TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 19/11/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito nella Camera di Consiglio così composta:
Dott. Federica Abiuso - presidente rel. -
Dott. Nicola Del Vecchio - giudice-
Dott. Marco Pesoli - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3457/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da Parte_1
(C.F. ) e da (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BOVO GILDA (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliati presso lo Studio del proprio difensore, sito in VIA C.F._3
ROMA, 15, POZZONOVO;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “ 1. Il figlio minore verrà affidato in via condivisa a entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione preferenziale presso l'abitazione del padre, ove resterà altresì fissata la residenza anagrafica. Le decisioni su questioni afferenti l'amministrazione ordinaria del figlio minore saranno assunte in modo separato da ciascuno dei genitori, i quali, invece, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e dovranno pertanto assumere di comune accordo, nel rispetto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, tutte le decisioni di maggior interesse per la crescita del minore, relativamente alla sua istruzione, formazione, educazione e salute. È onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati a tutte le questioni afferenti il figlio minore.
2. Nell'esclusivo interesse di lla stabilità e precisione dei riferimenti Per_1 oggettivi e soggettivi derivanti dal principio della bigenitorialità, atteso il suo diritto di mantenere con entrambi i genitori un proficuo rapporto personale, la madre potrà vedere e tenere presso di sé
1 il figlio minore con ampia libertà, previo accordo diretto con il padre adottato con congruo anticipo e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e le esigenze e desideri, nel massimo rispetto degli impegni scolastici, ludici e sociali del figlio, nonché nel rispetto della sua volontà. In ogni caso, la madre potrà tenere con sé il figlio minore tutti i pomeriggi dal lunedì Per_1 al venerdì dalle ore 16 al termine della scuola fino alle ore 20 e un fine settimana ogni quindici giorni dalle ore 15 del sabato alle ore 21 della domenica;
sette giorni durante le vacanze di Natale alternando da Natale all'ultimo dell'anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni a Pasqua e quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 maggio.
3. I signori e provvederanno in via diretta al mantenimento del figlio minore
Parte_1 Pt_2 Per_1 in quanto il tempo di permanenza del figlio sarà equamente suddiviso tra i genitori pertanto nessuna delle due parti verserà all'altra un contributo al mantenimento ordinario per il figlio.
4. Il signor si impegna a corrispondere per intero tutte le spese straordinarie, ossia spese mediche
Parte_1 non coperte dal SSN, spese scolastiche e sportive da sostenersi nell'interesse del figlio (comprensive anche della mensa e del doposcuola): per questo motivo gli stessi convengono altresì che la detrazione fiscale per il figlio a carico sarà di esclusiva competenza del padre.
5. I ricorrenti concordano che l'assegno unico e universale (AUU) sarà percepito fino a dicembre del 2025 dal sig. mentre dal primo gennaio 2026 la sig.ra percepirà la quota di sua spettanza pari
Parte_1 Pt_2 al 50% dell'importo erogato.
6. La casa familiare sita in Solesino (PD), Via Nazionale, rimarrà nell'esclusiva e definitiva disponibilità del sig. , dalla cui abitazione la sig.ra
Parte_1
provvederà a rimuovere i propri effetti personali;
la stessa ha già trasferito la Parte_2 propria residenza insieme anche all'altra figlia, avuta da una precedente relazione, ora maggiorenne.
7. Al fine di contribuire al trasferimento della sig.ra il sig. verserà Pt_2 Parte_1 la somma di €500,00 per novembre 2025 ed €500,00 per dicembre 2025 e successivamente €400,00 da gennaio 2026 ad aprile 2026 compresi.
8. I genitori prestano sin da ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio sia a proprio favore, sia a favore del figlio, per mero scopo turistico, consentendo altresì che ciascuno di essi possa inserire il nominativo del figlio nel proprio passaporto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 25/10/2025, Parte_1
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data
[...] Parte_2
l'impossibilità di ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, disciplini i rapporti tra gli stessi e il figlio nato in data [...]. Per_1
2 Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che
è titolare di un reddito annuo di euro 23.000,00 circa, mentre Parte_1
i euro 7.500,00 circa. Parte_2
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Con decreto del 28.10.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 7.11.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, e richieste le necessarie integrazioni, il giudice relatore all'udienza del 18.11.2025 ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c.
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire al figlio minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 3457/2025 R.G.V.G. promossa da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2 così provvede:
- recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
3 - nulla sulle spese.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 18.11.2025
LA PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Federica Abiuso
4