Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 05/05/2025, n. 8587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8587 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08587/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05496/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5496 del 2024, proposto da
LD s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Netti e Valentina Romagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Scia packaging s.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 20 febbraio 2024, n. 31080, emesso all’esito del procedimento n. I805O di rideterminazione della sanzione assunta all’esito del Procedimento I805, notificato in data 7 marzo 2024 a LD s.p.a. e successivamente pubblicato sul Bollettino dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 10/2024 dell’11 marzo 2024, con il quale è stata deliberata l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di LD per i comportamenti alla stessa ascritti nel Provvedimento dell’AG 17 luglio 2019, n. 27849, pari ad € 1.580.174,00;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente a quello suindicato e, in particolare, delle delibere AG n. 30594 del 4 aprile 2023 di avvio del procedimento I805O, n. 30827 del 17 ottobre 2023 di proroga dei termini di conclusione del procedimento I805O e della comunicazione del termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria notificata dall’AG a LD, presso il domicilio eletto, in data 3 novembre 2023;
- per quanto occorrer possa, inoltre, LD propone impugnazione avverso la delibera AG 22 ottobre 2014, n. 25152 «Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’art. 15, comma 1, della legge n. 287/90» avuto particolare riguardo al punto 12 ove le anzidette linee guida stabiliscono che il coefficiente di gravità/percentuale delle vendite da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’importo base della sanzione antitrust non possa essere inferiore al 15%.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, riconosciuta partecipante all’illecito antitrust di cui al procedimento I805 (c.d. intesa imballaggi ), impugna il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AG) ha rideterminato la sanzione pecuniaria a seguito del parziale annullamento giurisdizionale dell’originario provvedimento a mezzo del pronunciamento di Cons. Stato, sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2117.
2. Resiste in giudizio l’Autorità.
3. Unitamente al ricorso, la società ha proposto istanza cautelare cui però ha rinunciato prima della camera di consiglio del 12 giugno 2024, fissata per il suo scrutinio.
4. Le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche in vista della pubblica udienza del 5 marzo 2025, all’esito della quale il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
5. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo, si può passare all’esame delle censure spiegate col ricorso.
6. Con un primo motivo si rappresenta l’illegittimità del provvedimento, avendo l’AG nuovamente applicato (nonostante il pronunciamento del Consiglio di Stato) le linee guida per l’applicazione delle sanzioni antitrust (di cui alla del. AG 22 ottobre 2014, n. 25152) fissando il coefficiente di gravità al 15%: ciò avrebbe determinato un importo sproporzionato per imprese come quella ricorrente che avrebbero avuto un ruolo del tutto marginale nell’intesa.
7. La censura non merita di essere accolta.
8. Preliminarmente, va osservato come nella quantificazione della sanzione da irrogare l’Autorità goda di un’ampia discrezionalità che trova un suo limite nell’art. 15 l. 10 ottobre 1990, n. 287 che fissa al 10% del fatturato dell’impresa l’importo massimo. Viepiú, ai fini di uniformare preventivamente l’azione dell’AG nella comminazione delle sanzioni, sono state adottate delle linee guida che precisano (punti 7 e ss.) come la sanzione debba essere calcolata moltiplicando una percentuale del valore delle vendite, determinata in funzione della gravità dell’infrazione, per la durata della stessa. Orbene, quello accertato nei confronti della ricorrente è un cartello, ossia una delle piú gravi violazioni del diritto della concorrenza, per il quale le linee guida prescrivono di considerare almeno il 15% dell’importo delle vendite rilevanti: si tratta di una frazione non arbitraria, ma frutto di studî tecnico-economici, avallati anche dalla Commissione europea, che hanno precisato come il 15% sia, di regola, il guadagno del partecipante ad un cartello.
9. Pertanto, considerata la finalità non solo repressiva, ma anche dissuasiva, della sanzione antitrust , appare evidente che l’AG debba dosare l’importo di guisa da evitare che l’impresa possa ottenere un vantaggio economico dalla violazione e, pertanto, fissare al 15% il coefficiente di gravità appare pienamente legittimo e coerente.
10. Ciò chiarito, va rilevato come Cons. Stato 2117/2023 non abbia censurato il ridetto coefficiente di gravità del 15%, bensí unicamente l’appiattimento di tutte le sanzioni in prossimità del limite legale di cui all’art. 15 l. 287/1990: difatti, cosí operando, l’AG ha – sostanzialmente – favorito (in maniera indiretta) chi si era reso responsabile delle piú gravi infrazioni.
11. Conseguentemente, nel riesercizio del potere sanzionatorio l’Autorità ha semplicemente dovuto evitare di livellare nuovamente le sanzioni attorno al limite edittale del 10% del fatturato (in termini, Cons. Stato, sez. VI, 26 novembre 2024, n. 9474, che si è pronunciato in sede di ottemperanza su un analogo provvedimento di rideterminazione adottato nei confronti di un’altra impresa sanzionata nell’àmbito della medesima intesa): in altre parole, il giudice d’appello ha ordinato una concreta personalizzazione della sanzione che consentisse una distinzione evidente delle diverse responsabilità dei varî soggetti.
12. Ed effettivamente, l’Autorità, nel rideterminare la sanzione nei confronti di LD, appare essersi – sotto questo riguardo – conformata al dictum del Consiglio di Stato.
13. Invero, dopo aver fissato nuovamente al 15% il coefficiente di gravità, l’AG ha rimodulato le percentuali di riduzione distinguendole a seconda che l’impresa avesse avuto un coinvolgimento «pieno, medio o lieve» nell’illecito. Nel dettaglio, la ricorrente risulta aver partecipato solo ad una delle due intese accertate (quella degli imballaggi ) con un coinvolgimento lieve : pertanto, dopo il riconoscimento (già nell’originario provvedimento) di una riduzione del 20%, l’Autorità ha ulteriormente ridotto l’importo di un 20%, giungendo quindi ad un taglio del 40% del minimo previsto dalle linee guida.
14. Peraltro, tale importo corrisponde a circa il 6% del fatturato della società, somma che, sebbene non irrilevante, costituisce pur sempre un onere che l’impresa appare in grado di poter sopportare.
15. A mezzo di una seconda doglianza si lamenta la disparità di trattamento subíta: difatti, alcune imprese riconosciute partecipanti in maniera media o piena agli illeciti contestati risultano essere state destinatarie di sanzioni solo di poco superiori a quella comminata alla ricorrente.
16. Anche tale censura non può essere accolta.
17. Preliminarmente, va rammentato che il vizio denunciato presuppone l’assoluta identità delle situazioni prese in esame, circostanza quest’ultima non inferibile dalle allegazioni della parte ricorrente: difatti, ogni impresa si è vista comminare una sanzione di diversa gravità in ragione della differente gravità dell’illecito. Resta fermo che, comunque, « quand’anche la diversità di trattamento fosse in concreto dimostrata, ciò resterebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio di legittimità del trattamento asseritamente deteriore patito dal ricorrente » (Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2019 n. 3723): difatti, è indiscusso che l’esponente non possa invocare a sostegno delle proprie ragioni l’applicazione di un trattamento maggiormente favorevole riservato illegittimamente ad altri (v. Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2015, n. 4452).
18. Peraltro, l’esposizione sviluppata nel ricorso appare confermare la coerenza e legittimità della decisione dell’AG atteso che a fronte di partecipazioni all’intesa piú offensive (ossia qualificate come medie o piene ), il trattamento sanzionatorio risulta essere stato maggiormente rigoroso.
19. Infine, con l’ultimo motivo viene evidenziato come l’Autorità non avrebbe minimamente tenuto conto dell’adozione di un programma di compliance antitrust prima della conclusione dell’originario procedimento istruttorio: tale circostanza, rappresentata anche nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, veniva considerata assorbita dal giudice di appello e non rivalutata dall’AG in sede di rideterminazione della sanzione.
20. Orbene, quest’ultima censura è fondata.
21. Difatti, la sentenza del Consiglio di Stato ha precisato come l’AG dovesse modulare la sanzione « in ragione delle specificità del caso concreto », imponendo, quindi, una valutazione complessiva delle posizioni dei varî operatori, in ottica di personalizzazione della stessa. Con particolare riguardo all’operato di LD, va osservato come l’implementazione del programma di compliance sia una circostanza di cui l’Autorità doveva tener conto, indipendentemente dall’essere stato trasmesso in riscontro alla comunicazione delle risultanze istruttorie: invero, come ha avuto modo di osservare il giudice d’appello « deve considerarsi come l’adozione di uno specifico programma di compliance antitrust sia, generalmente, fatto successivo alla condotta, che, può, comunque, assumere rilievo nella dosimetria della sanzione, trattandosi di un contegno successivo all’illecito che, da un lato, valorizza il contegno operoso della parte, e, dall’altro, testimonia un fattivo impegno diretto ad evitare la reiterazione di condotte omologhe a quelle sanzionate » (cosí Cons. Stato, sez. VI, 19 luglio 2024, n. 6532).
22. Conseguentemente, seguendo l’indirizzo ermeneutico posto dal Consiglio di Stato, appare corretto disporre – in forza dell’estensione della cognizione al merito ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c) c.p.a. – un’ulteriore riduzione del 5% della sanzione (pari ad € 79.008,70), in ragione dell’implementazione del ridetto programma di compliance antitrust . Nel dettaglio, ciò determina la liquidazione dell’importo comminato in € 1.501.165,30.
23. L’accoglimento parziale costituisce giusta ragione per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, ridetermina la sanzione a carico della ricorrente in € 1.501.165,30.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF
Angelo Fanizza, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO