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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 19/07/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 285/2024 promossa con ricorso depositato l'11.9.2024 da
(C.F. - P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale, avv. Salvatore Lo Giudice, rappresentata e difesa dagli avv.ti
ALFONSO MEZZOTERO e ANGELA MARTIRE, presso il cui studio in Milano, Piazza
Bertarelli n. 4, risulta elettivamente domiciliata, per procura telematica apposta su foglio separato, da intendersi posto in calce al presente atto ex art. 83 terzo comma c.p.c., ed allegata al fascicolo digitale ex art. 83, terzo comma, c.p.c.
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore CP_1 P.IVA_2 CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. INO PUPULIN, presso il cui studio in Udine, via
[...]
Cairoli n. 2, risulta elettivamente domiciliato, per mandato su atto separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 203/2024 del Tribunale di Udine, pubblicata il
12.2.2024, non notificata, – “opposizione a decreto ingiuntivo” CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in appello, e quindi:
“Voglia, l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le ragioni di cui al presente atto e comunque per quelle di giustizia, riformare la sentenza impugnata e quindi:
In via pregiudiziale: previa ogni necessaria o preliminare declaratoria, in riforma dell'impugnata sentenza n. 203/2024 del Tribunale di Udine, dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in favore del Giudice Amministrativo, con ogni conseguenza di legge, disponendosi la restituzione delle somme versate dall'odierna conchiudente in esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine n. 203/2024 al solo fine di evitare l'esecuzione forzata (doc. 4).
Nel merito: riformarsi l'impugnata sentenza n. 203/2024 del Tribunale di Udine laddove ha confermato il decreto opposto revocando, quanto a la statuizione di condanna al CP_3 pagamento della somma di euro 56.620,03 oltre accessori con espressa condanna nei confronti del alla restituzione degli importi che sono stati corrisposti, salvo CP_1
gravame, dalla conchiudente in forza dell' impugnata sentenza (doc. 4).
Accertarsi e dichiararsi, per le ragioni illustrate nelle premesse del presente atto, la nullità
e/o l'inefficacia dell'articolo 5 del contratto inter partes in data 18.04.2013 di cui è causa
(doc. 1) nella parte relativa alla determinazione convenzionale del canone di locazione senza
l'osservanza delle prescrizioni imperative di legge, e nella specie art. 93, D.Lgs.259/2003 e
63 D.Lgs.446/1997, con la conseguente sostituzione di detta clausola con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di occupazione di spazi ed aree pubbliche, determinate nella misura di Euro 516,46 annui o nella diversa misura che codesta
Ecc. ma Corte riterrà conforme a legge.
Previa riforma dell'impugnata sentenza e previo accertamento del carattere indebito del pagamento della complessiva somma di euro 40.850,30 ricevuta dal in forza CP_1
del contratto inter partes per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2020, condannare il medesimo , in persona del Sindaco pro tempore, alla restituzione di detta CP_1 somma, siccome indebitamente percepita, oltre interessi legali dalla data del pagamento, decurtate le somme che l'odierna conchiudente avrebbe dovuto corrispondere a titolo di
Tosap, determinate nella misura minima di euro 516,46 in ragione di anno, ovvero in subordine, dichiararsi comunque la compensazione di ogni eventuale e contestata pretesa creditoria o somma riconosciuta come dovuta a favore del relativa al canone CP_1
concessorio con il maggior controcredito in capo a Parte_1 conseguente al diritto – da parte di quest'ultima – a ripetere le somme indebitamente corrisposte ex art. 2033 cod. civ. per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2020, dedotte e decurtate le somme che la predetta avrebbe dovuto Parte_1
corrispondere a titolo di TOSAP, determinate nella misura minima di € 516,46. - in ragione di anno nonché a titolo di canone previsto ratione temporis dall'art. 1 comma 831 bis L. 160 del 2019.
Con vittoria di spese e competenze legali (maggiorate delle spese generali) relative ai due gradi di giudizio.”
“Per l'appellato: come da comparsa di costituzione in appello, e quindi:
“ogni contraria istanza ed eccezione reietta, respingersi in toto l'appello proposto da controparte, confermandosi l'impugnata sentenza n.203/2024 del Tribunale di Udine. Spese del presente grado rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 1102/2022 del 28.9.2022 il Tribunale di Udine ingiungeva a
[...]
(di seguito, il pagamento a favore del della Parte_1 CP_3 CP_1
somma di Euro 58.620,23, oltre a interessi moratori dalla scadenza di ogni singolo canone al saldo e spese di procedura1, a titolo di residui canoni di un contratto di locazione stipulato il
18.4.2013 e registrato il 23.9.2013 con cui l'Ente ricorrente aveva concesso a Controparte_4
per nove anni rinnovabili, la disponibilità dell'area di sua proprietà “censita al NCT in
[...]
Comune di al Fg 17 mappale n. 49 di mq 150 circa per l'installazione e l'esercizio di CP_1
impianti di comunicazioni elettroniche finalizzati alla diffusione di segnali radio”.
La legittimazione passiva di discendeva dal conferimento alla stessa, da parte di CP_3
in data 1.4.2015, del ramo d'azienda del quale faceva parte anche l'impianto CP_4 di CP_1
Si opponeva con ricorso depositato il 21.11.2022. CP_3 L'opponente, dopo aver premesso che il servizio di telefonia mobile costituisce un servizio essenziale e di pubblica utilità e che le stazioni radio base (SRB) costituiscono opere di pubblica utilità e interesse generale e sono parificate alle opere di urbanizzazione primaria, evidenziava che l'area su cui insisteva la SRB era posta, come comprovato dalla documentazione in atti2, all'interno del campo sportivo comunale di via Brigata Rosselli, e doveva, pertanto, considerarsi parte del patrimonio indisponibile del atteso che: CP_1
1. da un punto di vista urbanistico, nella Zonizzazione del PRG vigente tale area era classificata come “Zone destinate a servizi ed attrezzature collettive – Verde Sport e Spettacoli all'aperto”;
2. secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, condiviso in tempi più recenti anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (da ultimo, Cass. civ., ss.uu.,
20 aprile 2015, n. 7959), «gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del comune ai sensi dell'art. 826 comma ultimo c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettività ed allo svolgimento delle attività sportive che in essi hanno luogo», e nello stesso senso si era espresso – tra gli altri – anche il medesimo Tribunale di Udine con la sentenza n. 1329/2019;
3. sussisteva il cd. requisito oggettivo della destinazione concreta ed effettiva dell'area a un pubblico servizio, essendo la medesima destinata – come indicato all'art. 2 della convenzione
– all'attività di telecomunicazione per telefonia mobile, il cui carattere di servizio essenziale e di pubblica utilità era espressamente riconosciuto dagli artt. 3 co. 2, 86 co. 3 e 90 del D.
Lgs. 1/8/2003, n. 259 (c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di seguito CCE) e dalla
Direttiva 2014/61/UE del 15/05/2014;
4. sussisteva altresì il cd. requisito soggettivo dell'esistenza di un atto amministrativo di destinazione, costituito dal rilascio del titolo abilitativo edilizio per l'installazione dell'impianto, con cui l'amministrazione aveva conformato l'area all'esercizio del servizio pubblico di telefonia.
In ragione della dedotta natura patrimoniale indisponibile del bene la società opponente eccepiva, pertanto, in via preliminare, la carenza di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria
Ordinaria in favore del Tribunale Amministrativo;
in via subordinata, il mutamento del rito ex art. 427 c.p.c.; e, in ulteriore subordine, nel merito, la nullità e/o inefficacia della clausola contrattuale in punto determinazione del canone annuo, con sostituzione della medesima con quanto previsto dall'art. 93 CCE.
Sotto il primo profilo, rammentava l'opponente che, per consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, ciò che rileva ai fini della determinazione della natura del rapporto giuridico avente a oggetto la gestione di un bene immobile da parte del terzo è soltanto la natura del bene, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti, con la conseguenza che – venendo in rilievo nel caso di specie di un bene di natura patrimoniale indisponibile – ciò che le parti avevano stipulato nella forma di un “Contratto di locazione” aveva invece la sostanza di una concessione amministrativa.
Trovava quindi applicazione l'art. 133, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 104/2010 (c.d. Codice del Processo Amministrativo) secondo cui sono devolute alla competenza giurisdizionale del
Giudice Amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”. Né poteva ritenersi che la controversia – pur avendo a oggetto “indennità, canoni ed altri corrispettivi” – ricadesse nella competenza del Giudice
Ordinario, atteso che la norma – secondo l'interpretazione offertane anche da Cass. Civ.
SS.UU. 20939/2011 – non implica l'instaurazione in queste ultime ipotesi di un regime di giurisdizione esclusiva, spettando al Giudice Ordinario le sole controversie sui profili in esame che abbiano contenuto realmente patrimoniale, e non anche quelle – come nel caso di specie – che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altro corrispettivo.
In subordine, chiedeva il mutamento del rito da locatizio-lavoristico a ordinario, non CP_3
venendo in rilievo un rapporto di locazione ex art. 447-bis, primo comma, c.p.c. bensì di concessione e, in ogni caso, alla luce della formulazione della domanda riconvenzionale (di ripetizione delle somme indebitamente ricevute da parte opposta), da ritenersi sottratta al rito locatizio.
Nel merito, e in ulteriore subordine, chiedeva che fosse dichiarata la nullità e/o l'inefficacia dell'art. 5 del contratto inter partes, nella parte relativa alla determinazione del corrispettivo, poiché in contrasto con la normativa di settore, da qualificarsi imperativa, e in particolare, con l'art. 93 del CCE., l'art. 63 del D.L. 446/1997 e l'art. 1 comma 831 bis L. 160 del 2019, con conseguente sostituzione ex art. 1419 cod. civ. della predetta disposizione nulla o inefficace con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di TOSAP/COSAP, determinate nella misura minima di Euro 516,46 annui, e a far data dall'entrata in vigore del comma 831 bis dell'art. 1 della L. 160 del 2019, di Euro 800,00.
Sosteneva, infatti, che, tenuto conto della necessità degli operatori di telefonia mobile CP_3
di disporre di un'adeguata rete di infrastrutture di trasmissione/ricezione del segnale, collocate in siti specifici e tecnicamente idonei a garantire un'efficiente copertura di tutto il territorio nazionale, e della correlativa tendenza dei proprietari di tali siti a imporre canoni manifestamente sproporzionati rispetto ai valori di mercato, il legislatore fosse intervenuto con specifici provvedimenti diretti a “calmierare” il mercato di tali aree, adottando una disciplina assimilabile alle norme vincolistiche in tema di “equo canone” (L. 392/78 e ss.), ed imperniata attorno all'art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, il quale, appunto, nell'intento di garantire agli operatori di telecomunicazioni “un accesso vantaggioso ed agevolato alle aree degli Enti pubblici, sottraendo la relativa contrattazione alle normali regole e ai valori commerciali del libero mercato” (pag. 13 del ricorso in opposizione), faceva divieto agli Enti locali di applicare, per l'uso delle aree funzionali all'erogazione del pubblico servizio di comunicazioni elettroniche, somme diverse da quelle ex lege dovute a titolo di occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP/COSAP).
Rappresentava, in particolare, che, ai sensi dell'art. 35, comma 3 (Contributi per la concessione di diritti di uso e dei diritti di installare infrastrutture) del CCE “Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo
93”.
E che l'art. 93 del D. Lgs. n. 259/033, nella versione all'epoca vigente, disponeva:
- al comma 1 che “Le Pubbliche amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”
- al comma 2 che “Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno
l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, delle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo
II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446,
e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) e f) del medesimo articolo”.
Ne conseguiva che la disposizione di cui all'art. 5 del contratto inter partes in cui era stabilito convenzionalmente un canone annuale non determinato in conformità alla TOSAP/COSAP doveva intendersi – come affermato dalla giurisprudenza amministrativa - nulla per contrasto con le richiamate norme imperative inderogabili e sostituita di diritto da queste ultime ai sensi dell'art. 1419, secondo comma c.c., osservando, a margine, che la richiesta nullità, non riguardando norme processuali, poteva ben essere fatta valere anche da chi avesse espresso inizialmente il proprio consenso sul punto e dunque avesse partecipato alla stipulazione del contratto nullo.
Precisava, poi, che l'art. 63 del D. Lgs. 446/1997 (richiamato dal predetto art. 93), il quale prevede la possibilità per comuni e province di stabilire, in sostituzione della TOSAP, il pagamento di un canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (denominato COSAP), prescrive al comma 2 che “per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi”, tale canone sia “commisurato al numero complessivo delle relative utenze” e “in ogni caso” non possa essere inferiore a euro
516,00; e che, pertanto, non essendo il criterio del numero delle utenze compatibile con le caratteristiche dei servizi di telefonia mobile e comunque di pressoché impossibile applicazione nel caso di specie, e in assenza di un diverso criterio normativo stabilito appositamente per il servizio di telefonia mobile nonché di una specifica tariffa per l'occupazione del suolo pubblico definita dal regolamento comunale, non poteva che applicarsi il criterio residuale di cui al n. 3) della lettera f), stabilendosi il canone nella misura minima di € 516,46 annui.
Rappresentava, inoltre che il legislatore era successivamente intervenuto, con l'art. 8 bis del
D.L. 135/2018, poi convertito nella L. 12/2019, dettando una disposizione integrativa volta a chiarire la portata dell'art. 93 CCE, la quale così statuiva: “L'articolo 93 comma 2 del decreto legislativo 1 agosto 2003 numero 259 e successive modificazioni si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”. Disposizione che, lungi dall'avere natura meramente interpretativa, aveva esteso
– quantomeno a far data dalla sua entrata in vigore (15.12.2018) – il divieto di imposizione di tasse o canoni diversi da quelli previsti ex lege anche ai rapporti di natura privatistica ed indipendentemente dalla natura disponibile o indisponibile del bene oggetto del godimento.
Essendo il decreto ingiuntivo opposto riferito ai canoni dal 2018 al 2022, la normativa in questione avrebbe, pertanto, trovato in ogni caso applicazione pressoché integrale (e cioè con la sola eccezione del canone per il 2018) nel caso di specie, anche nell'ipotesi in cui il bene concesso all'operatore fosse stato qualificato come bene di natura disponibile.
Da ultimo, evidenziava che con l'art. 831 bis [rectius, comma 831 bis dell'art. 1] della L.
160/2019, inserito dall'art. 40, co. 5 ter del D. L. n. 77/2021 convertito con L. 108/2021, il legislatore aveva introdotto una norma specificamente rivolta al settore delle comunicazioni elettroniche, la quale – a sua volta senza distinguere tra aree disponibili e indisponibili - prevedeva “per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente”, un “canone unico” predeterminato nella somma di euro 800,00, con esclusione di ogni altro corrispettivo: norma che, secondo non soltanto risultava rilevante in chiave interpretativa nel senso di CP_3 confermare il favor del legislatore nei confronti degli operatori di telecomunicazione, ma anche pienamente applicabile alla vicenda oggetto di causa.
In ragione di quanto sopra, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo CP_3 opposto e, in via riconvenzionale, la ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme indebitamente ricevute dal nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2020 in eccedenza rispetto CP_1 al canone stabilito dalla normativa inderogabile di settore all'epoca vigente, nella misura di
Euro 40.850,30, oltre agli interessi legali dalle date dei singoli pagamenti.
In subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di eventuali pretese creditorie del relative al canone concessorio, eccepiva la compensazione di queste ultime con il CP_1
proprio controcredito.
2. Si costituiva in giudizio il contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Deduceva in primo luogo la natura patrimoniale disponibile del bene in oggetto, rilevando che, per consolidata giurisprudenza, affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826 c.c., comma 3, debba sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio. In mancanza di tali condizioni, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non poteva essere ricondotta a un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del
"nomen iuris" eventualmente utilizzato dalle parti contraenti, andava inquadrata nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario.
E nel caso di specie – evidenziava - difettava uno specifico provvedimento idoneo a integrare il requisito soggettivo, non essendo a tale scopo sufficiente la mera previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione di un'area alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico.
Aggiungeva che, in ogni caso, a partire dal 2012, ossia da un anno prima della stipula del contratto con , il sito in questione era sempre stato incluso dal Consiglio comunale CP_4
nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni, inserimento che ne determinava la
“classificazione come patrimonio disponibile” (art. 58, comma 2, D.L. 25.6.2008, n. 112, come convertito dalla Legge 6.8.2008 n.133); che l'area in questione sin dall'origine era stata recintata e resa autonoma e distinta per destinazione e funzione dal contesto circostante, come da progetto allegato al contratto azionato, e che nel 2019 era stata frazionata.
Da tutti i richiamati atti – non impugnati nei termini e dunque ormai divenuti inoppugnabili
– risultava palese, a giudizio del la volontà dello stesso di definire il regime CP_1
patrimoniale dell'area in questione, con la conseguenza che la cessione in godimento del bene non poteva che inquadrarsi nello schema privatistico della locazione, e le relative controversie essere devolute alla cognizione dell' Pt_2
Ne conseguiva anche l'infondatezza della domanda di nullità dell'art. 5 del contratto per contrasto con l'art. 93, comma 2 del CCE, essendo tale norma riferibile (come chiarito anche in sede di interpretazione autentica dall'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, a mente del quale “L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”) alle sole prestazioni patrimoniali imposte in forza di determinazioni unilaterali dell'amministrazione, con esclusione dunque dei canoni pattuiti convenzionalmente nell'ambito di concessioni- contratto aventi a oggetto beni demaniali o patrimoniali indisponibili e, a fortiori, dei corrispettivi liberamente pattuiti con contratti di locazione in relazione a beni del patrimonio disponibile comunale, come nella fattispecie.
Quanto alla novella di cui all'art. 8-bis, comma 1, lett. c), del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, parte opposta dava atto dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale secondo il quale – lungi dall'avere natura meramente interpretativa – tale norma avrebbe esteso il divieto di imposizione di tasse o canoni diversi da quelli previsti ex lege anche ai rapporti di natura privatistica e indipendentemente dalla natura disponibile o indisponibile del bene oggetto del godimento.
Precisando, tuttavia, che, trattandosi di norma innovativa e – dunque – necessariamente priva di efficacia retroattiva, essa avrebbe potuto trovare applicazione soltanto a decorrere dalla sua entrata in vigore con la pubblicazione della L. n. 12/2019 sulla G.U. del 12 febbraio 2019 e, dunque, quanto al caso di specie, unicamente in relazione ai canoni non corrisposti successivamente a tale data.
Rilevava, d'altra parte, e condivideva, l'esistenza di un diverso orientamento, secondo cui l'art. 93 riguarderebbe la sola attività di impianto di reti e di esercizio dei servizi e non anche il (previo) conseguimento della disponibilità delle aree sulle quali svolgere tale attività, e in ogni caso non potrebbe operare che in relazione ai beni demaniali e del patrimonio indisponibile. Diversamente ragionando, si perverrebbe a esiti irragionevoli, per cui un impianto di telefonia realizzato su suolo privato sarebbe assoggettato a canone di locazione di mercato, mentre quello realizzato su suolo pubblico – anche se patrimoniale disponibile – soltanto alla TOSAP o al COSAP, con conseguente svilimento della proprietà comunale e distorsione del mercato.
Escludeva, inoltre, che, diversamente da quanto affermato da controparte, il comma 831bis dell'art. 1 della L. n. 160/2019 avesse in alcun modo modificato il precedente quadro normativo. Rilevato, infine, che il decreto opposto riguardava i mancati pagamenti relativi al periodo
2018-2022 e che la documentazione contabile prodotta da controparte sub docc. 20-23 non era idonea a comprovarne l'avvenuto pagamento neppure parziale, chiedeva rigettarsi l'opposizione poiché infondata nel merito e conseguentemente anche la domanda riconvenzionale. Domanda che, al più, avrebbe potuto trovare accoglimento – come già anticipato – limitatamente ai canoni successivi alla entrata in vigore dell'art. 8 bis, comma 1 lett. c) del D.L. 14.12.2018 ad opera della Legge di conversione 11.2.2019 n. 12.
3. All'udienza fissata ex art. 420 c.p.c., rilevato che la causa verteva in materia di locazione, il giudice disponeva l'avvio delle parti alla mediazione obbligatoria, e, all'esito, ritenuto applicabile il rito locatizio anche con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, fissava udienza di discussione della causa, concedendo termine intermedio per il deposito di note scritte conclusive.
4. All'esito del deposito delle note conclusive, all'udienza del 12.2.2024, la causa veniva definita con la sentenza n. 203/2024 qui impugnata.
4.1 Preliminarmente il giudice rigettava l'eccezione di improcedibilità della domanda avversaria formulata da parte opponente nelle proprie note conclusive, poiché tardiva, non essendo stata proposta alla prima udienza successiva del 5.6.2023, e in ogni caso infondata, atteso che la mancata prosecuzione alla mediazione dopo il primo incontro senza giustificato motivo non determina l'improcedibilità della domanda, prevedendo l'articolo 8 della legge
28/2010 prima della c.d. riforma Cartabia al comma 4-bis che unicamente dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice potesse desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., e condannare la parte che non aveva partecipato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato. Nel caso di specie, tuttavia, la resistente- opposta si era presentata al primo incontro del 15.3.2023 che si era regolarmente svolto.
4.2 Respingeva, altresì, l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione ritenendo mancante nel caso di specie il c.d. requisito soggettivo necessario perché un bene possa essere ascritto al patrimonio indisponibile dell'ente, ossia l'atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dello stesso di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio.
Giudicava inconferenti a tal fine i due precedenti del medesimo Tribunale di Udine richiamati da parte opponente a sostegno della propria eccezione, in quanto – a differenza che nel caso di specie – nei contratti oggetto delle predette cause risultava testualmente esplicitata la volontà dell'ente di destinare il bene a un pubblico servizio.
Rilevava, per converso, come l'inserimento del bene fin dal 2012 nel piano delle alienazioni e valorizzazioni, la circostanza che il testo contrattuale non contenesse riferimenti a un atto di concessione o a una convenzione accessoria ma soltanto a un contratto di locazione, la separazione dell'area dal contesto circostante e il suo successivo frazionamento catastale – circostanze, tutte, allegate dal in comparsa e mai contestate dall'opponente – fossero CP_1 chiari indici della volontà del di non destinare quella specifica area a servizio CP_1
pubblico.
4.3 Dalla qualificazione giuridica del bene in termini di patrimonio disponibile dell'ente discendeva altresì il rigetto dell'eccezione di nullità formulata da parte opponente, dovendosi ritenere, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di merito citata e prodotta in giudizio dalla resistente opposta, che il divieto imposto dall'art. 93, comma 2 CCE:
- concernesse la sola attività di impianto di reti e di esercizio dei servizi, e non anche quella, ad essa precedente, di individuazione e conseguimento della disponibilità delle aree sulle quali impiantare le reti ed esercitare i servizi;
- non fosse operante con riferimento ai beni appartenenti al patrimonio disponibile di un ente, rispetto ai quali quest'ultimo non esercita poteri impositivi ma opera sullo stesso piano del privato;
- se riferito anche ai beni del patrimonio disponibile, avrebbe prodotto una ingiustificata agevolazione per gli esercenti gli impianti ubicati sul suolo pubblico rispetto a quelli installati su aree private.
Rilevavano, a tal fine, termini quale “imporre”, “essere imposto” ed “essere soggetti” contenuti nell'art. 93, quali indici di una posizione non di parità bensì di supremazia della
Pubblica Amministrazione rispetto all'impresa, incompatibile con contratti di diritto privato, nonché il riferimento alle “aree pubbliche”, sempre contenuto nell'art. 93, essendo queste ultime <> (pag. 10 sentenza).
In conclusione, ritenuto non applicabile al caso di specie l'art. 93 CCE e dunque confermata la validità della clausola inerente al canone concordato tra le parti, rilevato che non CP_3 aveva contestato l'omesso versamento dei canoni per le annualità e gli importi come dedotti dal nel ricorso monitorio, né dato prova – mediante la documentazione CP_1 prodotta in atti – di aver nemmeno parzialmente adempiuto, respingeva l'opposizione, con conferma del decreto opposto e rigetto della domanda riconvenzionale, condannando parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello affidandolo a quattro motivi. CP_3
Preliminarmente l'appellante ha dedotto di svolgere un'attività avente carattere di servizio pubblico, richiamando a tal fine le pertinenti disposizioni del d.lgs. n. 207/2021, di attuazione della direttiva che istituisce il Codice europeo della comunicazioni elettroniche, le quali prevedono che la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica sia assoggettata a un'autorizzazione generale, che i relativi impianti abbiano “carattere di pubblica utilità” e che i fili o cavi senza appoggio possono attraversare le proprietà pubbliche o private anche senza il consenso del relativo proprietario, nonché le disposizioni del d.lgs. 259/2003 (CCE) che qualificano l'infrastruttura di comunicazione elettronica opera di “preminente interesse generale”, “opera di urbanizzazione primaria” e “di pubblica utilità ai sensi degli articoli
12 e seguenti del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327”.
Ha concluso, pertanto, che essendo l'area presso l'impianto sportivo già da tempo destinata allo svolgimento del pubblico servizio di telecomunicazioni (il contratto all'origine della presente controversia, sostituiva, infatti, senza soluzione di continuità, il precedente contratto inter partes stipulato il 5.1.1998 avente a oggetto la medesima porzione di terreno e per le medesime finalità), e, in ogni caso, come già dedotto in primo grado, urbanisticamente destinata dal PRG a zona per servizi ed attrezzature collettive, essa doveva senz'altro ascriversi al patrimonio indisponibile del CP_1
Ha ribadito per il resto le ulteriori premesse già svolte in primo grado circa l'obbligo giuridico degli operatori di comunicazioni elettroniche di fornire la copertura di rete in tutto il territorio nazionale, la conseguente pretesa degli Enti di richiedere canoni fuori mercato per mantenere impianti su aree pubbliche (e, nello specifico, l'eccessività del canone richiesto dal CP_1
rispetto al valore locatizio effettivo dell'area), la scelta del legislatore, attraverso l'art.
[...]
93 CCE, di riservare agli operatori di telecomunicazioni particolari condizioni di favore per l'utilizzazione di aree pubbliche necessarie per l'installazione e l'esercizio delle reti (anche coerentemente con i principi comunitari, che mirano a far sì che tali costi siano non discriminatori e sempre più contenuti) facendo divieto agli Enti proprietari di imporre oneri finanziari o reali diversi o ulteriori rispetto alla TOSAP o al COSAP. 5.1 Col primo motivo (“Erronea qualificazione dell'oggetto del rapporto inter partes nonché della natura del bene concesso in uso con conseguente violazione del principio dei riparti tra le giurisdizioni”) l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 826 cod. civ. e dell'art. 133/1 lett. b) del D. Lgs. 104/2010 nella parte in cui ha affermato la riconducibilità al patrimonio disponibile dell'area oggetto di controversia e nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo decisivi sia l'inserimento del bene a partire dal 2012 nel Piano di Valorizzazione, sia la circostanza che lo stesso, pur ubicato nel contesto degli impianti sportivi, fosse stato separato e reso autonomo rispetto al contesto circostante.
5.1.1 Sotto il primo profilo l'appellante ha eccepito come l'inserimento nel Piano fosse una circostanza meramente allegata dal ma non provata, avendo “il […] CP_1 CP_1 prodotto sub doc. 13 bis un “allegato A” alla delibera comunale (prodotta sub doc. 13 avv. fascicolo di primo grado) con la quale si dà atto della volontà di inserire gli immobili di cui all'allegato A (doc. 13 bis) all'interno di un Piano di Valorizzazione: in nessun modo, nell'elenco degli immobili di cui al predetto “allegato A” (sub doc. 13 bis avv.), si trovano i numeri di identificazione delle particelle catastali dei vari immobili né risulta che sia stato, in particolare, inserito all'interno di detto elenco l'immobile di “via Brigata Rosselli – comprensorio vecchio campo sportivo” (pag. 12 atto di appello).
E che, in ogni caso, considerato che l'area era già indisponibile in quanto adibita a impianto sportivo e che non poteva sussistere alcuna esigenza di sdemanializzazione atteso che sulla stessa era correntemente esercitato un servizio pubblico, e che lo stesso vi sarebbe stato esercitato almeno fino alla naturale scadenza del contratto, la delibera di inserimento nel Piano non poteva certamente considerarsi indice della volontà dell'amministrazione di far venir meno la natura indisponibile dell'area.
Del resto, a dispetto dell'esigenza di valorizzazione, l'area non era mai stata alienata, né era stato mai ceduto il relativo diritto di superficie.
Inoltre, le delibere non erano mai state comunicate a e ciò in violazione del CP_5 principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, posto che l'unilaterale modifica della qualificazione del bene avrebbe inciso sul regime giuridico del titolo di occupazione.
Dal complesso di tali elementi l'appellante ha ritenuto di poter concludere che l'inserimento nel Piano fosse stato “strumentalizzato per cambiare arbitrariamente la qualifica dell'area nella persistenza del suo uso pubblico al solo fine di eludere la normativa di settore” (pag. 13) e che pertanto la relativa delibera dovesse essere disapplicata poiché illegittima per eccesso di potere.
5.1.2 Anche il secondo profilo valorizzato dalla sentenza di primo grado, ossia la circostanza che la porzione di immobile concessa in uso a e su cui insiste la relativa infrastruttura CP_3 sarebbe “separata e segregata dal contesto circostante, risultando autonoma (doc. 18 fascicolo parte resistente-opposta)”, sarebbe frutto – secondo l'appellante - dell'errato apprezzamento della collocazione fisica dell'area.
Il doc. 18 avversario richiamato dal giudice di primo grado quale prova della pretesa
“segregazione”, infatti, dimostrerebbe in realtà soltanto l'avvenuto frazionamento (ossia, la variazione del numero della particella identificativa) di circa la metà dell'area concessa in uso a con il contratto inter partes, e avrebbe, dunque, un significato soltanto catastale, non CP_3 essendo certamente idoneo a interrompere la contiguità fisica tra l'area su cui sorge l'infrastruttura e il contiguo impianto sportivo.
Ha aggiunto: che la pretesa esistenza di una recinzione, cui controparte aveva fatto riferimento nella comparsa di risposta, non risultava in alcun modo provata;
che per converso controparte non aveva mai contestato l'affermazione di contenuta nell'atto introduttivo e ribadita CP_3 in sede di nota conclusiva, circa la contiguità dell'area con il perimetro del campo da gioco;
che, anche laddove presente, l'eventuale recinzione non avrebbe potuto “differenziare da un punto di vista giuridico ciò che complessivamente rappresenta evidentemente un “unicum” tra l'impianto e l'area circostante” (pag. 16); che, in ogni caso, il frazionamento aveva interessato solo metà dell'area concessa in uso (87 mq sui 150 complessivi) per cui, al più, soltanto tale porzione avrebbe perso il carattere di indisponibilità.
