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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 16/07/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 754/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 754/2023 promossa da
(c.f. ), nella persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Giancarlo Maero, Dario Ghione e Davide
Ghione, elettivamente domiciliata presso lo studio degli ultimi due, in Saluzzo, via Martiri della Liberazione, n. 5 appellante contro
(c.f. , difeso dagli avv.ti Maurizio Randazzo e CP_1 C.F._1
Chiara Roncarolo, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, in Vercelli, viale Garibaldi, n. 5 appellato
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita in via istruttoria:
- ammettersi le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello. Nello specifico si insiste sulla ammissibilità delle istanze istruttorie spiegate nella II memoria ex art. 183 c.p.c. del
01/07/2022, riproposte nell'atto di appello nel corrispondente capitolo con i testi ivi indicati;
- disporsi, se ritenuta rilevante, CTU volta a quantificare il danno oggetto della domanda riconvenzionale della sulla base dei fatti e documenti Parte_2 allegati e provati;
nel merito, in via principale:
- in accoglimento dei motivi di cui all'atto di appello riformare la Sentenza impugnata
n. 1041/2023 del Tribunale di Vercelli e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata con l'atto di citazione in opposizione del 6/12/2021, dichiarare tenuto e condannare il sig. , titolare dell'omonima azienda agricola, al pagamento in CP_1 favore della Della somma di € 64.669,00 o di quella anche Parte_2 veriore, accertanda in corso di causa, se del caso, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- in accoglimento dei motivi di cui all'atto di appello riformare la Sentenza impugnata
n. 1041/2023 del Tribunale di Vercelli e respingere la domanda riconvenzionale formulata dal sig. nei confronti della CP_1 Parte_2
- in accoglimento dei motivi di cui all'atto di appello riformare la Sentenza impugnata
n. 1041/2023 del Tribunale di Vercelli in punto responsabilità ex art. 96, comma 3 c.p.c. della Parte_2 in ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio.
***
Si da atto che nelle more del giudizio la ha pagato (in Controparte_2 data 07/02/2024 e 14/03/2024) al sig. la somma complessiva di € 4.249,26. CP_1
Si chiede pertanto che l'Ecc.ma Corte di Appello, a seguito dell'accoglimento del presente gravame, dichiari tenuta e condanni la controparte a restituire le somme tutte percepite, maggiorate degli interessi legali dal pagamento al saldo».
2 ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello CP_1 adita, rigettata ogni avversa domanda, istanza o eccezione, così giudicare:
In via preliminare,
Dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c. ovvero dichiarare l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta ex art. 348 bis c.p.c. disponendo la discussione orale secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c.
Nel merito:
Rigettare l'appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1041/2023 del Tribunale di Vercelli del 20 aprile 2023, all'esito del giudio avente numero di R.G.
2105/2021.
In via Istruttoria: si insiste per l'istanza già formulata meramente a prova contraria, e precisamente: “si chiede che il testimone indicato da parte convenuta signor
[...]
, ove ammesso, venga sentito a prova contraria anche sul seguente capitolo di Tes_1 prova: vero che in data 23 maggio 2021 incaricato dalla , si trovava sul Parte_2 fondo del signor , intento a spargere diserbante sui terreni di quest'ultimo.” CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto innanzi Parte_1 CP_1 al Tribunale di Vercelli, proponendo opposizione al decreto n. 710/2021 del 16 novembre
2021, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 14.525,00, oltre agli interessi e alle spese, di cui aveva riconosciuto la debenza con atto del 20 maggio 2021.
L'opponente aveva dedotto il difetto di legittimazione del rappresentante a stipulare la transazione, di cui all'atto del 20 maggio 2021, in quanto non autorizzato dal consiglio di amministrazione.
L'opponente aveva dedotto inoltre che il rapporto di cui all'accordo per la conduzione di un terreno dell'opposto per le annate 2020 e 2021 era stato da questi interrotto e per questo aveva subito dei danni, sia per mancato guadagno, non avendo potuto procedere alle semine della seconda parte della stagione 2021, sia per perdita subita, avendo sostenuto invano le spese per la preparazione del terreno.
3 L'opponente aveva chiesto la revoca o la dichiarazione di nullità o di inefficacia del decreto ingiuntivo e, in riconvenzione, la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni, liquidati nella somma di euro 64.669,00 o in quella accertata nel corso del processo.
2. si era costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e CP_1 della domanda riconvenzionale, nonché, in riconvenzione, la condanna dell'opponente al pagamento, oltre agli interessi, della somma di euro 21.538,85 o di quella da accertarsi nel corso del processo, corrispondente ad altri crediti, e, in subordine, la compensazione anche parziale dei crediti reciproci.
3. Con sentenza n. 1041/2023 del 20 aprile 2023, il Tribunale di Vercelli ha rigettato le domande dell'opponente, ha accolto la domanda riconvenzionale dell'opposto, ha condannato l'opponente al rimborso delle spese processuali ed anche al pagamento della somma di euro 4.925,00 ex art. 96, co. 3, c.p.c. e per l'effetto ha ridotto il compenso dovuto dall'appellante ai suoi difensori nella misura del 75%.
4. Avverso la sentenza, ha proposto Parte_1 appello sulla base di quattro motivi e, nel merito, ha chiesto la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni, liquidati nella somma di euro 64.669,00 o in quella accertata nel corso del processo, e il rigetto della domanda riconvenzionale avversaria.
ha chiesto il rigetto, anche in rito, dell'appello. CP_1
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'appellato ha dedotto che «l'atto introduttivo […] enuncia genericamente – per macro- temi – le parti della sentenza che pretenderebbe di impugnare ma non chiarisce mai quali siano le concrete motivazioni per le quali il Giudice avrebbe dovuto decidere in maniera difforme (e neppure indica come avrebbe dovuto decidere altrimenti): non si comprende quale sia lo specifico capo della decisione che viene impugnato, quali siano le censure proposte alla ricostruzione dei fatti del provvedimento e neppure quali siano le violazioni di legge in cui il Giudice sarebbe imbattuto e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata» (pp. 5 s. comp. cost. app.).
L'eccezione è generica.
4 L'appellante ha formulato quattro motivi.
L'appellato avrebbe allora dovuto argomentare la ricorrenza dei vizi di forma rispetto ad ogni motivo per dimostrare ed ottenere in questo modo la pronuncia di inammissibilità dell'intero appello.
L'eccezione così formulata non è quindi fondata.
La conclusione non preclude chiaramente il riscontro officioso dell'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. rispetto ai singoli motivi o parti di essi.
2. L'appellato ha eccepito l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., perché fondato «su censure vaghe, insufficienti e superficiali e del tutto inidonee a contestare l'iter logico-argomentativo che ha condotto alla decisione avversata» (p. 6 comp. cost. app.).
L'eccezione riprende sostanzialmente gli argomenti di cui a quella sollevata ex art. 342 c.p.c., quindi in relazione alla forma dell'appello.
L'appellato non ha invece dedotto una diversa specifica ragione di inammissibilità, né ha argomentato precisamente la manifesta infondatezza.
L'eccezione è dunque infondata e va rigettata.
3. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato il rigetto della domanda riconvenzionale di condanna dell'appellato al risarcimento del danno.
Il motivo non è fondato.
Giova riprendere l'accertamento compiuto dal tribunale: «alcuna allegazione di questi danni è contenuta negli atti difensivi. O meglio: a partire dall'ultimo par. a p. 7 dell'atto di citazione e a p. 8 vi è un elenco di voci di danno di cui è chiesto il risarcimento senza che nemmeno sia spiegato quale sarebbe la responsabilità invocata (contrattuale o extra contrattuale? Risulta impossibile comprenderlo), quale sarebbe il fatto generatore di danno
(a p. 7 l'opponente scrive che deriverebbe dalla “rottura/risoluzione” dell'accordo, ma non si comprende quale, se quello azionato con d.i. o quello precedente di conduzione di terreni) e in ogni caso, se il risarcimento viene chiesto in conseguenza della risoluzione dell'accordo di conduzione dei terreni, non ha chiesto, in via di presupposizione logica, né Parte_2 di accertare l'inadempimento a quest'accordo, né, specialmente, la sua risoluzione» (p. 11 sent.).
