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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/12/2025, n. 6030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6030 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
IO IN, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 167/21 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 luglio 2025 promossa da
nuova denominazione di (C.F. Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, P.IVA_1
Via Pietro Cossa n°2, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi, giusta procura alle liti versata in atti
attrice
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Zafferana Etnea via Roma n. 411 presso lo studio dell'avv. P.IVA_2
FI AR NT, giusta procura versata in atti
convenuto
OGGETTO: PAGAMENTO SOMME
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed pagina 1 di 9 eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 30.12.2020 la nuova denominazione di Parte_1
Part (per brevità citava in giudizio il Parte_2 Controparte_1
al fine di ottenere la condanna al pagamento della somma di € 7.157,28 per sorte capitale,
[...]
oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, “determinati nella misura degli
interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. 231/02 come modificato dal D. Lgs. 192/12, interessi anatocistici sui predetti interessi moratori maturati e scaduti da oltre sei mesi, la somma di € 960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n°231/02 come novellato dal D.Lgs. n.192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, in relazione alle fatture emesse da CP_2
per l'anno 2017 e cedute a . Agiva, altresì, per ottenere la condanna dell'Ente
[...] CP_3
convenuto al pagamento della somma di € 4.680,00 a titolo di ulteriori interessi di mora (maturati per tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta), degli interessi anatocistici sui predetti interessi moratori maturati e scaduti da oltre sei mesi e della somma di €
6.200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n°231/02 come novellato dal D.Lgs. n.192/12, per le fatture tardivamente pagate.
Part La allegava di essersi resa cessionaria dei crediti vantati dal nei confronti Controparte_2
dell'Ente convenuto, sia in relazione alla sorte capitale quanto in relazione ai relativi interessi di mora maturati e maturandi, mediante contratti di cessione dei crediti, redatti per scrittura privata autenticata da Notaio e regolarmente notificati all'Ente convenuto.
Part In particolare, il contratto di cessione dei crediti sottoscritto tra e del Controparte_2
22.12.2017 (per crediti anno 2017) veniva notificato al convenuto in data 27.02.2018. I due CP_1
Part contratti di cessione degli ulteriori crediti sottoscritti tra EN OL e (in data 15.12.2016 – per crediti anno 2016-2017 - e in data 14.12.2017 – per crediti anno 2013 e 2017) venivano notificati a mezzo pec rispettivamente in data 5.01.2017 e 4.01.2018 ed, infine, i contratti di cessione dei crediti pagina 2 di 9 Part stipulati tra e in data 22.12.2016 (per crediti anno 2016) e in data 22.12.2017 (per Parte_3
crediti anno 2017) venivano notificati a mezzo pec rispettivamente in data 3.01.2017 e 22.02.2018.
CP_
Deduceva che l convenuto non aveva sollevato contestazioni nè in ordine all'esistenza e all'ammontare dei crediti, né in ordine all'erogazione delle forniture, anche dopo il ricevimento delle fatture e della notifica dell'atto di cessione.
Si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente l'improcedibilità Controparte_5
della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, il difetto di
Part legittimazione attiva della nonché la connessione oggettiva e soggettiva del giudizio per cui è
causa con altri due procedimenti pendenti dinanzi a questo Tribunale. Nel merito contestava, in via principale, le domande di parte attrice così come formulate perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, ne chiedeva il rigetto. In subordine, atteso il riconoscimento parziale del debito, chiedeva il
Part ricalcolo del credito vantato dalla
Atteso l'esito negativo della disposta negoziazione assistita, venivano concessi i termini ex art. 183
VI comma cpc e con ordinanza dell'8.05.2024 il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo “rilevato che è
opportuno che le parti documentino la pendenza e lo stato dei giudizi richiamati inter partes iscritti ai
nn. 9706/20 e 7990/20 RG, nonché depositino gli atti dei detti giudizi al fine di verificare la
coincidenza o meno della poste creditorie azionate”.
