Ordinanza collegiale 6 marzo 2024
Ordinanza collegiale 24 aprile 2024
Ordinanza cautelare 5 giugno 2024
Sentenza 13 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/02/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00322/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00251/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 251 del 2024, proposto da-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetana Mastroberardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Sportello Unico per L'Immigrazione di SA, Ispettorato Territoriale del Lavoro di SA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in SA, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia
a) del provvedimento prot. n. 0165168 di rigetto dell’istanza di rilascio di nulla osta al lavoro stagionale emesso il 20 novembre 2023 e contestualmente caricato sul portale ALI;
b) per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e, sentitamente, del parere negativo espresso dalla Questura di SA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Sportello Unico per l'Immigrazione di SA e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di SA;
Viste le ordinanze collegiali n. 602/2024 del 06.03.2024 e n. 893/2024 del 24.04.2024;
Vista l’ordinanza cautelare n. 188/2024 del 05.06.2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di SA del 20 novembre 2023 con il quale è stata disposta la reiezione di 12 istanze “ modello C Stag ” volte al rilascio di nulla osta per lavoro subordinato stagionale, presentate per 12 lavoratori stranieri il 27 marzo 2023 ai sensi del DPCM 29 dicembre 2022, nonché tutti gli atti connessi al relativo procedimento e, segnatamente, il parere negativo espresso dalla Questura di SA.
Il nulla osta per lavoro subordinato richiesto dal-OMISSIS-, è stato negato sulla base del parere negativo espresso dalla Questura di SA, per aver cioè lo SUI ritenuto sussistenti “ motivi ostativi segnalati dalla Questura ” consistenti nella sussistenza di “ reati contro il patrimonio – reati inerenti l’immigrazione e l’intermediazione nel lavoro subordinato – reati di falso ”.
Il ricorrente ha contestato simile determinazione evidenziando l’assenza di precedenti penali a suo carico, allegando certificato del casellario giudiziale ed ha quindi dedotto motivi di violazione di legge (art. 22, commi 5 bis e 5 ter D.lgs. n. 286/1998) ed eccesso di potere sotto il profilo del difetto istruttorio ed insufficienza della motivazione sostenendo inoltre di non aver potuto riscontrare il preavviso di diniego ex art. 10 bis della Legge n. 241/90 per non aver avuto contezza dello stesso a cagione di un mero disguido tecnico della propria PEC.
Per tale motivo il ricorrente, con nota del 11 gennaio 2024, l’interessato ha inoltrato allo SUI istanza di riesame in autotutela, rimasta priva di riscontro.
In data 18.01.2024 ha incardinato il presente giudizio con la notifica del ricorso, poi depositato il 18.02.2024.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in data 22.02.2024 depositando poi memoria e chiedendo il rigetto del gravame.
Con una prima ordinanza collegiale (n. 602/2024 del 6 marzo 2024), sono stati disposti incombenti istruttori, ritenendo necessario invitare l’amministrazione dell’Interno resistente a depositare “ una nota contenente gli estremi della pretesa sentenza di condanna posta a fondamento del gravato provvedimento, nonché copia conforme all’originale della eventuale sentenza di condanna, ove in suo possesso ”.
Con successiva ordinanza (n. 893/2024 emessa all’esito della camera di consiglio del 23.04.2024), il Collegio, rilevata l’inerzia dell’amministrazione, ha reiterato l’ordine istruttorio e fissato per il prosieguo del giudizio cautelare la camera di consiglio del 4 giugno 2024.
Le citate ordinanze non sono state adempiute.