L'appellante ha diversamente dedotto di avere «precisato (pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione) di aver concluso con il signor un “accordo terreno in conduzione per CP_1 annate 2020-2021”, come si legge nel documento prodotto sub 2; accordo al quale,
5 pacificamente, è poi stata data esecuzione, come risulta dallo stesso contenzioso oggetto di causa. || […] E' stata quindi sufficientemente provata la fonte dell'obbligazione (l'accordo di conduzione), dalla violazione della quale discende l'onere in capo all'odierna controparte di risarcire i danni richiesti ed allegati. || Ed “il fatto generatore di danno” deve essere individuato, per quel che riguarda il lucro cessante e secondo quanto allegato dall'opponente, nel comportamento del signor che, in spregio agli accordi assunti, CP_1 ha impedito alla Cooperativa esponente di accedere nei tempi previsti nei fondi che lo stesso le aveva messo a disposizione, dandoglieli in conduzione. || […] proprio l'aver impedito alla Cooperativa di entrare tempestivamente nei terreni in questione, è stata la causa dei danni subiti e che la stessa si è proposta di provare, consistiti nella mancata semina di 16,8 ettari di terreno a mais. E' quindi provato documentalmente che il signor
, contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto, ha impedito alla CP_1 Parte_1
l'accesso ai fondi per la semina del mais a partire dalla metà del mese di maggio 2021 sino alla metà del mese di giugno 2021. || […] Il danno emergente risulta dalle fatture prodotte, mai contestate, né tanto meno specificatamente, da controparte, relative alle spese sostenute per la preparazione del terreno condotto dalla e di proprietà del Parte_1 signor . Ed ammonta a complessivi € 8.910,00. || La Cooperativa esponente si è CP_1 offerta di provare tale circostanza mediante la deduzione a prova per testi dei capitoli 12),
14), 32), 34) e 35) della memoria istruttoria» (pp. 13 ss. cit. app.).
Occorre esaminare le difese partitamente a seconda della voce di danno invocata.
Per quanto riguarda il danno da lucro cessante, nell'indicarne la fonte causativa – la condotta dell'appellato di impedimento a coltivare il terreno da metà maggio 2021 a metà giugno 2021, in violazione dell'obbligazione di cui all'accordo di conduzione –, l'appellante si è confrontata esclusivamente con una delle plurime ragioni dell'accertamento negativo, ovverosia con quella inerente al mancato assolvimento dell'onere di allegazione, riprodotta in esordio al motivo e avente portata generale, quindi indifferente alla voce di danno, se di lucro cessante o di danno emergente.
Il giudice di primo grado ha però preso ulteriore posizione sulle singole voci.
Circa il lucro cessante, nella sentenza si legge che «[a] sostegno di questi calcoli e di questa ricostruzione non vi è un solo documento che dimostri in concreto quanto richiesto. Il bollettino prodotto (doc. 21) è, semmai, mera allegazione del prezzo a quintale del mais nel
2021, ma non dimostra nulla nel concreto;
sul trattamento insetticida non vi è il minimo riscontro documentale» (p. 12).
6 Il tribunale ha quindi ritenuto che le allegazioni in parte qua – la cui bontà era stata revocata in dubbio dall'appellato (pp. 15 s. comp. cost.) –, fossero comunque prive di riscontro, perché inconcludente la prova documentale prodotta e, quanto al trattamento insetticida, perché non dedotta.
Sull'assenza di riscontro documentale delle circostanze allegate, l'appellante non ha mosso alcuna compiuta critica.
Va soggiunto che il periodo temporale in cui si sarebbe consumata la condotta causativa del danno, per come precisato dall'appellante in questa fase (metà maggio-metà giugno 2021), è contraddetto dalle difese della medesima parte.
Anzitutto, in primo grado, l'appellante non ha specificamente contestato che «il 23 maggio 2021 (tre giorni dopo la sottoscrizione della scrittura privata) l'operaio incaricato dalla , si trovava sul fondo del signor , intento a spargere diserbante Parte_2 CP_1 sui terreni dove di lì a poco la Filiera avrebbe dovuto seminare una coltura» (p. 13 comp. cost.); in argomento, sono mute e le note scritte depositate in luogo della prima udienza il
20 aprile e il 26 aprile 2022 e la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c.
Inoltre, il danno emergente, espresso dalle spese che l'appellante avrebbe sostenuto invano per la preparazione del terreno, comprenderebbe il corrispettivo delle prestazioni di di cui alla fattura emessa il 31 maggio 2021. Persona_1
In difetto di più precise allegazioni, si deve ritenere verosimile che l'esecuzione delle prestazioni sia avvenuta il giorno dell'emissione della fattura o nei giorni precedenti.
Ne consegue che, ancorché tramite terzi, l'appellante ha avuto accesso al terreno nel periodo in cui ha allegato che era avvenuto il contrario;
il dato si pone in continuità con il primo, rimasto incontestato.
L'appellante non avrebbe avuto accesso al terreno al più dal 7 maggio 2021, quando l'appellato scrisse alla controparte un messaggio in posta elettronica, «invint[andolo] a non entrare più nei [suoi] terre[n]i» (doc. n. 6 fasc. primo grado appellante), sino al 20 maggio
2021, compresi, quando le parti risolsero la lite allora pendente con una transazione, ove ribadirono gli impegni assunti per l'annata 2020/2021 (clausola n. 5, doc. n. 10 fasc. primo grado appellante); al più tardi sino al 22 maggio 2021, visto che il giorno seguente l'operaio dell'appellante fece ingresso nel terreno.
In ogni caso, al di là dell'esatta ricostruzione dei fatti, i dati evidenziati – l'utilizzo del terreno da parte dell'operaio dell'appellante, l'accesso al terreno di – sono Persona_1 sufficienti a revocare in dubbio la prospettazione dell'appellante, che va a suo detrimento
7 perché onerato dell'allegazione e della prova degli elementi costitutivi del diritto azionato
(artt. 2697, co. 1, 1218 ss. c.c.).
L'appellante non può allora avere subito il danno dedotto, circa euro 55.759,00 – quale differenza tra la pretesa risarcitoria (euro 64.669,00) e l'entità del danno emergente
(euro 8.910,00, p. 17 cit. app.) –, perché calcolato su di un periodo di tempo inverosimile.
In sostanziale continuità con quanto accertato dal tribunale e rimasto incontrastato, va infine ribadito che non vi è alcun elemento, assertivo o probatorio, che consenta di ritenere che il periodo di tempo in cui si consumò l'impedimento all'accesso al terreno fosse determinante o anche solo fondamentale per la semina del mais, e, prima ancora, che a questa coltivazione sarebbe stato destinato il terreno.
Con riguardo al danno emergente, in primo grado, l'appellante aveva richiamato «le fatture di – euro 7.370,00 – e di – 440,00 e 1.100,00 per un totale finale di Tes_1 Per_1 euro 75.214,00. || […] Altro problema riguarda la pulizia dei fossi maestri, che servono più appezzamenti e che è di competenza della proprietà mentre è di competenza dei conduttori pulire quelli che servono i singoli pezzi. || Data l'inerzia del proprietario la ha Parte_1 dovuto pagare un conto terzista per l'esecuzione dei lavori. || Anche i concimi sono stati acquistati e sono rimasti inutilizzati» (p. 8 cit.).
Rispetto alle prestazioni di cui alle tre fatture, il tribunale ha censurato le difese per la genericità delle allegazioni: «Non è allegato perché queste fatture rappresenterebbero la dimostrazione di una posta di danno subita dall'opponente. L'affermazione è talmente generica da precludere al Giudice ogni esame della sua fondatezza e ogni argomentazione sul punto. L'esame delle fatture non consente di vaticinare – cosa in ogni caso preclusa al giudice civile – sulla loro conferenza rispetto a quanto richiesto» (p. 12 sent.)
L'appellante ha assunto che il danno emerge dalle fatture prodotte, «mai contestate, né tanto meno specificatamente, da controparte» (p. 17 cit. app.).
La decisione non verte sul piano della prova, al quale appartiene l'eccezione di fatto non contestato (art 115, co. 1, c.p.c.), bensì su quello logicamente preliminare dell'onere di allegazione;
tra l'altro, non pare che l'appellato dovesse sapere quali lavori l'appellante decideva di commissionare a terzi e, comunque, le fatture sono state sottoposte a critica
(pp. 16 s. comp. cost.).
La rappresentazione delle spese sostenute che l'appellante ha fornito in primo grado
è in effetti all'evidenza scarna, essendo stata circoscritta agli importi sostenuti e al rinvio
8 alle fatture corrispondenti;
alcuna integrazione utile l'appellante ha fatto con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c., contenente le sole conclusioni.
Dalla fattura emessa da il 17 gennaio 2021, non si desume che Testimone_1 le prestazioni eseguite fossero strumentali alla preparazione del terreno condotto, quindi in vista dell'asserita semina di mais di maggio;
prima ancora, non vi è alcun riferimento al terreno dell'appellato (doc. 17 fasc. primo grado appellante).
Gli stessi rilievi riguardano le fatture di emesse il 31 maggio 2021 Persona_1
(doc. n. 18 fasc. primo grado appellante) e il 2 luglio 2021 (doc. n. 19 fasc. primo grado appellante).
Inoltre, considerate la data di emissione e la mancanza di più precise allegazioni, la seconda fattura appare riguardare prestazioni irrilevanti, perché eseguite dopo il periodo di tempo durante il quale, in tesi, l'appellante non avrebbe avuto accesso al terreno.
Quanto alla pulizia dei fossi maestri, il giudice di primo grado ha affermato che «non
è nemmeno indicata la somma che sarebbe richiesta a titolo di risarcimento per la condotta
– anche se non è chiaro quale sarebbe l'inerzia – che si ritiene addebitabile a . CP_1
Ancora una volta, la totale genericità dell'atto impedisce di ritenere allegato alcunché» (p.
12 sent.).
Il motivo d'appello è muto su questo accertamento.
È dunque superflua l'istruzione della causa richiesta dall'appellante.
Le prove orali non potrebbero infatti integrare le lacune assertive.
In ogni caso, sono inammissibili anche per altre ragioni.
Il capitolo n. 12) – «Vero che il restante (ha 21,95 meno 9,335) e cioè 12,62 ha è stato pulito ed arato dalla Cooperativa prima dell'inverno 2020/21, in previsione della semina a mais nella primavera 2021 successiva» –riferisce di prestazioni eseguite dall'appellante e non dai terzisti.
Il capitolo n. 32) – «Vero che, rispetto ai due appezzamenti di cui al punto 6), ancora al
1/1/2021, la parte di 33 giornate era ancora vuota da coltivazioni, essendo stata preparata per la semina del mais, mentre nella seconda di 24,5 giornate erano stati seminati nell'autunno 2020 pisello proteico e avena nuda, con raccolto previsto nel mese di giugno 2021, come poi avvenuto» – non indica l'autore della preparazione per la semina
(alcun riferimento vi è ad , la cui fattura è stata emessa il 17 gennaio Testimone_1
2021).
9 Il capitolo n. 14) – «In pari data la Cooperativa, stante la diffida e ritenuto chiuso il rapporto, emetteva la fattura n. 50 di euro 8.030,00 (doc.26), nella cui descrizione faceva riferimento alla fattura ricevuta dal sig. n. 2 del 17/1/2021, per servizi Testimone_1 agricoli, oltre che per rispristino e pulitura bedale maestro» – è stato correttamente ritenuto documentale perché vertente sullo “storno” della fattura di a carico Testimone_1 dell'appellato; inoltre, è irrilevante viste le censure mosse alla rappresentazione di cui alla fattura di . Testimone_1
Il capitolo n. 34) – «Vero che danni subiti dalla Cooperativa ammontano a netti euro
50.290,00, così ricavati: Da scalare Euro dovuti 11.414,00 Canone conduzione per 21,95 ettari Totali Euro a credito 6.760,00 detrazione canone su terreni non condotti 50.544,00 incasso perso per coltivazione mais 1.700,00 rimborso lavori 2.700,00 semenza mais acquistata» – è valutativo (“danni subiti”) e con esso si chiede al testimone la conferma di un'operazione di calcolo sottesa ad una rappresentazione, più sopra, censurata.
Altrettanto dicasi per il capitolo n. 35): «Vero che la somma relativa alla perdita per coltivazione del mais è così calcolata: si fa riferimento al contratto del mais alimentare che la ha con il proprio cliente;
supponendo una produzione minima di 100 quintali Parte_1 per ettaro, dato che nei quattro comuni limitrofi vengono prodotti dai 120 ai 130 quintali per ettaro, e tenendo conto del valore del mais, come da contratto, quotato in borsa di Milano, che a giugno 2021 era a euro 288 per tonnellata, oltre al premio di qualità percepibile per la semina di quel tipo di mais e i trattamenti (doc. 20 citazione – art.2 prezzo art.4 premio)».
Per quanto esposto, superflua ed esplorativa è la consulenza tecnica strumentale alla quantificazione dei danni, sollecitata dall'appellante, tra l'altro, soltanto “se ritenuta rilevante” (p. 27 cit. app.).
Il motivo è rigettato.
4. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato l'accoglimento della domanda riconvenzionale avversaria.
Il motivo non è fondato.
Il tribunale ha accertato i crediti dedotti dall'appellato, «di € 2.979,59 per acquisto di diserbanti […] || […] € 2.159,26 per costi d'irrigazione dell'annata 2021 […] || […] €
16.400,00 + IVA quale corrispettivo dell'annata 2021 parametrato alla fattura n. 1/2021 per pisello proteico e avena» (pp. 13 s. sent.).
Per quanto riguarda l'ultimo dei crediti, per l'appellante, «ha sbagliato il Giudice del primo grado quando ha dichiarato che la Cooperativa esponente si è limitata ad una
10 contestazione di stile. E di conseguenza ha sbagliato quando ha ritenuto provati, o meglio, non necessitanti di prova, i fatti posti a fondamento della reconventio reconventionis, proprio perché non contestati specificatamente. Sarebbe stato onere della convenuta opposta fornire la prova dei fatti posti a fondamento della domanda» (p. 21 cit. app.).
Il motivo è in questa parte inammissibile.
Il giudice di primo grado non si è limitato a ritenere generica la contestazione, ma ha aggiunto che «il documento (n. 20) che servirebbe [a] smentire la pretesa economica portata dalla fattura non dimostra nulla: esso consiste nella bozza di un contratto tra Parte_2
e , che non lo ha firmato e che avrebbe dovuto vendere all'attrice
[...] Parte_3 mais classe FAO400. Non c'è traccia della fattura 1/12.8.2021 del Parte_4
. Il doc. 21 (prezzi dell'associazione granaria di Milano), ancora una volta, non
[...] dimostra niente nel concreto» (p. 14 cit. app.).
L'appellante non si è confrontata con questa articolata ragione di infondatezza delle sue difese.
Solo in sede di comparsa conclusionale, l'appellante ha eccepito la nullità sottesa al negozio di cui alla fattura in discorso: «E' ben vero che la fattura risulta essere stata allora contestata per quanto riguarda “i prezzi e le quantità”. Peraltro, questa fattura risulta documentalmente essere del tutto priva di senso se solo si tiene conto che si tratta di prodotti coltivati dalla società esponente e, quindi, di sua proprietà. || Dunque non risulta alcuna causa che giustifichi la vendita alla cooperativa di un prodotto di proprietà di quest'ultima. Tanto da determinare comunque la nullità, per mancanza di causa, del negozio giuridico posto alla base della predetta fattura (ex artt. 1418 e 1325 e c.c.)» (p. 8).
L'eccezione di nullità è infondata.
Anzitutto, la ragione della nullità è una circostanza di fatto nuova.
Per la prima volta, infatti, l'appellante ha esposto di avere acquistato dei prodotti di sua proprietà e l'enunciato è privo di riscontri relativamente alle prove acquisite in primo grado (l'appellante non ha infatti richiamato alcun documento).
Inoltre, non risulta che nelle difese di primo grado (note scritte sostitutive della prima udienza e prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.), l'appellante abbia contestato quanto affermato dall'appellato, secondo cui «fra le Parti vigeva l'accordo secondo il quale
rimborsava i costi anticipati dal proprietario e gli riconosceva il corrispettivo per le Pt_1 lavorazioni da lui eseguite e, in cambio, aveva la certezza di poter disporre della superficie
e del prodotto, ovviamente pagandone il corrispettivo. || […] nelle annate 2020 e 2021, la
11 debitrice ha sì disposto del terreno, e goduto delle lavorazioni e dei costi anticipati dal signor , ed ha infine acquisito il prodotto (rivendendolo ed incassando il guadagno) CP_1 senza rimborsare le anticipazioni a suo favore né tantomeno pagare il dovuto» (pp. 5 s. comp. cost.).