Con successiva ordinanza del 21.10.2024 il Tribunale disponeva la trasmissione degli atti al
Presidente di Sezione in ordine alla prospettata connessione “rilevato che la presente controversia
appare connessa con quelle iscritte ai nn. 9706/20 RG e 7990/20 (G.I. dott.ssa Cosentino e dott.ssa
Codecasa), sia dal punto di vista soggettivo (stesse parti) che oggettivo (atteso che le pretese creditorie
Part avanzate da sembrerebbero essere in parte duplicate nei giudizi in esame)”.
Con decreto del 4.11.2024 il Presidente di sezione rimetteva gli atti al Giudice designato “non
ravvisando le ragione di connessione dedotte”.
All'udienza del 2/07/2025 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con pagina 3 di 9 la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della sollevata dal perché infondata. Controparte_5
Sulla configurabilità dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva quale eccezione in senso stretto e sulla conseguente inammissibilità della stessa – attesa la costituzione tardiva del
[...]
- avendo ad oggetto una questione di merito, come nel caso di specie, la Corte di CP_5
Cassazione con l'ordinanza n. 39528 del 05.11.2021 ha chiarito “che la stessa debba essere
configurata quale mera difesa aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni
stato e grado del giudizio”. Nello specifico la Corte di Cassazione con la predetta sentenza ha richiamato il principio consolidato dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 2951/2016) in virtù del quale la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa come tale aperta al contraddittorio processuale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e non già un'eccezione in senso stretto. Ha precisato poi che essendo la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio elemento costitutivo della domanda ed attinente al merito della decisione, spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
Ciò premesso, nel giudizio per cui è causa ha sufficientemente allegato e provato la Parte_1
titolarità del diritto di credito vantato.
È noto che la società incorporante (nel caso di fusione c.d. per incorporazione) assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i rapporti anteriori (compresi,
chiaramente, quelli della stessa società incorporante), ivi compresi quelli processuali.
Dalla documentazione in atti, a far data dal 05.03.2021 – giusta Parte_2
comunicazione inviata al - ha cambiato i propri riferimenti societari a Controparte_5
seguito del completamento della fusione per incorporazione di (Banca Depositaria Controparte_6
pagina 4 di 9 , acquisendo la nuova denominazione di , mantenendo invariata la sede (Via Controparte_7 Pt_1
Domenichino 5, 20149 Milano) la partiva iva (P.I. ) e il codice di fatturazione elettronica. P.IVA_1
In ordine poi alle cessioni di credito per cui è causa, le stesse risultano regolarmente notificate
CP_ all' convenuto e, dunque, sono opponibili allo stesso.
Ne discende il rigetto della sollevata eccezione.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Part CP_ La banca nella sua qualità di cessionaria dei crediti azionati nei confronti dell' odierno convenuto ha documentato e provato i titoli in forza dei quali il aveva Controparte_5
sottoscritto i contratti di fornitura di energia elettrica con la , nonché le fatture e la Controparte_2
documentazione comprovante il ricevimento delle fatture da parte del convenuto. I crediti CP_1
nascenti dalle prestazioni rese sono stati oggetto di fatture e poi di solleciti di pagamento ritualmente comunicati all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente convenuto già nel giugno 2020. , giusti rapporti di accettazione e di consegna allegati.
Part Nel caso di specie, la ha dedotto l'inadempimento del per Pt_2 Controparte_1
non avere saldato la sorte capitale per un importo residuo pari ad € 7.157,28 con riferimento a fatture
(anno 2017), giusto elenco riepilogativo in atti, nonché gli interessi di mora maturati e CP_2
maturandi sulla sorte capitale, gli interessi anatocistici, la somma di € 960,00 (€ 40,00 x 24 fatture) ex art. 6, comma 2 del D.Lgs. 231/02 come novellato dal D.Lgs. 192/12, l'ulteriore importo di € 4.680,00
a titoli di ulteriori interessi di mora, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi (fatture EN OL e ) da quelli costituenti la Controparte_5 Parte_3
sorte capitale insoluta – fatturati mediante le Note Debito Interessi- nonchè gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, nonché la somma di € 6.200,00 (€
40,00 x 155 fatture) si sensi dell'art 6, comma 2 del D.Lgs. 231/02 come novellato dal D.Lgs. 192/12.
Giova innanzitutto premettere che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo pagina 5 di 9 diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (Cfr. multis Cass. Civile sez.
III n. 8615/2006, cass.civ. sez. I n. 13674/2006).
Quanto all'adempimento dell'onere gravante sulla cessionaria di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, parte attrice ha prodotto i contratti di cessione del credito, le fatture emesse da in favore del oggetto della cessione, i solleciti di pagamento notificati Controparte_2 CP_1
all'ente convenuto, la documentazione comprovante i rapporti intercorsi tra il e la società CP_1
fornitrice assolvendo pienamente all'onere della prova su di esso gravante.
Di contro il se per un verso eccepisce che una parte delle fatture Controparte_1
contestate relativamente alla sorte capitale non sono state notificate al e che, pertanto, non ha CP_1
potuto provvedere al pagamento delle stesse, per altro verso riconosce parzialmente il debito nei
Part CP_ confronti della In particolare, l' convenuto dichiara di non avere provveduto al pagamento di alcune delle fatture contestate emesse da - o perché inviate ad un codice univoco Controparte_2
errato o perché mai notificate e per le quali dichiara- in subordine - di esserne debitore per un importo di € 1573,58 (chiedendo, conseguentemente, il ricalcolo degli interessi richiesti).
Ebbene, con riguardo alle somme in contestazione, l'ente non ha prodotto la documentazione comprovante l'effettivo accredito di tali somme, quali estratti/schermate/videate dell'accredito/bonifico oppure del proprio estratto di conto corrente, ad eccezione d'elenco riepilogativo delle fatture contestate con delle annotazioni scritte a mano e delle immagini stampate dalla piattaforma dei crediti
Parte commerciali del (che non danno piena prova né dei pagamenti effettuati né della mancata regolare notifica delle fatture impagate).
Rileva dunque il Tribunale l'irrilevanza della documentazione prodotta dal a provare CP_1
l'effettivo parziale pagamento delle somme indicate, non avendo quest'ultimo prodotto in giudizio documentazione idonea a dimostrare l'effettivo pagamento degli importi pretesi dalla banca cessionaria pagina 6 di 9 (come una eventuale quietanza di pagamento ovvero la prova del bonifico) essendosi limitato a depositare delle schermate/foto, i quali, tuttavia, non provano l'adempimento dell'obbligazione poiché,
come detto, il pagamento non coincide con l'emissione dell'ordinativo di pagamento che costituisce,
invece, un atto interno della procedura finalizzato all'adempimento dell'obbligazione (cfr. Cass. civ.,
sez. lav., 13 giugno 2016, n. 12099).
Concludendo per ciò che concerne i crediti per sorte capitale azionati in giudizio, per un importo pari ad € 7.157,28 deve affermarsi che avendo parte attrice assolto all'onere probatorio su di esso gravante di provare la fonte del rapporto negoziale e non essendo contestata l'effettuazione delle prestazioni, comunque documentata, il relativo credito, in difetto di pagamento o di altra causa estintiva di cui non è stata data prova, deve integralmente riconoscersi in favore della cessionaria.
Tale credito deve maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n.192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze del termine di pagamento delle fatture, (scadenza riportata nell'elenco riprodotto sub. All.A), al saldo. Sul
credito vantato e azionato in via giudiziale, come sopra determinato, competono gli interessi anatocistici in misura pari al saggio degli interessi legali di mora previsti sempre dai citati artt. 2 e 4 del
D. Lgs. 231/02, come richiamato dall'art. 1284 Cod. Civ. a far data dalla notifica dell'atto di citazione
(30/12/2020) e sino al saldo.
Con riferimento all'importo di € 4.680,00 quale somma richiesta a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, parte attrice con il deposito dell'elenco delle note di debito allegato all'atto introduttivo del giudizio, indicante il nominativo delle società che avevano emesso le fatture per sorte
Part capitale (il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora per il cui pagamento ha emsso la Nota Debito), la data di scadenza di tali fatture sulla scorta di ciascuna delle quali è stata calcolata la
Part decorrenza degli interessi ( “data inizio”, la data in cui tali fatture sono state accreditate a con conseguente interruzione del calcolo degli interessi di mora, ha pòrovato anche tale credito e parte pagina 7 di 9 Part convenita dovrà essere condannata a versare a su detta somma gli interessi moratori nella misura di legge, nonché gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.
Va ricosciuto, pertanto, l'ulteriore credito di €. 960,00 (40,00x24) vantato dalla società istante ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale e di € 6.200,00 (40,00 x 155) per il mancato pagamento delle fatture ulteriori rispetto alla sorte capitale tardivamente pagate (che hanno generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito).
Le spese del giudizio vanno poste interamente a carico di parte convenuta nei confronti della parte attrice, uova denominazione di e liquidate Parte_1 Pt_2 Parte_2
come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione, da nuova denominazione di Parte_1 [...]
contro , disattesa ogni ulteriore Parte_2 Controparte_1
istanza, così provvede:
1. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di parte attrice, della somma di € 7.157,28 per sorte capitale;
2. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_5
favore di parte attrice, degli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale determinati ex art. 2 e 5 D.Lgs. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale;
3. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_5
favore di parte attrice, degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla pagina 8 di 9 sorte capitale, che alla data di notifica dell'atto di citazione, risultano scaduti da oltre sei mesi,
ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati ex art. 2 e 5 D.Lgs. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione, nonché al pagamento della somma di € 4.680,00 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, nonché gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.
4. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_5
favore di parte attrice nonché al pagamento delle ulteriori somme ai sensi dell'art. 6, comma 2,
del D. Lgs. n°231/02 come novellato dal D.Lgs. n.192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale e delle fatture tardivamente pagate;
5. condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio, in favore di parte attrice,
liquidate in € 2.500,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania addì 15 dicembre 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. IO IN)
pagina 9 di 9
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
IO IN, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 167/21 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 luglio 2025 promossa da
nuova denominazione di (C.F. Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, P.IVA_1
Via Pietro Cossa n°2, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi, giusta procura alle liti versata in atti
attrice
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Zafferana Etnea via Roma n. 411 presso lo studio dell'avv. P.IVA_2
FI AR NT, giusta procura versata in atti
convenuto
OGGETTO: PAGAMENTO SOMME
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed pagina 1 di 9 eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 30.12.2020 la nuova denominazione di Parte_1
Part (per brevità citava in giudizio il Parte_2 Controparte_1
al fine di ottenere la condanna al pagamento della somma di € 7.157,28 per sorte capitale,
[...]
oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, “determinati nella misura degli
interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. 231/02 come modificato dal D. Lgs. 192/12, interessi anatocistici sui predetti interessi moratori maturati e scaduti da oltre sei mesi, la somma di € 960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n°231/02 come novellato dal D.Lgs. n.192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, in relazione alle fatture emesse da CP_2
per l'anno 2017 e cedute a . Agiva, altresì, per ottenere la condanna dell'Ente
[...] CP_3
convenuto al pagamento della somma di € 4.680,00 a titolo di ulteriori interessi di mora (maturati per tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta), degli interessi anatocistici sui predetti interessi moratori maturati e scaduti da oltre sei mesi e della somma di €
6.200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n°231/02 come novellato dal D.Lgs. n.192/12, per le fatture tardivamente pagate.
Part La allegava di essersi resa cessionaria dei crediti vantati dal nei confronti Controparte_2
dell'Ente convenuto, sia in relazione alla sorte capitale quanto in relazione ai relativi interessi di mora maturati e maturandi, mediante contratti di cessione dei crediti, redatti per scrittura privata autenticata da Notaio e regolarmente notificati all'Ente convenuto.
Part In particolare, il contratto di cessione dei crediti sottoscritto tra e del Controparte_2
22.12.2017 (per crediti anno 2017) veniva notificato al convenuto in data 27.02.2018. I due CP_1
Part contratti di cessione degli ulteriori crediti sottoscritti tra EN OL e (in data 15.12.2016 – per crediti anno 2016-2017 - e in data 14.12.2017 – per crediti anno 2013 e 2017) venivano notificati a mezzo pec rispettivamente in data 5.01.2017 e 4.01.2018 ed, infine, i contratti di cessione dei crediti pagina 2 di 9 Part stipulati tra e in data 22.12.2016 (per crediti anno 2016) e in data 22.12.2017 (per Parte_3
crediti anno 2017) venivano notificati a mezzo pec rispettivamente in data 3.01.2017 e 22.02.2018.
CP_
Deduceva che l convenuto non aveva sollevato contestazioni nè in ordine all'esistenza e all'ammontare dei crediti, né in ordine all'erogazione delle forniture, anche dopo il ricevimento delle fatture e della notifica dell'atto di cessione.
Si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente l'improcedibilità Controparte_5
della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, il difetto di
Part legittimazione attiva della nonché la connessione oggettiva e soggettiva del giudizio per cui è
causa con altri due procedimenti pendenti dinanzi a questo Tribunale. Nel merito contestava, in via principale, le domande di parte attrice così come formulate perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, ne chiedeva il rigetto. In subordine, atteso il riconoscimento parziale del debito, chiedeva il
Part ricalcolo del credito vantato dalla
Atteso l'esito negativo della disposta negoziazione assistita, venivano concessi i termini ex art. 183
VI comma cpc e con ordinanza dell'8.05.2024 il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo “rilevato che è
opportuno che le parti documentino la pendenza e lo stato dei giudizi richiamati inter partes iscritti ai
nn. 9706/20 e 7990/20 RG, nonché depositino gli atti dei detti giudizi al fine di verificare la
coincidenza o meno della poste creditorie azionate”.
Con successiva ordinanza del 21.10.2024 il Tribunale disponeva la trasmissione degli atti al
Presidente di Sezione in ordine alla prospettata connessione “rilevato che la presente controversia
appare connessa con quelle iscritte ai nn. 9706/20 RG e 7990/20 (G.I. dott.ssa Cosentino e dott.ssa
Codecasa), sia dal punto di vista soggettivo (stesse parti) che oggettivo (atteso che le pretese creditorie
Part avanzate da sembrerebbero essere in parte duplicate nei giudizi in esame)”.
Con decreto del 4.11.2024 il Presidente di sezione rimetteva gli atti al Giudice designato “non
ravvisando le ragione di connessione dedotte”.
All'udienza del 2/07/2025 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con pagina 3 di 9 la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della sollevata dal perché infondata. Controparte_5
Sulla configurabilità dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva quale eccezione in senso stretto e sulla conseguente inammissibilità della stessa – attesa la costituzione tardiva del
[...]
- avendo ad oggetto una questione di merito, come nel caso di specie, la Corte di CP_5
Cassazione con l'ordinanza n. 39528 del 05.11.2021 ha chiarito “che la stessa debba essere
configurata quale mera difesa aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni
stato e grado del giudizio”. Nello specifico la Corte di Cassazione con la predetta sentenza ha richiamato il principio consolidato dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 2951/2016) in virtù del quale la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa come tale aperta al contraddittorio processuale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e non già un'eccezione in senso stretto. Ha precisato poi che essendo la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio elemento costitutivo della domanda ed attinente al merito della decisione, spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
Ciò premesso, nel giudizio per cui è causa ha sufficientemente allegato e provato la Parte_1
titolarità del diritto di credito vantato.
È noto che la società incorporante (nel caso di fusione c.d. per incorporazione) assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i rapporti anteriori (compresi,
chiaramente, quelli della stessa società incorporante), ivi compresi quelli processuali.
Dalla documentazione in atti, a far data dal 05.03.2021 – giusta Parte_2
comunicazione inviata al - ha cambiato i propri riferimenti societari a Controparte_5
seguito del completamento della fusione per incorporazione di (Banca Depositaria Controparte_6
pagina 4 di 9 , acquisendo la nuova denominazione di , mantenendo invariata la sede (Via Controparte_7 Pt_1
Domenichino 5, 20149 Milano) la partiva iva (P.I. ) e il codice di fatturazione elettronica. P.IVA_1
In ordine poi alle cessioni di credito per cui è causa, le stesse risultano regolarmente notificate
CP_ all' convenuto e, dunque, sono opponibili allo stesso.
Ne discende il rigetto della sollevata eccezione.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Part CP_ La banca nella sua qualità di cessionaria dei crediti azionati nei confronti dell' odierno convenuto ha documentato e provato i titoli in forza dei quali il aveva Controparte_5
sottoscritto i contratti di fornitura di energia elettrica con la , nonché le fatture e la Controparte_2
documentazione comprovante il ricevimento delle fatture da parte del convenuto. I crediti CP_1
nascenti dalle prestazioni rese sono stati oggetto di fatture e poi di solleciti di pagamento ritualmente comunicati all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente convenuto già nel giugno 2020. , giusti rapporti di accettazione e di consegna allegati.
Part Nel caso di specie, la ha dedotto l'inadempimento del per Pt_2 Controparte_1
non avere saldato la sorte capitale per un importo residuo pari ad € 7.157,28 con riferimento a fatture
(anno 2017), giusto elenco riepilogativo in atti, nonché gli interessi di mora maturati e CP_2
maturandi sulla sorte capitale, gli interessi anatocistici, la somma di € 960,00 (€ 40,00 x 24 fatture) ex art. 6, comma 2 del D.Lgs. 231/02 come novellato dal D.Lgs. 192/12, l'ulteriore importo di € 4.680,00
a titoli di ulteriori interessi di mora, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi (fatture EN OL e ) da quelli costituenti la Controparte_5 Parte_3
sorte capitale insoluta – fatturati mediante le Note Debito Interessi- nonchè gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, nonché la somma di € 6.200,00 (€
40,00 x 155 fatture) si sensi dell'art 6, comma 2 del D.Lgs. 231/02 come novellato dal D.Lgs. 192/12.
Giova innanzitutto premettere che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo pagina 5 di 9 diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (Cfr. multis Cass. Civile sez.
III n. 8615/2006, cass.civ. sez. I n. 13674/2006).
Quanto all'adempimento dell'onere gravante sulla cessionaria di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, parte attrice ha prodotto i contratti di cessione del credito, le fatture emesse da in favore del oggetto della cessione, i solleciti di pagamento notificati Controparte_2 CP_1
all'ente convenuto, la documentazione comprovante i rapporti intercorsi tra il e la società CP_1
fornitrice assolvendo pienamente all'onere della prova su di esso gravante.
Di contro il se per un verso eccepisce che una parte delle fatture Controparte_1
contestate relativamente alla sorte capitale non sono state notificate al e che, pertanto, non ha CP_1
potuto provvedere al pagamento delle stesse, per altro verso riconosce parzialmente il debito nei
Part CP_ confronti della In particolare, l' convenuto dichiara di non avere provveduto al pagamento di alcune delle fatture contestate emesse da - o perché inviate ad un codice univoco Controparte_2
errato o perché mai notificate e per le quali dichiara- in subordine - di esserne debitore per un importo di € 1573,58 (chiedendo, conseguentemente, il ricalcolo degli interessi richiesti).
Ebbene, con riguardo alle somme in contestazione, l'ente non ha prodotto la documentazione comprovante l'effettivo accredito di tali somme, quali estratti/schermate/videate dell'accredito/bonifico oppure del proprio estratto di conto corrente, ad eccezione d'elenco riepilogativo delle fatture contestate con delle annotazioni scritte a mano e delle immagini stampate dalla piattaforma dei crediti
Parte commerciali del (che non danno piena prova né dei pagamenti effettuati né della mancata regolare notifica delle fatture impagate).
Rileva dunque il Tribunale l'irrilevanza della documentazione prodotta dal a provare CP_1
l'effettivo parziale pagamento delle somme indicate, non avendo quest'ultimo prodotto in giudizio documentazione idonea a dimostrare l'effettivo pagamento degli importi pretesi dalla banca cessionaria pagina 6 di 9 (come una eventuale quietanza di pagamento ovvero la prova del bonifico) essendosi limitato a depositare delle schermate/foto, i quali, tuttavia, non provano l'adempimento dell'obbligazione poiché,
come detto, il pagamento non coincide con l'emissione dell'ordinativo di pagamento che costituisce,
invece, un atto interno della procedura finalizzato all'adempimento dell'obbligazione (cfr. Cass. civ.,
sez. lav., 13 giugno 2016, n. 12099).
Concludendo per ciò che concerne i crediti per sorte capitale azionati in giudizio, per un importo pari ad € 7.157,28 deve affermarsi che avendo parte attrice assolto all'onere probatorio su di esso gravante di provare la fonte del rapporto negoziale e non essendo contestata l'effettuazione delle prestazioni, comunque documentata, il relativo credito, in difetto di pagamento o di altra causa estintiva di cui non è stata data prova, deve integralmente riconoscersi in favore della cessionaria.
Tale credito deve maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n.192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze del termine di pagamento delle fatture, (scadenza riportata nell'elenco riprodotto sub. All.A), al saldo. Sul
credito vantato e azionato in via giudiziale, come sopra determinato, competono gli interessi anatocistici in misura pari al saggio degli interessi legali di mora previsti sempre dai citati artt. 2 e 4 del
D. Lgs. 231/02, come richiamato dall'art. 1284 Cod. Civ. a far data dalla notifica dell'atto di citazione
(30/12/2020) e sino al saldo.
Con riferimento all'importo di € 4.680,00 quale somma richiesta a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, parte attrice con il deposito dell'elenco delle note di debito allegato all'atto introduttivo del giudizio, indicante il nominativo delle società che avevano emesso le fatture per sorte
Part capitale (il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora per il cui pagamento ha emsso la Nota Debito), la data di scadenza di tali fatture sulla scorta di ciascuna delle quali è stata calcolata la
Part decorrenza degli interessi ( “data inizio”, la data in cui tali fatture sono state accreditate a con conseguente interruzione del calcolo degli interessi di mora, ha pòrovato anche tale credito e parte pagina 7 di 9 Part convenita dovrà essere condannata a versare a su detta somma gli interessi moratori nella misura di legge, nonché gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.
Va ricosciuto, pertanto, l'ulteriore credito di €. 960,00 (40,00x24) vantato dalla società istante ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale e di € 6.200,00 (40,00 x 155) per il mancato pagamento delle fatture ulteriori rispetto alla sorte capitale tardivamente pagate (che hanno generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito).
Le spese del giudizio vanno poste interamente a carico di parte convenuta nei confronti della parte attrice, uova denominazione di e liquidate Parte_1 Pt_2 Parte_2
come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione, da nuova denominazione di Parte_1 [...]
contro , disattesa ogni ulteriore Parte_2 Controparte_1
istanza, così provvede:
1. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di parte attrice, della somma di € 7.157,28 per sorte capitale;
2. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_5
favore di parte attrice, degli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale determinati ex art. 2 e 5 D.Lgs. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale;
3. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_5
favore di parte attrice, degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla pagina 8 di 9 sorte capitale, che alla data di notifica dell'atto di citazione, risultano scaduti da oltre sei mesi,
ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati ex art. 2 e 5 D.Lgs. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione, nonché al pagamento della somma di € 4.680,00 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, nonché gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.
4. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_5
favore di parte attrice nonché al pagamento delle ulteriori somme ai sensi dell'art. 6, comma 2,
del D. Lgs. n°231/02 come novellato dal D.Lgs. n.192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale e delle fatture tardivamente pagate;
5. condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio, in favore di parte attrice,
liquidate in € 2.500,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania addì 15 dicembre 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. IO IN)
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