Sentenza 12 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 12/05/2023, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/05/2023
N. 01550/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00374/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 374 del 2023, proposto da
SA ND, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NI, domiciliataria in NI, Via Vecchia Ognina 149;
per l’esecuzione
della sentenza n. 971/2022 in data 15 marzo 2022 del Tribunale di NI, Sezione Lavoro.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2023 il dott. Daniele Burzichelli;
Viste le conclusioni scritte od orali delle parti come in atti e da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato in data 19 marzo 2023, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 971/2022 in data 15 marzo 2022 del Tribunale di NI, Sezione Lavoro.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il presente gravame in ottemperanza, invero, è stato notificato in data 19 marzo 2023 e la notifica in forma esecutiva della decisione di cui si chiede l’ottemperanza all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 3 ottobre 2022, con la conseguenza che, al momento della notifica del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, ha acquisito l’autorità del giudicato, come risulta dall’attestazione versata in atti.
Non risulta che l’Amministrazione intimata abbia adempiuto l’obbligo derivante dalla pronuncia in epigrafe.
Il ricorso merita, quindi, di essere accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina quale commissario “ad acta”, tenuto conto che l’organo chiamato ad adempiere è l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, il Prefetto di Palermo, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio, affinché provveda, in via sostitutiva, entro novanta giorni dalla scadenza del predetto termine assegnato all’Amministrazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo, tenendo anche conto della particolare semplicità della controversia in esame, con distrazione delle stesse in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di NI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie ed ordina all’Amministrazione intimata di dare esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione indicata in epigrafe; 2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Prefetto di Palermo, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio, affinché provveda, in via sostitutiva, entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione; 3) condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Salvatore Accolla, Referendario
Emanuele Caminiti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO