica perché dettata dal regolamento comunale e non poteva essere derogata con la conseguenza che la scrittura era comunque nulla ai sensi dell'art. 1418 cc;
il nuovo locale tecnico era stato edificato alla distanza da 3,20 metri a 3,41 metri dal confine, così come accertato in sede di ATP;
sulla parete EST erano state aperte dalla convenuta due porte finestre a distanza dal confine inferiore a quella previste dall'art. 905 cc;
sulla parete EST era stata aperta una luce irregolare che doveva essere riportata ai requisiti dettati dall'art. 902 II comma cc;
la convenuta aveva poi sparso circa 190 metri cubi di terra sul giardina derivante dagli scavi per le edificazioni al fine di pareggiare la proprietà e alzare il lato NORD che si affacciava sulla sottostante baia di Procchio;
per evitare lo smottamento del terreno sul lato NORD in direzione del mare aveva anche realizzato un muro in pietra;
sul lato del confine con la proprietà degli attori il terreno della convenuta era stato alzato;
il terrapieno doveva essere eliminato fino alla distanza legale dal confine tra la proprietà degli attori e quella della convenuta sul lato EST;
il muro realizzato non era di confine ai sensi dell'art. 878 cc e integrava una costruzione sul confine;
le verifiche del CTU in sede di ATP consentivano di ricavare che in sede di “ricostruzione” la nuova abitazione si era elevata in più rispetto alla vecchia almeno di m. 0,37 allo spigolo SUD-EST, CP_1 di m. 1,24 in corrispondenza del colmo del tetto e di m. 1,06 allo spigolo CP_13 la sostituzione della rete metallica con cannicci, tavoloni in legno e ombreggianti , accompagnata dall'innalzamento del piano della proprietà, aveva determinato una compressione sia dell'amenità che della panoramicità e della luminosità della proprietà degli attori;
gli attori vantavano una servità altius non tollendi in quanto la casa della convenuta era stata edificata nel 1962 e mai modificata;
la convenuta doveva essere condannata a posizionare sul confine una rete e siepe per foggia, materiali, altezza e coloritura analoghe a quelle ivi prima presenti, nonché a quelle ancora ad oggi presenti nel tratto NORD e nel restante tratto SUD del confine.
II. Con comparsa depositata in data 27 giugno 2024 si costituiva in giudizio CP_1
e deduceva che:
[...] la domanda di individuazione del confine tra le proprietà nel punto ove erano collocati i paletti della rete di recinzione doveva essere respinta in quanto il confine si collocava così come rappresentato nelle risultanze catastali e dal CTU nella planimetria allegata con il numero 31 alla relazione di ATP;
la domanda era, comunque, improcedibile in quanto non risultava soddisfatta la prevendita condizione dell'esperimento della mediazione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n.28/2010; pagina 18 di 37 le allegazione del legale della convenuta, contenute nella memoria di costituzione del procedimento di
ATP, non avevano carattere confessorio perché la memoria non era stata sottoscritta dalla parte ed avevano valore meramente indiziario;
la contestazione avversaria sul posizionamento a distanza non regolare del confine dell'edificio era manifestamente infondata, atteso che l'ampliamento operato per 2,5 metri a filo della preesistente parete est verso la proprietà non risultava in violazione delle distanze minime dal confine, Pt_1 avendo la convenuta conseguito la preventiva autorizzazione dei confinanti (ossia dei , Pt_1 formalizzata nella scrittura privata del 12/09/2019, scrittura privata mediante la quale gli attori acconsentivano a che la realizzasse un modesto incremento e, quindi, le parti costituivano, ai CP_1 sensi dell'art.1058 c.c., la relativa servitù a favore del fondo della ed a carico del fondo dei CP_1
Pt_1 la domanda di accertamento della invalidità della scrittura era improcedibile in quanto, avendo ad oggetto la dichiarazione di invalidità di un atto costitutivo di un diritto reale ed, in particolare, poichè era da qualificarsi quale funzionale ad una actio negatoria servitutis, era sottoposta alla condizione necessaria del preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art.5 D.Lgs.
n.28/2010; la convenuta domandava il riconoscimento della costituzione della servitù (come già opposto nella procedura di mediazione n.55/2023), allo scopo di procedere alla relativa trascrizione, ovvero, comunque, chiedeva che venisse accertata giudizialmente la sottoscrizione da parte degli attori di tale scrittura privata, in modo da rendere opponibile ai terzi il relativo onere reale ex art.2652 n.3 c.c.; non era applicare l'art. 23 del regolamento edilizio comunale perchè l'intervento edilizio della convenuta non era qualificabile come nuova costruzione in quanto l'ampliamento del fabbricato era stato funzionale alla realizzazione di due bagni e di un garage, ovvero di porzioni pertinenziali, e quindi non era stata realizzata una nuova costruzione, ma una ristrutturazione edilizia ai sensi degli artt. 5 e 23 del regolamento edilizio comunale;
il locale tecnico non integrava una costruzione che doveva rimanere alla distanza di 5 metri dal confine in quanto era destinato ad ospitare gli impianti idrici ed elettrici e costitutiva solo un volume tecnico e non un nuovo edificio;
come accertato dal CTU geom. e descritto nella sua planimetria allegata alla relazione peritale Per_1 come all.to 31, l'apertura posta a sud -est dista 1,58 metri dal confine catastale e l'apertura intermedia dista 1,66 metri dal confine catastale: entrambe le apertura rispettavano la distanza prevista dall'art.905
c.c.; pagina 19 di 37 le pareti dell'edificio della convenuta era ricoperte dal cd. “cappotto termico”, di cui non era legittimo tenere conto ai fini della applicazione delle norme sulla distanza dal confine;
il CTU geom. aveva accertato che quella che controparte definiva “luce” era posta ad altezza di Per_1 quasi 2 metri, era costituita da “vetro fisso”, che era posto a filo del muro perimetrale, era antisfondamento ed antiproiettile e che non solo non consentiva l'inspectio e la prospectio sul fondo degli attori, ma non poteva nemmeno considerarsi quale luce irregolare, perché non consentiva il passaggio di aria, bensì solo di luce;
