Articolo 14 della Legge 6 agosto 1967, n. 700
Articolo 13Articolo 15
Versione
2 settembre 1967
Art. 14.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentiti i Ministri per i trasporti e per il lavoro e la previdenza sociale, la "Sezione previdenza" puo' essere messa in liquidazione.
Con lo stesso decreto e' nominato un commissario liquidatore che assume l'amministrazione della "Sezione previdenza" con i poteri di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 .
La eventuale messa in liquidazione della "Sezione credito" sara' regolata dalle norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito in legge, con modificazioni, con la legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni.
L'attivo netto eventualmente risultante dalla liquidazione di una sola sezione sara' devoluto alla Sezione superstite; in caso di contemporanea liquidazione della "Sezione previdenza" e della "Sezione credito", oppure della Sezione superstite, l'attivo netto eventualmente risultante sara' devoluto ad istituzioni che esercitano la loro attivita' assistenziale a favore dei dipendenti della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in conformita' a quanto in proposito sara' disposto dal Ministro per i trasporti.
Entrata in vigore il 2 settembre 1967
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