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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/04/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7036/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7036/2024 promossa da: nata a [...], il giorno 19/01/1992 Parte_1
e nato a [...], il giorno 14/02/1986, Parte_2 entrambi assistiti e difesi dagli Avv. Stefania Tonini e Avv. Linda Monari del Foro di Bologna, congiuntamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati presso il loro Studio, sito in Bologna,
Viale Panzacchi n. 19
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 4 e con il ricorso introduttivo depositato in data 30/05/2024, secondo quanto Parte_1 Parte_2
prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2,
lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal, 19/07/2024, termine entro cui le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza nel procedimento di separazione consensuale;
considerato che con sentenza n 332/2024 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo,
pronunciando la separazione personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale
ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...], il giorno Parte_1
19/01/1992, e nato a [...], il giorno 14/02/1986, celebrato a San Lazzaro di Parte_2
Savena il 25/09/2016 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Lazzaro di Savena al n. 108 parte II Serie C anno 2016;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) prende atto che la casa coniugale sita in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Verde n. 2/2, in comproprietà fra i coniugi, verrà posta in vendita, rimanendo, sino ad allora, ad abitarvi il Sig. essendosi la Sig.ra Parte_2
trasferita a vivere altrove, portando con sé i propri effetti personali;
Parte_1
2) affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali provvederanno alla cura, Per_1
educazione, istruzione e mantenimento del figlio. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative a istruzione, educazione, salute e impegni ricreativi saranno assunte dai genitori di comune accordo,
tenuto conto di capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del minore. I genitori eserciteranno in maniera pagina 2 di 4 autonoma ed esclusiva la responsabilità genitoriale, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza del figlio minore presso ciascuno di loro;
3) prende atto che il figlio minore avrà il doppio domicilio presso entrambi i genitori;
Per_1
4) dispone che i genitori, salvo diverso accordo fra di loro, potranno vedere e tenere il figlio con i Per_1
tempi e modalità di seguito specificati:
a) a fine settimana alterni, dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sino alle ora 19,00;
b) durante la settimana, due giorni anche con pernottamento;
c) vacanze natalizie: ad anni alterni, una settimana con ciascun genitore, alternando i periodi dal 24/12 alla mattina del 31/12 e dal 31/12 sino al 6/01;
d) vacanze pasquali: due/tre giorni con ciascun genitore, comprendendo ad anni alterni il giorno della
Pasqua;
e) vacanze estive: due settimane, anche consecutive, nel periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
f) ponti e altre festività, da alternarsi fra i genitori, con comunicazione che avverrà con congruo anticipo;
5) dispone che tutte le spese per il mantenimento ordinario verranno sostenute per il figlio sia dall'uno che dall'altro, e che, pertanto, non verrà versato l'uno all'altra alcuno contributo al mantenimento ordinario del figlio, provvedendovi direttamente e in modo diretto, così da, attuare una bigenitorialità sempre più
paritetica e stante il regime di frequentazione dai medesimi adottato;
6) dispone che le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse di verranno ripartite Per_1
nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. Le suddette spese andranno concordate previa comunicazione via e-mail da parte di entrambi i genitori e ripartite secondo i criteri di cui al Protocollo sulle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Bologna;
7) prende atto che i coniugi si obbligano reciprocamente a prestare il proprio consenso per il rilascio di documenti personali e nell'interesse del figlio , validi per l'espatrio; Per_1
8) prende atto che i coniugi hanno concordemente stabilito di porre in vendita l'immobile in comproprietà sito in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Verde n. 2/2, già casa coniugale, prevedendo il termine per la vendita per il 31/12/2024, salvo proroga da concordarsi fra i coniugi. Secondo gli accordi, il ricavato, detratto l'importo a saldo del mutuo ipotecario, verrà così ripartito:
- l'importo € 7.000,00 verrà riconosciuto alla Sig.ra Parte_1
- l'importo € 13.000,00 verrà riconosciuto al Sig. Parte_2
- l'importo restante verrà ripartito tra i coniugi in parti uguali.
