Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/04/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 19.10.2022, iscritta al n. 257/2022 R.G.
Sezione Lavoro trattenuta in decisione all'udienza collegiale del
17.10.2024
d a rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Mauri Parte_1
del foro di Bergamo domiciliataria giusta delega in atti.
OGGETTO:
RICORRENTE APPELLANTE
altre ipotesi c o n t r o
Controparte_1
[...]
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti
Floriana Valeria Maria Collerone e Alessandro Mineo
dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Brescia, come da procura generale in atti.
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a ordinanza del 19.09.2022 – emessa ad esito del
procedimento inscritto al R.G. n. 668/2022 del Tribunale di Bergamo.
Conclusioni:
Della ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n.4278/2022, pubblicata il 19 settembre
2022, il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro,
all'esito del procedimento speciale ex art.702 bis c.p.c. e art.28 del d.lgs. 150/2011, ha respinto il ricorso proposto da Pt_1
e volto ad ottenere l'accertamento del carattere
[...]
discriminatorio della condotta dell' che le aveva revocato il CP_1
reddito di cittadinanza per la mancanza del requisito della residenza continuativa in Italia negli ultimi due anni, con conseguente annullamento dei due provvedimenti di revoca del luglio 2021 e delle correlate richieste di restituzione delle somme percepite per detto titolo.
Il Tribunale dopo aver dichiarato l'ammissibilità della domanda esperita nelle forme dell'art.28 del d.lgs.150/2011 e dopo aver superato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' ha osservato, per quanto attiene al CP_1
merito, che non ricorrevano elementi probatori sufficienti (che incombeva alla ricorrente fornire) per ritenere che alla data del
30 marzo 2019, quando la aveva presentato la prima Pt_1 - 3 -
domanda amministrativa per ottenere il reddito di cittadinanza,
avesse risieduto in Italia per almeno 10 anni e continuativamente negli ultimi due anni.
Ha quindi ritenuto che l'ente previdenziale fondatamente,
anche ai sensi dell'art.7, comma 4, del d.l. 4 del 2019, avesse revocato il beneficio e chiesto in ripetizione le somme corrisposte alla ricorrente, in quanto indebitamente percepite sulla base della mancanza di un requisito non esistente e che la
, al contrario, aveva dichiarato ricorrere, a prescindere Pt_1
dalla risoluzione della questione sulla compatibilità di quest'ultimo requisito con il diritto UE.
Ha poi ritenuto che nella specie non fossero applicabili i principi in materia di indebito assistenziale, posto che, da un lato, il cit.art.7, comma 4, del d.l. 4 del 2010, disciplinava compiutamente le conseguenze del provvedimento di revoca
(disponendo esplicitamente l'efficacia retroattiva della revoca e l'obbligo incondizionato di restituire il percepito); dall'altro lato, come da ultimo ribadito dalla Corte Costituzionale (sent.n.19 del
2022), il reddito di cittadinanza aveva come connotazione prevalente il perseguimento di obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale e, pertanto, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolveva in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo.
Infine, ha ritenuto legittimo anche il diniego del - 4 -
beneficio richiesto con la seconda domanda presentata dalla ricorrente in data 27 ottobre 2020, non essendo stato rispettato il termine di 18 mesi dalla revoca, previsto dall'art.7, comma 11, del d.l. 4 del 2019.
Contro la sentenza la ha proposto appello, Pt_1
censurando la decisione sotto vari profili e chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento delle proprie domande.
L' si è costituito tempestivamente in giudizio e ha CP_1
resistito all'impugnazione.
La causa ha subito alcuni rinvii, pendendo giudizio sulla questione della legittimità del requisito della residenza richiesto dall'art.2, comma 1, lett.2, n.2, del cit. d.l.n.4 del 2019, sia avanti alla Corte UE, sia avanti alla Corte Costituzionale, e avendo questa Corte territoriale ritenuto opportuno attendere le relative decisioni.
Intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia del 29
luglio 2024, nelle cause riunite C-112/2022 e C-223/2022, e depositate dalle parti note difensive autorizzate, si è quindi celebrata l'udienza di discussione e la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
1) Occorre riepilogare i fatti di causa, in quanto la loro corretta ricostruzione agevola l'individuazione e la soluzione - 5 -
delle questioni oggetto di giudizio.
La ricorrente, di origini ghanesi, è titolare di permesso per soggiornanti di lungo periodo (aggiornato il 24 novembre
2017).
A partire al 2004 ha stabilito la propria residenza nel
Comune di Bergamo, via per Orio.
In data 13 febbraio 2010, ha trasferito la residenza nel
Comune di Orio Al Serio, in provincia di Bergamo (via
Giovanni XXIII), ove è rimasta residente sino al 5 novembre
2015.
Da quest'ultima data è stata cancellata dai registri anagrafici per irreperibilità e, a partire dall'1 febbraio 2018, è
nuovamente risultata risiedere nel Comune di Alzano Lombardo,
sempre in provincia di Bergamo, ove ha mantenuto la residenza.
Con contratto dell'1 giugno 2017, ha avuto in locazione un'abitazione in quest'ultimo Comune.
In data 30 marzo 2019, la ricorrente ha presentato all' domanda volta ad ottenere il reddito di cittadinanza e la CP_1
domanda è stata accolta.
In data 27 ottobre 2020, essendo decorso il periodo di durata del beneficio, la ricorrente ha presentato nuova domanda,
che è stata pure accolta.
Con provvedimento del 18 luglio 2021, l' ha CP_1
disposto la revoca del beneficio concesso in seguito alla prima domanda del 30 marzo 2019, per la mancanza del requisito della - 6 -
residenza di cui all'art.2, comma 1, lett.a, n.2 del d.l. n.4 del
2019, non avendo la ricorrente risieduto continuativamente in
Italia negli ultimi due anni.
Con provvedimento del 17 luglio 2021, l'ente previdenziale ha disposto la revoca anche del beneficio concesso a seguito della seconda domanda, in quanto quest'ultima domanda era stata presentata prima del decorso del termine di 18
mesi, previsto dall'art.7, comma 11, del cit.d.l. n.4 del 2019 nel caso di revoca del beneficio già concesso con la prima domanda
(la norma sancisce che nel caso di indebita erogazione del reddito di cittadinanza per la mancanza dei requisiti previsti dalla legge e dichiarati sussistenti dall'interessato, con conseguente revoca dello stesso, il reddito di cittadinanza può
essere nuovamente richiesto soltanto una volta che siano decorsi
18 mesi dalla data del provvedimento di revoca – 6 mesi nel caso in cui facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità -).
Con provvedimento del 18 novembre 2021, l' ha CP_1
chiesto alla la restituzione del reddito di cittadinanza Pt_1
percepito da novembre 2020 a maggio 2021, per l'importo di €
4.359,87 e, con provvedimento del 16 febbraio 2022, ha chiesto la restituzione anche del reddito di cittadinanza percepito da aprile 2019 a settembre 2020, per l'importo di € 13.656,84.
La ricorrente ha contestato in sede amministrativa tutti i provvedimenti dell' ma la sua istanza è stata respinta. CP_1 - 7 -
::::::::::
2) Ciò premesso quanto ai fatti, l'appellante si duole della decisione di rigetto del giudice di primo grado e articola una pluralità di censure.
Sotto un primo profilo, osserva che la Corte D'Appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.2, comma 1, lett.a, n.2 del d.l. n.4 del 2019, nella parte in cui richiede quale requisito per aver diritto alla prestazione per cui è causa la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che sulla stessa questione è
stato promosso anche rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Sotto diverso profilo, insiste per un'interpretazione costituzionalmente orientata del requisito della residenza,
dovendo lo stesso intendersi riferito, come peraltro chiarito dalle stesse circolari del Ministero del lavoro del 14 aprile 2020 e del
19 febbraio 2020, non alla residenza formale, bensì a quella effettiva, ossia all'effettiva presenza sul territorio italiano a prescindere dalle risultanze anagrafiche.
Deduce che nel caso in cui non si volesse aderire a questa interpretazione del requisito della residenza, le norme in esame,
come già statuito dai giudici di merito che hanno rimesso la questione sia alla Corte Costituzionale, sia alla Corte UE,
sarebbero costituzionalmente illegittime e contrastanti con il diritto dell'Unione e in particolare con gli artt.4, comma 1, e 11,
comma 1, lett.D della Direttiva 2003/109, oltre che con gli - 8 -
artt.21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea e dell'art.14 della CEDU, rientrando la prestazione in esame nell'ambito delle prestazioni sociali.
Sotto diverso profilo ancora, lamenta che il giudice di primo grado, senza compiere alcuna dettagliata valutazione delle emergenze di causa, avrebbe omesso di considerare che la revoca della prestazione da parte dell' non era derivata dalla CP_1
mancanza del requisito della residenza decennale, bensì dalla mancanza del requisito della residenza continuativa nei due anni antecedenti alla presentazione della domanda, ossia nel periodo dal 30 marzo 2017 al 30 marzo 2019.
Sennonché, ella, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, avrebbe fornito elementi sufficienti per dimostrare la sua permanenza continuativa sul territorio nazionale dal 2004 e ciò, in particolare, anche nei due anni precedenti alla data di presentazione della prima domanda di reddito di cittadinanza, avendo allegato, oltre al permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo, aggiornato in data
24 novembre 2017, anche il contratto di locazione stipulato in data 1 giugno 2017, regolarmente registrato.
Ad integrazione di questi documenti, ha altresì prodotto in questo grado di giudizio il permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo originariamente rilasciato nell'anno 2010, nonché il passaporto valido sino al 28 ottobre
2018 e il passaporto che ha sostituito quest'ultimo, dai quali non - 9 -
risulterebbe alcun allontanamento dal territorio italiano nei due anni precedenti la prima richiesta del reddito di cittadinanza.
Sussisterebbe dunque il requisito della residenza negato dall' con conseguente illegittimità per discriminatorietà dei CP_1
provvedimenti di revoca del beneficio adottati dall'ente.
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3) Le censure meritano accoglimento per quanto di ragione.
L'art.2 del d.l. n.4 del 2019, convertito con l.n.26 del
2019, dispone, nella parte che qui rileva, che: “il Rdc (reddito di cittadinanza) è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso
cumulativamente, al momento della domanda e per tutta la
durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza
e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere
cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi
facenti parte dell'Unione Europea, ovvero un suo familiare ...,
che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso di
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi
due, considerati al momento della presentazione della domanda
e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo
continuativo; ...”. - 10 -
La norma, dunque, per quanto riguarda la residenza dell'avente diritto alla prestazione, prevede un periodo decennale anche non continuativo e due anni, all'interno di questo periodo
(ossia quelli immediatamente precedenti alla domanda di prestazione) che invece devono essere di residenza continuativa.
Il che equivale a dire che ai fini della totalizzazione di 10
anni di residenza valgono anche periodi frazionati, laddove, al contrario, per gli ultimi due anni la residenza deve essere continuativa.
Occorre chiarire da subito che la questione nodale su cui si incentra l'odierno giudizio non attiene alla sussistenza del requisito della residenza decennale (requisito peraltro oggi venuto meno a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
n.31 del 2025, intervenuta nelle more della stesura dell'odierna motivazione), bensì a quello dei due anni continuativi.
Ed invero, il provvedimento dell' del 18 luglio 2021, CP_1
di revoca della prestazione concessa in base alla prima domanda proposta dalla , giustifica espressamente la revoca Pt_1
proprio sulla mancanza del requisito della residenza continuativa negli ultimi due anni.
Ciò evidentemente perché l' pur non avendo esposto CP_1
al riguardo alcuna difesa in giudizio, ha interpretato il concetto di residenza quale residenza formale, per come risultante dall'anagrafe.
L'appellante, infatti, come esposto nelle premesse in - 11 -
fatto, pur avendo risieduto formalmente in Italia dal 2004, è stata cancellata per irreperibilità dall'anagrafe del Comune di Orio Al
Serio (BG), ove era da ultimo residente, in data 5 novembre
2015, e poi è stata nuovamente iscritta all'anagrafe quale residente nel Comune di Alzano Lombardo (BG), soltanto in data 1 febbraio 2018.
