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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/05/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1724/2024 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 30.5.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1724 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (22/11/1968 - c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Maria
Grazia Mirarchi) e l' Controparte_1
(Cod. Fisc. ) in persona del l.r.p.t., (domiciliato come in atti;
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso per procura generale alle liti parimenti in atti dall'avv. Patrizia Paola
Cianci e dell'avv. A.Manuela Nucera dell'Avvocatura Distrettuale I.N.A.I.L).
1. Il ricorso proposto da è parzialmente fondato e va pertanto accolto per Parte_1
quanto di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso il predetto ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che le malattie da cui è affetto sono state contratte a causa dell'attività lavorativa e hanno comportato una menomazione dell'integrità psico-fisica, assunta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000, pari al 12% (dodici %) o di quella maggiore o minore quantificata
1 in corso di causa (compresa tra il 6% e il 15%) a titolo di danno biologico, e successivamente all'unificazione dei postumi alla percentuale di danno biologico dell'11% di cui già è titolare accertare e dichiarare il proprio diritto alla rendita (qualora dall'unificazione dei postumi risultasse una percentuale pari o superiore al 16%) o al danno biologico (qualora dall'unificazione dei postumi risultasse una percentuale compresa tra il 12% e il 15%) con il relativo trattamento economico;
condannare l' al pagamento delle somme spettanti per CP_1
il riconoscimento del danno biologico per le patologie per cui è causa che comporterà successivamente all'unificazione dei postumi ad una rendita o ad una maggiore percentuale di danno biologico e che solamente ai fini della determinazione del valore della causa si presume ammontare approssimativamente ad € 10.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo (…)”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, il predetto ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere già titolare di danno biologico nella misura dell'11% a seguito di riconoscimento in via amministrativa di malattia professionale per “ ernie discali lombari con segni radicolopatici”
(doc.11 fascicolo di parte ricorrente);
- di lavorare al momento della proposizione del ricorso e già dall'1.1.2005 come bracciante agricolo;
- di svolgere quindi diverse attività di notevole impatto biomeccanico quali arare il terreno, sia manualmente utilizzando zappe e rastrelli, sia utilizzando un trattore gommato;
mantenere pulite le colture, diserbandole manualmente dalle piante infestanti;
seminare, raccogliere i prodotti delle colture, portare acqua sui campi, spostare attrezzi, prodotti agricoli e agrumi deponendoli nelle cassette, e altre attività similari;
- di svolgere tali mansioni in maniera ripetitiva per circa 40 azioni al minuto con uso di forza sia per l'utilizzo degli attrezzi, sia per maneggiare e sollevare oggetti di peso superiore a 3 kg.: il tutto, con un orario lavorativo giornaliero dalle ore 7:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00 e con un'ora di pausa pranzo;
- che tali mansioni, svolte in maniera abituale e sistematica, gli hanno procurato gravi danni alle mani e alle spalle, in particolare “rizoartrosi bilaterale” e “tendinopatia sovraspinoso spalle bilaterale”;
- di aver trasmesso in data 24.2.2023 all' duplice domanda per il riconoscimento di CP_1
malattia professionale con la conseguente erogazione delle prestazioni economiche corrispondenti al grado di inabilità riconosciutogli (pratica di malattia professionale n.
518684881 del 24.2.2023 - gestione: 370 relativa alla tendinopatia sovraspinoso spalle bilaterale;
2 pratica di malattia professionale n. 518684882 del 24.2.2023 - gestione: 370 relativa alla rizoartrosi bilaterale);
- che in data 23.6.2023 e 19.5.2023 l' gli ha comunicato l'esito negativo di tali istanza CP_1 atteso che “gli accertamenti medico-legali effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno dimostrato l'assenza della malattia denunciata”;
-che in data 12.7.2023 presentava opposizione avverso i predetti provvedimenti, che veniva però rigettata;
- che il proprio c.t.p. con certificazione del 15.3.2024 ha invece contrariamente accertato che “è affetto da rizoartrosi bilaterale e da tendinopatia sovraspinoso spalla bilaterale” e che “tali patologie sono diretta conseguenza dell'attività lavorativa svolta dal sig. e Parte_1 determinano una invalidità del 12% (dodici)” (doc.15 fascicolo di parte ricorrente).
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo CP_1
preliminarmente la nullità e inammissibilità della domanda per genericità della stessa e, nel merito, la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e privo di alcuna prova in merito alle domande presentate.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione medica in atti e della perizia medica svolta dal consulente tecnico nominato.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente riportato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Deve in primo luogo ritenersi infondata l'eccezione di nullità per genericità del ricorso proposta dall' CP_1
Richiamato al riguardo il costante e condiviso orientamento giurisprudenziale per cui può dichiararsi la nullità del ricorso solo nel caso in cui dall'esame dello stesso non sia in alcun modo possibile per chi è evocato in giudizio predisporre adeguate difese in virtù della genericità delle espressioni usate (tra le tante Cass., 28190/2023), ritiene il giudicante che nel caso in esame siano pienamente intellegibili sia le connotazioni oggettive – e potenzialmente patogenetiche - dell'attività lavorativa del sia le pretese in diritto che quest'ultimo correda alle stesse. Parte_1
E' in altre parole chiaramente delineato sia il petitum che la causa petendi, di guisa che l'eccezione dell' deve ritenersi come detto infondata. CP_1
2.2. Va poi ritenuta con riferimento alle patologie scapolo-omerali la natura tabellata di queste ultime.
3 Le infermità rilevate a carico dell'articolazione scapolo-omerale sono infatti inserite nella Lista 1 delle malattie professionali la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, come previsto dal
D.M. 27.4.2004.
In questa lista la tendinite del sovraspinoso e del CLB sono difatti elencate come malattie di elevata origine lavorativa in quanto provocate, come agente, dalla sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla.
Lo stesso correttamente, ha sostenuto che tali patologie rientrano tra le malattie CP_1
tabellate solo per determinate categorie di lavoratori, come indicato dal D.M. 9.4.2008, e più specificamente per coloro che compiono “lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza”.
Il ricorrente ha in sede di ricorso puntualmente allegato di essere abitualmente addetto ad attività aventi tali caratteristiche, offrendo anche documentazione amministrativa e prova testimoniale al riguardo.
A fronte di tale allegazione sarebbe spettato all' dedurre e provare che, a dispetto di CP_1
tale documentazione, il era in realtà esonerato e/o non realmente impegnato in tali Parte_1
attività.
Così non è stato.
Può quindi accedersi, stante la non contestazione ex art.115 c.p.c. delle connotazioni oggettive della prestazione resa e la conseguente prova delle stesse come riferibili a patologie tabellate, procedere alla verifica della sussistenza quanto ad un effettivo nesso di causalità tra queste ultime e l'attività lavorativa del . Parte_1
2.3. Tale nesso deve considerarsi sussistente alla luce delle risultanze dell' elaborato peritale del c.t.u. dott. anche se con esclusivo riferimento alle sole patologie omero – scapolari. Per_1
Emerge dall'elaborato peritale che, contrariamente a quanto sostenuto dall' esiste un CP_1
nesso di causalità tra queste ultime e l'attività lavorativa svolta dallo stesso.
Nel suo elaborato peritale infatti, il c.t.u. afferma che “esiste la correlazione tra le cause indicate come favorenti e scatenanti le patologie di cui è affetto il periziato con la prestazione lavorativa dello stesso. L' escursione articolare della scapolo-omerale bilateralmente limitata ai gradi estremi è dovuta al sovraccarico biomeccanico provocato dall'attività lavorativa svolta dal periziato. Nella valutazione del danno all'art. scapolo-omerale, la mobilità, e quindi la perdita di ampiezza articolare, costituisce una dei principali criteri valutativi, dove l'importanza maggiore è data al movimento di abduzione ed a quello di elevazione anteriore, seguiti da quello di rotazione interna, quindi dalla rotazione esterna, dall'adduzione e dall'estensione”.
4 La modesta rizartrosi a carico del V° dito della mano sx pure accertata a carico del ricorrente deve invece ritenersi malattia “comune, non essendo rinvenibile alcun correlato fattore di rischio.
Conformemente alle conclusioni del consulente, condivise in quanto immuni da vizi tecnici e facenti parte integrante dell'iter logico seguito dal giudicante, deve quindi ritenersi che il ricorrente sia affetto da malattia professionale con diritto all'indennizzo per danno Parte_1
biologico in misura pari al 12%.