9) prende atto che le rate mensili del mutuo ipotecario gravante sull'immobile ex casa coniugale, a far tempo dal mese di giugno 2023, sono state corrisposte dal Sig. il quale continuerà a provvedere, in Pt_2
pagina 3 di 4 via esclusiva, al pagamento della rata mensile del mutuo sino alla vendita della casa, con espressa rinuncia ad ogni diritto di regresso nei confronti della Sig.ra Pt_1
10) prende atto che le parti hanno concordato, quanto al finanziamento cointestato Unicredit n. 19730971 con scadenza nell'anno 2032, che la Sig.ra continuerà a corrispondere le rate mensili pari Parte_1 circa ad € 220,00 sino al mese di giugno 2028, con espressa rinuncia ad ogni diritto di regresso nei confronti del Sig. Successivamente, la rata mensile sarà suddivisa nella misura del 50% fra le parti sino Pt_2 all'estinzione del finanziamento;
11) prende atto che il conto corrente n. 00010418212 cointestato in essere presso Unicredit verrà estinto una volta definiti i pagamenti per il mutuo ipotecario e per il finanziamento Unicredit;
12) prende atto che l'autovettura Dacia Sandero targata FF555XN di proprietà del Sig. rimarrà Parte_2 nella disponibilità esclusiva di quest'ultimo;
l'autovettura Fiat Panda targata GJ145DG di proprietà della Sig.ra rimarrà nella Parte_1
disponibilità esclusiva di quest'ultima;
13) prende atto che i coniugi si danno atto di aver così regolamentato ogni aspetto relativo ai rispettivi rapporti patrimoniali e personali, in dipendenza della separazione e dello scioglimento del matrimonio promossi contestualmente con il presente atto, e dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra;
13) prende atto che i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non avere più nulla reciprocamente da pretendere l'uno dall'altro, salvo il corretto adempimento di quanto qui previsto e concordato.
3. Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di San Lazzaro di Savena di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
_______9.4.2025_____
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7036/2024 promossa da: nata a [...], il giorno 19/01/1992 Parte_1
e nato a [...], il giorno 14/02/1986, Parte_2 entrambi assistiti e difesi dagli Avv. Stefania Tonini e Avv. Linda Monari del Foro di Bologna, congiuntamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati presso il loro Studio, sito in Bologna,
Viale Panzacchi n. 19
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 4 e con il ricorso introduttivo depositato in data 30/05/2024, secondo quanto Parte_1 Parte_2
prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2,
lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dal, 19/07/2024, termine entro cui le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza nel procedimento di separazione consensuale;
considerato che con sentenza n 332/2024 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo,
pronunciando la separazione personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale
ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...], il giorno Parte_1
19/01/1992, e nato a [...], il giorno 14/02/1986, celebrato a San Lazzaro di Parte_2
Savena il 25/09/2016 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Lazzaro di Savena al n. 108 parte II Serie C anno 2016;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) prende atto che la casa coniugale sita in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Verde n. 2/2, in comproprietà fra i coniugi, verrà posta in vendita, rimanendo, sino ad allora, ad abitarvi il Sig. essendosi la Sig.ra Parte_2
trasferita a vivere altrove, portando con sé i propri effetti personali;
Parte_1
2) affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali provvederanno alla cura, Per_1
educazione, istruzione e mantenimento del figlio. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative a istruzione, educazione, salute e impegni ricreativi saranno assunte dai genitori di comune accordo,
tenuto conto di capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del minore. I genitori eserciteranno in maniera pagina 2 di 4 autonoma ed esclusiva la responsabilità genitoriale, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza del figlio minore presso ciascuno di loro;
3) prende atto che il figlio minore avrà il doppio domicilio presso entrambi i genitori;
Per_1
4) dispone che i genitori, salvo diverso accordo fra di loro, potranno vedere e tenere il figlio con i Per_1
