Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 27/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2024 / 621
Successivamente oggi 27.2.2025 alle ore 13.15 avanti al Giudice Dott.
Iacopini è comparso per la parte attrice l'Avv. Buccella Gianfilippo e per la parte convenuta l'Avv. Ribecco Davide, i quali precisano le conclusioni riportandosi a quelle assunte nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e gli avvocati si riportano a quanto dedotte nelle rispettive note conclusive.
Il giudice alle ore 13.20 si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14.45 il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione concisa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Dott. Fabio Iacopini
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
- Seconda Sezione Civile -
Il Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Eugenio Maria Iacopini in funzione di giudice monocratico pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 621 / 2024 Cont. promossa da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Varese, Viale Aguggiari n.13, nello studio dell'avv. Buccella
Gianfilippo che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
- Parte attrice ricorrente -
Contro
(C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Varese, avia Piave n. 6 C.F._2
nello studio dell'Avv. Ribecco Davide che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- parte convenuta resistente -
oggetto: Indennità di preavviso - risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente all'udienza del 27.2.2025 precisava le conclusioni come da verbale.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447bis cpc ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio , Controparte_1
chiedendo la condanna alla corresponsione della indennità di preavviso dovuta in forza del contratto di locazione stipulato inter partes il 11/09/2013
ed avente ad oggetto l'immobile sito in Viale Borri n. 238, rilasciato informalmente dal conduttore in data15/06/2023; la ricorrente, inoltre,
chiedeva la condanna del resistente al risarcimento dei danni accertati nell'immobile dopo il rilascio.
La parte resistente si costituiva in giudizio, contestando sia di dover corrispondere l'indennità di preavviso, in quanto era intercorso tra le parti un accordo verbale in forza del quale la ricorrente aveva dichiarato di rinunciare a detta indennità, sia l'esistenza dei danni lamentati dalla ricorrente;
concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Il Giudice, poi, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione,
ammetteva parzialmente la prova per testi dedotta dalla ricorrente e, all'esito,
ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di discussione al
27.2.2025, nella quale tratteneva la causa in decisione.
- ° - ° -
Preliminarmente deve essere dato atto che la parte resistente nelle sue note conclusive ha riconosciuto di essere debitrice della somma richiesta dal ricorrente a titolo di indennità di preavviso determinata, ai sensi dell'art.5 del contratto inter partes, in n. 6 mensilità contrattuali;
la detta somma viene,
pertanto, quantificata in € 2.700,00, pari n. 6 mensilità previste nell'art.6 del contratto in € 450,00, e non quella indicata dal ricorrente, atteso che non
3 risulta provato, né le modalità di incremento ISTAT previsto nell'art. 7 del contratto, né risultano prodotti altri documenti dai quale rilevare quale fosse il canone di locazione alla data del rilascio.
Oltre all'importo capitale saranno dovuti gli interessi legali ex art. 1284,
comma 4, c.c. dalla domanda al saldo.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale si limiterà ad accertare se risulta fondata la domanda risarcitoria svolta dal ricorrente.
L'art. 1590 c.c. dispone che il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto e in mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione e il predetto non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà.
Al fine di provare i danni subiti, la parte ricorrente ha prodotto in giudizio una relazione redatta da un professionista dopo il rilascio dell'immobile, relazione che risulta, poi, confermata dal detto professionista, escusso quale teste nel corso dell'istruttoria orale.
Ebbene, esaminata la detta relazione, deve essere rilevato che la predetta,
redatta dall'arch. con studio in Clivio, ha un contenuto del tutto Persona_1
generico, senza l'esatta indicazione di intellegibili unità di misura, della esatta modalità di quantificazione dei costi a misura e di quelli determinati a forfait,
relativi all'impianto elettrico e a gas, e risulta corredata da rappresentazioni fotografiche che si limitano ad evidenziare l'esistenza di una certa quantità di muffa in alcuni ambienti dell'immobile senza precise
4 indicazioni in merito alla esatta localizzazione ed alla tipologia della muffa.
Di contenuto parimenti generico e vago risulta, altresì, la deposizione testimoniale resa dal detto professionista, il quale ha riferito della presenza di tracce di umidità sugli intonaci, di segni, fatti con matita/pennarelli in alcuni punti, di alcune scatolette dell'impianto elettrico staccate con fili strappati, di danni al cavo dell'antenna TV, di corpi illuminanti asportati, di danni agli stipiti delle porte e a due armadi. Il teste concludeva la deposizione precisando di non aver verificato l'impianto elettrico, perché non aveva alcuna competenza competente a riguardo e di non aver accertato se l'impianto del gas fosse funzionante, pur avendo quantificato il costo di ripristino di entrambi gli impianti.
Da quanto precede, appare evidente che non risulta provata l'esistenza dei danni lamentati e che, pertanto, la relativa domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi di valori medi dello scaglione da € 1.100,00 ad € 5.200,00
del D.M. 147/2022 ridotti ex art. 4, comma 4, del detto DM
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nel contraddittorio tra le parti, contrariis reiectis, così provvede:
[...]
ACCOGLIE
Parzialmente le domande della parte ricorrente e, per l'effetto,
CONDANNA
La parte convenuta resistente a pagare alla parte attrice ricorrente per le
5 causali di cui sopra la complessiva somma di € 2.700,00, oltre agli interessi come in parte motiva.
CONDANNA
La parte convenuta resistente a rifondere alla parte attrice ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.320,00, di cui € 264,00 per anticipazioni,
oltre C.P.A. e all'I.V.A., se dovuta, sulle componenti imponibili come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 cpc, pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Varese il 27.2.2025
Il Giudice
dott. Fabio Eugenio Maria Iacopini
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