Ordinanza cautelare 6 agosto 2019
Sentenza 15 settembre 2020
Rigetto
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/01/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00481/2025REG.PROV.COLL.
N. 03242/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3242 del 2021, proposto da
Comune di Aggius, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Comita Ragnedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Erg Wind 4 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Comande', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Comande in Roma, via Pompeo Magno, 23 A;
RI NA RT, non costituita in giudizio;
nei confronti
NI NC, IS BA, EO RT, EL RT, SI EO ES, IA NC LE RT, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00488/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Erg Wind 4 S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 novembre 2024 il Cons. Roberta Ravasio in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams;
Uditi per le parti gli avvocati Gain Comita Ragnedda e Enzo Puccio, in sostituzione dell'avv. Carlo Comande”.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con concessione edilizia n. 1512 del 15.12.2000, previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica del Servizio Tutela del Paesaggio di Sassari del 30.3.2000, il Comune di Aggius consentiva alla società I.V.C.P. 4 S.r.l. (Italian Vento Power Corporation S.r.l. ; poi divenuta ERG Wind S.r.l., attuale ricorrente) di eseguire i lavori per la realizzazione di un “Parco eolico” per la produzione di energia elettrica, da fonte eolica, in località "Und’esci l’ea – LaMulciosa. Per la realizzazione di tali lavori, afferenti un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, la società otteneva l’esenzione dall’obbligo del pagamento deli oneri concessori.
2. In seguito la I.V.C.P. 4 S.r.l. presentava (prima della realizzazione delle opere di costruzione delle turbine) un ulteriore progetto per la realizzazione del “cavidotto” , che consiste in una linea elettrica a 20 KV , allocata in condotta sotterranea, necessaria al trasporto dell’energia dal luogo di produzione al Comune di Viddalba: tale progetto otteneva i pareri favorevoli sia del Servizio Tutela del Paesaggio (determinazione 1320/2001) che della Commissione Edilizia Comunale del 10.9.2001. Quest’ultimo era comunicato formalmente alla società, ma non era accompagnato dal rilascio di un titolo edilizio “espresso”.
3. A seguito di un accertamento eseguito dal Corpo Forestale, l’Ufficio Edilizia Privata del Comune con comunicazione prot. 2310 del 13.05.2016 informava la società dell’avvio del procedimento di contestazione delle opere abusive consistenti nella " modifica di tracciati stradali e posizionamento di tralicci eolici rispetto a quanto previsto in progetto ".
4. Nel corso del procedimento il Comune incaricava un tecnico agronomo di eseguire il “ rilievo topografico delle opere abusive (tracciato stradale e aerogeneratori) e verificare la corrispondenza topografica fra la planimetria risultante dal rilievo topografico e quella allegata nell’ultimo progetto ”: in esito alla verificazione, il tecnico confermava che il tracciato stradale esistente e sei delle pale eoliche non rispettavano il tracciato stradale e l’ubicazione delle pale eoliche desumibili nel progetto presentato dalla società, assentito il 15 dicembre 2000.
5. Il Comune, pertanto, avvia formalmente il procedimento di contestazione degli abusi edilizi.
6. La società, allora, presentava istanza di sanatoria di conformità, che però veniva respinta dal Comune, in quanto non preceduta dalla valutazione di impatto ambientale.
7. Quindi il Comune, con provvedimento n. 282 del 16 gennaio 2019, dichiarava la decadenza della società, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 380/2001, dal beneficio dell’esenzione dagli oneri concessori, e per l’effetto le ingiungeva il pagamento di €. 553.267,00.
8. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio ERG WIND 4 S.r.l. impugnava l’indicato provvedimento.
9. Con ricorso per motivi aggiunti la società impugnava inoltre la successiva ordinanza del Comune di Aggius n. 15 del 5 giugno 2019 recante la demolizione delle opere abusive, individuate nella modifica di tracciato della strada e nel posizionamento di sei dei tralicci eolici in difformità rispetto al progetto assentito con la concessione edilizia n. 1512 del 15.12.2000.
10. Va da subito rilevato chenell’irrogare la misura edilizia demolitoria, il Comune non teneva in considerazione il progetto che la società aveva presentato nel 2001.
11. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevate dal Comune, ha accolto il ricorso nel merito.
11. Il Comune di Aggius ha proposto appello avverso l’indicata decisione.
12. ERG WIND 4 S.r.l. si è costituita in giudizio per resistere all’impugnazione.
13. La causa è stata, infine, chiamata all’udienza straordinaria del 6 novembre 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
12. Risulta prioritario l’esame del secondo motivo d’appello, mediante il quale il Comune di Aggius ripropone impugna la statuizione del TAR che ha respinto le eccezioni processuali sollevate dal Comune appellante in primo grado, in relazione alla asserita natura non lesiva della nota del 16 gennaio 2009.
12.1. Tale eccezione è infondata.
12.2. La nota con cui è stato chiesto alla società l’importo di € 553.267,37, da corrispondersi per oneri concessori per opifici, sebbene esordisca affermando che “ si trasmette il calcolo del costo di costruzione dell’impianto eolico denominato Aggius 2 La Mulciosa da allegare alla nuova istanza di accertamento di conformità da presentarsi attraverso lo sportello SUAPE della Regione Autonoma della Sardegna”, si conclude precisando che “ Il pagamento dell’importo sopra determinato dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla presente nota mediante bonifico bancario ” .
12.3. E’ dunque evidente, anche in forza dell’espresso richiamo all’art. 49 del D.PR.. n. 380/2001, che il Comune di Aggius ha ritenuto gli oneri concessori oggetto della richiesta di pagamento dovuti in ogni caso, e cioè a prescindere dalla presentazione e dal rilascio della sanatoria: ciò depone per la natura lesiva del nota prot. n. 282 del 16 gennaio 2009, e per la sussistenza di un interesse immediato della società alla relativa impugnazione. Donde l’infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado e, correlativamente, del secondo motivo d’appello.
13. Il Comune di Aggius ha quindi articolato i seguenti ulteriori motivi d’appello:
(i) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondato il ricorso per motivi aggiunti.
In particolare, parte appellante osserva che la nota comunale prot. n.3088 del 10 settembre 2001 - con cui era stato comunicato il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale al progetto per la realizzazione del “cavidotto” - non può essere qualificata quale titolo formale legittimante la variante del progetto delle opere assentito con la concessione edilizia del 15 dicembre 2000. A supporto di tale affermazione richiama il diverso oggetto del progetto presentato nel 2001, che era limitato al posizionamento di un cavidotto interrato e non anche al tracciato della strada e al posizionamento dei tralicci eolici. Ciò spiegherebbe il rilascio, da parte della Regione Sardegna, dell’autorizzazione paesaggistica n. 1320 del 2001, che appunto non ha ad oggetto la variante al precedente progetto del 2000 stante il diverso oggetto.
Il Comune, in conclusione, ripropone la tesi secondo cui, in difetto di un titolo edilizio che abbia formalmente autorizzato la variante al tracciamento della strada e alla collocazione di alcun pale eoliche, vanno qualificati come abusive le variazioni rilevate nel tracciamento della strada di accesso al parco eolico, come pure la allocazione di alcune pale.
Alla legittimità dell’ordine di demolizione, inoltre, non osterebbe il tempo trascorso tra la realizzazione dell’abuso e la sanzione edilizia, risultando un provvedimento vincolato alla luce della permanenza dell’interesse pubblico tutelato.
(iii) omessa pronuncia sugli ulteriori motivi di ricorso dichiarati assorbiti dal primo giudice.
13.1. L’atto d’appello si conclude con la richiesta di ammissione di consulenza tecnica finalizzata all’accertamento degli abusi edilizi posti a base degli atti impugnati.