Con ordinanza cautelare n. 188/2024 del 4 giugno 2024 il collegio ha accolto l’istanza di sospensione del provvedimento con la seguente motivazione:
“ Ritenuto che, allo stato degli atti ed in difetto dell’attività integrativa inutilmente richiesta all’Amministrazione, il provvedimento impugnato risulta affetto da deficit istruttorio e motivazionale, non essendo indicata né allegata l’eventuale sentenza di “condanna” per i reati ivi indicati;
Ritenuto, pertanto, l’istanza cautelare meritevole di apprezzamento, sussistendo anche il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile; ”
In esito all’udienza pubblica dell’11 febbraio la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Afferma il ricorrente che:
- in data 20 aprile 2023, con provvedimento prot. n. 56652 comunicato a mezzo p.e.c., è stato preavvisato il rigetto delle istanze da lui inoltrate in data 27 marzo 2023 per 12 lavoratori stranieri sulla scorta di “ motivi ostativi segnalati dalla Questura ” consistenti nella pretesa sussistenza di “ reati contro il patrimonio – reati inerenti l’immigrazione e l’intermediazione nel lavoro subordinato – reati di falso ”;
- per un mero disguido nell’uso della posta certificata il ricorrente non ha avuto piena conoscenza di detto preavviso di rigetto e non ha potuto tempestivamente rappresentare le proprie ragioni;
- dal certificato del casellario giudiziale prodotto in atti, il ricorrente risulta incensurato non essendosi mai reso responsabile di alcuno dei reati indicati nella normativa di cui all’art. 22 d.lgs. 286/1998, commi 5 bis e 5 ter , la quale prevede l’automatico rigetto della domanda soltanto qualora il datore di lavoro risulti essere stato condannato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o ad attività illecite, in ipotesi di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ovvero in caso si sia presentata documentazione falsa o contraffatta ovvero ottenuta in maniera fraudolenta.
Orbene, il Collegio ritiene che alla luce delle mancate integrazioni istruttorie, pure disposte e sollecitate, non possa ritenersi sufficientemente provata la sussistenza delle ritenute ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di nulla osta.
Avendo l’interessato, seppur a seguito del termine, fornito prova documentale della assenza di condanne per i reati di cui ai commi 5- bis e 5- ter dell’art. 22 del TUI, l’amministrazione avrebbe dovuto fornire la controprova di quanto posto a sostegno del gravato provvedimento di diniego, vale a dire la sentenza di condanna esaminata nel corso dell’ iter valutativo sfociato, dapprima, nel parere negativo della Questura e, successivamente, nel diniego disposto dallo SUI (argomentato con la mancata produzione di memorie di replica, entro il termine concesso con il preavviso ex art. 10- bis della Legge n. 241/90, indice di “ carenza di interesse del richiedente alla positiva conclusione del procedimento ”), controprova non surrogabile da mera memoria priva di allegati dell’organo di difesa erariale, peraltro depositata in data 29.02.2024, vale a dire prima che il Collegio palesasse la necessità di una più approfondita istruttoria, e perfino insistendo con la richiesta di acquisizioni documentali idonee a confutare le asserzioni attoree.
La mancata ottemperanza alle ordinanze istruttorie della Sezione non consente di ritenere insussistenti le circostanze dedotte nel ricorso sicché i provvedimenti impugnati vanno annullati per difetto di completezza dell’ iter istruttorio nonché della motivazione, salva la riedizione del potere da parte dell’amministrazione dell’Interno.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede staccata di SA, (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati facendo salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare in sede di riedizione del procedimento.
Condanna l’Amministrazione dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio che liquida nella misura di complessivi euro 1.000,00 (mille), comprensivi di quanto già liquidato all’esito della fase cautelare, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cpa come per legge e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
Ritenuto che si debba procedere ai sensi dell’art. 86 c.p.a. alla correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 322/2025, sostituendo, nella motivazione della sentenza, la locuzione di cui all’ultimo capoverso “Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.” con la locuzione “Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con attribuzione al difensore espressamente dichiaratosi antistatario.” e nel dispositivo, la locuzione “Condanna l’Amministrazione dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio che liquida nella misura di complessivi euro 1.000,00 (mille), comprensivi di quanto già liquidato all’esito della fase cautelare, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cpa come per legge e rifusione del contributo unificato.” con la locuzione “Condanna l’Amministrazione dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio che liquida nella misura di complessivi euro 1.000,00 (mille), comprensivi di quanto già liquidato all’esito della fase cautelare, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cpa come per legge e rifusione del contributo unificato, con attribuzione all’Avvocato Gaetana Mastroberardino, espressamente dichiaratosi antistatario.”