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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 246/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 9 settembre 2024 e vertente
T R A
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 07.07.1970, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Aschenez n. 140, presso lo Studio dell'Avv. Antonino Squillaci, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Genoveffa Scordo (p.e.c.: ; Email_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro - Controparte_1 tempore, (C.F./P. IV.A. , elettivamente domiciliata in Messina, Via La P.IVA_1
Farina is. R, 91, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Alessandro ( p.e.c.:
– fax: 0906010108), che la rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
22.05.1938;
APPELLATO/CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. ), nata a [...] Controparte_3 C.F._3
(RC) il 14.05.1975; APPELLATA/CONTUMACE
******************
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
57/2019 del 10.01.2019.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 09.09.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambi i procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica, rispettivamente, il 06.09.2024 e il
02.09.2024, ovvero, per l'appellante, come di seguito: “Preliminarmente si evidenzia che, in data 5.11.2019, il sottoscritto procuratore ha comunicato all'appellante, Sig.
la volontà di rinunciare al mandato difensivo per le motivazioni Parte_1 indicate nella missiva regolarmente ricevuta dallo stesso, così come si evince dalla copia di tale documento versata in atti.
Allo stato, però, non risulta che i abbia inteso munirsi di nuovo difensore. Parte_1
Pertanto, per scrupolo difensivo, si rassegnano le seguenti note con le quali si insiste in tutte le eccezioni e richieste avanzate con l'atto introduttivo del giudizio e, in special modo, sulla scorta delle argomentazioni ivi assunte, da intendersi per qui integralment e riportate e trascritte, si insiste nell'accoglimento delle richieste istruttorie, alla luce delle argomentazioni rese a sostegno dei motivi di appello, debitamente sorrette dai documenti prodotti già in primo grado, che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia rinnovare la Consulenza Tecnico di Ufficio al fine di accertare la natura e l'entità dei danni subiti dal Sig. stante la evidenziata ed eccepita Parte_1 contraddittorietà delle conclusioni cui è pervenuto il Perito nominato in primo grado.
In via subordinata. Disporre la chiamata del CTU, Dott , affinché renda Persona_1 chiarimenti in ordine all'elaborato depositato in promo grado, così come già chiesto dall'appellante davanti al Giudice di prime cure.”; per la società appellata, come appresso: “Il sottoscritto avv. GIOVANNI
ALESSANDRO, procuratore per mandato in atti della
[...] nel riportarsi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito Controparte_1 nella comparsa di costituzione, depositata telematicamente in data 23.09.2019, precisa le conclusioni, insistendo in tutte le domande ed eccezioni di cui agli atti e verbali di causa;
per l'effetto, chiede il rigetto dell'appello principale proposto dal sig Parte_1
nei suoi confronti, con la conferma in ogni sua parte dell'appellata sentenza.
[...]
Si chiede, pertanto, che la causa venga assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
<<
1. Con atto di citazione notificato in data 6-10 dicembre 2012 Parte_1 conveniva in giudizi , e la societ Controparte_2 Controparte_3 CP_4
al fine di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig.
[...] CP_2
del sinistro per cui è causa, verificatosi in data 27/08/2009, e,
[...] conseguentemente, condannare i convenuti in solido, al risarcimento, in favore dell'attore di tutti i danni personali patiti dallo stesso, quantificati in euro 170.939,65 o nella diversa somma di denaro ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data del sinistro ed al danno da svalutazione monetaria ex. art. 1224 c.c.
Secondo la prospettazione attorea:
- in data 27/08/2009 il deducente, a bordo dell'autovettura FI PA ( targata
BF 953 KW), coperta da polizza assicurativa stipulata da con la Controparte_5 compagni e guidata dal suocer , si recava nel greto CP_4 Controparte_2 del torrente di Gallico, al confine con il Comune di Laganadi (RC);
- giunti sul posto, l'attore scendeva dall'autovettura per raccogliere, nel letto del torrente, della legna portata dalle piogge invernali, allorquando il sig , Controparte_2 nel voler far ripartire il veicolo, erroneamente effettuava manovra di retromarcia e perdendo il controllo del mezzo, finiva per investire l'attore “schiacciandolo con le ruote posteriori”;
- i si apprestava a dare soccorso al genero, “trascinandolo sul veicolo al CP_2 fine di poterlo condurre in ospedale, ma il mezzo, privo di marmitta, presumibilmente a causa dell'impatto avuto con il corpo dell'incidentato, andava in panne”;
- il deducente, nonostante i forti dolori, riusciva col proprio telefono cellulare a chiedere soccorso ai cellulari, perdendo poi conoscenza;
- a causa dell'incidente riportava lesioni personali per le quali era necessario il trasporto al Pronto Soccorso di Reggio Calabria dove veniva formulata la diagnosi di: “ Politrauma, frattura del sacro a dx, frattura branca ileo ed ischio- pubica sx, frattura ischio pubica dx, frattura scomposta apofisi trasversa di sx L2, L3, L4, L5” .
Si costituiva la sola società di assicurazion chiedendo il rigetto di Controparte_4 tutte le domande attoree, contestando la ricostruzione del fatto enunciata nell 'atto introduttivo ed il nesso causale tra le lesioni ed il sinistro;
eccepiva, altresì, che l'attore aveva percepito dal un indennizzo pari ad € 104.736,81 (allegando la richiesta di CP_6 rivalsa del . CP_6
La causa veniva istruita a mezzo prova documentale e testimoniale;
il GI disponeva consulenza tecnica sui quesiti specificati con ordinanza del 10/10/2016, effettuata dal dott . Persona_1 All'udienza del 17/09/2018 le parti precisavano le conclusioni e, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva introiata per la decisione. >>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria così decideva: “Il
Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, (…), definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dall'attor Parte_1 nei confronti del , gi e nei confronti Controparte_1 Controparte_4
d Controparte_2 Controparte_3
2) condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore della Parte_1
, che si liquidano, in favore della Controparte_7 società di assicurazione costituita in giudizio, in complessive € 3.500,00, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA, nelle misure di legge,
3) pone le spese della consulenza tecnica a carico di parte attrice.”.
Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione Parte_1 notificato il 01.03.2019, nel quale veniva esposto un unico lungo ed articolato motivo di censura.
Innanzitutto l'appellante criticava la decisione impugnata nel punto in cui il Tribunale non aveva ritenuto applicabile l'art. 2054 c.c. poiché l'incidente si sarebbe verificato in una zona non soggetta al normale traffico degli autoveicoli, quando, di contro, la strada in questione, pur essendo privata, sarebbe quotidianamente percorsa da tutti color o i quali posseggono un fondo nei pressi, e quindi sarebbe comunque destinata all'uso pubblico.
Nel merito si deduceva l'inutilizzabilità ai fini probatori della relazione di servizio redatta dall'Agente della Polizia di Stato sulla rife rita dinamica dei Testimone_1 fatti - peraltro neanche controfirmata dalla - le cui Controparte_3 dichiarazioni non sarebbero affatto in antitesi con quelle rilasciate da CP_2
, anzi integrandosi e sovrapponendosi a queste ultime.
[...]
In ogni caso quelle rese da in sede di interrogatorio formale Controparte_3 sarebbero da ritenere maggiormente attendibili rispetto a quelle raccolte dall'agente di
Polizia nella citata relazione di servizio.
Infine, anche la testimonianza resa da in co rso di causa Testimone_2 smentirebbe l'esclusione del nesso di causalità asseverata dal C.T.U. nella relazione peritale versata in atti, peraltro puntigliosamente avversata dalle opposte conclusioni effettuate dal C.T.P. Dott. Per_2 Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della C.T.U. medico legale, la totale riforma della sentenza, ovvero la condanna di tutti i convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attore nonché la rifusione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 23.09.2019, la ccependo, Controparte_1 preliminarmente, l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e resistendovi nel merito, chiedendo inoltre la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alle spese di lite del grado.
Benché ritualmente evocati in giudizio, e Controparte_2 CP_3 non si costituivano, rimanendo contumaci.
[...]
Con ordinanza del 13.10.2023, la Corte rigettava le richieste istruttorie formulate dalla difesa dell'appellante.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 09.09.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti costituite, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di legge, ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e Controparte_2 CP_3
i quali, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti né sono comparsi.
[...]
Altrettanto in via preliminare va scrutinata l'eccezione di inammissibi lità dell'appello per pretesa violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., sollevata dalla società appellata.
La stessa è priva di fondamento.
Ed infatti, a parte il primario e pleonastico rilievo che il filtro di ammissibilità del gravame è stato tacitamente superato in ragione del fatto che, allo stato, il giudizio de quo è in fase decisoria, va inoltre evidenziato che, per costante interpretazione della
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018): “Gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”.
Nel caso in esame la forma/contenuto dell'atto di appello risulta pienamente conforme ai superiori dettami, essendo stati chiaramente enucleati in esso le questioni e i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione, nonché espressamente indicate le assunte violazioni di legge, così che questo Giudice è stato posto sufficientemente in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il tenore delle proposte censure, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando – in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
Nel merito l'appello è infondato.
Quanto alla prima critica si osserva e rileva quanto segue.
In linea generale va osservato che l'art. 2054 c.c. prevede, al primo comma, che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prod otto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.”.
Il Tribunale, richiamando giurisprudenza di legittimità piuttosto datata, ha rigettato in prima battuta la domanda attorea poiché, a suo dire, non sarebbe applicabile la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. nel caso in cui non ricorra il presupposto della circolazione del veicolo su strada pubblica o su strada privata soggetta ad uso pubblico ed il danno sia stato prodotto in area privata nella quale non esista traffico e circolazione di veicoli.
Tale interpretazione è erronea.
Difatti, secondo un indirizzo ermeneutico più recente (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 12554/2022,), tracciato da Cass. Civ. SS. UU., Sent. 21983 del 30 luglio
2021, la Suprema Corte - ponendo la questione della equiparabilità a una strada pubblica dell'area demaniale in cui è avvenuto il sinistro (ipotesi ravvisabile nella fattispecie sottoposta al vaglio di questo Collegio, essendo il sinistro avvenuto nei pressi del greto di un torrente, ossia in area demaniale) e, più in generale, la questione de lla riconducibilità del sinistro nella fattispecie della circolazione stradale, ai fini dell'applicabilità della normativa di cui all'articolo 2054 c.c. e della disciplina della RCA
e specificatamente ai fini dell'ammissione dell'azione diretta del dannegg iato nei confronti dell'assicuratore del responsabile - ha meglio chiarito il principio di diritto secondo cui "per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale". In sintesi, non è necessario che l'incidente avvenga su una strada in senso tecnico, ma è sufficiente che si tratti di un luogo dove è possibile e abituale la circolazione di veicoli, di talché - come nel caso che ne occupa - il fatto che il greto del torrente sia un luogo fuori strada non esclude l'applicazione dell'art. 2054 c.c. se il sinistro è riconducibile alla circolazione di un veicolo.
Ciò premesso, quello che non consente, tuttavia, di condividere le difese attore e è la riferita (ma non provata) dinamica del sinistro che, dal compendio probatorio risultante in atti, non mette in risalto in maniera chiara ed inequivocabile il nesso di causalità tra la ritenuta condotta del soggetto agente e le lesioni subite dal
Parte_1
Si evidenzia, in proposito, una serie di dubbi che, complessivamente considerati, depongono in maniera sfavorevole in ordine alla riconducibilità dei danni subiti dall'attore in dipendenza del sinistro per cui è causa.
Innanzitutto va rilevata la palese incongruenza delle dichiarazioni rese da
(moglie dell'attore), rispettivamente, in data 27.08.2009 alle Controparte_3 ore 19,00, all'agente scelto di P.S. , di stanza al Posto Fisso di Polizia Testimone_1 presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino Morelli” di
Reggio Calabria, ove veniva trasportato il in seguito al sinistro Parte_1 per cui è causa e in data 05.11.2014, in sede di interrogatorio davanti al Tribunale di
Reggio Calabria, con la dinamica del sinistro per come riferita nell'originario atto di citazione.
Nell'annotazione di servizio redatta dal predetto agente di P.S. si legge, testualmente:
“…Alle successive ore 19:00 circa si presentava presso quest'ufficio la moglie del sin. tal nata a [...] il [...], Parte_2 Controparte_3 operaia, (…) Ella riferiva che, questa mattina alle ore 06:30 circa suo marito era uscito di casa senza dire ove fosse diretto, a bordo dell'autovettura FI PA di colore blu, della quale la sign. non ricorda il numero di targa ed a lei intestata. CP_3
Inoltre riferiva che predetta autovettura era stata rinvenuta sul luogo, poco distante dal marito, infatti all'arrivo dei soccorsi, era stata rimossa perché si trovava sulla ri va del fiume, per la qual cosa, impediva il passaggio dei mezzi, infine, predetta autovettura al momento della rimozione non aveva più la marmitta. La signor riferiva CP_3 altresì che suo marito al momento dell'incidente si trovava da solo, che aveva chiesto soccorso contattando l'utenza della suocera dal proprio dal proprio cellulare (…) che, egli aveva riportato lesioni al bacino con emorragia presumibilmente a seguito di una caduta su pietre e durante il delirio chiedeva dove fosse l'autovettur a. La signora infine riferiva che presumibilmente suo marito questa mattina era diretto all'appezzamento di terreno di proprietà della stessa suocera, il quale si trova poco distante dalla fiumara.”.
Dello stesso tenore è l'annotazione di servizio del 27.08.2009, trasmessa alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria il successivo 28.08.2009, con la quale, i Carabinieri della Stazione di CA - intervenuti sul posto quasi nell'immediatezza dell'accaduto e mentre il i trovava ancora disteso su una barella nei Parte_1 luoghi di causa, in stato di coscienza, attorniato dai propri familiari - dopo aver raccolto informazioni dai presenti (parenti del , precisavano che Parte_1 la signora avesse loro riferito che il marito, si CP_3 Parte_1 era recato, da solo, presso un appezzamento di terreno di loro proprietà “che si trova lungo il torrente e che il marito per mezzo del proprio telefono cellulare avvisava dei familiari, residenti nella frazione Mulini di CA, che aveva avuto un incidente mentre si trovava in quel terreno. Nessuno dei presenti sapeva fornire indicazioni utili di quanto avvenuto e di non saper nulla circa la dinamica e di essersi recati in loco per i soccorsi solo dopo essere stati avvisati dell'accaduto”.
Dal raffronto tra le due relazioni di servizio emerge ictu oculi come il Parte_1
si trovasse da solo sui luoghi di causa, non essendo plausibile che sul posto si
[...] trovasse anche il presunto responsabile del sinistro per cui è Controparte_2 causa.
Detta convinzione si basa sulle seguenti considerazioni.
In primo luogo suscita parecchie perplessità il fatto che la Controparte_3 nonostante avesse reso proprie dichiarazioni al posto Fisso di Polizia intorno alle ore
19,00 del 27.08.2009 (ovvero a distanza di oltre dieci ore dal presunto verificarsi dell'incidente, quando l'esatta dinamica dei fatti si sarebbe già dovuta delineare con precisione), non avesse operato alcun riferimento nei confronti di CP_2
ed alla circostanza in base alla quale costui avrebbe investito il proprio genero a
[...] bordo della FI CP_8
Ulteriori profili di dubbio sorgono, poi, in relazione alle asserzioni rilasciate dalla medesima in sede di interrogatorio libero davanti al Controparte_3
Tribunale, allorché, sentita sulle dichiarazioni precedentemente rilasciate al posto Fisso di Polizia del Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, tentando di aggiustare il tiro, soggiunge: “In ordine alle lesioni subite da mio marito, così come da me riferite alla Polizia, preciso che quanto dichiarato alla Polizia l'avevo appreso dai medici della Rianimazione degli Ospedali Riuniti. Solo ne giorni successivi ho appreso di come si sono svolti i fatti. Preciso, infine, che mio marito era uscito di casa da solo ma non so dire se si sia incontrato con altri.”.
Anche le affermazioni fatte da nel corso dell'interrogatorio Controparte_2 formale del 07.05.2014 destano numerose perplessità.
Lo stesso, sentito dal Giudice, così ha dichiarato: "…sono vere le circostanze che mi si leggono. È vero che io e l'attore, mio genero, nel giorno che mi si indica, siamo andati nel greto del torrente Gallico e che io ho inavvertitamente travolto mio genero facendo retromarcia con la mia auto;
è vero che l'ho soccorso lì per lì ma l'ho lasciato per terra e sono partito con la mia auto per cercare soccorsi, ma poi l'auto si è rotta ed io ho proseguito, a piedi;
mentre stavo per arrivare a casa ho visto un elicottero ed un'ambulanza che stavano dirigendosi proprio verso il luogo dell'incidente. Io non avevo il cellulare con me, credo che mio genero avesse il suo cellulare. Non so dire se i soccorsi siano stati chiamati da mio genero. Preciso che né al momento dell'incidente né durante la strada verso casa ho incontrato altre persone".
Ed invero appare alquanto strano, se non inverosimile, che il Controparte_2 dopo avere investito il anziché tentare di chiamare i soccorsi con il Parte_1 telefono cellulare del proprio genero (dato che ha dichiarato di non avere il proprio con sé, circostanza, quest'ultima, che fa dubitare ulteriormente della sua effettiva presenza sui luoghi di casa) ed attenderne l'arrivo insieme a lui, si sia messo alla guida della FI PANDA per andare a chiamarli di persona.
Tale ultimo dato, peraltro, è clamorosamente smentito dalle dichiarazioni fatte da al Posto fisso di Polizia, nell'ambito delle quali aveva riferito Controparte_3 che l'autovettura a bordo della quale il marito avrebbe raggiunto il terreno posto nei pressi del greto del torrente Gallico, che “…era stata rinvenuta sul luogo, poco distante dal marito, infatti all'arrivo dei soccorsi, era stata rimossa perché si trovava sulla riva del fiume, per la qual cosa, impediva il passaggio dei mezzi…”.
Se, infatti, l'autovettura era rimasta parcheggiata nei pressi del luogo ove giaceva ferito il
è del tutto inverosimile la circostanza secondo la quale il Parte_1 vi si fosse messo alla guida per cercare aiuto, per poi Controparte_2 abbandonarla poco dopo poiché in panne, in quanto la stessa, se si fosse effettivamente rotta, non avrebbe potuto essere spostata dal luogo in cui si trovava per far passare i soccorsi.
E tale ipotesi è ancor di più rafforzata dal contenuto della relazione di servizio del
28.08.2009, redatta dai Carabinieri di CA, i quali non fanno riferimento ad alcun veicolo presente sul luogo dell'incidente, se non ad un'ambulanza del 118, il che fa presumere che la FI PANDA fosse stata riportata a casa in quanto perfettamente funzionante e che il non si trovasse affatto sui luoghi di causa, Controparte_2 mentre il si sarebbe procurato le lesioni in altro modo. Parte_1
Neanche dirimenti appaiono le dichiarazioni testimoniali rese dal il quale, Tes_2 sentito all'udienza del 07.05.2014, così afferma: "Posso rispondere sui fatti di causa in quanto io sono intervenuto sui luoghi dopo l'incidente. Nel giorno che mi si legge io stavo facendo un giro con la mia moto e, percorrendo il tratto di torrente tra Gallico e Gambarie, mi sono imbattuto nell'attore che era per terra e disposto trasversalmente rispetto alla strada da me percorsa. Mi sono fermato e mi sono avvicinato per capire cosa fosse successo. Ho visto che i non si poteva muovere o almeno che Parte_1 non poteva muovere la parte inferiore del suo corpo e si lamentava per i forti dolori. Ricordo che accusava dolori nella parte corrispondente al bacino. Io ho creduto che si fosso rotto delle ossa. Non ho assistito all'incidente, ma lui mi ha riferito di essere stato investito dal suocero;
non ho visto auto nelle vicinanze;
ho pensato che potesse essersi trattato di un incidente con l'auto perché aveva gli indumenti sporchi all'altezza del bacino e del ventre con segni di gomme di auto. L'attore riusciva a parlare ed infatti lui stesso mi ha informato che i soccorsi erano stati chiamati dalla moglie, da lui avvisata con il suo cellulare. Io ho visto che l'attore aveva un cellulare. Dopo un po' di tempo, circa un quarto d'ora, ho visto arrivare la moglie dell'attore e l'ambulanza. Ricordo che è arrivato anche un elicottero ma non è riuscito ad atterrare. La stessa ambulanza non è riuscita a raggiungere il luogo in cui si trovava l'attore e quest'ultimo è stato portato sull'ambulanza utilizzando una tavola su cui è stato steso. Io stesso ho aiutato il personale sanitario a trasportarlo".
A d.r. dell'avv. Alessandro: "L'attore era disteso sulla terra e non era sporco di sangue;
preciso che sono arrivati i Carabinieri dopo che era già arrivata l'ambulanza, anzi credo di ricordare che siano arrivati mentre l'attore stava per essere posizionato sull'ambulanza".
A parte l'ovvia considerazione che, non avendo, il predetto teste, assistito al presunto incidente, non vi è prova del nesso di causalità tra i danni lamentati ed il supposto investimento subito dall'autovettura condotta dal convenuto si Controparte_2 rileva anche una importante e dirimente contraddizione rispetto a quanto riferito da laddove, mentre quest'ultima aveva dichiarato al Posto Fisso Controparte_3 di Polizia che la FI PANDA sarebbe stata rimossa per far passare i soccorsi (e che, quindi, quando è giunta sul posto, la stessa era parcheggiata nei pressi del luogo dove giaceva a terra il marito), il che asserisce di essere arrivato prima Testimone_2 della afferma di non avere visto auto nelle vicinanze. Controparte_3
Nessuna valenza ai fini probatori, assumono, inoltre le dichiarazioni confessorie rese da nel corso della prova per interpello, essendo pacifico, Controparte_2 secondo univoca e costante giurisprudenza di legittimità e di merito, che “In merito all'efficacia della confessione del conducente nei confronti del proprietario e dell'assicuratore, deve ritenersi che la confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, ha valore di piena prova solo nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art. 2733, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. e del proprietario (ex multis, Cass. 20.4.2023 n. 10687; Cass. 19327/2017).
La mera dichiarazione confessoria del conducente responsabile non proprietario del veicolo danneggiante è liberamente apprezzabile dal Giudice nei riguardi del proprietario e del suo assicuratore, in applicazione dell'art. 2733 co. 3 c.c., come affermato da una più che consolidata giurisprudenza (vds. ex multis, Cass. 13718/2021; 19327/2017; 3875/2014). Per tale ragione è principio costantemente affermato che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), per essere opponibile all'assicuratore e generare la presunzione iuris tantum di cui all'art. 143 CAP, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e dunque litisconsorte necessario, non anche dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8214 del 04/04/2013. SS.UU. n. 10311 del 5/5/2016; 20/2/2018 n. 4010).”. (cfr. Tribunale di Palermo, III sez. civ., sentenza 7 novembre 2023, n. 4939).
Quanto alla ritenuta insufficiente risposta data dalla C.T.U. espletata in prime cure, si rileva del pari l'inconsistenza della censura mossa.
Ed invero, a supporto delle conclusioni cui è giunto il Consulente d el Giudice nel nutrire legittimi dubbi circa l'univocità del nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportate da si osserva che, anche in base alle regole di comune Parte_1 esperienza, le lesioni patite dall'appellante non possono essere ri condotte ad un urto con un'autovettura, ancor più ove si consideri che l'infortunato sarebbe stato addirittura “arrotato”, ovvero messo sotto la ruota dell'autovettura.
Tale tipo di urto avrebbe determinato, oltre a fratture varie, anche un evidente trauma da schiacciamento sull'epidermide (non rilevato dai sanitari del Pronto Soccorso nel referto stilato nell'immediatezza) nonché lesioni interne a carico dell'intestino e della vescica in corrispondenza della regione del corpo a carico della quale si sareb be verificato l'impatto (anche, bacino e regione delle vertebre lombari).
Per tale motivo si condividono nella loro interezza le conclusioni cui è pervenuta la relazione peritale redatta dal tecnico del Giudice.
Ogni ulteriore questione è da ritenersi assorbita
L'appello va quindi interamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi ed in riferimento al valore della causa (€. 159.495,59), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase, in complessivi €. 7.160,00, in favore di
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, di cui €. Controparte_1
1.489,00 per la fase di studio, €. 956,00 per la fase introduttiva, €. 2.163,00 per la fase istruttoria ed €. 2.552,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge.
Nessuna statuizione sulle spese di lite viene adottata nei confronti di CP_2
e stante la loro contumacia.
[...] Controparte_3 Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del
D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, e con Controparte_2 Controparte_3 atto di citazione notificato in data 01.03.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di e Controparte_2 Controparte_3
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna alle spese di lite del grado in favore di Parte_1 in persona del legale rappresentante pro - Controparte_1 tempore, che liquida in complessivi €. 7.160,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
4) Nulla sulle spese di lite nei confronti di e Controparte_2 CP_3
[...]
5) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 05.09.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 246/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 9 settembre 2024 e vertente
T R A
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 07.07.1970, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Aschenez n. 140, presso lo Studio dell'Avv. Antonino Squillaci, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Genoveffa Scordo (p.e.c.: ; Email_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro - Controparte_1 tempore, (C.F./P. IV.A. , elettivamente domiciliata in Messina, Via La P.IVA_1
Farina is. R, 91, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Alessandro ( p.e.c.:
– fax: 0906010108), che la rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
22.05.1938;
APPELLATO/CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. ), nata a [...] Controparte_3 C.F._3
(RC) il 14.05.1975; APPELLATA/CONTUMACE
******************
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
57/2019 del 10.01.2019.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 09.09.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambi i procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica, rispettivamente, il 06.09.2024 e il
02.09.2024, ovvero, per l'appellante, come di seguito: “Preliminarmente si evidenzia che, in data 5.11.2019, il sottoscritto procuratore ha comunicato all'appellante, Sig.
la volontà di rinunciare al mandato difensivo per le motivazioni Parte_1 indicate nella missiva regolarmente ricevuta dallo stesso, così come si evince dalla copia di tale documento versata in atti.
Allo stato, però, non risulta che i abbia inteso munirsi di nuovo difensore. Parte_1
Pertanto, per scrupolo difensivo, si rassegnano le seguenti note con le quali si insiste in tutte le eccezioni e richieste avanzate con l'atto introduttivo del giudizio e, in special modo, sulla scorta delle argomentazioni ivi assunte, da intendersi per qui integralment e riportate e trascritte, si insiste nell'accoglimento delle richieste istruttorie, alla luce delle argomentazioni rese a sostegno dei motivi di appello, debitamente sorrette dai documenti prodotti già in primo grado, che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia rinnovare la Consulenza Tecnico di Ufficio al fine di accertare la natura e l'entità dei danni subiti dal Sig. stante la evidenziata ed eccepita Parte_1 contraddittorietà delle conclusioni cui è pervenuto il Perito nominato in primo grado.
In via subordinata. Disporre la chiamata del CTU, Dott , affinché renda Persona_1 chiarimenti in ordine all'elaborato depositato in promo grado, così come già chiesto dall'appellante davanti al Giudice di prime cure.”; per la società appellata, come appresso: “Il sottoscritto avv. GIOVANNI
ALESSANDRO, procuratore per mandato in atti della
[...] nel riportarsi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito Controparte_1 nella comparsa di costituzione, depositata telematicamente in data 23.09.2019, precisa le conclusioni, insistendo in tutte le domande ed eccezioni di cui agli atti e verbali di causa;
per l'effetto, chiede il rigetto dell'appello principale proposto dal sig Parte_1
nei suoi confronti, con la conferma in ogni sua parte dell'appellata sentenza.
[...]
Si chiede, pertanto, che la causa venga assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
<<
1. Con atto di citazione notificato in data 6-10 dicembre 2012 Parte_1 conveniva in giudizi , e la societ Controparte_2 Controparte_3 CP_4
al fine di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig.
[...] CP_2
del sinistro per cui è causa, verificatosi in data 27/08/2009, e,
[...] conseguentemente, condannare i convenuti in solido, al risarcimento, in favore dell'attore di tutti i danni personali patiti dallo stesso, quantificati in euro 170.939,65 o nella diversa somma di denaro ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data del sinistro ed al danno da svalutazione monetaria ex. art. 1224 c.c.
Secondo la prospettazione attorea:
- in data 27/08/2009 il deducente, a bordo dell'autovettura FI PA ( targata
BF 953 KW), coperta da polizza assicurativa stipulata da con la Controparte_5 compagni e guidata dal suocer , si recava nel greto CP_4 Controparte_2 del torrente di Gallico, al confine con il Comune di Laganadi (RC);
- giunti sul posto, l'attore scendeva dall'autovettura per raccogliere, nel letto del torrente, della legna portata dalle piogge invernali, allorquando il sig , Controparte_2 nel voler far ripartire il veicolo, erroneamente effettuava manovra di retromarcia e perdendo il controllo del mezzo, finiva per investire l'attore “schiacciandolo con le ruote posteriori”;
- i si apprestava a dare soccorso al genero, “trascinandolo sul veicolo al CP_2 fine di poterlo condurre in ospedale, ma il mezzo, privo di marmitta, presumibilmente a causa dell'impatto avuto con il corpo dell'incidentato, andava in panne”;
- il deducente, nonostante i forti dolori, riusciva col proprio telefono cellulare a chiedere soccorso ai cellulari, perdendo poi conoscenza;
- a causa dell'incidente riportava lesioni personali per le quali era necessario il trasporto al Pronto Soccorso di Reggio Calabria dove veniva formulata la diagnosi di: “ Politrauma, frattura del sacro a dx, frattura branca ileo ed ischio- pubica sx, frattura ischio pubica dx, frattura scomposta apofisi trasversa di sx L2, L3, L4, L5” .
Si costituiva la sola società di assicurazion chiedendo il rigetto di Controparte_4 tutte le domande attoree, contestando la ricostruzione del fatto enunciata nell 'atto introduttivo ed il nesso causale tra le lesioni ed il sinistro;
eccepiva, altresì, che l'attore aveva percepito dal un indennizzo pari ad € 104.736,81 (allegando la richiesta di CP_6 rivalsa del . CP_6
La causa veniva istruita a mezzo prova documentale e testimoniale;
il GI disponeva consulenza tecnica sui quesiti specificati con ordinanza del 10/10/2016, effettuata dal dott . Persona_1 All'udienza del 17/09/2018 le parti precisavano le conclusioni e, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva introiata per la decisione. >>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria così decideva: “Il
Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, (…), definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dall'attor Parte_1 nei confronti del , gi e nei confronti Controparte_1 Controparte_4
d Controparte_2 Controparte_3
2) condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore della Parte_1
, che si liquidano, in favore della Controparte_7 società di assicurazione costituita in giudizio, in complessive € 3.500,00, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA, nelle misure di legge,
3) pone le spese della consulenza tecnica a carico di parte attrice.”.
Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione Parte_1 notificato il 01.03.2019, nel quale veniva esposto un unico lungo ed articolato motivo di censura.