14. ll gravame non può trovare accoglimento.
14.1 Con riferimento al primo motivo di appello, la tesi di parte appellante si fonda sulla carenza di un titolo legittimante le opere sanzionate con l’ordinanza n. 15 del 5 giugno 2019 ed estranee rispetto a quanto oggetto dell’originaria concessione edilizia n. 1512 del 15.12.2000, che rappresenterebbe l’unico titolo edilizio rilasciato dal Comune: le difformità rilevate emergerebbero dai grafici prodotti in sede di presentazione del progetto del 2001, che evidenzierebbero la diversità di oggetto tra le opere autorizzate nel 2000 e le opere del 2001, per le quali sono stati rilasciati i due pareri favorevoli dalla Regione e della Commissione Edilzia Comunale.
14.2 Ebbene, il Collegio rileva che proprio il riferimento ai menzionati grafici, allegati alla richiesta di variante del 2001, smentisce quanto sostenuto dal Comune.
14.2.1. In primo luogo, diversamente da quanto ritenuto da parte appellante, giova precisare che nella appellata sentenza si dà atto della diversità di oggetto intercorrente tra il progetto del 2000 e il progetto del 2001: la decisione in esame, infatti, ha cura di precisare (a pag. 3) che “ Si evidenzia, fin d’ora, che non sussiste piena coerenza e coincidenza tra gli elaborati tecnici allegati nel 2000 (concessione del Parco) e quelli del 2001 (autorizzazione del cavidotto) ”.
14.2.2. Tuttavia ciò che non è contestato dal Comune è che il tracciato stradale, di accesso all’impianto in concreto realizzato, e la effettiva collocazione delle pale eoliche coincidono con quanto rappresentato negli elaborati grafici allegati al progetto di cavidotto del 2001.
14.2.3. Va in particolare rilevato che il Comune non ha impugnato, e non ha smentito, la statuizione del TAR secondo cui “ La problematica sottesa alla controversia si concentra nella circostanza che, nel 2001, pur essendo la finalità e l’oggetto dell’istanza autorizzatoria unicamente, ed indubitabilmente, quella di poter realizzare il “cavidotto” , in realtà , negli elaborati progettuali, la collocazione degli aerogeneratori risulta parzialmente mutata rispetto a quella prevista nel 2000 (progetto originario, ancora non attuato). In sostanza, in sede di autorizzazione dell’opera di posizionamento del “cavo elettrico sotterraneo”, privo di impatto visivo, “per il vettoriamento della energia elettrica dal Comune di Aggius, località La Mulciosa, verso al sottostazione di trasformazione ubicata nel Comune di Viddalba”, la società ha, per così dire, parzialmente integrato/modificato il progetto (pur senza esplicitarlo in domanda espressa), in relazione all’individuazione di “nuovi” siti (con dislocazione di alcune turbine per alcuni metri) , comunque entro i confini del Parco (il generatore a maggior distanza, AG27, si trova a 237 metri dal punto ritenuto compatibile, altri a pochi metri di differenza) . La ricorrente evidenzia che il tracciato del “cavidotto” prevedeva il passaggio dello stesso mediante l’utilizzo di una viabilità già esistente; il che determinava, per l’effetto, anche una parzialmente diversa collocazione di alcuni aerogeneratori originariamente prevista nel progetto del 2000. Ed il tracciato non veniva modificato in modo radicale, scostandosi “marginalmente” rispetto a quello originariamente previsto. Va considerato che il tracciato del cavidotto contemplava, a livello progettuale, la parziale variazione del posizionamento di alcuni aerogeneratori (pur senza richiesta di variante esplicita); tale progetto è stato vagliato sia dalla Regione (con parere positivo del Servizio Tutela del Paesaggio n. 1320 del 10.12.2001, doc. 7, che ha imposto anche una prescrizione limitativa), sia dal Comune di Aggius.In particolare il Comune, con provvedimento prot. 3088 del 10 settembre 2001, esprimeva parere favorevole sul progetto del cavidotto, così come progettato, nella sua complessiva consistenza, trattandosi di opera strettamente collegata alla realizzazione delle turbine (cfr. parere della Commissione edilizia Comunale, doc. n. 8). Dunque il Comune di Aggius autorizzava la realizzazione di un’opera (cavidotto), per sua natura interrata ma, anche, per vocazione, “necessariamente e strettamente connessa”, dalla quale emergeva anche l’esigenza di difforme, parziale, collocazione delle turbine. Per la società tali pronunciamenti (regionale e comunale) del 2001 avrebbero implicato, in via implicita, la variante della concessione edilizia del 2000 (pur essendo l’oggetto dell’esame solo il “cavidotto”). Inoltre anche il Genio Civile di Sassari, con determinazione del 2001, aveva rilasciato l’ autorizzazione relativa al tracciato del cavidotto <asservito> all’impianto. Dopo l’esplicazione “combinata” di tali procedimenti l’impianto veniva realizzato da IVPC 4 nella sua “consistenza finale” ed attuale risultante dall’approvazione del progetto originario così come coordinato ed integrato in sede di (progetto e di) autorizzazione del cavidotto. Dunque la realizzazione e l’attuale consistenza dell’impianto (così come costruito nel 2001-2002) discende dal complessivo iter seguito. ”.
14.2.4. Il Comune incentra la censura sul fatto che il provvedimento favorevole della Commissione Edilizia Comunale non può equipararsi al titolo edilizio e non ha valore provvedimentale: tale affermazione discenderebbe dalla considerazione che un titolo edilizio formale era necessario ai sensi della L.R. n. 23/1985, come pure ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, già in vigore all’epoca dei fatti. Pertanto, conclude il Comune, “ alcun titolo formale è stato rilasciato ”, anche perché vi sarebbe una differenza sostanziale tra il progetto presentato e assentito nel 2000, afferente il tracciato stradale e la realizzazione delle pale eoliche, e quello presentato nel 2001, afferente invece il solo cavidotto.
14.2.5. Nelle difese del Comune, dunque, non si mette in dubbio che il tracciato stradale e i tralicci portanti le pale eoliche di fatto rispecchiano gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di concessione edilizia presentata il 1° agosto 2001.
14.2.6. Tenuto conto del fatto che il progetto in questione andava esente dall’obbligo di pagare gli oneri concessori, il fatto che il Comune di Aggius abbia riscontrato l’indicata richiesta di concessione edilizia - del 1° agosto 2001 - mediante la comunicazione dell’esito favorevole dell’esame da parte della Commissione Edilizia Comunale, può intendersi come tacito provvedimento edilizio: si può poi argomentare circa l’illegittimità di un simile provvedimento autorizzativo, in quanto rilasciato in violazione della normativa di riferimento e in violazione della giurisprudenza che escludeva l’equiparazione tra la comunicazione del parere favorevole della commissione edilizia comunale e la concessione edilizia; tuttavia di fatto é quanto accaduto.
14.2.7. A voler diversamente argomentare occorrerebbe giungere alla paradossale conclusione che il Comune, ugualmente violando elementari obblighi, non avrebbe mai concluso il procedimento, con ciò esponendosi al rischio di dover rispondere di ingenti danni, quantomeno per lesione dell’affidamento generato dalla comunicazione dell’esito favorevole della Commissione Edilizia Comunale, non accompagnata da alcuna riserva circa l’esito definitivo del procedimento avviato dalla istanza di concessione edilizia del 1° agosto 2001.
14.2.8. Poiché non pare verosimile che il Comune abbia voluto correre il rischio connesso alla mancata tempestiva conclusione del procedimento, si deve ritenere - anche in considerazione del fatto che l’impianto aveva già ottenuto il necessario titolo edilizio nel l’anno 2000, e che la richiesta di concessione del 2001 aveva ad oggetto opere connesse – che mediante la nota del Responsabile del servizio n. 3088 del 10 settembre 2001, il Comune ha inteso esprimere anche l’autorizzazione al titolo edilizio, e ciò sia con riferimento al cavidotto, sia con riferimento alle altre opere, come descritte negli allegati progettuali. A conferma di ciò si consideri anche il fatto che il Comune non ha mai contestato l’abusività del cavidotto, per la cui posa la Società appellata ha presentato proprio l’istanza di concessione edilizia del 1° agosto 2001: ebbene, ove il procedimento avviato con tale istanza non si fosse mai concluso, anche il cavidotto avrebbe dovuto essere considerato alla stregua di opera abusiva, ciò che il Comune non ha mai sostenuto, tanto da non includere il cavidotto tra le opere oggetto di rimozione.
14.2.9. Se, dunque, il procedimento avviato con l’istanza di concessione edilizia del 1° agosto 2001 si è concluso, e se l’atto conclusivo è rappresentato da una concessione edilizia “implicita” nella comunicazione del parere favorevole della Commissione Edilizia, allora si deve convenire sul fatto che tale concessione edilizia “implicita” si estende a tutte le opere rappresentate negli allegati progettuali, che il Comune si presume abbia attentamente esaminato.
14.2.10. E’ utile rilevare, infine, che la concessione edilizia “implicita”, di cui si è detto nei paragrafi che precedono, non potrebbe considerarsi un atto nullo, improduttivo di efficacia: risulta infatti chiaro quale sia l’organo emanante e il relativo oggetto; si tratta di un atto che sicuramente rientrava nelle attribuzioni del Comune di Aggius; nella specie, inoltre, non era neppure necessaria la quantificazione degli oneri concessori, stante l’esenzione prevista per gli impianti di che trattasi. Insomma, non si può affermare che la concessione edilizia di che trattasi sia priva degli elementi essenziali, e non esiste una norma che sanzioni con la nullità il titolo edilizio che non sia stato rilasciato in determinate forme. Di conseguenza, la concessione edilizia in oggetto al più potrebbe essere ritenuta illegittima, e non nulla, e come tale (i) ha esplicato e continua ad esplicare effetti autorizzativi e (ii) semmai il Comune doveva porsi il problema di annullarla in autotutela, prima di adottare l’ordine di demolizione impugnato e di ingiungere alla Società appellata il pagamento degli oneri concessori, previa declaratoria di decadenza dal beneficio della esenzione.
14.2.11. Il primo motivo d’appello, in conclusione, va respinto, dovendosi constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, le opere che si assumono abusive risultano assistite da una concessione edilizia rilasciata dal Comune, implicitamente espressa nella comunicazione, senza riserva alcuna, del parere favorevole reso dalla Commissione Edilizia, comunicazione di cui alla nota del Responsabile del servizio n. 3088 del 10 settembre 2001.
15. Per quanto riguarda il terzo motivo d’appello, se e nella misura in cui con esso il Comune di Aggius abbia inteso eccepire un vizio di omesso esame di censure indebitamente assorbite, esso è inammissibile per genericità, non avendo l’appellante specificato quali siano le censure non esaminate e per quale motivo esse sarebbero state indebitamente assorbite dal primo giudice.
15.1. Diversamente, il terzo motivo deve intendersi diretto alla mera riproposizione dei motivi assorbiti dal primo giudice: in tal caso non v’è luogo alla relativa disamina, essendo l’appello infondato.
16. L’istanza istruttoria formulata dall’appellante va respinta, in quanto superflua, a fronte della infondatezza dell’appello.
17. La peculiarità delle questioni trattate giustifica, peraltro, la compensazione delle spese tra
tutte le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di fase.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024, celebrata in videoconferenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a., aggiunti dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante “ Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia ”, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF
NI Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
NI Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Oreste Mario Caputo |
IL SEGRETARIO