Articolo 3 della Legge 13 luglio 1967, n. 583
Articolo 2Articolo 4
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13 agosto 1967
Art. 3. (Maggiorazione delle pensioni di riversibilita)

A decorrere dal 10 gennaio 1965, le pensioni spettanti ai superstiti, in corso di godimento a tale data, sono dovute nell'importo che si ottiene applicando alle pensioni dirette, calcolate a norma dei precedenti articoli 1 e 2, Le percentuali di riversibilita' di cui all' articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 .
A decorrere dal 1 gennaio 1966, le pensioni spettanti ai superstiti, in corso di godimento a tale data, sono dovute nell'importo che si ottiene applicando alle pensioni dirette, calcolate a norma dei precedenti articoli 1 e 2, le percentuali di riversibilita' indicate nello articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , nel testo modificato dall'articolo 6 della presente legge.
Entrata in vigore il 13 agosto 1967