Infine, come riconosciuto pur sempre nella comparsa conclusionale, l'appellante non ha mai posto in dubbio la giustificazione causale del negozio sotteso alla fattura litigiosa e ne ha semplicemente contestato l'importo, in quanto contrario al contratto denominato
“Accordo terreno in conduzione per annate 2020-2021”; si legge infatti che «il signor CP_1 ha unilateralmente deciso di emettere una fattura di vendita che non risulta giustificata. ||
L'accordo di conduzione prevede infatti il pagamento della somma di “€ 520,00 per ettaro per un totale di € 11.414,00 fatto salvo le spese delle bollette del che Controparte_3 saranno carico della Filiera”. Somma, questa, richiamata nella scrittura privata posta a fondamento del ricorso monitorio. || […] La società esponente, contrariamente a quanto sostiene controparte, ha sin da subito contestato la predetta fattura chiedendone
l'annullamento. || Ha poi, nel corso del giudizio, ribadito la contestazione: cfr. capitoli di prova nn. 19 e 20 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. del 01/07/2022 ove testualmente si legge: “19) Vero che anche in occasione di tale raccolta di avena e pisello il sig. emetteva una fattura, la n. 1 del 30/6/2021 (doc. 15 citazione), ingiustificata CP_1
(il compenso per la conduzione era stabilito nell'”accordo”) e comunque con valori doppi rispetto al reale per quanto riguarda quantità e prezzi» (pp. 8 s. comp. cost.; cfr. pp. 20 s. cit. app.).
Pertanto, la fattura litigiosa farebbe riferimento ad una vicenda del rapporto avente titolo in un contratto di cui l'appellante non ha denunciato la nullità.
L'eccezione è rigettata.
Con riguardo ai crediti restanti (spese per diserbanti e irrigazione), così si è difesa l'appellante: «Lo stesso vale per quanto riguarda la richiesta di pagamento e per il costo di irrigazione, con l'aggiunta che è la stessa controparte ad allegare a p. 18 della comparsa di costituzione e risposta che ancora non vi era alcun accordo sulla somma che avrebbe dovuto essere rimborsata per quel che riguarda l'acquisto dei diserbanti» (p. 21 cit. app.).
Il motivo è generico nella prima parte.
L'espressione “Lo stesso vale” lascia intendere che, come per il primo dei tre crediti esaminati, anche in questo caso «ha sbagliato il Giudice del primo grado quando ha
12 dichiarato che la Cooperativa esponente si è limitata ad una contestazione di stile» (p. 21 cit. app.).
Sennonché, mentre rispetto al primo credito l'appellante ha indicato le asserzioni significative in tesi di contestazione (p. 20 cit. app.), altrettanto non ha fatto rispetto ai crediti in discorso;
pertanto, rimane apodittica la censura.
Quanto alla seconda parte del motivo, si osserva che il giudice di primo grado non ha negato l'allegazione dell'appellato secondo cui, «al punto 4 della scrittura 20.5.2021 le parti “si impegnano a determinare l'importo dovuto al signor per la voce “diserbo” CP_1 ad oggi quantificato dal signor in € 2.979,57 entro e non oltre il 28 maggio 2021”» CP_1
(p. 13 sent.).
Il giudice di primo grado ha però aggiunto che l'appellante non aveva allegato che
«entro il 28.5.2021 le parti convennero diversamente» (ibidem).
Su questo passaggio della motivazione l'appellante ha omesso di confrontarsi, tanto da non averlo neanche riprodotto, con conseguente inammissibilità del motivo in parte qua.
Il motivo è rigettato.
5. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha lamentato la decisione sulle istanze istruttorie.
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
Per l'appellante, «[i]l secondo Giudice del primo grado con l'ordinanza del 2 marzo
2023 ha revocato l'ordinanza del primo Giudice nella parte in cui aveva ammesso le prove orali. Sbagliando, per i motivi già illustrati. || Si chiede pertanto a Codesta Ecc.ma Corte ed al Consigliere istruttore di questa causa di voler ammettere le prove dedotte, con particolare riferimento ai capitoli 7, 8, 9, 11, 12 e 32, così come ammessi dal primo Giudice del primo grado e 34, che si riportano qui di seguito» (p. 22 cit. app.).
Per quanto riguarda i capitoli di prova già esaminati nel primo motivo, è sufficiente il richiamo all'infondatezza delle difese ivi motivata.
Circa i restanti capitoli di prova, il motivo è inammissibile.
L'appellante non si è confrontato con la motivazione di cui all'ordinanza, neanche richiamata, non ne ha dedotto le ragioni dell'erroneità né i termini di incidenza sulla sorte della causa in conseguenza dell'assunzione delle prove;
non ha quindi argomentato la concludenza delle prove.
Il motivo è rigettato.
13 6. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c.
Il motivo non è fondato.
In primo luogo, l'appellante ha rilevato che «s[o]no stati fatti molti errori, a partire dalla individuazione del Giudice competente a trattare questa causa. || Si ritiene, infatti, che questa causa avrebbe dovuto essere trattata dalle Sezioni Specializzate Agrarie del
Tribunale di Vercelli. Questo significa che il ricorso per decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere preceduto a pena di improponibilità dal tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 11 del D.LGS 150/2011 e, all'esito, proposto avanti alle stesse . L'opponente Parte_5 avrebbe dovuto eccepire l'incompetenza del Giudice adito e lo stesso Giudice avrebbe dovuto rilevare l'incompetenza entro la prima udienza» (p. 24 cit. app.).
L'argomento è irrilevante e contiene tra l'altro un rimprovero verso la propria difesa.
In secondo luogo, l'appellante ha osservato che la «circostanza che due Giudici dello stesso primo grado abbiano assunto decisioni tra di loro contrastanti è sufficiente a far ritenere che possono essere stati fatti degli errori, ma che non vi è stata mala fede» (p. 24 cit. app.).
Il riferimento è alle diverse determinazioni in punto istruttorio.
L'appellante ha ancora una volta mosso un rimprovero a sé stessa, ammettendo che
“possono essere stati fatti degli errori”.
Occorre poi osservare che il compimento di attività di istruzione probatoria non è incompatibile con l'accertamento, all'esito, della mala fede di una delle parti.
Gli argomenti esposti non scalfiscono la motivazione perché non inerenti ai plurimi elementi ponderati dal giudice di primo grado: «La totale genericità delle difese dell'attrice, che ha lasciato incontestato tutto quanto eccepito e chiesto dal convenuto (la prima memoria istruttoria riporta solo le conclusioni), la manifesta infondatezza degli argomenti proposti sia
a sostegno della domanda principale di revoca del decreto ingiuntivo, sia, ancor più, della domanda riconvenzionale, consistita nell'elencazione di importi economici senza alcuna illustrazione dei presupposti in punto di diritto, sventano la pretestuosità del giudizio di opposizione» (p. 15 sent.).
In ogni caso, la motivazione riportata è compatibile con l'accertamento della colpa grave, quale requisito soggettivo della responsabilità ex art. 96, co. 3, c.p.c. alternativo a quello della mala fede (arg. ex art. 96, co. 1, c.p.c.; per tutte, Cass. civ., sez. I^, ord. 8 marzo 2025, n. 6205).
14 Il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo non è stato impugnato, sicché non si sono potute apprezzare le sottese eccezioni ritenute manifestamente infondate dal giudice di primo grado, mentre, quanto alla domanda riconvenzionale, la rappresentazione si è in effetti rivelata generica.
Inoltre, come esposto, la stessa appellante ha riferito di difese affette da errori.
Il motivo è rigettato.
7. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato dall'entità del credito azionato (scaglione euro 52.001,00-260.000,00).
Lo scaglione non muta in ragione dell'entità del credito dell'appellato e fatto oggetto della domanda riconvenzionale, di cui l'appellante ha chiesto il rigetto.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non
è stata compiuta istruzione probatoria (in argomento, Cass. civ., sez. II^, ord. 27 ottobre
2023, n. 29857).
