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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Daniela Pellingra Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2153/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
VIETTI MICHELE GIUSEPPE PEC: e Email_1
dell'avv. LIO SERGIO PEC: Email_2 appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO
[...] P.IVA_2
STATO DI PALERMO, PEC: Email_3 appellato-appellante incidentale
Conclusioni: per l'appellante
Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma,
Pag. 1 di 17 respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda;
previa sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata ai sensi degli artt. 283 e
351 cod. proc. civ.; in riforma della Sentenza emessa da Tribunale di Palermo n. 4360/2019, pubblicata
l'8.10.2019, in accoglimento della opposizione avverso l'ingiunzione ex art. 2 T.U. 639/1910, prot. n. 12435 del 4 maggio 2017, con cui l'Assessorato regionale dell'economia della Regione
Siciliana intimava al destinatario di pagare, entro 30 gg., l'importo di € 31.022.994,43, quale presunto credito - comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria - asseritamente dovuto Parte da lla al netto dell'importo, comprensivo di interessi e rivalutazione Controparte_1
Parte monetaria, dovuto dalla ad n base alla sentenza n. 5705/2016 a titolo Controparte_1 di compensazione legale ex art. 1243, comma 1, c.c., così provveda: Parte 1. confermato l'annullamento dell'ingiunzione opposta, dichiari che l nulla deve alla
per i titoli indicati nell'Ingiunzione e nella Sentenza impugnata;
Controparte_1
2. respinga ogni altra domanda proposta, anche in via subordinata, a qualsiasi titolo dall'Assessorato regionale dell'economia della Regione Siciliana;
3. in via subordinata, e salvo gravame, limiti la condanna alla minor somma di euro
24.658.487,16 (ventiquattromilioniseicentocinquantottoquattrocentottantasette/16); Parte 4. condanni l'Assessorato regionale dell'economia della Regione Siciliana a rifondere all' e spese di lite, anche del primo grado di giudizio.
Per l'appellato- appellante incidentale
Controparte_2 preliminarmente: rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, perché infondata;
indi e nel merito:
- in accoglimento dell'appello incidentale, riformare l'impugnata sentenza, riconoscendo e dichiarando che il credito complessivo della ammonta – detratto il credito Controparte_1 dell'ACI di €. 6.768.304,89 – ad €. 35.108.953,89, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
-
Pag. 2 di 17 - per l'effetto, condannare l' a pagare all'Assessorato Controparte_3 dell'Economia della Regione Siciliana l'importo di €. 35.108.953,89, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. e rivalutazione monetaria fino al soddisfo con vittoria delle spese di giudizio, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
in subordine:
- in ipotesi di ritenuta non compensabilità del maggior credito regionale con le somme dovute Parte all' n forza della sentenza n. 5705/2016 del Tribunale di Palermo, riconoscere e dichiarare che il credito complessivo della ammonta complessivamente a €. Controparte_1
41.877.258,75 oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
- per l'effetto, condannare l' a pagare all'Assessorato Controparte_3 dell'Economia della Regione Siciliana l'importo di €. 41.877.258,75, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. e rivalutazione monetaria fino al soddisfo con vittoria delle spese di giudizio, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
in ogni caso: Parte rigettare l'appello principale dell' perché pretestuoso e infondato, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
In fatto e in diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2
roponeva opposizione avverso l'ingiunzione ex TU 639/1910 prot. n. 12435 del
[...]
4.5.2017 notificata il giorno 11.7.17, con cui l'Assessorato Regionale Economia - Parte Dipartimento Finanze e Credito - Serv. 2 Tasse Automobilistiche ha ingiunto all' il pagamento dell'importo di €. 31.022.994,54 per l'inadempimento degli obblighi di riversamento delle tasse automobilistiche riscosse relativamente agli anni 1995, 1996,
1997 e 1998 e ne chiedeva l'annullamento. Parte 2. A tal fine l' remetteva che:
• con atto di citazione notificato il 23 luglio 2009, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Palermo l'Assessorato Regionale dell'Economia della Regione Sicilia (nel giudizio R.G. 11702/2009) per ottenere:
Pag. 3 di 17 Parte a) il pagamento dei compensi vantati da er l'attività di riscossione tasse automobilistiche (svolta dal 1987 al 1998, in favore dell'Assessorato, in virtù della Convenzione stipulata il 22 gennaio 1987) pari ad €
7.007.325,93, oltre interessi e rivalutazione;
b) il rimborso delle spese postali per l'attività di gestione del pre- contenzioso svolta, in favore dell'Assessorato, in virtù di Convenzione del
22 gennaio 1987, per gli anni 1997 e 1998, pari ad € 677.218,60, oltre interessi e rivalutazione;
c) la restituzione del deposito cauzionale costituito ai sensi dell'art. 23 della
Convenzione del 22 gennaio 1987, pari ad € 10.329,14, oltre interessi e rivalutazione.
• L'Assessorato si costituiva in giudizio, contestando le pretese formulate da parte attrice e adducendo, in particolare: Parte
1) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito da Parte
2) un errore di calcolo sui compensi indicati da per l'attività di riscossione delle tasse automobilistiche svolta dal 1987 al 1998;
3) una pluralità di contestazioni su singoli importi;
Parte
4) l'esistenza di un presunto inadempimento di per non aver segnalato l'identità delle Regioni che avrebbero percepito riscossioni in realtà spettanti alla;
Controparte_1
Parte 5) l'asserita violazione, da parte di degli artt. 9 e 21 della
Convenzione, con eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c..
• Veniva disposta una CTU sui seguenti quesiti:
«1) sulla base dei documenti prodotti dalle parti, accerti l'esatto ammontare del credito Parte vantato dall' er le causali e il periodo dedotti in giudizio;
2) verifichi ed eventualmente quantifichi, con separato accertamento, la sussistenza degli inadempimenti imputati dall'Assessorato convenuto alla parte attrice».
• Il CTU, esponeva le seguenti conclusioni: Parte Sul quesito n. 1: il totale spettante ad er sorte capitale, sarebbe stato pari ad € 5.832.405,63, oltre a rivalutazione monetaria (pari ad €
Pag. 4 di 17 1.385.117,54) e interessi legali (pari a € 1.461.391,88), per un totale complessivo di € 8.678.975,05 al 31 agosto 2008, e di € 9.405.210,48 (al 30 ottobre 2011). Parte Sul quesito 2: Sub A): Relativamente all'art. 9 della Convenzione, l' secondo una ricostruzione almeno inadeguata del CTU, non avrebbe assicurato una corretta ripartizione, nel rispetto dei tempi tassativamente previsti in Convenzione, dei tributi riscossi agli enti destinatari.
Sub B): il totale spettante all'Assessorato per sorte capitale sarebbe stato pari a € 21.180.289,26, che oltre interessi legali e rivalutazione sarebbe stato pari ad € 32.133.110,07 (alla data del 31 agosto 2008) e € 34.791.671,59 (alla data del 31 ottobre 2011).
• Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5705/2016, pubblicata il 9 novembre 2016, così decideva:
«- Dichiara inammissibile la domanda/eccezione riconvenzionale mirante alla declaratoria di estinzione per compensazione degli eventuali crediti riconosciuti in Co favore dell'ente attoreo, sollevata dall'Assessorato Regionale Bilancio e delle finanze in seno alla comparsa conclusionale;
- Condanna la Controparte_5 al pagamento dì € 5.827.262,91 in favore dell' ,
[...] Parte_2 oltre interessi al tasso legale dalla data di costituzione in mora;
- Condanna la Controparte_5 al pagamento della metà delle spese processuali riferibili all'
[...] [...]
per il presente giudizio, che si quantificano, per l'intero, in € Parte_2
83.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e C.p.a.;
- Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione di metà i già liquidati oneri di Ctu.»
• La sentenza non veniva impugnata.
• L'Assessorato, sulla base delle risultanze della CTU, emetteva l'ingiunzione fiscale opposta.
• Nell'ingiunzione fiscale si specificava che l'importo richiesto era stato calcolato portando a compensazione legale (ex art. 1243 cc) il credito
Pag. 5 di 17 Parte dell' di €. 5.827.262,91, liquidato con sentenza (definitiva) n. 5705/16 del Tribunale di Palermo;
in particolare, le somme erano così indicate: €.