5.1.3 In punto giurisdizione, ha contestato il preteso difetto del requisito soggettivo di CP_3 cui al terzo comma dell'art. 826 c.c., necessario ai fini della ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, deducendo che:
- è principio affermato in giurisprudenza quello secondo cui qualora un bene con destinazione commerciale sia situato all'interno di un bene con destinazione a patrimonio indisponibile, il primo debba essere parimenti considerato facente parte del bene patrimonio indisponibile;
- gli argomenti adoperati dal giudice per desumere la volontà della amministrazione di sottrarre il bene al vincolo di indisponibilità erano errati atteso che: a) come visto, non vi era prova che l'area concessa a e poi a fosse stata inserita nel Piano di CP_4 CP_3
valorizzazione e in ogni caso le relative delibere erano illegittime, non potendo essere resa disponibile un'area concretamente destinata all'espletamento di un servizio pubblico;
b) la terminologia di tipo privatistico adoperata nella convenzione non era dirimente;
- non era stata adeguatamente valorizzata la ricorrenza del requisito oggettivo della effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio;
- l'assunto che il requisito soggettivo potesse ritenersi integrato solo in presenza di un apposito provvedimento di destinazione era frutto di una erronea e restrittiva lettura dell'art. 826, comma 3, c.c., essendo invece “necessaria e sufficiente la consapevolezza e il consenso- volontà dell'Ente circa la destinazione dell'area a pubblico servizio” (pag. 21): consapevolezza che, nel caso di specie, era resa palese dal testo della convenzione, nella parte in cui formalizzava l'intenzione dell'amministrazione di concedere l'area «per il mantenimento di apparecchiature per la telecomunicazione» (art. 1) nonché “per il mantenimento di una stazione radio base di telefonia mobile» (art. 2 primo capoverso).
Peraltro – contraddittoriamente, secondo l'appellante – il Tribunale aveva ritenuto di discostarsi da alcuni propri precedenti, in cui aveva affermato la natura indisponibile dell'area, proprio valorizzando il testo contrattuale ai fini della integrazione del requisito soggettivo;
- il bene ricadeva all'interno del PGT del Comune di come zona destinata a servizi ed CP_1
attrezzature collettive e in ogni caso dal 1998 era in concreto destinata all'esercizio del servizio pubblico di telecomunicazioni.
5.1.4 Da ultimo l'appellante, rilevando che “i Comuni impongono l'allocazione degli impianti in area pubblica sulla base delle pianificazioni contenute nei propri “Piani di localizzazione”” e che, pertanto, “in casi del genere, risulta del tutto evidente l'assenza di qualsiasi trattativa e di qualsiasi pariteticità di carattere negoziale” (pag. 23), ha contestato l'affermazione del Tribunale, secondo cui in relazione all'area in questione il si CP_1
sarebbe atteggiato < a mero proprietario analogamente a un soggetto privato, disponendone in via contrattuale senza esercitare poteri impositivi ma operando sullo stesso piano>>.
Conseguentemente, difettando il requisito della posizione paritetica delle parti, l'atto stipulato per attribuire a l'uso eccezionale di quel bene non poteva in alcun modo avere natura CP_4 privatistica, dovendo invece qualificarsi convenzione accessiva a una concessione.
Pertanto, venendo in rilievo un bene indisponibile oggetto di concessione amministrativa, la relativa controversia rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b) del Codice del Processo Amministrativo. Senza che, nel caso di specie, rilevi la clausola che fa salve le controversie aventi a oggetto “indennità, canoni o altri corrispettivi”, rimettendole alla cognizione del giudice ordinario, trovando essa applicazione soltanto in relazione a controversie di contenuto meramente patrimoniale, e non anche – come nel caso di specie – quando “ciò che è in discussione è l'an debeatur, ossia il regime normativamente applicabile alla specifica convenzione, nella parte in cui prevede il pagamento di un canone discrezionalmente pattuito in luogo del pagamento delle somme previste dalla legge” (pag. 26).
5.2 Col secondo motivo (“Nullità e/o inefficacia della clausola contrattuale n. 5 della convenzione inter partes (doc. 1 fascicolo di primo grado) in punto determinazione del canone annuo, con necessità di sostituzione della predetta clausola con quanto previsto dall'art. 93
CCE”) la società appellante ha impugnato la sentenza, per violazione e falsa applicazione dell'art. 93 del D. Lgs. 259/03, art. 63 D. Lgs. 446/97, art. 1 comma 831 L. 160/2019, nella parte in cui ha confermato la validità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del canone annuo, ritenendo inapplicabile ai beni appartenenti al patrimonio disponibile il divieto imposto dall'art. 93, comma 2 CCE, anche a seguito della entrata in vigore dell'art. 8 bis del D. Lgs. 135/2018.
Ha ribadito che il dato testuale della disposizione non autorizza tale interpretazione restrittiva e che il rimando alla normativa istitutiva della TOSAP e del COSAP deve intendersi quale rinvio ai meri criteri di calcolo previsti da tali norme e non anche al relativo presupposto di applicazione, ossia all'occupazione di un bene demaniale o indisponibile.
In tal senso deporrebbero sia la locuzione «calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo» sia il riferimento, contenuto nel primo periodo, a tutte le “aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione”, senza distinzione.
L'interpretazione accolta dal giudice di prime cure configgerebbe, inoltre, con la ratio legis del divieto, inteso – coerentemente con i principi fissati dalla normativa comunitaria e nazionale – a far sì che i costi di installazione ed esercizio degli impianti di comunicazioni elettroniche siano non discriminatori e sempre più contenuti, anche a tutela degli utenti del servizio, e a tal fine non siano rimessi alla volontà delle parti ma predeterminati ex lege.
Tale ratio sarebbe confermata e resa maggiormente evidente dai successivi interventi legislativi di interpretazione autentica. Ha insistito quindi per l'applicabilità dell'art. 93, comma 2 CCE anche ai beni patrimoniali disponibili.
Ha poi richiamato l'art. 63 del D. Lgs. 446/1997 (norma istitutiva del COSAP) ribadendo le considerazioni al riguardo già svolte in primo grado.
Ha concluso pertanto per la nullità parziale del contratto inter partes, con sostituzione di diritto, ai sensi dell'art. 1339 c.c., delle clausole difformi a quelle imperative con il criterio del canone minimo di euro 516,46 di cui all'art. 63 del d. lgs. 446/1995.
5.3 Col terzo motivo (“Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 bis del D.L. 135 del 2018 e dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui la sentenza ha ritenuto -anche solamente a decorrere dalla data dell'entrata in vigore di tale norma- che l'art. 93 D. Lgs. 259/03 non si applichi anche ai beni del patrimonio disponibile”) l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'applicabilità dell'art. 93, comma 2 CCE ai beni disponibili non soltanto, come già discusso nei precedenti motivi, nella originaria formulazione testuale della norma, ma anche a seguito della entrata in vigore dell'art. 8 bis del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazione dalla L. n. 12/2019, norma che, pur innovativa, e dunque non retroattiva, troverebbe comunque applicazione nella fattispecie in esame per il periodo successivo alla sua entrata in vigore.
Sarebbe, in ogni caso, erroneo l'argomento usato dal Tribunale di Udine per escludere l'applicabilità dell'art. 93 (anche come modificato dall'art. 8 bis del D. Lgs. 135/2018) al bene di cui è causa, e cioè che la terminologia ivi adottata (e in particolare il divieto di
“imporre” oneri ulteriori) presuppone una situazione di squilibrio tra le parti incompatibile con i contratti di diritto privato. Ciò, sia perché al verbo imporre potrebbero essere assegnati altri e diversi significati, sia perché, in ogni caso, la lettera della legge sarebbe inequivocabile nell'escludere ogni altro tipo di onere, comunque denominato e a qualunque titolo richiesto.
Quanto al riferimento alle “aree pubbliche”, che il giudice ha inteso come limitato alle aree demaniali o indisponibili, ha rilevato come siano senz'altro beni pubblici anche i beni patrimoniali disponibili.
Ha contestato, inoltre, che l'applicabilità ai beni disponibili sia stata esclusa anche con riferimento alla normativa relativa al canone unico (art. 12 comma 831 bis L. 160/2019), atteso che quest'ultima non distingue fra impianti presenti su aree disponibili o indisponibili.
Da ultimo, ha censurato il ragionamento svolto a pag. 10 della sentenza, secondo cui l'eventuale applicazione del canone unico ai beni del patrimonio disponibile introdurrebbe una ingiustificata agevolazione in favore degli esercenti gli impianti ubicati sul suolo pubblico, a scapito di quelli installati su aree private, evidenziando come tali affermazioni si pongano in insanabile contrasto con i più volte menzionati principi della normativa comunitaria e nazionale posti a tutela della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche.
5.3.1 Per le medesime ragioni ha dedotto – per la prima volta in sede di appello – la CP_3 nullità della maggiorazione del canone annuo prevista dall'art. 5 del contratto in caso di avvenuta sublocazione dell'impianto ad altri operatori, e che controparte aveva azionato in giudizio nella misura di euro 3.000,00 per ciascuno dei due operatori ospitati.
Ha eccepito, in primo luogo, che non si tratterebbe propriamente di “sublocazione” dell'impianto bensì di “ospitalità”, consistente nella condivisione della medesima infrastruttura da parte di altri operatori telefonici, laddove la sublocazione presuppone l'occupazione fisica di un'area (e non dell'impianto che vi insiste).
In secondo luogo, essendo l'occupazione fisica delle aree anche il presupposto per l'applicazione di TOSAP e COSAP, la somma aggiuntiva non potrebbe essere richiesta a tale titolo.
La previsione contrattuale dovrebbe ritenersi, pertanto, nulla per difetto di causa.
5.3.2 Ha eccepito inoltre la tardività e inammissibilità della allegazione avversaria di non aver ricevuto il bonifico di € 3.509,01 eseguito da il 4.1.2018, poiché introdotta solamente CP_3
nella nota conclusiva.
5.4 Col quarto e ultimo motivo (“Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. in correlazione con l'art. 93 D. Lgs. 259/2003. Illegittimità del rigetto della domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito. Violazione e falsa applicazione dell'art. 93 c.p.c. in punto di liquidazione delle spese di lite”) ha censurato l'erronea reiezione della CP_3
domanda riconvenzionale di pagamento degli importi indebitamente ricevuti dal CP_1
e dedotto che dall'accoglimento dei precedenti motivi e dunque dall'invocata
[...]
applicazione della normativa di settore dovrebbe conseguire la riforma della sentenza anche sotto tale profilo.
5.5 Da ultimo, ha lamentato che il Tribunale non abbia sanzionato la mancata prosecuzione della mediazione da parte dell'Ente, né abbia valutato tale condotta ai sensi dell'art. 116, secondo comma c.p.c e comunque quanto meno ai fini delle spese. 6. Si è costituito il il quale ha insistito per il rigetto dell'appello, con vittoria CP_1
di spese.
6.1 Quanto al primo motivo, ha innanzitutto premesso che, in ogni caso e quindi anche prescindendo dalla natura giuridica dell'area in questione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 133, lett. b) c.p.a., avendo la presente controversia a oggetto canoni liberamente pattuiti tra le parti nell'ambito di una relazione che presenta caratteri esclusivamente privatistici.
Ha quindi ribadito l'appartenenza al patrimonio indisponibile del bene immobile sulla base dei seguenti elementi:
- l'inserimento del bene nel piano delle alienazioni e valorizzazioni ai sensi dell'art. 58, co. 2
D.L. 112/2008;
- la carenza di un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio e quindi del requisito soggettivo ai fini di cui all'art. 826, co. 3 c.c.;
- la sottrazione dell'area alla originaria destinazione a “verde, sport, spettacoli all'aperto” determinata dalla sua locazione al fine della realizzazione di un impianto per la telefonia mobile;
- la non contestazione, da parte di in primo grado, dell'avvenuta recinzione dell'area CP_3 stessa e della sua conseguente separazione dal contesto circostante;
- la non configurabilità dell'attività di telecomunicazioni quale servizio pubblico.
6.2 Quanto al secondo motivo, ha contestato l'applicabilità dell'art. 93 CCE ai beni del patrimonio disponibile, sostenendo la necessità di una lettura della norma correlata all'art. 1, comma 816 L. 160/2019, che considera quale presupposto impositivo del canone l'occupazione anche abusiva delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, e al comma 831 bis dello stesso art. 1 che, fissando la misura del canone unico, non incide sul presupposto della sua applicazione.
6.3 Ha quindi contestato il terzo motivo, con il quale l'appellante ha allegato che dopo l'entrata in vigore dell'art. 8 bis D.Lgs. 135/2018 il canone unico si applicherebbe anche alle locazioni di beni disponibili, rilevando che tale norma, al comma 1, lettera c), si era limitata a integrare l'art. 12, co. 3 D.Lgs. 33/2016, il quale a sua volta non aveva in alcun modo ampliato l'ambito di applicazione dell'art. 93 – ora 54 – CCE al di fuori dei beni facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile. Né a diverse conclusioni – secondo l'appellato – può condurre l'art. 88 CCE che, consentendo l'accesso alle infrastrutture civili a condizioni eque e non discriminatorie, non vale a rendere pubblico il bene su cui l'impianto viene realizzato.
Il ha quindi eccepito l'inammissibilità, per novità, della domanda di nullità dell'art. CP_1
5 del contratto relativo all'incremento del canone in caso di sublocazione, e ne ha dedotto l'infondatezza, posto che si tratta di un obbligo liberamente assunto a fronte di nuovi
“operatori ospitati” e che era stata la stessa a informare il delle sublocazioni e CP_3 CP_1 delle relative conseguenze sull'ammontare del canone.
Infondata è poi, ad avviso del l'affermazione della tardività della contestazione del CP_1 ricevimento del bonifico di di Euro 3.509,01, essendo la circostanza stata CP_3
tempestivamente contestata sin dalla comparsa di risposta.
Infine, l'appellato ha evidenziato che correttamente il giudice di primo grado non l'aveva sanzionato per la mancata prosecuzione della procedura di mediazione dopo il primo incontro, una tale condotta non determinando l'improcedibilità della domanda.
7. All'udienza del 27.5.2025 la causa è stata discussa e infine decisa mediante lettura del dispositivo.
8. Il primo motivo è diretto a contestare l'oggetto del rapporto tra le parti e la natura del bene dedotto in contratto e, conseguentemente, il rigetto dell'eccezione di giurisdizione, che il giudice di primo grado ha fondato sull'appartenenza del bene stesso al patrimonio disponibile
(“non trattandosi di bene appartenente al patrimonio indisponibile di un ente destinato al pubblico servizio, bensì di un bene appartenente al patrimonio disponibile, lo stesso può essere concesso in uso a privati in forza di un contratto privato. Sussiste quindi la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria”; pag. 7 della sentenza).
8.1 La qualificazione dell'area concessa in godimento a condiziona effettivamente il CP_3
riparto di giurisdizione, essendo consolidato l'indirizzo secondo cui “1'attribuzione a privati dell'utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o dei Comuni, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione ed ancorché essa presenti elementi privatistici, è sempre riconducibile, ove non risulti diversamente, alla figura della concessione-contratto, atteso che il godimento dei beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene - entro certi 1imiti e per alcune utilità - solo mediante concessione amministrativa, con la conseguenza che le controversie attinenti al suddetto godimento sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, quando non abbiano ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi4. Nella figura della concessione-contratto, infatti, la
Pubblica Amministrazione è titolare di una posizione particolare e privilegiata rispetto all'altra parte, in quanto dispone, oltre che dei diritti e della facoltà che nascono comunemente dal contratto, di pubblici poteri che derivano direttamente dalla necessità di assicurare il pubblico interesse in quel particolare settore, in cui la concessione è diretta a produrre i suoi effetti. Qualora, invece, si tratti di beni del patrimonio disponibile dello Stato
o dei Comuni, il cui godimento sia stato concesso a terzi dietro corrispettivo, al di là del nomen iuris che le parti contraenti abbiano dato al rapporto, viene a realizzarsi lo schema privatistico della locazione e le controversie da esso insorgenti sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario” (Cass. S.U., n. 14865/2006).
Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., “deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene
a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio;
in difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio disponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta a un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del "nomen iuris" che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene a inquadrarsi nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario” (Cass. S.U., n. 6019/2016, espressione di orientamento del tutto consolidato). 8.2 Nella specie difetta il requisito soggettivo, non risultando l'adozione, da parte del CP_1
, di un atto amministrativo con il quale l'ente abbia manifestato la specifica volontà di
[...] destinare il bene immobile dedotto in contratto ad un pubblico servizio.
Al riguardo, l'appellante ha opposto che un tale atto non sarebbe esigibile, né richiesto dalla norma, necessari e sufficienti essendo <la consapevolezza e il consenso-volontà dell'Ente circa la destinazione dell'area a pubblico servizio”, riconosciuti dalla stessa convenzione inter partes <<nella parte in cui ha ammesso e rinvenuto la formalizzata intenzione dell'amministrazione di concedere una determinata area per un utilizzo specifico cioè «per il mantenimento apparecchiature telecomunicazione (…)» (art. 1) nonché “per stazione radio base telefonia mobile» 2 primo capoverso)< i>>>
(pag. 21 del ricorso in appello).
8.3 Si osserva che l'assunto dell'appellante confligge apertamente con i principi dettati dalla più autorevole giurisprudenza, la quale è ferma nella necessità - ai fini dell'integrazione del requisito soggettivo e quindi dell'inclusione di un determinato bene all'interno del patrimonio indisponibile – che la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico sia
“desumibile da un espresso atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio“ (Cons. Stato, sent. n. 221/2024; v. anche Cons. Stato, 12.2.2020, n. 1123; Cass. S.U., n. 4430/2014 richiede, analogamente, che la volontà dell'ente proprietario sia espressa in “un atto amministrativo ad hoc”).
La carenza del requisito soggettivo esclude di per sé l'appartenenza del bene in questione al patrimonio indisponibile, risultando assorbito l'esame della sussistenza dell'ulteriore requisito oggettivo. Conseguentemente, il contratto stipulato tra le parti va qualificato locazione (conformemente – peraltro – allo stesso nomen juris utilizzato), e la relativa, presente, controversia, è attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario.
Va pertanto respinto il primo motivo di appello.
9. Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere respinto la domanda di nullità dell'art. 5 del contratto, avente a oggetto la determinazione convenzionale del canone annuo di locazione, erroneamente ritenendo non applicabile ai beni appartenenti al patrimonio disponibile l'art. 93, co.2 del D. Lgs. 259/03.
9.1 L'art. 93 D.Lgs. 259/2003, nella formulazione vigente all'epoca di stipulazione del contratto di cui è causa (18.4.2013), disponeva, al primo comma che <Le Pubbliche
Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge>>.
Al secondo comma prevedeva che elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva
l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507>>.
Ad avviso dell'appellante, la norma di cui al secondo comma, vietando l'imposizione di oneri finanziari, reali o contributi, diversi dalla Tosap o dal Cosap, osterebbe alla pattuizione, nell'ambito di un contratto di locazione riguardante l'utilizzo di aree per l'installazione di impianti di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, di un canone superiore a quello stabilito per legge, non determinato in conformità alla Tosap, canone la cui previsione risulterebbe nulla e sostituita di diritto ex art. 1419, co. 2 c.c. con l'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di Tosap nella misura minima di Euro 516,46 annui (prevista sulla base del criterio residuale dell'art. 63, co. 2, lett. f) D.Lgs. 446/19975), e a far data dall'entrata in vigore del comma 831 bis dell'art. 1 L. 160/2019 in Euro 800,00 annui.
9.2 Ritiene la Corte – ribadendo il proprio indirizzo, di cui le parti hanno dato atto, espresso da buona parte della giurisprudenza di merito (v., tra le altre, C. App. Venezia, sent. 2488/2023) – che la norma invocata, laddove vieta l'imposizione di oneri finanziari, reali o contributi, <in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica>>, fatta salva l'applicazione della Tosap o del Cosap, si applichi esclusivamente all'ipotesi in cui i beni oggetto dell'occupazione da parte dei gestori telefonici appartengano al patrimonio indisponibile (o al demanio), e ciò sia in quanto i termini utilizzati (<non possono imporre>>; < Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto>>) implicano una posizione di supremazia della P.A., la quale agisce nella sua veste autoritativa, non compatibile con contratti di diritto privato nei quali le parti operano su un piano paritario, essendo precluso a ciascuna di esse di “imporre” alcunché, sia in quanto l'art. 93, facendo espressamente salva l'applicazione di Tosap e Cosap, “non può che riferirsi alle fattispecie in cui dette imposizioni sono dovute ai sensi della normativa che le prevede, in relazione ai beni demaniali o del patrimonio indisponibile, assoggettati appunto alla capacità impositiva degli Enti, non certo in relazione ai beni del patrimonio disponibile, verso i quali gli Enti si atteggiano a meri proprietari che ne dispongono in via contrattuale, senza esercitare poteri amministrativi o impositivi, con l'esclusione quindi di spazi ed aree pubbliche facenti parte del patrimonio disponibile dell'ente” (C. App. Milano, sent. 3638/2022).
Nella specie, la ritenuta appartenenza dell'area in questione al patrimonio disponibile esclude l'applicabilità del divieto di cui al secondo comma dell'art. 93 D.Lgs. 259/2003 e quindi la nullità della clausola determinativa del canone annuo.
9.3 Né a diverse conclusioni si perviene sulla base dell'art. 12, co. 3 D.Lgs. 33/2016, il quale ha disposto che <L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione>> (e che – come si dirà in occasione dell'esame del terzo motivo di appello - è stato successivamente integrato dall'art. 8 bis, co. 1 lett. c) del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazione dalla L. n.
12/2019).
Il ribadito utilizzo di termini (<essere soggetti>>) che presuppongono una posizione di supremazia della P.A. appare confermare l'inapplicabilità della norma ai contratti di diritto privato aventi a oggetto beni del patrimonio disponibile;
sotto altro profilo, si evidenzia che rimangono immutati, anche a seguito dell'introduzione della norma stessa, i presupposti oggettivi della fattispecie.
Va quindi respinto anche il secondo motivo di appello.
10. Il terzo motivo ha innanzitutto censurato la decisione del Tribunale di escludere l'applicazione dell'art. 93 D.Lgs. 259/2003 anche a seguito della entrata in vigore dell'art. 8 bis, co. 1 lett. c) del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazione dalla L. n. 12/2019, il quale ha aggiunto all'art. 12, co. 3 D.Lgs. 33/2016 sopra citato il seguente periodo:
<restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto>>.
Secondo tale disposizione, tenuto conto della sua formulazione letterale, avrebbe CP_3
introdotto un limite al potere della P.A. anche in fattispecie di determinazione del canone che trovino il loro titolo in una fonte contrattuale, risultando quindi applicabile anche a contratti di locazione di beni disponibili.
10.1 Si osserva, in contrario, che la norma in esame si è limitata a integrare l'art. 12, co. 3
D.Lgs. 33/2016 il quale, come già evidenziato, non ha ampliato – neppure nella formulazione modificata a seguito dell'aggiunta dell'inciso finale a opera dell'art. 8-bis D.L. 135/2018 – il limite di applicazione dell'art. 93 D.Lgs. 259/2003 al di fuori dei beni pubblici (demaniali e patrimoniali indisponibili), essendo rimasto immutato nell'art. 93 il richiamo a tasse o canoni applicabili solo a detti beni.
Rimane ferma quindi l'esclusione, per le ragioni già illustrate, dei contratti di locazione di beni patrimoniali disponibili dall'ambito applicativo dell'art. 93 (ora art. 54) D.Lgs.
259/2003.
10.2 La seconda censura sviluppata con il terzo motivo di appello attiene all'affermazione del giudice di primo grado, secondo cui anche l'applicazione della normativa relativa al canone unico patrimoniale (art. 1, comma 831 bis L. 160/2019, comma inserito dall'art. 40, comma
5-ter, D.L. 31.5.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.7.2021, n. 108) sarebbe limitata al corrispettivo di beni demaniali o patrimoniali indisponibili.
L'appellante ha rilevato, in particolare, che la norma che disciplina tale canone non distingue tra impianti presenti su aree disponibili o indisponibili, facendo invece riferimento a un canone massimo <per ogni impianto esistente su territorio di ciascun ente>>, a fronte del quale è dovuto il solo importo predeterminato di Euro 800,00. 10.2.1 L'art. 1, comma 831 bis L. 160/2019 dispone che <Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale
o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003>>.
Il comma 816 dell'art. 1 L. 160/2019 ha introdotto, <a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato “canone”>> in sostituzione, tra le altre, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Presupposto del canone, peraltro, è <l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico>> (successivo comma 819).
Tale quadro normativo non modifica quindi il presupposto applicativo del canone, che è ribadito espressamente essere costituito dall'occupazione <delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti>>, così confermandosi l'estraneità dei beni appartenenti, come quello di cui è causa, al patrimonio disponibile.
10.3 La domanda di nullità della clausola di cui all'art. 5 del contratto di locazione, nella parte in cui prevede una maggiorazione del canone di Euro 3.000,00 annui “in caso di sublocazione
… per ciascuno degli operatori ospitati”, pur ammissibile anche se formulata per la prima volta in appello (essendo la nullità del contratto rilevabile in secondo grado anche d'ufficio, qualora sulla validità del rapporto non si sia formato il giudicato interno;
v. Cass., n. 50/2023),
è infondata.
L'appellante ha sostenuto che non si tratterebbe propriamente di “sublocazione” dell'impianto bensì di “ospitalità”, mancando l'occupazione fisica dell'area locata da parte dell'asserito subconduttore, il quale condividerebbe esclusivamente l'infrastruttura di CP_3
e non sussistendo conseguentemente la causa della maggiorazione del canone.
10.3.1 Va premesso che, come rammentato – tra le altre – da Cass., n. 3080/2013 - la causa, concreta, del contratto è costituita dallo <scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, ai di là del modello astratto utilizzato: infatti, la causa,
“ancora iscritta nell'orbita della dimensione funzionale dell'atto", non può essere che
"funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto, seguendo un iter evolutivo del concetto di funzione economico- sociale del negozio che, muovendo dalla cristallizzazione normativa dei vari tipi contrattuali, si volga al fine a cogliere l'uso che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quella determinata, specifica (a suo modo unica) convenzione negoziale>>.
Ciò posto, la previsione di una maggiorazione del canone di locazione per l'ipotesi di riconoscimento, nell'interesse del conduttore, della facoltà di sublocazione, appare rispondere all'interesse del Comune locatore di vedere compensato un maggiore utilizzo dell'area conseguente alla presenza di più operatori.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante la causa, come sopra intesa, del negozio sussiste: va quindi respinta la domanda di nullità della clausola di cui all'art. 5 del contratto tra le parti.
10.4 Nell'ambito del terzo motivo, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in CP_3
cui ha ritenuto non provato il proprio versamento, mediante bonifico, della somma di Euro
3.509,01, sostenendo che lo stesso, contestato dal non era stato documentato. CP_1
Allega l'appellante che la contestazione, da parte del dell'accreditamento della CP_1 somma era stata tardiva, e non avrebbe quindi dovuto essere considerata, risultando quindi provato il pagamento.
10.4.1 La censura è infondata.
Il ebbe a contestare tempestivamente, sin dalla comparsa di costituzione e CP_1
risposta in primo grado, e in modo specifico, la ricezione del pagamento, ricezione che, non essendo documentata, non può dunque ritenersi provata (“quanto invece al preteso versamento di euro 3.509,01 che sarebbe stato effettuato da a mezzo bonifico in data CP_4
5.1.2018 (doc. 21 di ctp, pag.10) lo stesso non risulta mai pervenuto al CP_1
Probabilmente lo stesso dev'essere stato rifiutato dal vecchio tesoriere in quanto dall'1.1.2018 il servizio di tesoreria era passato al nuovo gestore Credifriuli”; pag. 11).
11. Il quarto motivo ha a oggetto la ritenuta illegittimità del rigetto della domanda riconvenzionale di di ripetizione dell'indebito. CP_3
11.1 Al riguardo, è sufficiente osservare come il presupposto della domanda riconvenzionale fosse l'accertamento del carattere indebito del pagamento della somma ingiunta, carattere a sua volta discendente dall'eccepita nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del canone annuo.
Con la conseguenza che, ribadito l'accertamento della validità della determinazione convenzionale del canone, non può che respingersi il motivo in esame.
12. Infine, l'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado abbia omesso di
“sanzionare” (pag. 49 del ricorso in appello) la condotta del consistita nel non dare CP_1 seguito al procedimento di mediazione senza allegare un giustificato motivo, né di avere valutato una tale condotta ai sensi dell'art. 116, II co. c.p.c. o quantomeno ai fini delle spese di lite.
12.1 L'art. 8, comma 4 bis D.Lgs. 28/2010 vigente all'epoca del giudizio di primo grado (il giudice dispose l'avvio delle parti alla mediazione con ordinanza resa all'udienza del
7.2.2023) disponeva che: <Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio>>.
Il partecipò al primo incontro innanzi al mediatore, dichiarando - all'esito – CP_1 di non intendere proseguire nella procedura (v. verbale dd. 15.3.2023 prodotto da parte opposta in primo grado). Come correttamente rilevato dal Tribunale di Udine, la mancata prosecuzione della mediazione, oltre a non essere stata eccepita dall'opponente alla prima udienza successiva, non determina, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 8 D.Lgs. 28/2010,
l'improcedibilità della domanda, né comporta conseguenze ai sensi dell'art. 116, co. 2 c.p.c.
o relativamente al regolamento delle spese di lite.
E' quindi infondata anche l'ultima censura svolta dall'appellante.
13. L'appello viene pertanto respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione di riferimento (cause di valore da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria, in mancanza di un suo effettivo svolgimento. 14.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 285/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_3
203/2024 del Tribunale di Udine che, per l'effetto, conferma;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado in favore dell'appellata, liquidate in Euro 9.991,00 per compensi, oltre a spese generali, CPA e IVA – se dovuta - ex lege;
- dichiara sussistere i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Trieste, 27 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le parti avevano convenuto un canone annuo di euro 8.000,00, indicizzato, da corrispondersi in quattro rate trimestrali ed era previsto che lo stesso fosse incrementato di ulteriori euro 3.000,00 per ciascuno degli operatori ospitati, sino ad un totale di euro 6.000,00 (art. 5 del contratto). Il Comune lamentava, in particolare, il mancato pagamento delle quattro rate relative al 2018 e 2109, per un ammontare di 14.036,04 per ogni annualità; il mancato pagamento di due rate relative al 2020, per euro 7.018,02, nonché il mancato pagamento di euro 13.519,58 per il 2021 e di euro 10.010,55 per il 2022, avendo il conduttore corrisposto la somma di soli euro 516,46 per ciascun anno. 2 In particolare, dall'art. 1 del contratto di locazione (doc. 1), dalla descrizione dell'impianto, dagli allegati planimetrici, nonché dalla ripresa fotografica allegata (doc. 5). 3 Oggi sostituito dall'art. 1, comma 1 del d. lgs. 8.11.2021, n. 207 e confluito nel nuovo art. 54 del d. lgs. 259/03. 4 Controversie oggi disciplinate, quanto alla giurisdizione, dall'art. 133, co. 1, lett. b) D.Lgs. 104/2010, che prevede siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo <b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione beni pubblici, eccezione delle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi quelle attribuite ai tribunali acque pubbliche al tribunale superiore>>. 5 Applicabile, secondo “in mancanza di un diverso criterio normativo stabilito appositamente CP_3 per il servizio di telefonia mobile e in mancanza di una specifica tariffa per l'occupazione del suolo pubblico definita dal regolamento comunale nel caso di occupazioni permanenti effettuate da operatori di telecomunicazioni per installazioni di infrastrutture di telefonia” (pag. 16 del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere rel. dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 285/2024 promossa con ricorso depositato l'11.9.2024 da
(C.F. - P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale, avv. Salvatore Lo Giudice, rappresentata e difesa dagli avv.ti
ALFONSO MEZZOTERO e ANGELA MARTIRE, presso il cui studio in Milano, Piazza
Bertarelli n. 4, risulta elettivamente domiciliata, per procura telematica apposta su foglio separato, da intendersi posto in calce al presente atto ex art. 83 terzo comma c.p.c., ed allegata al fascicolo digitale ex art. 83, terzo comma, c.p.c.
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore CP_1 P.IVA_2 CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. INO PUPULIN, presso il cui studio in Udine, via
[...]
Cairoli n. 2, risulta elettivamente domiciliato, per mandato su atto separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 203/2024 del Tribunale di Udine, pubblicata il
12.2.2024, non notificata, – “opposizione a decreto ingiuntivo” CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in appello, e quindi:
“Voglia, l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le ragioni di cui al presente atto e comunque per quelle di giustizia, riformare la sentenza impugnata e quindi:
In via pregiudiziale: previa ogni necessaria o preliminare declaratoria, in riforma dell'impugnata sentenza n. 203/2024 del Tribunale di Udine, dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in favore del Giudice Amministrativo, con ogni conseguenza di legge, disponendosi la restituzione delle somme versate dall'odierna conchiudente in esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine n. 203/2024 al solo fine di evitare l'esecuzione forzata (doc. 4).
Nel merito: riformarsi l'impugnata sentenza n. 203/2024 del Tribunale di Udine laddove ha confermato il decreto opposto revocando, quanto a la statuizione di condanna al CP_3 pagamento della somma di euro 56.620,03 oltre accessori con espressa condanna nei confronti del alla restituzione degli importi che sono stati corrisposti, salvo CP_1
gravame, dalla conchiudente in forza dell' impugnata sentenza (doc. 4).
Accertarsi e dichiararsi, per le ragioni illustrate nelle premesse del presente atto, la nullità
e/o l'inefficacia dell'articolo 5 del contratto inter partes in data 18.04.2013 di cui è causa
(doc. 1) nella parte relativa alla determinazione convenzionale del canone di locazione senza
l'osservanza delle prescrizioni imperative di legge, e nella specie art. 93, D.Lgs.259/2003 e
63 D.Lgs.446/1997, con la conseguente sostituzione di detta clausola con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di occupazione di spazi ed aree pubbliche, determinate nella misura di Euro 516,46 annui o nella diversa misura che codesta
Ecc. ma Corte riterrà conforme a legge.
Previa riforma dell'impugnata sentenza e previo accertamento del carattere indebito del pagamento della complessiva somma di euro 40.850,30 ricevuta dal in forza CP_1
del contratto inter partes per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2020, condannare il medesimo , in persona del Sindaco pro tempore, alla restituzione di detta CP_1 somma, siccome indebitamente percepita, oltre interessi legali dalla data del pagamento, decurtate le somme che l'odierna conchiudente avrebbe dovuto corrispondere a titolo di
Tosap, determinate nella misura minima di euro 516,46 in ragione di anno, ovvero in subordine, dichiararsi comunque la compensazione di ogni eventuale e contestata pretesa creditoria o somma riconosciuta come dovuta a favore del relativa al canone CP_1
concessorio con il maggior controcredito in capo a Parte_1 conseguente al diritto – da parte di quest'ultima – a ripetere le somme indebitamente corrisposte ex art. 2033 cod. civ. per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2020, dedotte e decurtate le somme che la predetta avrebbe dovuto Parte_1
corrispondere a titolo di TOSAP, determinate nella misura minima di € 516,46. - in ragione di anno nonché a titolo di canone previsto ratione temporis dall'art. 1 comma 831 bis L. 160 del 2019.
Con vittoria di spese e competenze legali (maggiorate delle spese generali) relative ai due gradi di giudizio.”
“Per l'appellato: come da comparsa di costituzione in appello, e quindi:
“ogni contraria istanza ed eccezione reietta, respingersi in toto l'appello proposto da controparte, confermandosi l'impugnata sentenza n.203/2024 del Tribunale di Udine. Spese del presente grado rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 1102/2022 del 28.9.2022 il Tribunale di Udine ingiungeva a
[...]
(di seguito, il pagamento a favore del della Parte_1 CP_3 CP_1
somma di Euro 58.620,23, oltre a interessi moratori dalla scadenza di ogni singolo canone al saldo e spese di procedura1, a titolo di residui canoni di un contratto di locazione stipulato il
18.4.2013 e registrato il 23.9.2013 con cui l'Ente ricorrente aveva concesso a Controparte_4
per nove anni rinnovabili, la disponibilità dell'area di sua proprietà “censita al NCT in
[...]
Comune di al Fg 17 mappale n. 49 di mq 150 circa per l'installazione e l'esercizio di CP_1
impianti di comunicazioni elettroniche finalizzati alla diffusione di segnali radio”.
La legittimazione passiva di discendeva dal conferimento alla stessa, da parte di CP_3
in data 1.4.2015, del ramo d'azienda del quale faceva parte anche l'impianto CP_4 di CP_1
Si opponeva con ricorso depositato il 21.11.2022. CP_3 L'opponente, dopo aver premesso che il servizio di telefonia mobile costituisce un servizio essenziale e di pubblica utilità e che le stazioni radio base (SRB) costituiscono opere di pubblica utilità e interesse generale e sono parificate alle opere di urbanizzazione primaria, evidenziava che l'area su cui insisteva la SRB era posta, come comprovato dalla documentazione in atti2, all'interno del campo sportivo comunale di via Brigata Rosselli, e doveva, pertanto, considerarsi parte del patrimonio indisponibile del atteso che: CP_1
1. da un punto di vista urbanistico, nella Zonizzazione del PRG vigente tale area era classificata come “Zone destinate a servizi ed attrezzature collettive – Verde Sport e Spettacoli all'aperto”;
2. secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, condiviso in tempi più recenti anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (da ultimo, Cass. civ., ss.uu.,
20 aprile 2015, n. 7959), «gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del comune ai sensi dell'art. 826 comma ultimo c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettività ed allo svolgimento delle attività sportive che in essi hanno luogo», e nello stesso senso si era espresso – tra gli altri – anche il medesimo Tribunale di Udine con la sentenza n. 1329/2019;
3. sussisteva il cd. requisito oggettivo della destinazione concreta ed effettiva dell'area a un pubblico servizio, essendo la medesima destinata – come indicato all'art. 2 della convenzione
– all'attività di telecomunicazione per telefonia mobile, il cui carattere di servizio essenziale e di pubblica utilità era espressamente riconosciuto dagli artt. 3 co. 2, 86 co. 3 e 90 del D.
Lgs. 1/8/2003, n. 259 (c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di seguito CCE) e dalla
Direttiva 2014/61/UE del 15/05/2014;
4. sussisteva altresì il cd. requisito soggettivo dell'esistenza di un atto amministrativo di destinazione, costituito dal rilascio del titolo abilitativo edilizio per l'installazione dell'impianto, con cui l'amministrazione aveva conformato l'area all'esercizio del servizio pubblico di telefonia.
In ragione della dedotta natura patrimoniale indisponibile del bene la società opponente eccepiva, pertanto, in via preliminare, la carenza di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria
Ordinaria in favore del Tribunale Amministrativo;
in via subordinata, il mutamento del rito ex art. 427 c.p.c.; e, in ulteriore subordine, nel merito, la nullità e/o inefficacia della clausola contrattuale in punto determinazione del canone annuo, con sostituzione della medesima con quanto previsto dall'art. 93 CCE.
Sotto il primo profilo, rammentava l'opponente che, per consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, ciò che rileva ai fini della determinazione della natura del rapporto giuridico avente a oggetto la gestione di un bene immobile da parte del terzo è soltanto la natura del bene, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti, con la conseguenza che – venendo in rilievo nel caso di specie di un bene di natura patrimoniale indisponibile – ciò che le parti avevano stipulato nella forma di un “Contratto di locazione” aveva invece la sostanza di una concessione amministrativa.
Trovava quindi applicazione l'art. 133, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 104/2010 (c.d. Codice del Processo Amministrativo) secondo cui sono devolute alla competenza giurisdizionale del
Giudice Amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”. Né poteva ritenersi che la controversia – pur avendo a oggetto “indennità, canoni ed altri corrispettivi” – ricadesse nella competenza del Giudice
Ordinario, atteso che la norma – secondo l'interpretazione offertane anche da Cass. Civ.
SS.UU. 20939/2011 – non implica l'instaurazione in queste ultime ipotesi di un regime di giurisdizione esclusiva, spettando al Giudice Ordinario le sole controversie sui profili in esame che abbiano contenuto realmente patrimoniale, e non anche quelle – come nel caso di specie – che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altro corrispettivo.
In subordine, chiedeva il mutamento del rito da locatizio-lavoristico a ordinario, non CP_3
venendo in rilievo un rapporto di locazione ex art. 447-bis, primo comma, c.p.c. bensì di concessione e, in ogni caso, alla luce della formulazione della domanda riconvenzionale (di ripetizione delle somme indebitamente ricevute da parte opposta), da ritenersi sottratta al rito locatizio.
Nel merito, e in ulteriore subordine, chiedeva che fosse dichiarata la nullità e/o l'inefficacia dell'art. 5 del contratto inter partes, nella parte relativa alla determinazione del corrispettivo, poiché in contrasto con la normativa di settore, da qualificarsi imperativa, e in particolare, con l'art. 93 del CCE., l'art. 63 del D.L. 446/1997 e l'art. 1 comma 831 bis L. 160 del 2019, con conseguente sostituzione ex art. 1419 cod. civ. della predetta disposizione nulla o inefficace con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di TOSAP/COSAP, determinate nella misura minima di Euro 516,46 annui, e a far data dall'entrata in vigore del comma 831 bis dell'art. 1 della L. 160 del 2019, di Euro 800,00.
Sosteneva, infatti, che, tenuto conto della necessità degli operatori di telefonia mobile CP_3
di disporre di un'adeguata rete di infrastrutture di trasmissione/ricezione del segnale, collocate in siti specifici e tecnicamente idonei a garantire un'efficiente copertura di tutto il territorio nazionale, e della correlativa tendenza dei proprietari di tali siti a imporre canoni manifestamente sproporzionati rispetto ai valori di mercato, il legislatore fosse intervenuto con specifici provvedimenti diretti a “calmierare” il mercato di tali aree, adottando una disciplina assimilabile alle norme vincolistiche in tema di “equo canone” (L. 392/78 e ss.), ed imperniata attorno all'art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, il quale, appunto, nell'intento di garantire agli operatori di telecomunicazioni “un accesso vantaggioso ed agevolato alle aree degli Enti pubblici, sottraendo la relativa contrattazione alle normali regole e ai valori commerciali del libero mercato” (pag. 13 del ricorso in opposizione), faceva divieto agli Enti locali di applicare, per l'uso delle aree funzionali all'erogazione del pubblico servizio di comunicazioni elettroniche, somme diverse da quelle ex lege dovute a titolo di occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP/COSAP).
Rappresentava, in particolare, che, ai sensi dell'art. 35, comma 3 (Contributi per la concessione di diritti di uso e dei diritti di installare infrastrutture) del CCE “Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo
93”.
E che l'art. 93 del D. Lgs. n. 259/033, nella versione all'epoca vigente, disponeva:
- al comma 1 che “Le Pubbliche amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”
- al comma 2 che “Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno
l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, delle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo
II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446,
e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) e f) del medesimo articolo”.
Ne conseguiva che la disposizione di cui all'art. 5 del contratto inter partes in cui era stabilito convenzionalmente un canone annuale non determinato in conformità alla TOSAP/COSAP doveva intendersi – come affermato dalla giurisprudenza amministrativa - nulla per contrasto con le richiamate norme imperative inderogabili e sostituita di diritto da queste ultime ai sensi dell'art. 1419, secondo comma c.c., osservando, a margine, che la richiesta nullità, non riguardando norme processuali, poteva ben essere fatta valere anche da chi avesse espresso inizialmente il proprio consenso sul punto e dunque avesse partecipato alla stipulazione del contratto nullo.
Precisava, poi, che l'art. 63 del D. Lgs. 446/1997 (richiamato dal predetto art. 93), il quale prevede la possibilità per comuni e province di stabilire, in sostituzione della TOSAP, il pagamento di un canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (denominato COSAP), prescrive al comma 2 che “per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi”, tale canone sia “commisurato al numero complessivo delle relative utenze” e “in ogni caso” non possa essere inferiore a euro
516,00; e che, pertanto, non essendo il criterio del numero delle utenze compatibile con le caratteristiche dei servizi di telefonia mobile e comunque di pressoché impossibile applicazione nel caso di specie, e in assenza di un diverso criterio normativo stabilito appositamente per il servizio di telefonia mobile nonché di una specifica tariffa per l'occupazione del suolo pubblico definita dal regolamento comunale, non poteva che applicarsi il criterio residuale di cui al n. 3) della lettera f), stabilendosi il canone nella misura minima di € 516,46 annui.
Rappresentava, inoltre che il legislatore era successivamente intervenuto, con l'art. 8 bis del
D.L. 135/2018, poi convertito nella L. 12/2019, dettando una disposizione integrativa volta a chiarire la portata dell'art. 93 CCE, la quale così statuiva: “L'articolo 93 comma 2 del decreto legislativo 1 agosto 2003 numero 259 e successive modificazioni si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”. Disposizione che, lungi dall'avere natura meramente interpretativa, aveva esteso
– quantomeno a far data dalla sua entrata in vigore (15.12.2018) – il divieto di imposizione di tasse o canoni diversi da quelli previsti ex lege anche ai rapporti di natura privatistica ed indipendentemente dalla natura disponibile o indisponibile del bene oggetto del godimento.
Essendo il decreto ingiuntivo opposto riferito ai canoni dal 2018 al 2022, la normativa in questione avrebbe, pertanto, trovato in ogni caso applicazione pressoché integrale (e cioè con la sola eccezione del canone per il 2018) nel caso di specie, anche nell'ipotesi in cui il bene concesso all'operatore fosse stato qualificato come bene di natura disponibile.
Da ultimo, evidenziava che con l'art. 831 bis [rectius, comma 831 bis dell'art. 1] della L.
160/2019, inserito dall'art. 40, co. 5 ter del D. L. n. 77/2021 convertito con L. 108/2021, il legislatore aveva introdotto una norma specificamente rivolta al settore delle comunicazioni elettroniche, la quale – a sua volta senza distinguere tra aree disponibili e indisponibili - prevedeva “per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente”, un “canone unico” predeterminato nella somma di euro 800,00, con esclusione di ogni altro corrispettivo: norma che, secondo non soltanto risultava rilevante in chiave interpretativa nel senso di CP_3 confermare il favor del legislatore nei confronti degli operatori di telecomunicazione, ma anche pienamente applicabile alla vicenda oggetto di causa.
In ragione di quanto sopra, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo CP_3 opposto e, in via riconvenzionale, la ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme indebitamente ricevute dal nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2020 in eccedenza rispetto CP_1 al canone stabilito dalla normativa inderogabile di settore all'epoca vigente, nella misura di
Euro 40.850,30, oltre agli interessi legali dalle date dei singoli pagamenti.
In subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di eventuali pretese creditorie del relative al canone concessorio, eccepiva la compensazione di queste ultime con il CP_1
proprio controcredito.
2. Si costituiva in giudizio il contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Deduceva in primo luogo la natura patrimoniale disponibile del bene in oggetto, rilevando che, per consolidata giurisprudenza, affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826 c.c., comma 3, debba sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio. In mancanza di tali condizioni, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non poteva essere ricondotta a un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del
"nomen iuris" eventualmente utilizzato dalle parti contraenti, andava inquadrata nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario.
E nel caso di specie – evidenziava - difettava uno specifico provvedimento idoneo a integrare il requisito soggettivo, non essendo a tale scopo sufficiente la mera previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione di un'area alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico.
Aggiungeva che, in ogni caso, a partire dal 2012, ossia da un anno prima della stipula del contratto con , il sito in questione era sempre stato incluso dal Consiglio comunale CP_4
nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni, inserimento che ne determinava la
“classificazione come patrimonio disponibile” (art. 58, comma 2, D.L. 25.6.2008, n. 112, come convertito dalla Legge 6.8.2008 n.133); che l'area in questione sin dall'origine era stata recintata e resa autonoma e distinta per destinazione e funzione dal contesto circostante, come da progetto allegato al contratto azionato, e che nel 2019 era stata frazionata.
Da tutti i richiamati atti – non impugnati nei termini e dunque ormai divenuti inoppugnabili
– risultava palese, a giudizio del la volontà dello stesso di definire il regime CP_1
patrimoniale dell'area in questione, con la conseguenza che la cessione in godimento del bene non poteva che inquadrarsi nello schema privatistico della locazione, e le relative controversie essere devolute alla cognizione dell' Pt_2
Ne conseguiva anche l'infondatezza della domanda di nullità dell'art. 5 del contratto per contrasto con l'art. 93, comma 2 del CCE, essendo tale norma riferibile (come chiarito anche in sede di interpretazione autentica dall'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, a mente del quale “L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”) alle sole prestazioni patrimoniali imposte in forza di determinazioni unilaterali dell'amministrazione, con esclusione dunque dei canoni pattuiti convenzionalmente nell'ambito di concessioni- contratto aventi a oggetto beni demaniali o patrimoniali indisponibili e, a fortiori, dei corrispettivi liberamente pattuiti con contratti di locazione in relazione a beni del patrimonio disponibile comunale, come nella fattispecie.
Quanto alla novella di cui all'art. 8-bis, comma 1, lett. c), del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, parte opposta dava atto dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale secondo il quale – lungi dall'avere natura meramente interpretativa – tale norma avrebbe esteso il divieto di imposizione di tasse o canoni diversi da quelli previsti ex lege anche ai rapporti di natura privatistica e indipendentemente dalla natura disponibile o indisponibile del bene oggetto del godimento.
Precisando, tuttavia, che, trattandosi di norma innovativa e – dunque – necessariamente priva di efficacia retroattiva, essa avrebbe potuto trovare applicazione soltanto a decorrere dalla sua entrata in vigore con la pubblicazione della L. n. 12/2019 sulla G.U. del 12 febbraio 2019 e, dunque, quanto al caso di specie, unicamente in relazione ai canoni non corrisposti successivamente a tale data.
Rilevava, d'altra parte, e condivideva, l'esistenza di un diverso orientamento, secondo cui l'art. 93 riguarderebbe la sola attività di impianto di reti e di esercizio dei servizi e non anche il (previo) conseguimento della disponibilità delle aree sulle quali svolgere tale attività, e in ogni caso non potrebbe operare che in relazione ai beni demaniali e del patrimonio indisponibile. Diversamente ragionando, si perverrebbe a esiti irragionevoli, per cui un impianto di telefonia realizzato su suolo privato sarebbe assoggettato a canone di locazione di mercato, mentre quello realizzato su suolo pubblico – anche se patrimoniale disponibile – soltanto alla TOSAP o al COSAP, con conseguente svilimento della proprietà comunale e distorsione del mercato.
Escludeva, inoltre, che, diversamente da quanto affermato da controparte, il comma 831bis dell'art. 1 della L. n. 160/2019 avesse in alcun modo modificato il precedente quadro normativo. Rilevato, infine, che il decreto opposto riguardava i mancati pagamenti relativi al periodo
2018-2022 e che la documentazione contabile prodotta da controparte sub docc. 20-23 non era idonea a comprovarne l'avvenuto pagamento neppure parziale, chiedeva rigettarsi l'opposizione poiché infondata nel merito e conseguentemente anche la domanda riconvenzionale. Domanda che, al più, avrebbe potuto trovare accoglimento – come già anticipato – limitatamente ai canoni successivi alla entrata in vigore dell'art. 8 bis, comma 1 lett. c) del D.L. 14.12.2018 ad opera della Legge di conversione 11.2.2019 n. 12.
3. All'udienza fissata ex art. 420 c.p.c., rilevato che la causa verteva in materia di locazione, il giudice disponeva l'avvio delle parti alla mediazione obbligatoria, e, all'esito, ritenuto applicabile il rito locatizio anche con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, fissava udienza di discussione della causa, concedendo termine intermedio per il deposito di note scritte conclusive.
4. All'esito del deposito delle note conclusive, all'udienza del 12.2.2024, la causa veniva definita con la sentenza n. 203/2024 qui impugnata.
4.1 Preliminarmente il giudice rigettava l'eccezione di improcedibilità della domanda avversaria formulata da parte opponente nelle proprie note conclusive, poiché tardiva, non essendo stata proposta alla prima udienza successiva del 5.6.2023, e in ogni caso infondata, atteso che la mancata prosecuzione alla mediazione dopo il primo incontro senza giustificato motivo non determina l'improcedibilità della domanda, prevedendo l'articolo 8 della legge
28/2010 prima della c.d. riforma Cartabia al comma 4-bis che unicamente dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice potesse desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., e condannare la parte che non aveva partecipato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato. Nel caso di specie, tuttavia, la resistente- opposta si era presentata al primo incontro del 15.3.2023 che si era regolarmente svolto.
4.2 Respingeva, altresì, l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione ritenendo mancante nel caso di specie il c.d. requisito soggettivo necessario perché un bene possa essere ascritto al patrimonio indisponibile dell'ente, ossia l'atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dello stesso di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio.
Giudicava inconferenti a tal fine i due precedenti del medesimo Tribunale di Udine richiamati da parte opponente a sostegno della propria eccezione, in quanto – a differenza che nel caso di specie – nei contratti oggetto delle predette cause risultava testualmente esplicitata la volontà dell'ente di destinare il bene a un pubblico servizio.
Rilevava, per converso, come l'inserimento del bene fin dal 2012 nel piano delle alienazioni e valorizzazioni, la circostanza che il testo contrattuale non contenesse riferimenti a un atto di concessione o a una convenzione accessoria ma soltanto a un contratto di locazione, la separazione dell'area dal contesto circostante e il suo successivo frazionamento catastale – circostanze, tutte, allegate dal in comparsa e mai contestate dall'opponente – fossero CP_1 chiari indici della volontà del di non destinare quella specifica area a servizio CP_1
pubblico.
4.3 Dalla qualificazione giuridica del bene in termini di patrimonio disponibile dell'ente discendeva altresì il rigetto dell'eccezione di nullità formulata da parte opponente, dovendosi ritenere, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di merito citata e prodotta in giudizio dalla resistente opposta, che il divieto imposto dall'art. 93, comma 2 CCE:
- concernesse la sola attività di impianto di reti e di esercizio dei servizi, e non anche quella, ad essa precedente, di individuazione e conseguimento della disponibilità delle aree sulle quali impiantare le reti ed esercitare i servizi;
- non fosse operante con riferimento ai beni appartenenti al patrimonio disponibile di un ente, rispetto ai quali quest'ultimo non esercita poteri impositivi ma opera sullo stesso piano del privato;
- se riferito anche ai beni del patrimonio disponibile, avrebbe prodotto una ingiustificata agevolazione per gli esercenti gli impianti ubicati sul suolo pubblico rispetto a quelli installati su aree private.
Rilevavano, a tal fine, termini quale “imporre”, “essere imposto” ed “essere soggetti” contenuti nell'art. 93, quali indici di una posizione non di parità bensì di supremazia della
Pubblica Amministrazione rispetto all'impresa, incompatibile con contratti di diritto privato, nonché il riferimento alle “aree pubbliche”, sempre contenuto nell'art. 93, essendo queste ultime <> (pag. 10 sentenza).
In conclusione, ritenuto non applicabile al caso di specie l'art. 93 CCE e dunque confermata la validità della clausola inerente al canone concordato tra le parti, rilevato che non CP_3 aveva contestato l'omesso versamento dei canoni per le annualità e gli importi come dedotti dal nel ricorso monitorio, né dato prova – mediante la documentazione CP_1 prodotta in atti – di aver nemmeno parzialmente adempiuto, respingeva l'opposizione, con conferma del decreto opposto e rigetto della domanda riconvenzionale, condannando parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello affidandolo a quattro motivi. CP_3
Preliminarmente l'appellante ha dedotto di svolgere un'attività avente carattere di servizio pubblico, richiamando a tal fine le pertinenti disposizioni del d.lgs. n. 207/2021, di attuazione della direttiva che istituisce il Codice europeo della comunicazioni elettroniche, le quali prevedono che la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica sia assoggettata a un'autorizzazione generale, che i relativi impianti abbiano “carattere di pubblica utilità” e che i fili o cavi senza appoggio possono attraversare le proprietà pubbliche o private anche senza il consenso del relativo proprietario, nonché le disposizioni del d.lgs. 259/2003 (CCE) che qualificano l'infrastruttura di comunicazione elettronica opera di “preminente interesse generale”, “opera di urbanizzazione primaria” e “di pubblica utilità ai sensi degli articoli
12 e seguenti del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327”.
Ha concluso, pertanto, che essendo l'area presso l'impianto sportivo già da tempo destinata allo svolgimento del pubblico servizio di telecomunicazioni (il contratto all'origine della presente controversia, sostituiva, infatti, senza soluzione di continuità, il precedente contratto inter partes stipulato il 5.1.1998 avente a oggetto la medesima porzione di terreno e per le medesime finalità), e, in ogni caso, come già dedotto in primo grado, urbanisticamente destinata dal PRG a zona per servizi ed attrezzature collettive, essa doveva senz'altro ascriversi al patrimonio indisponibile del CP_1
Ha ribadito per il resto le ulteriori premesse già svolte in primo grado circa l'obbligo giuridico degli operatori di comunicazioni elettroniche di fornire la copertura di rete in tutto il territorio nazionale, la conseguente pretesa degli Enti di richiedere canoni fuori mercato per mantenere impianti su aree pubbliche (e, nello specifico, l'eccessività del canone richiesto dal CP_1
rispetto al valore locatizio effettivo dell'area), la scelta del legislatore, attraverso l'art.
[...]
93 CCE, di riservare agli operatori di telecomunicazioni particolari condizioni di favore per l'utilizzazione di aree pubbliche necessarie per l'installazione e l'esercizio delle reti (anche coerentemente con i principi comunitari, che mirano a far sì che tali costi siano non discriminatori e sempre più contenuti) facendo divieto agli Enti proprietari di imporre oneri finanziari o reali diversi o ulteriori rispetto alla TOSAP o al COSAP. 5.1 Col primo motivo (“Erronea qualificazione dell'oggetto del rapporto inter partes nonché della natura del bene concesso in uso con conseguente violazione del principio dei riparti tra le giurisdizioni”) l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 826 cod. civ. e dell'art. 133/1 lett. b) del D. Lgs. 104/2010 nella parte in cui ha affermato la riconducibilità al patrimonio disponibile dell'area oggetto di controversia e nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo decisivi sia l'inserimento del bene a partire dal 2012 nel Piano di Valorizzazione, sia la circostanza che lo stesso, pur ubicato nel contesto degli impianti sportivi, fosse stato separato e reso autonomo rispetto al contesto circostante.
5.1.1 Sotto il primo profilo l'appellante ha eccepito come l'inserimento nel Piano fosse una circostanza meramente allegata dal ma non provata, avendo “il […] CP_1 CP_1 prodotto sub doc. 13 bis un “allegato A” alla delibera comunale (prodotta sub doc. 13 avv. fascicolo di primo grado) con la quale si dà atto della volontà di inserire gli immobili di cui all'allegato A (doc. 13 bis) all'interno di un Piano di Valorizzazione: in nessun modo, nell'elenco degli immobili di cui al predetto “allegato A” (sub doc. 13 bis avv.), si trovano i numeri di identificazione delle particelle catastali dei vari immobili né risulta che sia stato, in particolare, inserito all'interno di detto elenco l'immobile di “via Brigata Rosselli – comprensorio vecchio campo sportivo” (pag. 12 atto di appello).
E che, in ogni caso, considerato che l'area era già indisponibile in quanto adibita a impianto sportivo e che non poteva sussistere alcuna esigenza di sdemanializzazione atteso che sulla stessa era correntemente esercitato un servizio pubblico, e che lo stesso vi sarebbe stato esercitato almeno fino alla naturale scadenza del contratto, la delibera di inserimento nel Piano non poteva certamente considerarsi indice della volontà dell'amministrazione di far venir meno la natura indisponibile dell'area.
Del resto, a dispetto dell'esigenza di valorizzazione, l'area non era mai stata alienata, né era stato mai ceduto il relativo diritto di superficie.
Inoltre, le delibere non erano mai state comunicate a e ciò in violazione del CP_5 principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, posto che l'unilaterale modifica della qualificazione del bene avrebbe inciso sul regime giuridico del titolo di occupazione.
Dal complesso di tali elementi l'appellante ha ritenuto di poter concludere che l'inserimento nel Piano fosse stato “strumentalizzato per cambiare arbitrariamente la qualifica dell'area nella persistenza del suo uso pubblico al solo fine di eludere la normativa di settore” (pag. 13) e che pertanto la relativa delibera dovesse essere disapplicata poiché illegittima per eccesso di potere.
5.1.2 Anche il secondo profilo valorizzato dalla sentenza di primo grado, ossia la circostanza che la porzione di immobile concessa in uso a e su cui insiste la relativa infrastruttura CP_3 sarebbe “separata e segregata dal contesto circostante, risultando autonoma (doc. 18 fascicolo parte resistente-opposta)”, sarebbe frutto – secondo l'appellante - dell'errato apprezzamento della collocazione fisica dell'area.
Il doc. 18 avversario richiamato dal giudice di primo grado quale prova della pretesa
“segregazione”, infatti, dimostrerebbe in realtà soltanto l'avvenuto frazionamento (ossia, la variazione del numero della particella identificativa) di circa la metà dell'area concessa in uso a con il contratto inter partes, e avrebbe, dunque, un significato soltanto catastale, non CP_3 essendo certamente idoneo a interrompere la contiguità fisica tra l'area su cui sorge l'infrastruttura e il contiguo impianto sportivo.
Ha aggiunto: che la pretesa esistenza di una recinzione, cui controparte aveva fatto riferimento nella comparsa di risposta, non risultava in alcun modo provata;
che per converso controparte non aveva mai contestato l'affermazione di contenuta nell'atto introduttivo e ribadita CP_3 in sede di nota conclusiva, circa la contiguità dell'area con il perimetro del campo da gioco;
che, anche laddove presente, l'eventuale recinzione non avrebbe potuto “differenziare da un punto di vista giuridico ciò che complessivamente rappresenta evidentemente un “unicum” tra l'impianto e l'area circostante” (pag. 16); che, in ogni caso, il frazionamento aveva interessato solo metà dell'area concessa in uso (87 mq sui 150 complessivi) per cui, al più, soltanto tale porzione avrebbe perso il carattere di indisponibilità.
