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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 41878 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa il giorno 13.3.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma via Valdinievole n. 8 presso Parte_1 lo studio dell'avv. Beatrice Ceci, che la rappresenta e difende giusta delega in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato per procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.11.2025 e ritualmente notificato la ricorrente adiva questo Tribunale esponendo di avere ottenuto in data 24.5.2024 nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. incardinato dinanzi al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro (n.r.g. 25872/2023) il decreto di omologa con riconoscimento dei requisiti sanitari previsti dall'art.1 della L. 222/84 (assegno ordinario di invalidità) a decorrere dal 1.2.2023; di avere notificato all' in data 28.5.2024 il detto decreto nonché la CP_1 documentazione necessaria per l'erogazione dei ratei;
di avere sollecitato in data 20.9.2024 l' ad erogare la prestazione, senza tuttavia ricevere alcun riscontro CP_1
e di essere, pertanto, stata costretta ad introdurre il presente giudizio.
1 Concludeva chiedendo di accertare il diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 1.2.2023 e di condannare l' resistente al pagamento dei ratei CP_1 maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori di legge. Si costituiva in giudizio l' il 23.12.2024 che rappresentava che a seguito del CP_1 completamento dell'istruttoria relativa alla posizione della ricorrente, in data 17.12.2024 era stata posta in liquidazione la prestazione (allegato 1, TE08) e che erano stati calcolati altresì tutti gli arretrati per il periodo dal 1.2.2023 fino al 31.12.2024, i quali sarebbero stati posti in pagamento alla fine del mese di gennaio 2025 (doc. 2 evidenze arretrati). Il giudice, pertanto, su richiesta delle parti, concedeva un rinvio per verificare l'effettivo pagamento degli arretrati concedendo termine fino al 12.3.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., le quali erano ritualmente depositate dalle parti. La causa va, pertanto, decisa alla stregua delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle dette note di trattazione scritta, nelle quali si è dato atto dell'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati. È, dunque, cessata la materia del contendere e le spese di lite - che seguono la soccombenza virtuale - sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della vertenza, del comportamento collaborativo dell' e CP_1 dello scaglione di valore della causa.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 13.3.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
2
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 41878 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa il giorno 13.3.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma via Valdinievole n. 8 presso Parte_1 lo studio dell'avv. Beatrice Ceci, che la rappresenta e difende giusta delega in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato per procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.11.2025 e ritualmente notificato la ricorrente adiva questo Tribunale esponendo di avere ottenuto in data 24.5.2024 nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. incardinato dinanzi al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro (n.r.g. 25872/2023) il decreto di omologa con riconoscimento dei requisiti sanitari previsti dall'art.1 della L. 222/84 (assegno ordinario di invalidità) a decorrere dal 1.2.2023; di avere notificato all' in data 28.5.2024 il detto decreto nonché la CP_1 documentazione necessaria per l'erogazione dei ratei;
di avere sollecitato in data 20.9.2024 l' ad erogare la prestazione, senza tuttavia ricevere alcun riscontro CP_1
e di essere, pertanto, stata costretta ad introdurre il presente giudizio.
1 Concludeva chiedendo di accertare il diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 1.2.2023 e di condannare l' resistente al pagamento dei ratei CP_1 maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori di legge. Si costituiva in giudizio l' il 23.12.2024 che rappresentava che a seguito del CP_1 completamento dell'istruttoria relativa alla posizione della ricorrente, in data 17.12.2024 era stata posta in liquidazione la prestazione (allegato 1, TE08) e che erano stati calcolati altresì tutti gli arretrati per il periodo dal 1.2.2023 fino al 31.12.2024, i quali sarebbero stati posti in pagamento alla fine del mese di gennaio 2025 (doc. 2 evidenze arretrati). Il giudice, pertanto, su richiesta delle parti, concedeva un rinvio per verificare l'effettivo pagamento degli arretrati concedendo termine fino al 12.3.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., le quali erano ritualmente depositate dalle parti. La causa va, pertanto, decisa alla stregua delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle dette note di trattazione scritta, nelle quali si è dato atto dell'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati. È, dunque, cessata la materia del contendere e le spese di lite - che seguono la soccombenza virtuale - sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della vertenza, del comportamento collaborativo dell' e CP_1 dello scaglione di valore della causa.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 13.3.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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