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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20253/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA EL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. EA RC Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20253/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. MUSCIO FEDERICA) Parte_1 C.F._1
e
( (avv. MINUTI MASSIMO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 23/10/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “ dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; ordinare al Comune di Pontevico (BS) di annotare Parte_1
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
omologare le seguenti condizioni di separazione: 1) Affidamento e collocamento della minore. La figlia minore sarà Per_1 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso la casa famigliare sita in Pontevico (BS), Strada Campazzo n. 15; 2) Responsabilità genitoriale. Tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute di continueranno ad essere assunte di comune Per_1 accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore che ha in quel momento in affidamento la minore. Entrambi i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative alla figlia
3) Calendario diritto di visita. starà con il papà -fatti salvi diversi accordi tra i genitori- con il Per_1 riaccompagnamento presso la casa materna, secondo il seguente calendario di visita mensile: Due giorni infrasettimanali dall'uscita della scuola, o, in mancanza, dalle ore 15,00 sino alle 21,00 Una domenica dalle ore
1 10 alle ore 21 Un week-end dal venerdì dalle ore 15,00 sino alla domenica alle ore 21,00 . Il NO , Parte_2
è militare vincolato da necessità operative di lavoro, pertanto all'inizio di ogni mese lo stesso specificherà per iscritto
(con e-mail o messaggio WhatsApp) le date;
la NOa già conosce e qui riconosce tali esigenze lavorative. Pt_1
Periodo vacanze e festività: Durante le vacanze estive, che coincidono con la chiusura delle scuole, il padre trascorrerà con una settimana nel mese di luglio e due settimane nel mese di agosto, comunicando entro il Per_1
31 maggio di ogni anno le settimane prescelte. La settimana di luglio e quella di agosto non saranno consecutive. In ogni caso sarà sempre cura dei genitori comunicarsi i luoghi di villeggiatura ove si recheranno con e fornire Per_1 eventuali ulteriori recapiti oltre al telefono cellulare. Ad eccezione delle settimane in cui la bambina trascorrerà le vacanze con i genitori, si procederà con la regolamentazione ordinaria del diritto di visita. Per quanto concerne le vacanze Natalizie, le parti potranno trascorrere con , in via alternata annualmente, il periodo 24/12 – 30/12 Per_1 ed il periodo 31/12 – 6/1 ma a chi spetterà il giorno di Natale permetterà che l'altro genitore tenga la bambina dalle ore 17 alle ore 21; tale possibilità verrà meno, se il periodo risulterà usufruito per una vacanza. Le festività di
Pasqua e di Pasquetta, così come ogni altra principale festività dell'anno (1 Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile, 1
Maggio, 2 Giugno) nonché il giorno del compleanno saranno trascorse da singolarmente con ciascun Per_1 genitore, seguendo il criterio dell'alternanza; Pasqua e Pasquetta sono da intendersi come unica festività e già qui
è concordato che Pasqua e Pasquetta del 2026 starà con il padre. Nel giorno del compleanno il genitore che, in forza della regola dell'alternanza annuale, non abbia con sé la figlia, avrà diritto a vederla almeno tre ore. Entrambi
i genitori dovranno garantire e preservare rapporti significativi di con gli ascendenti e con i parenti di Per_1 ciascun ramo genitoriale. 4) Mantenimento della minore. Il NO contribuirà al mantenimento Parte_2 della figlia minore , sino alla sua completa autosufficienza economica, con il versamento in favore della Per_1 madre della somma mensile di € 350,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con base dalla data di presentazione del presente ricorso, somma che dovrà essere corrisposta entro il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla NOa . È altresì a carico del NO Parte_1 [...]
il pagamento, nella misura del 50%, di tutte le spese straordinarie relative alla figlia di cui al Parte_2 Per_1 protocollo di intesa approvato dal Tribunale di Brescia in data 14.7.2016 (ALL. 5) ma sulla clausola che riguarda: baby-sitter e centri estivi, i ricorrenti si danno espressamente atto che serve l'espresso preliminare accordo.
