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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/06/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1019/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1019/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI SIMONE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GORI MARCO ( ; , elettivamente domiciliato in VIALE C.F._2
GIACOMO MATTEOTTI 9 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. GORI SIMONE
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. GIRALDI LUCA e dell'avv. , elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA GINO CAPPONI 26 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. GIRALDI LUCA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22 marzo 2024 citava a giudizio Parte_1 [...]
quale titolare dell'impresa individuale davanti al Controparte_1 Controparte_1
Tribunale di Firenze in funzione di Giudice del lavoro chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 167.822,52 a titolo di risarcimento del danno pensionistico subito a causa dell'omissione contributiva effettuata dalla impresa convenuta, già datrice di lavoro del ricorrente, oltre al rimborso di €. 951,60 quale rimborso delle spese sostenute per la quantificazione del danno.
regolarmente costituitasi eccepiva l'intervenuta prescrizione Controparte_1 dell'azione “per i contributi precedenti al 29 marzo 2009”, la sopravvenuta estinzione del credito azionato in ragione dell'accettazione da parte del ricorrente della somma di € 57.519 .53 versata dalla convenuta in data 15 dicembre 2023 , l'esistenza di un concorso di colpa del ricorrente nella causazione del danno che quindi doveva essere ridotto o escluso ai sensi dell'art 1227 cc , poiché egli in virtù del ruolo dirigenziale rivestito nell'ambito dell'impresa convenuta sarebbe stato responsabile dell'omesso versamento dei contributi;
sosteneva inoltre che il danno doveva essere ridotto per il concomitante versamento di contribuzione previdenziale CO e INPS gestione
1 commercianti .
Concludeva quindi chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
I seguenti fatti sono pacifici o documentali.
Tra le parti è intercorso dal 1 gennaio 2005 al 9 settembre 2013 un rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, disciplinato dal CCNL
Dirigenti Agricoltura.
Il suddetto rapporto, originariamente non regolarizzato, è stato accertato con sentenza del
Tribunale di Firenze n. 404/2018 passata in giudicato.
La suddetta sentenza ha inoltre condannato l'impresa datrice di lavoro alla regolarizzazione contributiva del rapporto e al pagamento della complessiva somma di € 328.809,21 a titolo di differenze retributive oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo e n 8 mensilità
a titolo di indennità di mancato preavviso maggiorate di interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo nonché a rifondere le spese di lite liquidate in € 15.000,00 per compensi, €
607,00 per spese oltre accessori.
INPS, su sollecito del lavoratore, provvedeva al recupero della contribuzione dovuta per il periodo 1/9/2013 – 9/9/2013, nonché per il periodo 10/9/2013 – 9/5/2014 ( coperto dall'indennità sostitutiva del preavviso) in quanto i contributi dovuti per il periodo precedente risultavano prescritti .
La domanda di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962, proposta dal ricorrente in data 18/12/2018 veniva respinta dall' INPS in quanto “la documentazione prodotta non è stata ritenuta idonea a provare il rapporto di lavoro subordinato nel periodo richiesto, in base a quanto previsto dalla normativa dell'art. 13 L. 133/62 e dalle circolari applicative dell' ”. CP_2
In data 1/8/2023 allo veniva liquidata dall'INPS la pensione n. 170-300006703820 cat. Pt_1
VOCUM di € 1.645,21 lordi mensili.
In diritto si osserva che, una volta maturata la prescrizione dei contributi omessi, come nel caso di specie, il lavoratore ha una ragione di danno risarcibile, ai sensi del secondo comma dell'art. 2116 che prevede espressamente che "Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore ề responsabile del danno
2 che ne deriva al prestatore di lavoro". Di conseguenza, la legge accorda al lavoratore un'azione risarcitoria del danno subito, consistente nella perdita del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento pensionistico inferiore a quello altrimenti spettante.
Nel caso di specie il ricorrente ha provato tutti i presupposti del credito azionato e cioè l'obbligo contributivo datoriale, la prescrizione dello stesso e il conseguente danno pensionistico subito.
Le eccezioni sollevate dalla convenuta sono risultate tutte infondate.
Eccezione di Prescrizione
È ius receptum, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione ( cfr,
Sez. U, Sentenza n. 6568 del 18/12/1979 Sez . L, Sentenza n. 13715 del 19/12/1991 sez.
L, Sentenza n. 13997 del 15/06/2007 ), il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno
- per omessa o irregolare contribuzione previdenziale di cui al secondo comma dell'art. 2116 c.c. - sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, con la conseguenza che - solo da tale momento - decorre la prescrizione ordinaria decennale (di cui all'art. 2946 c.c.) di tale diritto.
Applicando i suddetti principi al caso di specie si rileva che avendo il ricorrente ottenuto dall'INPS l'erogazione della pensione a far data dal 1 agosto 2023, (dies a quo per il calcolo) il termine di prescrizione decennale non si era ancora consumato alla data di deposito del ricorso.
Eccezione di estinzione del diritto per intervenuta transazione.
Nessun accordo risulta intervenuto tra le parti con riguardo al diritto risarcitorio azionato in ricorso.
Le somme rivendicate con atto di precetto notificato il 23 novembre 2023 non riguardano l'obbligo contributivo datoriale ma la contribuzione a carico del lavoratore sulle differenze retributive accertate come dovute nella sentenza n. 404/2018 del Tribunale di Firenze ( cfr doc 7 conv) , somme illegittimamente trattenute dall'odierna convenuta.
Ed in effetti la trattenuta da parte del datore della quota di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'a. 19 L. 218/52 in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'a. 23 comma 1 della stessa legge, di talchè il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi anche per la quota a carico del lavoratore.
Ne consegue che la richiesta di pagamento e la successiva accettazione delle somme in questione non costituiscono, in alcun modo, rinuncia al diritto oggi azionato.
3 Concorso nella produzione del danno ex art 1227 cc
Parte convenuta assume che il lavoratore avrebbe concorso nella causazione del danno poiché pur essendo un dirigente e quindi “alter ego” dell'imprenditore avrebbe omesso di versare i contributi sulla sua posizione.
Prima di entrare nel merito dell'eccezione deve sottolinearsi ( per quanto necessario) che il comportamento omissivo è fonte di responsabilità solo in presenza di un obbligo ad agire, la cui fonte deve essere individuata da colui che allega l'esistenza della suddetta responsabilità.
Posto che le mansioni dirigenziali non presuppongono tout-court il potere del dipendente di agire in nome e per conto dell'imprenditore, parte convenuta, per sostenere il concorso di colpa (o la responsabilità esclusiva) dello nella causazione del danno avrebbe dovuto prima allegare Pt_1
e poi provare che il dirigente avesse avuto specifica procura a provvedere in nome dell'impresa all'adempimento degli obblighi contributivi o comunque, avesse il compito di Pt_2
organizzare e garantire il corretto adempimento dei suddetti obblighi .
Nessuna allegazione in tal senso si rinviene negli atti difensivi della convenuta , di talchè
l'eccezione non può essere accolta.
Né tale difetto di allegazione può essere superato con il riferimento (effettuato solo in sede di scritti difensivi finali) al contenuto della sentenza n. 404/2018 del Tribunale di Firenze atteso che l'onere di deduzione dei fatti posti a fondamento delle proprie difese richiesto dall'ultimo comma dell'art 416 cpc va adempiuto in primo luogo descrivendo tali fatti: sicché, quando tale deduzione sia mancata, nulla rileva che quei fatti possano per avventura risultare provati (cosa peraltro che nel caso di specie non è), per la semplice ragione che, in mancanza di tempestiva deduzione, essi non sono mai entrati a far parte del thema decidendum.
Quantificazione del danno.
Rispetto al calcolo effettuato dal ricorrente (ottenuto rivalutando in contributi non versati -pari al
33% delle differenze retributive accertate, con esclusione della quota rispetto alla quale l'INPS ha effettuato il recupero-, determinando così il montante su cui applicare il coefficiente di trasformazione di cui all'art 6 l 335/95 e moltiplicando il danno pensionistico annuo per l'aspettativa di vita risultante dai dati statistici, cfr doc 14 ric ) parte convenuta ha effettuato delle contestazioni meramente generiche.
In particolare non ha spiegato i motivi per cui i contributi versati presso ENASARCO e presso la
Gestione Commercianti ( pacificamente utilizzati da INPS per l'erogazione della pensione oggi
4 percepita dal lavoratore) inciderebbero sulla correttezza del calcolo del danno differenziale, effettuato con le modalità sopra riassunte
Rivalutazione
Sulle somme accertate sono dovuti non solo gli interessi ma anche la rivalutazione monetaria alla luce del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “ la determinazione del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria dei crediti di lavoro, è applicabile anche al risarcimento dei danni ex art. 2116 cod. civ., per omesso o irregolare versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, trattandosi di un debito di valore che trae la sua origine dal rapporto di lavoro”. (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 5559 del 13/12/1989 conf Cass
Sez. L, Sentenza n. 619 del 30/01/1985).
Spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del credito azionato. Il ricorrente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per la quantificazione del danno pari a complessivi € 951,60, come da fatture in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna titolare dell'impresa individuale Controparte_1 Controparte_1 al pagamento in favore di della complessiva somma di €. 167.822,52 oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del pensionamento al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6250 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a, e contributo spese generali nonché la somma di 951,60, quale rimborso spese consulenza.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 5 giugno 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1019/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI SIMONE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GORI MARCO ( ; , elettivamente domiciliato in VIALE C.F._2
GIACOMO MATTEOTTI 9 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. GORI SIMONE
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. GIRALDI LUCA e dell'avv. , elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA GINO CAPPONI 26 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. GIRALDI LUCA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22 marzo 2024 citava a giudizio Parte_1 [...]
quale titolare dell'impresa individuale davanti al Controparte_1 Controparte_1
Tribunale di Firenze in funzione di Giudice del lavoro chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 167.822,52 a titolo di risarcimento del danno pensionistico subito a causa dell'omissione contributiva effettuata dalla impresa convenuta, già datrice di lavoro del ricorrente, oltre al rimborso di €. 951,60 quale rimborso delle spese sostenute per la quantificazione del danno.
regolarmente costituitasi eccepiva l'intervenuta prescrizione Controparte_1 dell'azione “per i contributi precedenti al 29 marzo 2009”, la sopravvenuta estinzione del credito azionato in ragione dell'accettazione da parte del ricorrente della somma di € 57.519 .53 versata dalla convenuta in data 15 dicembre 2023 , l'esistenza di un concorso di colpa del ricorrente nella causazione del danno che quindi doveva essere ridotto o escluso ai sensi dell'art 1227 cc , poiché egli in virtù del ruolo dirigenziale rivestito nell'ambito dell'impresa convenuta sarebbe stato responsabile dell'omesso versamento dei contributi;
sosteneva inoltre che il danno doveva essere ridotto per il concomitante versamento di contribuzione previdenziale CO e INPS gestione
1 commercianti .
Concludeva quindi chiedendo l'integrale rigetto del ricorso.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
I seguenti fatti sono pacifici o documentali.
Tra le parti è intercorso dal 1 gennaio 2005 al 9 settembre 2013 un rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, disciplinato dal CCNL
Dirigenti Agricoltura.
Il suddetto rapporto, originariamente non regolarizzato, è stato accertato con sentenza del
Tribunale di Firenze n. 404/2018 passata in giudicato.
La suddetta sentenza ha inoltre condannato l'impresa datrice di lavoro alla regolarizzazione contributiva del rapporto e al pagamento della complessiva somma di € 328.809,21 a titolo di differenze retributive oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo e n 8 mensilità
a titolo di indennità di mancato preavviso maggiorate di interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo nonché a rifondere le spese di lite liquidate in € 15.000,00 per compensi, €
607,00 per spese oltre accessori.
INPS, su sollecito del lavoratore, provvedeva al recupero della contribuzione dovuta per il periodo 1/9/2013 – 9/9/2013, nonché per il periodo 10/9/2013 – 9/5/2014 ( coperto dall'indennità sostitutiva del preavviso) in quanto i contributi dovuti per il periodo precedente risultavano prescritti .
La domanda di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962, proposta dal ricorrente in data 18/12/2018 veniva respinta dall' INPS in quanto “la documentazione prodotta non è stata ritenuta idonea a provare il rapporto di lavoro subordinato nel periodo richiesto, in base a quanto previsto dalla normativa dell'art. 13 L. 133/62 e dalle circolari applicative dell' ”. CP_2
In data 1/8/2023 allo veniva liquidata dall'INPS la pensione n. 170-300006703820 cat. Pt_1
VOCUM di € 1.645,21 lordi mensili.
In diritto si osserva che, una volta maturata la prescrizione dei contributi omessi, come nel caso di specie, il lavoratore ha una ragione di danno risarcibile, ai sensi del secondo comma dell'art. 2116 che prevede espressamente che "Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore ề responsabile del danno
2 che ne deriva al prestatore di lavoro". Di conseguenza, la legge accorda al lavoratore un'azione risarcitoria del danno subito, consistente nella perdita del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento pensionistico inferiore a quello altrimenti spettante.
Nel caso di specie il ricorrente ha provato tutti i presupposti del credito azionato e cioè l'obbligo contributivo datoriale, la prescrizione dello stesso e il conseguente danno pensionistico subito.
Le eccezioni sollevate dalla convenuta sono risultate tutte infondate.
Eccezione di Prescrizione
È ius receptum, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione ( cfr,
Sez. U, Sentenza n. 6568 del 18/12/1979 Sez . L, Sentenza n. 13715 del 19/12/1991 sez.
L, Sentenza n. 13997 del 15/06/2007 ), il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno
- per omessa o irregolare contribuzione previdenziale di cui al secondo comma dell'art. 2116 c.c. - sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, con la conseguenza che - solo da tale momento - decorre la prescrizione ordinaria decennale (di cui all'art. 2946 c.c.) di tale diritto.
Applicando i suddetti principi al caso di specie si rileva che avendo il ricorrente ottenuto dall'INPS l'erogazione della pensione a far data dal 1 agosto 2023, (dies a quo per il calcolo) il termine di prescrizione decennale non si era ancora consumato alla data di deposito del ricorso.
Eccezione di estinzione del diritto per intervenuta transazione.
Nessun accordo risulta intervenuto tra le parti con riguardo al diritto risarcitorio azionato in ricorso.
Le somme rivendicate con atto di precetto notificato il 23 novembre 2023 non riguardano l'obbligo contributivo datoriale ma la contribuzione a carico del lavoratore sulle differenze retributive accertate come dovute nella sentenza n. 404/2018 del Tribunale di Firenze ( cfr doc 7 conv) , somme illegittimamente trattenute dall'odierna convenuta.
Ed in effetti la trattenuta da parte del datore della quota di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'a. 19 L. 218/52 in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'a. 23 comma 1 della stessa legge, di talchè il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi anche per la quota a carico del lavoratore.
Ne consegue che la richiesta di pagamento e la successiva accettazione delle somme in questione non costituiscono, in alcun modo, rinuncia al diritto oggi azionato.
3 Concorso nella produzione del danno ex art 1227 cc
Parte convenuta assume che il lavoratore avrebbe concorso nella causazione del danno poiché pur essendo un dirigente e quindi “alter ego” dell'imprenditore avrebbe omesso di versare i contributi sulla sua posizione.
Prima di entrare nel merito dell'eccezione deve sottolinearsi ( per quanto necessario) che il comportamento omissivo è fonte di responsabilità solo in presenza di un obbligo ad agire, la cui fonte deve essere individuata da colui che allega l'esistenza della suddetta responsabilità.
Posto che le mansioni dirigenziali non presuppongono tout-court il potere del dipendente di agire in nome e per conto dell'imprenditore, parte convenuta, per sostenere il concorso di colpa (o la responsabilità esclusiva) dello nella causazione del danno avrebbe dovuto prima allegare Pt_1
e poi provare che il dirigente avesse avuto specifica procura a provvedere in nome dell'impresa all'adempimento degli obblighi contributivi o comunque, avesse il compito di Pt_2
organizzare e garantire il corretto adempimento dei suddetti obblighi .
Nessuna allegazione in tal senso si rinviene negli atti difensivi della convenuta , di talchè
l'eccezione non può essere accolta.
Né tale difetto di allegazione può essere superato con il riferimento (effettuato solo in sede di scritti difensivi finali) al contenuto della sentenza n. 404/2018 del Tribunale di Firenze atteso che l'onere di deduzione dei fatti posti a fondamento delle proprie difese richiesto dall'ultimo comma dell'art 416 cpc va adempiuto in primo luogo descrivendo tali fatti: sicché, quando tale deduzione sia mancata, nulla rileva che quei fatti possano per avventura risultare provati (cosa peraltro che nel caso di specie non è), per la semplice ragione che, in mancanza di tempestiva deduzione, essi non sono mai entrati a far parte del thema decidendum.
Quantificazione del danno.
Rispetto al calcolo effettuato dal ricorrente (ottenuto rivalutando in contributi non versati -pari al
33% delle differenze retributive accertate, con esclusione della quota rispetto alla quale l'INPS ha effettuato il recupero-, determinando così il montante su cui applicare il coefficiente di trasformazione di cui all'art 6 l 335/95 e moltiplicando il danno pensionistico annuo per l'aspettativa di vita risultante dai dati statistici, cfr doc 14 ric ) parte convenuta ha effettuato delle contestazioni meramente generiche.
In particolare non ha spiegato i motivi per cui i contributi versati presso ENASARCO e presso la
Gestione Commercianti ( pacificamente utilizzati da INPS per l'erogazione della pensione oggi
4 percepita dal lavoratore) inciderebbero sulla correttezza del calcolo del danno differenziale, effettuato con le modalità sopra riassunte
Rivalutazione
Sulle somme accertate sono dovuti non solo gli interessi ma anche la rivalutazione monetaria alla luce del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “ la determinazione del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria dei crediti di lavoro, è applicabile anche al risarcimento dei danni ex art. 2116 cod. civ., per omesso o irregolare versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, trattandosi di un debito di valore che trae la sua origine dal rapporto di lavoro”. (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 5559 del 13/12/1989 conf Cass
Sez. L, Sentenza n. 619 del 30/01/1985).
Spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del credito azionato. Il ricorrente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per la quantificazione del danno pari a complessivi € 951,60, come da fatture in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna titolare dell'impresa individuale Controparte_1 Controparte_1 al pagamento in favore di della complessiva somma di €. 167.822,52 oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del pensionamento al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6250 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a, e contributo spese generali nonché la somma di 951,60, quale rimborso spese consulenza.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 5 giugno 2025
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