Innanzitutto l'appellante criticava la decisione impugnata nel punto in cui il Tribunale non aveva ritenuto applicabile l'art. 2054 c.c. poiché l'incidente si sarebbe verificato in una zona non soggetta al normale traffico degli autoveicoli, quando, di contro, la strada in questione, pur essendo privata, sarebbe quotidianamente percorsa da tutti color o i quali posseggono un fondo nei pressi, e quindi sarebbe comunque destinata all'uso pubblico.
Nel merito si deduceva l'inutilizzabilità ai fini probatori della relazione di servizio redatta dall'Agente della Polizia di Stato sulla rife rita dinamica dei Testimone_1 fatti - peraltro neanche controfirmata dalla - le cui Controparte_3 dichiarazioni non sarebbero affatto in antitesi con quelle rilasciate da CP_2
, anzi integrandosi e sovrapponendosi a queste ultime.
[...]
In ogni caso quelle rese da in sede di interrogatorio formale Controparte_3 sarebbero da ritenere maggiormente attendibili rispetto a quelle raccolte dall'agente di
Polizia nella citata relazione di servizio.
Infine, anche la testimonianza resa da in co rso di causa Testimone_2 smentirebbe l'esclusione del nesso di causalità asseverata dal C.T.U. nella relazione peritale versata in atti, peraltro puntigliosamente avversata dalle opposte conclusioni effettuate dal C.T.P. Dott. Per_2 Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della C.T.U. medico legale, la totale riforma della sentenza, ovvero la condanna di tutti i convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attore nonché la rifusione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 23.09.2019, la ccependo, Controparte_1 preliminarmente, l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e resistendovi nel merito, chiedendo inoltre la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alle spese di lite del grado.
Benché ritualmente evocati in giudizio, e Controparte_2 CP_3 non si costituivano, rimanendo contumaci.
[...]
Con ordinanza del 13.10.2023, la Corte rigettava le richieste istruttorie formulate dalla difesa dell'appellante.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 09.09.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti costituite, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di legge, ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e Controparte_2 CP_3
i quali, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti né sono comparsi.
[...]
Altrettanto in via preliminare va scrutinata l'eccezione di inammissibi lità dell'appello per pretesa violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., sollevata dalla società appellata.
La stessa è priva di fondamento.
Ed infatti, a parte il primario e pleonastico rilievo che il filtro di ammissibilità del gravame è stato tacitamente superato in ragione del fatto che, allo stato, il giudizio de quo è in fase decisoria, va inoltre evidenziato che, per costante interpretazione della
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018): “Gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”.
Nel caso in esame la forma/contenuto dell'atto di appello risulta pienamente conforme ai superiori dettami, essendo stati chiaramente enucleati in esso le questioni e i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione, nonché espressamente indicate le assunte violazioni di legge, così che questo Giudice è stato posto sufficientemente in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il tenore delle proposte censure, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando – in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
Nel merito l'appello è infondato.
Quanto alla prima critica si osserva e rileva quanto segue.
In linea generale va osservato che l'art. 2054 c.c. prevede, al primo comma, che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prod otto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.”.
Il Tribunale, richiamando giurisprudenza di legittimità piuttosto datata, ha rigettato in prima battuta la domanda attorea poiché, a suo dire, non sarebbe applicabile la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. nel caso in cui non ricorra il presupposto della circolazione del veicolo su strada pubblica o su strada privata soggetta ad uso pubblico ed il danno sia stato prodotto in area privata nella quale non esista traffico e circolazione di veicoli.
Tale interpretazione è erronea.
Difatti, secondo un indirizzo ermeneutico più recente (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 12554/2022,), tracciato da Cass. Civ. SS. UU., Sent. 21983 del 30 luglio
2021, la Suprema Corte - ponendo la questione della equiparabilità a una strada pubblica dell'area demaniale in cui è avvenuto il sinistro (ipotesi ravvisabile nella fattispecie sottoposta al vaglio di questo Collegio, essendo il sinistro avvenuto nei pressi del greto di un torrente, ossia in area demaniale) e, più in generale, la questione de lla riconducibilità del sinistro nella fattispecie della circolazione stradale, ai fini dell'applicabilità della normativa di cui all'articolo 2054 c.c. e della disciplina della RCA
e specificatamente ai fini dell'ammissione dell'azione diretta del dannegg iato nei confronti dell'assicuratore del responsabile - ha meglio chiarito il principio di diritto secondo cui "per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale". In sintesi, non è necessario che l'incidente avvenga su una strada in senso tecnico, ma è sufficiente che si tratti di un luogo dove è possibile e abituale la circolazione di veicoli, di talché - come nel caso che ne occupa - il fatto che il greto del torrente sia un luogo fuori strada non esclude l'applicazione dell'art. 2054 c.c. se il sinistro è riconducibile alla circolazione di un veicolo.
Ciò premesso, quello che non consente, tuttavia, di condividere le difese attore e è la riferita (ma non provata) dinamica del sinistro che, dal compendio probatorio risultante in atti, non mette in risalto in maniera chiara ed inequivocabile il nesso di causalità tra la ritenuta condotta del soggetto agente e le lesioni subite dal
Parte_1
Si evidenzia, in proposito, una serie di dubbi che, complessivamente considerati, depongono in maniera sfavorevole in ordine alla riconducibilità dei danni subiti dall'attore in dipendenza del sinistro per cui è causa.
Innanzitutto va rilevata la palese incongruenza delle dichiarazioni rese da
(moglie dell'attore), rispettivamente, in data 27.08.2009 alle Controparte_3 ore 19,00, all'agente scelto di P.S. , di stanza al Posto Fisso di Polizia Testimone_1 presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino Morelli” di
Reggio Calabria, ove veniva trasportato il in seguito al sinistro Parte_1 per cui è causa e in data 05.11.2014, in sede di interrogatorio davanti al Tribunale di
Reggio Calabria, con la dinamica del sinistro per come riferita nell'originario atto di citazione.