5.1.3 In punto giurisdizione, ha contestato il preteso difetto del requisito soggettivo di CP_3 cui al terzo comma dell'art. 826 c.c., necessario ai fini della ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, deducendo che:
- è principio affermato in giurisprudenza quello secondo cui qualora un bene con destinazione commerciale sia situato all'interno di un bene con destinazione a patrimonio indisponibile, il primo debba essere parimenti considerato facente parte del bene patrimonio indisponibile;
- gli argomenti adoperati dal giudice per desumere la volontà della amministrazione di sottrarre il bene al vincolo di indisponibilità erano errati atteso che: a) come visto, non vi era prova che l'area concessa a e poi a fosse stata inserita nel Piano di CP_4 CP_3
valorizzazione e in ogni caso le relative delibere erano illegittime, non potendo essere resa disponibile un'area concretamente destinata all'espletamento di un servizio pubblico;
b) la terminologia di tipo privatistico adoperata nella convenzione non era dirimente;
- non era stata adeguatamente valorizzata la ricorrenza del requisito oggettivo della effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio;
- l'assunto che il requisito soggettivo potesse ritenersi integrato solo in presenza di un apposito provvedimento di destinazione era frutto di una erronea e restrittiva lettura dell'art. 826, comma 3, c.c., essendo invece “necessaria e sufficiente la consapevolezza e il consenso- volontà dell'Ente circa la destinazione dell'area a pubblico servizio” (pag. 21): consapevolezza che, nel caso di specie, era resa palese dal testo della convenzione, nella parte in cui formalizzava l'intenzione dell'amministrazione di concedere l'area «per il mantenimento di apparecchiature per la telecomunicazione» (art. 1) nonché “per il mantenimento di una stazione radio base di telefonia mobile» (art. 2 primo capoverso).
Peraltro – contraddittoriamente, secondo l'appellante – il Tribunale aveva ritenuto di discostarsi da alcuni propri precedenti, in cui aveva affermato la natura indisponibile dell'area, proprio valorizzando il testo contrattuale ai fini della integrazione del requisito soggettivo;
- il bene ricadeva all'interno del PGT del Comune di come zona destinata a servizi ed CP_1
attrezzature collettive e in ogni caso dal 1998 era in concreto destinata all'esercizio del servizio pubblico di telecomunicazioni.
5.1.4 Da ultimo l'appellante, rilevando che “i Comuni impongono l'allocazione degli impianti in area pubblica sulla base delle pianificazioni contenute nei propri “Piani di localizzazione”” e che, pertanto, “in casi del genere, risulta del tutto evidente l'assenza di qualsiasi trattativa e di qualsiasi pariteticità di carattere negoziale” (pag. 23), ha contestato l'affermazione del Tribunale, secondo cui in relazione all'area in questione il si CP_1
sarebbe atteggiato < a mero proprietario analogamente a un soggetto privato, disponendone in via contrattuale senza esercitare poteri impositivi ma operando sullo stesso piano>>.
Conseguentemente, difettando il requisito della posizione paritetica delle parti, l'atto stipulato per attribuire a l'uso eccezionale di quel bene non poteva in alcun modo avere natura CP_4 privatistica, dovendo invece qualificarsi convenzione accessiva a una concessione.
Pertanto, venendo in rilievo un bene indisponibile oggetto di concessione amministrativa, la relativa controversia rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b) del Codice del Processo Amministrativo. Senza che, nel caso di specie, rilevi la clausola che fa salve le controversie aventi a oggetto “indennità, canoni o altri corrispettivi”, rimettendole alla cognizione del giudice ordinario, trovando essa applicazione soltanto in relazione a controversie di contenuto meramente patrimoniale, e non anche – come nel caso di specie – quando “ciò che è in discussione è l'an debeatur, ossia il regime normativamente applicabile alla specifica convenzione, nella parte in cui prevede il pagamento di un canone discrezionalmente pattuito in luogo del pagamento delle somme previste dalla legge” (pag. 26).
5.2 Col secondo motivo (“Nullità e/o inefficacia della clausola contrattuale n. 5 della convenzione inter partes (doc. 1 fascicolo di primo grado) in punto determinazione del canone annuo, con necessità di sostituzione della predetta clausola con quanto previsto dall'art. 93
CCE”) la società appellante ha impugnato la sentenza, per violazione e falsa applicazione dell'art. 93 del D. Lgs. 259/03, art. 63 D. Lgs. 446/97, art. 1 comma 831 L. 160/2019, nella parte in cui ha confermato la validità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del canone annuo, ritenendo inapplicabile ai beni appartenenti al patrimonio disponibile il divieto imposto dall'art. 93, comma 2 CCE, anche a seguito della entrata in vigore dell'art. 8 bis del D. Lgs. 135/2018.
Ha ribadito che il dato testuale della disposizione non autorizza tale interpretazione restrittiva e che il rimando alla normativa istitutiva della TOSAP e del COSAP deve intendersi quale rinvio ai meri criteri di calcolo previsti da tali norme e non anche al relativo presupposto di applicazione, ossia all'occupazione di un bene demaniale o indisponibile.
In tal senso deporrebbero sia la locuzione «calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo» sia il riferimento, contenuto nel primo periodo, a tutte le “aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione”, senza distinzione.
L'interpretazione accolta dal giudice di prime cure configgerebbe, inoltre, con la ratio legis del divieto, inteso – coerentemente con i principi fissati dalla normativa comunitaria e nazionale – a far sì che i costi di installazione ed esercizio degli impianti di comunicazioni elettroniche siano non discriminatori e sempre più contenuti, anche a tutela degli utenti del servizio, e a tal fine non siano rimessi alla volontà delle parti ma predeterminati ex lege.
Tale ratio sarebbe confermata e resa maggiormente evidente dai successivi interventi legislativi di interpretazione autentica. Ha insistito quindi per l'applicabilità dell'art. 93, comma 2 CCE anche ai beni patrimoniali disponibili.
Ha poi richiamato l'art. 63 del D. Lgs. 446/1997 (norma istitutiva del COSAP) ribadendo le considerazioni al riguardo già svolte in primo grado.
Ha concluso pertanto per la nullità parziale del contratto inter partes, con sostituzione di diritto, ai sensi dell'art. 1339 c.c., delle clausole difformi a quelle imperative con il criterio del canone minimo di euro 516,46 di cui all'art. 63 del d. lgs. 446/1995.
5.3 Col terzo motivo (“Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 bis del D.L. 135 del 2018 e dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui la sentenza ha ritenuto -anche solamente a decorrere dalla data dell'entrata in vigore di tale norma- che l'art. 93 D. Lgs. 259/03 non si applichi anche ai beni del patrimonio disponibile”) l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'applicabilità dell'art. 93, comma 2 CCE ai beni disponibili non soltanto, come già discusso nei precedenti motivi, nella originaria formulazione testuale della norma, ma anche a seguito della entrata in vigore dell'art. 8 bis del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazione dalla L. n. 12/2019, norma che, pur innovativa, e dunque non retroattiva, troverebbe comunque applicazione nella fattispecie in esame per il periodo successivo alla sua entrata in vigore.
Sarebbe, in ogni caso, erroneo l'argomento usato dal Tribunale di Udine per escludere l'applicabilità dell'art. 93 (anche come modificato dall'art. 8 bis del D. Lgs. 135/2018) al bene di cui è causa, e cioè che la terminologia ivi adottata (e in particolare il divieto di
“imporre” oneri ulteriori) presuppone una situazione di squilibrio tra le parti incompatibile con i contratti di diritto privato. Ciò, sia perché al verbo imporre potrebbero essere assegnati altri e diversi significati, sia perché, in ogni caso, la lettera della legge sarebbe inequivocabile nell'escludere ogni altro tipo di onere, comunque denominato e a qualunque titolo richiesto.
Quanto al riferimento alle “aree pubbliche”, che il giudice ha inteso come limitato alle aree demaniali o indisponibili, ha rilevato come siano senz'altro beni pubblici anche i beni patrimoniali disponibili.
Ha contestato, inoltre, che l'applicabilità ai beni disponibili sia stata esclusa anche con riferimento alla normativa relativa al canone unico (art. 12 comma 831 bis L. 160/2019), atteso che quest'ultima non distingue fra impianti presenti su aree disponibili o indisponibili.
Da ultimo, ha censurato il ragionamento svolto a pag. 10 della sentenza, secondo cui l'eventuale applicazione del canone unico ai beni del patrimonio disponibile introdurrebbe una ingiustificata agevolazione in favore degli esercenti gli impianti ubicati sul suolo pubblico, a scapito di quelli installati su aree private, evidenziando come tali affermazioni si pongano in insanabile contrasto con i più volte menzionati principi della normativa comunitaria e nazionale posti a tutela della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche.
5.3.1 Per le medesime ragioni ha dedotto – per la prima volta in sede di appello – la CP_3 nullità della maggiorazione del canone annuo prevista dall'art. 5 del contratto in caso di avvenuta sublocazione dell'impianto ad altri operatori, e che controparte aveva azionato in giudizio nella misura di euro 3.000,00 per ciascuno dei due operatori ospitati.
Ha eccepito, in primo luogo, che non si tratterebbe propriamente di “sublocazione” dell'impianto bensì di “ospitalità”, consistente nella condivisione della medesima infrastruttura da parte di altri operatori telefonici, laddove la sublocazione presuppone l'occupazione fisica di un'area (e non dell'impianto che vi insiste).
In secondo luogo, essendo l'occupazione fisica delle aree anche il presupposto per l'applicazione di TOSAP e COSAP, la somma aggiuntiva non potrebbe essere richiesta a tale titolo.
La previsione contrattuale dovrebbe ritenersi, pertanto, nulla per difetto di causa.
5.3.2 Ha eccepito inoltre la tardività e inammissibilità della allegazione avversaria di non aver ricevuto il bonifico di € 3.509,01 eseguito da il 4.1.2018, poiché introdotta solamente CP_3
nella nota conclusiva.
5.4 Col quarto e ultimo motivo (“Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. in correlazione con l'art. 93 D. Lgs. 259/2003. Illegittimità del rigetto della domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito. Violazione e falsa applicazione dell'art. 93 c.p.c. in punto di liquidazione delle spese di lite”) ha censurato l'erronea reiezione della CP_3
domanda riconvenzionale di pagamento degli importi indebitamente ricevuti dal CP_1
e dedotto che dall'accoglimento dei precedenti motivi e dunque dall'invocata
[...]
applicazione della normativa di settore dovrebbe conseguire la riforma della sentenza anche sotto tale profilo.
5.5 Da ultimo, ha lamentato che il Tribunale non abbia sanzionato la mancata prosecuzione della mediazione da parte dell'Ente, né abbia valutato tale condotta ai sensi dell'art. 116, secondo comma c.p.c e comunque quanto meno ai fini delle spese. 6. Si è costituito il il quale ha insistito per il rigetto dell'appello, con vittoria CP_1
di spese.
6.1 Quanto al primo motivo, ha innanzitutto premesso che, in ogni caso e quindi anche prescindendo dalla natura giuridica dell'area in questione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 133, lett. b) c.p.a., avendo la presente controversia a oggetto canoni liberamente pattuiti tra le parti nell'ambito di una relazione che presenta caratteri esclusivamente privatistici.
Ha quindi ribadito l'appartenenza al patrimonio indisponibile del bene immobile sulla base dei seguenti elementi:
- l'inserimento del bene nel piano delle alienazioni e valorizzazioni ai sensi dell'art. 58, co. 2
D.L. 112/2008;
- la carenza di un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio e quindi del requisito soggettivo ai fini di cui all'art. 826, co. 3 c.c.;
- la sottrazione dell'area alla originaria destinazione a “verde, sport, spettacoli all'aperto” determinata dalla sua locazione al fine della realizzazione di un impianto per la telefonia mobile;
- la non contestazione, da parte di in primo grado, dell'avvenuta recinzione dell'area CP_3 stessa e della sua conseguente separazione dal contesto circostante;
- la non configurabilità dell'attività di telecomunicazioni quale servizio pubblico.
6.2 Quanto al secondo motivo, ha contestato l'applicabilità dell'art. 93 CCE ai beni del patrimonio disponibile, sostenendo la necessità di una lettura della norma correlata all'art. 1, comma 816 L. 160/2019, che considera quale presupposto impositivo del canone l'occupazione anche abusiva delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, e al comma 831 bis dello stesso art. 1 che, fissando la misura del canone unico, non incide sul presupposto della sua applicazione.
6.3 Ha quindi contestato il terzo motivo, con il quale l'appellante ha allegato che dopo l'entrata in vigore dell'art. 8 bis D.Lgs. 135/2018 il canone unico si applicherebbe anche alle locazioni di beni disponibili, rilevando che tale norma, al comma 1, lettera c), si era limitata a integrare l'art. 12, co. 3 D.Lgs. 33/2016, il quale a sua volta non aveva in alcun modo ampliato l'ambito di applicazione dell'art. 93 – ora 54 – CCE al di fuori dei beni facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile. Né a diverse conclusioni – secondo l'appellato – può condurre l'art. 88 CCE che, consentendo l'accesso alle infrastrutture civili a condizioni eque e non discriminatorie, non vale a rendere pubblico il bene su cui l'impianto viene realizzato.
Il ha quindi eccepito l'inammissibilità, per novità, della domanda di nullità dell'art. CP_1
5 del contratto relativo all'incremento del canone in caso di sublocazione, e ne ha dedotto l'infondatezza, posto che si tratta di un obbligo liberamente assunto a fronte di nuovi
“operatori ospitati” e che era stata la stessa a informare il delle sublocazioni e CP_3 CP_1 delle relative conseguenze sull'ammontare del canone.
Infondata è poi, ad avviso del l'affermazione della tardività della contestazione del CP_1 ricevimento del bonifico di di Euro 3.509,01, essendo la circostanza stata CP_3
tempestivamente contestata sin dalla comparsa di risposta.
Infine, l'appellato ha evidenziato che correttamente il giudice di primo grado non l'aveva sanzionato per la mancata prosecuzione della procedura di mediazione dopo il primo incontro, una tale condotta non determinando l'improcedibilità della domanda.
7. All'udienza del 27.5.2025 la causa è stata discussa e infine decisa mediante lettura del dispositivo.
8. Il primo motivo è diretto a contestare l'oggetto del rapporto tra le parti e la natura del bene dedotto in contratto e, conseguentemente, il rigetto dell'eccezione di giurisdizione, che il giudice di primo grado ha fondato sull'appartenenza del bene stesso al patrimonio disponibile
(“non trattandosi di bene appartenente al patrimonio indisponibile di un ente destinato al pubblico servizio, bensì di un bene appartenente al patrimonio disponibile, lo stesso può essere concesso in uso a privati in forza di un contratto privato. Sussiste quindi la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria”; pag. 7 della sentenza).
8.1 La qualificazione dell'area concessa in godimento a condiziona effettivamente il CP_3
riparto di giurisdizione, essendo consolidato l'indirizzo secondo cui “1'attribuzione a privati dell'utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o dei Comuni, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione ed ancorché essa presenti elementi privatistici, è sempre riconducibile, ove non risulti diversamente, alla figura della concessione-contratto, atteso che il godimento dei beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene - entro certi 1imiti e per alcune utilità - solo mediante concessione amministrativa, con la conseguenza che le controversie attinenti al suddetto godimento sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, quando non abbiano ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi4. Nella figura della concessione-contratto, infatti, la
Pubblica Amministrazione è titolare di una posizione particolare e privilegiata rispetto all'altra parte, in quanto dispone, oltre che dei diritti e della facoltà che nascono comunemente dal contratto, di pubblici poteri che derivano direttamente dalla necessità di assicurare il pubblico interesse in quel particolare settore, in cui la concessione è diretta a produrre i suoi effetti. Qualora, invece, si tratti di beni del patrimonio disponibile dello Stato
o dei Comuni, il cui godimento sia stato concesso a terzi dietro corrispettivo, al di là del nomen iuris che le parti contraenti abbiano dato al rapporto, viene a realizzarsi lo schema privatistico della locazione e le controversie da esso insorgenti sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario” (Cass. S.U., n. 14865/2006).
Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., “deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene
a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio;
in difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio disponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta a un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del "nomen iuris" che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene a inquadrarsi nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario” (Cass. S.U., n. 6019/2016, espressione di orientamento del tutto consolidato). 8.2 Nella specie difetta il requisito soggettivo, non risultando l'adozione, da parte del CP_1
, di un atto amministrativo con il quale l'ente abbia manifestato la specifica volontà di
[...] destinare il bene immobile dedotto in contratto ad un pubblico servizio.
Al riguardo, l'appellante ha opposto che un tale atto non sarebbe esigibile, né richiesto dalla norma, necessari e sufficienti essendo <la consapevolezza e il consenso-volontà dell'Ente circa la destinazione dell'area a pubblico servizio”, riconosciuti dalla stessa convenzione inter partes <<nella parte in cui ha ammesso e rinvenuto la formalizzata intenzione dell'amministrazione di concedere una determinata area per un utilizzo specifico cioè «per il mantenimento apparecchiature telecomunicazione (…)» (art. 1) nonché “per stazione radio base telefonia mobile» 2 primo capoverso)< i>>>
(pag. 21 del ricorso in appello).
8.3 Si osserva che l'assunto dell'appellante confligge apertamente con i principi dettati dalla più autorevole giurisprudenza, la quale è ferma nella necessità - ai fini dell'integrazione del requisito soggettivo e quindi dell'inclusione di un determinato bene all'interno del patrimonio indisponibile – che la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico sia
“desumibile da un espresso atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio“ (Cons. Stato, sent. n. 221/2024; v. anche Cons. Stato, 12.2.2020, n. 1123; Cass. S.U., n. 4430/2014 richiede, analogamente, che la volontà dell'ente proprietario sia espressa in “un atto amministrativo ad hoc”).
La carenza del requisito soggettivo esclude di per sé l'appartenenza del bene in questione al patrimonio indisponibile, risultando assorbito l'esame della sussistenza dell'ulteriore requisito oggettivo. Conseguentemente, il contratto stipulato tra le parti va qualificato locazione (conformemente – peraltro – allo stesso nomen juris utilizzato), e la relativa, presente, controversia, è attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario.
Va pertanto respinto il primo motivo di appello.
9. Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere respinto la domanda di nullità dell'art. 5 del contratto, avente a oggetto la determinazione convenzionale del canone annuo di locazione, erroneamente ritenendo non applicabile ai beni appartenenti al patrimonio disponibile l'art. 93, co.2 del D. Lgs. 259/03.
9.1 L'art. 93 D.Lgs. 259/2003, nella formulazione vigente all'epoca di stipulazione del contratto di cui è causa (18.4.2013), disponeva, al primo comma che <Le Pubbliche
Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge>>.
Al secondo comma prevedeva che elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva
l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507>>.
Ad avviso dell'appellante, la norma di cui al secondo comma, vietando l'imposizione di oneri finanziari, reali o contributi, diversi dalla Tosap o dal Cosap, osterebbe alla pattuizione, nell'ambito di un contratto di locazione riguardante l'utilizzo di aree per l'installazione di impianti di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, di un canone superiore a quello stabilito per legge, non determinato in conformità alla Tosap, canone la cui previsione risulterebbe nulla e sostituita di diritto ex art. 1419, co. 2 c.c. con l'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di Tosap nella misura minima di Euro 516,46 annui (prevista sulla base del criterio residuale dell'art. 63, co. 2, lett. f) D.Lgs. 446/19975), e a far data dall'entrata in vigore del comma 831 bis dell'art. 1 L. 160/2019 in Euro 800,00 annui.
9.2 Ritiene la Corte – ribadendo il proprio indirizzo, di cui le parti hanno dato atto, espresso da buona parte della giurisprudenza di merito (v., tra le altre, C. App. Venezia, sent. 2488/2023) – che la norma invocata, laddove vieta l'imposizione di oneri finanziari, reali o contributi, <in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica>>, fatta salva l'applicazione della Tosap o del Cosap, si applichi esclusivamente all'ipotesi in cui i beni oggetto dell'occupazione da parte dei gestori telefonici appartengano al patrimonio indisponibile (o al demanio), e ciò sia in quanto i termini utilizzati (<non possono imporre>>; < Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto>>) implicano una posizione di supremazia della P.A., la quale agisce nella sua veste autoritativa, non compatibile con contratti di diritto privato nei quali le parti operano su un piano paritario, essendo precluso a ciascuna di esse di “imporre” alcunché, sia in quanto l'art. 93, facendo espressamente salva l'applicazione di Tosap e Cosap, “non può che riferirsi alle fattispecie in cui dette imposizioni sono dovute ai sensi della normativa che le prevede, in relazione ai beni demaniali o del patrimonio indisponibile, assoggettati appunto alla capacità impositiva degli Enti, non certo in relazione ai beni del patrimonio disponibile, verso i quali gli Enti si atteggiano a meri proprietari che ne dispongono in via contrattuale, senza esercitare poteri amministrativi o impositivi, con l'esclusione quindi di spazi ed aree pubbliche facenti parte del patrimonio disponibile dell'ente” (C. App. Milano, sent. 3638/2022).
Nella specie, la ritenuta appartenenza dell'area in questione al patrimonio disponibile esclude l'applicabilità del divieto di cui al secondo comma dell'art. 93 D.Lgs. 259/2003 e quindi la nullità della clausola determinativa del canone annuo.
9.3 Né a diverse conclusioni si perviene sulla base dell'art. 12, co. 3 D.Lgs. 33/2016, il quale ha disposto che <L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione>> (e che – come si dirà in occasione dell'esame del terzo motivo di appello - è stato successivamente integrato dall'art. 8 bis, co. 1 lett. c) del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazione dalla L. n.
12/2019).
Il ribadito utilizzo di termini (<essere soggetti>>) che presuppongono una posizione di supremazia della P.A. appare confermare l'inapplicabilità della norma ai contratti di diritto privato aventi a oggetto beni del patrimonio disponibile;
sotto altro profilo, si evidenzia che rimangono immutati, anche a seguito dell'introduzione della norma stessa, i presupposti oggettivi della fattispecie.
Va quindi respinto anche il secondo motivo di appello.
10. Il terzo motivo ha innanzitutto censurato la decisione del Tribunale di escludere l'applicazione dell'art. 93 D.Lgs. 259/2003 anche a seguito della entrata in vigore dell'art. 8 bis, co. 1 lett. c) del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazione dalla L. n. 12/2019, il quale ha aggiunto all'art. 12, co. 3 D.Lgs. 33/2016 sopra citato il seguente periodo:
<restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto>>.
Secondo tale disposizione, tenuto conto della sua formulazione letterale, avrebbe CP_3
introdotto un limite al potere della P.A. anche in fattispecie di determinazione del canone che trovino il loro titolo in una fonte contrattuale, risultando quindi applicabile anche a contratti di locazione di beni disponibili.
10.1 Si osserva, in contrario, che la norma in esame si è limitata a integrare l'art. 12, co. 3
D.Lgs. 33/2016 il quale, come già evidenziato, non ha ampliato – neppure nella formulazione modificata a seguito dell'aggiunta dell'inciso finale a opera dell'art. 8-bis D.L. 135/2018 – il limite di applicazione dell'art. 93 D.Lgs. 259/2003 al di fuori dei beni pubblici (demaniali e patrimoniali indisponibili), essendo rimasto immutato nell'art. 93 il richiamo a tasse o canoni applicabili solo a detti beni.
Rimane ferma quindi l'esclusione, per le ragioni già illustrate, dei contratti di locazione di beni patrimoniali disponibili dall'ambito applicativo dell'art. 93 (ora art. 54) D.Lgs.
259/2003.
10.2 La seconda censura sviluppata con il terzo motivo di appello attiene all'affermazione del giudice di primo grado, secondo cui anche l'applicazione della normativa relativa al canone unico patrimoniale (art. 1, comma 831 bis L. 160/2019, comma inserito dall'art. 40, comma
5-ter, D.L. 31.5.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.7.2021, n. 108) sarebbe limitata al corrispettivo di beni demaniali o patrimoniali indisponibili.
L'appellante ha rilevato, in particolare, che la norma che disciplina tale canone non distingue tra impianti presenti su aree disponibili o indisponibili, facendo invece riferimento a un canone massimo <per ogni impianto esistente su territorio di ciascun ente>>, a fronte del quale è dovuto il solo importo predeterminato di Euro 800,00. 10.2.1 L'art. 1, comma 831 bis L. 160/2019 dispone che <Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale
o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003>>.
Il comma 816 dell'art. 1 L. 160/2019 ha introdotto, <a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato “canone”>> in sostituzione, tra le altre, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Presupposto del canone, peraltro, è <l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico>> (successivo comma 819).
Tale quadro normativo non modifica quindi il presupposto applicativo del canone, che è ribadito espressamente essere costituito dall'occupazione <delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti>>, così confermandosi l'estraneità dei beni appartenenti, come quello di cui è causa, al patrimonio disponibile.
10.3 La domanda di nullità della clausola di cui all'art. 5 del contratto di locazione, nella parte in cui prevede una maggiorazione del canone di Euro 3.000,00 annui “in caso di sublocazione
… per ciascuno degli operatori ospitati”, pur ammissibile anche se formulata per la prima volta in appello (essendo la nullità del contratto rilevabile in secondo grado anche d'ufficio, qualora sulla validità del rapporto non si sia formato il giudicato interno;
v. Cass., n. 50/2023),
è infondata.
L'appellante ha sostenuto che non si tratterebbe propriamente di “sublocazione” dell'impianto bensì di “ospitalità”, mancando l'occupazione fisica dell'area locata da parte dell'asserito subconduttore, il quale condividerebbe esclusivamente l'infrastruttura di CP_3
e non sussistendo conseguentemente la causa della maggiorazione del canone.
10.3.1 Va premesso che, come rammentato – tra le altre – da Cass., n. 3080/2013 - la causa, concreta, del contratto è costituita dallo <scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, ai di là del modello astratto utilizzato: infatti, la causa,
“ancora iscritta nell'orbita della dimensione funzionale dell'atto", non può essere che
"funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto, seguendo un iter evolutivo del concetto di funzione economico- sociale del negozio che, muovendo dalla cristallizzazione normativa dei vari tipi contrattuali, si volga al fine a cogliere l'uso che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quella determinata, specifica (a suo modo unica) convenzione negoziale>>.
Ciò posto, la previsione di una maggiorazione del canone di locazione per l'ipotesi di riconoscimento, nell'interesse del conduttore, della facoltà di sublocazione, appare rispondere all'interesse del Comune locatore di vedere compensato un maggiore utilizzo dell'area conseguente alla presenza di più operatori.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante la causa, come sopra intesa, del negozio sussiste: va quindi respinta la domanda di nullità della clausola di cui all'art. 5 del contratto tra le parti.
10.4 Nell'ambito del terzo motivo, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in CP_3
cui ha ritenuto non provato il proprio versamento, mediante bonifico, della somma di Euro
3.509,01, sostenendo che lo stesso, contestato dal non era stato documentato. CP_1
Allega l'appellante che la contestazione, da parte del dell'accreditamento della CP_1 somma era stata tardiva, e non avrebbe quindi dovuto essere considerata, risultando quindi provato il pagamento.
10.4.1 La censura è infondata.
Il ebbe a contestare tempestivamente, sin dalla comparsa di costituzione e CP_1
risposta in primo grado, e in modo specifico, la ricezione del pagamento, ricezione che, non essendo documentata, non può dunque ritenersi provata (“quanto invece al preteso versamento di euro 3.509,01 che sarebbe stato effettuato da a mezzo bonifico in data CP_4
5.1.2018 (doc. 21 di ctp, pag.10) lo stesso non risulta mai pervenuto al CP_1
Probabilmente lo stesso dev'essere stato rifiutato dal vecchio tesoriere in quanto dall'1.1.2018 il servizio di tesoreria era passato al nuovo gestore Credifriuli”; pag. 11).
11. Il quarto motivo ha a oggetto la ritenuta illegittimità del rigetto della domanda riconvenzionale di di ripetizione dell'indebito. CP_3
11.1 Al riguardo, è sufficiente osservare come il presupposto della domanda riconvenzionale fosse l'accertamento del carattere indebito del pagamento della somma ingiunta, carattere a sua volta discendente dall'eccepita nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del canone annuo.
Con la conseguenza che, ribadito l'accertamento della validità della determinazione convenzionale del canone, non può che respingersi il motivo in esame.
12. Infine, l'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado abbia omesso di
“sanzionare” (pag. 49 del ricorso in appello) la condotta del consistita nel non dare CP_1 seguito al procedimento di mediazione senza allegare un giustificato motivo, né di avere valutato una tale condotta ai sensi dell'art. 116, II co. c.p.c. o quantomeno ai fini delle spese di lite.
12.1 L'art. 8, comma 4 bis D.Lgs. 28/2010 vigente all'epoca del giudizio di primo grado (il giudice dispose l'avvio delle parti alla mediazione con ordinanza resa all'udienza del
7.2.2023) disponeva che: <Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio>>.
Il partecipò al primo incontro innanzi al mediatore, dichiarando - all'esito – CP_1 di non intendere proseguire nella procedura (v. verbale dd. 15.3.2023 prodotto da parte opposta in primo grado). Come correttamente rilevato dal Tribunale di Udine, la mancata prosecuzione della mediazione, oltre a non essere stata eccepita dall'opponente alla prima udienza successiva, non determina, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 8 D.Lgs. 28/2010,
l'improcedibilità della domanda, né comporta conseguenze ai sensi dell'art. 116, co. 2 c.p.c.
o relativamente al regolamento delle spese di lite.
E' quindi infondata anche l'ultima censura svolta dall'appellante.
13. L'appello viene pertanto respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 (e aggiornati dal D.M. 147/2022) per lo scaglione di riferimento (cause di valore da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria, in mancanza di un suo effettivo svolgimento. 14.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 285/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_3
203/2024 del Tribunale di Udine che, per l'effetto, conferma;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado in favore dell'appellata, liquidate in Euro 9.991,00 per compensi, oltre a spese generali, CPA e IVA – se dovuta - ex lege;
- dichiara sussistere i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Trieste, 27 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Daniele Venier dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le parti avevano convenuto un canone annuo di euro 8.000,00, indicizzato, da corrispondersi in quattro rate trimestrali ed era previsto che lo stesso fosse incrementato di ulteriori euro 3.000,00 per ciascuno degli operatori ospitati, sino ad un totale di euro 6.000,00 (art. 5 del contratto). Il Comune lamentava, in particolare, il mancato pagamento delle quattro rate relative al 2018 e 2109, per un ammontare di 14.036,04 per ogni annualità; il mancato pagamento di due rate relative al 2020, per euro 7.018,02, nonché il mancato pagamento di euro 13.519,58 per il 2021 e di euro 10.010,55 per il 2022, avendo il conduttore corrisposto la somma di soli euro 516,46 per ciascun anno. 2 In particolare, dall'art. 1 del contratto di locazione (doc. 1), dalla descrizione dell'impianto, dagli allegati planimetrici, nonché dalla ripresa fotografica allegata (doc. 5). 3 Oggi sostituito dall'art. 1, comma 1 del d. lgs. 8.11.2021, n. 207 e confluito nel nuovo art. 54 del d. lgs. 259/03. 4 Controversie oggi disciplinate, quanto alla giurisdizione, dall'art. 133, co. 1, lett. b) D.Lgs. 104/2010, che prevede siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo <b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione beni pubblici, eccezione delle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi quelle attribuite ai tribunali acque pubbliche al tribunale superiore>>. 5 Applicabile, secondo “in mancanza di un diverso criterio normativo stabilito appositamente CP_3 per il servizio di telefonia mobile e in mancanza di una specifica tariffa per l'occupazione del suolo pubblico definita dal regolamento comunale nel caso di occupazioni permanenti effettuate da operatori di telecomunicazioni per installazioni di infrastrutture di telefonia” (pag. 16 del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo)