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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3/2025 PROCEDIMENTO UNITARIO (APERTURA LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ER, Sezione IV Civile – Procedure Concorsuali, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. Gianfranco Pignataro Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice
Dott.ssa Floriana Lupo Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di:
“ in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
con sede in ER, Via Federico Orsi Ferrari n. 33 (P.I.: CP_2
, iscritta nel registro delle imprese con il n. REA-PA 232025, P.IVA_1
avente ad oggetto il commercio all'ingrosso e al minuto dei prodotti del settore non alimentare raggruppamento III (prodotti vari) di cui alla tabella allegata alla legge Regione siciliana 22 dicembre 1999 n. 28.
Il Tribunale esaminato il fascicolo indicato in epigrafe e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9 aprile 2025 dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento;
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di
“ , depositato in data 7 gennaio 2025 da Controparte_1 Pt_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Catania,
[...]
Zona Industriale, Terza Strada n. 36, (C.F. e P.IVA: ), rappresentata P.IVA_2
1 e difesa dall'Avv. Francesca Tambasco dello studio legale DI AO &
TN ( , elettivamente Email_1
domiciliata in ER, Viale Leonardo Da Vinci n. 566, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Terracchio, esponente un credito complessivo pari ad €
83.380,58 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 fondato sulle fatture analiticamente elencate alle pagine 1 e 2 del ricorso introduttivo [cfr. fatture commerciali con allegati i relativi documenti di trasporto regolarmente sottoscritti, all. nn. da 3
a 29 al ricorso introduttivo] rimaste impagate anche a seguito di solleciti di pagamento e costituzione in mora trasmessi a mezzo pec alla società resistente nelle date 11/03/2024, 06/05/2024 e 20/06/2024, successivo atto di precetto
[all. 37 al ricorso introduttivo] del 27 giugno 2024 e pignoramento presso terzi iscritto al R.G. Es. n. 4487/2024 del Tribunale di ER, a seguito del quale solo il terzo pignorato ha reso Controparte_3 dichiarazione ex art. 547 c.p.c. positiva limitatamente alla somma di € 1.112,62
[all.ti 39 e 41 produzione ricorrente]; rilevato che la società resistente, costituitasi con memoria del 18 febbraio 2025, con il patrocinio degli Avv.ti Enrico Napoli e Email_2
Antonio Turchio ( e successivo ricorso per Email_3
l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio ex art. 37 CCII - premettendo che “le cause che hanno messo in ginocchio la - a prescindere da Controparte_1
quelle indotte dall'epidemia Covid-19 - …iniziano invero nel febbraio 2022, allorquando il proprietario dell'immobile, ove é ubicato l'esercizio commerciale condotto in locazione… (che sino a quel momento non aveva nessuna elevazione rispetto a quella del piano strada), decide di costruire 5 piani…”, circostanza che ha impedito lo svolgimento con regolarità della vendita al dettaglio “…trovandosi all'interno di un vero e proprio cantiere edile, condizione…che le ha impedito di esercitare, in normalità, l'attività commerciale a cui era dedita” – ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII;
2 ritenuto che l'impresa debitrice è soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 1, 2, 49 e 121 CCII;
osservato, infatti, che non può revocarsi in dubbio lo svolgimento di attività commerciale della società resistente, sulla scorta dell'oggetto sociale risultante dalla visura camerale trasmessa dall'Ufficio del Registro delle Imprese [in atti]; rilevato che la documentazione contabile depositata dalla società debitrice attesta il superamento delle soglie di cui all'art. 2 lettera d) CCII;
considerato, inoltre, che l'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore ad € 30.000,00 (v. art. 49, comma 5, CCII), tenuto conto del credito esposto nel ricorso introduttivo e della esposizione debitoria riferita dal concessionario della riscossione, pari a € 212.959,92 [cfr. nota di Agenzia delle Entrate - Riscossione datata 29 gennaio 2025, acquisita d'ufficio]; osservato, quanto al requisito oggettivo di cui agli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121
CCII, che lo stato di insolvenza della “ è chiaramente Controparte_1 desumibile oltre che dall'ammontare del debito indicato in precedenza, anche dal contenuto della memoria di costituzione della società resistente che conferma l'impossibilità di continuazione dell'attività imprenditoriale;
preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII;
Dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della “
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 [...]
, con sede in ER, Via Federico Orsi Ferrari n. 33 (P.I.: CP_2
3 ), iscritta nel registro delle imprese con il n. REA-PA 232025, P.IVA_1
avente ad oggetto il commercio all'ingrosso e al minuto dei prodotti del settore non alimentare raggruppamento III (prodotti vari) di cui alla tabella allegata alla legge Regione siciliana 22 dicembre 1999 n. 28.
Nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Floriana Lupo;
Pt_2 curatore l'avv. Marina GORGONE, con studio a ER (la quale, allo stato, risulta essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII), invitandola:
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126
CCII L. Fall., dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII;
2) a procedere, ai sensi dell'art. 193 CCII, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non
è possibile procedere immediatamente al loro inventario, procedendo a norma dell'art. 758 c.p.c. per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli;
3) a provvedere alla redazione dell'inventario, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCII, nel più breve termine possibile, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute (cui allegare la documentazione fotografica dei beni inventariati), e invitare l'amministratore della società, prima di chiudere l'inventario, a dichiarare se ha notizia di altri beni da comprendere in esso, avvertendolo delle pene stabilite dall'art. 327 CCII in caso di falsa o omessa dichiarazione;
4 4) ad attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non siano attive le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato dal Ministero della Giustizia e a comunicarlo al Registro delle
Imprese;
5) a comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale (per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario):
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'art. 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 201, comma 3, lett. e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, comma 4, CCII;
e) il domicilio digitale della procedura;
6) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e delle disponibilità eventualmente manifestate, un elenco di creditori tra i
5 quali nominare i membri del comitato dei creditori secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
7) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ex art. 130, comma 1, CCII (impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII);
8) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità, per sopravvenute esigenze, di presentare supplementi del predetto programma, ai sensi del comma
6 del medesimo art. 213), con la precisazione che, in base al comma 1 della disposizione in argomento, il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni, senza giustificato motivo, è giusta causa di revoca del curatore;
9) ad attenersi al Protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo
Ufficio e dalla locale Procura della Repubblica in data 18 maggio
2023, pubblicato sul sito internet del Tribunale di ER, e – in particolare – ad attivare immediatamente l'aliquota della Guardia di
Finanza della locale Sezione di Polizia Giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pag. 11 del Protocollo medesimo;
Ordina al legale rappresentante della società di depositare in Cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, e I.V.A. degli ultimi tre esercizi, CP_4
6 nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
Avvisa il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà
d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Stabilisce il giorno 14 novembre 2025 ore 9:30, nei locali del Tribunale, davanti al giudice delegato, per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna
7 ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al punto che precede per la presentazione delle relative domande di insinuazione, con le modalità indicate nell'art. 201 CCII;
Dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione delle spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 115/2002, con onere del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla società debitrice, al pubblico ministero, al curatore nominato e alla parte ricorrente, nonché per la trasmissione per estratto al Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in ER nella camera di consiglio della Sezione IV Civile –
Procedure Concorsuali del giorno 9 giugno 2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Floriana Lupo Gianfranco Pignataro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore dott.ssa Floriana Lupo e dal Presidente dott. Gianfranco Pignataro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
8
GIUDIZIALE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ER, Sezione IV Civile – Procedure Concorsuali, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. Gianfranco Pignataro Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice
Dott.ssa Floriana Lupo Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di:
“ in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
con sede in ER, Via Federico Orsi Ferrari n. 33 (P.I.: CP_2
, iscritta nel registro delle imprese con il n. REA-PA 232025, P.IVA_1
avente ad oggetto il commercio all'ingrosso e al minuto dei prodotti del settore non alimentare raggruppamento III (prodotti vari) di cui alla tabella allegata alla legge Regione siciliana 22 dicembre 1999 n. 28.
Il Tribunale esaminato il fascicolo indicato in epigrafe e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9 aprile 2025 dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento;
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di
“ , depositato in data 7 gennaio 2025 da Controparte_1 Pt_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Catania,
[...]
Zona Industriale, Terza Strada n. 36, (C.F. e P.IVA: ), rappresentata P.IVA_2
1 e difesa dall'Avv. Francesca Tambasco dello studio legale DI AO &
TN ( , elettivamente Email_1
domiciliata in ER, Viale Leonardo Da Vinci n. 566, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Terracchio, esponente un credito complessivo pari ad €
83.380,58 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 fondato sulle fatture analiticamente elencate alle pagine 1 e 2 del ricorso introduttivo [cfr. fatture commerciali con allegati i relativi documenti di trasporto regolarmente sottoscritti, all. nn. da 3
a 29 al ricorso introduttivo] rimaste impagate anche a seguito di solleciti di pagamento e costituzione in mora trasmessi a mezzo pec alla società resistente nelle date 11/03/2024, 06/05/2024 e 20/06/2024, successivo atto di precetto
[all. 37 al ricorso introduttivo] del 27 giugno 2024 e pignoramento presso terzi iscritto al R.G. Es. n. 4487/2024 del Tribunale di ER, a seguito del quale solo il terzo pignorato ha reso Controparte_3 dichiarazione ex art. 547 c.p.c. positiva limitatamente alla somma di € 1.112,62
[all.ti 39 e 41 produzione ricorrente]; rilevato che la società resistente, costituitasi con memoria del 18 febbraio 2025, con il patrocinio degli Avv.ti Enrico Napoli e Email_2
Antonio Turchio ( e successivo ricorso per Email_3
l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio ex art. 37 CCII - premettendo che “le cause che hanno messo in ginocchio la - a prescindere da Controparte_1
quelle indotte dall'epidemia Covid-19 - …iniziano invero nel febbraio 2022, allorquando il proprietario dell'immobile, ove é ubicato l'esercizio commerciale condotto in locazione… (che sino a quel momento non aveva nessuna elevazione rispetto a quella del piano strada), decide di costruire 5 piani…”, circostanza che ha impedito lo svolgimento con regolarità della vendita al dettaglio “…trovandosi all'interno di un vero e proprio cantiere edile, condizione…che le ha impedito di esercitare, in normalità, l'attività commerciale a cui era dedita” – ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII;
2 ritenuto che l'impresa debitrice è soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 1, 2, 49 e 121 CCII;
osservato, infatti, che non può revocarsi in dubbio lo svolgimento di attività commerciale della società resistente, sulla scorta dell'oggetto sociale risultante dalla visura camerale trasmessa dall'Ufficio del Registro delle Imprese [in atti]; rilevato che la documentazione contabile depositata dalla società debitrice attesta il superamento delle soglie di cui all'art. 2 lettera d) CCII;
considerato, inoltre, che l'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore ad € 30.000,00 (v. art. 49, comma 5, CCII), tenuto conto del credito esposto nel ricorso introduttivo e della esposizione debitoria riferita dal concessionario della riscossione, pari a € 212.959,92 [cfr. nota di Agenzia delle Entrate - Riscossione datata 29 gennaio 2025, acquisita d'ufficio]; osservato, quanto al requisito oggettivo di cui agli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121
CCII, che lo stato di insolvenza della “ è chiaramente Controparte_1 desumibile oltre che dall'ammontare del debito indicato in precedenza, anche dal contenuto della memoria di costituzione della società resistente che conferma l'impossibilità di continuazione dell'attività imprenditoriale;
preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII;
Dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della “
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 [...]
, con sede in ER, Via Federico Orsi Ferrari n. 33 (P.I.: CP_2
3 ), iscritta nel registro delle imprese con il n. REA-PA 232025, P.IVA_1
avente ad oggetto il commercio all'ingrosso e al minuto dei prodotti del settore non alimentare raggruppamento III (prodotti vari) di cui alla tabella allegata alla legge Regione siciliana 22 dicembre 1999 n. 28.
Nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Floriana Lupo;
Pt_2 curatore l'avv. Marina GORGONE, con studio a ER (la quale, allo stato, risulta essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII), invitandola:
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126
CCII L. Fall., dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII;
2) a procedere, ai sensi dell'art. 193 CCII, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non
è possibile procedere immediatamente al loro inventario, procedendo a norma dell'art. 758 c.p.c. per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli;
3) a provvedere alla redazione dell'inventario, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCII, nel più breve termine possibile, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute (cui allegare la documentazione fotografica dei beni inventariati), e invitare l'amministratore della società, prima di chiudere l'inventario, a dichiarare se ha notizia di altri beni da comprendere in esso, avvertendolo delle pene stabilite dall'art. 327 CCII in caso di falsa o omessa dichiarazione;
4 4) ad attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non siano attive le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato dal Ministero della Giustizia e a comunicarlo al Registro delle
Imprese;
5) a comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale (per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario):
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'art. 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 201, comma 3, lett. e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, comma 4, CCII;
e) il domicilio digitale della procedura;
6) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e delle disponibilità eventualmente manifestate, un elenco di creditori tra i
5 quali nominare i membri del comitato dei creditori secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
7) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ex art. 130, comma 1, CCII (impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII);
8) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità, per sopravvenute esigenze, di presentare supplementi del predetto programma, ai sensi del comma
6 del medesimo art. 213), con la precisazione che, in base al comma 1 della disposizione in argomento, il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni, senza giustificato motivo, è giusta causa di revoca del curatore;
9) ad attenersi al Protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo
Ufficio e dalla locale Procura della Repubblica in data 18 maggio
2023, pubblicato sul sito internet del Tribunale di ER, e – in particolare – ad attivare immediatamente l'aliquota della Guardia di
Finanza della locale Sezione di Polizia Giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pag. 11 del Protocollo medesimo;
Ordina al legale rappresentante della società di depositare in Cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, e I.V.A. degli ultimi tre esercizi, CP_4
6 nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
Avvisa il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà
d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Stabilisce il giorno 14 novembre 2025 ore 9:30, nei locali del Tribunale, davanti al giudice delegato, per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna
7 ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al punto che precede per la presentazione delle relative domande di insinuazione, con le modalità indicate nell'art. 201 CCII;
Dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione delle spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 115/2002, con onere del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla società debitrice, al pubblico ministero, al curatore nominato e alla parte ricorrente, nonché per la trasmissione per estratto al Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in ER nella camera di consiglio della Sezione IV Civile –
Procedure Concorsuali del giorno 9 giugno 2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Floriana Lupo Gianfranco Pignataro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore dott.ssa Floriana Lupo e dal Presidente dott. Gianfranco Pignataro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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