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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/12/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott. Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata e con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 21/11/2024 da
con l'Avv. Chiriaco Tommaso;
Parte_1
e
, con l'Avv. Celentano Anna Lucia;
Controparte_1
OGGETTO: divorzio congiunto;
CONCLUSIONI: all'udienza del 1.12.2025, sulle conclusioni delle parti, di cui alle note congiunte di trattazione scritta depositate, la causa era riservata per la decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 21/11/2024 ex 473-bis.49 c.p.c. con cumulo di domande di separazione e divorzio, hanno chiesto dichiararsi la Parte_1 Controparte_1 separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19 settembre 2011 in Foggia
e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del detto Comune (Atto di matrimonio dell'anno
2011 n. 444 Parte II – Serie A). Con sentenza depositata il 23.12.2024, il Tribunale ha omologato la separazione alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente ha dunque fissato l'udienza dinnanzi al Giudice relatore, ai fini della decisione sulla domanda di divorzio, disponendo la trattazione scritta della stessa.
All'udienza del 1.12.2025, tenutasi in modalità cartolare, i coniugi hanno insistito nella domanda di divorzio congiunto;
il Giudice, dunque, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
L'istanza congiunta di divorzio proposta dalle parti è fondata e, per l'effetto, va accolta.
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al Presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni descritte nel ricorso.
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970
(e successive modifiche) e segnatamente:
inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale;
mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni concordate tra le parti sono conformi a diritto e possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia di divorzio consensuale non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1 in epigrafe meglio generalizzati, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti il 19 settembre 2011 in Foggia e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del detto Comune (Atto di matrimonio dell'anno 2011 n. 444 Parte
II – Serie A);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. omologa e prende atto degli accordi intervenuti tra le parti dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia il 05/12/2025.
IL GIUDICE RELATORE
DOTT.SSA MARIA ELENA DE TURA
IL PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO BUCCARO