34.791.671,59 per sorte capitale, €. 1.500.034,36 per rivalutazione monetaria Parte ed €. 2.578.671,48 per interessi, quale credito dovuto dall' lla
[...]
, detratti €. 5.827.262,91 per sorte capitale, €. 1.500.034,36 per CP_1
rivalutazione monetaria ed €. 2.578.396,48 per interessi, quale importo Parte dovuto dalla all' n base alla sentenza n. 5705/16. Controparte_1
3. Tanto precisato l'opponente eccepiva che il credito indicato nell'ingiunzione fiscale fosse privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, fondandosi sulle risultanze, contestate, della relazione di CTU contabile svolta nella causa n. 11702/09
RG definita con sentenza del Tribunale di Palermo n. 5705/2016; che il credito non poteva essere richiesto per divieto di ne bis in idem, essendo stata dichiarata inammissibile perché tardiva - sempre nel giudizio definito con la sentenza n.
5795/2016 - l'eccezione di compensazione sollevata dall'Assessorato; non opererebbe la compensazione legale (ex art. 1243 co. 1^ cc) stante la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito asseritamente vantato dall'Assessorato; Parte non vi sarebbe alcun obbligo contrattuale in capo all' di canalizzazione delle entrate della , per la riscossione delle tasse automobilistiche, su Controparte_1
appositi conti a quest'ultima dedicati, stante la ritenuta operatività del meccanismo
“versamento in acconto e successivo conguaglio”; il credito di L. 41.010.758.693 maturato dalla Regione avrebbe dovuto essere richiesto alle altre Regioni e non Parte all'
4. Si costituiva l'amministrazione regionale, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo – in via subordinata – la condanna della controparte alla corresponsione delle somme indicate in seno all'ingiunzione. Inoltre, per l'ipotesi di insussistenza dei presupposti della compensazione legale dei due crediti, quello Parte dell' accertato con sentenza n. 5705/16 e quello fatto valere dalla amministrazione regionale, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della controparte alla corresponsione dell'intero importo dovuto, quantificandolo in €.
38.870.102,43.
Pag. 6 di 17 5. Con sentenza n. 4360/2019 pubblicata in data 8 ottobre 2019 il Tribunale di
Palermo annullava l'ingiunzione fiscale prot. n. 12435 del 4.5.2017 e condannava Parte l' a corrispondere all'Assessorato Regionale dell'Economia l'importo di € Parte 30.485.750,07, compensava le spese di lite per un terzo, condannando l' al pagamento dei restanti due terzi.
6. Il Tribunale motivava la decisione rilevando, preliminarmente, che la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di compensazione di cui alla sentenza n.
5705/2016, avendo contenuto esclusivamente processuale, non poteva dirsi passata in Parte giudicato, di tal che l'eccezione di violazione del divieto di ne bis in idem dell' ra infondata.
7. Nel merito della vicenda, il primo Giudice precisava che con l'ingiunzione Parte fiscale l'Assessorato aveva intimato il pagamento delle somme riscosse dall' egli anni 1995, 1996, 1997 e 1998 e non ad esso riversate sulla base della Convenzione Parte stipulata tra le parti il 22.1.1987, detratte le somme spettanti all' siccome risultanti dalla già citata sentenza n. 5705/2016.
8. Sulla base di tale premessa il Tribunale riteneva che l'azione proposta Parte dall'Assessorato nei confronti dell' dovesse essere qualificata non già come azione di risarcimento danni da inadempimento (come indicato dalla difesa erariale), ma come azione di esatto adempimento. Inoltre, riteneva che, essendo il credito dell'Assessorato controverso, non poteva operare alcuna compensazione legale. Parte
9. Dopo aver richiamato la Convenzione stipulata tra la Regione Sicilia e l' per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio regionale e gli obblighi Parte assunti dall' tra i quali quello di intrattenere conti correnti postali destinati esclusivamente all'introito delle somme riscosse, il Tribunale evidenziava che per gli anni 1995 - 1996 - 1997 - 1998, i versamenti delle tasse riscosse per conto della
[...]
erano stati fatti confluire nel conto corrente intestato allo Stato e alle altre CP_1
Regioni, dando luogo al mancato riversamento, in favore della , di Controparte_1 un importo ascendente a £. 41.010.758.693.
Pag. 7 di 17 10. Soggiungeva che la correttezza dell'importo risultava attestata sia dalla nota Parte della stessa rot. 039548 del 23.1.2001, sia dalle risultanze della CTU svolta nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 5705/16 ed utilizzabile quale prova atipica. Parte
11. Rilevava, infine, che l'unico debitore della era l' non potendo CP_1
attribuirsi valenza confessoria alla nota del 14.11.2002 dell'Assessorato del Bilancio e delle Finanze con la quale si individuavano nelle Regioni a statuto ordinario (nelle cui casse erano state erroneamente riversate le somme spettanti alla Regione Sicilia) i Parte soggetti tenuti a restituire l'eccedenza, potendo l' gire nei confronti di esse.
12. Da ultimo, il primo Giudice riteneva applicabili i soli interessi per tardivo pagamento in relazione ai singoli esercizi e non la rivalutazione monetaria, pertanto, Parte condannava l' al pagamento di € 21.180.289,26 (£. 41.010.758.693) oltre €
9.305.460,81 per interessi.
13. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' Parte_3
on atto di citazione notificato in data 8.11.2019, e ne ha chiesto la riforma con
[...]
l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
14. Si è costituito l'Assessorato Regionale dell'Economia che ha chiesto il rigetto dell'appello e ha proposto appello incidentale, ritenendo erronea sia la qualificazione della domanda operata d'ufficio, sia la mancata applicazione della compensazione Parte legale con le somme delle quali è creditore l
15. Indi, rinviata più volte d'ufficio la causa e riassegnato il procedimento, all'udienza del 6 marzo 2024, sostituita con il deposito delle note ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno concluso e il Collegio ha trattenuto la causa in deliberazione con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali. Parte 16. Con il primo motivo di appello l' ensura la sentenza per aver riqualificato officiosamente la domanda da risarcimento danni da inadempimento ad azione di esatto adempimento.
17. Rileva l'appellante principale come tale riqualificazione – peraltro mai sottoposta al contraddittorio delle parti - non sia affatto neutra, posto che le due azioni sono radicalmente diverse anche in punto di onere della prova, posto che nell'azione di esatto adempimento il creditore deve dimostrare solo il titolo ed il
Pag. 8 di 17 danno, mentre spetta al debitore provare l'adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento. Osserva che, piuttosto, il giudizio ha ad oggetto l'opposizione Parte proposta dall' ll'ingiunzione fiscale emessa dall'Assessorato e che in tali giudizi
è la P.A. a rivestire la posizione sostanziale di attrice, la quale, nella specie, ha dedotto Parte l'inadempimento dell' su tale petitum si è svolto il contraddittorio. Eccepisce, in conclusione, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
(art. 116 c.p.c.).
18. Avverso il medesimo capo della sentenza che ha riqualificato la domanda ha proposto appello incidentale l'Assessorato Regionale, eccependo parimenti il vizio di ultra o extra petizione ed evidenzia che dall'erronea riqualificazione della domanda da parte del Giudice è discesa l'esclusione della rivalutazione monetaria.
19. I motivi possono essere esaminati congiuntamente.
20. Come condivisibilmente affermato dalla Corte di cassazione (Sent. 12 dicembre
2017, n. 29653), l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del citato r.d. n. 639 del 1910, a seguito della modifica operata dall'art. 130, comma 2, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
(con l'abrogazione delle disposizioni regolanti la riscossione coattiva dei tributi), ha perduto la funzione di precetto e titolo esecutivo, come tale idonea a consentire l'attivazione del procedimento di riscossione mediante ruolo;
nel sistema risultante dopo le descritte novelle, essa costituisce un atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale e la funzione di atto di invito al pagamento diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale e a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale. La descritta natura complessa della ingiunzione importa, da un lato, l'osservanza dei requisiti di validità formale e di contenuto essenziale tipicamente connotanti il provvedimento amministrativo (ad esempio, l'esplicazione, anche per relationem, dei motivi dell'atto, l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere), ma richiede altresì, in relazione all'efficacia accertativa, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del mezzo di autotutela, ovvero la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, dovendo la sua esistenza e determinazione quantitativa derivare da fonti, da fatti e da parametri
Pag. 9 di 17 obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali la P.A. dispone di un mero potere di accertamento (ex plurimis, Cass., Sez. U, 25/05/2009, n. 11992).
21. Avverso siffatta ingiunzione, il rimedio apprestato dal medesimo r.d. n. 639 del 1910 è rappresentato dall'opposizione da proporsi ad iniziativa della parte ingiunta: proprio dall'illustrata natura complessa dell'ingiunzione deriva che il thema decidendum di tale controversia non si esaurisce nella verifica della validità formale del provvedimento impugnato e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione al peculiare strumento di autotutela
(sicché sarebbe inammissibile, per difetto di interesse, un'opposizione ad ingiunzione proposta deducendo unicamente il difetto dei presupposti per l'adozione di essa oppure vizi relativi ai requisiti di forma-contenuto dell'atto: così Cass. 20/06/2016, n.
12674), ma si estende necessariamente all'accertamento sul merito della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A. In altre parole, l'opposizione ad ingiunzione fiscale ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge comunque, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito.
22. In detto giudizio, infatti, con il richiedere il rigetto dell'avversa opposizione ovvero la conferma dell'impugnata ingiunzione, l'opposta amministrazione formula una domanda di riconoscimento (totale o parziale) del diritto al recupero del credito nella misura e per le ragioni causali già giustificanti l'ingiunzione, sulla cui fondatezza il giudice è tenuto a statuire, in base agli elementi di prova addotti dalle parti (assumendo l'amministrazione opposta, ai fini del riparto del relativo onere, la veste di attore in senso sostanziale), atteso che è lo stesso atto di accertamento notificato all'ingiunto, nei limiti da questi impugnato, ad integrare gli estremi della domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi (ex plurimis, Cass.
03/11/2011, n. 22792; Cass. 18/06/2010, n. 14812; con specifico riferimento alla distribuzione dell'onus probandi, Cass. 16/05/2016, n. 9989).
Pag. 10 di 17 23. Nella fattispecie, l'Amministrazione ha motivato l'ingiunzione in ragione Parte dell'inadempimento contrattuale dell' quest'ultima, in sede di opposizione, ha fondato le proprie difese sull'assenza di siffatto inadempimento.
24. In disparte la mancata sottoposizione al contraddittorio delle parti, appare evidente che, se oggetto della cognizione del giudice è il rapporto giuridico obbligatorio dedotto dell'ingiunzione, il Tribunale ha errato nel riqualificare d'ufficio la domanda, dovendo questa essere qualificata come azione di inadempimento contrattuale, conformemente a quanto dedotto nell'ingiunzione.
25. Quanto alle conseguenze che derivano da detta qualificazione, risulta evidente che sull'amministrazione grava l'onere di provare il proprio credito e ciò anche in relazione alla posizione sostanziale di attore, vertendosi in materia di opposizione a ingiunzione fiscale.
26. Le superiori considerazioni conducono a ritenere fondati i motivi di appello principale e incidentale in punto di qualificazione della domanda.
27. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante principale censura la sentenza Parte per aver negato la compensazione delle somme di cui è creditrice l' e per averla condannata al pagamento di una somma maggiore rispetto a quella richiesta con l'ingiunzione di pagamento. Parte 28. In dettaglio, rileva come sia del tutto pacifico ed incontroverso che l' anti un credito nei confronti della di € 5.827.262,91, in base alla sentenza n. CP_1
5705/2016 passata in giudicato e che la nell'ingiunzione fiscale aveva CP_1
operato la compensazione di tale debito con quanto assume di essere creditrice nei Parte confronti dell' Prosegue evidenziando come sia stata la stessa ad CP_1
“autolimitarsi” chiedendo, appunto, solo la somma decurtata. Ha quindi chiesto che, anche ove venisse condannata al pagamento di somme in favore della venga CP_1
compensato il proprio credito.
29. Anche l'Assessorato ha impugnato, in via incidentale, il medesimo capo della Parte sentenza, sostenendo che i due crediti (quello dell' quello della ben CP_1
possano essere compensati, traendo origine dal medesimo titolo, ossia la
Convenzione, essendo pur sempre possibile la compensazione “impropria”.
Pag. 11 di 17 30. In sede di difese conclusionali, entrambe le parti hanno dato atto Parte dell'intervenuto pagamento da parte della all' delle somme di cui è CP_1
Parte risultato creditore l n base al giudicato contenuto nella sentenza n. 5705/2016, di tal che rispetto a tale motivo di gravame, può concludersi ritenendo cessata la materia del contendere.
31. Con i motivi dal terzo al sesto l'appellante principale lamenta, in estrema sintesi, l'erroneità della condanna contenuta nella sentenza impugnata. Nonostante la pluralità dei profili sui quali sono articolati i predetti motivi di appello, si reputa opportuna la trattazione congiunta.
32. Sulla base delle allegazioni delle parti e della copiosa documentazione a supporto i fatti possono così riassumersi:
a) Con Convenzione del 22 gennaio 1987, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della del 23 gennaio 1987, stipulata tra l' Controparte_1 Controparte_5
e l' , veniva affidato a
[...] Parte_2 quest'ultima il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, del canone di abbonamento alle autoradiodiffusioni, la relativa iva e le tasse di concessione governativa. La Convenzione era analoga ad altra coeva Parte convenzione conclusa tra l' e il Ministero delle Finanze e riguardante il medesimo servizio per le Regioni a Statuto ordinario e le quote di competenza statale.
b) La Convenzione prevedeva due modalità di riscossione: diretta e indiretta. La Parte prima era quella che si effettuava presso gli uffici di riscossione dell' le cui somme confluivano in conti correnti postali a ciò dedicati (art. 8), in Parte adempimento di tale previsione l' tilizzava due conti, uno per la Regione
Sicilia e un altro per tutto il territorio nazionale, Sicilia esclusa;
la seconda era quella che avveniva quando i contribuenti versavano le predette tasse Parte mediante conto corrente postale. Anche in tale ipotesi l' era tenuta ad utilizzare conti correnti a ciò dedicati “e vincolati secondo clausole stabilite congiuntamente dal Ministero delle Finanze, dall'Assessorato bilancio e finanze della Parte
e dall ; inoltre, era previsto che “per tali versamenti e per Controparte_1
Parte quelli contemplati nel 1° comma del precedente art. 8 l' salvi i mutamenti che si
Pag. 12 di 17 rendessero necessari, continuerà ad avvalersi dei conti correnti attualmente utilizzati”
(art.10). In detti conti confluivano i versamenti delle tasse di tutte le Regioni,
Sicilia inclusa. Parte c) Secondo l'art. 21 della Convenzione, per quanto qui rileva, l' oveva:
- entro il mese successivo alla scadenza del mese in cui erano effettuate le riscossioni: 1) determinare sulla base di ciascun mese le quote di pertinenza della , delle Regioni a statuto ordinario e dello Stato;
2) Controparte_1
prelevare in proprio favore un dodicesimo dell'importo; 3) versare alla tesoreria regionale le quote di pertinenza della Regione Sicilia;
4) versare allo Stato e alle Regioni a statuto ordinario le quote dei tributi di rispettiva pertinenza e riscossi nel territorio regionale e confluiti nei conti di cui all'art. 8;
- comunicare, entro sessanta giorni dal rendiconto di cui all'art. 6, all'Assessorato, alla SIAE e al Ministero delle finanze l'importo globale delle somme accreditate sui conti di cui all'art. 10;
- trasmettere all'Assessorato, alla SIAE e al Ministero delle finanze, entro il
31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento “un riepilogo di quanto definitivamente attribuito a ciascuno degli aventi diritto, a chiusura della gestione predetta, anche a seguito di eventuali conguagli”.
d) Il servizio di riscossione veniva, quindi, eseguito sulla base del meccanismo di
“versamento in acconto e successivo conguaglio”, il quale, tuttavia, a partire dai conguagli per il 1993 aveva subito uno slittamento.
e) Interveniva la legge 27 dicembre 1997 n. 449 la quale stabiliva che, a partire dal
1 gennaio 1999, le tasse automobilistiche divenissero tasse regionali anche per Parte le Regioni a statuto ordinario, di tal che a partire da tale data l' non svolgeva più il servizio di riscossione.
f) Il meccanismo dei conguagli si interrompeva alla data di entrata in vigore della Parte legge (non avendo più l' iscosso le somme e alimentato i conti correnti dedicati), ma in ragione del citato slittamento, rimanevano da eseguire ancora i conguagli per gli anni dal 1995 al 1998.
Pag. 13 di 17 Parte g) Seguiva una fitta corrispondenza tra tutti i soggetti interessati (
[...]
, Ministero delle finanze) al fine di risolvere la situazione di impasse e CP_1
Parte definire le partite di dare-avere tra l lo Stato, le Regioni a statuto ordinario e la Regione Sicilia che, tuttavia, non sortiva alcun effetto. Parte h) In tale contesto, su richiesta del Ministero delle finanze, l' rovvedeva a redigere un prospetto, allegato alla nota prot. n. 039548 del 23.1.2001, ove indicava le somme, per anno e per che avrebbero dovuto essere CP_1
conguagliate.
33. Così sinteticamente ricostruiti i fatti (si è esaminato il terzo motivo di appello: erronea ricostruzione del fatto), ritiene il Collegio che sia configurabile un Parte inadempimento dell' ispetto alle obbligazioni assunte con la Convenzione.
34. E ciò in quanto, non essendo intervenuta la pur auspicabile soluzione
“amministrativa” tra gli enti coinvolti, onde valutare il comportamento delle parti non può che farsi riferimento alle obbligazioni assunte con la Convenzione.
35. Ed invero, in base all'art. 2 della Convenzione, nei confronti della
[...]
Parte
era l' l'unico responsabile… di tutte le obbligazioni assunte con la presente CP_1
Parte convenzione”; era l' he, in base all'art. 21 della Convenzione, doveva eseguire i conguagli;
inoltre, come già osservato dal primo Giudice, sempre in base alla Parte Convenzione (art. 10), era l' he avrebbe dovuto adottare i necessari accorgimenti nell'utilizzo dei conti correnti dedicati.
36. Sebbene lo slittamento dei termini per l'esecuzione dei conguagli non sia Parte dipeso esclusivamente dall' non è dubitabile che tale ente sia l'unico responsabile, nei confronti della , del servizio di riscossione e, Controparte_1
conseguentemente, l'unico soggetto tenuto all'adempimento delle obbligazioni della
Convenzione risolvendosi queste, in definitiva, al riversamento delle somme riscosse nelle casse regionali.
37. Non è contestato che un siffatto riversamento non sia avvenuto integralmente,
e che, in ragione dell'interruzione del sopra indicato meccanismo del versamento in acconto e successivo conguaglio, le somme spettanti alla siano state Controparte_1
riversate alle altre Regioni (rectius siano rimaste nelle casse delle altre Regioni).
Pag. 14 di 17 Parte 38. Le considerazioni sopra espresse palesano l'inadempimento dell'
39. Relativamente al quantum si osserva quanto segue. Parte
40. L' con il quarto e quinto motivo, censura la sentenza per aver attribuito valenza confessoria alla citata nota prot. n. 039548 del 23.1.2001 e al relativo allegato Parte (docc. 200 e 201 del fascicolo el giudizio n. 11702/2009 R.G.) e depositati anche nel presente procedimento, nonché per aver attribuito un ruolo decisivo alla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio n. 11702/2009 R.G.
41. Entrambe le censure non colgono nel segno.
42. Come si è già rilevato nella ricostruzione del fatto, la nota prot. n. 039548 del Parte 23.1.2001 e il relativo allegato, sono stati inviati dall' gli enti coinvolti su espressa richiesta del Ministero e ivi sono state indicate, come si è già detto, le partite dare- avere tra le Regioni a statuto ordinario, l'Erario e la , siccome Controparte_1
Parte risultanti dalla contabilità dell' Parte
43. E in tale nota l' a indicato che le somme spettanti alla Controparte_1 ammontavano a £. 41.010.758.693 (€ 21.180.289,26). Parte
44. Nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza che l' abbia precisato che il prospetto riportante i conguagli era allegato “allo scopo di permettere ai summenzionati destinatari di operare i saldi”, considerato che tale precisazione riguardava le trattative in corso per una definizione della vicenda, poi non concluse.
45. Risulta, quindi, evidente il valore confessorio della nota e tale è stata la qualificazione che le ha attribuito il primo Giudice.
46. Sotto altro profilo, va osservato che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non sembra che il Tribunale abbia attribuito rilievo decisivo alla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio n. 11702/2009 R.G., avendo solo Parte ritenuto che la somma indicata dall' fosse stata confermata anche dalla consulenza d'ufficio. In ogni caso, anche a voler ritenere una tale decisività e in disparte le eccezioni di inutilizzabilità, si osserva che il CTU ha richiamato il più volte Parte citato prospetto dell' ne ha verificato la rispondenza alla contabilità dell'ente, concludendo per la coincidenza degli importi, salvo che per una lieve differenza, del tutto irrilevante.
Pag. 15 di 17 47. Deve quindi concludersi che il risarcimento del danno per inadempimento ascende a € 21.180.289,26.
48. Tanto precisato, va da ultimo respinto il sesto motivo di appello con il quale Parte l' lamenta che il primo Giudice abbia negato valore confessorio alla nota dell'Assessorato al bilancio della del 14.11.2002 prot. 17353, il cui Controparte_1
contenuto è stato trasfuso integralmente nell'atto di appello, e nella quale il predetto Parte Assessorato specifica che dal prospetto dell' si desume che la è Controparte_1
creditrice nei confronti delle altre Regioni della somma di £. 41.010.758.693”.
49. Difatti, non solo la nota si inserisce nel quadro delle trattative di cui si è detto per giungere ad una definizione della vicenda – come osservato dal primo Giudice - ma soprattutto con la medesima nota l'Assessorato sollecita il Ministero delle Finanze Parte ad indicare all' e modalità “con le quali il medesimo Ente dovrà effettuare i pagamenti relativi al conguaglio tra l'Erario Statale, le Regioni a statuto ordinario e la Controparte_1 delle somme incassate per tasse automobilistiche per gli anni 1995/1998”. Di tal che deve ritenersi che l'indicazione delle altre Regioni quali “creditrici” della Controparte_1
aveva esclusivamente lo scopo di specificare che le somme spettanti alla Sicilia erano state riversate alle altre Regioni. Parte 50. Conclusivamente, sussiste l'inadempimento dell' e, pertanto, questi va condannato al risarcimento del danno in favore della pari ad € 21.180.289,26, CP_1
oltre interessi legali dalla scadenza del termine di adempimento per ciascuna annualità e interessi moratori dal 23.11.2017 (data di deposito della comparsa con domanda riconvenzionale dell'Assessorato) alla data della presente sentenza, così calcolati: sorte capitale 1995 € 5.663.973,51, interessi legali dal 1/1/1997 al 22/11/2017
€ 2.820.938,12; sorte capitale 1996 € 4.593.742,18 interessi legali dal 1/1/1998 al
22/11/2017 € 2.058.223,04; sorte capitale 1997 € 6.805.195,49 interessi legali dal
1/1/1999 al 22/11/2017 € 2.709.269,50; sorte capitale 1998 € 4.117.378,08 interessi legali dal 1/1/2000 al 22/11/2017 € 1.536.267,08; interessi moratori dal 23.11.2017 ad oggi € 13.163.404,68, per un totale complessivo di € 43.468.391,68. A tale somma dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla sentenza fino al saldo. Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria trattandosi di obbligazione pecuniaria (cfr. Cass.
SS. UU. 5743/2015). Pag. 16 di 17 51. La complessità della vicenda, nonché la parziale reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni dei procuratori delle parti:
- in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4360/2019 pubblicata in data
8/10/2019 proposti, rispettivamente, da Parte_3
da ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA
[...]
annulla l'ingiunzione ex R.D. 639/1910 prot. n. 12435 del 4.5.2017 notificata in data 11.7.2017 e condanna al Parte_3 pagamento in favore dell'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA
REGIONE SICILIANA della somma di € 43.468.391,68, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 24 ottobre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Daniela Pellingra Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2153/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
VIETTI MICHELE GIUSEPPE PEC: e Email_1
dell'avv. LIO SERGIO PEC: Email_2 appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO
[...] P.IVA_2
STATO DI PALERMO, PEC: Email_3 appellato-appellante incidentale
Conclusioni: per l'appellante
Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma,
Pag. 1 di 17 respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda;
previa sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata ai sensi degli artt. 283 e
351 cod. proc. civ.; in riforma della Sentenza emessa da Tribunale di Palermo n. 4360/2019, pubblicata
l'8.10.2019, in accoglimento della opposizione avverso l'ingiunzione ex art. 2 T.U. 639/1910, prot. n. 12435 del 4 maggio 2017, con cui l'Assessorato regionale dell'economia della Regione
Siciliana intimava al destinatario di pagare, entro 30 gg., l'importo di € 31.022.994,43, quale presunto credito - comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria - asseritamente dovuto Parte da lla al netto dell'importo, comprensivo di interessi e rivalutazione Controparte_1
Parte monetaria, dovuto dalla ad n base alla sentenza n. 5705/2016 a titolo Controparte_1 di compensazione legale ex art. 1243, comma 1, c.c., così provveda: Parte 1. confermato l'annullamento dell'ingiunzione opposta, dichiari che l nulla deve alla
per i titoli indicati nell'Ingiunzione e nella Sentenza impugnata;
Controparte_1
2. respinga ogni altra domanda proposta, anche in via subordinata, a qualsiasi titolo dall'Assessorato regionale dell'economia della Regione Siciliana;
3. in via subordinata, e salvo gravame, limiti la condanna alla minor somma di euro
24.658.487,16 (ventiquattromilioniseicentocinquantottoquattrocentottantasette/16); Parte 4. condanni l'Assessorato regionale dell'economia della Regione Siciliana a rifondere all' e spese di lite, anche del primo grado di giudizio.
Per l'appellato- appellante incidentale
Controparte_2 preliminarmente: rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, perché infondata;
indi e nel merito:
- in accoglimento dell'appello incidentale, riformare l'impugnata sentenza, riconoscendo e dichiarando che il credito complessivo della ammonta – detratto il credito Controparte_1 dell'ACI di €. 6.768.304,89 – ad €. 35.108.953,89, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
-
Pag. 2 di 17 - per l'effetto, condannare l' a pagare all'Assessorato Controparte_3 dell'Economia della Regione Siciliana l'importo di €. 35.108.953,89, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. e rivalutazione monetaria fino al soddisfo con vittoria delle spese di giudizio, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
in subordine:
- in ipotesi di ritenuta non compensabilità del maggior credito regionale con le somme dovute Parte all' n forza della sentenza n. 5705/2016 del Tribunale di Palermo, riconoscere e dichiarare che il credito complessivo della ammonta complessivamente a €. Controparte_1
41.877.258,75 oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
- per l'effetto, condannare l' a pagare all'Assessorato Controparte_3 dell'Economia della Regione Siciliana l'importo di €. 41.877.258,75, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. e rivalutazione monetaria fino al soddisfo con vittoria delle spese di giudizio, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
in ogni caso: Parte rigettare l'appello principale dell' perché pretestuoso e infondato, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
In fatto e in diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2
roponeva opposizione avverso l'ingiunzione ex TU 639/1910 prot. n. 12435 del
[...]
4.5.2017 notificata il giorno 11.7.17, con cui l'Assessorato Regionale Economia - Parte Dipartimento Finanze e Credito - Serv. 2 Tasse Automobilistiche ha ingiunto all' il pagamento dell'importo di €. 31.022.994,54 per l'inadempimento degli obblighi di riversamento delle tasse automobilistiche riscosse relativamente agli anni 1995, 1996,
1997 e 1998 e ne chiedeva l'annullamento. Parte 2. A tal fine l' remetteva che:
• con atto di citazione notificato il 23 luglio 2009, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Palermo l'Assessorato Regionale dell'Economia della Regione Sicilia (nel giudizio R.G. 11702/2009) per ottenere:
Pag. 3 di 17 Parte a) il pagamento dei compensi vantati da er l'attività di riscossione tasse automobilistiche (svolta dal 1987 al 1998, in favore dell'Assessorato, in virtù della Convenzione stipulata il 22 gennaio 1987) pari ad €
7.007.325,93, oltre interessi e rivalutazione;
b) il rimborso delle spese postali per l'attività di gestione del pre- contenzioso svolta, in favore dell'Assessorato, in virtù di Convenzione del
22 gennaio 1987, per gli anni 1997 e 1998, pari ad € 677.218,60, oltre interessi e rivalutazione;
c) la restituzione del deposito cauzionale costituito ai sensi dell'art. 23 della
Convenzione del 22 gennaio 1987, pari ad € 10.329,14, oltre interessi e rivalutazione.
• L'Assessorato si costituiva in giudizio, contestando le pretese formulate da parte attrice e adducendo, in particolare: Parte
1) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito da Parte
2) un errore di calcolo sui compensi indicati da per l'attività di riscossione delle tasse automobilistiche svolta dal 1987 al 1998;
3) una pluralità di contestazioni su singoli importi;
Parte
4) l'esistenza di un presunto inadempimento di per non aver segnalato l'identità delle Regioni che avrebbero percepito riscossioni in realtà spettanti alla;
Controparte_1
Parte 5) l'asserita violazione, da parte di degli artt. 9 e 21 della
Convenzione, con eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c..
• Veniva disposta una CTU sui seguenti quesiti:
«1) sulla base dei documenti prodotti dalle parti, accerti l'esatto ammontare del credito Parte vantato dall' er le causali e il periodo dedotti in giudizio;
2) verifichi ed eventualmente quantifichi, con separato accertamento, la sussistenza degli inadempimenti imputati dall'Assessorato convenuto alla parte attrice».
• Il CTU, esponeva le seguenti conclusioni: Parte Sul quesito n. 1: il totale spettante ad er sorte capitale, sarebbe stato pari ad € 5.832.405,63, oltre a rivalutazione monetaria (pari ad €
Pag. 4 di 17 1.385.117,54) e interessi legali (pari a € 1.461.391,88), per un totale complessivo di € 8.678.975,05 al 31 agosto 2008, e di € 9.405.210,48 (al 30 ottobre 2011). Parte Sul quesito 2: Sub A): Relativamente all'art. 9 della Convenzione, l' secondo una ricostruzione almeno inadeguata del CTU, non avrebbe assicurato una corretta ripartizione, nel rispetto dei tempi tassativamente previsti in Convenzione, dei tributi riscossi agli enti destinatari.
Sub B): il totale spettante all'Assessorato per sorte capitale sarebbe stato pari a € 21.180.289,26, che oltre interessi legali e rivalutazione sarebbe stato pari ad € 32.133.110,07 (alla data del 31 agosto 2008) e € 34.791.671,59 (alla data del 31 ottobre 2011).
• Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5705/2016, pubblicata il 9 novembre 2016, così decideva:
«- Dichiara inammissibile la domanda/eccezione riconvenzionale mirante alla declaratoria di estinzione per compensazione degli eventuali crediti riconosciuti in Co favore dell'ente attoreo, sollevata dall'Assessorato Regionale Bilancio e delle finanze in seno alla comparsa conclusionale;
- Condanna la Controparte_5 al pagamento dì € 5.827.262,91 in favore dell' ,
[...] Parte_2 oltre interessi al tasso legale dalla data di costituzione in mora;
- Condanna la Controparte_5 al pagamento della metà delle spese processuali riferibili all'
[...] [...]
per il presente giudizio, che si quantificano, per l'intero, in € Parte_2
83.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e C.p.a.;
- Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione di metà i già liquidati oneri di Ctu.»
• La sentenza non veniva impugnata.
• L'Assessorato, sulla base delle risultanze della CTU, emetteva l'ingiunzione fiscale opposta.
• Nell'ingiunzione fiscale si specificava che l'importo richiesto era stato calcolato portando a compensazione legale (ex art. 1243 cc) il credito
Pag. 5 di 17 Parte dell' di €. 5.827.262,91, liquidato con sentenza (definitiva) n. 5705/16 del Tribunale di Palermo;
in particolare, le somme erano così indicate: €.
