TRIB
Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/12/2024, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12547/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 25/02/1980), C.F.: Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. NIGLIO ROSANNA;
C.F._1
(GUBBIO (PG), 09/08/1981), C.F.: Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. NIGLIO ROSANNA;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e chiedono al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2019, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
A) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento. B) La casa coniugale in Roma – Via Silvestri n. 240 condotta in locazione dalla Sig.ra è assegnata alla medesima con quanto in essa contenuto;
CP_1 Per_ C) La minore è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la casa materna;
D) Il padre potrà vedere e frequentare la figlia minore quando vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore e quelle lavorative e personali proprie e della madre previo accordo con la medesima. ed in ogni caso con la seguente organizzazione: a) un pomeriggio a settimana concordato in anticipo tra i coniugi in base alle reciproche esigenze lavorative e personali dalla fine della scuola fino alla mattina del giorno successivo con accompagno a scuola;
b) il venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina con accompagno a scuola a week end alternati;
c) il giorno della festa del papà (19 marzo); e) durante le festività natalizie, ad anni alterni, presso l'uno o l'altro genitore dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ferma – per il rimanente periodo – la permanenza della figlia presso la madre e salvo diverso accordo tra i genitori e così anche per le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore. Durante il periodo estivo 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, in assenza di diverso accordo tra i genitori, ad anni alterni dall'1 al 15 agosto o dal 16 al 31 agosto. E) I coniugi si impegnano a garantire ogni giorno almeno un contatto telefonico con la madre o con il padre per i periodi in cui la figlia si trovi presso l'altro genitore. F) Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 del Parte_1 CP_1 mese quale contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma di Euro 500,00 mensili (oltre adeguamento ISTAT annuale) quale partecipazione alle spese e ogni altro onere relativi alla casa destinata alla abitazione, nonché ad ogni altra spesa od onere per esigenze di natura Per_ ordinaria attinenti alla figlia . G) Ciascun coniuge rimborserà all'altro il 50% delle spese straordinarie per la figlia minore. Per le spese straordinarie i coniugi faranno riferimento a quanto stabilito nel protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Roma e il Consiglio degli Ordine degli Avvocati di Roma del 17/12/2014. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore a fronte della richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 7 gg. Il silenzio sarà inteso con consenso alla richiesta;
H) L'assegno unico sarò percepito al 50% da ciascun genitore;
I) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio, anche per quanto riguarda il figlio minore.
“******” Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 11/09/2010, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12547/2024 R.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 11/09/2010 tra M), Parte_2
25/02/1980) e (GUBBIO (PG), 09/08/1981) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 1129,
Parte 2, Serie A01, Anno 2010, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 27/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12547/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 25/02/1980), C.F.: Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. NIGLIO ROSANNA;
C.F._1
(GUBBIO (PG), 09/08/1981), C.F.: Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. NIGLIO ROSANNA;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto e chiedono al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2019, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
A) I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento. B) La casa coniugale in Roma – Via Silvestri n. 240 condotta in locazione dalla Sig.ra è assegnata alla medesima con quanto in essa contenuto;
CP_1 Per_ C) La minore è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la casa materna;
D) Il padre potrà vedere e frequentare la figlia minore quando vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore e quelle lavorative e personali proprie e della madre previo accordo con la medesima. ed in ogni caso con la seguente organizzazione: a) un pomeriggio a settimana concordato in anticipo tra i coniugi in base alle reciproche esigenze lavorative e personali dalla fine della scuola fino alla mattina del giorno successivo con accompagno a scuola;
b) il venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina con accompagno a scuola a week end alternati;
c) il giorno della festa del papà (19 marzo); e) durante le festività natalizie, ad anni alterni, presso l'uno o l'altro genitore dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ferma – per il rimanente periodo – la permanenza della figlia presso la madre e salvo diverso accordo tra i genitori e così anche per le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore. Durante il periodo estivo 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, in assenza di diverso accordo tra i genitori, ad anni alterni dall'1 al 15 agosto o dal 16 al 31 agosto. E) I coniugi si impegnano a garantire ogni giorno almeno un contatto telefonico con la madre o con il padre per i periodi in cui la figlia si trovi presso l'altro genitore. F) Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 del Parte_1 CP_1 mese quale contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma di Euro 500,00 mensili (oltre adeguamento ISTAT annuale) quale partecipazione alle spese e ogni altro onere relativi alla casa destinata alla abitazione, nonché ad ogni altra spesa od onere per esigenze di natura Per_ ordinaria attinenti alla figlia . G) Ciascun coniuge rimborserà all'altro il 50% delle spese straordinarie per la figlia minore. Per le spese straordinarie i coniugi faranno riferimento a quanto stabilito nel protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Roma e il Consiglio degli Ordine degli Avvocati di Roma del 17/12/2014. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore a fronte della richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 7 gg. Il silenzio sarà inteso con consenso alla richiesta;
H) L'assegno unico sarò percepito al 50% da ciascun genitore;
I) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio, anche per quanto riguarda il figlio minore.
“******” Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 11/09/2010, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12547/2024 R.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 11/09/2010 tra M), Parte_2
25/02/1980) e (GUBBIO (PG), 09/08/1981) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 1129,
Parte 2, Serie A01, Anno 2010, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 27/11/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente Dott.ssa Marta Ienzi