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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.8988/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8988/2021 tra le parti:
(P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti TIZIANA MERLINI
, ANDREA BARTALENA ( e DAVIDE C.F._1 C.F._2
LERA ( ), elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi sito in C.F._3
Pisa (PI), Via Santa Maria, 31
ATTRICE
e
(P.I. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MICHELA D'ANGELO (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, Viale C.F._4
G. Matteotti n. 25
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di trasporto.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
(nel prosieguo anche solo ha convenuto in giudizio
[...] Pt_1 CP_2
[..
[...] Cont
(nel prosieguo anche solo ), chiedendo: “I ) in via principale, accertare
[...]
e dichiarare, con riguardo ai fatti e alle condotte descritte nella parte espositiva dell'atto di citazione, nonché a quelle che dovessero essere allegate nel corso della fase istruttoria, la configurabilità di una delegazione di pagamento cumulativa ai sensi e per gli effetti dell'art.
1268 c.c. da parte di in capo a Controparte_1 OP
, con riferimento al credito vantato da unipersonale per
[...] Parte_1
prestazioni di sub-vezione, di cui alle fatture nr. 317-318-319/2018 emesse dalla medesima unipersonale nei confronti di Parte_1 OP
; II) sempre in via principale, accertata e dichiarata l'esistenza della delegazione
[...]
cumulativa ex art. 1268 c.c di cui al punto sub I), accertare la responsabilità cumulativa di
con , per il pagamento Controparte_1 OP
delle fatture nr. 317-318-319/2018 emesse da unipersonale nei Parte_1
confronti di;
III) per l'effetto, condannare OP [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Controparte_1
a unipersonale, in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, l'importo di € 219.389,98, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascuna fattura fino al saldo, quale credito attualmente vantato da
[...]
di cui alle fatture: fattura n. 317 del 31 dicembre 2018 per Parte_1
Euro 126.000,00 (credito residuo attuale € 83.153,00), scadenza 28 febbraio 2019; fattura n.
318 del 31 dicembre 2018 di Euro 125.000,00, scadenza 28 febbraio 2019; fattura n. 319 del
31 dicembre 2018 di Euro 11.236,98, scadenza 28 febbraio 2019; IV) in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2497 c.c. di nei Controparte_1
confronti di unipersonale, con riguardo ai fatti e alle condotte Parte_1
descritte nella parte espositiva dell'atto di citazione, nonché a quelle che dovessero essere allegate nel corso della fase istruttoria, e conseguentemente condannare P_
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a
[...] [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
l'importo di € 219.389,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
IV) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con maggiorazione del 30% degli onorari in applicazione dell'art. 4, co.
1- bis, del D. M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37 (in quanto gli atti depositati telematicamente dagli scriventi difensori sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la fruizione, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché
2 la navigazione all'interno dell'atto), oltre a rimborso spese forfettario nella misura del 15% degli onorari, CNP e IVA come per legge”.
A sostegno delle domande proposte, l'attrice ha dedotto:
- di aver stipulato, in qualità di sub-vettore, un contratto quadro di trasporto merci con CFT, in data 1.06.2015, seguito da una pluralità di prestazioni a favore della controparte;
- che nel dicembre 2018 le veniva comunicato dalla convenuta, a favore della quale aveva eseguito alcuni trasporti, di emettere fattura nei confronti della società
[...]
(nel prosieguo anche solo ), di cui CFT era OP CP_3
socio unico;
- che, in data il 31.12.2018, su richiesta della convenuta, emetteva nei confronti di le CP_3
fatture n. 317-318-319, rispettivamente per € 126.000,00, € 125.000,00 ed € 11.236,98, seguite, con riferimento alla fattura n. 317, da una nota di credito per € 42.847,00;
- che all'emissione delle suddette fatture non seguiva il pagamento da parte di , la CP_3
quale veniva nel prosieguo sottoposta a procedura fallimentare, e di avere, pertanto, in data 8.02.2021, chiesto il versamento del corrispettivo a CFT, la quale ometteva di adempiere;
- che nel caso in oggetto è configurabile una delegazione cumulativa di pagamento ai sensi dell'art. 1268 c.c., in quanto le prestazioni di trasporto merci erano state eseguite in forza di contratto con la convenuta (debitore delegante), che aveva poi incaricato CP_3
(debitore delegato) di pagare i corrispettivi delle prestazioni effettuate;
- che, in data 28.11.2019, il proprio credito era stato ammesso al passivo del fallimento per la somma di € 262.236,98, ma di avere, in seguito ad un accordo transattivo con CP_3
Cont
del 27.04.2020, rinunciato all'insinuazione per la somma di € 35.120,49 di cui la controparte si riconosceva debitrice;
- che, stante la situazione di insolvenza in cui si trovava nel momento in cui la CP_3
convenuta la incaricava del pagamento, quest'ultima doveva in ogni caso considerarsi responsabile ai sensi dell'art. 2497 c.c., in quanto società capogruppo esercente un'attività di direzione e coordinamento sulla controllata.
Costituitasi in giudizio, ha contestato le deduzioni ed Controparte_1
eccezioni attoree, allegando a sua volta:
- la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo incaricato l'attrice dell'esecuzione delle prestazioni cui si riferivano le fatture in questa sede azionate, che
3 difatti erano state emesse per attività di trasporto commissionate da ON del Tirreno soc. coop. a , la quale a sua volta aveva incaricato quale sub-vettore LG;
CP_3
- che, con e-mail del 09.01.2019, veniva inviato a da parte di ON il riepilogo dei CP_3
viaggi effettuati e dei costi sostenuti nel mese di dicembre 2018, dal quale risultava che il vettore incaricato di dette attività di trasporto era la prima;
- che, pur ipotizzando l'applicazione al caso di specie dell'istituto della delegazione cumulativa di pagamento ai sensi dell'art. 1268 c.c., non sussisteva prova dell'accettazione di , quale delegata, il che escludeva il perfezionamento della CP_3
fattispecie;
- che era ampiamente decorso il termine annuale di prescrizione previsto per il pagamento del corrispettivo in forza dei contratti di spedizione e trasporto ai sensi dell'art. 2951 c.c., essendo le fatture datate 31.12.2018 ed essendo la prima richiesta di pagamento avvenuta solamente nel febbraio 2021;
- che non è configurabile la sua responsabilità a norma dell'art. 2497 c.c., in quanto, nonostante il proprio ruolo di socio unico di , non svolgeva su di essa l'attività di CP_3
direzione e coordinamento richiesta a tal fine.
In ragione di quanto esposto, la convenuta ha chiesto testualmente: “in via preliminare accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva di , con Controparte_1
sede legale in Firenze, Piazza E. Artom n. 12 c.f. e partita IVA , in persona del P.IVA_2
suo legale rappresentante pro tempore rigettare tutte le domande proposte da
[...]
con sede legale in Campiglia M.ma (LI), Via Martiri Parte_1
delle Foibe n. 20, Codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese e partita
IVA n. in persona del legale rappresentante pro tempore;
sempre in via P.IVA_1
preliminare in rito, dichiarare improcedibile e/o inammissibile la domanda di
[...]
uni personale, come sopra rappresentata e difesa per la violazione Parte_1 dell'art. 1268. 2 co c.c., come meglio indicato in narrativa;
- ancora in via preliminare rigettare la domanda di come sopra rappresentata Parte_1
e difesa stante l'intervenuta prescrizione del credito dalla medesima preteso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2951 c.c.; - in subordine nel merito, rigettare la domanda di
[...]
come sopra rappresentata e difesa, relativa alla Parte_1
responsabilità ex art. 2497 c.c. nei confronti di CFT soc. coop., come sopra rappresentata e difesa perché del tutto infondata in fatto e in diritto e non provata. - In ogni caso con vittoria di spese e competenze.”
4 All'esito della prima udienza tenutasi con modalità cartolare, il G.I. ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., chiesti dalle parti, che se ne sono avvalsi per il deposito delle relative memorie.
La causa è stata istruita tramite l'assunzione di prove per testi dedotte dall'attrice, indi rinviata al 10.4.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc (nella versione modificata ed integrata dal D. Lgs 149/2022 e dal D. Lgs.
164/2024: si veda l'art. 7 di tale ultimo Decreto “correttivo”, che prevede l'applicabilità della norma come modificata ai procedimenti in corso), a seguito della quale viene depositata la presente decisione.
* * *
1. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta va riqualificata in termini di difetto di titolarità del rapporto di diritto sostanziale fatto valere, attiene al merito
(cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 2951 del 16/02/2016; conformi ex multis Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018; Cassazione civile sez. II, 16/05/2022, n. 15500;
Cassazione civile sez. lav., 01/09/2021, n. 23721) e, così inquadrata, è fondata.
Invero, la controversia verte sulla pretesa creditoria avanzata dall'attrice a titolo di corrispettivo in ragione delle prestazioni di trasporto merci eseguite quale sub-vettore, in forza di contratti che la stessa assume di aver concluso con la convenuta quale committente, sul presupposto di una delegazione di pagamento cumulativa, non seguita dall'adempimento ad opera di , debitrice delegata ai sensi dell'art. 1268 c.c. CP_3
Segnatamente, l'attrice allega, a sostegno della propria domanda di pagamento, che l'emissione delle fatture n. 317-318-319 in data 31.12.2018 per l'importo complessivo di €
219.389,98, era avvenuta nei confronti della per effetto di una delegazione cumulativa CP_3
di pagamento intercorsa tra quest'ultima e la convenuta quale debitore delegante, circostanza a suo dire confermata dall'effettuazione da parte sua di attività di trasporto merci su incarico della convenuta, in forza del contratto quadro di trasporto concluso in data 01.06.2015 (doc. 3 Cont
– parte attrice), in esecuzione del quale le commissionava servizi di trasporto merci in qualità di sub-vettore e le chiedeva di emettere le fatture, per il mese di dicembre 2018, indicando quale destinataria CP_3
Le allegazioni dell'attrice sono contestate dalla convenuta ed integra questione controversa tra le stesse l'affidamento dell'incarico, da parte della prima alla seconda, di eseguire le prestazioni di trasporto merci oggetto delle suddette fatture e la ricorrenza dell'istituto della
5 Cont delegazione di pagamento cumulativa a norma dell'art. 1268 c.c., mediante il quale avrebbe assegnato alla creditrice un altro debitore.
Tanto premesso, l'attrice non ha fornito la prova a suo carico né del titolo, ovvero della conclusione con la convenuta e non invece con dei contratti di trasporto per i quali CP_3
erano state emesse le fatture in questa sede azionate (cfr ex multis Cass. S.U., Sentenza, 30-
10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-
2007, n. 9351), né dell'affermazione secondo cui, con delegazione di pagamento cumulativa, la stessa convenuta, sua originaria debitrice, le avrebbe assegnato – stante il suo consenso –
quale nuova debitrice. CP_3
Sebbene sia provata dal contratto quadro di trasporto (doc. 3 di parte attrice) e comunque incontestata – con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc - l'esistenza di rapporti tra le odierne parti in causa, la corrispondenza via e-mail prodotta dall'attrice (doc. 5 allegato alla citazione) non dimostra né che il contratto o i più contratti di trasporto di cui si discute fossero stati effettivamente conclusi dall'attrice con la convenuta, invece che con né che CP_3
l'istruzione di emettere le fatture indicando come destinataria quest'ultima fosse riconducibile alla delegazione di pagamento cumulativa con cui la committente assegnava al vettore un'ulteriore debitrice, ai sensi dell'art. 1268 c.c.
Si legge, difatti, nello scambio di comunicazioni tra il personale delle due Società in causa, semplicemente che le fatture sarebbero state da intestare a , circostanza questa che non CP_3
prova neppure in via presuntiva il duplice fatto costitutivo della conclusione tra le parti dei contratti di trasporto oggetto di controversia e della delegazione di pagamento accettata dall'attrice, bensì dimostra ulteriormente l'esistenza dei plurimi rapporti commerciali ammessi dalla convenuta.
A ciò si aggiunga che la convenuta, dal canto proprio, ha depositato documentazione volta a comprovare, invece, che l'attività di trasporto oggetto di fatture era stata commissionata da
CONAD DEL TIRRENO SOC. COOP. alla società quale vettore, la quale a sua CP_3
volta aveva incaricato come sub-vettore la società attrice e, difatti, le fatture oggetto di odierno procedimento riportano la dicitura “servizi CONAD del mese di Dicembre 2018”
(doc. 6 – parte attrice).
In particolare, dai documenti prodotti dalla convenuta emerge che, in data 09.01.2019,
l CONAD DEL TIRRENO SOC. COOP. provvedeva tramite Controparte_4
e-mail ad inviare i costi per la fatturazione di dicembre 2018 (doc. 5 – parte convenuta), ove Cont risulta chiaramente che il vettore incaricato del trasporto era e non . Orbene, CP_3
6 tali dati venivano poi inviati in data 14.01.2019 alla società attrice con e-mail riportante quale oggetto “Prefattura Silo ON Del Tirreno Dicembre 2018” (doc. 7 – parte convenuta).
La disamina complessiva dei documenti depositati dalle parti dimostra quindi che, diversamente da quanto sostenuto dalla LG, i servizi di trasporto erano stati commissionati da
CONAD DEL TIRRENO SOC. COOP. al vettore il quale a sua volta aveva CP_3
incaricato della loro esecuzione l'attrice quale proprio sub-vettore: per tale motivo le fatture n.
317-318-319 sono state correttamente emesse nei confronti della società , come CP_3
da indicazioni del personale della convenuta.
Ad abundantiam, è circostanza pacifica che il credito oggetto dell'odierno procedimento è stato ammesso al passivo del in data 28.11.2019, per la somma Controparte_5 inizialmente di € 262.236,98 al quale faceva seguito la rinuncia parziale per € 35.120,49; restando, pertanto, ferma la pretesa di versamento di € 227.116,49 (doc. 10bis e 10ter – parte attrice).
Pa Orbene, nella domanda di ammissione al passivo fallimentare effettuata da , quest'ultima affermava di essere creditrice di per la somma di € 262.236,98 in virtù delle CP_3 fatture n. 317/2018-318/2018-319/2018 e che: “il rapporto in base al quale sono scaturiti i crediti portati dalle fatture sopramenzionate è derivato da un utilizzo diffuso e costante del sub-vettore istante accettato da tutti i committenti. La parte subappaltatrice, oggi istante, ha adempiuto correttamente e compiutamente al contratto in essere tra le parti provvedendo ai trasporti delle merci così come concordati. Ne è riprova la corrispondenza tenuta direttamente con (contabilità clienti gruppocft) e indirettamente con Testimone_1
(grupposilo) che a fine dicembre 2018 inviava all'amministrazione della Tes_2 [...]
la prefattura SILO – CONAD Tirreno per la mese di dicembre 2018 con la Parte_1
CP_ quale riepilogava i viaggi effettuati da per conto di in favore del Parte_1
mittente ON e da cui sono state emesse le fatture per le quali si chiede l'insinuazione.”
(doc. 12 – parte attrice).
Risulta evidente che quanto dichiarato in tale sede contraddice la tesi sostenuta da parte attrice nel presente procedimento: invero, ai fini dell'insinuazione al passivo fallimentare di CP_3
veniva chiaramente affermato che il credito era sorto dal subappalto con quest'ultima, in
Cont quanto i trasporti erano stati effettuati su commissione della stessa e non di , come invece qui affermato.
Va da sé pertanto, che l'obbligazione non può essere stata oggetto di delegazione cumulativa Pa di pagamento, essendo sorta direttamente dal contratto tra e CP_3
7 A ciò si aggiunga che, con riferimento alla fattura n. 317/2018, le parti del presente giudizio sottoscrivevano un accordo transattivo in data 31.03.2020, con il quale veniva dato atto che:
“LG infatti, svolgeva attività di trasporto per conto di CFT che veniva erroneamente fatturata
a per l'importo di € 35.120,49 oltre IVA riportato dalla fattura n. 317/2018 che CP_3
si allega alla presente sub. A;
tale fattura non veniva tuttavia saldata da oggi CP_3
Cont fallita;
è disponibile ad accollarsi parte del debito portato dalla fattura n. 317/2018; LG si rende disponibile e si obbliga con la sottoscrizione del presente accordo ad emettere entro
e non oltre 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, nota di credito a
[...] per € 35.120,49 oltre iva e relativa nuova fattura a CFT dell'importo di seguito CP_3 pattuito […]” (doc. 6bis – parte attrice).
Anche in tale sede, parte attrice ha affermato che l'attività di trasporto effettuata per conto di
Cont
era solamente quella per cui le spettava il corrispettivo di € 35.120,49, per il quale, infatti, provvedeva ad emettere nota di credito e rinuncia all'insinuazione al passivo del fallimento . CP_3
Per tutto quanto esposto, risulta accertata la conclusione tra l'attrice e , terza rispetto alla CP_3
presente causa, di contratti di subappalto regolarmente eseguiti dalla prima, la quale pertanto non ha titolo per rivolgere la domanda di pagamento all'odierna convenuta.
Infine, l'accertamento, sulla base dei documenti agli atti, della mancata conclusione dei contratti di trasporto per cui è causa con la convenuta, esclude la fondatezza altresì della domanda risarcitoria spiegata dall'attrice sul presupposto del compimento, da parte della stessa, di atti di abuso dei poteri di direzione e coordinamento rispetto alla terza , CP_3
consistenti nell'averle imposto il pagamento dei propri debiti.
Con riferimento agli esiti della prova orale, è sufficiente osservare che i testimoni escussi sui capitoli di prova dedotti dall'attrice – responsabile operativo della convenuta Testimone_3
sino al 2019, e suo Amministratore delegato sino a due o tre anni prima Tes_4
dell'udienza del 21.2.2024, per quanto dallo stesso dichiarato - hanno riferito di non aver fatto riferimento nelle conversazioni in ambiente lavorativo a scelte della convenuta in dipendenza del prossimo e verosimile fallimento di . CP_3
Né il difetto di prova in ordine alle allegazioni alla base delle domande dell'attrice è superabile mediante l'assunzione delle prove orali di cui alla memoria ex art. 183 comma VI
n. 2 cpc, per la cui ammissione la stessa ha insistito anche all'atto della precisazione delle conclusioni, trattandosi di capitoli dedotti in maniera generica (1, 2, 7), irrilevanti ai fini del decidere (6), aventi ad oggetto circostanze incontestate (4).
8 In conclusione, confermata la reiezione delle istanze istruttorie reiterate all'udienza di discussione orale, le domande attoree devono essere rigettate, con assorbimento dell'eccezione di prescrizione della convenuta, la cui disamina è del tutto superflua.
2. Le spese processuali vengono poste a carico dell'attrice, in ragione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., e liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM
147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), e tenendo presenti i parametri medi per tutte le fasi, ad esclusione di quella decisionale, per la quale appare congrua la liquidazione in base ai parametri minimi, stante la definizione in forma semplificata del giudizio con Sentenza all'esito di discussione orale, preceduta dal deposito di brevi memorie conclusionali.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita
1) RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1
2) CONDANNA a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 11.977,00 per compensi di Controparte_1
Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e C.P.A. come per
Legge.
Firenze, 11.4.2025.
