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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/07/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1239/2025
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 3.7.205 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Girifalco, al Vico I Milano n. 12, presso lo studio dell'Avv. VITALIANO
STEFANO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti QUARTA ROSSELLA, TRIOLO
ETTORE e ADORNATO DARIO COSIMO ROBERTO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di CP_1
Reggio Calabria, in Via Domenico Romeo n. 15; resistente
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso che veniva assunta con la qualifica di bracciante agricola negli anni
2022/2023 per un n. di giornate complessive pari a 91; dedotto che nell'anno 2022 veniva assunta come collaboratore familiare presso per n. 13 giornate;
allegato dunque di aver Parte_2
presentato domanda di disoccupazione agricola, essendo in possesso dei requisiti di legge;
lamentato che la domanda veniva rigettata dall' CP_2
che riteneva erroneamente che in capo alla ricorrente non sussistesse il requisito delle giornate minime richieste dalla legge, in quanto ometteva di conteggiare le 13 giornate di lavoro prestate in qualità di collaboratore familiare;
concludeva chiedendo “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola, con decorrenza dalla data prevista dalla legge;
2) conseguentemente, condannare l in CP_1
persona del legale rapp. te p.t., alla erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola in favore della ricorrente, nonché al pagamento dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria sui singoli ratei, dalle rispettive scadenze fino al saldo”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' deducendo la liquidazione della prestazione CP_1
richiesta e concludendo per la dichiarazione di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 6 In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante, così come dedotto congiuntamente dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
Pag. 3 di 6 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368;
Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630;
Cass., 22.7.81, n. 4719).
Pag. 4 di 6 Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime,
Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la prestazione richiesta e la liquidazione della stessa in favore dell'istante da parte dell' , alla luce documentazione prodotta in giudizio, risultano CP_1
avvenute in data 11.6.2025.
Pag. 5 di 6 Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass.,
14.11.77, n. 4923).
Nel caso de quo è pacifico che il riconoscimento del diritto del ricorrente sia intervenuto in data successiva al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo e per tali motivi le spese, liquidate nella misura minima di cui al dispositivo in ragione della semplicità della controversia e della natura della pronuncia adottata, devono essere integralmente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in
€ 341,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA se dovute, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 03/07/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1239/2025
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 3.7.205 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Girifalco, al Vico I Milano n. 12, presso lo studio dell'Avv. VITALIANO
STEFANO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti QUARTA ROSSELLA, TRIOLO
ETTORE e ADORNATO DARIO COSIMO ROBERTO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di CP_1
Reggio Calabria, in Via Domenico Romeo n. 15; resistente
OGGETTO: indennità di disoccupazione agricola.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso che veniva assunta con la qualifica di bracciante agricola negli anni
2022/2023 per un n. di giornate complessive pari a 91; dedotto che nell'anno 2022 veniva assunta come collaboratore familiare presso per n. 13 giornate;
allegato dunque di aver Parte_2
presentato domanda di disoccupazione agricola, essendo in possesso dei requisiti di legge;
lamentato che la domanda veniva rigettata dall' CP_2
che riteneva erroneamente che in capo alla ricorrente non sussistesse il requisito delle giornate minime richieste dalla legge, in quanto ometteva di conteggiare le 13 giornate di lavoro prestate in qualità di collaboratore familiare;
concludeva chiedendo “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola, con decorrenza dalla data prevista dalla legge;
2) conseguentemente, condannare l in CP_1
persona del legale rapp. te p.t., alla erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola in favore della ricorrente, nonché al pagamento dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria sui singoli ratei, dalle rispettive scadenze fino al saldo”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' deducendo la liquidazione della prestazione CP_1
richiesta e concludendo per la dichiarazione di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 6 In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante, così come dedotto congiuntamente dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
Pag. 3 di 6 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368;
Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630;
Cass., 22.7.81, n. 4719).
Pag. 4 di 6 Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime,
Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la prestazione richiesta e la liquidazione della stessa in favore dell'istante da parte dell' , alla luce documentazione prodotta in giudizio, risultano CP_1
avvenute in data 11.6.2025.
Pag. 5 di 6 Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass.,
14.11.77, n. 4923).
Nel caso de quo è pacifico che il riconoscimento del diritto del ricorrente sia intervenuto in data successiva al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo e per tali motivi le spese, liquidate nella misura minima di cui al dispositivo in ragione della semplicità della controversia e della natura della pronuncia adottata, devono essere integralmente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in
€ 341,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA se dovute, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 03/07/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
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