Nell'annotazione di servizio redatta dal predetto agente di P.S. si legge, testualmente:
“…Alle successive ore 19:00 circa si presentava presso quest'ufficio la moglie del sin. tal nata a [...] il [...], Parte_2 Controparte_3 operaia, (…) Ella riferiva che, questa mattina alle ore 06:30 circa suo marito era uscito di casa senza dire ove fosse diretto, a bordo dell'autovettura FI PA di colore blu, della quale la sign. non ricorda il numero di targa ed a lei intestata. CP_3
Inoltre riferiva che predetta autovettura era stata rinvenuta sul luogo, poco distante dal marito, infatti all'arrivo dei soccorsi, era stata rimossa perché si trovava sulla ri va del fiume, per la qual cosa, impediva il passaggio dei mezzi, infine, predetta autovettura al momento della rimozione non aveva più la marmitta. La signor riferiva CP_3 altresì che suo marito al momento dell'incidente si trovava da solo, che aveva chiesto soccorso contattando l'utenza della suocera dal proprio dal proprio cellulare (…) che, egli aveva riportato lesioni al bacino con emorragia presumibilmente a seguito di una caduta su pietre e durante il delirio chiedeva dove fosse l'autovettur a. La signora infine riferiva che presumibilmente suo marito questa mattina era diretto all'appezzamento di terreno di proprietà della stessa suocera, il quale si trova poco distante dalla fiumara.”.
Dello stesso tenore è l'annotazione di servizio del 27.08.2009, trasmessa alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria il successivo 28.08.2009, con la quale, i Carabinieri della Stazione di CA - intervenuti sul posto quasi nell'immediatezza dell'accaduto e mentre il i trovava ancora disteso su una barella nei Parte_1 luoghi di causa, in stato di coscienza, attorniato dai propri familiari - dopo aver raccolto informazioni dai presenti (parenti del , precisavano che Parte_1 la signora avesse loro riferito che il marito, si CP_3 Parte_1 era recato, da solo, presso un appezzamento di terreno di loro proprietà “che si trova lungo il torrente e che il marito per mezzo del proprio telefono cellulare avvisava dei familiari, residenti nella frazione Mulini di CA, che aveva avuto un incidente mentre si trovava in quel terreno. Nessuno dei presenti sapeva fornire indicazioni utili di quanto avvenuto e di non saper nulla circa la dinamica e di essersi recati in loco per i soccorsi solo dopo essere stati avvisati dell'accaduto”.
Dal raffronto tra le due relazioni di servizio emerge ictu oculi come il Parte_1
si trovasse da solo sui luoghi di causa, non essendo plausibile che sul posto si
[...] trovasse anche il presunto responsabile del sinistro per cui è Controparte_2 causa.
Detta convinzione si basa sulle seguenti considerazioni.
In primo luogo suscita parecchie perplessità il fatto che la Controparte_3 nonostante avesse reso proprie dichiarazioni al posto Fisso di Polizia intorno alle ore
19,00 del 27.08.2009 (ovvero a distanza di oltre dieci ore dal presunto verificarsi dell'incidente, quando l'esatta dinamica dei fatti si sarebbe già dovuta delineare con precisione), non avesse operato alcun riferimento nei confronti di CP_2
ed alla circostanza in base alla quale costui avrebbe investito il proprio genero a
[...] bordo della FI CP_8
Ulteriori profili di dubbio sorgono, poi, in relazione alle asserzioni rilasciate dalla medesima in sede di interrogatorio libero davanti al Controparte_3
Tribunale, allorché, sentita sulle dichiarazioni precedentemente rilasciate al posto Fisso di Polizia del Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, tentando di aggiustare il tiro, soggiunge: “In ordine alle lesioni subite da mio marito, così come da me riferite alla Polizia, preciso che quanto dichiarato alla Polizia l'avevo appreso dai medici della Rianimazione degli Ospedali Riuniti. Solo ne giorni successivi ho appreso di come si sono svolti i fatti. Preciso, infine, che mio marito era uscito di casa da solo ma non so dire se si sia incontrato con altri.”.
Anche le affermazioni fatte da nel corso dell'interrogatorio Controparte_2 formale del 07.05.2014 destano numerose perplessità.
Lo stesso, sentito dal Giudice, così ha dichiarato: "…sono vere le circostanze che mi si leggono. È vero che io e l'attore, mio genero, nel giorno che mi si indica, siamo andati nel greto del torrente Gallico e che io ho inavvertitamente travolto mio genero facendo retromarcia con la mia auto;
è vero che l'ho soccorso lì per lì ma l'ho lasciato per terra e sono partito con la mia auto per cercare soccorsi, ma poi l'auto si è rotta ed io ho proseguito, a piedi;
mentre stavo per arrivare a casa ho visto un elicottero ed un'ambulanza che stavano dirigendosi proprio verso il luogo dell'incidente. Io non avevo il cellulare con me, credo che mio genero avesse il suo cellulare. Non so dire se i soccorsi siano stati chiamati da mio genero. Preciso che né al momento dell'incidente né durante la strada verso casa ho incontrato altre persone".
Ed invero appare alquanto strano, se non inverosimile, che il Controparte_2 dopo avere investito il anziché tentare di chiamare i soccorsi con il Parte_1 telefono cellulare del proprio genero (dato che ha dichiarato di non avere il proprio con sé, circostanza, quest'ultima, che fa dubitare ulteriormente della sua effettiva presenza sui luoghi di casa) ed attenderne l'arrivo insieme a lui, si sia messo alla guida della FI PANDA per andare a chiamarli di persona.
Tale ultimo dato, peraltro, è clamorosamente smentito dalle dichiarazioni fatte da al Posto fisso di Polizia, nell'ambito delle quali aveva riferito Controparte_3 che l'autovettura a bordo della quale il marito avrebbe raggiunto il terreno posto nei pressi del greto del torrente Gallico, che “…era stata rinvenuta sul luogo, poco distante dal marito, infatti all'arrivo dei soccorsi, era stata rimossa perché si trovava sulla riva del fiume, per la qual cosa, impediva il passaggio dei mezzi…”.
Se, infatti, l'autovettura era rimasta parcheggiata nei pressi del luogo ove giaceva ferito il
è del tutto inverosimile la circostanza secondo la quale il Parte_1 vi si fosse messo alla guida per cercare aiuto, per poi Controparte_2 abbandonarla poco dopo poiché in panne, in quanto la stessa, se si fosse effettivamente rotta, non avrebbe potuto essere spostata dal luogo in cui si trovava per far passare i soccorsi.
E tale ipotesi è ancor di più rafforzata dal contenuto della relazione di servizio del
28.08.2009, redatta dai Carabinieri di CA, i quali non fanno riferimento ad alcun veicolo presente sul luogo dell'incidente, se non ad un'ambulanza del 118, il che fa presumere che la FI PANDA fosse stata riportata a casa in quanto perfettamente funzionante e che il non si trovasse affatto sui luoghi di causa, Controparte_2 mentre il si sarebbe procurato le lesioni in altro modo. Parte_1
Neanche dirimenti appaiono le dichiarazioni testimoniali rese dal il quale, Tes_2 sentito all'udienza del 07.05.2014, così afferma: "Posso rispondere sui fatti di causa in quanto io sono intervenuto sui luoghi dopo l'incidente. Nel giorno che mi si legge io stavo facendo un giro con la mia moto e, percorrendo il tratto di torrente tra Gallico e Gambarie, mi sono imbattuto nell'attore che era per terra e disposto trasversalmente rispetto alla strada da me percorsa. Mi sono fermato e mi sono avvicinato per capire cosa fosse successo. Ho visto che i non si poteva muovere o almeno che Parte_1 non poteva muovere la parte inferiore del suo corpo e si lamentava per i forti dolori. Ricordo che accusava dolori nella parte corrispondente al bacino. Io ho creduto che si fosso rotto delle ossa. Non ho assistito all'incidente, ma lui mi ha riferito di essere stato investito dal suocero;
non ho visto auto nelle vicinanze;
ho pensato che potesse essersi trattato di un incidente con l'auto perché aveva gli indumenti sporchi all'altezza del bacino e del ventre con segni di gomme di auto. L'attore riusciva a parlare ed infatti lui stesso mi ha informato che i soccorsi erano stati chiamati dalla moglie, da lui avvisata con il suo cellulare. Io ho visto che l'attore aveva un cellulare. Dopo un po' di tempo, circa un quarto d'ora, ho visto arrivare la moglie dell'attore e l'ambulanza. Ricordo che è arrivato anche un elicottero ma non è riuscito ad atterrare. La stessa ambulanza non è riuscita a raggiungere il luogo in cui si trovava l'attore e quest'ultimo è stato portato sull'ambulanza utilizzando una tavola su cui è stato steso. Io stesso ho aiutato il personale sanitario a trasportarlo".
A d.r. dell'avv. Alessandro: "L'attore era disteso sulla terra e non era sporco di sangue;
preciso che sono arrivati i Carabinieri dopo che era già arrivata l'ambulanza, anzi credo di ricordare che siano arrivati mentre l'attore stava per essere posizionato sull'ambulanza".
A parte l'ovvia considerazione che, non avendo, il predetto teste, assistito al presunto incidente, non vi è prova del nesso di causalità tra i danni lamentati ed il supposto investimento subito dall'autovettura condotta dal convenuto si Controparte_2 rileva anche una importante e dirimente contraddizione rispetto a quanto riferito da laddove, mentre quest'ultima aveva dichiarato al Posto Fisso Controparte_3 di Polizia che la FI PANDA sarebbe stata rimossa per far passare i soccorsi (e che, quindi, quando è giunta sul posto, la stessa era parcheggiata nei pressi del luogo dove giaceva a terra il marito), il che asserisce di essere arrivato prima Testimone_2 della afferma di non avere visto auto nelle vicinanze. Controparte_3
Nessuna valenza ai fini probatori, assumono, inoltre le dichiarazioni confessorie rese da nel corso della prova per interpello, essendo pacifico, Controparte_2 secondo univoca e costante giurisprudenza di legittimità e di merito, che “In merito all'efficacia della confessione del conducente nei confronti del proprietario e dell'assicuratore, deve ritenersi che la confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, ha valore di piena prova solo nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art. 2733, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. e del proprietario (ex multis, Cass. 20.4.2023 n. 10687; Cass. 19327/2017).
La mera dichiarazione confessoria del conducente responsabile non proprietario del veicolo danneggiante è liberamente apprezzabile dal Giudice nei riguardi del proprietario e del suo assicuratore, in applicazione dell'art. 2733 co. 3 c.c., come affermato da una più che consolidata giurisprudenza (vds. ex multis, Cass. 13718/2021; 19327/2017; 3875/2014). Per tale ragione è principio costantemente affermato che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), per essere opponibile all'assicuratore e generare la presunzione iuris tantum di cui all'art. 143 CAP, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e dunque litisconsorte necessario, non anche dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8214 del 04/04/2013. SS.UU. n. 10311 del 5/5/2016; 20/2/2018 n. 4010).”. (cfr. Tribunale di Palermo, III sez. civ., sentenza 7 novembre 2023, n. 4939).
Quanto alla ritenuta insufficiente risposta data dalla C.T.U. espletata in prime cure, si rileva del pari l'inconsistenza della censura mossa.
Ed invero, a supporto delle conclusioni cui è giunto il Consulente d el Giudice nel nutrire legittimi dubbi circa l'univocità del nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportate da si osserva che, anche in base alle regole di comune Parte_1 esperienza, le lesioni patite dall'appellante non possono essere ri condotte ad un urto con un'autovettura, ancor più ove si consideri che l'infortunato sarebbe stato addirittura “arrotato”, ovvero messo sotto la ruota dell'autovettura.
Tale tipo di urto avrebbe determinato, oltre a fratture varie, anche un evidente trauma da schiacciamento sull'epidermide (non rilevato dai sanitari del Pronto Soccorso nel referto stilato nell'immediatezza) nonché lesioni interne a carico dell'intestino e della vescica in corrispondenza della regione del corpo a carico della quale si sareb be verificato l'impatto (anche, bacino e regione delle vertebre lombari).
Per tale motivo si condividono nella loro interezza le conclusioni cui è pervenuta la relazione peritale redatta dal tecnico del Giudice.
Ogni ulteriore questione è da ritenersi assorbita
L'appello va quindi interamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi ed in riferimento al valore della causa (€. 159.495,59), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase, in complessivi €. 7.160,00, in favore di
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, di cui €. Controparte_1
1.489,00 per la fase di studio, €. 956,00 per la fase introduttiva, €. 2.163,00 per la fase istruttoria ed €. 2.552,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge.
Nessuna statuizione sulle spese di lite viene adottata nei confronti di CP_2
e stante la loro contumacia.
[...] Controparte_3 Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del
D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, e con Controparte_2 Controparte_3 atto di citazione notificato in data 01.03.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di e Controparte_2 Controparte_3
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna alle spese di lite del grado in favore di Parte_1 in persona del legale rappresentante pro - Controparte_1 tempore, che liquida in complessivi €. 7.160,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
4) Nulla sulle spese di lite nei confronti di e Controparte_2 CP_3
[...]
5) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 05.09.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)