34.791.671,59 per sorte capitale, €. 1.500.034,36 per rivalutazione monetaria Parte ed €. 2.578.671,48 per interessi, quale credito dovuto dall' lla
[...]
, detratti €. 5.827.262,91 per sorte capitale, €. 1.500.034,36 per CP_1
rivalutazione monetaria ed €. 2.578.396,48 per interessi, quale importo Parte dovuto dalla all' n base alla sentenza n. 5705/16. Controparte_1
3. Tanto precisato l'opponente eccepiva che il credito indicato nell'ingiunzione fiscale fosse privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, fondandosi sulle risultanze, contestate, della relazione di CTU contabile svolta nella causa n. 11702/09
RG definita con sentenza del Tribunale di Palermo n. 5705/2016; che il credito non poteva essere richiesto per divieto di ne bis in idem, essendo stata dichiarata inammissibile perché tardiva - sempre nel giudizio definito con la sentenza n.
5795/2016 - l'eccezione di compensazione sollevata dall'Assessorato; non opererebbe la compensazione legale (ex art. 1243 co. 1^ cc) stante la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito asseritamente vantato dall'Assessorato; Parte non vi sarebbe alcun obbligo contrattuale in capo all' di canalizzazione delle entrate della , per la riscossione delle tasse automobilistiche, su Controparte_1
appositi conti a quest'ultima dedicati, stante la ritenuta operatività del meccanismo
“versamento in acconto e successivo conguaglio”; il credito di L. 41.010.758.693 maturato dalla Regione avrebbe dovuto essere richiesto alle altre Regioni e non Parte all'
4. Si costituiva l'amministrazione regionale, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo – in via subordinata – la condanna della controparte alla corresponsione delle somme indicate in seno all'ingiunzione. Inoltre, per l'ipotesi di insussistenza dei presupposti della compensazione legale dei due crediti, quello Parte dell' accertato con sentenza n. 5705/16 e quello fatto valere dalla amministrazione regionale, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della controparte alla corresponsione dell'intero importo dovuto, quantificandolo in €.
38.870.102,43.
Pag. 6 di 17 5. Con sentenza n. 4360/2019 pubblicata in data 8 ottobre 2019 il Tribunale di
Palermo annullava l'ingiunzione fiscale prot. n. 12435 del 4.5.2017 e condannava Parte l' a corrispondere all'Assessorato Regionale dell'Economia l'importo di € Parte 30.485.750,07, compensava le spese di lite per un terzo, condannando l' al pagamento dei restanti due terzi.
6. Il Tribunale motivava la decisione rilevando, preliminarmente, che la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di compensazione di cui alla sentenza n.
5705/2016, avendo contenuto esclusivamente processuale, non poteva dirsi passata in Parte giudicato, di tal che l'eccezione di violazione del divieto di ne bis in idem dell' ra infondata.
7. Nel merito della vicenda, il primo Giudice precisava che con l'ingiunzione Parte fiscale l'Assessorato aveva intimato il pagamento delle somme riscosse dall' egli anni 1995, 1996, 1997 e 1998 e non ad esso riversate sulla base della Convenzione Parte stipulata tra le parti il 22.1.1987, detratte le somme spettanti all' siccome risultanti dalla già citata sentenza n. 5705/2016.
8. Sulla base di tale premessa il Tribunale riteneva che l'azione proposta Parte dall'Assessorato nei confronti dell' dovesse essere qualificata non già come azione di risarcimento danni da inadempimento (come indicato dalla difesa erariale), ma come azione di esatto adempimento. Inoltre, riteneva che, essendo il credito dell'Assessorato controverso, non poteva operare alcuna compensazione legale. Parte
9. Dopo aver richiamato la Convenzione stipulata tra la Regione Sicilia e l' per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio regionale e gli obblighi Parte assunti dall' tra i quali quello di intrattenere conti correnti postali destinati esclusivamente all'introito delle somme riscosse, il Tribunale evidenziava che per gli anni 1995 - 1996 - 1997 - 1998, i versamenti delle tasse riscosse per conto della
[...]
erano stati fatti confluire nel conto corrente intestato allo Stato e alle altre CP_1
Regioni, dando luogo al mancato riversamento, in favore della , di Controparte_1 un importo ascendente a £. 41.010.758.693.
Pag. 7 di 17 10. Soggiungeva che la correttezza dell'importo risultava attestata sia dalla nota Parte della stessa rot. 039548 del 23.1.2001, sia dalle risultanze della CTU svolta nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 5705/16 ed utilizzabile quale prova atipica. Parte
11. Rilevava, infine, che l'unico debitore della era l' non potendo CP_1
attribuirsi valenza confessoria alla nota del 14.11.2002 dell'Assessorato del Bilancio e delle Finanze con la quale si individuavano nelle Regioni a statuto ordinario (nelle cui casse erano state erroneamente riversate le somme spettanti alla Regione Sicilia) i Parte soggetti tenuti a restituire l'eccedenza, potendo l' gire nei confronti di esse.
12. Da ultimo, il primo Giudice riteneva applicabili i soli interessi per tardivo pagamento in relazione ai singoli esercizi e non la rivalutazione monetaria, pertanto, Parte condannava l' al pagamento di € 21.180.289,26 (£. 41.010.758.693) oltre €
9.305.460,81 per interessi.
13. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' Parte_3
on atto di citazione notificato in data 8.11.2019, e ne ha chiesto la riforma con
[...]
l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
14. Si è costituito l'Assessorato Regionale dell'Economia che ha chiesto il rigetto dell'appello e ha proposto appello incidentale, ritenendo erronea sia la qualificazione della domanda operata d'ufficio, sia la mancata applicazione della compensazione Parte legale con le somme delle quali è creditore l
15. Indi, rinviata più volte d'ufficio la causa e riassegnato il procedimento, all'udienza del 6 marzo 2024, sostituita con il deposito delle note ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno concluso e il Collegio ha trattenuto la causa in deliberazione con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali. Parte 16. Con il primo motivo di appello l' ensura la sentenza per aver riqualificato officiosamente la domanda da risarcimento danni da inadempimento ad azione di esatto adempimento.
17. Rileva l'appellante principale come tale riqualificazione – peraltro mai sottoposta al contraddittorio delle parti - non sia affatto neutra, posto che le due azioni sono radicalmente diverse anche in punto di onere della prova, posto che nell'azione di esatto adempimento il creditore deve dimostrare solo il titolo ed il
Pag. 8 di 17 danno, mentre spetta al debitore provare l'adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento. Osserva che, piuttosto, il giudizio ha ad oggetto l'opposizione Parte proposta dall' ll'ingiunzione fiscale emessa dall'Assessorato e che in tali giudizi
è la P.A. a rivestire la posizione sostanziale di attrice, la quale, nella specie, ha dedotto Parte l'inadempimento dell' su tale petitum si è svolto il contraddittorio. Eccepisce, in conclusione, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
(art. 116 c.p.c.).
18. Avverso il medesimo capo della sentenza che ha riqualificato la domanda ha proposto appello incidentale l'Assessorato Regionale, eccependo parimenti il vizio di ultra o extra petizione ed evidenzia che dall'erronea riqualificazione della domanda da parte del Giudice è discesa l'esclusione della rivalutazione monetaria.
19. I motivi possono essere esaminati congiuntamente.
20. Come condivisibilmente affermato dalla Corte di cassazione (Sent. 12 dicembre
2017, n. 29653), l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del citato r.d. n. 639 del 1910, a seguito della modifica operata dall'art. 130, comma 2, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
(con l'abrogazione delle disposizioni regolanti la riscossione coattiva dei tributi), ha perduto la funzione di precetto e titolo esecutivo, come tale idonea a consentire l'attivazione del procedimento di riscossione mediante ruolo;
nel sistema risultante dopo le descritte novelle, essa costituisce un atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale e la funzione di atto di invito al pagamento diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale e a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale. La descritta natura complessa della ingiunzione importa, da un lato, l'osservanza dei requisiti di validità formale e di contenuto essenziale tipicamente connotanti il provvedimento amministrativo (ad esempio, l'esplicazione, anche per relationem, dei motivi dell'atto, l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere), ma richiede altresì, in relazione all'efficacia accertativa, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del mezzo di autotutela, ovvero la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, dovendo la sua esistenza e determinazione quantitativa derivare da fonti, da fatti e da parametri
Pag. 9 di 17 obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali la P.A. dispone di un mero potere di accertamento (ex plurimis, Cass., Sez. U, 25/05/2009, n. 11992).