Modalità di concertazione ex ante delle spese. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese. Le spese straordinarie previamente concordate che ciascun genitore avrà sostenuto nell'interesse della minore, salvo diversi accordi scritti tra i genitori, verranno immediatamente comunicate e saranno rimborsate dall'altro entro il 15 del mese successivo agli esborsi, nella misura sopra indicata previa comunicazione documentata da prova degli esborsi mediante idonee ricevute, dal genitore che le avrà sostenute. Deducibilità fiscale e varie. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. L'assegno unico (o il diverso sostegno economico per le famiglie che lo Stato dovesse elargire) sarà percepito in via esclusiva e integrale dalla NOa . Il sig. provvederà nel Parte_1 Parte_2
2 corrente mese ad indicare all' le coordinate bancarie intestate alla sig.ra per consentire l'accredito CP_1 Pt_1 CP_ dell'assegno da parte dell'Ente. Sino a quando non recepirà la modifica, il sig. si impegna a bonificare Parte_2
l'importo dell'assegno che dovesse ancora percepire 5) La NOa si rende disponibile alla gestione cura e Pt_1 accudimento del cane di grossa taglia intestato al sig. , presso la propria abitazione, mentre lo stesso Parte_2 provvederà a sostenere le spese veterinarie e di vaccinazione, provvedendo altresì a fornire il sostentamento alimentare. 6) I coniugi dichiarano di aver risolto definitivamente ogni questione patrimoniale in essere tra loro;
nulla avendo da pretendere o domandare. 7) Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé stesse e per la figlia minore”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 19/08/2023, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di PONTEVICO (BS) (atto n. 7, parte I, anno 2023).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
EA EL EA RC
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA EL Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. EA RC Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20253/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. MUSCIO FEDERICA) Parte_1 C.F._1
e
( (avv. MINUTI MASSIMO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 23/10/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “ dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; ordinare al Comune di Pontevico (BS) di annotare Parte_1
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
omologare le seguenti condizioni di separazione: 1) Affidamento e collocamento della minore. La figlia minore sarà Per_1 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso la casa famigliare sita in Pontevico (BS), Strada Campazzo n. 15; 2) Responsabilità genitoriale. Tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute di continueranno ad essere assunte di comune Per_1 accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore che ha in quel momento in affidamento la minore. Entrambi i genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative alla figlia
3) Calendario diritto di visita. starà con il papà -fatti salvi diversi accordi tra i genitori- con il Per_1 riaccompagnamento presso la casa materna, secondo il seguente calendario di visita mensile: Due giorni infrasettimanali dall'uscita della scuola, o, in mancanza, dalle ore 15,00 sino alle 21,00 Una domenica dalle ore
1 10 alle ore 21 Un week-end dal venerdì dalle ore 15,00 sino alla domenica alle ore 21,00 . Il NO , Parte_2
è militare vincolato da necessità operative di lavoro, pertanto all'inizio di ogni mese lo stesso specificherà per iscritto
(con e-mail o messaggio WhatsApp) le date;
la NOa già conosce e qui riconosce tali esigenze lavorative. Pt_1
Periodo vacanze e festività: Durante le vacanze estive, che coincidono con la chiusura delle scuole, il padre trascorrerà con una settimana nel mese di luglio e due settimane nel mese di agosto, comunicando entro il Per_1
31 maggio di ogni anno le settimane prescelte. La settimana di luglio e quella di agosto non saranno consecutive. In ogni caso sarà sempre cura dei genitori comunicarsi i luoghi di villeggiatura ove si recheranno con e fornire Per_1 eventuali ulteriori recapiti oltre al telefono cellulare. Ad eccezione delle settimane in cui la bambina trascorrerà le vacanze con i genitori, si procederà con la regolamentazione ordinaria del diritto di visita. Per quanto concerne le vacanze Natalizie, le parti potranno trascorrere con , in via alternata annualmente, il periodo 24/12 – 30/12 Per_1 ed il periodo 31/12 – 6/1 ma a chi spetterà il giorno di Natale permetterà che l'altro genitore tenga la bambina dalle ore 17 alle ore 21; tale possibilità verrà meno, se il periodo risulterà usufruito per una vacanza. Le festività di
Pasqua e di Pasquetta, così come ogni altra principale festività dell'anno (1 Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile, 1
Maggio, 2 Giugno) nonché il giorno del compleanno saranno trascorse da singolarmente con ciascun Per_1 genitore, seguendo il criterio dell'alternanza; Pasqua e Pasquetta sono da intendersi come unica festività e già qui
è concordato che Pasqua e Pasquetta del 2026 starà con il padre. Nel giorno del compleanno il genitore che, in forza della regola dell'alternanza annuale, non abbia con sé la figlia, avrà diritto a vederla almeno tre ore. Entrambi
i genitori dovranno garantire e preservare rapporti significativi di con gli ascendenti e con i parenti di Per_1 ciascun ramo genitoriale. 4) Mantenimento della minore. Il NO contribuirà al mantenimento Parte_2 della figlia minore , sino alla sua completa autosufficienza economica, con il versamento in favore della Per_1 madre della somma mensile di € 350,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con base dalla data di presentazione del presente ricorso, somma che dovrà essere corrisposta entro il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla NOa . È altresì a carico del NO Parte_1 [...]
il pagamento, nella misura del 50%, di tutte le spese straordinarie relative alla figlia di cui al Parte_2 Per_1 protocollo di intesa approvato dal Tribunale di Brescia in data 14.7.2016 (ALL. 5) ma sulla clausola che riguarda: baby-sitter e centri estivi, i ricorrenti si danno espressamente atto che serve l'espresso preliminare accordo.
Modalità di concertazione ex ante delle spese. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese. Le spese straordinarie previamente concordate che ciascun genitore avrà sostenuto nell'interesse della minore, salvo diversi accordi scritti tra i genitori, verranno immediatamente comunicate e saranno rimborsate dall'altro entro il 15 del mese successivo agli esborsi, nella misura sopra indicata previa comunicazione documentata da prova degli esborsi mediante idonee ricevute, dal genitore che le avrà sostenute. Deducibilità fiscale e varie. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. L'assegno unico (o il diverso sostegno economico per le famiglie che lo Stato dovesse elargire) sarà percepito in via esclusiva e integrale dalla NOa . Il sig. provvederà nel Parte_1 Parte_2
2 corrente mese ad indicare all' le coordinate bancarie intestate alla sig.ra per consentire l'accredito CP_1 Pt_1 CP_ dell'assegno da parte dell'Ente. Sino a quando non recepirà la modifica, il sig. si impegna a bonificare Parte_2
l'importo dell'assegno che dovesse ancora percepire 5) La NOa si rende disponibile alla gestione cura e Pt_1 accudimento del cane di grossa taglia intestato al sig. , presso la propria abitazione, mentre lo stesso Parte_2 provvederà a sostenere le spese veterinarie e di vaccinazione, provvedendo altresì a fornire il sostentamento alimentare. 6) I coniugi dichiarano di aver risolto definitivamente ogni questione patrimoniale in essere tra loro;
nulla avendo da pretendere o domandare. 7) Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé stesse e per la figlia minore”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 19/08/2023, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di PONTEVICO (BS) (atto n. 7, parte I, anno 2023).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
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