A seguito di unificazione complessiva rispetto ad altra patologia già riconosciuta, la complessiva compromissione funzionale da malattia professionale a carico dello stesso va quantificata in misura pari al 24% con conseguente declaratoria del diritto a rendita da malattia professionale
CP_1
Il consulente tecnico d'ufficio ha infatti specificato in proposito che “il calcolo complessivo del danno biologico indennizzabile secondo le già citate tabelle includendo nella CP_1
valutazione anche gli esiti già accertati con riferimento alla domanda amministrativa
n.515484892 (patologia: ernia discale), è pari al 24%, ovvero alla somma aritmetica del danno biologico attuale e di quello pregresso, entrambi già sottoposti a formula riduzionistica”(cfr. CP_ c.t.u. dott. Amaddeo - ).
Il ricorso va pertanto accolto in tali termini, con condanna dell' all'erogazione della CP_1
rendita maggiorata di accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, istruzione, decisione;
scaglione di valore della causa: fino a
€ 26.000).
Le stesse vanno poste a carico della parte soccombente, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente avv. Maria Grazia Mirarchi, dichiaratasi antistataria.
Spese di c.t.u., come pure liquidate in dispositivo, parimenti a carico dell' CP_1
Ne va disposto il doveroso adeguamento ex art.52 D.P.R. 115/2002 seppur in misura inferiore al doppio atteso che la consulenza medica d'ufficio pur avendo ad oggetto nella fattispecie in esame patologie non inusuali né di difficile accertamento si è tradotta pur sempre in un'analisi tecnica di una pluralità di dati documentali tale da far ritenere non adeguato il riconoscimento del solo compenso tabellare (Cass., 30304/2017).
5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona Controparte_1
del l.r.p.t., così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto del ricorrente Parte_1
alla rendita da malattia professionale nella misura complessiva del 24%, b) condanna
[...]
l' all'erogazione di tale prestazione maggiorata di accessori come per legge;
CP_1
- pone a carico dell' quale parte soccombente, l'onere di rifusione delle spese di lite CP_1
che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.697,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore dell'avv.
Maria Grazia Mirarchi, dichiaratasi antistataria;
- pone parimenti a carico dell' le spese di c.t.u., che liquida ex art.21 D.M. 30.5.2002 CP_1
in favore del dott. in misura pari ad € 400,00 oltre IVA e CP se dovute, con Parte_2
detrazione di quanto eventualmente già percepito a titolo di acconto.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite
Così deciso in Reggio Calabria in data 30.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
6
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 30.5.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1724 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (22/11/1968 - c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Maria
Grazia Mirarchi) e l' Controparte_1
(Cod. Fisc. ) in persona del l.r.p.t., (domiciliato come in atti;
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso per procura generale alle liti parimenti in atti dall'avv. Patrizia Paola
Cianci e dell'avv. A.Manuela Nucera dell'Avvocatura Distrettuale I.N.A.I.L).
1. Il ricorso proposto da è parzialmente fondato e va pertanto accolto per Parte_1
quanto di ragione, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso il predetto ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che le malattie da cui è affetto sono state contratte a causa dell'attività lavorativa e hanno comportato una menomazione dell'integrità psico-fisica, assunta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000, pari al 12% (dodici %) o di quella maggiore o minore quantificata
1 in corso di causa (compresa tra il 6% e il 15%) a titolo di danno biologico, e successivamente all'unificazione dei postumi alla percentuale di danno biologico dell'11% di cui già è titolare accertare e dichiarare il proprio diritto alla rendita (qualora dall'unificazione dei postumi risultasse una percentuale pari o superiore al 16%) o al danno biologico (qualora dall'unificazione dei postumi risultasse una percentuale compresa tra il 12% e il 15%) con il relativo trattamento economico;
condannare l' al pagamento delle somme spettanti per CP_1
il riconoscimento del danno biologico per le patologie per cui è causa che comporterà successivamente all'unificazione dei postumi ad una rendita o ad una maggiore percentuale di danno biologico e che solamente ai fini della determinazione del valore della causa si presume ammontare approssimativamente ad € 10.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo (…)”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, il predetto ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere già titolare di danno biologico nella misura dell'11% a seguito di riconoscimento in via amministrativa di malattia professionale per “ ernie discali lombari con segni radicolopatici”
(doc.11 fascicolo di parte ricorrente);
- di lavorare al momento della proposizione del ricorso e già dall'1.1.2005 come bracciante agricolo;
- di svolgere quindi diverse attività di notevole impatto biomeccanico quali arare il terreno, sia manualmente utilizzando zappe e rastrelli, sia utilizzando un trattore gommato;
mantenere pulite le colture, diserbandole manualmente dalle piante infestanti;
seminare, raccogliere i prodotti delle colture, portare acqua sui campi, spostare attrezzi, prodotti agricoli e agrumi deponendoli nelle cassette, e altre attività similari;
- di svolgere tali mansioni in maniera ripetitiva per circa 40 azioni al minuto con uso di forza sia per l'utilizzo degli attrezzi, sia per maneggiare e sollevare oggetti di peso superiore a 3 kg.: il tutto, con un orario lavorativo giornaliero dalle ore 7:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00 e con un'ora di pausa pranzo;
- che tali mansioni, svolte in maniera abituale e sistematica, gli hanno procurato gravi danni alle mani e alle spalle, in particolare “rizoartrosi bilaterale” e “tendinopatia sovraspinoso spalle bilaterale”;
- di aver trasmesso in data 24.2.2023 all' duplice domanda per il riconoscimento di CP_1
malattia professionale con la conseguente erogazione delle prestazioni economiche corrispondenti al grado di inabilità riconosciutogli (pratica di malattia professionale n.
518684881 del 24.2.2023 - gestione: 370 relativa alla tendinopatia sovraspinoso spalle bilaterale;
2 pratica di malattia professionale n. 518684882 del 24.2.2023 - gestione: 370 relativa alla rizoartrosi bilaterale);
- che in data 23.6.2023 e 19.5.2023 l' gli ha comunicato l'esito negativo di tali istanza CP_1 atteso che “gli accertamenti medico-legali effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno dimostrato l'assenza della malattia denunciata”;
-che in data 12.7.2023 presentava opposizione avverso i predetti provvedimenti, che veniva però rigettata;
- che il proprio c.t.p. con certificazione del 15.3.2024 ha invece contrariamente accertato che “è affetto da rizoartrosi bilaterale e da tendinopatia sovraspinoso spalla bilaterale” e che “tali patologie sono diretta conseguenza dell'attività lavorativa svolta dal sig. e Parte_1 determinano una invalidità del 12% (dodici)” (doc.15 fascicolo di parte ricorrente).
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo CP_1
preliminarmente la nullità e inammissibilità della domanda per genericità della stessa e, nel merito, la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e privo di alcuna prova in merito alle domande presentate.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione medica in atti e della perizia medica svolta dal consulente tecnico nominato.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente riportato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Deve in primo luogo ritenersi infondata l'eccezione di nullità per genericità del ricorso proposta dall' CP_1
Richiamato al riguardo il costante e condiviso orientamento giurisprudenziale per cui può dichiararsi la nullità del ricorso solo nel caso in cui dall'esame dello stesso non sia in alcun modo possibile per chi è evocato in giudizio predisporre adeguate difese in virtù della genericità delle espressioni usate (tra le tante Cass., 28190/2023), ritiene il giudicante che nel caso in esame siano pienamente intellegibili sia le connotazioni oggettive – e potenzialmente patogenetiche - dell'attività lavorativa del sia le pretese in diritto che quest'ultimo correda alle stesse. Parte_1
E' in altre parole chiaramente delineato sia il petitum che la causa petendi, di guisa che l'eccezione dell' deve ritenersi come detto infondata. CP_1
2.2. Va poi ritenuta con riferimento alle patologie scapolo-omerali la natura tabellata di queste ultime.
3 Le infermità rilevate a carico dell'articolazione scapolo-omerale sono infatti inserite nella Lista 1 delle malattie professionali la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, come previsto dal
D.M. 27.4.2004.
In questa lista la tendinite del sovraspinoso e del CLB sono difatti elencate come malattie di elevata origine lavorativa in quanto provocate, come agente, dalla sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla.
Lo stesso correttamente, ha sostenuto che tali patologie rientrano tra le malattie CP_1
tabellate solo per determinate categorie di lavoratori, come indicato dal D.M. 9.4.2008, e più specificamente per coloro che compiono “lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza”.
Il ricorrente ha in sede di ricorso puntualmente allegato di essere abitualmente addetto ad attività aventi tali caratteristiche, offrendo anche documentazione amministrativa e prova testimoniale al riguardo.
A fronte di tale allegazione sarebbe spettato all' dedurre e provare che, a dispetto di CP_1
tale documentazione, il era in realtà esonerato e/o non realmente impegnato in tali Parte_1
attività.
Così non è stato.
Può quindi accedersi, stante la non contestazione ex art.115 c.p.c. delle connotazioni oggettive della prestazione resa e la conseguente prova delle stesse come riferibili a patologie tabellate, procedere alla verifica della sussistenza quanto ad un effettivo nesso di causalità tra queste ultime e l'attività lavorativa del . Parte_1
2.3. Tale nesso deve considerarsi sussistente alla luce delle risultanze dell' elaborato peritale del c.t.u. dott. anche se con esclusivo riferimento alle sole patologie omero – scapolari. Per_1
Emerge dall'elaborato peritale che, contrariamente a quanto sostenuto dall' esiste un CP_1
nesso di causalità tra queste ultime e l'attività lavorativa svolta dallo stesso.
Nel suo elaborato peritale infatti, il c.t.u. afferma che “esiste la correlazione tra le cause indicate come favorenti e scatenanti le patologie di cui è affetto il periziato con la prestazione lavorativa dello stesso. L' escursione articolare della scapolo-omerale bilateralmente limitata ai gradi estremi è dovuta al sovraccarico biomeccanico provocato dall'attività lavorativa svolta dal periziato. Nella valutazione del danno all'art. scapolo-omerale, la mobilità, e quindi la perdita di ampiezza articolare, costituisce una dei principali criteri valutativi, dove l'importanza maggiore è data al movimento di abduzione ed a quello di elevazione anteriore, seguiti da quello di rotazione interna, quindi dalla rotazione esterna, dall'adduzione e dall'estensione”.
4 La modesta rizartrosi a carico del V° dito della mano sx pure accertata a carico del ricorrente deve invece ritenersi malattia “comune, non essendo rinvenibile alcun correlato fattore di rischio.
Conformemente alle conclusioni del consulente, condivise in quanto immuni da vizi tecnici e facenti parte integrante dell'iter logico seguito dal giudicante, deve quindi ritenersi che il ricorrente sia affetto da malattia professionale con diritto all'indennizzo per danno Parte_1
biologico in misura pari al 12%.
A seguito di unificazione complessiva rispetto ad altra patologia già riconosciuta, la complessiva compromissione funzionale da malattia professionale a carico dello stesso va quantificata in misura pari al 24% con conseguente declaratoria del diritto a rendita da malattia professionale
CP_1
Il consulente tecnico d'ufficio ha infatti specificato in proposito che “il calcolo complessivo del danno biologico indennizzabile secondo le già citate tabelle includendo nella CP_1
valutazione anche gli esiti già accertati con riferimento alla domanda amministrativa
n.515484892 (patologia: ernia discale), è pari al 24%, ovvero alla somma aritmetica del danno biologico attuale e di quello pregresso, entrambi già sottoposti a formula riduzionistica”(cfr. CP_ c.t.u. dott. Amaddeo - ).
Il ricorso va pertanto accolto in tali termini, con condanna dell' all'erogazione della CP_1
rendita maggiorata di accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, istruzione, decisione;
scaglione di valore della causa: fino a
€ 26.000).
Le stesse vanno poste a carico della parte soccombente, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente avv. Maria Grazia Mirarchi, dichiaratasi antistataria.
Spese di c.t.u., come pure liquidate in dispositivo, parimenti a carico dell' CP_1
Ne va disposto il doveroso adeguamento ex art.52 D.P.R. 115/2002 seppur in misura inferiore al doppio atteso che la consulenza medica d'ufficio pur avendo ad oggetto nella fattispecie in esame patologie non inusuali né di difficile accertamento si è tradotta pur sempre in un'analisi tecnica di una pluralità di dati documentali tale da far ritenere non adeguato il riconoscimento del solo compenso tabellare (Cass., 30304/2017).
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona Controparte_1
del l.r.p.t., così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto del ricorrente Parte_1
alla rendita da malattia professionale nella misura complessiva del 24%, b) condanna
[...]
l' all'erogazione di tale prestazione maggiorata di accessori come per legge;
CP_1
- pone a carico dell' quale parte soccombente, l'onere di rifusione delle spese di lite CP_1
che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.697,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore dell'avv.
Maria Grazia Mirarchi, dichiaratasi antistataria;
- pone parimenti a carico dell' le spese di c.t.u., che liquida ex art.21 D.M. 30.5.2002 CP_1
in favore del dott. in misura pari ad € 400,00 oltre IVA e CP se dovute, con Parte_2
detrazione di quanto eventualmente già percepito a titolo di acconto.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite
Così deciso in Reggio Calabria in data 30.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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