21. Avverso siffatta ingiunzione, il rimedio apprestato dal medesimo r.d. n. 639 del 1910 è rappresentato dall'opposizione da proporsi ad iniziativa della parte ingiunta: proprio dall'illustrata natura complessa dell'ingiunzione deriva che il thema decidendum di tale controversia non si esaurisce nella verifica della validità formale del provvedimento impugnato e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione al peculiare strumento di autotutela
(sicché sarebbe inammissibile, per difetto di interesse, un'opposizione ad ingiunzione proposta deducendo unicamente il difetto dei presupposti per l'adozione di essa oppure vizi relativi ai requisiti di forma-contenuto dell'atto: così Cass. 20/06/2016, n.
12674), ma si estende necessariamente all'accertamento sul merito della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A. In altre parole, l'opposizione ad ingiunzione fiscale ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge comunque, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito.
22. In detto giudizio, infatti, con il richiedere il rigetto dell'avversa opposizione ovvero la conferma dell'impugnata ingiunzione, l'opposta amministrazione formula una domanda di riconoscimento (totale o parziale) del diritto al recupero del credito nella misura e per le ragioni causali già giustificanti l'ingiunzione, sulla cui fondatezza il giudice è tenuto a statuire, in base agli elementi di prova addotti dalle parti (assumendo l'amministrazione opposta, ai fini del riparto del relativo onere, la veste di attore in senso sostanziale), atteso che è lo stesso atto di accertamento notificato all'ingiunto, nei limiti da questi impugnato, ad integrare gli estremi della domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi (ex plurimis, Cass.
03/11/2011, n. 22792; Cass. 18/06/2010, n. 14812; con specifico riferimento alla distribuzione dell'onus probandi, Cass. 16/05/2016, n. 9989).
Pag. 10 di 17 23. Nella fattispecie, l'Amministrazione ha motivato l'ingiunzione in ragione Parte dell'inadempimento contrattuale dell' quest'ultima, in sede di opposizione, ha fondato le proprie difese sull'assenza di siffatto inadempimento.
24. In disparte la mancata sottoposizione al contraddittorio delle parti, appare evidente che, se oggetto della cognizione del giudice è il rapporto giuridico obbligatorio dedotto dell'ingiunzione, il Tribunale ha errato nel riqualificare d'ufficio la domanda, dovendo questa essere qualificata come azione di inadempimento contrattuale, conformemente a quanto dedotto nell'ingiunzione.
25. Quanto alle conseguenze che derivano da detta qualificazione, risulta evidente che sull'amministrazione grava l'onere di provare il proprio credito e ciò anche in relazione alla posizione sostanziale di attore, vertendosi in materia di opposizione a ingiunzione fiscale.
26. Le superiori considerazioni conducono a ritenere fondati i motivi di appello principale e incidentale in punto di qualificazione della domanda.
27. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante principale censura la sentenza Parte per aver negato la compensazione delle somme di cui è creditrice l' e per averla condannata al pagamento di una somma maggiore rispetto a quella richiesta con l'ingiunzione di pagamento. Parte 28. In dettaglio, rileva come sia del tutto pacifico ed incontroverso che l' anti un credito nei confronti della di € 5.827.262,91, in base alla sentenza n. CP_1
5705/2016 passata in giudicato e che la nell'ingiunzione fiscale aveva CP_1
operato la compensazione di tale debito con quanto assume di essere creditrice nei Parte confronti dell' Prosegue evidenziando come sia stata la stessa ad CP_1
“autolimitarsi” chiedendo, appunto, solo la somma decurtata. Ha quindi chiesto che, anche ove venisse condannata al pagamento di somme in favore della venga CP_1
compensato il proprio credito.
29. Anche l'Assessorato ha impugnato, in via incidentale, il medesimo capo della Parte sentenza, sostenendo che i due crediti (quello dell' quello della ben CP_1
possano essere compensati, traendo origine dal medesimo titolo, ossia la
Convenzione, essendo pur sempre possibile la compensazione “impropria”.
Pag. 11 di 17 30. In sede di difese conclusionali, entrambe le parti hanno dato atto Parte dell'intervenuto pagamento da parte della all' delle somme di cui è CP_1
Parte risultato creditore l n base al giudicato contenuto nella sentenza n. 5705/2016, di tal che rispetto a tale motivo di gravame, può concludersi ritenendo cessata la materia del contendere.
31. Con i motivi dal terzo al sesto l'appellante principale lamenta, in estrema sintesi, l'erroneità della condanna contenuta nella sentenza impugnata. Nonostante la pluralità dei profili sui quali sono articolati i predetti motivi di appello, si reputa opportuna la trattazione congiunta.
32. Sulla base delle allegazioni delle parti e della copiosa documentazione a supporto i fatti possono così riassumersi:
a) Con Convenzione del 22 gennaio 1987, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della del 23 gennaio 1987, stipulata tra l' Controparte_1 Controparte_5
e l' , veniva affidato a
[...] Parte_2 quest'ultima il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, del canone di abbonamento alle autoradiodiffusioni, la relativa iva e le tasse di concessione governativa. La Convenzione era analoga ad altra coeva Parte convenzione conclusa tra l' e il Ministero delle Finanze e riguardante il medesimo servizio per le Regioni a Statuto ordinario e le quote di competenza statale.
b) La Convenzione prevedeva due modalità di riscossione: diretta e indiretta. La Parte prima era quella che si effettuava presso gli uffici di riscossione dell' le cui somme confluivano in conti correnti postali a ciò dedicati (art. 8), in Parte adempimento di tale previsione l' tilizzava due conti, uno per la Regione
Sicilia e un altro per tutto il territorio nazionale, Sicilia esclusa;
la seconda era quella che avveniva quando i contribuenti versavano le predette tasse Parte mediante conto corrente postale. Anche in tale ipotesi l' era tenuta ad utilizzare conti correnti a ciò dedicati “e vincolati secondo clausole stabilite congiuntamente dal Ministero delle Finanze, dall'Assessorato bilancio e finanze della Parte
e dall ; inoltre, era previsto che “per tali versamenti e per Controparte_1
Parte quelli contemplati nel 1° comma del precedente art. 8 l' salvi i mutamenti che si
Pag. 12 di 17 rendessero necessari, continuerà ad avvalersi dei conti correnti attualmente utilizzati”
(art.10). In detti conti confluivano i versamenti delle tasse di tutte le Regioni,
Sicilia inclusa. Parte c) Secondo l'art. 21 della Convenzione, per quanto qui rileva, l' oveva:
- entro il mese successivo alla scadenza del mese in cui erano effettuate le riscossioni: 1) determinare sulla base di ciascun mese le quote di pertinenza della , delle Regioni a statuto ordinario e dello Stato;
2) Controparte_1
prelevare in proprio favore un dodicesimo dell'importo; 3) versare alla tesoreria regionale le quote di pertinenza della Regione Sicilia;
4) versare allo Stato e alle Regioni a statuto ordinario le quote dei tributi di rispettiva pertinenza e riscossi nel territorio regionale e confluiti nei conti di cui all'art. 8;
- comunicare, entro sessanta giorni dal rendiconto di cui all'art. 6, all'Assessorato, alla SIAE e al Ministero delle finanze l'importo globale delle somme accreditate sui conti di cui all'art. 10;
- trasmettere all'Assessorato, alla SIAE e al Ministero delle finanze, entro il
31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento “un riepilogo di quanto definitivamente attribuito a ciascuno degli aventi diritto, a chiusura della gestione predetta, anche a seguito di eventuali conguagli”.
d) Il servizio di riscossione veniva, quindi, eseguito sulla base del meccanismo di
“versamento in acconto e successivo conguaglio”, il quale, tuttavia, a partire dai conguagli per il 1993 aveva subito uno slittamento.
e) Interveniva la legge 27 dicembre 1997 n. 449 la quale stabiliva che, a partire dal
1 gennaio 1999, le tasse automobilistiche divenissero tasse regionali anche per Parte le Regioni a statuto ordinario, di tal che a partire da tale data l' non svolgeva più il servizio di riscossione.
f) Il meccanismo dei conguagli si interrompeva alla data di entrata in vigore della Parte legge (non avendo più l' iscosso le somme e alimentato i conti correnti dedicati), ma in ragione del citato slittamento, rimanevano da eseguire ancora i conguagli per gli anni dal 1995 al 1998.