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 12.154,00 per compensi
(euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase istruttoria, euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
8. Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna al rimborso a favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 12.154,00 per compensi, CP_1
15 oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 754/2023 promossa da
(c.f. ), nella persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Giancarlo Maero, Dario Ghione e Davide
Ghione, elettivamente domiciliata presso lo studio degli ultimi due, in Saluzzo, via Martiri della Liberazione, n. 5 appellante contro
(c.f. , difeso dagli avv.ti Maurizio Randazzo e CP_1 C.F._1
Chiara Roncarolo, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, in Vercelli, viale Garibaldi, n. 5 appellato
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita in via istruttoria:
- ammettersi le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello. Nello specifico si insiste sulla ammissibilità delle istanze istruttorie spiegate nella II memoria ex art. 183 c.p.c. del
01/07/2022, riproposte nell'atto di appello nel corrispondente capitolo con i testi ivi indicati;
- disporsi, se ritenuta rilevante, CTU volta a quantificare il danno oggetto della domanda riconvenzionale della sulla base dei fatti e documenti Parte_2 allegati e provati;
nel merito, in via principale:
- in accoglimento dei motivi di cui all'atto di appello riformare la Sentenza impugnata
n. 1041/2023 del Tribunale di Vercelli e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata con l'atto di citazione in opposizione del 6/12/2021, dichiarare tenuto e condannare il sig. , titolare dell'omonima azienda agricola, al pagamento in CP_1 favore della Della somma di € 64.669,00 o di quella anche Parte_2 veriore, accertanda in corso di causa, se del caso, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- in accoglimento dei motivi di cui all'atto di appello riformare la Sentenza impugnata
n. 1041/2023 del Tribunale di Vercelli e respingere la domanda riconvenzionale formulata dal sig. nei confronti della CP_1 Parte_2
- in accoglimento dei motivi di cui all'atto di appello riformare la Sentenza impugnata
n. 1041/2023 del Tribunale di Vercelli in punto responsabilità ex art. 96, comma 3 c.p.c. della Parte_2 in ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio.
***
Si da atto che nelle more del giudizio la ha pagato (in Controparte_2 data 07/02/2024 e 14/03/2024) al sig. la somma complessiva di € 4.249,26. CP_1
Si chiede pertanto che l'Ecc.ma Corte di Appello, a seguito dell'accoglimento del presente gravame, dichiari tenuta e condanni la controparte a restituire le somme tutte percepite, maggiorate degli interessi legali dal pagamento al saldo».
2 ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello CP_1 adita, rigettata ogni avversa domanda, istanza o eccezione, così giudicare:
In via preliminare,
Dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c. ovvero dichiarare l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta ex art. 348 bis c.p.c. disponendo la discussione orale secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c.
Nel merito:
Rigettare l'appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1041/2023 del Tribunale di Vercelli del 20 aprile 2023, all'esito del giudio avente numero di R.G.
2105/2021.
In via Istruttoria: si insiste per l'istanza già formulata meramente a prova contraria, e precisamente: “si chiede che il testimone indicato da parte convenuta signor
[...]
, ove ammesso, venga sentito a prova contraria anche sul seguente capitolo di Tes_1 prova: vero che in data 23 maggio 2021 incaricato dalla , si trovava sul Parte_2 fondo del signor , intento a spargere diserbante sui terreni di quest'ultimo.” CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto innanzi Parte_1 CP_1 al Tribunale di Vercelli, proponendo opposizione al decreto n. 710/2021 del 16 novembre
2021, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 14.525,00, oltre agli interessi e alle spese, di cui aveva riconosciuto la debenza con atto del 20 maggio 2021.
L'opponente aveva dedotto il difetto di legittimazione del rappresentante a stipulare la transazione, di cui all'atto del 20 maggio 2021, in quanto non autorizzato dal consiglio di amministrazione.
L'opponente aveva dedotto inoltre che il rapporto di cui all'accordo per la conduzione di un terreno dell'opposto per le annate 2020 e 2021 era stato da questi interrotto e per questo aveva subito dei danni, sia per mancato guadagno, non avendo potuto procedere alle semine della seconda parte della stagione 2021, sia per perdita subita, avendo sostenuto invano le spese per la preparazione del terreno.
3 L'opponente aveva chiesto la revoca o la dichiarazione di nullità o di inefficacia del decreto ingiuntivo e, in riconvenzione, la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni, liquidati nella somma di euro 64.669,00 o in quella accertata nel corso del processo.
2. si era costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e CP_1 della domanda riconvenzionale, nonché, in riconvenzione, la condanna dell'opponente al pagamento, oltre agli interessi, della somma di euro 21.538,85 o di quella da accertarsi nel corso del processo, corrispondente ad altri crediti, e, in subordine, la compensazione anche parziale dei crediti reciproci.
3. Con sentenza n. 1041/2023 del 20 aprile 2023, il Tribunale di Vercelli ha rigettato le domande dell'opponente, ha accolto la domanda riconvenzionale dell'opposto, ha condannato l'opponente al rimborso delle spese processuali ed anche al pagamento della somma di euro 4.925,00 ex art. 96, co. 3, c.p.c. e per l'effetto ha ridotto il compenso dovuto dall'appellante ai suoi difensori nella misura del 75%.
4. Avverso la sentenza, ha proposto Parte_1 appello sulla base di quattro motivi e, nel merito, ha chiesto la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni, liquidati nella somma di euro 64.669,00 o in quella accertata nel corso del processo, e il rigetto della domanda riconvenzionale avversaria.
ha chiesto il rigetto, anche in rito, dell'appello. CP_1
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'appellato ha dedotto che «l'atto introduttivo […] enuncia genericamente – per macro- temi – le parti della sentenza che pretenderebbe di impugnare ma non chiarisce mai quali siano le concrete motivazioni per le quali il Giudice avrebbe dovuto decidere in maniera difforme (e neppure indica come avrebbe dovuto decidere altrimenti): non si comprende quale sia lo specifico capo della decisione che viene impugnato, quali siano le censure proposte alla ricostruzione dei fatti del provvedimento e neppure quali siano le violazioni di legge in cui il Giudice sarebbe imbattuto e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata» (pp. 5 s. comp. cost. app.).
L'eccezione è generica.
4 L'appellante ha formulato quattro motivi.
L'appellato avrebbe allora dovuto argomentare la ricorrenza dei vizi di forma rispetto ad ogni motivo per dimostrare ed ottenere in questo modo la pronuncia di inammissibilità dell'intero appello.
L'eccezione così formulata non è quindi fondata.
La conclusione non preclude chiaramente il riscontro officioso dell'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. rispetto ai singoli motivi o parti di essi.
2. L'appellato ha eccepito l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., perché fondato «su censure vaghe, insufficienti e superficiali e del tutto inidonee a contestare l'iter logico-argomentativo che ha condotto alla decisione avversata» (p. 6 comp. cost. app.).
L'eccezione riprende sostanzialmente gli argomenti di cui a quella sollevata ex art. 342 c.p.c., quindi in relazione alla forma dell'appello.
L'appellato non ha invece dedotto una diversa specifica ragione di inammissibilità, né ha argomentato precisamente la manifesta infondatezza.
L'eccezione è dunque infondata e va rigettata.
3. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato il rigetto della domanda riconvenzionale di condanna dell'appellato al risarcimento del danno.
Il motivo non è fondato.
Giova riprendere l'accertamento compiuto dal tribunale: «alcuna allegazione di questi danni è contenuta negli atti difensivi. O meglio: a partire dall'ultimo par. a p. 7 dell'atto di citazione e a p. 8 vi è un elenco di voci di danno di cui è chiesto il risarcimento senza che nemmeno sia spiegato quale sarebbe la responsabilità invocata (contrattuale o extra contrattuale? Risulta impossibile comprenderlo), quale sarebbe il fatto generatore di danno
(a p. 7 l'opponente scrive che deriverebbe dalla “rottura/risoluzione” dell'accordo, ma non si comprende quale, se quello azionato con d.i. o quello precedente di conduzione di terreni) e in ogni caso, se il risarcimento viene chiesto in conseguenza della risoluzione dell'accordo di conduzione dei terreni, non ha chiesto, in via di presupposizione logica, né Parte_2 di accertare l'inadempimento a quest'accordo, né, specialmente, la sua risoluzione» (p. 11 sent.).
L'appellante ha diversamente dedotto di avere «precisato (pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione) di aver concluso con il signor un “accordo terreno in conduzione per CP_1 annate 2020-2021”, come si legge nel documento prodotto sub 2; accordo al quale,
5 pacificamente, è poi stata data esecuzione, come risulta dallo stesso contenzioso oggetto di causa. || […] E' stata quindi sufficientemente provata la fonte dell'obbligazione (l'accordo di conduzione), dalla violazione della quale discende l'onere in capo all'odierna controparte di risarcire i danni richiesti ed allegati. || Ed “il fatto generatore di danno” deve essere individuato, per quel che riguarda il lucro cessante e secondo quanto allegato dall'opponente, nel comportamento del signor che, in spregio agli accordi assunti, CP_1 ha impedito alla Cooperativa esponente di accedere nei tempi previsti nei fondi che lo stesso le aveva messo a disposizione, dandoglieli in conduzione. || […] proprio l'aver impedito alla Cooperativa di entrare tempestivamente nei terreni in questione, è stata la causa dei danni subiti e che la stessa si è proposta di provare, consistiti nella mancata semina di 16,8 ettari di terreno a mais. E' quindi provato documentalmente che il signor
, contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto, ha impedito alla CP_1 Parte_1
l'accesso ai fondi per la semina del mais a partire dalla metà del mese di maggio 2021 sino alla metà del mese di giugno 2021. || […] Il danno emergente risulta dalle fatture prodotte, mai contestate, né tanto meno specificatamente, da controparte, relative alle spese sostenute per la preparazione del terreno condotto dalla e di proprietà del Parte_1 signor . Ed ammonta a complessivi € 8.910,00. || La Cooperativa esponente si è CP_1 offerta di provare tale circostanza mediante la deduzione a prova per testi dei capitoli 12),
14), 32), 34) e 35) della memoria istruttoria» (pp. 13 ss. cit. app.).
Occorre esaminare le difese partitamente a seconda della voce di danno invocata.
Per quanto riguarda il danno da lucro cessante, nell'indicarne la fonte causativa – la condotta dell'appellato di impedimento a coltivare il terreno da metà maggio 2021 a metà giugno 2021, in violazione dell'obbligazione di cui all'accordo di conduzione –, l'appellante si è confrontata esclusivamente con una delle plurime ragioni dell'accertamento negativo, ovverosia con quella inerente al mancato assolvimento dell'onere di allegazione, riprodotta in esordio al motivo e avente portata generale, quindi indifferente alla voce di danno, se di lucro cessante o di danno emergente.
Il giudice di primo grado ha però preso ulteriore posizione sulle singole voci.
Circa il lucro cessante, nella sentenza si legge che «[a] sostegno di questi calcoli e di questa ricostruzione non vi è un solo documento che dimostri in concreto quanto richiesto. Il bollettino prodotto (doc. 21) è, semmai, mera allegazione del prezzo a quintale del mais nel
2021, ma non dimostra nulla nel concreto;
sul trattamento insetticida non vi è il minimo riscontro documentale» (p. 12).
6 Il tribunale ha quindi ritenuto che le allegazioni in parte qua – la cui bontà era stata revocata in dubbio dall'appellato (pp. 15 s. comp. cost.) –, fossero comunque prive di riscontro, perché inconcludente la prova documentale prodotta e, quanto al trattamento insetticida, perché non dedotta.
Sull'assenza di riscontro documentale delle circostanze allegate, l'appellante non ha mosso alcuna compiuta critica.
Va soggiunto che il periodo temporale in cui si sarebbe consumata la condotta causativa del danno, per come precisato dall'appellante in questa fase (metà maggio-metà giugno 2021), è contraddetto dalle difese della medesima parte.
Anzitutto, in primo grado, l'appellante non ha specificamente contestato che «il 23 maggio 2021 (tre giorni dopo la sottoscrizione della scrittura privata) l'operaio incaricato dalla , si trovava sul fondo del signor , intento a spargere diserbante Parte_2 CP_1 sui terreni dove di lì a poco la Filiera avrebbe dovuto seminare una coltura» (p. 13 comp. cost.); in argomento, sono mute e le note scritte depositate in luogo della prima udienza il
20 aprile e il 26 aprile 2022 e la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c.
Inoltre, il danno emergente, espresso dalle spese che l'appellante avrebbe sostenuto invano per la preparazione del terreno, comprenderebbe il corrispettivo delle prestazioni di di cui alla fattura emessa il 31 maggio 2021. Persona_1
In difetto di più precise allegazioni, si deve ritenere verosimile che l'esecuzione delle prestazioni sia avvenuta il giorno dell'emissione della fattura o nei giorni precedenti.
Ne consegue che, ancorché tramite terzi, l'appellante ha avuto accesso al terreno nel periodo in cui ha allegato che era avvenuto il contrario;
il dato si pone in continuità con il primo, rimasto incontestato.
L'appellante non avrebbe avuto accesso al terreno al più dal 7 maggio 2021, quando l'appellato scrisse alla controparte un messaggio in posta elettronica, «invint[andolo] a non entrare più nei [suoi] terre[n]i» (doc. n. 6 fasc. primo grado appellante), sino al 20 maggio
2021, compresi, quando le parti risolsero la lite allora pendente con una transazione, ove ribadirono gli impegni assunti per l'annata 2020/2021 (clausola n. 5, doc. n. 10 fasc. primo grado appellante); al più tardi sino al 22 maggio 2021, visto che il giorno seguente l'operaio dell'appellante fece ingresso nel terreno.
In ogni caso, al di là dell'esatta ricostruzione dei fatti, i dati evidenziati – l'utilizzo del terreno da parte dell'operaio dell'appellante, l'accesso al terreno di – sono Persona_1 sufficienti a revocare in dubbio la prospettazione dell'appellante, che va a suo detrimento
7 perché onerato dell'allegazione e della prova degli elementi costitutivi del diritto azionato
(artt. 2697, co. 1, 1218 ss. c.c.).
L'appellante non può allora avere subito il danno dedotto, circa euro 55.759,00 – quale differenza tra la pretesa risarcitoria (euro 64.669,00) e l'entità del danno emergente
(euro 8.910,00, p. 17 cit. app.) –, perché calcolato su di un periodo di tempo inverosimile.
In sostanziale continuità con quanto accertato dal tribunale e rimasto incontrastato, va infine ribadito che non vi è alcun elemento, assertivo o probatorio, che consenta di ritenere che il periodo di tempo in cui si consumò l'impedimento all'accesso al terreno fosse determinante o anche solo fondamentale per la semina del mais, e, prima ancora, che a questa coltivazione sarebbe stato destinato il terreno.
Con riguardo al danno emergente, in primo grado, l'appellante aveva richiamato «le fatture di – euro 7.370,00 – e di – 440,00 e 1.100,00 per un totale finale di Tes_1 Per_1 euro 75.214,00. || […] Altro problema riguarda la pulizia dei fossi maestri, che servono più appezzamenti e che è di competenza della proprietà mentre è di competenza dei conduttori pulire quelli che servono i singoli pezzi. || Data l'inerzia del proprietario la ha Parte_1 dovuto pagare un conto terzista per l'esecuzione dei lavori. || Anche i concimi sono stati acquistati e sono rimasti inutilizzati» (p. 8 cit.).
Rispetto alle prestazioni di cui alle tre fatture, il tribunale ha censurato le difese per la genericità delle allegazioni: «Non è allegato perché queste fatture rappresenterebbero la dimostrazione di una posta di danno subita dall'opponente. L'affermazione è talmente generica da precludere al Giudice ogni esame della sua fondatezza e ogni argomentazione sul punto. L'esame delle fatture non consente di vaticinare – cosa in ogni caso preclusa al giudice civile – sulla loro conferenza rispetto a quanto richiesto» (p. 12 sent.)
L'appellante ha assunto che il danno emerge dalle fatture prodotte, «mai contestate, né tanto meno specificatamente, da controparte» (p. 17 cit. app.).
La decisione non verte sul piano della prova, al quale appartiene l'eccezione di fatto non contestato (art 115, co. 1, c.p.c.), bensì su quello logicamente preliminare dell'onere di allegazione;
tra l'altro, non pare che l'appellato dovesse sapere quali lavori l'appellante decideva di commissionare a terzi e, comunque, le fatture sono state sottoposte a critica
(pp. 16 s. comp. cost.).
La rappresentazione delle spese sostenute che l'appellante ha fornito in primo grado
è in effetti all'evidenza scarna, essendo stata circoscritta agli importi sostenuti e al rinvio
8 alle fatture corrispondenti;
alcuna integrazione utile l'appellante ha fatto con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c., contenente le sole conclusioni.
Dalla fattura emessa da il 17 gennaio 2021, non si desume che Testimone_1 le prestazioni eseguite fossero strumentali alla preparazione del terreno condotto, quindi in vista dell'asserita semina di mais di maggio;
prima ancora, non vi è alcun riferimento al terreno dell'appellato (doc. 17 fasc. primo grado appellante).
Gli stessi rilievi riguardano le fatture di emesse il 31 maggio 2021 Persona_1
(doc. n. 18 fasc. primo grado appellante) e il 2 luglio 2021 (doc. n. 19 fasc. primo grado appellante).
Inoltre, considerate la data di emissione e la mancanza di più precise allegazioni, la seconda fattura appare riguardare prestazioni irrilevanti, perché eseguite dopo il periodo di tempo durante il quale, in tesi, l'appellante non avrebbe avuto accesso al terreno.
Quanto alla pulizia dei fossi maestri, il giudice di primo grado ha affermato che «non
è nemmeno indicata la somma che sarebbe richiesta a titolo di risarcimento per la condotta
– anche se non è chiaro quale sarebbe l'inerzia – che si ritiene addebitabile a . CP_1
Ancora una volta, la totale genericità dell'atto impedisce di ritenere allegato alcunché» (p.
12 sent.).
Il motivo d'appello è muto su questo accertamento.
È dunque superflua l'istruzione della causa richiesta dall'appellante.
Le prove orali non potrebbero infatti integrare le lacune assertive.
In ogni caso, sono inammissibili anche per altre ragioni.
Il capitolo n. 12) – «Vero che il restante (ha 21,95 meno 9,335) e cioè 12,62 ha è stato pulito ed arato dalla Cooperativa prima dell'inverno 2020/21, in previsione della semina a mais nella primavera 2021 successiva» –riferisce di prestazioni eseguite dall'appellante e non dai terzisti.
Il capitolo n. 32) – «Vero che, rispetto ai due appezzamenti di cui al punto 6), ancora al
1/1/2021, la parte di 33 giornate era ancora vuota da coltivazioni, essendo stata preparata per la semina del mais, mentre nella seconda di 24,5 giornate erano stati seminati nell'autunno 2020 pisello proteico e avena nuda, con raccolto previsto nel mese di giugno 2021, come poi avvenuto» – non indica l'autore della preparazione per la semina
(alcun riferimento vi è ad , la cui fattura è stata emessa il 17 gennaio Testimone_1
2021).
9 Il capitolo n. 14) – «In pari data la Cooperativa, stante la diffida e ritenuto chiuso il rapporto, emetteva la fattura n. 50 di euro 8.030,00 (doc.26), nella cui descrizione faceva riferimento alla fattura ricevuta dal sig. n. 2 del 17/1/2021, per servizi Testimone_1 agricoli, oltre che per rispristino e pulitura bedale maestro» – è stato correttamente ritenuto documentale perché vertente sullo “storno” della fattura di a carico Testimone_1 dell'appellato; inoltre, è irrilevante viste le censure mosse alla rappresentazione di cui alla fattura di . Testimone_1
Il capitolo n. 34) – «Vero che danni subiti dalla Cooperativa ammontano a netti euro
50.290,00, così ricavati: Da scalare Euro dovuti 11.414,00 Canone conduzione per 21,95 ettari Totali Euro a credito 6.760,00 detrazione canone su terreni non condotti 50.544,00 incasso perso per coltivazione mais 1.700,00 rimborso lavori 2.700,00 semenza mais acquistata» – è valutativo (“danni subiti”) e con esso si chiede al testimone la conferma di un'operazione di calcolo sottesa ad una rappresentazione, più sopra, censurata.
Altrettanto dicasi per il capitolo n. 35): «Vero che la somma relativa alla perdita per coltivazione del mais è così calcolata: si fa riferimento al contratto del mais alimentare che la ha con il proprio cliente;
supponendo una produzione minima di 100 quintali Parte_1 per ettaro, dato che nei quattro comuni limitrofi vengono prodotti dai 120 ai 130 quintali per ettaro, e tenendo conto del valore del mais, come da contratto, quotato in borsa di Milano, che a giugno 2021 era a euro 288 per tonnellata, oltre al premio di qualità percepibile per la semina di quel tipo di mais e i trattamenti (doc. 20 citazione – art.2 prezzo art.4 premio)».
Per quanto esposto, superflua ed esplorativa è la consulenza tecnica strumentale alla quantificazione dei danni, sollecitata dall'appellante, tra l'altro, soltanto “se ritenuta rilevante” (p. 27 cit. app.).
Il motivo è rigettato.
4. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato l'accoglimento della domanda riconvenzionale avversaria.
Il motivo non è fondato.
Il tribunale ha accertato i crediti dedotti dall'appellato, «di € 2.979,59 per acquisto di diserbanti […] || […] € 2.159,26 per costi d'irrigazione dell'annata 2021 […] || […] €
16.400,00 + IVA quale corrispettivo dell'annata 2021 parametrato alla fattura n. 1/2021 per pisello proteico e avena» (pp. 13 s. sent.).
Per quanto riguarda l'ultimo dei crediti, per l'appellante, «ha sbagliato il Giudice del primo grado quando ha dichiarato che la Cooperativa esponente si è limitata ad una
10 contestazione di stile. E di conseguenza ha sbagliato quando ha ritenuto provati, o meglio, non necessitanti di prova, i fatti posti a fondamento della reconventio reconventionis, proprio perché non contestati specificatamente. Sarebbe stato onere della convenuta opposta fornire la prova dei fatti posti a fondamento della domanda» (p. 21 cit. app.).
Il motivo è in questa parte inammissibile.
Il giudice di primo grado non si è limitato a ritenere generica la contestazione, ma ha aggiunto che «il documento (n. 20) che servirebbe [a] smentire la pretesa economica portata dalla fattura non dimostra nulla: esso consiste nella bozza di un contratto tra Parte_2
e , che non lo ha firmato e che avrebbe dovuto vendere all'attrice
[...] Parte_3 mais classe FAO400. Non c'è traccia della fattura 1/12.8.2021 del Parte_4
. Il doc. 21 (prezzi dell'associazione granaria di Milano), ancora una volta, non
[...] dimostra niente nel concreto» (p. 14 cit. app.).
L'appellante non si è confrontata con questa articolata ragione di infondatezza delle sue difese.
Solo in sede di comparsa conclusionale, l'appellante ha eccepito la nullità sottesa al negozio di cui alla fattura in discorso: «E' ben vero che la fattura risulta essere stata allora contestata per quanto riguarda “i prezzi e le quantità”. Peraltro, questa fattura risulta documentalmente essere del tutto priva di senso se solo si tiene conto che si tratta di prodotti coltivati dalla società esponente e, quindi, di sua proprietà. || Dunque non risulta alcuna causa che giustifichi la vendita alla cooperativa di un prodotto di proprietà di quest'ultima. Tanto da determinare comunque la nullità, per mancanza di causa, del negozio giuridico posto alla base della predetta fattura (ex artt. 1418 e 1325 e c.c.)» (p. 8).
L'eccezione di nullità è infondata.
Anzitutto, la ragione della nullità è una circostanza di fatto nuova.
Per la prima volta, infatti, l'appellante ha esposto di avere acquistato dei prodotti di sua proprietà e l'enunciato è privo di riscontri relativamente alle prove acquisite in primo grado (l'appellante non ha infatti richiamato alcun documento).
Inoltre, non risulta che nelle difese di primo grado (note scritte sostitutive della prima udienza e prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.), l'appellante abbia contestato quanto affermato dall'appellato, secondo cui «fra le Parti vigeva l'accordo secondo il quale
rimborsava i costi anticipati dal proprietario e gli riconosceva il corrispettivo per le Pt_1 lavorazioni da lui eseguite e, in cambio, aveva la certezza di poter disporre della superficie
e del prodotto, ovviamente pagandone il corrispettivo. || […] nelle annate 2020 e 2021, la
11 debitrice ha sì disposto del terreno, e goduto delle lavorazioni e dei costi anticipati dal signor , ed ha infine acquisito il prodotto (rivendendolo ed incassando il guadagno) CP_1 senza rimborsare le anticipazioni a suo favore né tantomeno pagare il dovuto» (pp. 5 s. comp. cost.).
Infine, come riconosciuto pur sempre nella comparsa conclusionale, l'appellante non ha mai posto in dubbio la giustificazione causale del negozio sotteso alla fattura litigiosa e ne ha semplicemente contestato l'importo, in quanto contrario al contratto denominato
“Accordo terreno in conduzione per annate 2020-2021”; si legge infatti che «il signor CP_1 ha unilateralmente deciso di emettere una fattura di vendita che non risulta giustificata. ||
L'accordo di conduzione prevede infatti il pagamento della somma di “€ 520,00 per ettaro per un totale di € 11.414,00 fatto salvo le spese delle bollette del che Controparte_3 saranno carico della Filiera”. Somma, questa, richiamata nella scrittura privata posta a fondamento del ricorso monitorio. || […] La società esponente, contrariamente a quanto sostiene controparte, ha sin da subito contestato la predetta fattura chiedendone
l'annullamento. || Ha poi, nel corso del giudizio, ribadito la contestazione: cfr. capitoli di prova nn. 19 e 20 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. del 01/07/2022 ove testualmente si legge: “19) Vero che anche in occasione di tale raccolta di avena e pisello il sig. emetteva una fattura, la n. 1 del 30/6/2021 (doc. 15 citazione), ingiustificata CP_1
(il compenso per la conduzione era stabilito nell'”accordo”) e comunque con valori doppi rispetto al reale per quanto riguarda quantità e prezzi» (pp. 8 s. comp. cost.; cfr. pp. 20 s. cit. app.).
Pertanto, la fattura litigiosa farebbe riferimento ad una vicenda del rapporto avente titolo in un contratto di cui l'appellante non ha denunciato la nullità.
L'eccezione è rigettata.
Con riguardo ai crediti restanti (spese per diserbanti e irrigazione), così si è difesa l'appellante: «Lo stesso vale per quanto riguarda la richiesta di pagamento e per il costo di irrigazione, con l'aggiunta che è la stessa controparte ad allegare a p. 18 della comparsa di costituzione e risposta che ancora non vi era alcun accordo sulla somma che avrebbe dovuto essere rimborsata per quel che riguarda l'acquisto dei diserbanti» (p. 21 cit. app.).
Il motivo è generico nella prima parte.
L'espressione “Lo stesso vale” lascia intendere che, come per il primo dei tre crediti esaminati, anche in questo caso «ha sbagliato il Giudice del primo grado quando ha
12 dichiarato che la Cooperativa esponente si è limitata ad una contestazione di stile» (p. 21 cit. app.).
Sennonché, mentre rispetto al primo credito l'appellante ha indicato le asserzioni significative in tesi di contestazione (p. 20 cit. app.), altrettanto non ha fatto rispetto ai crediti in discorso;
pertanto, rimane apodittica la censura.
Quanto alla seconda parte del motivo, si osserva che il giudice di primo grado non ha negato l'allegazione dell'appellato secondo cui, «al punto 4 della scrittura 20.5.2021 le parti “si impegnano a determinare l'importo dovuto al signor per la voce “diserbo” CP_1 ad oggi quantificato dal signor in € 2.979,57 entro e non oltre il 28 maggio 2021”» CP_1
(p. 13 sent.).
Il giudice di primo grado ha però aggiunto che l'appellante non aveva allegato che
«entro il 28.5.2021 le parti convennero diversamente» (ibidem).
Su questo passaggio della motivazione l'appellante ha omesso di confrontarsi, tanto da non averlo neanche riprodotto, con conseguente inammissibilità del motivo in parte qua.
Il motivo è rigettato.
5. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha lamentato la decisione sulle istanze istruttorie.
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
Per l'appellante, «[i]l secondo Giudice del primo grado con l'ordinanza del 2 marzo
2023 ha revocato l'ordinanza del primo Giudice nella parte in cui aveva ammesso le prove orali. Sbagliando, per i motivi già illustrati. || Si chiede pertanto a Codesta Ecc.ma Corte ed al Consigliere istruttore di questa causa di voler ammettere le prove dedotte, con particolare riferimento ai capitoli 7, 8, 9, 11, 12 e 32, così come ammessi dal primo Giudice del primo grado e 34, che si riportano qui di seguito» (p. 22 cit. app.).
Per quanto riguarda i capitoli di prova già esaminati nel primo motivo, è sufficiente il richiamo all'infondatezza delle difese ivi motivata.
Circa i restanti capitoli di prova, il motivo è inammissibile.
L'appellante non si è confrontato con la motivazione di cui all'ordinanza, neanche richiamata, non ne ha dedotto le ragioni dell'erroneità né i termini di incidenza sulla sorte della causa in conseguenza dell'assunzione delle prove;
non ha quindi argomentato la concludenza delle prove.
Il motivo è rigettato.
13 6. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c.
Il motivo non è fondato.
In primo luogo, l'appellante ha rilevato che «s[o]no stati fatti molti errori, a partire dalla individuazione del Giudice competente a trattare questa causa. || Si ritiene, infatti, che questa causa avrebbe dovuto essere trattata dalle Sezioni Specializzate Agrarie del
Tribunale di Vercelli. Questo significa che il ricorso per decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere preceduto a pena di improponibilità dal tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 11 del D.LGS 150/2011 e, all'esito, proposto avanti alle stesse . L'opponente Parte_5 avrebbe dovuto eccepire l'incompetenza del Giudice adito e lo stesso Giudice avrebbe dovuto rilevare l'incompetenza entro la prima udienza» (p. 24 cit. app.).
L'argomento è irrilevante e contiene tra l'altro un rimprovero verso la propria difesa.
In secondo luogo, l'appellante ha osservato che la «circostanza che due Giudici dello stesso primo grado abbiano assunto decisioni tra di loro contrastanti è sufficiente a far ritenere che possono essere stati fatti degli errori, ma che non vi è stata mala fede» (p. 24 cit. app.).
Il riferimento è alle diverse determinazioni in punto istruttorio.
L'appellante ha ancora una volta mosso un rimprovero a sé stessa, ammettendo che
“possono essere stati fatti degli errori”.
Occorre poi osservare che il compimento di attività di istruzione probatoria non è incompatibile con l'accertamento, all'esito, della mala fede di una delle parti.
Gli argomenti esposti non scalfiscono la motivazione perché non inerenti ai plurimi elementi ponderati dal giudice di primo grado: «La totale genericità delle difese dell'attrice, che ha lasciato incontestato tutto quanto eccepito e chiesto dal convenuto (la prima memoria istruttoria riporta solo le conclusioni), la manifesta infondatezza degli argomenti proposti sia
a sostegno della domanda principale di revoca del decreto ingiuntivo, sia, ancor più, della domanda riconvenzionale, consistita nell'elencazione di importi economici senza alcuna illustrazione dei presupposti in punto di diritto, sventano la pretestuosità del giudizio di opposizione» (p. 15 sent.).
In ogni caso, la motivazione riportata è compatibile con l'accertamento della colpa grave, quale requisito soggettivo della responsabilità ex art. 96, co. 3, c.p.c. alternativo a quello della mala fede (arg. ex art. 96, co. 1, c.p.c.; per tutte, Cass. civ., sez. I^, ord. 8 marzo 2025, n. 6205).
14 Il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo non è stato impugnato, sicché non si sono potute apprezzare le sottese eccezioni ritenute manifestamente infondate dal giudice di primo grado, mentre, quanto alla domanda riconvenzionale, la rappresentazione si è in effetti rivelata generica.
Inoltre, come esposto, la stessa appellante ha riferito di difese affette da errori.
Il motivo è rigettato.
7. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato dall'entità del credito azionato (scaglione euro 52.001,00-260.000,00).
Lo scaglione non muta in ragione dell'entità del credito dell'appellato e fatto oggetto della domanda riconvenzionale, di cui l'appellante ha chiesto il rigetto.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non
è stata compiuta istruzione probatoria (in argomento, Cass. civ., sez. II^, ord. 27 ottobre
2023, n. 29857).
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 12.154,00 per compensi
(euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase istruttoria, euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
8. Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna al rimborso a favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 12.154,00 per compensi, CP_1
15 oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
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