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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 07/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 105/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice
dato atto che era stata fissata udienza per il 2.10.2024;
dato atto che la stessa è stata sostituita con lo scambio di note ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.;
dato atto che parte attrice ha depositato note;
DISPONE
- Dato atto che parte attrice ha concluso come da atto introduttivo.
- Rende sentenza ai dell'art. 281 sexies cpc, senza darne lettura, perché l'udienza è stata sostituita dallo scambio di note ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
Dispone che la cancelleria comunichi alle parti il presente atto.
Il Giudice
dott. Giulia Aresu
Segue ordinanza del 7.01.2025
N. R.G. 105/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pagina 1 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Aresu ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 105/2020 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lanusei presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. PIETRO USAI, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._5 CP_5 C.F._6 CP_6
(C.F. , (C.F. ,
[...] C.F._7 CP_7 C.F._8 CP_8
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._9 CP_9 C.F._10 CP_10
(C.F. ) e (C.F. ) C.F._11 CP_11 C.F._12
CONVENUTI contumaci
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da atto introduttivo.
Con atto di citazione ha introdotto il presente giudizio esponendo: - di aver stipulato in Parte_1
data 5.06.2001 con , e la scrittura Per_1 CP_12 CP_1 CP_13 CP_14 CP_5
privata di vendita allegata all'atto di citazione, avente a oggetto l'immobile sito in agro di Ilbono,
distinto in catasto al foglio 6 particelle 428, di are 07.50, 440, di are 13.30, 441, di are 48.60, 442, di are 7.00, 443, di are 3.35, 444, di are 44.75, 447, di are 47.70, 448 di are 03.55, parte del 430 di are pagina 2 di 6 21.55, formanti un unico appezzamento;
- che si è proceduto a regolarizzare catastalmente la porzione contraddistinta con la particella 430, che, attualmente, si contraddistingue con le particella 1151, la quale risulta essere la porzione compravenduta - che è interesse dell'attore ottenere il riconoscimento giudiziale delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata del 5.06.2001, dandosi atto, altresì, della intervenuta variazione catastale dell'immobile contraddistinto alla particella 430, in modo da ottenere un titolo valido ai fini della trascrizione.
All'udienza di trattazione i convenuti non si sono costituiti e, dato atto della tempestività e regolarità
della notificazione dell'atto di citazione, ne è stata dichiarata la contumacia.
******
La domanda deve essere accolta nei termini che seguono.
L'attore ha invocato una pronuncia giudiziale di accertamento della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata di vendita del 5.06.2001, avente a oggetto l'immobile sito in agro di Ilbono, distinto in catasto al foglio 6 particelle 428, di are 07.50, 440, di are 13.30, 441, di are 48.60, 442, di are 7.00,
443, di are 3.35, 444, di are 44.75, 447, di are 47.70, 448 di are 03.55, parte del 430 di are 21.55,
formanti un unico appezzamento.
A tal proposito, non è inutile ricordare in diritto che in tema di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, la parte contro la quale una scrittura privata è prodotta non soltanto può disconoscere la sottoscrizione, ma è per di più gravata dall'onere di compiere tale disconoscimento, in mancanza del quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta tacitamente.
Ai sensi dell'art. 214 comma 2 cpc la dichiarazione di non conoscenza degli eredi o aventi causa produce gli stessi effetti giuridici del disconoscimento operato dall'autore della scrittura privata.
Ebbene, per quanto qui interessa, in forza dell'art. 215 c.p.c., deve aversi per riconosciuta la sottoscrizione non contestata per effetto della contumacia del convenuto.
pagina 3 di 6 Con riferimento al caso di specie, dalla documentazione prodotta e, in particolare, dai certificati di morte e storici di famiglia, risulta che e siano Per_1 CP_12 CP_1 CP_13 CP_14
deceduti e che siano stati correttamente citati i loro eredi, così come è stata correttamente citata CP_5
ancora in vita.
[...]
Quest'ultima e gli eredi degli altri sottoscrittori sono stati resi edotti, tramite regolare notifica dell'atto introduttivo, della domanda di accertamento della autenticità della sottoscrizione del de cuius, apposta alla scrittura privata oggetto di causa, riportata nell'atto di citazione e, nonostante ciò, essi hanno scelto di non costituirsi in giudizio ed è stata dichiarata la loro contumacia.
Quanto all'attore, in disparte il riconoscimento della sottoscrizione, implicito nella proposizione della domanda, il suo interesse ad agire si rinviene nell'affermato intendimento di doversi servire della scrittura privata come titolo per la trascrizione dell'atto di trasferimento, mediante il previo accertamento giudiziale della sottoscrizione.
Si rammenta sul punto che, tra i titoli per la trascrizione, l'art. 2657 c.c. menziona la scrittura privata accertata giudizialmente.
In tal caso, la pronuncia di accertamento giudiziale, pur non risultando in sé e per sé trascrivibile ex art. 2643 n. 14 cc (che si riferisce alle sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati dai precedenti numeri dello stesso articolo), unitamente alla scrittura privata integrerà un titolo idoneo alla trascrizione.
Atteso, peraltro, che l'attore non ha invocato una pronuncia di accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà per effetto di una scrittura privata, bensì di accertamento dell'autenticità
delle sottoscrizioni della scrittura stessa, deve ritenersi che il tacito riconoscimento della sottoscrizione sia idoneo a fondare l'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura contenente un atto soggetto a trascrizione, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori, in quanto superflui e contrari al principio di necessaria economia processuale.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento.
pagina 4 di 6 Venendo all'esame delle ulteriori questioni contenute nell'atto di citazione, la documentazione prodotta da parte attrice (l'atto di frazionamento del 18.06.2009 a firma del Geom. Pietro Usai e le planimetrie dell'immobile), nonché l'estensione della porzione di immobile oggetto di vendita (“parte del mappale
430 di are 21.55”) e, oltre a ciò, l'espresso riconoscimento della specifica variazione censuaria da parte del convenuto in sede di interrogatorio formale, permettono di affermare che CP_11
l'immobile identificato nella scrittura privata del 5.06.2001 al foglio 6 parte mapp. 430 di are 21.55 del
Comune di Ilbono corrisponde all'attuale unità immobiliare contraddistinta con la particella 1151 della superficie complessiva di are 21.55.
Quanto alle spese di lite, nell'ipotesi di giudizio di accertamento, che non trovi la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, come anche in quelli in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, e non siano applicabili il principio della soccombenza e quello più generale di causalità, le spese non sono considerate ripetibili e restano normalmente a carico della parte che ha interesse all'accertamento o alla pronunzia giudiziale.
In questo senso si esprime, in particolare, l'art. 216, secondo comma, ultima parte, c.p.c. con riguardo alle spese in caso di istanza per la verificazione della scrittura privata proposta in via principale con citazione: “se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore”.
Nel caso di specie, pertanto, nessuna pronuncia sulle spese, data la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara riconosciuta la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata di vendita del 5.06.2001 da parte di , , , , , Parte_2 Parte_3 Controparte_1 Parte_4 CP_14
e meglio descritta nell'atto di citazione, avente ad oggetto CP_5 Parte_1
l'immobile sito in agro di Ilbono, distinto in catasto al foglio 6 particelle 428, di are 07.50, 440, di are
13.30, 441, di are 48.60, 442, di are 7.00, 443, di are 3.35, 444, di are 44.75, 447, di are 47.70, 448 di pagina 5 di 6 are 03.55, parte del 430, di are 21.55 (corrispondente quest'ultimo all'attuale unità immobiliare contraddistinta alla part. 1151), formanti un unico appezzamento.
Nulla sulle spese.
Cagliari-Lanusei, 7.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Aresu
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice
dato atto che era stata fissata udienza per il 2.10.2024;
dato atto che la stessa è stata sostituita con lo scambio di note ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.;
dato atto che parte attrice ha depositato note;
DISPONE
- Dato atto che parte attrice ha concluso come da atto introduttivo.
- Rende sentenza ai dell'art. 281 sexies cpc, senza darne lettura, perché l'udienza è stata sostituita dallo scambio di note ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
Dispone che la cancelleria comunichi alle parti il presente atto.
Il Giudice
dott. Giulia Aresu
Segue ordinanza del 7.01.2025
N. R.G. 105/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pagina 1 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Aresu ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 105/2020 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lanusei presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. PIETRO USAI, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._5 CP_5 C.F._6 CP_6
(C.F. , (C.F. ,
[...] C.F._7 CP_7 C.F._8 CP_8
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._9 CP_9 C.F._10 CP_10
(C.F. ) e (C.F. ) C.F._11 CP_11 C.F._12
CONVENUTI contumaci
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da atto introduttivo.
Con atto di citazione ha introdotto il presente giudizio esponendo: - di aver stipulato in Parte_1
data 5.06.2001 con , e la scrittura Per_1 CP_12 CP_1 CP_13 CP_14 CP_5
privata di vendita allegata all'atto di citazione, avente a oggetto l'immobile sito in agro di Ilbono,
distinto in catasto al foglio 6 particelle 428, di are 07.50, 440, di are 13.30, 441, di are 48.60, 442, di are 7.00, 443, di are 3.35, 444, di are 44.75, 447, di are 47.70, 448 di are 03.55, parte del 430 di are pagina 2 di 6 21.55, formanti un unico appezzamento;
- che si è proceduto a regolarizzare catastalmente la porzione contraddistinta con la particella 430, che, attualmente, si contraddistingue con le particella 1151, la quale risulta essere la porzione compravenduta - che è interesse dell'attore ottenere il riconoscimento giudiziale delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata del 5.06.2001, dandosi atto, altresì, della intervenuta variazione catastale dell'immobile contraddistinto alla particella 430, in modo da ottenere un titolo valido ai fini della trascrizione.
All'udienza di trattazione i convenuti non si sono costituiti e, dato atto della tempestività e regolarità
della notificazione dell'atto di citazione, ne è stata dichiarata la contumacia.
******
La domanda deve essere accolta nei termini che seguono.
L'attore ha invocato una pronuncia giudiziale di accertamento della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata di vendita del 5.06.2001, avente a oggetto l'immobile sito in agro di Ilbono, distinto in catasto al foglio 6 particelle 428, di are 07.50, 440, di are 13.30, 441, di are 48.60, 442, di are 7.00,
443, di are 3.35, 444, di are 44.75, 447, di are 47.70, 448 di are 03.55, parte del 430 di are 21.55,
formanti un unico appezzamento.
A tal proposito, non è inutile ricordare in diritto che in tema di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, la parte contro la quale una scrittura privata è prodotta non soltanto può disconoscere la sottoscrizione, ma è per di più gravata dall'onere di compiere tale disconoscimento, in mancanza del quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta tacitamente.
Ai sensi dell'art. 214 comma 2 cpc la dichiarazione di non conoscenza degli eredi o aventi causa produce gli stessi effetti giuridici del disconoscimento operato dall'autore della scrittura privata.
Ebbene, per quanto qui interessa, in forza dell'art. 215 c.p.c., deve aversi per riconosciuta la sottoscrizione non contestata per effetto della contumacia del convenuto.
pagina 3 di 6 Con riferimento al caso di specie, dalla documentazione prodotta e, in particolare, dai certificati di morte e storici di famiglia, risulta che e siano Per_1 CP_12 CP_1 CP_13 CP_14
deceduti e che siano stati correttamente citati i loro eredi, così come è stata correttamente citata CP_5
ancora in vita.
[...]
Quest'ultima e gli eredi degli altri sottoscrittori sono stati resi edotti, tramite regolare notifica dell'atto introduttivo, della domanda di accertamento della autenticità della sottoscrizione del de cuius, apposta alla scrittura privata oggetto di causa, riportata nell'atto di citazione e, nonostante ciò, essi hanno scelto di non costituirsi in giudizio ed è stata dichiarata la loro contumacia.
Quanto all'attore, in disparte il riconoscimento della sottoscrizione, implicito nella proposizione della domanda, il suo interesse ad agire si rinviene nell'affermato intendimento di doversi servire della scrittura privata come titolo per la trascrizione dell'atto di trasferimento, mediante il previo accertamento giudiziale della sottoscrizione.
Si rammenta sul punto che, tra i titoli per la trascrizione, l'art. 2657 c.c. menziona la scrittura privata accertata giudizialmente.
In tal caso, la pronuncia di accertamento giudiziale, pur non risultando in sé e per sé trascrivibile ex art. 2643 n. 14 cc (che si riferisce alle sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati dai precedenti numeri dello stesso articolo), unitamente alla scrittura privata integrerà un titolo idoneo alla trascrizione.
Atteso, peraltro, che l'attore non ha invocato una pronuncia di accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà per effetto di una scrittura privata, bensì di accertamento dell'autenticità
delle sottoscrizioni della scrittura stessa, deve ritenersi che il tacito riconoscimento della sottoscrizione sia idoneo a fondare l'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura contenente un atto soggetto a trascrizione, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori, in quanto superflui e contrari al principio di necessaria economia processuale.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento.
pagina 4 di 6 Venendo all'esame delle ulteriori questioni contenute nell'atto di citazione, la documentazione prodotta da parte attrice (l'atto di frazionamento del 18.06.2009 a firma del Geom. Pietro Usai e le planimetrie dell'immobile), nonché l'estensione della porzione di immobile oggetto di vendita (“parte del mappale
430 di are 21.55”) e, oltre a ciò, l'espresso riconoscimento della specifica variazione censuaria da parte del convenuto in sede di interrogatorio formale, permettono di affermare che CP_11
l'immobile identificato nella scrittura privata del 5.06.2001 al foglio 6 parte mapp. 430 di are 21.55 del
Comune di Ilbono corrisponde all'attuale unità immobiliare contraddistinta con la particella 1151 della superficie complessiva di are 21.55.
Quanto alle spese di lite, nell'ipotesi di giudizio di accertamento, che non trovi la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, come anche in quelli in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, e non siano applicabili il principio della soccombenza e quello più generale di causalità, le spese non sono considerate ripetibili e restano normalmente a carico della parte che ha interesse all'accertamento o alla pronunzia giudiziale.
In questo senso si esprime, in particolare, l'art. 216, secondo comma, ultima parte, c.p.c. con riguardo alle spese in caso di istanza per la verificazione della scrittura privata proposta in via principale con citazione: “se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore”.
Nel caso di specie, pertanto, nessuna pronuncia sulle spese, data la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara riconosciuta la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata di vendita del 5.06.2001 da parte di , , , , , Parte_2 Parte_3 Controparte_1 Parte_4 CP_14
e meglio descritta nell'atto di citazione, avente ad oggetto CP_5 Parte_1
l'immobile sito in agro di Ilbono, distinto in catasto al foglio 6 particelle 428, di are 07.50, 440, di are
13.30, 441, di are 48.60, 442, di are 7.00, 443, di are 3.35, 444, di are 44.75, 447, di are 47.70, 448 di pagina 5 di 6 are 03.55, parte del 430, di are 21.55 (corrispondente quest'ultimo all'attuale unità immobiliare contraddistinta alla part. 1151), formanti un unico appezzamento.
Nulla sulle spese.
Cagliari-Lanusei, 7.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Aresu
pagina 6 di 6