Pag. 13 di 17 Parte g) Seguiva una fitta corrispondenza tra tutti i soggetti interessati (
[...]
, Ministero delle finanze) al fine di risolvere la situazione di impasse e CP_1
Parte definire le partite di dare-avere tra l lo Stato, le Regioni a statuto ordinario e la Regione Sicilia che, tuttavia, non sortiva alcun effetto. Parte h) In tale contesto, su richiesta del Ministero delle finanze, l' rovvedeva a redigere un prospetto, allegato alla nota prot. n. 039548 del 23.1.2001, ove indicava le somme, per anno e per che avrebbero dovuto essere CP_1
conguagliate.
33. Così sinteticamente ricostruiti i fatti (si è esaminato il terzo motivo di appello: erronea ricostruzione del fatto), ritiene il Collegio che sia configurabile un Parte inadempimento dell' ispetto alle obbligazioni assunte con la Convenzione.
34. E ciò in quanto, non essendo intervenuta la pur auspicabile soluzione
“amministrativa” tra gli enti coinvolti, onde valutare il comportamento delle parti non può che farsi riferimento alle obbligazioni assunte con la Convenzione.
35. Ed invero, in base all'art. 2 della Convenzione, nei confronti della
[...]
Parte
era l' l'unico responsabile… di tutte le obbligazioni assunte con la presente CP_1
Parte convenzione”; era l' he, in base all'art. 21 della Convenzione, doveva eseguire i conguagli;
inoltre, come già osservato dal primo Giudice, sempre in base alla Parte Convenzione (art. 10), era l' he avrebbe dovuto adottare i necessari accorgimenti nell'utilizzo dei conti correnti dedicati.
36. Sebbene lo slittamento dei termini per l'esecuzione dei conguagli non sia Parte dipeso esclusivamente dall' non è dubitabile che tale ente sia l'unico responsabile, nei confronti della , del servizio di riscossione e, Controparte_1
conseguentemente, l'unico soggetto tenuto all'adempimento delle obbligazioni della
Convenzione risolvendosi queste, in definitiva, al riversamento delle somme riscosse nelle casse regionali.
37. Non è contestato che un siffatto riversamento non sia avvenuto integralmente,
e che, in ragione dell'interruzione del sopra indicato meccanismo del versamento in acconto e successivo conguaglio, le somme spettanti alla siano state Controparte_1
riversate alle altre Regioni (rectius siano rimaste nelle casse delle altre Regioni).
Pag. 14 di 17 Parte 38. Le considerazioni sopra espresse palesano l'inadempimento dell'
39. Relativamente al quantum si osserva quanto segue. Parte
40. L' con il quarto e quinto motivo, censura la sentenza per aver attribuito valenza confessoria alla citata nota prot. n. 039548 del 23.1.2001 e al relativo allegato Parte (docc. 200 e 201 del fascicolo el giudizio n. 11702/2009 R.G.) e depositati anche nel presente procedimento, nonché per aver attribuito un ruolo decisivo alla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio n. 11702/2009 R.G.
41. Entrambe le censure non colgono nel segno.
42. Come si è già rilevato nella ricostruzione del fatto, la nota prot. n. 039548 del Parte 23.1.2001 e il relativo allegato, sono stati inviati dall' gli enti coinvolti su espressa richiesta del Ministero e ivi sono state indicate, come si è già detto, le partite dare- avere tra le Regioni a statuto ordinario, l'Erario e la , siccome Controparte_1
Parte risultanti dalla contabilità dell' Parte
43. E in tale nota l' a indicato che le somme spettanti alla Controparte_1 ammontavano a £. 41.010.758.693 (€ 21.180.289,26). Parte
44. Nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza che l' abbia precisato che il prospetto riportante i conguagli era allegato “allo scopo di permettere ai summenzionati destinatari di operare i saldi”, considerato che tale precisazione riguardava le trattative in corso per una definizione della vicenda, poi non concluse.
45. Risulta, quindi, evidente il valore confessorio della nota e tale è stata la qualificazione che le ha attribuito il primo Giudice.
46. Sotto altro profilo, va osservato che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non sembra che il Tribunale abbia attribuito rilievo decisivo alla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio n. 11702/2009 R.G., avendo solo Parte ritenuto che la somma indicata dall' fosse stata confermata anche dalla consulenza d'ufficio. In ogni caso, anche a voler ritenere una tale decisività e in disparte le eccezioni di inutilizzabilità, si osserva che il CTU ha richiamato il più volte Parte citato prospetto dell' ne ha verificato la rispondenza alla contabilità dell'ente, concludendo per la coincidenza degli importi, salvo che per una lieve differenza, del tutto irrilevante.
Pag. 15 di 17 47. Deve quindi concludersi che il risarcimento del danno per inadempimento ascende a € 21.180.289,26.
48. Tanto precisato, va da ultimo respinto il sesto motivo di appello con il quale Parte l' lamenta che il primo Giudice abbia negato valore confessorio alla nota dell'Assessorato al bilancio della del 14.11.2002 prot. 17353, il cui Controparte_1
contenuto è stato trasfuso integralmente nell'atto di appello, e nella quale il predetto Parte Assessorato specifica che dal prospetto dell' si desume che la è Controparte_1
creditrice nei confronti delle altre Regioni della somma di £. 41.010.758.693”.
49. Difatti, non solo la nota si inserisce nel quadro delle trattative di cui si è detto per giungere ad una definizione della vicenda – come osservato dal primo Giudice - ma soprattutto con la medesima nota l'Assessorato sollecita il Ministero delle Finanze Parte ad indicare all' e modalità “con le quali il medesimo Ente dovrà effettuare i pagamenti relativi al conguaglio tra l'Erario Statale, le Regioni a statuto ordinario e la Controparte_1 delle somme incassate per tasse automobilistiche per gli anni 1995/1998”. Di tal che deve ritenersi che l'indicazione delle altre Regioni quali “creditrici” della Controparte_1
aveva esclusivamente lo scopo di specificare che le somme spettanti alla Sicilia erano state riversate alle altre Regioni. Parte 50. Conclusivamente, sussiste l'inadempimento dell' e, pertanto, questi va condannato al risarcimento del danno in favore della pari ad € 21.180.289,26, CP_1
oltre interessi legali dalla scadenza del termine di adempimento per ciascuna annualità e interessi moratori dal 23.11.2017 (data di deposito della comparsa con domanda riconvenzionale dell'Assessorato) alla data della presente sentenza, così calcolati: sorte capitale 1995 € 5.663.973,51, interessi legali dal 1/1/1997 al 22/11/2017
€ 2.820.938,12; sorte capitale 1996 € 4.593.742,18 interessi legali dal 1/1/1998 al
22/11/2017 € 2.058.223,04; sorte capitale 1997 € 6.805.195,49 interessi legali dal
1/1/1999 al 22/11/2017 € 2.709.269,50; sorte capitale 1998 € 4.117.378,08 interessi legali dal 1/1/2000 al 22/11/2017 € 1.536.267,08; interessi moratori dal 23.11.2017 ad oggi € 13.163.404,68, per un totale complessivo di € 43.468.391,68. A tale somma dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla sentenza fino al saldo. Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria trattandosi di obbligazione pecuniaria (cfr. Cass.
SS. UU. 5743/2015). Pag. 16 di 17 51. La complessità della vicenda, nonché la parziale reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni dei procuratori delle parti:
- in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4360/2019 pubblicata in data
8/10/2019 proposti, rispettivamente, da Parte_3
da ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA
[...]
annulla l'ingiunzione ex R.D. 639/1910 prot. n. 12435 del 4.5.2017 notificata in data 11.7.2017 e condanna al Parte_3 pagamento in favore dell'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA
REGIONE SICILIANA della somma di € 43.468.391,68, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 24 ottobre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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