TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 7854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7854 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice AN CI
All'esito dell' udienza del 2 luglio 2025, svolta con trattazione scritta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 14726/2025 R.G. promossa da:
parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Sellaro Parte_1
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il funzionario delegato CP_1
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 18.04.2025 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei CP_1
a decorrere dal 27.10.2024, oltre gli accessori di legge.
Deduceva che con decreto di omologa del 03.12.2024 il Tribunale di Roma sez. lavoro aveva accertato il possesso del requisito sanitario ex art. 1 l. n. 18/80 a decorrere dalla domanda amm.va del 27.102023; di aver notificato detta omologa all' in data CP_1
07.12.2024 unitamente al modello di pagamento AP 70; che l' non aveva CP_1
provveduto al pagamento di quanto dovuto;
che erano trascorsi i 120 giorni previsti per la liquidazione della provvidenza economica. Insisteva quindi per l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite. Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l che chiedeva dichiararsi la cessata CP_1
materia del contendere per avere l'Istituto provveduto ad emettere il provvedimento di prima liquidazione (TE08) in data 15.04.2025 con accredito del 02.05.2025, comprensivo degli arretrati. Chiedeva la compensazione delle spese
All'esito dell'udienza del 2 luglio 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
Osserva la Giudice che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per avere l' provveduto al pagamento della provvidenza. CP_1
Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere compensate tra le parti, avendo l' CP_1
provveduto a emettere il provvedimento di prima liquidazione il 15.04.2025, in data antecedente il deposito del ricorso avvenuto il 18.04.2025.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE
COMPENSA TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE.
Roma, 2 luglio 2025
La Giudice
AN CI
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice AN CI
All'esito dell' udienza del 2 luglio 2025, svolta con trattazione scritta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 14726/2025 R.G. promossa da:
parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Sellaro Parte_1
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il funzionario delegato CP_1
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 18.04.2025 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei CP_1
a decorrere dal 27.10.2024, oltre gli accessori di legge.
Deduceva che con decreto di omologa del 03.12.2024 il Tribunale di Roma sez. lavoro aveva accertato il possesso del requisito sanitario ex art. 1 l. n. 18/80 a decorrere dalla domanda amm.va del 27.102023; di aver notificato detta omologa all' in data CP_1
07.12.2024 unitamente al modello di pagamento AP 70; che l' non aveva CP_1
provveduto al pagamento di quanto dovuto;
che erano trascorsi i 120 giorni previsti per la liquidazione della provvidenza economica. Insisteva quindi per l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite. Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l che chiedeva dichiararsi la cessata CP_1
materia del contendere per avere l'Istituto provveduto ad emettere il provvedimento di prima liquidazione (TE08) in data 15.04.2025 con accredito del 02.05.2025, comprensivo degli arretrati. Chiedeva la compensazione delle spese
All'esito dell'udienza del 2 luglio 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
Osserva la Giudice che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per avere l' provveduto al pagamento della provvidenza. CP_1
Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere compensate tra le parti, avendo l' CP_1
provveduto a emettere il provvedimento di prima liquidazione il 15.04.2025, in data antecedente il deposito del ricorso avvenuto il 18.04.2025.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE
COMPENSA TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE.
Roma, 2 luglio 2025
La Giudice
AN CI
pagina 2 di 2