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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/10/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4615/2023 R.G. trattenuto per la decisione in esito all'udienza del
08.10.2025
TRA
, nata il [...] in [...], residente in [...]112 di Parte_1
Ramos Mejía; nato il [...] in [...], Controparte_1
residente in [...]112, Ramos Mejia;
nata il [...] Controparte_2
in Argentina, residente in [...]40 di Ramos Mejía; nata il 9 Controparte_3
settembre 2002 in Argentina, residente a [...]112, Ramos Mejía; Parte_2
, nato il [...] in [...], residente a [...]2784 di Lomas del
[...]
Mirador; , nata il [...] in [...], residente a [...]126 de Parte_3
Lomas del Mirador;
, nato il [...] in [...], Parte_4
residente presso Liniers 128 di Lomas del Mirador;
, nato il 11 Parte_5
agosto 1962 in Argentina, residente in [...]1229, Castelar;
, Parte_6
nato il [...] in [...], residente in [...]1229 Castelar;
Parte_7
, nata il [...] in [...], residente in calle Vuelta de Obligado 2136, 2* "B*,
[...]
Città Autonoma di Buenos Aires, Argentina, DNI;
C.F._1 Parte_8 nata il [...] in [...], residente in [...] 13* "B", Città Autonoma di
Buenos Aires, Argentina, con DNI 26.411.327; , nato il [...] in Parte_9
Argentina, residente in calle Liniers 128, Lomas del Mirador, Provincia di Buenos Aires, Argentina,
DNI 40.809:051; nato il [...] in [...], residente in real calle Tucumán Parte_10
2232, Bragado, Provincia di Buenos Aires. Argentina, DNI 38.266.269, Parte_11
nato il [...] in [...], residente in [...]
[...]
86.8° "B". , tutti rappresentati e difesi, giusta procura in Parte_12
atti, dall'Avv. Silvio Maragucci, ed elettivamente domiciliato in Monza, alla Via Marsala n. 21
ricorrenti
E
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F.
, presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope legis domiciliato, C.F._2
resistente
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.11.2023, i ricorrenti adivano l'intestato Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis e, a fondamento della pretesa azionata in giudizio, ricostruivano i loro rapporti intergenerazionali nei termini di cui di seguito. In primo luogo, individuavano nel sig. , nato nel Comune di Tortorici (ME), il 01.04.1900, il Persona_1
loro avo italiano;
esponevano, quindi: che il sig. si sposava, in data 10.12.1923, Persona_1
con la sig.ra ; che i due emigravano in Argentina dove nascevano i figli Persona_2 [...]
il 29.6.1926, il 23.3.1930, 12.9.1935 e Persona_3 Persona_4 Parte_2 [...]
il 12.9.1935; che al sig. il 27.11.1950 veniva rilasciato il certificato di Per_5 Persona_1
naturalizzazione come cittadino argentino;
che dal matrimonio tra e Persona_3 Pt_11
del 24.11.1949, nasceva il 16.12.1951, odierno ricorrente, il quale
[...] Parte_11
contraeva matrimonio con il 12.2.1976 e dalla cui unione nasceva Persona_6 [...] il 3.1.1978, odierna ricorrente;
che dal matrimonio tra e Parte_8 Persona_4
del 9.1.1950 nasceva il 29.8.196, odierna ricorrente;
Parte_13 Parte_1
che dal matrimonio tra e del 9.12.1982 nascevano Parte_1 Controparte_5
il 6.2.1985, il 12.1.1987 e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
il 9.9.2002, tutti e tre odierni ricorrenti;
che dal matrimonio tra e
[...] Parte_2 CP_6
del 24.11.1960 nascevano il 15.1.1962, il
[...] Parte_2 Parte_4
18.7.1963 e il 9.3.1966, tutti e tre odierni ricorrenti;
che dal matrimonio tra Parte_7
e del 20.4.1990 nasceva il Parte_2 Persona_7 Parte_3
9.7.2000, odierna ricorrente;
che dal matrimonio tra e Parte_4 Persona_8
del 2.3.1990 nascevano il 27.5.1994 e il 26.12.1997, entrambi
[...] Parte_10 Parte_9
odierni ricorrenti;
che dal matrimonio tra e del 10.12.1959 nasceva Per_5 Persona_9
il 11.8.1962, odierno ricorrente, il quale ha sposato Parte_5 Controparte_7
il 5.1.1990, e dalla cui unione nasceva il 23.10.1998, odierno
[...] Parte_6
ricorrente;
Da ultimo, in punto di interesse ad agire, i richiedenti rappresentavano l'impossibilità di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato competente a causa della temporanea interruzione del servizio di prenotazione dovuta all'esorbitante numero di richieste presentate.
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, che non interveniva in giudizio.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio per il tramite Controparte_4
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti con richiesta di compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 08.10.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, u.c., c.p.c. Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano, a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'ascendente degli odierni istanti nato nel Comune di Tortorici (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato
Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che è stata documentalmente dimostrata l'impossibilità per i richiedenti di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis in via amministrativa (v. docc. n. 16, 17, 20 e 21). Tale assoluta incertezza sui tempi di definizione del procedimento amministrativo si traduce in una denegata tutela da parte dell'amministrazione pubblica che pregiudica il diritto degli istanti. Proprio a fronte dei tempi di definizione incerti e delle liste d'attesa formatesi presso i investiti delle istanze di Pt_14
riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n. 16490/22 del
07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del 10/02/2023).
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei principii di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile 1930, ratificata con legge 5 giugno
1934, “Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini”
e “Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato”, di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare "proprio" cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati. Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del
1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principii sanciti dalla Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n.
7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n.
91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930);
l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Da ultimo, il D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 ha modificato la L. n. 91/1992, ponendo un limite all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza attraverso l'introduzione dell'art. 3 bis. Tale nuova disposizione, entrata in vigore in data 29.03.2025, stabilisce che “In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto
25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato
è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo
2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...]; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in
Italia”. Sicché, in virtù della riforma appena richiamata, l'acquisto della cittadinanza italiana per i nati all'estero da ascendenti italiani non è automatico, salvo che non ricorra una delle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis entro il 27 marzo 2025; pendenza di un procedimento giudiziale alla stessa data;
nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino;
residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante cittadino prima della nascita o adozione;
nascita in Italia di un ascendente di primo grado dei genitori o adottanti cittadini.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dai ricorrenti, debitamente tradotta ed apostillata, emerge che l'avo , cittadino italiano emigrato Argentina, si è naturalizzato cittadino Persona_1
argentino il 27.11.1950.
Sul punto preme osservare che il sig. ha rinunciato alla cittadinanza italiana nel Persona_1
1950, quando le figlie il 29.6.1926, il 23.3.1930 Persona_3 Persona_4
avevano ormai già compiuto la maggiore età; il cittadino italiano ha, dunque, Persona_1
conservato lo status di cittadino italiano durante tutta la minore età delle figlie Persona_3
e , trasmettendoglielo per effetto dei principi di cui alla giurisprudenza
[...] Persona_4
costituzionale e di legittimità richiamata in premessa. Il caso de quo ricade, dunque, nella sfera applicativa dell'art. 7, comma 1, della legge n. 555 del 1912, ai sensi del quale "Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi". La norma di cui all'art. 7 testé richiamata si riferisce ai soli casi di doppia cittadinanza, prevedendo che il minore che possiede tanto la cittadinanza italiana quanto una cittadinanza straniera può, divenuto maggiorenne o emancipato, rinunciare a quella italiana.
Pertanto, da una lettura congiunta dell'art. 7 e dell'art. 12 della legge n. 555/1912 si ricava che, tra le intenzioni del legislatore del 1912, vi era quella di differenziare la posizione dei minori non emancipati da quella dei maggiorenni o minorenni emancipati: quanto ai primi, il loro status civitatis segue le vicende di quello dei genitori;
lo status civitatis dei secondi, invece, ha natura autonoma, disponendo gli stessi della capacità di decidere in autonomia del proprio status.
Conferma ulteriormente il carattere indipendente dello status civitatis del figlio maggiorenne rispetto a quello del genitore il richiamo che il terzo comma dell'art. 12 l. n. 555/1912 fa agli artt. 3
e 9 dello stesso testo normativo: il figlio minore di chi ha rinunciato alla cittadinanza italiana, una volta divenuto maggiorenne, può decidere le sorti del proprio status civitatis, dichiarando, in presenza di talune condizioni, di voler riacquistare la cittadinanza italiana. La ratio che fonda tale discrimen tra minorenni e maggiorenni o minori emancipati può ricondursi a due ordini di motivi: da un lato, quando i figli raggiungono la maggiore età viene meno la necessità di preservare l'unità familiare;
dall'altro, la legge, in linea generale, presume che i figli maggiorenni possiedano ormai la piena capacità di autodeterminarsi e, quindi, di scegliere con consapevolezza di quale Stato e/o Stati esser cittadino. La littera legis consente, dunque, di affermare senza dubbi che il figlio maggiorenne di chi rinuncia alla cittadinanza italiana, naturalizzandosi straniero, conserva lo status di cittadino italiano.
Per questi motivi
, le sig.re e hanno conservato la Persona_3 Per_4 Persona_4
cittadinanza italiana nonostante la perdita di tale status da parte del padre e, in virtù dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale, letti alla luce di quanto stabilito dalle Sezioni Uniti nella pronuncia n. 4466 del 2009, l'hanno comunicata ai discendenti , Parte_11 [...]
, e Parte_8 Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3
Per quanto riguarda, invece, gli altri due figli dell'avo , ossia e Persona_1 Parte_2 [...]
, nati entrambi il 12.9.1935, preme sul punto osservare come gli stessi non abbiano usufruito Per_5
della trasmissione della cittadinanza italiana da parte del padre, essendo la detta naturalizzazione argentina intervenuta prima del compimento della maggiore età (data rilascio certificato
27.11.1950).
Sul punto, è d'obbligo innanzitutto richiamare la legge n. 555 del 1912, applicabile ratione temporis. L'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912 stabilisce che "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9". Gli articoli 3 e 9 della legge n. 555 del 1912 individuano, dunque, i modi di acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana: a mente dell'art. 3 della legge n. 555 del 1912, “Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni a tempo della sua nascita diviene cittadino: 1) se presta servizio militare nel
Regno o accetta un impiego nello Stato;
2) se compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;
3) se risiede nel Regno da almeno dieci anni
e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o
l'avo paterno siano stati cittadini per nascita”; ai sensi dell'art. 9 della legge n. 555 del 1912, “Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista: 1) se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello Stato;
2) se dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato
a cui appartiene o provi di avere rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro
l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;
3) dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera. Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti nn. 2 e 3 se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi. È ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del governo”. Ebbene, come è stato ormai chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17161 del 15.06.2023, la disposizione di cui all'art. 12, comma 3 della citata legge si riferisce ad un'ipotesi ben precisa ed individuata: il caso del figlio minore di cittadino italiano, che possiede la cittadinanza straniera, ad esempio, per nascita nel Paese straniero e che perde la cittadinanza italiana come conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, ferma restando la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della medesima legge. È proprio in questa ipotesi che ricade il caso dei sig.ri e Parte_2 Per_5
che, in quanto figli minori non emancipati di cittadino italiano naturalizzatasi volontariamente argentino, come risulta dal certificato di naturalizzazione prodotto da parte istante e rimasto incontestato, hanno perso il proprio status civitatis italiano e hanno conservato solo ed esclusivamente lo status di cittadini argentini, in quanto nati in Argentina.
Com'è chiaro, attraverso la previsione secondo cui i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, il legislatore del 1912 ha chiaramente voluto far sì che lo status civitatis dei figli minori non emancipati seguisse quello dei genitori, proprio in considerazione dell'assenza di capacità di agire e dell'incapacità di autodeterminarsi che caratterizza la minore età.
Non solo. Appare, altresì, evidente che ad aver ispirato il legislatore sia stato il principio dell'unità familiare, su cui si regge l'intero impianto normativo della legge in discorso. Proprio quanto a quest'ultimo aspetto, è la stessa giurisprudenza di legittimità ad osservare che “Del resto, appare di intuitiva evidenza come l'istituto della iuris communicatio, come all'epoca disciplinato, fosse ispirato al principio dell'unità di cittadinanza del nucleo familiare, di talché appare conseguenziale la possibilità, al compimento della maggiore età, di scegliere, sia pure in concomitanza con il legame della residenza, la cittadinanza italiana. Non sono per altro estranei al nostro ordinamento
i casi nei quali importanti opzioni in materia di diritti personalissimi vengono differite al momento del raggiungimento della maggiore età (cfr, ad esempio, l'art. c. 2, in tema di disconoscimento della paternità da parte del figlio)” (Cass., Sez. 1, sentenza. n. 9377 del 2011).
Peraltro, il richiamo che il terzo comma dell'art. 12 l. n. 555/1912 fa agli artt. 3 e 9 dello stesso testo normativo, difatti, non fa altro che confermare la ricostruzione appena offerta: il figlio minore di chi ha rinunciato alla cittadinanza italiana, una volta divenuto maggiorenne, può decidere le sorti del proprio status civitatis, sia perché viene meno la necessità di preservare l'unità familiare – avendo ormai il soggetto raggiunto la maggiore età – sia perché la legge presume che il soggetto possieda ormai la piena capacità di autodeterminarsi e, quindi, di scegliere con consapevolezza di quale Stato e/o Stati esser cittadino. Nello stesso senso depone la già richiamata ordinanza n. 17161 del 15.06.2023 della Prima Sezione della Corte di Cassazione, secondo cui “I figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, l. cit., non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo essi riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento del diciottesimo atto di età, ai sensi degli artt. 3 e 9 della medesima legge”; non può rilevare, dunque, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di una valida consapevolezza in capo al minore di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, ma può questo riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere in Italia (v. Cass., Sez. 1, sentenza n. 9377 del 27.04.2011). Proprio in relazione a quest'ultimo aspetto, non vi è prova in atti del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del sig. al compimento della maggiore età. Parte_15
A margine, è d'obbligo precisare che non risulta applicabile l'art. 7, comma 1, della legge n. 555 del
1912, che si riferisce alle sole ipotesi di doppia cittadinanza, prevedendo che "Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi". La norma appena citata presuppone il possesso dello status di cittadino italiano e, dunque, non può applicarsi a colui che, avendo perso la cittadinanza italiana in quanto figlio minore di cittadino non più italiano, non poteva conservarla per aggiungerla a quella straniera e nemmeno poteva rinunciarvi o trasmetterla ai discendenti (in tal senso, Cass. civ., n. 17161/23). Nella citata sentenza, la Suprema Corte è, dunque, chiara nel sancire: che il figlio minore non emancipato di chi perde la cittadinanza italiana la perde a sua volta e può riacquistarla solo nei casi e con le modalità previste dalla legge;
che a questo soggetto non si applica il citato art. 7, in quanto norma che si fonda su una premessa diversa, riferendosi a quei minori che possiedono una doppia cittadinanza perché i genitori, evidentemente, non vi hanno rinunciato e non anche a quei minori che l'hanno persa. A parere di questo Giudice, la formulazione della norma contenuta all'interno dell'art. 7 non si presta ad interpretazioni di diversa portata: applicarla a casi come quello in esame vorrebbe dire, nei fatti, eliminare qualsiasi spazio di applicazione dell'art. 12 della legge n. 555/1912. Di contro, il legislatore, con queste due norme, ha voluto disciplinare due ipotesi opposte, consentendo: da un lato, al minore non emancipato che ha perso la cittadinanza italiana per fatto dei genitori di riacquistarla, una volta divenuto maggiorenne
(art. 12 cit. in combinato disposto con gli artt. 3 e 9 cit.); dall'altro, al minore non emancipato il cui status civitatis italiano non sia stato intaccato per vicende dei genitori di rinunciarvi, una volta raggiunta la maggiore età o l'emancipazione (art 7 cit.). Peraltro, anche la norma di cui all'art. 7 testé richiamata, differenziando nuovamente tra minore e maggiore età conferma l'idea del legislatore secondo cui lo status civitatis dei minori segue le vicende dei genitori, acquisendo il figlio solo da maggiorenne la capacità di decidere in autonomia del proprio status.
Allo stesso modo, risulta inapplicabile anche l'art. 17 della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale
"Chi ha perduto la cittadinanza italiana in applicazione della legge n. 555/1912, artt. 8 e 12, o per non aver reso l'opzione prevista dalla legge n. 123/1983, art. 5, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge", mancando nel caso di esame una dichiarazione di tal fatta.
Dunque, la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo durante la minore età Persona_1
dei figli ha inciso sullo stato di cittadinanza degli stessi, i quali hanno perso la cittadinanza italiana conseguentemente alla perdita della stessa da parte del padre. Naturalmente, l'effetto interruttivo della trasmissione causato dalla naturalizzazione, oltre che incidere, a monte, sullo status civitatis dei figli e , ha, a valle, impedito l'acquisto della cittadinanza italiana da Parte_2 Per_5
parte dei successivi discendenti , , Parte_2 Parte_4 Pt_7 Pt_7
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_10 Parte_9 Parte_5 Parte_6
che hanno fatto ricorso a questo Tribunale.
[...]
Tanto premesso e considerato, in virtù dell'applicazione della disposizione dell'art.12, comma 2 l.
n. 555/1912, all'epoca vigente, la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo ha determinato la perdita della cittadinanza italiana, acquisita iure sanguinis al momento della nascita, da parte del di lui figli e , che non l'hanno più riacquistata secondo i modi e i tempi Parte_2 Per_5
previsti dalla legge;
questi ultimi, a causa di tale effetto caducatorio, non hanno, pertanto, potuto trasmettere la cittadinanza italiana iure sanguinis alle propri discendenti, oggi ricorrenti.
È stato, dunque, documentalmente dimostrato il rapporto di discendenza plurigenerazionale che lega i richiedenti Parte_11 Parte_8 Parte_1 [...]
e all'ascendente italiano e Controparte_1 Controparte_2 CP_2 Controparte_3
l'assenza di eventi interruttivi, senza contestazioni da parte del resistente. CP_4
Non può, alla luce di quanto argomentato, considerarsi trasmessa la cittadinanza italiana iure sanguinis ai richiedenti , , , Parte_2 Parte_4 Parte_7
, , , Parte_3 Parte_10 Parte_9 Parte_5 Parte_6
Per quanto fin qui ritenuto, in accoglimento della domanda, deve dichiararsi la trasmissione dall'avo italiano della cittadinanza iure sanguinis esclusivamente ai ricorrenti Parte_11
, Parte_8 Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e disporsi l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del Controparte_3 [...]
. CP_4
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite, scaturenti dall'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
4615/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. in accoglimento parziale della domanda, dichiara che i ricorrenti Parte_11
Parte_8 Parte_1 Controparte_1 CP_2
e sono cittadini italiani;
[...] Controparte_3
2. rigetta la domanda dei ricorrenti , , Parte_2 Parte_4 [...]
, , , , Parte_7 Parte_3 Parte_10 Parte_9 Parte_5 [...]
Parte_6
3. ordina al , e per esso all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4
procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti Parte_11 Parte_8
, e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
[...]
4. compensa le spese di lite.
Messina, 28 ottobre 2025
Il Giudice on.
(d.ssa Francescaromana Puglisi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott. Marcello Saccà, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4615/2023 R.G. trattenuto per la decisione in esito all'udienza del
08.10.2025
TRA
, nata il [...] in [...], residente in [...]112 di Parte_1
Ramos Mejía; nato il [...] in [...], Controparte_1
residente in [...]112, Ramos Mejia;
nata il [...] Controparte_2
in Argentina, residente in [...]40 di Ramos Mejía; nata il 9 Controparte_3
settembre 2002 in Argentina, residente a [...]112, Ramos Mejía; Parte_2
, nato il [...] in [...], residente a [...]2784 di Lomas del
[...]
Mirador; , nata il [...] in [...], residente a [...]126 de Parte_3
Lomas del Mirador;
, nato il [...] in [...], Parte_4
residente presso Liniers 128 di Lomas del Mirador;
, nato il 11 Parte_5
agosto 1962 in Argentina, residente in [...]1229, Castelar;
, Parte_6
nato il [...] in [...], residente in [...]1229 Castelar;
Parte_7
, nata il [...] in [...], residente in calle Vuelta de Obligado 2136, 2* "B*,
[...]
Città Autonoma di Buenos Aires, Argentina, DNI;
C.F._1 Parte_8 nata il [...] in [...], residente in [...] 13* "B", Città Autonoma di
Buenos Aires, Argentina, con DNI 26.411.327; , nato il [...] in Parte_9
Argentina, residente in calle Liniers 128, Lomas del Mirador, Provincia di Buenos Aires, Argentina,
DNI 40.809:051; nato il [...] in [...], residente in real calle Tucumán Parte_10
2232, Bragado, Provincia di Buenos Aires. Argentina, DNI 38.266.269, Parte_11
nato il [...] in [...], residente in [...]
[...]
86.8° "B". , tutti rappresentati e difesi, giusta procura in Parte_12
atti, dall'Avv. Silvio Maragucci, ed elettivamente domiciliato in Monza, alla Via Marsala n. 21
ricorrenti
E
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F.
, presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope legis domiciliato, C.F._2
resistente
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.11.2023, i ricorrenti adivano l'intestato Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis e, a fondamento della pretesa azionata in giudizio, ricostruivano i loro rapporti intergenerazionali nei termini di cui di seguito. In primo luogo, individuavano nel sig. , nato nel Comune di Tortorici (ME), il 01.04.1900, il Persona_1
loro avo italiano;
esponevano, quindi: che il sig. si sposava, in data 10.12.1923, Persona_1
con la sig.ra ; che i due emigravano in Argentina dove nascevano i figli Persona_2 [...]
il 29.6.1926, il 23.3.1930, 12.9.1935 e Persona_3 Persona_4 Parte_2 [...]
il 12.9.1935; che al sig. il 27.11.1950 veniva rilasciato il certificato di Per_5 Persona_1
naturalizzazione come cittadino argentino;
che dal matrimonio tra e Persona_3 Pt_11
del 24.11.1949, nasceva il 16.12.1951, odierno ricorrente, il quale
[...] Parte_11
contraeva matrimonio con il 12.2.1976 e dalla cui unione nasceva Persona_6 [...] il 3.1.1978, odierna ricorrente;
che dal matrimonio tra e Parte_8 Persona_4
del 9.1.1950 nasceva il 29.8.196, odierna ricorrente;
Parte_13 Parte_1
che dal matrimonio tra e del 9.12.1982 nascevano Parte_1 Controparte_5
il 6.2.1985, il 12.1.1987 e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
il 9.9.2002, tutti e tre odierni ricorrenti;
che dal matrimonio tra e
[...] Parte_2 CP_6
del 24.11.1960 nascevano il 15.1.1962, il
[...] Parte_2 Parte_4
18.7.1963 e il 9.3.1966, tutti e tre odierni ricorrenti;
che dal matrimonio tra Parte_7
e del 20.4.1990 nasceva il Parte_2 Persona_7 Parte_3
9.7.2000, odierna ricorrente;
che dal matrimonio tra e Parte_4 Persona_8
del 2.3.1990 nascevano il 27.5.1994 e il 26.12.1997, entrambi
[...] Parte_10 Parte_9
odierni ricorrenti;
che dal matrimonio tra e del 10.12.1959 nasceva Per_5 Persona_9
il 11.8.1962, odierno ricorrente, il quale ha sposato Parte_5 Controparte_7
il 5.1.1990, e dalla cui unione nasceva il 23.10.1998, odierno
[...] Parte_6
ricorrente;
Da ultimo, in punto di interesse ad agire, i richiedenti rappresentavano l'impossibilità di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato competente a causa della temporanea interruzione del servizio di prenotazione dovuta all'esorbitante numero di richieste presentate.
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, che non interveniva in giudizio.
Instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio per il tramite Controparte_4
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti con richiesta di compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 08.10.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, u.c., c.p.c. Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni
Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano, a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'ascendente degli odierni istanti nato nel Comune di Tortorici (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato
Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che è stata documentalmente dimostrata l'impossibilità per i richiedenti di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis in via amministrativa (v. docc. n. 16, 17, 20 e 21). Tale assoluta incertezza sui tempi di definizione del procedimento amministrativo si traduce in una denegata tutela da parte dell'amministrazione pubblica che pregiudica il diritto degli istanti. Proprio a fronte dei tempi di definizione incerti e delle liste d'attesa formatesi presso i investiti delle istanze di Pt_14
riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n. 16490/22 del
07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del 10/02/2023).
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei principii di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile 1930, ratificata con legge 5 giugno
1934, “Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini”
e “Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato”, di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare "proprio" cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati. Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del
1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principii sanciti dalla Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n.
7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n.
91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930);
l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Da ultimo, il D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 ha modificato la L. n. 91/1992, ponendo un limite all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza attraverso l'introduzione dell'art. 3 bis. Tale nuova disposizione, entrata in vigore in data 29.03.2025, stabilisce che “In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto
25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato
è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo
2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...]; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in
Italia”. Sicché, in virtù della riforma appena richiamata, l'acquisto della cittadinanza italiana per i nati all'estero da ascendenti italiani non è automatico, salvo che non ricorra una delle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis entro il 27 marzo 2025; pendenza di un procedimento giudiziale alla stessa data;
nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino;
residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante cittadino prima della nascita o adozione;
nascita in Italia di un ascendente di primo grado dei genitori o adottanti cittadini.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dai ricorrenti, debitamente tradotta ed apostillata, emerge che l'avo , cittadino italiano emigrato Argentina, si è naturalizzato cittadino Persona_1
argentino il 27.11.1950.
Sul punto preme osservare che il sig. ha rinunciato alla cittadinanza italiana nel Persona_1
1950, quando le figlie il 29.6.1926, il 23.3.1930 Persona_3 Persona_4
avevano ormai già compiuto la maggiore età; il cittadino italiano ha, dunque, Persona_1
conservato lo status di cittadino italiano durante tutta la minore età delle figlie Persona_3
e , trasmettendoglielo per effetto dei principi di cui alla giurisprudenza
[...] Persona_4
costituzionale e di legittimità richiamata in premessa. Il caso de quo ricade, dunque, nella sfera applicativa dell'art. 7, comma 1, della legge n. 555 del 1912, ai sensi del quale "Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi". La norma di cui all'art. 7 testé richiamata si riferisce ai soli casi di doppia cittadinanza, prevedendo che il minore che possiede tanto la cittadinanza italiana quanto una cittadinanza straniera può, divenuto maggiorenne o emancipato, rinunciare a quella italiana.
Pertanto, da una lettura congiunta dell'art. 7 e dell'art. 12 della legge n. 555/1912 si ricava che, tra le intenzioni del legislatore del 1912, vi era quella di differenziare la posizione dei minori non emancipati da quella dei maggiorenni o minorenni emancipati: quanto ai primi, il loro status civitatis segue le vicende di quello dei genitori;
lo status civitatis dei secondi, invece, ha natura autonoma, disponendo gli stessi della capacità di decidere in autonomia del proprio status.
Conferma ulteriormente il carattere indipendente dello status civitatis del figlio maggiorenne rispetto a quello del genitore il richiamo che il terzo comma dell'art. 12 l. n. 555/1912 fa agli artt. 3
e 9 dello stesso testo normativo: il figlio minore di chi ha rinunciato alla cittadinanza italiana, una volta divenuto maggiorenne, può decidere le sorti del proprio status civitatis, dichiarando, in presenza di talune condizioni, di voler riacquistare la cittadinanza italiana. La ratio che fonda tale discrimen tra minorenni e maggiorenni o minori emancipati può ricondursi a due ordini di motivi: da un lato, quando i figli raggiungono la maggiore età viene meno la necessità di preservare l'unità familiare;
dall'altro, la legge, in linea generale, presume che i figli maggiorenni possiedano ormai la piena capacità di autodeterminarsi e, quindi, di scegliere con consapevolezza di quale Stato e/o Stati esser cittadino. La littera legis consente, dunque, di affermare senza dubbi che il figlio maggiorenne di chi rinuncia alla cittadinanza italiana, naturalizzandosi straniero, conserva lo status di cittadino italiano.
Per questi motivi
, le sig.re e hanno conservato la Persona_3 Per_4 Persona_4
cittadinanza italiana nonostante la perdita di tale status da parte del padre e, in virtù dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale, letti alla luce di quanto stabilito dalle Sezioni Uniti nella pronuncia n. 4466 del 2009, l'hanno comunicata ai discendenti , Parte_11 [...]
, e Parte_8 Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3
Per quanto riguarda, invece, gli altri due figli dell'avo , ossia e Persona_1 Parte_2 [...]
, nati entrambi il 12.9.1935, preme sul punto osservare come gli stessi non abbiano usufruito Per_5
della trasmissione della cittadinanza italiana da parte del padre, essendo la detta naturalizzazione argentina intervenuta prima del compimento della maggiore età (data rilascio certificato
27.11.1950).
Sul punto, è d'obbligo innanzitutto richiamare la legge n. 555 del 1912, applicabile ratione temporis. L'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912 stabilisce che "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9". Gli articoli 3 e 9 della legge n. 555 del 1912 individuano, dunque, i modi di acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana: a mente dell'art. 3 della legge n. 555 del 1912, “Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni a tempo della sua nascita diviene cittadino: 1) se presta servizio militare nel
Regno o accetta un impiego nello Stato;
2) se compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;
3) se risiede nel Regno da almeno dieci anni
e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o
l'avo paterno siano stati cittadini per nascita”; ai sensi dell'art. 9 della legge n. 555 del 1912, “Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista: 1) se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello Stato;
2) se dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato
a cui appartiene o provi di avere rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro
l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;
3) dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera. Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti nn. 2 e 3 se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi. È ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del governo”. Ebbene, come è stato ormai chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17161 del 15.06.2023, la disposizione di cui all'art. 12, comma 3 della citata legge si riferisce ad un'ipotesi ben precisa ed individuata: il caso del figlio minore di cittadino italiano, che possiede la cittadinanza straniera, ad esempio, per nascita nel Paese straniero e che perde la cittadinanza italiana come conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, ferma restando la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della medesima legge. È proprio in questa ipotesi che ricade il caso dei sig.ri e Parte_2 Per_5
che, in quanto figli minori non emancipati di cittadino italiano naturalizzatasi volontariamente argentino, come risulta dal certificato di naturalizzazione prodotto da parte istante e rimasto incontestato, hanno perso il proprio status civitatis italiano e hanno conservato solo ed esclusivamente lo status di cittadini argentini, in quanto nati in Argentina.
Com'è chiaro, attraverso la previsione secondo cui i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, il legislatore del 1912 ha chiaramente voluto far sì che lo status civitatis dei figli minori non emancipati seguisse quello dei genitori, proprio in considerazione dell'assenza di capacità di agire e dell'incapacità di autodeterminarsi che caratterizza la minore età.
Non solo. Appare, altresì, evidente che ad aver ispirato il legislatore sia stato il principio dell'unità familiare, su cui si regge l'intero impianto normativo della legge in discorso. Proprio quanto a quest'ultimo aspetto, è la stessa giurisprudenza di legittimità ad osservare che “Del resto, appare di intuitiva evidenza come l'istituto della iuris communicatio, come all'epoca disciplinato, fosse ispirato al principio dell'unità di cittadinanza del nucleo familiare, di talché appare conseguenziale la possibilità, al compimento della maggiore età, di scegliere, sia pure in concomitanza con il legame della residenza, la cittadinanza italiana. Non sono per altro estranei al nostro ordinamento
i casi nei quali importanti opzioni in materia di diritti personalissimi vengono differite al momento del raggiungimento della maggiore età (cfr, ad esempio, l'art. c. 2, in tema di disconoscimento della paternità da parte del figlio)” (Cass., Sez. 1, sentenza. n. 9377 del 2011).
Peraltro, il richiamo che il terzo comma dell'art. 12 l. n. 555/1912 fa agli artt. 3 e 9 dello stesso testo normativo, difatti, non fa altro che confermare la ricostruzione appena offerta: il figlio minore di chi ha rinunciato alla cittadinanza italiana, una volta divenuto maggiorenne, può decidere le sorti del proprio status civitatis, sia perché viene meno la necessità di preservare l'unità familiare – avendo ormai il soggetto raggiunto la maggiore età – sia perché la legge presume che il soggetto possieda ormai la piena capacità di autodeterminarsi e, quindi, di scegliere con consapevolezza di quale Stato e/o Stati esser cittadino. Nello stesso senso depone la già richiamata ordinanza n. 17161 del 15.06.2023 della Prima Sezione della Corte di Cassazione, secondo cui “I figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, l. cit., non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo essi riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento del diciottesimo atto di età, ai sensi degli artt. 3 e 9 della medesima legge”; non può rilevare, dunque, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di una valida consapevolezza in capo al minore di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, ma può questo riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere in Italia (v. Cass., Sez. 1, sentenza n. 9377 del 27.04.2011). Proprio in relazione a quest'ultimo aspetto, non vi è prova in atti del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del sig. al compimento della maggiore età. Parte_15
A margine, è d'obbligo precisare che non risulta applicabile l'art. 7, comma 1, della legge n. 555 del
1912, che si riferisce alle sole ipotesi di doppia cittadinanza, prevedendo che "Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi". La norma appena citata presuppone il possesso dello status di cittadino italiano e, dunque, non può applicarsi a colui che, avendo perso la cittadinanza italiana in quanto figlio minore di cittadino non più italiano, non poteva conservarla per aggiungerla a quella straniera e nemmeno poteva rinunciarvi o trasmetterla ai discendenti (in tal senso, Cass. civ., n. 17161/23). Nella citata sentenza, la Suprema Corte è, dunque, chiara nel sancire: che il figlio minore non emancipato di chi perde la cittadinanza italiana la perde a sua volta e può riacquistarla solo nei casi e con le modalità previste dalla legge;
che a questo soggetto non si applica il citato art. 7, in quanto norma che si fonda su una premessa diversa, riferendosi a quei minori che possiedono una doppia cittadinanza perché i genitori, evidentemente, non vi hanno rinunciato e non anche a quei minori che l'hanno persa. A parere di questo Giudice, la formulazione della norma contenuta all'interno dell'art. 7 non si presta ad interpretazioni di diversa portata: applicarla a casi come quello in esame vorrebbe dire, nei fatti, eliminare qualsiasi spazio di applicazione dell'art. 12 della legge n. 555/1912. Di contro, il legislatore, con queste due norme, ha voluto disciplinare due ipotesi opposte, consentendo: da un lato, al minore non emancipato che ha perso la cittadinanza italiana per fatto dei genitori di riacquistarla, una volta divenuto maggiorenne
(art. 12 cit. in combinato disposto con gli artt. 3 e 9 cit.); dall'altro, al minore non emancipato il cui status civitatis italiano non sia stato intaccato per vicende dei genitori di rinunciarvi, una volta raggiunta la maggiore età o l'emancipazione (art 7 cit.). Peraltro, anche la norma di cui all'art. 7 testé richiamata, differenziando nuovamente tra minore e maggiore età conferma l'idea del legislatore secondo cui lo status civitatis dei minori segue le vicende dei genitori, acquisendo il figlio solo da maggiorenne la capacità di decidere in autonomia del proprio status.
Allo stesso modo, risulta inapplicabile anche l'art. 17 della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale
"Chi ha perduto la cittadinanza italiana in applicazione della legge n. 555/1912, artt. 8 e 12, o per non aver reso l'opzione prevista dalla legge n. 123/1983, art. 5, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge", mancando nel caso di esame una dichiarazione di tal fatta.
Dunque, la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo durante la minore età Persona_1
dei figli ha inciso sullo stato di cittadinanza degli stessi, i quali hanno perso la cittadinanza italiana conseguentemente alla perdita della stessa da parte del padre. Naturalmente, l'effetto interruttivo della trasmissione causato dalla naturalizzazione, oltre che incidere, a monte, sullo status civitatis dei figli e , ha, a valle, impedito l'acquisto della cittadinanza italiana da Parte_2 Per_5
parte dei successivi discendenti , , Parte_2 Parte_4 Pt_7 Pt_7
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_10 Parte_9 Parte_5 Parte_6
che hanno fatto ricorso a questo Tribunale.
[...]
Tanto premesso e considerato, in virtù dell'applicazione della disposizione dell'art.12, comma 2 l.
n. 555/1912, all'epoca vigente, la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo ha determinato la perdita della cittadinanza italiana, acquisita iure sanguinis al momento della nascita, da parte del di lui figli e , che non l'hanno più riacquistata secondo i modi e i tempi Parte_2 Per_5
previsti dalla legge;
questi ultimi, a causa di tale effetto caducatorio, non hanno, pertanto, potuto trasmettere la cittadinanza italiana iure sanguinis alle propri discendenti, oggi ricorrenti.
È stato, dunque, documentalmente dimostrato il rapporto di discendenza plurigenerazionale che lega i richiedenti Parte_11 Parte_8 Parte_1 [...]
e all'ascendente italiano e Controparte_1 Controparte_2 CP_2 Controparte_3
l'assenza di eventi interruttivi, senza contestazioni da parte del resistente. CP_4
Non può, alla luce di quanto argomentato, considerarsi trasmessa la cittadinanza italiana iure sanguinis ai richiedenti , , , Parte_2 Parte_4 Parte_7
, , , Parte_3 Parte_10 Parte_9 Parte_5 Parte_6
Per quanto fin qui ritenuto, in accoglimento della domanda, deve dichiararsi la trasmissione dall'avo italiano della cittadinanza iure sanguinis esclusivamente ai ricorrenti Parte_11
, Parte_8 Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e disporsi l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del Controparte_3 [...]
. CP_4
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite, scaturenti dall'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
4615/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. in accoglimento parziale della domanda, dichiara che i ricorrenti Parte_11
Parte_8 Parte_1 Controparte_1 CP_2
e sono cittadini italiani;
[...] Controparte_3
2. rigetta la domanda dei ricorrenti , , Parte_2 Parte_4 [...]
, , , , Parte_7 Parte_3 Parte_10 Parte_9 Parte_5 [...]
Parte_6
3. ordina al , e per esso all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4
procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti Parte_11 Parte_8
, e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
[...]
4. compensa le spese di lite.
Messina, 28 ottobre 2025
Il Giudice on.
(d.ssa Francescaromana Puglisi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott. Marcello Saccà, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione Civile del Tribunale di
Messina.