Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/01/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4022/2024 RGAC TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. UMBERTO Parte_1
BENVENUTO
ricorrente E
, in persona del Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dal dott. GAETANO BONOFIGLIO e dalla
[...] dott.ssa SERENA CIANFLONE, funzionari delegati resistente Oggetto: ricostruzione carriera FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
e, premesso di essere una docente di Controparte_1 scuola primaria, assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2013, esponeva che con decreto di ricostruzione della carriera n. 1672 del 23.04.2016, emesso dal Dirigente dell'Istituto Scolastico I.C. di Mendicino (Cosenza, le è stata riconosciuta, alla data dell'01.09.2016, un'anzianità complessiva preruolo, utile ai fini giuridici ed economici, pari ad anni otto, mesi due e giorni venti e ad anni due, mesi uno e giorni dieci, questi ultimi “congelati” per essere utilizzati ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 18. 1
Condannare l'Amministrazione ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera agli stessi fini che includa anche l'anno 2013 e che riconosca un'anzianità di servizio al 30/09/2024 quantificata in 22 anni, 1 mese, con scatto alla fascia 15 a decorrere dal 1/10/2019, e con scatto alla fascia 21 a decorrere dal 1/08/2023. Condannare l'Amministrazione a pagare le differenze retributive ed il relativo tfr dell'ultimo quinquennio spettanti in conseguenza del corretto inquadramento, pari a complessivi €. 5.213,28”.
Il si costituiva, in via preliminare Controparte_1 sollevando eccezione di parziale prescrizione dei crediti retributivi azionati, nel merito chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza. Veniva fissata per la decisione l'udienza del 29.01.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
2 La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 20.01.2025.
§ E' infondata l'eccezione di parziale prescrizione dei crediti retributivi azionati, atteso che la domanda ha ad oggetto differenze di retribuzione relative al periodo 30.09.2019/30.09.2024 e che pertanto il termine quinquennale, interrotto prima con richiesta riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della carriera e di pagamento delle relative spettanze pervenuta all'amministrazione il 06.09.2024 e in seguito con la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in data 30.10.2024, non è evidentemente decorso.
§ Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. Come argomentato di recente dalla Corte d'Appello di Firenze nella sentenza n. 66/2024, che si richiama poiché condivisa anche a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “Più in generale, il ragionamento deve partire dalla nutrita giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 DL 78/10 conv. in L. 122/10, e successive modifiche ed integrazioni) che ne riteneva la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo. Insomma, il carattere eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica. Di conseguenza, era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn.
304/13, 310/13, 154/14, 219/14, 167/20 presupponesse una interpretazione stringente di tale disciplina, limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche. La sentenza costituzionale n. 178/15 aveva invece
3 ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti. In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l'unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico. Il Collegio dissente dal Tribunale a proposito del fatto che il blocco economico di singoli anni possa produrre effetti non limitati nel tempo a quel medesimo periodo, bensì estesi al futuro coinvolgendo l'intera carriera e precludendo l'inserimento nell'anzianità di servizio dei medesimi anni bloccati, i quali giuridicamente finirebbero così per perdere il loro rilievo in modo definitivo”.
Peraltro, tale approdo ha ricevuto successiva conferma dalla Suprema Corte che ha compiutamente argomentato sulla questione affermando “3. Il ricorso è invece infondato, perché le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici. Nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d'Appello è stata impugnata "limitatamente alla parte in cui ... ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014", non quindi nella parte in cui il è stato condannato a CP_3 pagare differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente
4 che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli "incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti" (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni.” (cfr parte motiva Cass., Sez. Lav. 16133/2024). Di conseguenza, deve riconoscersi il diritto di parte ricorrente all'emanazione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera che tenga conto ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013 secondo i criteri previsti dall'art. 485, D.Lgs. 297/1994, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate. La somma di euro 4.852,07 non oggetto di alcuna specifica contestazione, è stata correttamente calcolata, tenuto conto delle classi stipendiali da riconoscere in conseguenza della ricostruzione della carriera derivante dal riconoscimento, a tali fini, del servizio prestato nell'anno 2013.
§ Non compete, per contro, l'importo richiesto a titolo di trattamento di fine rapporto (euro 361,21) atteso che il rapporto di lavoro è ancora in atto e che, com'è noto, il relativo importo è corrisposto, ex art. 2120 c.c., dopo la cessazione del rapporto (c.d. retribuzione differita).
§ Le spese di lite seguono la parziale soccombenza del
[...]
e si liquidano nella misura indicata in Controparte_1 dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il diritto al riconoscimento dell'anno di servizio 2013 ai fini alla progressione stipendiale maturata fino alla data odierna, con l'attribuzione
5 delle corrette fasce stipendiali per effetto del computo dell'anno escluso, e segnatamente: la fascia 15 a decorrere dal 1/10/2019; la fascia 21 a decorrere dal 1/08/2023. Condanna in persona del Controparte_1 CP_2
ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera agli stessi fini che
[...] includa anche l'anno 2013 e che riconosca un'anzianità di servizio al 30/09/2024 quantificata in 22 anni, 1 mese, con scatto alla fascia 15 a decorrere dal 1/10/2019, e con scatto alla fascia 21 a decorrere dal 1/08/2023. Condanna il in persona del Controparte_1 CP_2
a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive dell'ultimo
[...] quinquennio spettanti in conseguenza del corretto inquadramento, pari a complessivi €. 4.852,07, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che, già compensate al 20%, liquida in euro 1.051,20, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario per competenze ed in euro 118,50 per esborsi, con distrazione. Cosenza, 30/01/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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