tempi e modalità di seguito specificati:
a) a fine settimana alterni, dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sino alle ora 19,00;
b) durante la settimana, due giorni anche con pernottamento;
c) vacanze natalizie: ad anni alterni, una settimana con ciascun genitore, alternando i periodi dal 24/12 alla mattina del 31/12 e dal 31/12 sino al 6/01;
d) vacanze pasquali: due/tre giorni con ciascun genitore, comprendendo ad anni alterni il giorno della
Pasqua;
e) vacanze estive: due settimane, anche consecutive, nel periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
f) ponti e altre festività, da alternarsi fra i genitori, con comunicazione che avverrà con congruo anticipo;
5) dispone che tutte le spese per il mantenimento ordinario verranno sostenute per il figlio sia dall'uno che dall'altro, e che, pertanto, non verrà versato l'uno all'altra alcuno contributo al mantenimento ordinario del figlio, provvedendovi direttamente e in modo diretto, così da, attuare una bigenitorialità sempre più
paritetica e stante il regime di frequentazione dai medesimi adottato;
6) dispone che le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse di verranno ripartite Per_1
nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. Le suddette spese andranno concordate previa comunicazione via e-mail da parte di entrambi i genitori e ripartite secondo i criteri di cui al Protocollo sulle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Bologna;
7) prende atto che i coniugi si obbligano reciprocamente a prestare il proprio consenso per il rilascio di documenti personali e nell'interesse del figlio , validi per l'espatrio; Per_1
8) prende atto che i coniugi hanno concordemente stabilito di porre in vendita l'immobile in comproprietà sito in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Verde n. 2/2, già casa coniugale, prevedendo il termine per la vendita per il 31/12/2024, salvo proroga da concordarsi fra i coniugi. Secondo gli accordi, il ricavato, detratto l'importo a saldo del mutuo ipotecario, verrà così ripartito:
- l'importo € 7.000,00 verrà riconosciuto alla Sig.ra Parte_1
- l'importo € 13.000,00 verrà riconosciuto al Sig. Parte_2
- l'importo restante verrà ripartito tra i coniugi in parti uguali.
9) prende atto che le rate mensili del mutuo ipotecario gravante sull'immobile ex casa coniugale, a far tempo dal mese di giugno 2023, sono state corrisposte dal Sig. il quale continuerà a provvedere, in Pt_2
pagina 3 di 4 via esclusiva, al pagamento della rata mensile del mutuo sino alla vendita della casa, con espressa rinuncia ad ogni diritto di regresso nei confronti della Sig.ra Pt_1
10) prende atto che le parti hanno concordato, quanto al finanziamento cointestato Unicredit n. 19730971 con scadenza nell'anno 2032, che la Sig.ra continuerà a corrispondere le rate mensili pari Parte_1 circa ad € 220,00 sino al mese di giugno 2028, con espressa rinuncia ad ogni diritto di regresso nei confronti del Sig. Successivamente, la rata mensile sarà suddivisa nella misura del 50% fra le parti sino Pt_2 all'estinzione del finanziamento;
11) prende atto che il conto corrente n. 00010418212 cointestato in essere presso Unicredit verrà estinto una volta definiti i pagamenti per il mutuo ipotecario e per il finanziamento Unicredit;
12) prende atto che l'autovettura Dacia Sandero targata FF555XN di proprietà del Sig. rimarrà Parte_2 nella disponibilità esclusiva di quest'ultimo;
l'autovettura Fiat Panda targata GJ145DG di proprietà della Sig.ra rimarrà nella Parte_1
disponibilità esclusiva di quest'ultima;
13) prende atto che i coniugi si danno atto di aver così regolamentato ogni aspetto relativo ai rispettivi rapporti patrimoniali e personali, in dipendenza della separazione e dello scioglimento del matrimonio promossi contestualmente con il presente atto, e dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra;
13) prende atto che i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non avere più nulla reciprocamente da pretendere l'uno dall'altro, salvo il corretto adempimento di quanto qui previsto e concordato.
3. Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di San Lazzaro di Savena di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
_______9.4.2025_____
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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