non era vero che era stato alzato il livello del terreno sul quale insisteva il fabbricato della convenuta e che era stato alzato anche il livello del giardino pertinenziale, mediante spargimento della terra di risulta dallo scavo delle fondazioni, in modo da diminuire il declivio naturale esistente verso nord;
non era vero che era stato creato un “terrapieno” in prossimità del confine con la proprietà Pt_1 qualificabile quale “costruzione” soggetta alle norma sulle distanze minime dal confine;
i responsabili dell'Ufficio Tecnico del Comune di AN, che il 29.02.2022 avevano effettuato un apposito sopralluogo alla presenza e con l'assistenza del Comandante dei Carabinieri Parchi e di un agente della Polizia Municipale, avevano escluso che fosse stato operato un innalzamento del piano, concludendo espressamente nella loro relazione nei seguenti testuali termini: “non si è riscontrata alcuna modifica della quota del terrapieno attuale rispetto a quello antecedente la realizzazione dell'intervento autorizzato con il Permesso di Costruire n.22 del 23.09.2020 e successive varianti in corso d'opera”; era sempre esistito un evidente dislivello tra la proprietà posto ad altezza maggiore sia CP_1 rispetto alla proprietà (di terzi) posta a nord, che rispetto alla proprietà osta ad est;
Pt_1 in prossimità della proprietà della convenuta esisteva una tettoia per il ricovero di due auto di m.4,90 x mt.3,43 con struttura in ferro;
come accertato dal CTU, detta tettoia era stata realizzata ed era posta ad una distanza variabile da mt.1,65 a mt.3,41 dal fondo della sig.ra e, quindi, a distanza inferiore CP_1
a quella minima di mt.5,00 dal confine catastale secondo quanto previsto dal Regolamento Edilizio del
Comune di AN (art.23) e dalle norme statali;
a distanza non regolare dal confine erano presenti anche un forno in muratura, una cisterna e un'altra tettoia, che dovevano essere eliminate;
domandava, in via riconvenzionale, il Tribunale adito accertasse e dichiarasse l'irregolarità della destinazione e dell'utilizzo in fatto operati dai del terreno posto in Comune di AN, in Pt_1
NCTR al foglio 47, mappale 439, a confine con la proprietà rispetto alla sua destinazione CP_1 catastale quale “ vigneto ”, con loro condanna in solido al risarcimento in forma specifica e, quindi, pagina 20 di 37 all'eliminazione ed all'abbattimento delle tettoie (con particolare riferimento alla tettoia con struttura in ferro per ricovero di due autovetture della dimensione di mt.4,90 x mt. 3,43 realizzata e mantenuta ad una distanza variabile di 1,65 mt – 3,41 mt. dal confine con la proprietà , delle opere, dei CP_1 manufatti, del forno in muratura, dei muretti, delle pavimentazioni, della cisterna, del deposito di polietilene e quant'altro ivi esistente (siccome verificato e descritto nella relazione finale del geom.
che sia incompatibile con la suddetta destinazione catastale e/o la cui realizzazione e/o il cui Per_1 mantenimento siano vietati in considerazione delle prescrizioni urbanistiche e paesaggistiche, ovvero in forza di altre norme, leggi e regolamenti ed in violazione ed in pregiudizio del diritto di proprietà della convenuta, in quanto realizzati in contrasto con le norme urbanistiche locali e statali relative alla distanza dai confini e dalle costruzioni e per violazione degli artt.873, 890 ed inerenti c.c.: il tutto, in ogni caso, con dichiarazione di insussistenza del diritto dei signori ad adibire tale terreno “ a Pt_1 pertinenza dell'abitazione, a viabilità, parcheggi, spazi di manovra e per il mantenimento di opere murarie o recinzioni ”; domandava, in via riconvenzionale, gli attori al risarcimento del danno alla salute patito a seguito delle innumerevoli azioni giudiziarie intraprese dagli attori, da liquidare nella misura di almeno euro
44.805,00; domandava di essere tenuta indenne dalla domanda degli attori dal geom. che si Controparte_2 era occupato della progettazione e della direzione delle opere oggetto dell'intervento edilizio sull'immobile della convenuta;
qualora fosse risultato, all'esito del giudizio, che l'intervento edilizio di ristrutturazione sull'immobile della convenuta era stato effettivamente realizzato in violazione delle norme urbanistiche locali e/o statali e/o in pregiudizio del diritto di proprietà degli attori confinanti, di tutte le relative conseguenze pregiudizievoli doveva rispondere il geom. al quale era stato affidato l'incarico e che si era CP_2 impegnato a progettare ed a dirigere le relative opere.
III. Con comparsa depositata in data 9 ottobre 2024 si costituiva in giudizio il terzo chiamato EO.
il quale deduceva che: Controparte_2 non aveva partecipato all'accertamento tecnico preventivo e gli esiti dello stesso non gli erano opponibili;
il confine tra le proprietà doveva essere individuato nel rilevo effettuato dal convenuto e poi utilizzato nei suoi elaborati progettuali;
l'unico dato certo sul confine era quello ritraibile dai dati castali e non dalla recinzione e dai paletti che nel tempo erano stati spostati;
pagina 21 di 37 l'abitazione della si trovava, anche a seguito dell'intervento edilizio progettato e diretto da CP_1 parte del EO. nella medesima posizione preesistente;
la aveva acquisito il diritto a CP_2 CP_1 mantenere il proprio fabbricato nella stessa identica posizione;
la scrittura consentiva di edificare a distanza dal confine inferiore a quello dettato dal regolamento comunale e dal codice civile e non integrava alcuna violazione della normativa di diritto pubblico;
chiedeva di essere garantito dalla compagnia di assicurazione che assicurava Controparte_3 il danno da responsabilità civile professionale.
IV. Con comparsa depositata in data 30 gennaio 2025 si costituiva in giudizio la società
[...]
il quale domandava le domandava il rigetto delle domande degli attori e della convenuta CP_3
e comunque il contenimento dell'indennizzo dovuto al proprio assicurato nei limiti del CP_1 contratto di assicurazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Deve essere respinta la preliminare eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta delle domande degli attori in quanto la mediazione ha avuto ad oggetto l'accertamento del confine e la validità della scrittura privata del 12 settembre 2019.
2.
Va premesso che ogni istanza e deduzione, anche istruttoria, avanzata dalle parti viene implicitamente respinta se incompatibile con la motivazione e decisione, che segue.
A
Sulla domanda di accertamento dei confini e comunque di usucapione della proprietà immobiliare fino al confine risultante dalla “posizione della rete in base ai vecchi paletti rilevati il 29/3/2023”, così come indicato dal CTU EO. nell'Allegato 31 alla sua Relazione 20/4/2023 resa in esito al Per_1 procedimento di consulenza tecnica preventiva iscritto al n. RG 36/2022 e acquisita la presente processo con ordinanza depositata in data 11 aprile 2025.
Le attrici e domandano che il confine tra la proprietà di Parte_1 Parte_4
(AT TE Comune di AN Foglio 47 part. 439 e NCEU Comune di Parte_1
AN Foglio 47 part. 212 sub 602) e la proprietà della convenuta Controparte_1
(NCEU Comune di AN Foglio 47 part. 216 sub 601 e sub 602 nonchè Foglio 47
[...] mappale 1578) sia accertato ed individuato in quello risultante dalla “posizione della rete in base ai vecchi paletti rilevati il 29/3/2023” quale indicata dal CTU EO. nell'Allegato 31 alla sua Per_1
pagina 22 di 37 Relazione 20/4/2023 resa in esito al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Livorno
RG 36/2022.
Le attrici domandano anche che sia accertato l'acquisto per usucapione della proprietà immobiliare ai sensi dell'art. 1158 cc della porzione di terreno che dalla loro proprietà si estende e arriva fino a quel confine.
La convenuta sostiene che il confine tra le proprietà delle parti non possa individuarsi in corrispondenza dei paletti tagliati della vecchia recinzione, dovendosi, invece, individuare il confine secondo le risultanze catastali, così come rappresentato dal CTU nella planimetria allegata alla sua relazione con il n.31.
Sostiene la convenuta che il riferimento ad una qualsiasi recinzione quale dimostrativa del confine sia inconsistente perché la recinzione era stata fabbricata dal padre della convenuta unicamente nel tratto di terreno posto in prossimità della parete ad est del fabbricato della convenuta e perché tale CP_1 recinzione spostata spesso negli ultimi 50 anni. Il confine della proprietà poteva individuarsi esclusivamente sulla base delle risultanze catastali.
Dagli atti introduttivi del processo, dalla mappa catastale e dalla pagina 6 della relazione di CTU emerge che la convenuta è proprietaria del fondo descritto al AT Controparte_1
TE del Comune di AN (LI) foglio 47, mappale 216 subalterni 601 e 602, mentre l'attrice proprietaria del fondo descritto al AT TE foglio 47, mappale 439. Parte_1
Il confine tra i due fondi corre lungo il mappale 261 ( e il mappale 439 (MAZZEI). CP_1
Individuato il punto controverso tra i diritti di proprietà delle parti occorre passare ad analizzare la relazione del CTU EO. datata 20 aprile 2023, redatta nel procedimento svolto Persona_9 antecedentemente al presente giudizio tra . Parte_1 Controparte_1
A pagina 10 della relazione, il CTU parte dal presupposto che l'accertamento tecnico per individuare il confine deve iniziare dalla recinzione metallica che rappresenta il confine di fatto tra i due fondi: “per fornire i dati della distanza occorre, preliminarmente, individuare il confine tra i due fondi di fatto rappresentato dalla recinzione metallica su paletti in ferro già sopra enunciata”.
A pagina 12 della relazione scrive il CTU arriva alla conclusione da cui era partito: “in ragione dei sopra richiamati limiti della mappa si assume, quale confine di riferimento la recinzione che delimita i due fondi”.
Il Giudice condivide tale conclusione in quanto il confine deve essere individuato in base alla recinzione.
pagina 23 di 37 E' impossibile opinare diversamente perché la recinzione ha separato fisicamente i due fondi per decenni.
La deposizione di fratello della convenuta escusso all'udienza del 20 Testimone_4 novembre 2025, non può mettere in dubbio la conclusione.
Il teste riferisce che il padre ebbe ad installare la rete sulla sua proprietà per impedire agli animali domestici di transitare da un fondo all'altro.
La deposizione non è credibile per questo Giudice perché non possibile che una rete sia lasciata per decenni a dividere di fatto due fondi se quella rete non corre lungo il confine, anche quando gli animali domestici sono morti.
Peraltro, il CTU afferma a pagina 12 che “sovrapponendo l'immagine della mappa d'impianto alla grafica del rilievo (allegato 12 pagina 19), si rileva una sostanziale coincidenza tra il confine di fatto e catastale limitatamente ai punti 117, 119 e 122. Nel tratto compreso tra i punti 122 e 129 il confine catastale si discosta di circa cm. 50/60 dal confine rappresentato dalla rete metallica che appare insistere sulla pc. 216”.
Quindi, per una parte la rete si sovrappone al confine catastale.
Viene, quindi, accertato che il confine tra il fondo di proprietà di e quello di Parte_1 proprietà di coincide con la linea verde dell'allegato 31 alla relazione del Controparte_1
CTU EO. datata 20 aprile 2023 (allegato 31 di cui si parla a pagina 24 della relazione Persona_9 della relazione del CTU EO. . Persona_9
B
Sulla domanda di accertamento che il tratto di parete EST del fabbricato di CP_1
realizzato nel 2021 - 2022 in ampliamento e in prolungamento rispetto alla preesistente
[...] parete EST del suo fabbricato (a seguito e in virtù di domanda di permesso a costruire del 27/4/2020 e conseguente permesso a costruire n. 22/2020 del Comune di AN) per un'estensione di ml. 2,50 dal suo spigolo SUD-EST in direzione NORD viola la distanza legale dal confine con la proprietà di
Parte_1
Sulla conseguente condanna della convenuta all'arretramento dal confine di tale nuovo tratto di parete
EST del suo fabbricato fino alla distanza di cui all'art. 23 Regolamento edilizio Comune di AN, o in ipotesi fino alla distanza di cui all'art. 873 c.c.
Secondo la tesi delle attrici il Regolamento edilizio del Comune di AN, nel cui ambito ricade l'intervento edilizio della convenuta, prevede all'art. 23 comma 2 che “la distanza minima dei nuovi pagina 24 di 37 edifici dai confini dovrà essere pari alla metà della distanza prevista tra edifici”, che a sua volta il precedente art. 22 fissa in 10 m.
La distanza degli edifici dal confine prevista dal Regolamento edilizio del Comune di AN, pari a ml. 5,00, ha natura integrativa, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 872 c.c., di quella prevista alla
Sezione VI, Capo II, Titolo II, Libro III del codice civile, e in particolare della distanza prevista dall'art. 873 c.c.
In sese di consulenza tecnica preventiva, il CTU, dopo aver individuato il confine tra le proprietà, ha accertato alle pagine 25 e 26 che le distanze del lato est del fabbricato della CP_1 dal confine risultano le seguenti: m. 1,32 a Sud-Est; m. 1,44 all'altezza dell'apertura
[...] intermedia;
m. 1,44 di fronte all'apertura con vetro fisso e m. 1,96 dallo spigolo Nord-Est dell'edificio.
Avverso la domanda la convenuta ha dedotto che l'ampliamento operato per 2,5 metri a filo della preesistente parete est verso la proprietà non risultava in violazione delle distanze minime dal Pt_1 confine, avendo la convenuta conseguito la preventiva autorizzazione dei confinanti (ossia dei Pt_1 formalizzata nella scrittura privata del 12/09/2019.
A dire della convenuta la scrittura privata costituivano, ai sensi dell'art.1058 c.c., una servitù a favore del fondo della ed a carico del fondo dei CP_1 Pt_1
La domanda delle attrici non può essere accolta in quanto è infondata in diritto.
E' pacifico e documentalmente dimostrato che la convenuta realizzava Controparte_1 un intervento edilizio, debitamente autorizzato dalla competente autorità amministrativa, di demolizione e ricostruzione con ampliamento del preesistente edificio di sua proprietà.
E' pacifico e documentalmente dimostrato che, prima della demolizione e ricostruzione, sul fondo della convenuta possedeva un edificio, che è rappresentato dalle foto allegate Controparte_1 alle pagine 18 e 19 della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27 giugno 2024.
Non è stato accertato a quale distanza dal confine si trovasse l'originario edificio, ma è certo che quell'edificio si trovava ad una distanza inferiore a 5 metri dal confine, come individuato al superiore paragrafo 5.
Tale circostanza è dimostrata dalla scrittura privata del 12 settembre 2019, allegata dalla convenuta come documento n.3.
In quella scrittura si legge: “il signor e la IG Persona_10 Pt_1 rispettivamente usufruttuario e proprietaria della unità immobiliare adibita a vigneto posto
[...] nel comune di AN Via della Cicala località Procchio e contraddistinta al catasto fabbricati al foglio 47 particella 439 autorizzano la IG proprietaria dell'unità Controparte_1
pagina 25 di 37 immobiliare adibita a civile abitazione posta nel comune di AN Via della Cicala località Procchio
e contraddistinta al catasto fabbricati al foglio 47 particella 216 sub 601 e 602 ad estendere di circa 2-3 metri l'abitazione della IG proseguendo lungo la linea del muro esistente della parte CP_1 posteriore (verso la strada)”.
Con l'atto di citazione le attrici non hanno dedotto quando di fatto il muro dell'abitazione è stato spostato verso la loro proprietà.
Ma ipotizziamo che sia stato spostato di 2,50 metri (cfr. conclusioni atto di citazione pagina 23), in base alla distanza dal confine dell'attuale edificio accertata dal CTU in sede di consulenza tecnica preventiva, l'originario edificio si trovava ad una distanza dal confine di 4.47 metri (1,97 metri più 2,5 metri) e quindi ad una distanza inferiore a quella di 5 metri dettata dal regolamento comunale applicabile ai sensi dell'art. 873 cc.
La distanza di 3 metri dal confine sancita dall'art. 873 cc non è applicabile perché il regolamento comunale consente una distanza di 5 metri.
Quindi, il preesistente edificio si trovava ad una distanza dal confine inferiore a 5 metri e conseguentemente la condanna ad arretrare il nuovo edificio realizzato dalla convenuta ad una distanza di 5 metri dal confine non è accoglibile perché la convenuta ha maturato il diritto reale di servitù di mantenere l'edificio a distanza dal confine inferiore a 5 metri.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 12751 del 11/05/2023: “In tema di distanze, per effetto della modifica dell'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001, intervenuta con l'art. 10 d.l. n. 76 del
2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020, rientrano nella nozione di "ristrutturazione edilizia" anche gli interventi di demolizione di edifici esistenti e loro ricostruzione con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plano-volumetriche e tipologiche, purché sia mantenuto il volume preesistente, salvo che la legislazione vigente o gli strumenti comunali consentano incrementi di volume anche per interventi di rigenerazione urbana, con il limite del fedele ripristino del preesistente posto per gli edifici tutelati e per le zone A. In tutti i casi, l'intervento di demolizione-ricostruzione, indipendentemente dalla qualificazione come ristrutturazione o nuova costruzione, deve essere realizzato, ai fini delle distanze, sulla linea di confine del fabbricato demolito, anche quando questo sia legittimamente posto a una distanza da fabbricati e da confini inferiore da quelle attualmente previste”.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 12535 del 08/05/2024: “Nell'ambito delle opere edilizie, la semplice "ristrutturazione" si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio di cui sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la pagina 26 di 37 "ricostruzione" allorché tali componenti siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria, in presenza dei quali, si verte, invece, in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come nuova costruzione una sopraelevazione comportante modifica della sagoma dell'edificio ed un incremento della sua superficie utile e della sua cubatura, per realizzare un sottotetto suscettibile di essere sfruttato per scopi abitativi)”.
In via subordinata, le attrici domandato che il nuovo edificio sia arretrato alla distanza dei tre metri sancito dall'art. 873 cc, ma si tratta di una domanda infondata in diritto.
Nel territorio comunale vige il regolamento comunale che statuisce la distanza di 5 metri dal confine.
L'azione giudiziale di arretramento dell'edificio a distanza regolamentare dal confine non può avere ad oggetto una distanza discrezionalmente decisa da chi propone la domanda.
La domanda è comunque infondata in quanto il Giudice ha fatto solo l'ipotesi che il preesistente edificio si trovasse ad una distanza di 4,47 metri dal confine per motivare la decisione perchè manca qualsiasi sul posizionamento del vecchio edificio rispetto al confine.
Ma vi è di più.
La domanda è comunque infondata in quanto con la citata scrittura privata gli originari attori Pt_1
e e la convenuta è stata
[...] Parte_5 Controparte_1 costituita, ex art.1058 c.c., una servitù a favore del fondo di proprietà della convenuta sig.ra
[...]
(in NCEU del Comune di AN al foglio 47, mapp.216 sub.601 e mapp.216 CP_1 sub.602) ed a carico del terreno di proprietà degli attori sig.ra e Parte_1 Parte_5
(mappale 439 del foglio 47 in CT del Comune di AN) avente ad oggetto il diritto ad ampliare verso sud per circa 2,50 – 3,00 metri la parete in lato est dell'immobile di proprietà della sig.ra CP_1 ed a mantenere detto immobile a distanza inferiore rispetto a quella minima dal confine imposta
[...] dalle norme urbanistiche comunali e statali.
La sottoscrizione della scrittura del 12 settembre 2019 non è stata disconosciuta dagli originari attori e deve ritenersi giudizialmente accertata ai fini della sua trascrizione nei RR.II. ed alla sua opponibilità nei confronti di ogni terzo ai sensi dell'art.2652 n.3 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 19693 del 16/07/2025: “in tema di tema di limitazioni della proprietà, l'accordo contrattuale per l'autorizzazione alla costruzione a distanza inferiore di quella legale, per essere giuridicamente vincolante tra le parti, deve essere concluso in forma scritta ad pagina 27 di 37 substantiam, ex art. 1350 c.c., poiché l'oggetto di un siffatto regolamento contrattuale incide su diritti di natura immobiliare”.
Si tratta di scrittura avente data certa ai sensi dell'art. 2704 cc in quanto è stata depositata presso l'autorità comunale insieme alla richiesta di permesso a costruire n.22/2020.
Viene così riveduta l'ordinanza pronunciata in data 11 aprile 2025. Ai sensi dell'art. 177 I comma cpc, le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.
La posizione sulla controversia della costituitasi quale erede di Parte_4 [...] con comparsa depositata in data 12 giugno 2025, è irrilevante ai fini della Parte_5 decisione in quanto l'unica proprietaria del fondo confinante con quello di CP_1
è l'attrice
[...] Parte_1
C
Sulla domanda di accertamento che il “nuovo locale tecnico prefabbricato in muratura con pannelli di cemento armato intonacati a civile delle dimensioni di 2,45 X 4,20 ed altezza di m. 2,20” realizzato da a seguito e in virtù di domanda di Variante 17/12/2020 e conseguente Controparte_1 permesso a costruire n. 17/2021 del Comune di AN, viola la distanza legale dal confine come sopra accertato con la proprietà di Parte_1
Sulla conseguente domanda di condanna al suo arretramento dal confine come sopra accertato fino alla distanza di cui all'art. 23 Regolamento edilizio Comune di AN.
La convenuta si difende dalla domanda a pagina 25 della comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta deducendo che il locale non sarebbe qualificabile come costruzione o come nuovo edificio, soggetto alla disciplina della distanza dal confine dettato dall'art. 23 del Regolamento edilizio.
Sul posizionamento del locale tecnico il CTU, a pagina 12 della relazione, ha accertato che “la distanza tra il lato Est del locale tecnico presente nella proprietà e il confine della varia da m. CP_1 Pt_1
3,20 a m. 3,41 come illustrato nella planimetria (all. 13)”.
La domanda di condanna alla rimozione della costruzione non può essere accolta in quanto si tratta di volume tecnico, come argomentato dalla convenuta, e non di costruzione, a cui è applicabile l'art. 873 cc.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 7673 del 21/03/2024: “in tema di distanze legali tra fabbricati, integra la nozione di volume tecnico, non computabile nella volumetria della costruzione, solo l'opera edilizia priva di autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecniche funzionali dell'abitazione e che pagina 28 di 37 non possono essere ubicati nella stessa (quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore), e non anche l'opera che costituisce parte integrante del fabbricato. (Fattispecie relativa a rampa coperta di un garage)”.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 30708 del 27/11/2018: “in tema di distanze legali tra edifici, costituisce volume tecnico, non computabile nella volumetria della costruzione, solo l'opera edilizia priva di autonomia funzionale, anche potenziale, perché destinata a contenere impianti serventi di un edificio principale, per esigenze tecnico funzionali dell'abitazione, che non possono essere ubicati nello stessa (come quelli connessi alla condotta idrica e termica). Pertanto, non rientra in tale nozione il vano scale, il quale è parte integrante del fabbricato, ossia corpo di fabbrica”.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2566 del 03/02/2011: “in tema di distanze legali tra fabbricati, integra la nozione di "volume tecnico", non computabile nella volumetria della costruzione, solo l'opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi - quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore - di una costruzione principale per esigenze tecnico funzionali dell'abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa,
e non anche quella che costituisce - come il vano scale - parte integrante del fabbricato. Ne consegue che, ai fini della determinazione dell'altezza dell'edificio, va computato il torrino della cassa scale, la cui prosecuzione al di sopra della linea di gronda del fabbricato integra una sopraelevazione utile per la definizione concreta delle distanze legali tra gli edifici come stabilite dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell'immobile, senza che assumano rilievo eventuali disposizioni contenute in circolari amministrative, che costituiscono espressione della potestà di indirizzo e di disciplina dell'attività dell'amministrazione ma non sono fonte di diritto, né di interpretazione della legge”.
D.
Sulla domanda di accertamento che le due aperture a vetro realizzate dalla CP_1 sulla parete EST del suo fabbricato violano la distanza legale dal confine come sopra
[...] accertato con la proprietà attorea di cui all'art. 905 c.c., con condanna della medesima convenuta alla loro eliminazione e/o chiusura.
Sulla domanda indicata a pagina 39 della memoria di parte attrice depositata in data 24 febbraio 2025 di accertare e dichiarare la natura di luce irregolare dell'apertura realizzata dalla convenuta sulla parete
EST del proprio fabbricato, con condanna della medesima convenuta alla sua regolarizzazione e conformazione ai requisiti di cui all'art. 901 c.c.
pagina 29 di 37 In base a quanto si legge a pagina 31 dell'atto di citazione le aperture in discussione si troverebbero sulla nuova parete EST del fabbricato della a distanza illecita dal Controparte_1 confine.
Il CTU ha accertato a pagina 13 della relazione che “la distanza delle aperture presenti sul lato Est dell'abitazione della sig.ra e il confine della ricorrente varia da un minimo di m. Controparte_1
1,12 ad un massimo di m. 1,71 come dettagliatamente descritto nella planimetria (all. 13)”.
Questa parete EST, con le due aperture in vetro, viene descritta dalla foto posizionata a pagina 19 della comparsa di costituzione della convenuta e denominata “visione lato sud immobile della convenuta post ristrutturazione”.
Se si confronta quella foto con quella presente sempre a pagina 19 della comparsa intitolata “visione lato sud immobile della convenuta ante ristrutturazione” si evince che nell'edificio della convenuta erano già presenti molteplici aperture sulla parete EST.
Lo spostamento della parete EST dell'edificio a distanza non regolare dal confine è stato espressamente autorizzato dalle attrici con la separata scrittura privata, già citata al superiore paragrafo B.
Avendo accettato lo spostamento della parete EST del nuovo edificio, che già presentava delle aperture, verso il confine, la domanda di chiusura delle nuove aperture è infondata in diritto in quanto la convenuta, come dalla stessa eccepito, ha acquistato il diritto reale di servitù a mantenere il proprio edificio a distanza inferiore a quella legale dal confine, con le relative aperture sulla parete.
Peraltro, poi, la consulenza ha accertato che alcune aperture si trovano a distanza dal confine superiore ad un metro e mezzo con la conseguenza che la violazione dell'art. 905 cc non è certa.
E.
Sulla domanda di accertamento della servitù altius non tollendi e di lesione della stessa servitù operata con la realizzazione di un fabbricato di altezza superiore a quello preesistente, sia di per sé sia in derivazione della sopraelevazione del piano di campagna e con la elevazione della recinzione e delle siepi di confine e delle “alberature”.
Sulla domanda di condanna alla riduzione in pristino con riconduzione dell'altezza del proprio attuale fabbricato e delle altre sue opere, manufatti e alberature a quella preesistente, o comunque a quella di legge.
La domanda è infondata.
Manca qualsiasi prova che le attrici abbiano acquistato per usucapione il diritto di veduta panoramica o un diverso diritto reale in quanto manca la prova di qualsiasi opera visibile destinata al suo esercizio.
pagina 30 di 37 Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 17922 del 22/06/2023: “a differenza della servitù di veduta, che trova fonte direttamente nella legge (art. 907 c.c.), il diritto di veduta panoramica consiste nel godere della bellezza della visuale offerta dalla particolare collocazione dell'immobile dominante, previa imposizione sul fondo servente di una "servitus altius non tollendi", e può essere costituita a titolo derivativo (tramite contratto) o a titolo originario (tramite usucapione o destinazione del padre di famiglia), purché, in quest'ultimo caso, esistano opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio”.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2973 del 27/02/2012: “il diritto di veduta, consistente nella fruizione di un piacevole panorama, che si pretende leso dalla chioma di un albero piantato a distanza legale, integra una "servitus altius non tollendi", la quale può essere acquistata, oltre che negozialmente, anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessitando, tuttavia, tali modi di costituzione non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall'originario unico proprietario o dell'esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di operi visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva riconosciuto il diritto di veduta indicandone la fonte nella mera preesistenza della visuale all'acquisito dell'immobile, così violando il principio della tipicità dei modi di acquisto dei diritti reali)”.
Anche la domanda giudiziale proposta con la memoria depositata in data 20 febbraio 2025 volta a condannare la convenuta alla rimozione delle siepi e alberature piantate a ridosso del confine in quanto idonee a compromettere il diritto al panorama di parte attrice è infondata in diritto sia perché la stessa parte attrice ammette a pagina 30 della memoria depositata in data 24 febbraio 2025 che le piante sono state collocate a distanza regolare dal confine (“infatti, la sig.ra concluso l'ATP, ha CP_1 piantumanto di nuove siepi e alberature il terrapieno a ridosso del confine mantenendosi sì a distanza legale, ma facendo crescere arbitrariamente tutte tali essenze oltre la misura della rete preesistente alta appunto “1,70 – 1,72 m.” e ormai consentendole di raggiungere e superare anche la ben più alta recinzione attuale di 2,45 m.: con evidente compressione e limitazione della luminosità e panoramicità della proprietà attorea”) sia perché non sussiste alcuna servitù “altius non tollendi”.
Il tavolo in pietra, di cui si parla a pagina 28 della memoria di parte attrice depositata in data 24 febbraio 2025, costituisce un indizio unico da cui non può desumersi la prova ai sensi dell'art. 2729 cc;
la norma citata richiede che gli indizi siano plurimi (gravi, precisi e concordanti), mentre nel caso di specie l'indizio è unico e quindi equivoco.
F.
pagina 31 di 37 Sulla domanda di accertare il diritto degli attori “al ripristino della situazione quo ante, con condanna della medesima convenuta, a sua cura e spese, a riallocare una rete e siepe per foggia, materiali, altezza e coloritura analoghe a quelle ivi esistenti prima di detti interventi, in esatta corrispondenza della
“posizione della rete in base ai vecchi paletti rilevati il 29/3/2023” quale indicata dal CTU EO. nell'Allegato 31 alla sua Relazione 20/4/2023 resa nel procedimento ex art. 696 bis innanzi al Per_1
Tribunale di Livorno Sezione Distaccata di Portoferraio - RG 36/2022 (infra doc. 18), nonché in esatta corrispondenza della rete e siepe preesistente sostituita nell'estate 2023”.
Sulla domanda di rimozione dei cannicci apposti sul tratto NORD del confine in prolungamento di quelli già collocati dalla nel tratto intermedio e nel tratto Sud del confine Controparte_1 prima della notifica dell'atto di citazione, ed ivi già contestati (atto di citazione pag. 21 e pagg. 24-25), così come dedotto con la nota di deposito e istanza di rimessione in termini ex art. 153 e 294 cc depositata dalle attrici in data 9 settembre 2025.
