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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Raffaella Brocca - Consigliere
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 755 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo De Parte_1 C.F._1
Benedittis, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce alla Via F.
Casotti, 4 appellante
e
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. AN TA Controparte_1 C.F._2
TA, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Minervino alla Via P. di Piemonte n. 54 nonché
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. ER Controparte_2 CodiceFiscale_3
TO, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Maglie alla Via Degli
Astronauti n. 6/D
appellate nonché
CAZZETTA avv. ANNA RITA
SERIO avv. SALVATORE appellati contumaci
1 *******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositare in sostituzione dell'udienza collegiale del 26.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c.
**********
MOTIVAZIONE
1.Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata in data 20.07.2023, e comunicata il 25.7.2023, il
Tribunale di Lecce rigettava la domanda proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 28.12.2022 da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
Ed invero.
nipote ex fratre di agiva in giudizio assumendo di essere Parte_1 Controparte_2 proprietaria, nella misura di 1/3, delle somme rivenienti dai buoni postali fruttiferi cointestati a lei, alla zia e alla cugina in virtù di una donazione indiretta posta in essere da Controparte_1 CP_2 nel 2010, e lamentando l'illegittima appropriazione della intera somma, riscossa da parte della
[...] zia nel 2019 a seguito del disinvestimento dei suddetti buoni. In particolare, deduceva che nel mese di febbraio dell'anno 2010 nubile e senza figli, zia di e di Controparte_2 Parte_1 [...]
( in quanto sorella dei rispettivi padri), aveva sottoscritto 13 buoni postali, di € 10.000,00 CP_1 ciascuno, per un importo complessivo di € 130.000,00. Detti buoni postali venivano cointestati alla alla ed alla Aggiungeva che, dopo aver Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 esaminato l'ultima certificazione rilasciatale da Poste Italiane ai fini ISEE, si accorgeva che, a differenza delle precedenti certificazioni, non si menzionava più la sua titolarità per 1/3 del controvalore dell'importo investito nel 2010 in detti buoni ed apprendeva che nel 2019 Controparte_2 all'insaputa di aveva chiesto e ottenuto il rimborso dell'intera somma investita per Parte_1
l'acquisto dei predetti titoli, riscuotendo così la complessiva somma di € 130.000,00. Assumeva che in tal modo la si sarebbe appropriata anche della quota di 1/3, spettante alla deducente Controparte_2 per effetto della asserita donazione indiretta. Riteneva, infatti, che l'operazione negoziale posta in essere dalla zia con la cointestazione dei buoni postali, fosse riconducibile, ricorrendone i presupposti, nell'alveo della donazione indiretta di quelle somme, nella misura di 2/3 complessivi (in ragione di 1/3 ciascuna del controvalore in denaro) in favore delle due nipoti, alle quali la donante era legata da stretta parentela, oltre che da sentimenti di affetto, tenuto conto che in epoca pressoché prossima Controparte_2
(2012) alla cointestazione in scrutinio ( 2010) aveva donato alle due nipoti altri beni.
A fronte di tanto, quindi ai sensi dell'art. 1298 c.c., nel momento in cui era stato effettuato il disinvestimento dei buoni postali, i titoli appartenevano a tutte e tre le cointestatarie, tutte titolari di una
2 quota uguale, pari a 1/3 dell'intero, con la conseguenza che l'appropriazione, da parte di CP_2
anche della quota in denaro appartenente alla ricorrente doveva considerarsi illegittima.
[...]
Chiedeva quindi l'accertamento della contitolarità, nella misura di 1/3 ciascuna, dei buoni postali fruttiferi in questione e, per l'effetto, la condanna di al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_2 della somma di € 43.333,33, pari ad 1/3 della somma riscossa.
Ritualmente costituitasi in giudizio, – evocata in lite solo ai fini della integrità del Controparte_1 contraddittorio - eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo di essere estranea alle pretese della cugina, la quale, pur avendola citata in giudizio, non aveva formulato alcuna domanda o contestazione nei confronti della stessa. Nel merito, escludeva la sussistenza dei requisiti richiesti per la donazione indiretta, dal momento che la zia aveva scelto di cointestare con le nipoti i 13 buoni postali fruttiferi esclusivamente per motivi di gestione, nonché, considerata l'età avanzata di per godere di un ausilio nella gestione dei risparmi di una vita. Il Controparte_2 rimborso dei predetti titoli era invece sorretto da motivazioni personali, oltre al fatto che i rapporti con la nipote si erano pian piano affievoliti ed era venuto meno il rapporto fiduciario con Parte_1 la ricorrente, la quale, lungi dal rispettare la decisione della zia, nella consapevolezza che le somme di cui ai buoni postali rimborsati fossero di esclusiva proprietà della medesima, avanzava pretese sia sul saldo attivo presente sul libretto postale -pretese poi abbandonate- che sulla somma di € 130.000,00 derivante dal rimborso dei buoni postali. Concludeva chiedendo di essere estromessa dal giudizio e di rigettare le domande della ricorrente.
Si costituiva in giudizio anche specificando di aver optato per la cointestazione dei Controparte_2 buoni postali al solo al fine di avere un sostegno nella gestione delle proprie entrate ed uscite, salvo poi decidere, per motivi personali anche legati alla progressiva perdita di fiducia nei confronti della ricorrente, di rimborsare interamente i titoli oggetto di causa. Escludeva quindi la configurabilità di una donazione indiretta, della quale, peraltro, non sussistevano neanche i requisiti, specie l'animus donandi. Riferiva altresì di aver posto in essere, in passato, altri atti di liberalità in favore delle due nipoti, tant'è che nel 2012 aveva attribuito alla ricorrente la somma di € 60.000,00, aggiungendo che, in tale occasione, la donataria aveva dichiarato per iscritto di ricevere tale importo a titolo di donazione, con la Parte_1 conseguenza che, nel caso di specie, non poteva trattarsi di una donazione, data l'assenza di un simile documento. Rilevando il difetto di legittimazione passiva dell'altra resistente, chiedeva il rigetto delle avverse domande.
Il primo giudice, richiamata una pronuncia della Suprema Corte del 2008, secondo cui la cointestazione dei buoni postali fruttiferi può configurare una donazione indiretta a patto che vi sia la prova dell'animus donandi del donante, rigettava la domanda ritenendo non assolto l'onere probatorio, gravante sulla ricorrente, quello cioè di dimostrare – stante la contestazione della controparte- lo spirito di liberalità che aveva animato la zia nella scelta di cointestare i buoni postali fruttiferi, a nulla rilevando, a tal fine,
3 l'età avanzata di o la circostanza che non avesse coniuge e figli. Evidenziava invero Controparte_2 il Tribunale che dal compendio probatorio agli atti emergeva piuttosto che la decisione di cointestare i buoni postali fosse legata a motivi di gestione, prospettazione confermata anche dall'altra cointestataria,
che pure avrebbe avuto interesse a sostenere la tesi della ricorrente, considerando Controparte_1 che le sarebbe spettato comunque un terzo. Ad ogni buon conto, la ricorrente, al fine di provare la propria tesi, non aveva neppure articolato richieste istruttorie, oltre al dato storico relativo al fatto che in passato, quando si era trattato di una donazione, la ricorrente aveva sottoscritto una espressa dichiarazione, sicché la mancanza di analoga dichiarazione, nel caso di specie, era valutato a contrario come prova che non potesse trattarsi in tale ipotesi di un atto di liberalità.
Le spese di lite seguivano la soccombenza.
->>
2.Con atto di citazione tempestivamente notificata in data 21.09.2023, ha proposto Parte_1 appello avverso l'ordinanza suindicata, invocandone una riforma a sé favorevole, affidandosi al seguente articolato motivo di gravame, con cui deduce la << erroneità dell'ordinanza nella parte in cui rigetta la domanda ritenendo non provato l'animus donandi della zia nella scelta di cointestare con le nipoti i titoli in questione>>, atteso che il tribunale perviene a tale soluzione sulla scorta di una errata lettura del compendio probatorio agli atti. Invero, il primo giudice, in violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., non avrebbe adeguatamente valorizzato i fatti non contestati, ovvero i documenti prodotti dalla stessa e, nello specifico, quelli attestanti l'effettuazione di altri atti di liberalità in Controparte_2 favore delle due nipoti, anche sotto forma di cessione di altri buoni postali, limitandosi a contestare solo la mancata articolazione di richieste istruttorie da parte della ricorrente. Il Tribunale avrebbe aderito acriticamente alla tesi prospettata dalla zia, fondando il proprio convincimento su quanto affermato nella comparsa di costituzione e risposta di ritenendola attendibile al pari di una Controparte_1 dichiarazione testimoniale resa da un'estranea disinteressata alle sorti del giudizio, laddove invece non vi
è certezza che il disinvestimento dei titoli le abbia cagionato una perdita economica. Aggiunge l'appellante che il Tribunale, nell'avvalersi del suo potere di libera valutazione delle prove, abbia erroneamente dato rilievo alla mancata sottoscrizione di un atto attestante la finalità di liberalità in occasione di una donazione di buoni postali, diversamente da quanto avvenuto con la dichiarazione del 28.2.12 a firma di senza considerare che quell'atto aveva la finalità anche di impegnare la beneficiaria a Parte_1
“girare” 20.000,00 degli 80.000,00 che si stava ricevendo, al fratello . Lamenta altresì che il Pt_2 convincimento del primo giudice non sia sorretto da alcuna ragione di diritto, appalesandosi come una valutazione personale e soggettiva, in contrasto con quanto richiesto dall'art. 132 n. 4 c.p.c., a nulla rilevando il richiamato pronunciamento del 2008 perché ormai superato.
Evidenziando poi come la citazione in giudizio di in primo grado era finalizzata Controparte_1 solo alla integrità del contraddittorio, tant'è che alcuna domanda era stata formulata nei suoi confronti,
4 concludeva chiedendo la riforma dell'ordinanza impugnata, con l'accoglimento della domanda originariamente formulata.
Evidenziava altresì un errore materiale contenuto nel dispositivo, sicché chiedeva anche la correzione del punto n. 2) del dispositivo nella parte in cui è erroneamente indicato il nome della convenuta “
[...]
” in luogo di quello di “ ”. CP_1 Controparte_2
Ritualmente costituitasi in giudizio, eccepisce il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva, ribadendo le argomentazioni avanzate nel precedente grado di giudizio. Conclude chiedendo il rigetto delle avverse censure e la conferma dell'impugnata sentenza.
Si è costituita in giudizio anche reiterando le difese formulate in primo grado e Controparte_2 chiedendone il rigetto.
Non si sono costituiti in giudizio ER TO e TA AN TA - evocati in giudizio limitatamente alla richiesta di restituzione delle somme corrisposte per spese processuali di cui hanno ricevuto il pagamento nelle rispettive qualità di procuratori distrattari ex art. 93 c.p.c. - per cui sono stati dichiarati contumaci.
Alla udienza del 15.02.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis cpc, fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 26.11.2024 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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3.Preliminarmente deve darsi atto che effettivamente la ordinanza impugnata contiene un errore in dispositivo perché indica sia al punto 2) che al punto 3) come parte vittoriosa ai Controparte_1 fini della liquidazione delle spese di lite di primo grado, laddove al punto 2) avrebbe dovuto indicare invece di In tale senso l'istanza di correzione formulata in Controparte_2 Controparte_1 gravame va accolta e, invariato il resto, va disposta la correzione in tal senso del dispositivo della ordinanza impugnata.
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4. Nel merito l'appello è del tutto privo di pregio e non può essere accolto.
Giova ricordare che per donazione indiretta si intende quell'atto che persegue la medesima finalità della donazione, ossia una liberalità, ma attraverso uno strumento che formalmente non è una donazione, ma un negozio a titolo oneroso, che comunque sia idoneo a produrre l'arricchimento senza corrispettivo del destinatario della liberalità. La donazione indiretta consiste quindi in una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico, descritto nell'art. 769 c.c., mediante un negozio che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l'arricchimento
5 con animus donandi del destinatario della liberalità medesima. Spesso infatti la donazione indiretta si realizza attraverso più negozi tra loro collegati che perseguono tale risultato (Cass. civ. n. 21449 del 21 ottobre 2015 Cass. civ. Sez. II, 21 ottobre 2015, n. 21449; Cass. civ. Sez. II, 29 febbraio 2012, n. 3134; Cass. civ.
Sez. II, 16 marzo 2004, n. 5333; Cass. civ. Sez. I, 8 maggio 1998, n. 4680). Due sono gli elementi caratterizzanti la donazione indiretta: la causa donandi e l'animus donandi. Il primo è l'effetto diretto della donazione indiretta, mentre l'effetto mediato si realizza, appunto, attraverso l'atto dispositivo con cui si attua lo spirito di liberalità, di cui si avvantaggia unilateralmente il beneficiario;
il tutto purché avvenga con “la consapevolezza, sia dell'arricchimento sia dell'impoverimento, e con l'animus donandi di chi pone in essere la liberalità stessa”. Quindi il donante raggiunge lo scopo di arricchire un'altra persona servendosi di atti che hanno una causa diversa da quella del contratto di donazione;
il mezzo usato può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento.
Anche la cointestazione di buoni postali fruttiferi può configurare, una donazione indiretta, in quanto, attraverso il negozio direttamente concluso con il terzo depositario, la parte che deposita il proprio denaro consegue l'effetto ulteriore di attuare un'attribuzione patrimoniale in favore di colui che ne diventa beneficiario per la corrispondente quota, essendo questi, quale contitolare del titolo nominativo a firma disgiunta, legittimato a fare valere i relativi diritti (Cass. civ. Sez. II, 9 maggio 2013, n. 10991). È necessario però che per la configurazione di una donazione indiretta sia accertata l'esistenza dell'animus donandi del donante, ossia lo spirito di liberalità che muove il donante alla cointestazione, nella consapevolezza di arricchire il donatario. La Suprema Corte ( vedi C. Cass, Sez. II civ. ord n. 4682 del 28.2.18) ha espresso da tempo il principio di diritto secondo cui nelle donazioni indirette l'animus donandi non deve necessariamente emergere dall'atto, ma può anche evincersi, in via indiretta, dall'esame rigoroso di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio dalla parte che ne ha interesse.
In tale ottica si pone la censura in esame: la prova della liberalità deriverebbe dal coacervo di tutte le circostanze dedotte e dalle prove documentali prodotte in atti, che il tribunale non avrebbe correttamente e adeguatamente esaminato. Tale censura, tuttavia, oltre che generica nella sua articolazione, perché non indica in maniera precisa le circostanze specifiche e/o quali documenti il tribunale avrebbe omesso di valutare o avrebbe valutato in maniera non corretta, limitandosi così l'appellante ad una censura superficiale della motivazione della sentenza, è peraltro anche del tutto priva di pregio, posto che, invece, dal complessivo corredo probatorio, pur rivisitato dalla Corte in questa sede, non emerge la prova di una liberalità effettuata dalla nella cointestazione dei buoni postali fruttiferi del 2010 Controparte_2 in favore della nipote.
La documentazione versata in atti in primo grado dalla ricorrente è del tutto irrilevante;
la stessa ha prodotto soltanto le certificazioni ISEE dal 2014 al 2019 e quella del 2020 dopo il disinvestimento dei buoni del tesoro, oltre al carteggio intercorso fra le parti ed i rispettivi difensori per una definizione
6 bonaria della vicenda: nessuno di detti documenti potrebbe, all'esito di un esame rigoroso, dimostrare in via indiretta, che l'intestazione dei buoni in contestazione sia stata sorretta da animus donandi. Stante la inconferenza delle suddette prove costituite prodotte, ben avrebbe potuto essere richiesta una prova orale vertente sulla esistenza o meno della volontà della di effettuare o meno una liberalità, CP_2 ma alcun mezzo di prova è stata articolato e richiesto sul punto, sicché il corredo probatorio a sostegno della domanda è lacunoso e come tale è stato correttamente valutato dal tribunale con motivazione che il Collegio condivide.
D'altro canto, ha invece depositato l'atto notarie di donazione a Controparte_2 CP_1
i un immobile e la dichiarazione a firma della appellante relativa alla donazione in suo favore
[...] di € 60.000 (80.000 – 20.000 per il fratello) in buoni postali: trattasi di documenti che invece correttamente il tribunale ha letto ed utilizzato come prova a contrario che la cointestazione non fosse una donazione, posto che, laddove la ha effettivamente voluto effettuare una liberalità Controparte_2 lo ha fatto in modo esplicito, tale da escludere ogni dubbio interpretativo sulla sua volontà; conseguentemente la mera intestazione senza alcuna contestuale dichiarazione atta a rendere esplicito l'animus donandi logicamente milita nel senso della sua mancanza. Va aggiunto che la dichiarazione del
28.2.12 a firma di , oltre a fissare l'impegno di versare € 20.000 al fratello, integra una Parte_1 sorta di accettazione della donazione dei € 60.000 in suo favore, sicché la mancanza di una analoga accettazione con riferimento alla intestazione dei buoni postali oggetto di causa milita a conferma della esclusione che possa essere stata una donazione seppure indiretta.
L'appello va quindi disatteso, posto che le censure esposte non intaccano il passaggio della motivazione che esclude la sussistenza di una donazione indiretta nella cointestazione dei buoni fruttiferi, per non essere stata fornita la prova che tale intestazione fosse sorretta da spirito di liberalità.
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5.La sentenza va dunque confermata.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, non incidendo l'accoglimento della istanza di correzione sull'esito complessivo della lite. Premesso che le SSUU della Cassazione civile hanno ribadito ancora recentissimamente ( sent. 14/11/2024, n.29432) che nel procedimento di correzione degli errori materiali, in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 c.p.c., ad ogni modo l'istanza di correzione di errore materiale, anche quando sia rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere, non integra un motivo di gravame di talché l'accoglimento di tale domanda da parte del giudice d'appello non assume di per sé rilievo ai fini della valutazione della soccombenza nel relativo giudizio, la quale va riferita esclusivamente all'esito della controversia, come
7 delimitata dai motivi di gravame veri e propri (Cass. civ. Sez. III Sent., 12/09/2014, n. 19284 Cass. civ. Sez.
III Ord., 19/03/2018, n. 6701 e Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 04/02/2020, n. 2410).
Non occorre provvedere sulle spese di lite di questo giudizio per le parti rimaste contumaci, non avendo esse sostenuto alcun esborso.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con atto di citazione notificato il 21.09.2023 nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
TA AN TA e ER TO, avverso l'ordinanza ex 702 ter c.p.c. del Tribunale di Lecce del
20.07.2023, così provvede:
1) Accoglie l'istanza di correzione e per l'effetto, invariato il resto, dispone correggersi l'ordinanza del tribunale di Lecce del 20.7.2023 con l'indicazione al punto 2) del dispositivo del nome della convenuta “ in luogo di quello di “ . Controparte_2 Controparte_1
2) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata, così come corretta;
3) Condanna l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 5000,00 per compensi, oltre CP_1 accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore dell'avv. AN TA TA, dichiaratasi antistataria;
4) Condanna l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata Parte_1 CP_2
delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 5000,00 per compensi, oltre
[...] accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore dell'avv. TO ER, dichiaratosi antistatario;
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
6) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per l'annotazione della presente decisione a margine del provvedimento, di cui è disposta la correzione.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 26 novembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
8 Dott.ssa Consiglia Invitto
Dott. Antonio F. Esposito
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Raffaella Brocca - Consigliere
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 755 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo De Parte_1 C.F._1
Benedittis, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce alla Via F.
Casotti, 4 appellante
e
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. AN TA Controparte_1 C.F._2
TA, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Minervino alla Via P. di Piemonte n. 54 nonché
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. ER Controparte_2 CodiceFiscale_3
TO, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Maglie alla Via Degli
Astronauti n. 6/D
appellate nonché
CAZZETTA avv. ANNA RITA
SERIO avv. SALVATORE appellati contumaci
1 *******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositare in sostituzione dell'udienza collegiale del 26.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c.
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MOTIVAZIONE
1.Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata in data 20.07.2023, e comunicata il 25.7.2023, il
Tribunale di Lecce rigettava la domanda proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 28.12.2022 da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
Ed invero.
nipote ex fratre di agiva in giudizio assumendo di essere Parte_1 Controparte_2 proprietaria, nella misura di 1/3, delle somme rivenienti dai buoni postali fruttiferi cointestati a lei, alla zia e alla cugina in virtù di una donazione indiretta posta in essere da Controparte_1 CP_2 nel 2010, e lamentando l'illegittima appropriazione della intera somma, riscossa da parte della
[...] zia nel 2019 a seguito del disinvestimento dei suddetti buoni. In particolare, deduceva che nel mese di febbraio dell'anno 2010 nubile e senza figli, zia di e di Controparte_2 Parte_1 [...]
( in quanto sorella dei rispettivi padri), aveva sottoscritto 13 buoni postali, di € 10.000,00 CP_1 ciascuno, per un importo complessivo di € 130.000,00. Detti buoni postali venivano cointestati alla alla ed alla Aggiungeva che, dopo aver Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 esaminato l'ultima certificazione rilasciatale da Poste Italiane ai fini ISEE, si accorgeva che, a differenza delle precedenti certificazioni, non si menzionava più la sua titolarità per 1/3 del controvalore dell'importo investito nel 2010 in detti buoni ed apprendeva che nel 2019 Controparte_2 all'insaputa di aveva chiesto e ottenuto il rimborso dell'intera somma investita per Parte_1
l'acquisto dei predetti titoli, riscuotendo così la complessiva somma di € 130.000,00. Assumeva che in tal modo la si sarebbe appropriata anche della quota di 1/3, spettante alla deducente Controparte_2 per effetto della asserita donazione indiretta. Riteneva, infatti, che l'operazione negoziale posta in essere dalla zia con la cointestazione dei buoni postali, fosse riconducibile, ricorrendone i presupposti, nell'alveo della donazione indiretta di quelle somme, nella misura di 2/3 complessivi (in ragione di 1/3 ciascuna del controvalore in denaro) in favore delle due nipoti, alle quali la donante era legata da stretta parentela, oltre che da sentimenti di affetto, tenuto conto che in epoca pressoché prossima Controparte_2
(2012) alla cointestazione in scrutinio ( 2010) aveva donato alle due nipoti altri beni.
A fronte di tanto, quindi ai sensi dell'art. 1298 c.c., nel momento in cui era stato effettuato il disinvestimento dei buoni postali, i titoli appartenevano a tutte e tre le cointestatarie, tutte titolari di una
2 quota uguale, pari a 1/3 dell'intero, con la conseguenza che l'appropriazione, da parte di CP_2
anche della quota in denaro appartenente alla ricorrente doveva considerarsi illegittima.
[...]
Chiedeva quindi l'accertamento della contitolarità, nella misura di 1/3 ciascuna, dei buoni postali fruttiferi in questione e, per l'effetto, la condanna di al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_2 della somma di € 43.333,33, pari ad 1/3 della somma riscossa.
Ritualmente costituitasi in giudizio, – evocata in lite solo ai fini della integrità del Controparte_1 contraddittorio - eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo di essere estranea alle pretese della cugina, la quale, pur avendola citata in giudizio, non aveva formulato alcuna domanda o contestazione nei confronti della stessa. Nel merito, escludeva la sussistenza dei requisiti richiesti per la donazione indiretta, dal momento che la zia aveva scelto di cointestare con le nipoti i 13 buoni postali fruttiferi esclusivamente per motivi di gestione, nonché, considerata l'età avanzata di per godere di un ausilio nella gestione dei risparmi di una vita. Il Controparte_2 rimborso dei predetti titoli era invece sorretto da motivazioni personali, oltre al fatto che i rapporti con la nipote si erano pian piano affievoliti ed era venuto meno il rapporto fiduciario con Parte_1 la ricorrente, la quale, lungi dal rispettare la decisione della zia, nella consapevolezza che le somme di cui ai buoni postali rimborsati fossero di esclusiva proprietà della medesima, avanzava pretese sia sul saldo attivo presente sul libretto postale -pretese poi abbandonate- che sulla somma di € 130.000,00 derivante dal rimborso dei buoni postali. Concludeva chiedendo di essere estromessa dal giudizio e di rigettare le domande della ricorrente.
Si costituiva in giudizio anche specificando di aver optato per la cointestazione dei Controparte_2 buoni postali al solo al fine di avere un sostegno nella gestione delle proprie entrate ed uscite, salvo poi decidere, per motivi personali anche legati alla progressiva perdita di fiducia nei confronti della ricorrente, di rimborsare interamente i titoli oggetto di causa. Escludeva quindi la configurabilità di una donazione indiretta, della quale, peraltro, non sussistevano neanche i requisiti, specie l'animus donandi. Riferiva altresì di aver posto in essere, in passato, altri atti di liberalità in favore delle due nipoti, tant'è che nel 2012 aveva attribuito alla ricorrente la somma di € 60.000,00, aggiungendo che, in tale occasione, la donataria aveva dichiarato per iscritto di ricevere tale importo a titolo di donazione, con la Parte_1 conseguenza che, nel caso di specie, non poteva trattarsi di una donazione, data l'assenza di un simile documento. Rilevando il difetto di legittimazione passiva dell'altra resistente, chiedeva il rigetto delle avverse domande.
Il primo giudice, richiamata una pronuncia della Suprema Corte del 2008, secondo cui la cointestazione dei buoni postali fruttiferi può configurare una donazione indiretta a patto che vi sia la prova dell'animus donandi del donante, rigettava la domanda ritenendo non assolto l'onere probatorio, gravante sulla ricorrente, quello cioè di dimostrare – stante la contestazione della controparte- lo spirito di liberalità che aveva animato la zia nella scelta di cointestare i buoni postali fruttiferi, a nulla rilevando, a tal fine,
3 l'età avanzata di o la circostanza che non avesse coniuge e figli. Evidenziava invero Controparte_2 il Tribunale che dal compendio probatorio agli atti emergeva piuttosto che la decisione di cointestare i buoni postali fosse legata a motivi di gestione, prospettazione confermata anche dall'altra cointestataria,
che pure avrebbe avuto interesse a sostenere la tesi della ricorrente, considerando Controparte_1 che le sarebbe spettato comunque un terzo. Ad ogni buon conto, la ricorrente, al fine di provare la propria tesi, non aveva neppure articolato richieste istruttorie, oltre al dato storico relativo al fatto che in passato, quando si era trattato di una donazione, la ricorrente aveva sottoscritto una espressa dichiarazione, sicché la mancanza di analoga dichiarazione, nel caso di specie, era valutato a contrario come prova che non potesse trattarsi in tale ipotesi di un atto di liberalità.
Le spese di lite seguivano la soccombenza.
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2.Con atto di citazione tempestivamente notificata in data 21.09.2023, ha proposto Parte_1 appello avverso l'ordinanza suindicata, invocandone una riforma a sé favorevole, affidandosi al seguente articolato motivo di gravame, con cui deduce la << erroneità dell'ordinanza nella parte in cui rigetta la domanda ritenendo non provato l'animus donandi della zia nella scelta di cointestare con le nipoti i titoli in questione>>, atteso che il tribunale perviene a tale soluzione sulla scorta di una errata lettura del compendio probatorio agli atti. Invero, il primo giudice, in violazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., non avrebbe adeguatamente valorizzato i fatti non contestati, ovvero i documenti prodotti dalla stessa e, nello specifico, quelli attestanti l'effettuazione di altri atti di liberalità in Controparte_2 favore delle due nipoti, anche sotto forma di cessione di altri buoni postali, limitandosi a contestare solo la mancata articolazione di richieste istruttorie da parte della ricorrente. Il Tribunale avrebbe aderito acriticamente alla tesi prospettata dalla zia, fondando il proprio convincimento su quanto affermato nella comparsa di costituzione e risposta di ritenendola attendibile al pari di una Controparte_1 dichiarazione testimoniale resa da un'estranea disinteressata alle sorti del giudizio, laddove invece non vi
è certezza che il disinvestimento dei titoli le abbia cagionato una perdita economica. Aggiunge l'appellante che il Tribunale, nell'avvalersi del suo potere di libera valutazione delle prove, abbia erroneamente dato rilievo alla mancata sottoscrizione di un atto attestante la finalità di liberalità in occasione di una donazione di buoni postali, diversamente da quanto avvenuto con la dichiarazione del 28.2.12 a firma di senza considerare che quell'atto aveva la finalità anche di impegnare la beneficiaria a Parte_1
“girare” 20.000,00 degli 80.000,00 che si stava ricevendo, al fratello . Lamenta altresì che il Pt_2 convincimento del primo giudice non sia sorretto da alcuna ragione di diritto, appalesandosi come una valutazione personale e soggettiva, in contrasto con quanto richiesto dall'art. 132 n. 4 c.p.c., a nulla rilevando il richiamato pronunciamento del 2008 perché ormai superato.
Evidenziando poi come la citazione in giudizio di in primo grado era finalizzata Controparte_1 solo alla integrità del contraddittorio, tant'è che alcuna domanda era stata formulata nei suoi confronti,
4 concludeva chiedendo la riforma dell'ordinanza impugnata, con l'accoglimento della domanda originariamente formulata.
Evidenziava altresì un errore materiale contenuto nel dispositivo, sicché chiedeva anche la correzione del punto n. 2) del dispositivo nella parte in cui è erroneamente indicato il nome della convenuta “
[...]
” in luogo di quello di “ ”. CP_1 Controparte_2
Ritualmente costituitasi in giudizio, eccepisce il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva, ribadendo le argomentazioni avanzate nel precedente grado di giudizio. Conclude chiedendo il rigetto delle avverse censure e la conferma dell'impugnata sentenza.
Si è costituita in giudizio anche reiterando le difese formulate in primo grado e Controparte_2 chiedendone il rigetto.
Non si sono costituiti in giudizio ER TO e TA AN TA - evocati in giudizio limitatamente alla richiesta di restituzione delle somme corrisposte per spese processuali di cui hanno ricevuto il pagamento nelle rispettive qualità di procuratori distrattari ex art. 93 c.p.c. - per cui sono stati dichiarati contumaci.
Alla udienza del 15.02.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis cpc, fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 26.11.2024 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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3.Preliminarmente deve darsi atto che effettivamente la ordinanza impugnata contiene un errore in dispositivo perché indica sia al punto 2) che al punto 3) come parte vittoriosa ai Controparte_1 fini della liquidazione delle spese di lite di primo grado, laddove al punto 2) avrebbe dovuto indicare invece di In tale senso l'istanza di correzione formulata in Controparte_2 Controparte_1 gravame va accolta e, invariato il resto, va disposta la correzione in tal senso del dispositivo della ordinanza impugnata.
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4. Nel merito l'appello è del tutto privo di pregio e non può essere accolto.
Giova ricordare che per donazione indiretta si intende quell'atto che persegue la medesima finalità della donazione, ossia una liberalità, ma attraverso uno strumento che formalmente non è una donazione, ma un negozio a titolo oneroso, che comunque sia idoneo a produrre l'arricchimento senza corrispettivo del destinatario della liberalità. La donazione indiretta consiste quindi in una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico, descritto nell'art. 769 c.c., mediante un negozio che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l'arricchimento
5 con animus donandi del destinatario della liberalità medesima. Spesso infatti la donazione indiretta si realizza attraverso più negozi tra loro collegati che perseguono tale risultato (Cass. civ. n. 21449 del 21 ottobre 2015 Cass. civ. Sez. II, 21 ottobre 2015, n. 21449; Cass. civ. Sez. II, 29 febbraio 2012, n. 3134; Cass. civ.
Sez. II, 16 marzo 2004, n. 5333; Cass. civ. Sez. I, 8 maggio 1998, n. 4680). Due sono gli elementi caratterizzanti la donazione indiretta: la causa donandi e l'animus donandi. Il primo è l'effetto diretto della donazione indiretta, mentre l'effetto mediato si realizza, appunto, attraverso l'atto dispositivo con cui si attua lo spirito di liberalità, di cui si avvantaggia unilateralmente il beneficiario;
il tutto purché avvenga con “la consapevolezza, sia dell'arricchimento sia dell'impoverimento, e con l'animus donandi di chi pone in essere la liberalità stessa”. Quindi il donante raggiunge lo scopo di arricchire un'altra persona servendosi di atti che hanno una causa diversa da quella del contratto di donazione;
il mezzo usato può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento.
Anche la cointestazione di buoni postali fruttiferi può configurare, una donazione indiretta, in quanto, attraverso il negozio direttamente concluso con il terzo depositario, la parte che deposita il proprio denaro consegue l'effetto ulteriore di attuare un'attribuzione patrimoniale in favore di colui che ne diventa beneficiario per la corrispondente quota, essendo questi, quale contitolare del titolo nominativo a firma disgiunta, legittimato a fare valere i relativi diritti (Cass. civ. Sez. II, 9 maggio 2013, n. 10991). È necessario però che per la configurazione di una donazione indiretta sia accertata l'esistenza dell'animus donandi del donante, ossia lo spirito di liberalità che muove il donante alla cointestazione, nella consapevolezza di arricchire il donatario. La Suprema Corte ( vedi C. Cass, Sez. II civ. ord n. 4682 del 28.2.18) ha espresso da tempo il principio di diritto secondo cui nelle donazioni indirette l'animus donandi non deve necessariamente emergere dall'atto, ma può anche evincersi, in via indiretta, dall'esame rigoroso di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio dalla parte che ne ha interesse.
In tale ottica si pone la censura in esame: la prova della liberalità deriverebbe dal coacervo di tutte le circostanze dedotte e dalle prove documentali prodotte in atti, che il tribunale non avrebbe correttamente e adeguatamente esaminato. Tale censura, tuttavia, oltre che generica nella sua articolazione, perché non indica in maniera precisa le circostanze specifiche e/o quali documenti il tribunale avrebbe omesso di valutare o avrebbe valutato in maniera non corretta, limitandosi così l'appellante ad una censura superficiale della motivazione della sentenza, è peraltro anche del tutto priva di pregio, posto che, invece, dal complessivo corredo probatorio, pur rivisitato dalla Corte in questa sede, non emerge la prova di una liberalità effettuata dalla nella cointestazione dei buoni postali fruttiferi del 2010 Controparte_2 in favore della nipote.
La documentazione versata in atti in primo grado dalla ricorrente è del tutto irrilevante;
la stessa ha prodotto soltanto le certificazioni ISEE dal 2014 al 2019 e quella del 2020 dopo il disinvestimento dei buoni del tesoro, oltre al carteggio intercorso fra le parti ed i rispettivi difensori per una definizione
6 bonaria della vicenda: nessuno di detti documenti potrebbe, all'esito di un esame rigoroso, dimostrare in via indiretta, che l'intestazione dei buoni in contestazione sia stata sorretta da animus donandi. Stante la inconferenza delle suddette prove costituite prodotte, ben avrebbe potuto essere richiesta una prova orale vertente sulla esistenza o meno della volontà della di effettuare o meno una liberalità, CP_2 ma alcun mezzo di prova è stata articolato e richiesto sul punto, sicché il corredo probatorio a sostegno della domanda è lacunoso e come tale è stato correttamente valutato dal tribunale con motivazione che il Collegio condivide.
D'altro canto, ha invece depositato l'atto notarie di donazione a Controparte_2 CP_1
i un immobile e la dichiarazione a firma della appellante relativa alla donazione in suo favore
[...] di € 60.000 (80.000 – 20.000 per il fratello) in buoni postali: trattasi di documenti che invece correttamente il tribunale ha letto ed utilizzato come prova a contrario che la cointestazione non fosse una donazione, posto che, laddove la ha effettivamente voluto effettuare una liberalità Controparte_2 lo ha fatto in modo esplicito, tale da escludere ogni dubbio interpretativo sulla sua volontà; conseguentemente la mera intestazione senza alcuna contestuale dichiarazione atta a rendere esplicito l'animus donandi logicamente milita nel senso della sua mancanza. Va aggiunto che la dichiarazione del
28.2.12 a firma di , oltre a fissare l'impegno di versare € 20.000 al fratello, integra una Parte_1 sorta di accettazione della donazione dei € 60.000 in suo favore, sicché la mancanza di una analoga accettazione con riferimento alla intestazione dei buoni postali oggetto di causa milita a conferma della esclusione che possa essere stata una donazione seppure indiretta.
L'appello va quindi disatteso, posto che le censure esposte non intaccano il passaggio della motivazione che esclude la sussistenza di una donazione indiretta nella cointestazione dei buoni fruttiferi, per non essere stata fornita la prova che tale intestazione fosse sorretta da spirito di liberalità.
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5.La sentenza va dunque confermata.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, non incidendo l'accoglimento della istanza di correzione sull'esito complessivo della lite. Premesso che le SSUU della Cassazione civile hanno ribadito ancora recentissimamente ( sent. 14/11/2024, n.29432) che nel procedimento di correzione degli errori materiali, in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 c.p.c., ad ogni modo l'istanza di correzione di errore materiale, anche quando sia rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere, non integra un motivo di gravame di talché l'accoglimento di tale domanda da parte del giudice d'appello non assume di per sé rilievo ai fini della valutazione della soccombenza nel relativo giudizio, la quale va riferita esclusivamente all'esito della controversia, come
7 delimitata dai motivi di gravame veri e propri (Cass. civ. Sez. III Sent., 12/09/2014, n. 19284 Cass. civ. Sez.
III Ord., 19/03/2018, n. 6701 e Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 04/02/2020, n. 2410).
Non occorre provvedere sulle spese di lite di questo giudizio per le parti rimaste contumaci, non avendo esse sostenuto alcun esborso.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con atto di citazione notificato il 21.09.2023 nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
TA AN TA e ER TO, avverso l'ordinanza ex 702 ter c.p.c. del Tribunale di Lecce del
20.07.2023, così provvede:
1) Accoglie l'istanza di correzione e per l'effetto, invariato il resto, dispone correggersi l'ordinanza del tribunale di Lecce del 20.7.2023 con l'indicazione al punto 2) del dispositivo del nome della convenuta “ in luogo di quello di “ . Controparte_2 Controparte_1
2) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata, così come corretta;
3) Condanna l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 5000,00 per compensi, oltre CP_1 accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore dell'avv. AN TA TA, dichiaratasi antistataria;
4) Condanna l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata Parte_1 CP_2
delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 5000,00 per compensi, oltre
[...] accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore dell'avv. TO ER, dichiaratosi antistatario;
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
6) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per l'annotazione della presente decisione a margine del provvedimento, di cui è disposta la correzione.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 26 novembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
8 Dott.ssa Consiglia Invitto
Dott. Antonio F. Esposito
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