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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel. dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 24.6.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E
nella causa civile in grado di appello n. 164/2025 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Franca Tabbi, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, Piazza Crati n. 11
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Piergentili, in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio 37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Persona_1
Fiumicino, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via Cesare
Beccaria 29 APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
13247/2024 pubblicata il 23/12/2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 17.7.2024, esponeva che: - il Tribunale capitolino in data 4.10.2023 aveva Parte_1
1 emesso decreto di omologa R.G. n. 8500/2023, con cui aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario previsto dall'art. 13 L. 118/1971 per beneficiare dell'assegno di assistenza, con decorrenza da marzo 2023; - nonostante la notifica del decreto di omologa e la trasmissione del modello AP70 in data 14.03.2024, l' previdenziale non aveva provveduto, nel termine di legge, a liquidare CP_1
l'emolumento spettante. Pertanto, chiedeva di accertare la sussistenza del diritto all'assegno di assistenza di cui all'art. 13 L. 118/1971 a decorrere dal mese di marzo 2023 e di condannare l' CP_1
alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate, in considerazione del pagamento, sin dall'agosto 2024, degli importi arretrati.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.12.2024 il procuratore del ricorrente dava atto dell'intervenuto pagamento dei ratei arretrati in data successiva alla presentazione del ricorso, e, conseguentemente, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 13247/2024 del 23/12/2024 il giudice del lavoro dichiarava cessata la materia del contendere prendendo atto dell'avvenuta “liquidazione e corresponsione della prestazione per cui è causa con i relativi arretrati … con compensazione per la metà delle spese, avendo l' provveduto alla liquidazione ed al pagamento della prestazione in via CP_1
amministrativa, sia pure se in epoca successiva alla presentazione del ricorso. La restante metà delle spese di lite segue la soccombenza virtuale dell'ente previdenziale e si liquida come da dispositivo in favore della parte ricorrente. Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”. Pertanto, concludeva disponendo quanto segue “compensa per ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, della restante metà, che liquida in CP_1
€ 726,50 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.
Avverso tale sentenza proponeva appello , rilevando che con la sentenza Parte_1
CP_ gravata “il Tribunale di Roma ha condannato l' … a rimborsare in favore dell'avvocata antistataria di parte ricorrente le spese di giudizio che si liquidavano nella somma di € 726,50 oltre spese e accessori” e che, determinando le spese nel predetto importo, il Tribunale aveva disatteso quanto prescritto dal D.M. 55/2014 e dal successivo D.M. 37/2018, liquidando i compensi in misura inferiore ai minimi tabellari.
Concludeva, dunque, nei seguenti termini: “- Accertare e dichiarare l'erroneità della liquidazione delle spese di lite da parte del Giudice di primo grado e, in riforma del capo della
2 CP_ sentenza appellata, - condannare l' al pagamento, in favore del sig. delle Parte_1 spese di giudizio di primo grado liquidate per l'intero nella misura di € 1776,00 o nella diversa somma di giustizia, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario. Con vittoria delle spese e del compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio, in favore dell'avvocato antistatario. - Esonerare il ricorrente, nel denegato caso di soccombenza, dal pagamento delle spese di giudizio, poiché rientrante nei limiti di reddito previsti dall'art. 152 c.p.c. disp. att., …”.
Si costituiva in giudizio l , eccependo preliminarmente la nullità dell'appello per non aver CP_1 indicato la sentenza oggetto di impugnazione. Nel merito, l' appellato chiedeva il rigetto del CP_1 gravame deducendo che nella liquidazione delle spese non esiste un principio di inderogabilità dei minimi tariffari, donde, nella specie, in considerazione delle connotazioni del procedimento, era possibile tale deroga;
chiedeva la reiezione dell'atto di appello con vittoria di spese.
All'odierna udienza del 24 giugno 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello - limitato alla pronuncia sulle spese – è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
2.1. Infondata è l'eccezione di nullità dell'appello sollevata dall' , in quanto l'atto di CP_1 gravame “non indica la sentenza oggetto di impugnazione”.
Rileva il Collegio che la sentenza in questione, pedissequamente riportata nella parte impugnata, è chiaramente individuata nel ricorso in appello attraverso il riferimento al procedimento in relazione al quale è stata pronunciata (RG. n. 27553/24) e di cui l' odierno CP_1
appellato era parte;
inoltre, il testo integrale della sentenza è allegato al gravame, come indicato anche nell'indice dell'atto.
2.2. Come noto (e ricordato, da ultimo, da Sez. L, Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024), il
Giudice che dichiara cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Naturalmente, resta fermo il potere del giudice di compensare, in tutto o in parte, le spese (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3148 del 17/02/2016).
Nella specie, il Tribunale ha così statuito: «ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione per la metà delle spese, avendo
l' provveduto alla liquidazione ed al pagamento della prestazione in via amministrativa, CP_1
sia pure se in epoca successiva alla presentazione del ricorso. La restante metà delle spese di
3 lite segue la soccombenza virtuale dell'ente previdenziale e si liquida come da dispositivo in favore della parte ricorrente. Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari».
La parte appellante ha lamentato esclusivamente che la quantificazione delle spese del giudizio di primo grado è inferiore ai minimi tariffari, in violazione del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche;
non ha, invece, impugnato la pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per compensare le spese di lite per metà e non ha censurato le motivazioni puntualmente indicate dal primo giudice a fondamento di tale decisione.
Pertanto, ferma la statuizione in ordine alla compensazione delle spese per metà, il
Collegio è chiamato a verificare se effettivamente la liquidazione effettuata dal Tribunale è inferiore ai minimi tariffari. E ciò tenendo conto che l'importo liquidato, pari a euro 726,50, non rappresenta l'importo complessivo delle spese di lite (quantificato in euro 1.453,00), ma la metà non compensata.
2.3. Orbene, rileva il Collegio che il D.M. n. 55/2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”), nel testo aggiornato alle modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022 ed applicabile al caso di specie (atteso che le prestazioni professionali del difensore dell'odierno appellante si sono esaurite successivamente alla data in cui è entrato in vigore il predetto D.M., ovvero successivamente al 23.10.2022), dispone all'art. 5 (determinazione del valore della controversia): “1. nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile … Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella specie, utilizzando lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, in base al valore della controversia (pari all'importo dei ratei in concreto riconosciuti dall' ), CP_1
i compensi - nei valori minimi - corrispondono ai seguenti importi (fatta salva la valutazione, in concreto, delle fasi suscettibili di liquidazione): fase di studio della controversia: euro 464,50; fase introduttiva del giudizio: euro 388,50; fase istruttoria: euro 832,00; fase decisoria: euro
1.010,50.
Tanto chiarito, occorre ora interrogarsi sulla derogabilità dei minimi tariffari.
Come noto, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del
2014, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato il carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, sostenendo che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la
4 liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass.
28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass. 10343/2020). Tale approdo interpretativo è tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014.
A seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell'art. 4 del D.M. 10 marzo
2014 n. 55 dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che nei procedimenti cui si applica la nuova disciplina “non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritemersi avere carattere inderogabile” (Cass., 13 aprile 2023,
n. 9815; Cass., 20 ottobre 2023, n. 29184; Cass. 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 24 aprile 2024,
n. 11102).
La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è infatti, difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Infatti, nella versione originaria, l'art. 4 del D.M.
n. 55/2014, per quanto in questa sede rileva, stabiliva: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Invece, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37/2018, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014, stabilisce, in particolare, che, ai fini della liquidazione del compenso, “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
È bene evidenziare che l'attuale art. 4 del D.M. 55/2014, a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (applicabile al caso di specie), prevede: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Come si vede, anche dopo le modifiche del 2022, l'art. 4 cit. stabilisce che i valori medi delle tabelle “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%”. Ne segue che, essendo la norma immutata in parte qua, anche al presente giudizio sono applicabili i principi dettati dai
5 Giudici di legittimità, con riferimento alla inderogabilità dei minimi tariffati, a seguito delle modifiche apportate all'art. 4 del D.M. 55/2014 nel 2018.
Ebbene, in forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una specifica scelta normativa, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare le spese processuali e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale. Tale ratio ha trovato un'ulteriore espressione nella legge n. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, laddove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della
Giustizia ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012. Si prevede inoltre (all'art. 3) che «sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 13 co. 6 l.
247/2012 per la professione forense». Su questa base e con l'integrazione ex lege n. 49/2023, trova conferma il principio di diritto già enunciato da Cass. n. 9815/2023: salva diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 della ripetuta legge n. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
La censura della parte appellante è quindi fondata, avendo il Tribunale determinato i compensi in misura inferiore a quella risultante dalla massima riduzione percentuale consentita.
Ciò posto, assume rilievo l'art. 4, comma 1, del DM citato nella parte in cui prevede: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della
6 corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale sono costituite soltanto dalla succinta descrizione del precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo in materia assistenziale e dei successivi adempimenti;
non si ravvisa, in mancanza di altri elementi, alcuna urgenza;
la controversia si presenta semplice, oltre che notoriamente seriale, non essendovi questioni particolari da affrontare, né contrasti giurisprudenziali;
non è apprezzabile una significativa quantità e un particolare contenuto della corrispondenza intrattenuta con il cliente o con altri soggetti;
l' si è costituito in giudizio nel giudizio di primo grado al solo fine di dare atto del CP_1
pagamento degli arretrati, nelle more intervenuto.
Ne segue che i compensi per l'attività defensionale svolta in relazione al fascicolo di primo grado possono essere liquidati in misura minima dovendosi evidenziare che, nella specie, come rilevato dallo stesso appellante (che correttamente non ne ha fatto richiesta), non sono dovuti i compensi per la fase istruttoria, che in concreto non si è svolta.
Sebbene i compensi minimi liquidabili secondo i valori innanzi indicati sono pari complessivamente ad euro 1.863,50 (considerando la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase decisoria), deve darsi atto che l'appellante ha chiesto “un totale di € 1.776,00” e tale richiesta - sulla base di indicazioni puntuali con riferimento alle distinte fasi (fase di studio € 443,00, fase introduttiva € 370,00, fase decisionale € 963,00) – costituisce un limite invalicabile. Pertanto, il Collegio non può che individuare la misura intera dei compensi, nei limiti della domanda, nella somma di euro 1.776,00 (la cui metà è 880,00)
Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, in parziale riforma della sentenza
CP_ impugnata, per il resto ferma, l' va condannato al rimborso delle spese di lite del primo grado nella misura della metà, liquidata in euro 888,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
3. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate
7 le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n.
19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2,
Ordinanza n. 35007 del 2023).
Pertanto, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice (euro 726,50 - intero 1.453,00) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia euro 888,00 (intero
1.776,00), sicché lo scaglione di riferimento è quello fino a 1.100,00 euro.
Le spese si liquidano, dunque, come da dispositivo, tenuto conto delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria (Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, condanna l' a rifondere a CP_1
metà delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 888,00 (in Parte_1
luogo della minor somma determinata dal Tribunale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Franca Tabbi, antistataria;
CP_
- condanna l' a rifondere all'appellante le spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in euro 300,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Franca Tabbi, antistataria.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi dott.ssa Maria Antonia Garzia
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