La domanda è infondata per due ragioni.
A pagina 18 della più volte richiamata relazione di CTU si legge: “nel corso del sopralluogo del
2.11.2022 ha accertato la presenza di cannicci, tavoloni di legno e ombreggianti sul lato est del fabbricato della resistente per una lunghezza di circa m. 14,00 e un'altezza di m. 2,20 a cui si deve aggiungere un ombreggiante lungo m. 1,70 per m. 1,80 di altezza. A tutte le altezze sopra indicate vanno aggiunti m. 0,25 per riferirle al livello di campagna della ricorrente”.
Quindi, si tratta di un canniccio alto 2.45 metri.
Tale misura di altezza è confermata a pagina 30 della memoria di parte attrice depositata in data 24 febbraio 2025 dove si legge: “nell'arbitraria sostituzione, nel tratto frontistante alla parete Est del fabbricato della recinzione e della contenuta siepe di pitosforo preesistenti (sul versante Nord CP_1 alte dal terreno “1,70 – 1,72 m.”: doc. 18 atto di citazione Relazione peritale pag. 29) con Pt_1
“cannicci, tavoloni di legno e ombreggianti” alti ora invece, sempre dal terreno 2,45 m. Pt_1
(Relazione peritale pag. 18, foto 18 e 19)”.
L'art. 886 cc consente al proprietario di costruire dei muri di cinta sul confine alti fino a tre metri.
Quindi l'apposizione di cannicci, tavoloni di legno e ombreggianti alti 2,45 è lecita.
Parte attrice sostiene che tale opera sarebbe stata illecita perché la recinsione e la siepe di pitosforo preesistenti sarebbero appartenuti in comproprietà anche a Parte_1
L'eccezione è infondata in diritto in quanto è provato dai testimoni che la rete e i paletti in ferro furono collocati dal padre della (cfr. deposizione Controparte_1 Testimone_4 udienza 20 novembre 2025). pagina 32 di 37 G.
La domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi scaturenti dalla lesione di ciascun diritto fino alla riduzione in ripristino e/o regolarizzazione e/o conformazione conseguente, tenuto conto sia del periodo di permanenza dei lamentati illeciti, sia, in relazione a ciascun diritto leso, della correlativa diminuzione di valore della proprietà attrice, viene conseguentemente respinta.
H.
La domanda di accertamento e di declaratoria di irregolarità della destinazione e dell'utilizzo in fatto operati da parte attrice del terreno in Comune di AN, in CT al foglio 47, mappale 439, Pt_1 rispetto alla sua destinazione catastale quale “vigneto”, è manifestamente infondata in diritto in base al disposto dell'art. 832 cc e la destinazione catastale non fondo non costituisce un limite al diritto di proprietà, che può far valere il vicino di casa, in quanto non si estrinseca in un comportamento illecito ai sensi dell'art. 2043 cc.
E' poi infondata la domanda di condanna alla eliminazione delle tettoie (con particolare riferimento alla tettoia con struttura in ferro per ricovero di due autovetture realizzata ad una distanza variabile di 1,65 mt – 3,41 mt. dal confine con la proprietà della , delle opere, dei manufatti, del forno in CP_1 muratura, dei muretti, delle pavimentazioni, della cisterna, del deposito di polietilene e di quant'altro esistente nel suddetto terreno che sia incompatibile con la sua destinazione catastale a vigneto e/o la cui realizzazione e/o il cui mantenimento siano vietati in considerazione delle prescrizioni urbanistiche e paesaggistiche, ovvero in forza di altre norme, leggi e regolamenti ed in violazione ed in pregiudizio del diritto di proprietà della convenuta, in quanto realizzati in contrasto con le norme locali e statali relative impositive della distanza minima dai confini e dalle costruzioni e per violazione degli artt.873,
890 ed inerenti c.c..
Le ragioni sono le stesse già illustrate e in quanto parte attrice ha acquistato per usucapione ventennale il diritto di usucapione a mantenere a distanza dal confine inferiore a quella legale una tettoia per il ricovero di due auto di m.4,90 x mt.3,43 con struttura in ferro e copertura posta ad una distanza variabile da mt.1,65 a mt.3,41 dal fondo della sig.ra (in NCEU del Comune di Controparte_1
AN al foglio 47, mapp.216 sub.601 e mapp.216 sub.602); un forno in muratura avente superficie coperta di circa mq.3,22; una cisterna;
altra tettoia con copertura in lamiera grecata, nonché opere in muratura e recinzioni.
L'eccezione di usucapione ventennale è stata sollevata da parte attrice a pagina 33 della memoria depositata in data 24 febbraio 2025 ed è fondata a seguito della deposizione dei testi Tes_1
pagina 33 di 37 RO IN, sentiti all'udienza del 18 giugno 2025, e del teste Tes_1 Tes_17 sentita all'udienza del 20 novembre 2025.
[...]
E' infondata la domanda di risarcimento del danno conseguente alle “plurime condotte ed iniziative, nonchè, in particolare, mediante segnalazioni al Comune di AN, mediante l'instaurazione di ricorso ex art.696 bis cpc n.36/2022 avanti il Tribunale di Livorno Sez. Distaccata di Portoferraio, delle procedure di mediazione n.55/2023 e n.62/2023 avanti l'Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Livorno, mediante l'opposizione introduttiva del giudizio n.3327/2023 RG Tribunale di Livorno, in violazione del generale dovere del “neminem laedere” e mediante abuso di diritto”.
Parte attrice ha esercitato il diritto di azione sancito dall'art. 24 della Costituzione e dell'art. 99 cpc.
I.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra gli attori e la convenuta in quanto tutte le domande reciprocamente proposte sono state respinte, salvo la domanda di accertamento del confine, in relazione alla quale entrambe le parti avevano interesse.
La compensazione delle spese di lite riguarda anche le spese dell'accertamento tecnico preventivo RG
36/2022.
L.
Il rigetto di tutte le domanda attrici nei confronti della convenuta rende Controparte_1 inammissibile per difetto di interesse la domanda di garanzia impropria proposta dalla stessa Pt_1 ei confronti del EO. e conseguentemente quella di garanzia propria
[...] Controparte_2 proposta dal EO. nei confronti della . Controparte_2 Controparte_3
Deduce a pagina 49 della comparsa depositata in data 27 giugno 2024 che, in caso di condanna della convenuta – committente alla riduzione in pristino, la stessa convenuta committente avrebbe il diritto di rivalsa nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, qualora l'irregolare ubicazione della costruzione sia conforme al progetto, in quanto il fatto illecito, consistente nella realizzazione di un edificio in violazione delle distanze legali rispetto al fondo del vicino, sarebbe legato da un nesso causale con il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori.
Corte di Cassazione Sez. 3 -, Ordinanza n. 14527 del 25/05/2023: “il professionista autore di un progetto edilizio per l'edificazione di una costruzione che si riveli in violazione delle distanze legali è responsabile dei danni conseguentemente patiti dai committenti, essendo questi ultimi eziologicamente correlati al suo inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso, ai sensi dell'art. 2236 c.c., la responsabilità di un architetto per l'avvenuta progettazione di un edificio in violazione dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, sul presupposto che rientrasse nel pagina 34 di 37 sapere specialistico del professionista avvedersi del contrasto della normativa urbanistica locale – cui si era uniformato – con quella sovraordinata nazionale)”.
La domanda è manifestamente infondata nel caso di specie in quanto i fatti dedotti e provati in giudizio non evidenziano alcun tipo di inadempimento colposo da parte del progettista e direttore dei lavori.
Occorre richiamare quanto dedotto dalla stessa convenuta a pagina 6 Controparte_1 della comparsa depositata in data 27 giugno 2025, laddove si legge: “la convenuta, dopo che i preposti enti amministrativi nel dicembre 2021 e le forze dell'ordine nel febbraio 2022 avevano verificato ictu oculi (in occasione di due sopralluoghi con relative ispezioni operati sia all'interno, che all'esterno del suo immobile in AN) l'assoluta inesistenza di alcuna benchè minima irregolarità, confidava nel fatto che la situazione fosse stata definitivamente chiarita e che colui e/o coloro che l'aveva/no denunciata in via amministrativa (mediante segnalazioni al Comune) e che aveva/no dato causa al procedimento penale che la vedeva coinvolta avanti la Procura di Livorno, di fronte all'evidenza dei fatti, desistesse/ro da ulteriori iniziative di carattere meramente strumentale ed emulativo, se non addirittura inutilmente ritorsivo nei suoi confronti: ciò, tuttavia, non è stato”.
La stessa convenuta deduce che l'operato del professionista è stato corretto dal punto di vista del rispetto della normativa urbanistica e ambientale.
Non è quindi astrattamente alcun inadempimento contrattuale del terzo chiamato al contratto di progettista e direttore dei lavori.
Per il professionista non era neppure ipotizzabile (con assenza – quindi – di qualsiasi condotta colposa) una controversia tra la committente e i vicini di casa sulla Controparte_1 Pt_1 violazione delle norme sulla edificazione a distanza dal confine in quanto gli stessi vicini di casa aveva rilascia la più volte richiamata scrittura privata con la quale autorizzavano Pt_1
l'edificazione a distanza inferiore da quella legale dal confine con la loro proprietà.
La chiamata in garanzia impropria è stata operata in assenza di qualsiasi astratta fondatezza.
Ne consegue che la convenuta deve essere condannata alla refusione Controparte_1 delle spese processuali in favore sia del terzo chiamato sia della compagnia di Controparte_2 assicurazione . Controparte_3
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023: “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in pagina 35 di 37 caso di esito diverso della causa principale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza dei giudici di merito in quanto avevano omesso di accertare se la domanda proposta dalla chiamante in causa fosse o meno manifestamente infondata ovvero se, al contrario, tale domanda, in relazione ai fatti contestati dall'attrice, fosse ammissibile in rito e fondata nel merito)”.
soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione Controparte_1 delle spese di lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro Controparte_2
7.300,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione Controparte_1 delle spese di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura di Controparte_3 euro 7.300,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 contro ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_4 Controparte_1 eccezione disattesa e respinta, così provvede e decide, rigettando tutte le domande proposte dalle parti che non vengono riportate nei numeri che seguono:
1. accerta che il confine tra il fondo di proprietà di quello di proprietà di Parte_1 [...]
coincide con la linea verde dell'allegato 31 alla relazione del CTU EO. CP_1 Per_9 datata 20 aprile 2023;
[...]
2. accerta che, con la scrittura privata del 12 settembre 2019 tra, da un lato, e Parte_1
(nato a [...] il [...] c.f. e, dall'altro Parte_5 C.F._2 lato, è stata costituita, ex art.1058 c.c., una servitù a favore del fondo di Controparte_1 proprietà della descritto in NCEU del Comune di AN al foglio 47, Controparte_1 mapp.216 sub.601 e mapp.216 sub.602, ed a carico del terreno di proprietà di descritto Parte_1 al AT di AN al mappale 439 del foglio 47 in CT del Comune di AN, avente ad oggetto il diritto ad ampliare verso sud di 3,00 metri la parete in lato est dell'immobile di proprietà della
[...]
ed a mantenere detto immobile a distanza inferiore rispetto a quella minima dal CP_1 confine imposta dalle norme civilistiche, urbanistiche, comunali e statali;
in particolare, accerta il diritto reale di servitù del fondo di proprietà della a mantenere l'edificio Controparte_1 ubicato su quel fondo alla distanza dal confine accertato al superiore punto 1 con il fondo di Pt_1 alle seguenti distanze: m. 1,32 a Sud-Est; m. 1,44 all'altezza dell'apertura intermedia;
m.
[...]
1,44 di fronte all'apertura con vetro fisso e m. 1,96 dallo spigolo Nord-Est dell'edificio; pagina 36 di 37 3. compensa le spese del processo tra e e Parte_1 Parte_4 [...]
; CP_1
4. condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_1 la somma di euro 7.300,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese Controparte_2 generali, IVA e CPA come per legge;
5. condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_1
la somma di euro 7.300,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle Controparte_3 spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visti gli artt. 2643 e 2651 e 2652 n.3 cc,
6. ordina a carico di parte interessata la trascrizione della sentenza, con esonero del Conservatore dei
Registri Immobiliari da responsabilità.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 37 di 37