Il Giudice dott.ssa Silvia Orani
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8988/2021 tra le parti:
(P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti TIZIANA MERLINI
, ANDREA BARTALENA ( e DAVIDE C.F._1 C.F._2
LERA ( ), elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi sito in C.F._3
Pisa (PI), Via Santa Maria, 31
ATTRICE
e
(P.I. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MICHELA D'ANGELO (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, Viale C.F._4
G. Matteotti n. 25
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di trasporto.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
(nel prosieguo anche solo ha convenuto in giudizio
[...] Pt_1 CP_2
[..
[...] Cont
(nel prosieguo anche solo ), chiedendo: “I ) in via principale, accertare
[...]
e dichiarare, con riguardo ai fatti e alle condotte descritte nella parte espositiva dell'atto di citazione, nonché a quelle che dovessero essere allegate nel corso della fase istruttoria, la configurabilità di una delegazione di pagamento cumulativa ai sensi e per gli effetti dell'art.
1268 c.c. da parte di in capo a Controparte_1 OP
, con riferimento al credito vantato da unipersonale per
[...] Parte_1
prestazioni di sub-vezione, di cui alle fatture nr. 317-318-319/2018 emesse dalla medesima unipersonale nei confronti di Parte_1 OP
; II) sempre in via principale, accertata e dichiarata l'esistenza della delegazione
[...]
cumulativa ex art. 1268 c.c di cui al punto sub I), accertare la responsabilità cumulativa di
con , per il pagamento Controparte_1 OP
delle fatture nr. 317-318-319/2018 emesse da unipersonale nei Parte_1
confronti di;
III) per l'effetto, condannare OP [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Controparte_1
a unipersonale, in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, l'importo di € 219.389,98, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascuna fattura fino al saldo, quale credito attualmente vantato da
[...]
di cui alle fatture: fattura n. 317 del 31 dicembre 2018 per Parte_1
Euro 126.000,00 (credito residuo attuale € 83.153,00), scadenza 28 febbraio 2019; fattura n.
318 del 31 dicembre 2018 di Euro 125.000,00, scadenza 28 febbraio 2019; fattura n. 319 del
31 dicembre 2018 di Euro 11.236,98, scadenza 28 febbraio 2019; IV) in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2497 c.c. di nei Controparte_1
confronti di unipersonale, con riguardo ai fatti e alle condotte Parte_1
descritte nella parte espositiva dell'atto di citazione, nonché a quelle che dovessero essere allegate nel corso della fase istruttoria, e conseguentemente condannare P_
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a
[...] [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
l'importo di € 219.389,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
IV) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con maggiorazione del 30% degli onorari in applicazione dell'art. 4, co.
1- bis, del D. M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37 (in quanto gli atti depositati telematicamente dagli scriventi difensori sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la fruizione, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché
2 la navigazione all'interno dell'atto), oltre a rimborso spese forfettario nella misura del 15% degli onorari, CNP e IVA come per legge”.
A sostegno delle domande proposte, l'attrice ha dedotto:
- di aver stipulato, in qualità di sub-vettore, un contratto quadro di trasporto merci con CFT, in data 1.06.2015, seguito da una pluralità di prestazioni a favore della controparte;
- che nel dicembre 2018 le veniva comunicato dalla convenuta, a favore della quale aveva eseguito alcuni trasporti, di emettere fattura nei confronti della società
[...]
(nel prosieguo anche solo ), di cui CFT era OP CP_3
socio unico;
- che, in data il 31.12.2018, su richiesta della convenuta, emetteva nei confronti di le CP_3
fatture n. 317-318-319, rispettivamente per € 126.000,00, € 125.000,00 ed € 11.236,98, seguite, con riferimento alla fattura n. 317, da una nota di credito per € 42.847,00;
- che all'emissione delle suddette fatture non seguiva il pagamento da parte di , la CP_3
quale veniva nel prosieguo sottoposta a procedura fallimentare, e di avere, pertanto, in data 8.02.2021, chiesto il versamento del corrispettivo a CFT, la quale ometteva di adempiere;
- che nel caso in oggetto è configurabile una delegazione cumulativa di pagamento ai sensi dell'art. 1268 c.c., in quanto le prestazioni di trasporto merci erano state eseguite in forza di contratto con la convenuta (debitore delegante), che aveva poi incaricato CP_3
(debitore delegato) di pagare i corrispettivi delle prestazioni effettuate;
- che, in data 28.11.2019, il proprio credito era stato ammesso al passivo del fallimento per la somma di € 262.236,98, ma di avere, in seguito ad un accordo transattivo con CP_3
Cont
del 27.04.2020, rinunciato all'insinuazione per la somma di € 35.120,49 di cui la controparte si riconosceva debitrice;
- che, stante la situazione di insolvenza in cui si trovava nel momento in cui la CP_3
convenuta la incaricava del pagamento, quest'ultima doveva in ogni caso considerarsi responsabile ai sensi dell'art. 2497 c.c., in quanto società capogruppo esercente un'attività di direzione e coordinamento sulla controllata.