Risulta così che, stando a queste risultanze documentali,
alla data del 30 marzo 2019, quando ha presentato la prima domanda per ottenere il reddito, non risultava risiedere in Italia
continuativamente da due anni, bensì soltanto da 14 mesi.
Si pone allora il problema, sollecitato dall'appellante, di individuare quale sia il concetto di residenza cui fa riferimento la norma, se debba trattarsi di residenza formale, per come risultante dai registri anagrafici (e come pare sostenere l' , CP_1
ovvero di residenza sostanziale, come dedotto dalla . Pt_1
Ebbene, ritiene il Collegio che l'interpretazione del concetto di residenza quale residenza effettiva e non meramente formale, sia ragionevole e, soprattutto, sia imposto dalla stessa normativa unionale e in particolare dalla direttiva 2003/109, in materia di parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi titolari di permesso per lungo soggiornanti, la quale rimanda ad un concetto di effettività della residenza o della dimora.
D'altro canto, ogni qualvolta la legge impone un vincolo con il territorio, non può che trattarsi di un vincolo reale ed effettivo. - 12 -
Deve quindi ritenersi che fondatamente la ricorrente invochi il concetto di effettività della residenza.
Lo stesso Ministero del Lavoro, con le circolari n.1319 e n.3803 del 2020, ha chiarito che il requisito della residenza, per quanto attiene al reddito di cittadinanza, deve intendersi riferito all'effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non all'iscrizione anagrafica, essendo pertanto possibile per l'interessato fornire prova della sua presenza continuativa sul territorio italiano, a prescindere dalla sua iscrizione nei registri anagrafici.
L'attestazione come risultante da questi ultimi registri anagrafici costituisce quindi una mera presunzione del luogo di residenza, superabile con altri oggettivi e univoci elementi di riscontro consentiti dall'ordinamento.
E' indubbio che la diversa interpretazione, adottata dall' potrebbe portare una discriminazione indiretta ai danni CP_1
dei cittadini di paesi terzi, essendo particolarmente restrittiva.
Ed invero, non può non osservarsi che il requisito della residenza incide principalmente sui cittadini stranieri, tra i quali figurano, in particolare i cittadini di paesi terzi, notoriamente meno stanziali e con maggiori difficoltà ad ottenere una formale residenza continuativa (come anche rilevato dalla recente sentenza della Corte di Giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/2022 e C-223/2022, che ha ritenuto che l'art.11,
paragrafo 1, lett.d, della direttiva 2003/109/CE, relativa allo - 13 -
status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell'art.34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osti ad una normativa come quella italiana che richiede il requisito della residenza decennale,
di cui gli ultimi due anni in modo continuativo).
Deve pertanto affermarsi che, diversamente da quanto sostenuto dall' la residenza rilevante ai fini che qui rilevano CP_1
è quella effettiva, con facoltà dell'interessato di fornirne prova,
indipendentemente dall'esistenza di una residenza formale.
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4) Raggiunta questa conclusione, non resta che verificare se l'appellante, applicando il concetto della residenza effettiva,
fosse effettivamente e continuativamente residente in Italia nei due anni anteriori alla data di presentazione della prima domanda di reddito di cittadinanza.
Precisato che la residenza, secondo quanto prevede l'art.43 c.c., è il luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale, era certamente onere della fornire elementi di Pt_1
riscontro di detto fatto ossia che ella fosse presente e dimorasse continuativamente sul territorio italiano anche nel periodo che qui rileva, non coperto dalla residenza formale, dal marzo 2017
(data a partire dalla quale iniziano i due anni di residenza continuativa anteriori alla prima domanda di reddito) al febbraio
2018 (data quest'ultima in cui è stata di nuovo iscritta all'anagrafe quale residente nel Comune di Alzano Lombardo, in - 14 -
provincia di Bergamo).
Ritiene la Corte che l'onere sia stato assolto e che in punto la sentenza di primo grado vada rivista.
Si è visto che la ricorrente, dal 2004 al novembre 2015
(data in cui è stata cancellata dalla anagrafe) è stata formalmente residente in Italia.
In data 1 giugno 2017, la ha sottoscritto un Pt_2
contratto di locazione relativo ad un immobile sito in provincia di Bergamo e dal febbraio 2018, come già detto, è stata nuovamente iscritta all'anagrafe quale residente nel comune ove si trova l'immobile locato.
Ella, inoltre, era, ed è, titolare di permesso per lungo soggiornanti dal 2010, come documentato in questo grado di giudizio, e il permesso è stato aggiornato in data 24 novembre
2017.
Ed ancora, la ricorrente ha pure prodotto il passaporto con validità dal 29 ottobre 2008 al 28 ottobre 2018, sul quale non sono riportati timbri che riscontrino il suo ingresso in paesi terzi con conseguente allontamento dal territorio italiano, nel periodo che va dal novembre 2015, data in cui è stata formalmente cancellata dall'anagrafe, alla data di conclusione del suddetto contratto di locazione di immobile ad uso abitativo.
A fronte di tutti questi dati, e considerando altresì la lunga permanenza in Italia della ricorrente, la quale vi ha fatto ingresso nel lontano 2004 e vi ha formalmente risieduto sino al - 15 -
2015, riacquisendo la residenza formale nel febbraio 2018 (lunga permanenza che lascia supporre un forte radicamento sul territorio), deve ritenersi che la sia rimasta in Italia Pt_1
anche dopo la sua formale cancellazione dall'anagrafe nel novembre 2015, e comunque, per quel che qui rileva, che fosse certamente presente sul territorio nazionale dal marzo 2017,
avendo concluso un contratto di locazione di abitazione già nel giugno 2017 e essendo piuttosto usuale, da un lato, che il reperimento di un'abitazione da locare richieda tempo e quantomeno qualche mese di ricerca e di trattativa, ed essendo inverosimile, dall'altro lato, che una volta locato l'immobile, la ricorrente non vi abbia abitato, non potendo certo permettersi il pagamento di un canone di locazione senza il contestuale utilizzo dell'immobile locato (la ricorrente ha dedotto che nel corso del 2015 aveva avuto un periodo di difficoltà economica per cui non aveva onorato i canoni di locazione dell'immobile in cui viveva, subendo lo sfratto, e che per tale ragione era stata formalmente cancellata dall'anagrafe, avendo trovato ospitalità
presso alcuni amici e che una volta risanata la propria condizione economica, aveva poi reperito la nuova abitazione, oggetto della locazione del giugno 2017).
Non solo, ai fini in questione non può neppure non darsi rilievo alla circostanza che la sia titolare di permesso di Pt_1
soggiorno per lungo soggiornanti dal 2010 e che il permesso sia stato confermato nel novembre 2017. - 16 -
L'art.4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 prevede che gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della relativa domanda (e che dispongano di risorse sufficienti nonché di un'assicurazione malattia).
Ne deriva che la titolarità del permesso in questione testimonia di per sé la presenza continuativa sul territorio italiano del suo titolare, quantomeno per quanto riguarda i cinque anni a ritroso del suo rilascio: nella specie, avendo la ricorrente “rinnovato” il permesso di soggiorno per lungo soggiornanti nel novembre 2017, deve ritenersi che ella fosse presente sul territorio italiano nel periodo anteriore di cinque anni e dunque anche nel periodo che qui rileva e che non è
coperto dalla residenza formale, intercorrente da marzo 2017 in poi.
In definitiva, concludendo in punto, deve ritenersi sufficientemente dimostrato che la ricorrente sia stata oltre che residente in Italia per più di dieci anni, anche continuatamente presente sul territorio italiano nei due anni anteriori alla presentazione della prima domanda di reddito di cittadinanza (e precisamente dal marzo 2017 al marzo 2019).
Con la precisazione che entrambi i requisiti sussistevano anche alla data della seconda domanda di reddito, essendo - 17 -
pacifico che la abbia continuato a risiedere Pt_1
continuativamente in Italia (e ciò anche formalmente a partire dal febbraio 2018).
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5) Tali essendo i fatti, e tornando all'azione proposta dalla ricorrente, deve convenirsi con quest'ultima quando rileva che il provvedimento di revoca della prestazione erogata in virtù
della prima domanda di reddito di cittadinanza realizzi in effetti una discriminazione indiretta, avendo l' interpretato il CP_1
concetto di residenza previsto dal cit. art.2, comma 1, lett.a) n.2,
del d.l. n.4/2019, in maniera restrittiva, ossia come residenza formale, in contrasto con la normativa europea e anche con quella italiana, correttamente interpretata.
La discriminazione indiretta ricorre quando un criterio o un requisito apparentemente neutro, pone gli appartenenti ad un gruppo protetto in posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone (cfr. gli artt. 2 delle direttive 2000/43, 2000/78 e
2006/54) e, come tale, è vietata non soltanto dall'art.11 della direttiva 2003/109/UE (dedicato alla parità di trattamento del soggiornante di lungo periodo e che, al primo paragrafo,
sancisce che quest'ultimo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda, “… d) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale;
…”), ma, prima ancora, dagli artt.18 e 45
TFUE, costituendo un rilevante ostacolo alla libera circolazione - 18 -
delle persone all'interno dell'Unione.
Il requisito della residenza (nella specie decennale, di cui gli ultimi due anni in via continuativa), in quanto previsto per tutti i richiedenti la prestazione del reddito di cittadinanza, è
apparentemente neutro, ma è certamente conseguibile più
facilmente dagli italiani che dagli stranieri cittadini di paesi terzi,
pur essendo questi regolarmente soggiornanti (è notorio che negli anni i flussi di immigrati in Italia sono notevolmente aumentati, con la conseguenza che molti di loro alla data del
2009, ossia 10 anni prima dell'entrata in vigore della normativa sul reddito di cittadinanza, non erano ancora presenti sul territorio nazionale;
non solo, è pure notorio che non sempre la presenza sul territorio nazionale, quantomeno iniziale, è
giustificata da un permesso regolare e soltanto il soggiorno regolare consente il conseguimento della residenza formale).
La Corte di Giustizia in varie occasioni ha ritenuto incompatibili con il diritto unionale disposizioni nazionali che prevedevano requisiti di residenza e di lungo-residenza troppo restrittivi (cfr. ad esempio, sent. 25 febbraio 1999, C-90/97,
relativa ad un “sussidio integrativo del reddito” di uno stato membro, oppure sent.14 giugno 2012, C-542/2009, in materia di ammissione ad una borsa di studio per ottenere la quale era richiesta la residenza di tre anni, o ancora la sent. 27 marzo
1985, C-122/84, in materia di accesso al reddito minimo garantito di uno stato membro, per ottenere il quale era prevista - 19 -
una anzianità di residenza di 5 anni).
Inoltre, com'è noto, le deroghe alla parità di trattamento disposte mediante criteri solo indirettamente discriminatori possono essere giustificate, a differenza delle discriminazioni dirette, da una finalità legittima soltanto mediante mezzi proporzionati e necessari.
Nel caso di specie, la finalità perseguita dal legislatore con riferimento al reddito di cittadinanza è quella di garantire un certo radicamento dello straniero sul territorio nazionale o comunque un nesso concreto ed effettivo con il territorio dello
Stato ove la prestazione è erogata.
Non vi è dubbio che questa finalità è soddisfatta anche da una residenza di fatto ed effettiva, atteso che nella giurisprudenza della Corte UE (ma anche di quella costituzionale), il riferimento alla residenza non può mai essere troppo esclusivo, sussistendo anche altri possibili elementi di collegamento reale con il territorio, che possono soddisfare l'esigenza del radicamento dell'interessato sul territorio medesimo (ad esempio, le relazioni familiari).
D'altro canto, il requisito in esame rileva unicamente per attestare l'effettivo inserimento dell'interessato nella collettività
dello Stato ove è erogata la prestazione e non può invece garantire anche la permanenza futura del beneficiario sul territorio nazionale, e sotto questo profilo la residenza effettiva,
pregressa, realizza lo scopo ancor meglio della residenza - 20 -
meramente formale, dando conto della sussistenza di un radicamento concreto e reale sul territorio (non può non rilevarsi che ben potrebbe accadere che lo straniero pur avendo la residenza formale in Italia, dimori in realtà per lunghi periodi in altro Stato).
La stessa Corte Costituzionale ha rilevato che la residenza pregressa, riguardando unicamente il passato, non fornisce alcuna prognosi significativa circa la futura stabilizzazione, la quale, semmai, dipenderà proprio dal successo del patto di inserimento sociale che si accompagna all'erogazione della prestazione in esame (cfr. sent.n.44 del 2020
e n.19 del 2022).
Interpretare in maniera restrittiva il concetto di residenza,
quale residenza solo formale, sarebbe dunque incoerente sia con la finalità perseguita dal legislatore italiano con l'introduzione del requisito in esame, sia con la normativa unionale per come interpretata dalla Corte di Giustizia.
Tali essendo i principi, la sentenza di primo grado deve essere riformato, dovendosi accertare la discriminazione indiretta realizzata dall' ai danni della ricorrente, avendo CP_1
l'ente previdenziale interpretato il concetto di residenza quale residenza meramente formale (e non di fatto) e avendo per l'effetto valutato esclusivamente i dati anagrafici relativi alla situazione della e non anche altri elementi di fatto Pt_1
idonei a riscontrare la sua permanenza di fatto sul territorio - 21 -
nazionale anche nei mesi in cui aveva perduto la residenza formale.
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6) Per quanto attiene alle conseguenze dell'accertamento che precede, va in primo luogo rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dall' la presentando CP_1 Pt_1
l'autocertificazione sul possesso dei requisiti previsti per accedere alla prestazione oggetto di giudizio, tra cui quello della residenza continuativa in Italia nei due anni anteriori, non ha reso dichiarazioni false, avendo ella effettivamente risieduto di fatto nel territorio nazionale nel suddetto periodo, come sopra accertato.
In secondo luogo, poco rileva che l'art.5, comma 4, del d.l. 4 del 2019, demandi ai Comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, come opposto dall' atteso che la CP_1
previsione riguarda la fase dell'istruttoria della domanda, prima della concessione del beneficio.
Non riguarda invece la revoca del beneficio ad opera dell' come avvenuto nella specie, la quale non può che CP_1
fondarsi su controlli ed indagini eseguite a posteriori ad hoc dallo stesso ente (seppure con l'utilizzazione anche di dati conservati in banche dati di altri enti pubblici o acquisiti dai
Comuni), da condursi in applicazione del concetto corretto di residenza ossia quale residenza non soltanto formale, ma anche effettiva, come reale e concreta dimora nel territorio nazionale. - 22 -
Ne deriva che è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva fondata sul cit.art.5 del d.l. n.4 del 2019,
avanzata dall' in sede di costituzione nel giudizio di primo e CP_1
reiterata in questa sede (tra l'altro, del tutto inammissibilmente,
non avendo l'ente previdenziale proposto appello incidentale con riferimento allo specifico capo della decisione di primo grado che ha statuito su detta eccezione, respingendola): l è stato CP_1
convenuto quale autore della condotta discriminatoria e quale soggetto che, tenuto all'erogazione della prestazione, ne ha disposto la revoca.
Ed ancora, è parimenti infondata l'eccezione riproposta dall' in questa sede (ancora una volta del tutto CP_1
inammissibilmente, non avendo l'ente proposto appello incidentale con riferimento alle relative e specifiche statuizioni del giudice di primo grado), di inammissibilità della domanda esperita nelle forme dell'art.28 del d.lgs. 150 del 2011, per abuso di questo tipo di procedimento speciale.
Come fondatamente osservato dal Tribunale, l'azione spiegata dalla è un'azione tipica, prevista Pt_1
dall'ordinamento nazionale, che è nella facoltà di chi sostiene di aver subito una discriminazione (diretta o indiretta) esperire,
anche nei confronti della pubblica amministrazione, e nella specie la ricorrente ha dedotto l'esistenza di un vincolo legale di parità di trattamento tra italiani e stranieri la cui asserita violazione le consente di agire con l'apposita azione civile - 23 -
prevista dal cit.art.28 del d.lgs. 150 del 2011 (a nulla rilevando che i medesimi risultati potrebbero essere raggiunti con la promozione di un ordinario giudizio avente ad oggetto l'illegittimità della revoca della prestazione).
E' noto che si ha discriminazione, secondo l'accezione propria dell'Unione e del diritto interno, ogni qualvolta vi sia violazione della parità di trattamento sancita da qualsiasi fonte normativa applicabile alla fattispecie, alla sola condizione che il fattore che viene in questione rientri tra quelli contemplati dal diritto antidiscriminatorio, e pacificamente il fattore della nazionalità, che viene qui in considerazione, è uno di questi.
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7) Venendo ora ai rimedi da adottare per rimuovere l'accertata discriminazione (indiretta) della ricorrente, posta in essere dall (pur nell'assoluta buona fede di chi applica alla CP_1
lettera una norma nazionale), il ripristino della situazione paritaria non può che avvenire attraverso l'accertamento dell'illegittimità delle revoche del reddito di cittadinanza per cui
è causa, con conseguente insussistenza degli indebiti vantati dall' CP_1
Deve in sostanza accertarsi che legittimamente la ha percepito il reddito di cittadinanza in virtù della Pt_1
prima domanda del 30 marzo 2019.
E, allo stesso modo, deve pure accertarsi che la ricorrente legittimamente ha percepito il reddito di cittadinanza anche con - 24 -
riferimento alla seconda domanda del 27 ottobre 2020, posto che il riferimento, nel provvedimento di revoca dell' di questa CP_1
seconda prestazione, al mancato decorso del termine di 18 mesi di cui all'art.7, comma 11, del d.l. n.4 del 2019, deriva unicamente dal fatto che tale termine si applica in caso di revoca della prima prestazione, con la conseguenza che una volta accertata l'illegittimità della prima revoca e la spettanza della prima prestazione, anche la seconda revoca diviene illegittima,
essendo pacifico che la ricorrente abbia rispettato il termine di interruzione ordinario di 30 giorni, previsto dal citato d.l., tra una prestazione e l'altra (ed essendo la ricorrente, altrettanto pacificamente, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge,
ivi compreso quello residenza continuativa in Italia negli ultimi due anni).
L' deve essere pure condannato al pagamento della CP_1
prestazione dovuta in base alla seconda domanda, nel caso in cui la sua revoca illegittima sia intervenuta prematuramente, prima della scadenza naturale della prestazione.
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8) Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell' e vanno liquidate come in dispositivo. CP_1
PQM
Riforma l'ordinanza n.4278/2022 del Tribunale di
Bergamo e così provvede: accerta la condotta di discriminazione indiretta posta in essere dall' con l'adozione del CP_1 - 25 -
provvedimento di revoca della prestazione del reddito di cittadinanza del 18 luglio 2021;
dichiara l'illegittimità di quest'ultima revoca e anche di quella disposta con provvedimento del 17 luglio 2021 con riferimento al reddito di cittadinanza concesso a seguito della seconda domanda proposta dall'appellante;
dichiara l'insussistenza degli indebiti rivendicati dall' con le comunicazioni del 16 novembre 2021 e del 16 CP_1
febbraio 2022;
condanna l al pagamento della prestazione dovuta in CP_1
base alla seconda domanda, nel caso in cui la sua revoca illegittima sia intervenuta prima della scadenza naturale della prestazione;
condanna l' al pagamento delle spese di entrambi i CP_1
gradi di giudizio, liquidandole per il primo grado in complessivi
€ 2.500,00 e per il presente grado di giudizio in complessivi €
2.000,00, oltre accessori di legge su entrambe le somme.
Brescia, 17 ottobre 2024
Il Presidente Est.
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)