TRIB
Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/07/2024, n. 3613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3613 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
R.G.2379/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Costabile Caterina - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 2379/2024 R.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. proposta da
, nata a [...] l'[...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 ciliata in Salerno, alla Piazza Cadu , presso lo studio dell'avv. Lucio Valletta che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliato in Salerno, alla via SS. Martiri lo studio dell'avv. Daniela Andria che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c., ha premesso di avere Parte_1 intrattenuto una relazione sentimental ore uxorio con CP_1
e che dalla loro unione sono nati due figli gemelli, e
[...] Per_1 Per_2
.2011). Al riguardo, la ricorrente ha dedotto che la suddetta relazione si e interrotta a causa di continue e insuperabili incomprensioni che hanno reso difficile la prosecuzione della convivenza;
pertanto, in ragione della difficolta a instaurare un dialogo con l'ex compagno, ha richiesto la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse dei figli minori. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si e costituito che ha CP_1 contestato quanto dedotto dalla ricorrente e ha chiesto in p idenza prevalente dei bambini presso di se considerata la sua maggiore presenza nella casa familiare e la conseguente cura dei bambini con conseguente obbligo della resistente di versare una somma per il mantenimento il 100% delle spese straordinarie.
2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre precisare che la ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 337 bia e s.s. c.c., chiedendo l'affidamento condiviso dei figli minori e la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonche l'obbligo a carico del resistente di corrispondere una somma per il loro mantenimento;
si tratta, come noto, di norme applicabili dinanzi al Tribunale ordinario anche ai procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio in virtu della riforma della filiazione attuata in via definitiva con D.lgs. 154 del 2013. Al riguardo, si precisa che, all'udienza del 4 luglio 2024, le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali nell'interesse dei figli minori le cui condizioni sono ritenute eque dal Tribunale e che, pertanto, possono essere ratificate;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
- l'affidamento dei figli minorenni congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
- i genitori assumeranno di comune accordo e si consulteranno reciprocamente per tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto delle loro esigenze legate all'età, alle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni. Si impegnano, inoltre, a consultarsi e ad accordarsi per tutto ciò che concerne le attività straordinarie dei figli. Entrambi i genitori si impegnano a tutelare, in ogni modo possibile, il supremo interesse di ed ed il loro benessere psico-fisico, garantendone la serenità e la Per_1 Per_2 illit la gestione genitoriale che personale, nonché facendo in modo di alternarsi nella cura e gestione, direttamente e non per il tramite di terze persone, ad eccezione di quelle di famiglia (quali i familiari) o/e quelle autorizzate (ad esempio baby-sitter). Eventuali nuove compagne/compagni saranno inserite gradualmente ed in modo da tutelare i piccoli ed e non ledere la Per_1 Per_2 sensibilità, nel pieno rispetto dei ruoli e senza interferenze.
- Il tempo di permanenza dei figli con i genitori sarà congruo ed adeguato e il padre, in quanto genitore non collocatario in via prevalente, avrà facoltà di avere con sé i figli secondo le seguenti modalità calendarizzate (sempre salvo diverso accordo dei genitori):
1. durante il periodo scolastico, ed resteranno con il padre due giorni Per_1 Per_2
a settimana, uno infra na ercoledì o Giovedì, previo accordo/comunicazione alla madre) dall'uscita di scuola e sino alle ore 20,00 e uno festivo, cioè la Domenica dalle ore 10,30 alle ore 20,00. Il padre provvederà a riaccompagnarli dalla madreA week-end e Parte_2 Per_2 pernotteranno presso di lui al fine di consentir pre maniera continuativa, provvedendo direttamente alla loro cura, al loro mantenimento e sostentamento, per cui i figli resteranno con il padre per UNA NOTTE, dal Sabato mattina alla Domenica sera con riaccompagno;
2. Durante il periodo estivo, i bambini resteranno con il padre: a) nel mese di LUGLIO per SETTE giorni consecutivi (con pernotto); b) nel mese di AGOSTO per SETTE giorni consecutivi (con pernotto); il tutto salvo diversa esigenza o/e dei figli. Il periodo dovrà essere PREVENTIVAMENTE COMUNICATO alla madre il 31 Maggio di ciascun anno. Il padre provvederà a riaccopagnarli dalla madre;
3. Durante il periodo natalizio, ad anni alterni, i bambini resteranno con il padre la vigilia di Natale, mentre l'anno successivo a Natale. Il padre provvederà a riaccompagnarli dalla madre;
4. Durante il periodo pasquale, ad anni alterni, i bambini resteranno con il padre a Pasqua e l'anno successivo a Pasquetta. Il padre provvederà a riaccompagnarli dalla madre;
5. Nel giorno della festa del papà, i bambini trascorreranno l'intera giornata con il padre. Il padre provvederà a riaccompagnarli dalla madre;
6. Nel giorno della festa della mamma, i bambini trascorreranno l'intera giornata con la madre;
7. Compleanno ed Onomastico di ed , possibilmente con entrambi i Per_1 Per_2 genitori e, in caso di mancato acc a i, con il padre;
8. Compleanno del padre, i bambini trascorreranno l'intera giornata con il papà. Il padre provvederà a riaccompagnarli dalla madre;
9. Compleanno della madre, i bambini trascorreranno l'intera giornata con la mamma;
10. Per le ricorrenze legate ai familiari (quali nonni, zii, cugini, etc.), i bambini trascorreranno la giornata con il genitore interessato. Ogni richiesta di variazione dell'alternanza del diritto di visita deve essere preventivamente condivisa: in caso contrario, ci si atterrà agli accordi presi nei punti precedenti. In caso di assenza per impreviste ed indifferibili esigenze lavorative, o per altri motivi di uno dei genitori, le parti stabiliscono che sarà l'altro, previo congruo avviso e disponibilità, ad occuparsi dei minori;
- l'obbligo del sig. di lasciare la casa familiare nel termine di 15 giorni CP_1 dall'odierna udienz
- l'obbligo del sig. lepore di contribuire nella misura del 30% alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative etc.) per i figli da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare. Il Tribunale ratifica le condizioni concordate in udienza ritenendole eque e rispondenti all'interesse dei minori. In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. e, per l'effetto, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
− dichiara integralmente compensate spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell'8 luglio 2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Costabile Caterina - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 2379/2024 R.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. proposta da
, nata a [...] l'[...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 ciliata in Salerno, alla Piazza Cadu , presso lo studio dell'avv. Lucio Valletta che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliato in Salerno, alla via SS. Martiri lo studio dell'avv. Daniela Andria che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c., ha premesso di avere Parte_1 intrattenuto una relazione sentimental ore uxorio con CP_1
e che dalla loro unione sono nati due figli gemelli, e
[...] Per_1 Per_2
.2011). Al riguardo, la ricorrente ha dedotto che la suddetta relazione si e interrotta a causa di continue e insuperabili incomprensioni che hanno reso difficile la prosecuzione della convivenza;
pertanto, in ragione della difficolta a instaurare un dialogo con l'ex compagno, ha richiesto la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse dei figli minori. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si e costituito che ha CP_1 contestato quanto dedotto dalla ricorrente e ha chiesto in p idenza prevalente dei bambini presso di se considerata la sua maggiore presenza nella casa familiare e la conseguente cura dei bambini con conseguente obbligo della resistente di versare una somma per il mantenimento il 100% delle spese straordinarie.
2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre precisare che la ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 337 bia e s.s. c.c., chiedendo l'affidamento condiviso dei figli minori e la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonche l'obbligo a carico del resistente di corrispondere una somma per il loro mantenimento;
si tratta, come noto, di norme applicabili dinanzi al Tribunale ordinario anche ai procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio in virtu della riforma della filiazione attuata in via definitiva con D.lgs. 154 del 2013. Al riguardo, si precisa che, all'udienza del 4 luglio 2024, le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali nell'interesse dei figli minori le cui condizioni sono ritenute eque dal Tribunale e che, pertanto, possono essere ratificate;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
- l'affidamento dei figli minorenni congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
- i genitori assumeranno di comune accordo e si consulteranno reciprocamente per tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto delle loro esigenze legate all'età, alle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni. Si impegnano, inoltre, a consultarsi e ad accordarsi per tutto ciò che concerne le attività straordinarie dei figli. Entrambi i genitori si impegnano a tutelare, in ogni modo possibile, il supremo interesse di ed ed il loro benessere psico-fisico, garantendone la serenità e la Per_1 Per_2 illit la gestione genitoriale che personale, nonché facendo in modo di alternarsi nella cura e gestione, direttamente e non per il tramite di terze persone, ad eccezione di quelle di famiglia (quali i familiari) o/e quelle autorizzate (ad esempio baby-sitter). Eventuali nuove compagne/compagni saranno inserite gradualmente ed in modo da tutelare i piccoli ed e non ledere la Per_1 Per_2 sensibilità, nel pieno rispetto dei ruoli e senza interferenze.