Costituitasi in giudizio, ha contestato le deduzioni ed Controparte_1
eccezioni attoree, allegando a sua volta:
- la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo incaricato l'attrice dell'esecuzione delle prestazioni cui si riferivano le fatture in questa sede azionate, che
3 difatti erano state emesse per attività di trasporto commissionate da ON del Tirreno soc. coop. a , la quale a sua volta aveva incaricato quale sub-vettore LG;
CP_3
- che, con e-mail del 09.01.2019, veniva inviato a da parte di ON il riepilogo dei CP_3
viaggi effettuati e dei costi sostenuti nel mese di dicembre 2018, dal quale risultava che il vettore incaricato di dette attività di trasporto era la prima;
- che, pur ipotizzando l'applicazione al caso di specie dell'istituto della delegazione cumulativa di pagamento ai sensi dell'art. 1268 c.c., non sussisteva prova dell'accettazione di , quale delegata, il che escludeva il perfezionamento della CP_3
fattispecie;
- che era ampiamente decorso il termine annuale di prescrizione previsto per il pagamento del corrispettivo in forza dei contratti di spedizione e trasporto ai sensi dell'art. 2951 c.c., essendo le fatture datate 31.12.2018 ed essendo la prima richiesta di pagamento avvenuta solamente nel febbraio 2021;
- che non è configurabile la sua responsabilità a norma dell'art. 2497 c.c., in quanto, nonostante il proprio ruolo di socio unico di , non svolgeva su di essa l'attività di CP_3
direzione e coordinamento richiesta a tal fine.
In ragione di quanto esposto, la convenuta ha chiesto testualmente: “in via preliminare accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva di , con Controparte_1
sede legale in Firenze, Piazza E. Artom n. 12 c.f. e partita IVA , in persona del P.IVA_2
suo legale rappresentante pro tempore rigettare tutte le domande proposte da
[...]
con sede legale in Campiglia M.ma (LI), Via Martiri Parte_1
delle Foibe n. 20, Codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese e partita
IVA n. in persona del legale rappresentante pro tempore;
sempre in via P.IVA_1
preliminare in rito, dichiarare improcedibile e/o inammissibile la domanda di
[...]
uni personale, come sopra rappresentata e difesa per la violazione Parte_1 dell'art. 1268. 2 co c.c., come meglio indicato in narrativa;
- ancora in via preliminare rigettare la domanda di come sopra rappresentata Parte_1
e difesa stante l'intervenuta prescrizione del credito dalla medesima preteso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2951 c.c.; - in subordine nel merito, rigettare la domanda di
[...]
come sopra rappresentata e difesa, relativa alla Parte_1
responsabilità ex art. 2497 c.c. nei confronti di CFT soc. coop., come sopra rappresentata e difesa perché del tutto infondata in fatto e in diritto e non provata. - In ogni caso con vittoria di spese e competenze.”
4 All'esito della prima udienza tenutasi con modalità cartolare, il G.I. ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., chiesti dalle parti, che se ne sono avvalsi per il deposito delle relative memorie.
La causa è stata istruita tramite l'assunzione di prove per testi dedotte dall'attrice, indi rinviata al 10.4.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc (nella versione modificata ed integrata dal D. Lgs 149/2022 e dal D. Lgs.
164/2024: si veda l'art. 7 di tale ultimo Decreto “correttivo”, che prevede l'applicabilità della norma come modificata ai procedimenti in corso), a seguito della quale viene depositata la presente decisione.
* * *
1. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta va riqualificata in termini di difetto di titolarità del rapporto di diritto sostanziale fatto valere, attiene al merito
(cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 2951 del 16/02/2016; conformi ex multis Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018; Cassazione civile sez. II, 16/05/2022, n. 15500;
Cassazione civile sez. lav., 01/09/2021, n. 23721) e, così inquadrata, è fondata.
Invero, la controversia verte sulla pretesa creditoria avanzata dall'attrice a titolo di corrispettivo in ragione delle prestazioni di trasporto merci eseguite quale sub-vettore, in forza di contratti che la stessa assume di aver concluso con la convenuta quale committente, sul presupposto di una delegazione di pagamento cumulativa, non seguita dall'adempimento ad opera di , debitrice delegata ai sensi dell'art. 1268 c.c. CP_3
Segnatamente, l'attrice allega, a sostegno della propria domanda di pagamento, che l'emissione delle fatture n. 317-318-319 in data 31.12.2018 per l'importo complessivo di €
219.389,98, era avvenuta nei confronti della per effetto di una delegazione cumulativa CP_3
di pagamento intercorsa tra quest'ultima e la convenuta quale debitore delegante, circostanza a suo dire confermata dall'effettuazione da parte sua di attività di trasporto merci su incarico della convenuta, in forza del contratto quadro di trasporto concluso in data 01.06.2015 (doc. 3 Cont
– parte attrice), in esecuzione del quale le commissionava servizi di trasporto merci in qualità di sub-vettore e le chiedeva di emettere le fatture, per il mese di dicembre 2018, indicando quale destinataria CP_3
Le allegazioni dell'attrice sono contestate dalla convenuta ed integra questione controversa tra le stesse l'affidamento dell'incarico, da parte della prima alla seconda, di eseguire le prestazioni di trasporto merci oggetto delle suddette fatture e la ricorrenza dell'istituto della
5 Cont delegazione di pagamento cumulativa a norma dell'art. 1268 c.c., mediante il quale avrebbe assegnato alla creditrice un altro debitore.
Tanto premesso, l'attrice non ha fornito la prova a suo carico né del titolo, ovvero della conclusione con la convenuta e non invece con dei contratti di trasporto per i quali CP_3
erano state emesse le fatture in questa sede azionate (cfr ex multis Cass. S.U., Sentenza, 30-
10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-
2007, n. 9351), né dell'affermazione secondo cui, con delegazione di pagamento cumulativa, la stessa convenuta, sua originaria debitrice, le avrebbe assegnato – stante il suo consenso –
quale nuova debitrice. CP_3
Sebbene sia provata dal contratto quadro di trasporto (doc. 3 di parte attrice) e comunque incontestata – con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc - l'esistenza di rapporti tra le odierne parti in causa, la corrispondenza via e-mail prodotta dall'attrice (doc. 5 allegato alla citazione) non dimostra né che il contratto o i più contratti di trasporto di cui si discute fossero stati effettivamente conclusi dall'attrice con la convenuta, invece che con né che CP_3
l'istruzione di emettere le fatture indicando come destinataria quest'ultima fosse riconducibile alla delegazione di pagamento cumulativa con cui la committente assegnava al vettore un'ulteriore debitrice, ai sensi dell'art. 1268 c.c.
Si legge, difatti, nello scambio di comunicazioni tra il personale delle due Società in causa, semplicemente che le fatture sarebbero state da intestare a , circostanza questa che non CP_3
prova neppure in via presuntiva il duplice fatto costitutivo della conclusione tra le parti dei contratti di trasporto oggetto di controversia e della delegazione di pagamento accettata dall'attrice, bensì dimostra ulteriormente l'esistenza dei plurimi rapporti commerciali ammessi dalla convenuta.
A ciò si aggiunga che la convenuta, dal canto proprio, ha depositato documentazione volta a comprovare, invece, che l'attività di trasporto oggetto di fatture era stata commissionata da
CONAD DEL TIRRENO SOC. COOP. alla società quale vettore, la quale a sua CP_3
volta aveva incaricato come sub-vettore la società attrice e, difatti, le fatture oggetto di odierno procedimento riportano la dicitura “servizi CONAD del mese di Dicembre 2018”
(doc. 6 – parte attrice).
In particolare, dai documenti prodotti dalla convenuta emerge che, in data 09.01.2019,
l CONAD DEL TIRRENO SOC. COOP. provvedeva tramite Controparte_4
e-mail ad inviare i costi per la fatturazione di dicembre 2018 (doc. 5 – parte convenuta), ove Cont risulta chiaramente che il vettore incaricato del trasporto era e non . Orbene, CP_3
6 tali dati venivano poi inviati in data 14.01.2019 alla società attrice con e-mail riportante quale oggetto “Prefattura Silo ON Del Tirreno Dicembre 2018” (doc. 7 – parte convenuta).
La disamina complessiva dei documenti depositati dalle parti dimostra quindi che, diversamente da quanto sostenuto dalla LG, i servizi di trasporto erano stati commissionati da
CONAD DEL TIRRENO SOC. COOP. al vettore il quale a sua volta aveva CP_3
incaricato della loro esecuzione l'attrice quale proprio sub-vettore: per tale motivo le fatture n.
317-318-319 sono state correttamente emesse nei confronti della società , come CP_3
da indicazioni del personale della convenuta.
Ad abundantiam, è circostanza pacifica che il credito oggetto dell'odierno procedimento è stato ammesso al passivo del in data 28.11.2019, per la somma Controparte_5 inizialmente di € 262.236,98 al quale faceva seguito la rinuncia parziale per € 35.120,49; restando, pertanto, ferma la pretesa di versamento di € 227.116,49 (doc. 10bis e 10ter – parte attrice).
Pa Orbene, nella domanda di ammissione al passivo fallimentare effettuata da , quest'ultima affermava di essere creditrice di per la somma di € 262.236,98 in virtù delle CP_3 fatture n. 317/2018-318/2018-319/2018 e che: “il rapporto in base al quale sono scaturiti i crediti portati dalle fatture sopramenzionate è derivato da un utilizzo diffuso e costante del sub-vettore istante accettato da tutti i committenti. La parte subappaltatrice, oggi istante, ha adempiuto correttamente e compiutamente al contratto in essere tra le parti provvedendo ai trasporti delle merci così come concordati. Ne è riprova la corrispondenza tenuta direttamente con (contabilità clienti gruppocft) e indirettamente con Testimone_1
(grupposilo) che a fine dicembre 2018 inviava all'amministrazione della Tes_2 [...]
la prefattura SILO – CONAD Tirreno per la mese di dicembre 2018 con la Parte_1
CP_ quale riepilogava i viaggi effettuati da per conto di in favore del Parte_1
mittente ON e da cui sono state emesse le fatture per le quali si chiede l'insinuazione.”
(doc. 12 – parte attrice).
Risulta evidente che quanto dichiarato in tale sede contraddice la tesi sostenuta da parte attrice nel presente procedimento: invero, ai fini dell'insinuazione al passivo fallimentare di CP_3
veniva chiaramente affermato che il credito era sorto dal subappalto con quest'ultima, in
Cont quanto i trasporti erano stati effettuati su commissione della stessa e non di , come invece qui affermato.
Va da sé pertanto, che l'obbligazione non può essere stata oggetto di delegazione cumulativa Pa di pagamento, essendo sorta direttamente dal contratto tra e CP_3
7 A ciò si aggiunga che, con riferimento alla fattura n. 317/2018, le parti del presente giudizio sottoscrivevano un accordo transattivo in data 31.03.2020, con il quale veniva dato atto che:
“LG infatti, svolgeva attività di trasporto per conto di CFT che veniva erroneamente fatturata
a per l'importo di € 35.120,49 oltre IVA riportato dalla fattura n. 317/2018 che CP_3
si allega alla presente sub. A;
tale fattura non veniva tuttavia saldata da oggi CP_3
Cont fallita;
è disponibile ad accollarsi parte del debito portato dalla fattura n. 317/2018; LG si rende disponibile e si obbliga con la sottoscrizione del presente accordo ad emettere entro
e non oltre 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, nota di credito a
[...] per € 35.120,49 oltre iva e relativa nuova fattura a CFT dell'importo di seguito CP_3 pattuito […]” (doc. 6bis – parte attrice).
Anche in tale sede, parte attrice ha affermato che l'attività di trasporto effettuata per conto di
Cont
era solamente quella per cui le spettava il corrispettivo di € 35.120,49, per il quale, infatti, provvedeva ad emettere nota di credito e rinuncia all'insinuazione al passivo del fallimento . CP_3
Per tutto quanto esposto, risulta accertata la conclusione tra l'attrice e , terza rispetto alla CP_3
presente causa, di contratti di subappalto regolarmente eseguiti dalla prima, la quale pertanto non ha titolo per rivolgere la domanda di pagamento all'odierna convenuta.
Infine, l'accertamento, sulla base dei documenti agli atti, della mancata conclusione dei contratti di trasporto per cui è causa con la convenuta, esclude la fondatezza altresì della domanda risarcitoria spiegata dall'attrice sul presupposto del compimento, da parte della stessa, di atti di abuso dei poteri di direzione e coordinamento rispetto alla terza , CP_3
consistenti nell'averle imposto il pagamento dei propri debiti.
Con riferimento agli esiti della prova orale, è sufficiente osservare che i testimoni escussi sui capitoli di prova dedotti dall'attrice – responsabile operativo della convenuta Testimone_3
sino al 2019, e suo Amministratore delegato sino a due o tre anni prima Tes_4
dell'udienza del 21.2.2024, per quanto dallo stesso dichiarato - hanno riferito di non aver fatto riferimento nelle conversazioni in ambiente lavorativo a scelte della convenuta in dipendenza del prossimo e verosimile fallimento di . CP_3
Né il difetto di prova in ordine alle allegazioni alla base delle domande dell'attrice è superabile mediante l'assunzione delle prove orali di cui alla memoria ex art. 183 comma VI
n. 2 cpc, per la cui ammissione la stessa ha insistito anche all'atto della precisazione delle conclusioni, trattandosi di capitoli dedotti in maniera generica (1, 2, 7), irrilevanti ai fini del decidere (6), aventi ad oggetto circostanze incontestate (4).
8 In conclusione, confermata la reiezione delle istanze istruttorie reiterate all'udienza di discussione orale, le domande attoree devono essere rigettate, con assorbimento dell'eccezione di prescrizione della convenuta, la cui disamina è del tutto superflua.
2. Le spese processuali vengono poste a carico dell'attrice, in ragione del principio generale della soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., e liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr art. 6 DM
147/2022: “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), e tenendo presenti i parametri medi per tutte le fasi, ad esclusione di quella decisionale, per la quale appare congrua la liquidazione in base ai parametri minimi, stante la definizione in forma semplificata del giudizio con Sentenza all'esito di discussione orale, preceduta dal deposito di brevi memorie conclusionali.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita
1) RIGETTA le domande proposte da;
Parte_1
2) CONDANNA a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 11.977,00 per compensi di Controparte_1
Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e C.P.A. come per
Legge.
Firenze, 11.4.2025.
Il Giudice dott.ssa Silvia Orani
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