- Il tempo di permanenza dei figli con i genitori sarà congruo ed adeguato e il padre, in quanto genitore non collocatario in via prevalente, avrà facoltà di avere con sé i figli secondo le seguenti modalità calendarizzate (sempre salvo diverso accordo dei genitori):
1. durante il periodo scolastico, ed resteranno con il padre due giorni Per_1 Per_2
a settimana, uno infra na ercoledì o Giovedì, previo accordo/comunicazione alla madre) dall'uscita di scuola e sino alle ore 20,00 e uno festivo, cioè la Domenica dalle ore 10,30 alle ore 20,00. Il padre provvederà a riaccompagnarli dalla madreA week-end e Parte_2 Per_2 pernotteranno presso di lui al fine di consentir pre maniera continuativa, provvedendo direttamente alla loro cura, al loro mantenimento e sostentamento, per cui i figli resteranno con il padre per UNA NOTTE, dal Sabato mattina alla Domenica sera con riaccompagno;
2. Durante il periodo estivo, i bambini resteranno con il padre: a) nel mese di LUGLIO per SETTE giorni consecutivi (con pernotto); b) nel mese di AGOSTO per SETTE giorni consecutivi (con pernotto); il tutto salvo diversa esigenza o/e dei figli. Il periodo dovrà essere PREVENTIVAMENTE COMUNICATO alla madre il 31 Maggio di ciascun anno. Il padre provvederà a riaccopagnarli dalla madre;
3. Durante il periodo natalizio, ad anni alterni, i bambini resteranno con il padre la vigilia di Natale, mentre l'anno successivo a Natale. Il padre provvederà a riaccompagnarli dalla madre;
4. Durante il periodo pasquale, ad anni alterni, i bambini resteranno con il padre a Pasqua e l'anno successivo a Pasquetta. Il padre provvederà a riaccompagnarli dalla madre;
5. Nel giorno della festa del papà, i bambini trascorreranno l'intera giornata con il padre. Il padre provvederà a riaccompagnarli dalla madre;
6. Nel giorno della festa della mamma, i bambini trascorreranno l'intera giornata con la madre;
7. Compleanno ed Onomastico di ed , possibilmente con entrambi i Per_1 Per_2 genitori e, in caso di mancato acc a i, con il padre;
8. Compleanno del padre, i bambini trascorreranno l'intera giornata con il papà. Il padre provvederà a riaccompagnarli dalla madre;
9. Compleanno della madre, i bambini trascorreranno l'intera giornata con la mamma;
10. Per le ricorrenze legate ai familiari (quali nonni, zii, cugini, etc.), i bambini trascorreranno la giornata con il genitore interessato. Ogni richiesta di variazione dell'alternanza del diritto di visita deve essere preventivamente condivisa: in caso contrario, ci si atterrà agli accordi presi nei punti precedenti. In caso di assenza per impreviste ed indifferibili esigenze lavorative, o per altri motivi di uno dei genitori, le parti stabiliscono che sarà l'altro, previo congruo avviso e disponibilità, ad occuparsi dei minori;
- l'obbligo del sig. di lasciare la casa familiare nel termine di 15 giorni CP_1 dall'odierna udienz
- l'obbligo del sig. lepore di contribuire nella misura del 30% alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative etc.) per i figli da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare. Il Tribunale ratifica le condizioni concordate in udienza ritenendole eque e rispondenti all'interesse dei minori. In considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 bis e s.s. c.c. e, per l'effetto, dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
− dichiara integralmente compensate spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell'8 luglio 2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi